Gazzetta n. 134 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2010, n. 85
Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 19, relativo al patrimonio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Considerato il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 marzo 2010, sul testo concordato nel corso della medesima seduta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010, di approvazione della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o piu' decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.
2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposixioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
strascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 119 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione).
«Art. 19 (Patrimonio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni). - 1. I decreti legislativi di cui
all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo
119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i
principi generali per l'attribuzione a comuni, province,
citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello
di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle
dimensioni territoriali, alle capacita' finanziarie ed alle
competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate
dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la
determinazione da parte dello Stato di apposite liste che
individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli
beni da attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del
criterio di territorialita';
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza
unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni,
province, citta' metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di
rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi
compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale
nazionale.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
42 del 2009.
«Art. 3 (Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale). - 1. E' istituita la Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
composta da quindici senatori e da quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari, in modo da
rispecchiarne la proporzione. Il presidente della
Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione
si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni
dalla nomina del presidente, per l'elezione di due
vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4, sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4, non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all'art. 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all'art. 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all' articolo 2.
6. La Commissione puo' chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Con la proroga del termine per l'espressione del parere si
intende prorogato di venti giorni anche il termine finale
per l'esercizio della delega. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21.».



Art. 2
Parametri per l'attibuzione del patrimonio

1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a: Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialita', sussidiarieta', adeguatezza, semplificazione, capacita' finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonche' valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalita' di carattere istituzionale.
3. In applicazione del principio di sussidiarieta', nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente territoriale di un diverso livello di governo.
4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettivita' rappresentata ed e' tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettivita' territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettivita' circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente puo' indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.
5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:
a) sussidiarieta', adeguatezza e territorialita'. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entita' o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Citta' metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;
b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e' trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Citta' metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalita' ivi stabilite. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli;
c) capacita' finanziaria, intesa come idoneita' finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;
d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui e' attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;
e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene e' realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 244 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). - 1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e'
comunque richiesta e deve essere effettuata entro un
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per
cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di
legge.
6. La procedura prevista dall'art. 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis del
citato decreto-legge n. 351 del 2001si applica solo per i
soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell'art. 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter
e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute , del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater. (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. -.
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai
fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza
unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla
competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
assumono la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda
entro il termine predetto, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione
dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. -.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».



Art. 3
Attribuzione e trasferimento dei beni

1. Ferme restando le funzioni amministrative gia' conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.
2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entita' delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o piu' enti appartenenti ad uno o piu' livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicita' nonche' la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.
5.Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalita' e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.
6. I beni per i quali non e' stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si e' proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilita' dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131:
« Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».



Art. 4
Status dei beni

1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonche' alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, puo' disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio e' dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.
2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruita' rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice di
procedura civile:
«Art. 111 (Successione a titolo particolare nel diritto
controverso). - Se nel corso del processo si trasferisce il
diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare,
il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a
causa di morte, il processo e' proseguito dal successore
universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo'
intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre
parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega
sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme
sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 829 del codice
civile:
«Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali.».



Art. 5
Tipologie dei beni

1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo' chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza costituzionale.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del codice della
navigazione:

«Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte
del demanio marittimo:
a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una
parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».


- Si riporta il testo degli articoli 822, 942, 945, 946
e 947 del codice civile:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la
spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei,
delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico.».
«Art. 942 (Terreni abbandonati dalle acque correnti). -
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che
insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi
sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il
confinante della riva opposta possa reclamare il terreno
perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque
correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i
terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e
dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.».
«Art. 945 (Isole e unioni di terra). - Le isole e
unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o
torrenti appartengono al demanio pubblico.»
«Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un
torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il
terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio
del demanio pubblico.»
«Art. 947 (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da
regolamento del loro corso). - Le disposizioni degli
articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque
abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti
artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi
comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di
inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel
caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso
dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali
indotti dall'attivita' antropica.
In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita
dei beni del demanio idrico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 698 del codice
della navigazione:

«Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
nazionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione,
gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse
nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle
competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle
dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche'
di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il
medesimo procedimento si provvede alle modifiche del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli
aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato
di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti
aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al
presente comma non comporta la corresponsione di alcuna
indennita' o compenso ne' rimborsi spese.».

- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 14-bis (Infrastrutture militari). - 1.
All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre
strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad
avvenuto completamento delle procedure di riallocazione
concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure
negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le
seguenti: «, societa' a partecipazioni pubbliche e soggetti
privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle
predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di
funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei
mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei
carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno
di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al
fondo in conto capitale concorrono anche i proventi
derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate
dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture
militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto
del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze»;
d) dopo il comma 13-ter.2 e' inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si
applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di
previsione del Ministero della difesa integralmente nella
misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».
2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti
territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di
servizi con gli enti territoriali, con le societa' a
partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della
difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico
contabile».
3. ll Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito
decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi
di cui all' articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge
24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al
regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive modificazioni, nonche' alle norme della
contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio che puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa'
pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere
di congruita' emesso da una commissione appositamente
nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in
possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della commissione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti della stessa non spetta alcun compenso o
rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a) possono essere destinati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali
del Ministero della difesa previa verifica della
compatibilita' finanziaria e dedotta la quota che puo'
essere destinata agli enti territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il
valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera
b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all' articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all' articolo 12, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i
beni riconosciuti di interesse storico artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai sensi dell' articolo 13 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda,
si applicano anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i
proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo
49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
integralmente riassegnati al fondo di parte corrente
istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 628, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«Art. 2. (...).
628. Ai fini della realizzazione del programma di cui
al comma 627, il Ministero della difesa:
a) procede all'individuazione di tre categorie di
alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di
tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio
richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di
servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata determinata e
rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilita' e
abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilita' di opzione di
acquisto mediante riscatto;
b) provvede all'alienazione della proprieta',
dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu'
funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non
inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare
in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e,
in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il
personale militare e civile del Ministero della difesa non
proprietario di altra abitazione nella provincia, con
prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del
demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e
minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del
nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap
tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta
perdita del titolo alla concessione e assicurando la
permanenza negli alloggi dei conduttori delle unita'
immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare,
non superiore a quello determinato annualmente con il
decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del
canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base
agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono
rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data
di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa;
c) puo' avvalersi, ai fini di accelerare il
procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale
dei lavori e del demanio, dell'attivita' di tecnici
dell'Agenzia del demanio ed e' esonerato dalla consegna dei
documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in
materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la
stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera
b), sostituiti da apposita dichiarazione;
d) puo' procedere alla concessione di lavori pubblici
di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, con le modalita' previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilita' di
cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non
piu' necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa
con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da
individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la destinazione della
totalita' dei canoni degli alloggi di servizio realizzati
in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631
fino al termine della concessione, con conseguente
cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni
normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai
canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze
armate. (...)».
- Si riporta il testo degli articoli 54 e 112, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili
i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con
atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta,
ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del
procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente
importante quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose,
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101
e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le
attivita' di valorizzazione dei beni del patrimonio
culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il
tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine
di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le
modalita' di attuazione. Con gli accordi medesimi sono
individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi
dell'articolo 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui
al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la
loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del
Ministro, del presidente della Regione, del presidente
della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In
assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a
garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in
sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e
procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli
accordi indicati al comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare
anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti
interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni
di proprieta' privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresi'
stipulare apposite convenzioni con le associazioni
culturali o di volontariato che svolgono attivita' di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni
culturali.».



Art. 6
Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni
di investimento immobiliare

1. Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacita' finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene e' conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruita' e' attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al comma 1.
3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera
c), numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1,
l'articolo 46, commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86:

«Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14,
commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, neanche
indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene
conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del
tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal
Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento
dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste
dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto
con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del
codice civile e deve contenere i dati e le notizie
richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste
dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede
all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata
dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove
esistente, dal certificato attestante l'avvenuta
approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 3,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:

«4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle piccole e medie imprese per finalita' di
sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono
essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate
esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.».



Art. 7
Decreti biennali di attribuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.
2. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti ne' in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste e' allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.
Art. 8
Utilizzo ottimale di beni pubblici
da parte degli enti territoriali

1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite Conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.
Art. 9
Disposizioni finali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalita', per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7.
3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, e' assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.
5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonche' quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento e' destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalita' di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o ente locale puo' procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruita' del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione e' resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.
6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo e' comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
«Art. 28 (Salvaguardia finanziaria). - 1. L'attuazione
della presente legge deve essere compatibile con gli
impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e
crescita.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2
individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il riordino e la
riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse
umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento
delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale
tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la determinazione periodica del
limite massimo della pressione fiscale nonche' del suo
riparto tra i diversi livelli di governo e sia
salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della
pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase
transitoria.
3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione
e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla
partecipazione alle riunioni della Commissione e della
Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei
rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali
provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della
Conferenza non spetta alcun compenso.
4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti
legislativi di cui all' articolo 2 e all'articolo 23 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».