Gazzetta n. 137 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 maggio 2010 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la domanda presentata dalla Confederazione regionale Coldiretti Umbria, con sede in Perugia, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto, sulla sopra citata domanda, il parere della regione Umbria; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Todi (Perugia), il giorno 18 gennaio 2010 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 12 marzo 2010; Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, presentata, con nota del 6 aprile 2010, dall'Azienda Agricola Terre della Custodia S.S. di Gualdo Cattaneo (Perugia) intesa ad apportare modifiche alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga a vinificare al di fuori della zona di produzione; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 21 e 22 aprile 2010, con il quale la suddetta istanza e' stata respinta dal Comitato medesimo confermando, in merito, quanto proposto dai soggetti richiedenti ed il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione cosi' come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Seria generale n. 59 del 12 marzo 2010; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Todi» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Todi» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Todi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2010/2011. | Art. 2
1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata «Todi», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010. | Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata. | Art. 4
1. Nell'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Todi». | Art. 5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Todi», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo | Allegato
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini
"Todi"
Articolo 1
(Denominazione e vini) 1. La denominazione di origine controllata "Todi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: - Bianco; - Rosso, anche nel tipo Superiore; - Grechetto, anche nei tipi Superiore e Passito; - Sangiovese, anche nel tipo Superiore; - Merlot, anche nel tipo Superiore. Articolo 2
(Base ampelografica) 1. I vini a denominazione di origine controllata "Todi" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Todi" Bianco: Grechetto: minimo 50 %, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 50 %; "Todi " Rosso: Sangiovese: minimo 50 %, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 50 %; "Todi" Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85 %, altri vitigni a bacca bianca, con esclusione di quelli aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%; "Todi" Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%; "Todi" Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85 %, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%. Articolo 3
(Zona di produzione delle uve) 1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Todi" devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone. Articolo 4
(Norme per la viticoltura) 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m., esclusi i terreni di fondovalle. 2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densita' minima di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. La resa massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 sono le seguenti:
Tipologia Produzione massima uva Titolo al colometrico (tonnellate/ettaro) volumico naturale minimo (% vol) "Todi" Bianco 12 11 "Todi" rosso 12 11,5 "Todi" rosso Superiore 10,8 12 "Todi" Grechetto 10 11,5 "Todi" Grechetto Passito 10 11,5 16 (dopo l'appassimento) "Todi" Grechetto Superiore 9 12 "Todi" Sangiovese 10 11,5 "Todi" Sangiovese Superiore 9 12 "Todi" Merlot 10 11,5 "Todi" Merlot Superiore 9 12
I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
(Norme di vinificazione e di imbottigliamento) 1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC "Todi" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata all'articolo 3, e comunque nell'ambito territoriale dei Comuni confinanti con la predetta zona, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere della Regione Umbria, alle Ditte conduttrici di vigneti atti a produrre i vini di cui trattasi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente disciplinare, a condizione che ciascuna Ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare: - la conduzione dei vigneti di cui trattasi da almeno 10 anni antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare; - l' espletamento nello stabilimento oggetto dell'autorizzazione delle predette pratiche da almeno 10 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino "Todi", ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto Passito. Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Todi"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino per la tipologia "Todi" Grechetto Passito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve allo stato fresco. 5. Ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto Passito, e' consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destinati alla produzione dei vini DOC "Todi", alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie. Ad esclusione della predetta tipologia "Todi" Grechetto Passito, e' ammessa la pratica della dolcificazione. 6. Il vino "Todi" Rosso "Superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. 7. I vini "Todi" Sangiovese e "Todi" Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione "Superiore" devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi. 8. Il vino "Todi" Grechetto "Superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. 9. Il vino "Todi" Grechetto "Passito" deve essere ottenuto mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento. Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Articolo 6
(Caratteristiche al consumo) 1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Todi" Bianco: colore : giallo paglierino; odore: vinoso, delicato, fruttato; sapore: dal secco all'abboccato, fresco, armonico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Todi" Rosso: colore : rosso rubino, vivace, piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevolmente fruttato; sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %; 12,5% nella tipologia superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l. nella tipologia superiore. "Todi" Grechetto: colore : giallo paglierino con riflessi dorati; odore: leggermente vinoso, delicato; sapore: dal secco all'abboccato, vellutato, pieno, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 18 g/l nella tipologia superiore. "Todi" Grechetto "Passito": colore : giallo dorato, tendente all'ambrato; odore: intenso, caratteristico; sapore: dall'amabile al dolce, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%, di cui almeno 12% svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. "Todi" Sangiovese: colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso , fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore. "Todi" Merlot: colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l' invecchiamento; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: secco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore. Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno puo' rilevarsi un lieve sentore di legno. E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Umbria, di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. Articolo 7
(Etichettatura e presentazione) 1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Todi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno 1' acquirente. 2. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini DOC "Todi" riferite al nome di un vitigno (Grechetto, Sangiovese, Merlot), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione "di", puo' precedere il nome geografico "Todi". 3. E' consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal corrispondente toponimo, alle condizioni previste dalla vigente normativa. 4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi al vetro, appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 8, comma 3, nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Todi" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve. Articolo 8
(Confezionamento) 1. Le tipologie dei vini a D.O.C. "Todi" designate con la menzione "Superiore" devono essere immesse al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 3 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. 2. La tipologia "Todi" Grechetto "Passito" deve essere immessa al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 0,75 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. 3. I vini a D.O.C. "Todi", con esclusione delle tipologie designate con le menzioni "Superiore" e "Passito", devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri. E' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri. ALLEGATO A Posizioni Codici 1-4 5 6-8 9 10 11 12 13 14 TODI BIANCO B407 X 888 1 X X A 0 X TODI GRECHETTO B407 X 095 1 X X A O X TODI GRECHETTO PASSITO B407 X 095 1 D X A O X TODI GRECHETTO SUPERIORE B407 X 095 1 B X A O X TODI MERLOT B407 X 146 2 X X A 1 X TODI MERLOT SUPERIORE B407 X 146 2 B X A 1 X TODI ROSSO B407 X 999 2 X X A O X TODI ROSSO SUPERIORE B407 X 999 2 B X A 1 X TODI SANGIOVESE B407 X 218 2 X X A 1 X TODI SANGIOVESE SUPERIORE B407 X 218 2 B X A 1 X
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