Gazzetta n. 144 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 maggio 2010 |
Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2010 con il quale sono state determinate le scorte di prodotti petroliferi per l'anno 2010; Considerato che l'Agenzia internazionale per l'energia ha modificato il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere, ai sensi della legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base delle proprie importazioni nette; Ritenuto necessario procedere al nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere i livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia
Decreta:
Art. 1 Determinazione dei quantitativi incrementali delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010
1. La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia per l'anno in corso ammonta a 126.5141 tonnellate complessive cosi' ripartite: categoria I: 283.010 tonnellate; categoria II: 888.828 tonnellate; categoria III: 93.303 tonnellate. | Art. 2 Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di coefficienti determinati sulla base del rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2009: categoria I: 11,67%; categoria II: 11,67%; categoria III: 11,67%. 2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunichera' la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo. | Art. 3 Ulteriori disposizioni
1. Le scorte di cui all'art. 1, insieme a quelle fissate secondo i criteri stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006 con il decreto 4 maggio 2010 sopra citato, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2010. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione. 2. Rimangono valide tutte le clausole e condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2010. 3. Contro il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza. 4. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 26 maggio 2010
Il Ministro ad interim: Berlusconi |
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