Gazzetta n. 146 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO
Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C244/2004 (di seguito Orientamenti);
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L124/2003;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui e' stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';
Visto l'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) con il quale si dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalita' per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformita' agli Orientamenti, le priorita' di natura produttiva ed i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici del Fondo medesimo e fissi altresi' i criteri e le modalita' per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;
Visto altresi' che ai sensi del citato comma 853 il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui al predetto Fondo, di Sviluppo Italia Spa, denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.», per effetto del comma 460, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 1, comma 903, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si rifinanzia il predetto Fondo;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18dicembre2008, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009, recante «Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' - decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35», che al punto 6 prevede che il Ministro dello sviluppo economico dia attuazione alla delibera e fissi i criteri di priorita' nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi adottati dal Governo in materia di politica industriale;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C14 del 19 gennaio 2008, pag. 6;
Vista la procedura di notifica concernente il regime di aiuto al salvataggio e il regime di aiuto alla ristrutturazione di cui al punto 4 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica attivata in data 25 marzo 2009;
Vista la decisione n. C (2009) 4152 del 25 maggio 2009, con la quale la Commissione europea accorpa in un unico provvedimento di approvazione i due regimi d'aiuto notificati;
Ritenuto di dare attuazione al dettato della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1
Operativita' del fondo

1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' (di seguito Fondo), come definite al punto 2.1 degli stessi Orientamenti (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 244 del 1° ottobre 2004) diviene operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110 del 18 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009.
Art. 2
Presentazione della domanda

1. Dalla data di operativita' del Fondo di cui al precedente art. 1, le imprese individuate ai sensi del punto 1 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110/2008, comprese le imprese operanti nei settori della commercializzazione e della trasformazione agroalimentare, possono presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo presso l'Ufficio competente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa SpA (di seguito INVITALIA).
2. Le domande per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione devono essere indirizzate a INVITALIA - BU IMPRESA - Funzione VALUTAZIONE, via Calabria 46 - 00187 Roma, in originale piu' una copia. INVITALIA provvedera' a trasmettere tempestivamente copia di ciascuna delle domande al Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero).
3. Le domande dovranno essere necessariamente presentate nel formato di cui all'allegato «A» per gli aiuti al salvataggio ed all'allegato «B» per gli aiuti alla ristrutturazione, i quali formano parte integrante del presente decreto.
4. INVITALIA attribuisce alle domande pervenute un numero di ricevimento progressivo e provvede a comunicare alle imprese richiedenti l'avvio del procedimento.
5. La presentazione delle domande, ai sensi dei commi precedenti, potra' avvenire fino ad esaurimento delle risorse del Fondo. Sono fatti salvi i provvedimenti di rifinanziamento del capitolo di spesa su cui grava il Fondo stesso.
6. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse, al rifinanziamento del Fondo ovvero al ripristino delle risorse a seguito dell'estinzione della garanzia sui singoli finanziamenti saranno pubblicate sul sito internet del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it). L'amministrazione provvedera', in ogni caso, a comunicare tempestivamente alle imprese che abbiano gia' presentato domanda l'impossibilita' di accoglimento per avvenuto esaurimento del Fondo.
7. Le domande pervenute successivamente alla comunicazione di esaurimento del Fondo sono irricevibili e vengono restituite al mittente.
Art. 3
Iter di valutazione

1. INVITALIA esamina le domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricevimento, e verifica:
a) la completezza della documentazione presentata a corredo della domanda come specificata negli allegati «A» e «B» del presente decreto;
b) la sussistenza delle condizioni di cui al punto 1 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
c) l'eventuale sussistenza dei requisiti di priorita' di cui al successivo art. 4.
2. Si intendono istruite positivamente le domande per le quali le verifiche sopra elencate sub a. e sub b. abbiano dato esito positivo.
3. Nel caso di domanda incompleta INVITALIA, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, ne da' comunicazione al richiedente, che potra' provvedere alle integrazioni entro i successivi 5 giorni lavorativi. Decorso inutilmente tale termine, la domanda e' considerata irricevibile e, pertanto, viene restituita al mittente. I termini di conclusione del procedimento di accesso al Fondo previsti dal punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono comunque sospesi fino alla data di ricevimento delle integrazioni.
4. INVITALIA esaurisce l'istruttoria della domanda di accesso con l'esame completo della documentazione presentata, prestando particolare riguardo alla valutazione dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, allegati alla domanda ed esprime, inoltre, una propria valutazione circa la coerenza dell'entita' dell'aiuto richiesto per il salvataggio o la ristrutturazione con quanto previsto, rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
5. INVITALIA trasmette infine al Comitato di valutazione tecnica di cui al punto 8 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110/2008 (di seguito Comitato) gli atti dell'istruttoria, unitamente ad una propria relazione.
6. Il Comitato, in considerazione dei tempi istruttori di cui al punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, si riunisce di norma ogni 25 giorni.
7. Il Comitato esprime, anche in relazione ai criteri di priorita' di cui al successivo art. 4, il proprio parere sulle domande pervenute, secondo il disposto di cui al punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
8. Il Ministero comunica alle imprese richiedenti e per conoscenza ad INVITALIA l'esito delle valutazioni.
9. Nel caso di notifica individuale alla Commissione europea, il Ministero comunica all'impresa interessata e per conoscenza ad INVITALIA gli esiti della stessa. Nel caso di richiesta di integrazioni da parte della Commissione europea, il Ministero provvede a darne tempestiva comunicazione all'impresa e per conoscenza ad INVITALIA. Successivamente alla comunicazione di autorizzazione da parte della Commissione europea, il Ministero adotta gli opportuni provvedimenti per la concessione della garanzia statale.
Art. 4
Criteri di priorita'

1. In applicazione del punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 2008, n. 110, sono approvati i seguenti criteri di priorita':
a) domande provenienti dalle imprese aventi fino a 250 dipendenti;
b) domande provenienti da imprese che alla data di presentazione dell'istanza utilizzino cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi;
c) domande provenienti da imprese la cui crisi o difficolta' non sia di tipo strutturale. Tale condizione verra' considerata soddisfatta qualora le Imprese in questione presentino un Margine operativo lordo (MOL) positivo almeno in uno dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. In caso di imprese appartenenti a gruppi tali criterio verra' verificato a livello di bilancio consolidato;
d) domande provenienti da imprese il cui stato di crisi determina un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio, desumibile dal rapporto tra il numero dei dipendenti dell'impresa richiedente ed il numero di occupati del settore di riferimento nella provincia di appartenenza rilevato dai dati periodici ISTAT;
e) domande provenienti da imprese subfornitrici, individuate ai sensi dell'art. 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192, che abbiano prodotto almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese che, a partire dal 1° luglio 2008, siano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, secondo quanto specificato al punto 8 degli allegati «A» e «B».
Per ognuno dei criteri rispettati viene assegnato all'impresa un punteggio pari ad 1/5. La presenza congiunta dei cinque requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo assegna all'impresa medesima un punteggio massimo pari a 5/5.
Art. 5
Limiti di attribuzione
per aiuti al salvataggio

1. Con riferimento ai soli interventi per il salvataggio, l'aiuto deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attivita' nel periodo per il quale l'aiuto e' stato autorizzato, e non puo' essere superiore a 5 milioni di euro per intervento. Tale importo verra' considerato in sede di eventuale concessione di aiuto alla ristrutturazione, con conseguente estensione della garanzia concessa.
Art. 6
Rapporti tra INVITALIA
e il Ministero dello sviluppo economico

1. I rapporti tra INVITALIA ed il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto sono regolati da apposito articolato.
Art. 7
Tassi di interesse dei finanziamenti agevolati
a seguito del rilascio della garanzia

1. Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali sara' concessa la garanzia statale a titolo di aiuto al salvataggio ovvero alla ristrutturazione dovra' essere almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane, ai sensi del punto 25, lettera a), degli Orientamenti, quale definito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6 citata in premessa.
2. Nei limiti di cui al comma precedente e' fatta salva la disposizione di cui al punto 5, comma 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, secondo cui il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello stato dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.
Art. 8
Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 2008, n. 110 citata in premessa e dal presente decreto ministeriale si applicano le disposizioni degli Orientamenti, ed in particolare il punto 25 (sussistenza di gravi difficolta' sociali ed assenza di indebiti effetti di ricaduta negativa in altri stati membri), il punto 35 (miglioramento della redditivita' nel piano di ristrutturazione) ed i punti dal 38 al 45 (misure compensative/aiuto limitato al minimo).
Art. 9
Entrata in vigore del presente decreto

1. Il presente decreto viene inviato agli organi competenti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro: Scaiola
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 196
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico