Gazzetta n. 133 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 maggio 2010
Riconoscimento, alla prof.ssa Ilona Ivan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002 n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa llona Ivan;
Visto il titolo di «Definitivatul» rilasciato dal «Ministerul lnvatamantului» a Bucarest (Romania) con n. 8201 del 21 novembre 1990, con cui e' conferito il grado definitivo nell'insegnamento;
Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorita' competente italiana ha chiesto all'autorita' competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;
Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorita' competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;
Considerato che il certificato di «definitivatul» valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;
Vista la «Laurea in Ingegneria civile edile» presso l'Universita' degli Studi di Ancona in data 22 luglio 1993;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, e' esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia la laurea sopra indicata;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione didattico - pedagogico;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplomă de inginer in profilul Construcţii, specializarea Construcţii civile, Industriale şi Agricole» (laurea in ingegneria nel profilo Costruzione, specialita' Costruzione civile, industriale e agricole) rilasciato il 21 febbraio 1983 con n. 493 dall'«Institul de Construcţii Bucareşti, facultatea de Civile, Industriale şi Agricole» di Bucarest (Romania) comprensivo, della formazione didattico - pedagogica, posseduto dalla cittadina rumena Ilona Ivan nata a Visinesti (Romania) il 4 gennaio 1957, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
16/A - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
71/A - Tecnologie e disegno tecnico;
72/A - Topografia generale.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: Dutto