Gazzetta n. 144 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 maggio 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla»; Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e l'art. 6 della sottozona «Cialla» della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», approvati con Decreto ministeriale del 30 marzo 2006, sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo | Annesso
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. | Allegato
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. |
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