Gazzetta n. 145 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404; Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Amministrazione centrale
1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello: a) Segreteria generale; b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; d) Direzioni generali: 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza; 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali; 3) Direzione generale per l'Unione europea; 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese; 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione; 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. e) Servizi: 1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale; 2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. 2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. 3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. 4. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresi' nominati tra i Dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, rispettivamente, un Vice direttore generale / Direttore centrale per ciascuna Direzione generale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale / Direttore centrale puo' essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale. 5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di novantasei unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il testo dell'art. 5, comma 3, lettera a) e a-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro: a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita' europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce». - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e' il seguente: «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.». - Il testo dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' il seguente: «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi) - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione». - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 303, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2008, n. 15. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2009, n. 208. - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2008 (Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2008, n. 14. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.». - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.
| Art. 2 Segretario Generale
1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attivita'. 2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della Segreteria generale. 3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero. 4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 6 (Il segretario generale). - Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro».
| Art. 3 Cerimoniale diplomatico della Repubblica
1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni: a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico; b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze; c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero; d) segue l'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale; e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato. 2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. 3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.
Note all'art. 3: - La legge 8 luglio 1950, n. 572 (Istituzione presso il Ministero degli affari esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1950, n. 185.
| Art. 4 Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero
1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza. 2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. 3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero. | Art. 5 Direzioni generali
1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Unione europea e per assicurarne l'unitarieta' - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica europea di sicurezza e difesa, nonche' le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione; b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite; c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani; d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico; e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20; f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; g) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f); 2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale. 3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti: a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale; b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20; c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilita'; e) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria; f) tratta le questioni relative alla tutela della proprieta' intellettuale; g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g). 4. La Direzione generale per l'Unione europea attende ai seguenti compiti: a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM; b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna; c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea; d) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie. e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonche' i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale. f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. 5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti: a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti; b) cura la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli istituti di cultura e degli addetti scientifici; tratta le questioni culturali e scientifico-tecnologiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali; c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero; d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero; f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani; g) cura le attivita' di competenza del Ministero degli affari esteri relative alle borse di studio, nonche' agli scambi giovanili; h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport; i) sovrintende all'attivita' svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso. 6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni tematiche e geografiche riguardanti la promozione nel loro insieme delle componenti del sistema Paese e il sostegno alle loro esigenze complessive. 7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti: a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo; c) cura la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettivita' italiane all'estero; d) provvede agli affari consolari; e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia; f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali. 8. La Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, d'intesa con le altre Direzioni generali interessate, attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti: a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie; b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative; c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie; e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale; f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita'; g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti; h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari; m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa; n) concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali; o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che segue altresi' la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica. 10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'amministrazione degli affari esteri; c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche; e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria; h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.
Note all'art. 5: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario
| Art. 6 Servizi
1. Il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale attende ai seguenti compiti: a) provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni, nonche' all'elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le Direzioni generali interessate; b) assiste il Capo del servizio nello svolgimento delle sue funzioni di portavoce del Ministro; c) provvede alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero; d) cura la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonche' ad altri organi, amministrazioni ed enti; e) fornisce agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attivita' di promozione all'estero dell'immagine del Paese, di cui segue gli sviluppi e le tendenze; f) intrattiene i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attivita' del Ministero ed assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura le questioni relative all'accreditamento ed all'attivita' dei giornalisti esteri in Italia; g) tratta le questioni bilaterali e multilaterali nel campo della informazione, nonche' i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia; h) promuove con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e cura la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino; intrattiene le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti; i) provvede ad ogni altra attivita' concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione. 2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti: a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformita' della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia; f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali; g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni. | Art. 7 Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) Ministro; b) Segretario generale; c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) Direttori generali; 2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. Il Capo di gabinetto puo' essere incaricato dal Ministro di partecipare ai lavori. I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale, i Capi servizio e il coordinatore di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze. 4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione. | Art. 8 Comitati
1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione. 2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato. | Art. 9 Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»; b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche'» sono soppresse. E' altresi' soppresso il secondo periodo; c) al settimo comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»; d) al nono comma, dopo il primo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente regolamento: «Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica
| Art. 10 Valutazione degli assetti organizzativi
1. Nel termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'amministrazione effettua, sentite le organizzazioni sindacali, una valutazione del funzionamento degli assetti organizzativi previsti, anche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili. Provvede, entro lo stesso termine, all'adeguamento delle dotazioni organiche, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, tenendo conto della rideterminazione gia' effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale». - Il testo dell'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14 e' il seguente: «10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti" sono inserite le seguenti: ", nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,"; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.".
| Art. 11 Dotazioni organiche
1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento. 2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, sono determinate come da tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2009, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2009.
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2009, n. 208. - Il testo dell'articolo 74, comma 1 lettera a) e c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' il seguente: «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) (omissis); c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale».
| Art. 12 Disposizioni transitorie
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali. | Art. 13 Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresi' fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 187
Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e' il seguente: «Art. 12 (Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura). - 1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede: a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari; c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati. 2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009». - Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' il seguente: «Art. 13 (Abrogazioni). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29».
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