IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 30 giugno 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 concernente «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei», e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 dell'11 febbraio 2009; Vista la nota del 24 maggio 2010 del Commissario delegato per l'emergenza dell'area archeologica di Napoli e Pompei, con la quale, nel rappresentare che gli interventi gia' realizzati e programmati costituiscono una prima efficace risposta allo stato di degrado in cui versa l'area archeologica di Pompei, ha evidenziato la necessita' che il proseguimento delle attivita' da intraprendere nel complesso archeologico venga posta in essere in regime ordinario; Considerato che lo stato di avanzamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza, alla tutela del patrimonio ed alla tutela della salute della pubblica incolumita' consentono il completamento delle medesime attraverso l'utilizzo dei poteri ordinari previsti dalla normativa vigente; Vista la nomina del nuovo Soprintendente ad interim della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Tenuto conto che alla luce delle valutazioni espresse dal Commissario delegato sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi; D'intesa con la regione Campania; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, e' revocata la dichiarazione di stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2010
Il Presidente: Berlusconi |