Gazzetta n. 144 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2010
Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 e del 23 maggio 2007, relativamente alle assegnazioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualita' 2004 e 2005.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, e' stata destinata la complessiva somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di € 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si e' provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita' sismica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si e' provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti dell'annualita' 2005 destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita' sismica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 del Fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualita' 2005» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2007;
Vista la nota n. prot. 14371 del 23 ottobre 2009, nella quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha manifestato l'impossibilita' di reperire nel proprio bilancio, nell'anno in corso, i fondi per il cofinanziamento delle verifiche sismiche di edifici demaniali utilizzati dal Corpo forestale dello Stato indicate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 e del 23 maggio 2007, chiedendo, conseguentemente, una modifica dei programmi delle verifiche che finanzi al 100%, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza P.C.M. n. 3376/2004, le verifiche riguardanti gli edifici ubicati nelle zone a maggiore rischio sismico e permetta quindi di impegnare entro il 31 dicembre 2009 i relativi fondi;
Visto l'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 che prevede che ciascuna Amministrazione dello Stato possa richiedere la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1 dell'ordinanza stessa, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio;
Considerato che nella citata nota n. prot. 14371 del 23 ottobre 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato anche che le restanti verifiche saranno realizzate con i fondi del pertinente capitolo del bilancio del Corpo forestale dello Stato nel corso dell'anno 2010;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le verifiche tecniche (OPCM n. 3376/04, art. 1, comma 3) riportate nell'allegato 1a del presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, di cui seguono la numerazione, sono annullate.
2. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1b del presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate.
3. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1c del presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, di cui seguono la numerazione, sono modificate come indicato al successivo allegato 2.
Art. 2

1. I finanziamenti relativi alle verifiche riportate negli allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto, complessivamente pari a 688.248,60 euro, restano assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vengono impiegati per il finanziamento delle verifiche riportate nell'allegato 2 del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico