Gazzetta n. 144 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Agenzia spaziale italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.



Il giorno 3 giugno 2010 alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del commissario straordinario:
Cons. Antonio Naddeo ( Firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CISL ( Firmato)
UIL (Firmato)
Per le OO.SS. di categoria:
FIR - CISL (Firmato)
UILPA - UR (Firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Agenzia spaziale italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Agenzia spaziale italiana, in seguito denominata ASI.
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 2.
Durata e decorrenza del presente contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'ASI entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.

Art. 3.
Norma di rinvio

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applica, in quanto compatibile, il CCNL relativo al personale dell'Area VII, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, stipulato il 5 marzo 2008.
2. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, continua ad usufruire dello speciale trattamento economico previsto dall'art. 10, punto 7, della legge 30 maggio 1988, n. 186 e successive modificazioni e disciplinato dall'art. 18 del regolamento relativo allo stato giuridico e allo speciale trattamento economico del personale dell'ASI approvato dal MIUR di concerto con il MEF e la funzione pubblica.
3. Per quanto concerne le modalita' di costituzione del trattamento di cui al comma 2 continua a conservare validita' ed efficacia l'accordo sottoscritto il 6 luglio 1993 tra organizzazioni sindacali e parte pubblica (MIUR, MEF e FP), rinviandosi alla contrattazione integrativa le modalita' di attribuzione.