Gazzetta n. 141 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 giugno 2010 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
|
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salva Cremasco» con decreto 3 agosto 2007 e' decaduta ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007; Considerato che con istanza del 28 maggio 2010 il Consorzio tutela Salva Cremasco, con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Salva Cremasco», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Vista la nota del 16 giugno 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Salva Cremasco» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio tutela Salva Cremasco, con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Salva Cremasco», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;
Decreta:
Art. 1
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Salva Cremasco». | Art. 2
La denominazione «Salva Cremasco» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it. | Art. 3
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Salva Cremasco», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. | Art. 4
1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. 2. La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sara' approvato il relativo piano dei controlli, cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |
|
|