Gazzetta n. 143 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila». Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra. Ha espresso, nella riunione del 21 aprile 2010, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 5 del disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. | Annesso
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane o Terre de l'Aquila» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%. Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. |
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