Gazzetta n. 137 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 maggio 2010
Riconoscimento, al sig. Wirmer Bernhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Wirmer Bernhard, nato a Bonn-Beuel (Germania) il 21 ottobre 1955 cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Wirtschaftprufer», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della funzione di revisore contabile in Italia;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «diplom-volkswirt» conseguito presso la «Rheinischen Friedrich-Wilhhelms-Universitat Bonn» in data 18 maggio 1981;
Considerato che l'istante e' in possesso del titolo professionale di «Wirtschaftsprufer» presso «Wirtschaftspruferkammer» dal 6 gennaio 2005;
Preso atto che e' inoltre iscritto al «Steurberaterkammer Hamburg» dal 3 gennaio 2005;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Wirmer Bernhard, nato a Bonn-Beuel (Germania) il 21 ottobre 1955 cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio dell'attivita' in Italia.
Art. 2

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto commerciale, 3) diritto fallimentare.
Art. 3

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 maggio 2010
Il direttore generale: Saragnano
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare alla commissione esaminatrice, istituita presso il registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto, la commissione da' immediata notizia del calendario della prova all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.