Gazzetta n. 147 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
Concessione del trattamento di mobilita', non oltre il 31 dicembre 2009, per i soci lavoratori dalle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato. (Decreto n. 52591).

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visti gli accordi sottoscritti, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Sicilia (22 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 13 ottobre 2009, relativo alle Cooperative associate ANCP ed operanti nel settore degli appalti ferroviari per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 429 unita' lavorative in forza presso gli stabilimenti ubicati nelle Regioni Lazio (105 lavoratori), Campania (181 lavoratori), Piemonte (50 lavoratori), Sicilia (23 lavoratori), Veneto (36 lavoratori), Calabria (10 lavoratori), Toscana (3 lavoratori), Lombardia (8 lavoratori), Emilia Romagna (3 lavoratori) e Abruzzo (10 lavoratori), per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
Viste le note con le quali le Regioni Lazio (6 novembre 2009), Campania (16 novembre 2009), Piemonte (27 novembre 2009), Sicilia (5 febbraio 2010), Veneto (12 gennaio 2010), Calabria (16 novembre 2009), Toscana (21 gennaio 2010), Lombardia (24 novembre 2009), Emilia Romagna (26 ottobre 2009) e Abruzzo (18 novembre 2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa', in conformita' con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 51881 del 5 maggio 2010 di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;
Considerato che con il predetto provvedimento e' stata impegnata la somma di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e formazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;
Visto il prospetto, allegato al sopracitato accordo governativo del 13 ottobre 2009, nel quale e' riportata l'esatta quantificazione dei soci lavoratori del Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli, aventi diritto al trattamento di mobilita' per l'anno 2009;
Visto il decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009 con il quale e' stata autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' per l'anno 2008 in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli ,ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli , ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13 ottobre 2009, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:
a) 8 unita', aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 111.864,00 (centoundicimilaottocentosessantaquattro/00).
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%;
b) 9 unita', aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 132.467,76 (centotrentaduemilaquattrocentosessantasette/76)
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
c) 9 unita' aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 145.710,00 (centoquarantacinquemilasettecentodieci/00).
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 390.041,76 (trecentonovantamilaquarantauno/76), e' autorizzato nei limiti delle disponibilita' finanziarie stabilite dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 51881 del 5 maggio 2010.
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: Mancini