Gazzetta n. 133 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 13 maggio 2010, n. 83
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2815):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 ottobre 2009.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 novembre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, XI e questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari) il 24 novembre 2009 ed il 16 dicembre 2009.
Esaminato in aula l'11 gennaio 2010 ed approvato il 12 gennaio
2010. Senato della Repubblica (atto n. 1960):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) il 26 gennaio 2010 ed il 14 aprile 2010.
Esaminato ed approvato il 14 aprile 2010.
ALLEGATO

Accordo di Sede
tra
il Governo della Repubblica Italiana e

II Network internazionale di Centri per l'Astrofisica
Relativistica in Pescara - ICRANET

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica
Relativistica, (qui di seguito denominato ICRANET);

CONSIDERANDO l'Accordo istitutivo dell'ICRANET con annesso
Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003;

CONSIDERANDO che l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo prevede che
la sede dell'ICRANET sara' ubicata in Italia a Pescara;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie per garantire
l'insediamento ed il funzionamento della sede dell'ICRANET;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. per "Governo italiano" si intende il Governo della Repubblica
Italiana;
2. per "Icranet" si intende il Network internazionale di Centri
per l'Astrofisica Relativistica con sede, in Italia , in Pescara;
3. per "Accordo istitutivo" si intende l'Accordo istitutivo del
Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica
ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo
2003;
4. per "Statuto" si intende lo Statuto ICRANET annesso
all'Accordo istitutivo;
5. per "sede" si intendono:

a) gli «edifici, locali e terreni" utilizzati dall'ICRANET ed
indicati come tali nella Convenzione intervenuta tra il Comune di
Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005, allegata al presente
Accordo.
b) gli "edifici, locali e terreni" che l'ICRANET utilizzera'
temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso
l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo
per il periodo durante il quale l'ICRANET occupa detti edifici,
locali e terreni. In occasioni di tali eventi l'ICRANET
provvedera' ad avvertire le autorita' competenti, per quanto
possibile con almeno tre mesi di anticipo e secondo una procedura
da concordare con le competenti autorita' italiane.

6. per "Direttore" si intende il "capo accademico ed
amministrativo dell'ICRANET ai sensi dell'articolo 9 dello
Statuto; 7. per "personale" si intendono i membri del personale
assunti dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
secondo, lettera a) e del regolamento del personale di cui
all'articolo 6, lettera VIII) dello Statuto;

ARTICOLO 2

1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalita'
giuridica ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di:

a) stipulare contratti;
b) acquisire ed alienare beni mobili ed immobili;
c) stare in giudizio.

2. Per le finalita' del presente Accordo, l'ICRANET sara'
rappresentato dal Direttore.

ARTICOLO 3

1. Considerando che ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto
annesso all'Accordo istitutivo, la sede dell'ICRANET in Italia e'
ubicata a Pescara, il Governo italiano prende atto che il Comune
di Pescara mettera' a disposizione dell'ICRANET il complesso sito
in Piazza della Repubblica numero 10 in Pescara, indicato nella "
Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il
29 novembre 2005.
2. Ogni modifica relativa alla sede sara' comunicata mediante
scambio di lettere tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 4

1. I locali, gli edifici ed i terreni utilizzati dell'ICRANET,
nonche' gli archivi, saranno inviolabili. Le autorita' competenti
italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita'
ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore
dell'ICRANET ed alle condizioni con lui concordate. In caso di
incendio o altra situazione di emergenza che richieda un
immediato intervento protettivo, il consenso del Direttore o del
suo rappresentante per entrare nei locali sara' presunto, qualora
non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro.
2. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a fare in modo che i
locali della sede non vengano utilizzati come rifugio da persone
intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti
di limitazione della liberta' personale ai sensi della
legislazione italiana o che sono ricercate dall'Italia ai fini
dell'estradizione in un altro Paese.
3. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli
edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dall'ICRANET alle
persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.

ARTICOLO 5

1. L'ICRANET, i suoi beni ed i suoi averi - ovunque situati e
destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali - saranno
immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non potranno
essere oggetto di misure esecutive, amministrative o giudiziarie.
2. L'ICRANET non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e
dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:
- in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per
danni derivanti da un incidente causato da un veicolo,
un'imbarcazione o un aeroplano che appartiene al, o e' utilizzato
per conto del l'ICRANET ovvero in relazione ad una violazione del
codice stradale, nautico o aeronautico in cui siano coinvolti
detti veicoli;
- in relazione a contratti di diritto privato, diversi da quelli
conclusi in conformita' al regolamento interno sul personale;
- in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente
connessa a procedimenti legali intentati dall'ICRANET.

ARTICOLO 6

La responsabilita' giuridica internazionale del Governo italiano
non potra' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita'
dell'ICRANET sul territorio italiano, di atti o omissioni
dell'ICRANET o di suoi rappresentanti, che agiscono o si
astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora
venisse chiamata in causa la responsabilita' del Governo
italiano, questo avra' diritto di rivalsa nei confronti
dell'ICRANET.

ARTICOLO 7

1. L'ICRANET sara' responsabile di' tutti i danni o pregiudizi
provocati dalle proprie attivita' in Italia.
2. L'ICRANET dovra' tenere indenne il Governo italiano da ogni
richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. L'ICRANET si impegnera' a stipulare un'assicurazione a
copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo
di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati
nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 8

1. L'ICRANET sara' autorizzato ad impiantare nella propria sede
sistemi di comunicazione.
2. Il Governo italiano adottera' tutti i provvedimenti idonei ad
agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali
sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai
regolamenti italiani.
3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a
qualsiasi membro del suo-personale, nessuna comunicazione
ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite
qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a
restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua
riservatezza.

ARTICOLO 9

1. L'ICRANET, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da
chiunque tenuti, saranno, nell'esercizio delle sue attivita'
ufficiali e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,
esenti da tasse e imposte dovute a Stato, regioni, province e
comuni.
2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
l'ICRANET ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi, di
importo rilevante, concernenti le sue attivita' ufficiali e
l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo
l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applichera'
all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite
stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni
internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno
a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi
pubblici resi dalle autorita' competenti italiane all'ICRANET.
4. L'ICRANET sara' esente da ogni dazio doganale, imposta,
divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o
esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali.
5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e
restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno
essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il
preventivo accordo delle autorita' italiane, e senza il pagamento
delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette
imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del
valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al
momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in
vigore a tale data.
6. L'ICRANET potra' gestire fondi, valuta o contanti nonche'
conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai
suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 10

L'ICRANET sara' esente da imposte, dazi doganali o da ogni altra
imposizione, nonche' da ogni divieto o restrizione
all'importazione di due veicoli destinati «alle attivita'
ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. L'ICRANET sara'
parimenti esente dalla tassa di possesso sui due veicoli, che
verranno immatricolati in una serie speciale. I carburanti e
lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati
o importati in esenzione entro i limiti dei contingenti stabiliti
per le altre organizzazioni internazionali gia' presenti in
Italia.

ARTICOLO 11

1. I privilegi e le immunita' sono concessi dal presente Accordo
al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto, per
garantire unicamente lo svolgimento delle attivita' ufficiali
dell'ICRANET.
2. Il personale dell'ICRANET godra' a tal fine in territorio
italiano dei seguenti privilegi e immunita':

a) immunita' dalla custodia cautelare, eccetto in caso di
flagranza o di reato che comporti pena della reclusione non
inferiore ai quattro anni, nel qual caso le competenti Autorita'
italiane notificheranno immediatamente tale provvedimento al
Direttore;
b) immunita' dal sequestro o dall'ispezione del bagaglio
ufficiale fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza;
c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole
dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita'
sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di
essere membri del personale dell'ICRANET;
d) esenzione, per il personale che non abbia la cittadinanza
italiana o la residenza permanente nel territorio italiano
all'atto della presa di servizio presso l'ICRANET, da ogni forma
di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennita' pagati
dall'ICRANET;
e) esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza
italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da
ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti
al di fuori della Repubblica italiana;
f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a
carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di
registrazione degli stranieri;
g) il diritto di importare in franchigia doganale e senza divieti
e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello
di cui sono cittadini - a titolo di primo insediamento, per un
periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso
l'ICRANET per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia e
i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle
condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in una
serie speciale;
h) il diritto di esportare, nell'anno successivo alla data di
cessazione delle loro funzioni dall'ICRANET, senza divieti e
restrizioni fiscali, la propria mobilia e i propri effetti
personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso;
i) liberta' di detenere e gestire, per il personale che non abbia
la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio
italiano, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni
mobili ed immobili. Tale personale potra' liberamente portare i
propri titoli esteri e la propria valuta fuori della Repubblica
italiana.

3. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o
termina le proprie funzioni, l'ICRANET ne informera' le autorita'
italiane. Almeno una volta all'anno l'ICRANET comunichera' alle
autorita' italiane l'elenco del personale, dei coniugi e dei
familiari a loro carico.
4. Le autorita' italiane rilasceranno ai membri del personale
dell'ICRANET, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano
di privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita'
speciale che attesti che il titolare di tale documento e' un
funzionario dell'ICRANET o il coniuge o un familiare a carico e
che essi godono dei privilegi, delle immunita' e delle
facilitazioni previsti nel presente Articolo.
5. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Accordo sono
conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale
degli interessati. Il Direttore togliera' l'immunita' a qualsiasi
funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita'
impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere
tolta senza pregiudizio degli interessi dell'ICRANET.
6. L'ICRANET ed il suo personale coopereranno in ogni occasione
con le autorita' italiane competenti per facilitare la buona
amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei
regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei
privilegi e delle immunita' previsti nel presente Accordo.
7. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concessi in base al
presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed
immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed
ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana
e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

ARTICOLO 12

Il Governo italiano riconoscera' all'ICRANET il diritto di'
convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le
autorita' italiane interessate, in qualsiasi altra localita'
d'Italia.
Il Governo italiano adottera' tutte le misure necessarie per
facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla
Repubblica italiana delle persone che qui appresso elencate,
interverranno a riunioni dell'ICRANET e non porra' alcun ostacolo
al loro transito per o dalla sede centrale in conformita' alle
norme comunitarie che disciplinano l'ingresso e il transito di
persone nell'area Schengen:

a) i membri del personale dell'ICRANET e le loro famiglie;
b) i rappresentanti di Stati membri e non membri in visita alla
sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro
famiglie;
c) gli esperti che compiano missioni ufficiali presso l'ICRANET;
d) i funzionari delle Nazioni Unite, delle Istituzioni
specializzate e funzionari di altre organizzazioni
intergovernative,di istituti internazionali e di organizzazioni
non governative, in visita alla sede centrale per affari
ufficiali;

3. II Direttore comunichera' preventivamente per iscritto al
Governo italiano i nomi delle persone di cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
4. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone
indicate al paragrafo 2 del presente articolo sara' accordato il
piu' rapidamente possibile.
5. Nessuna delle persone indicate al paragrafo 2 del presente
articolo potra' essere invitata a lasciare il territorio della
Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di
soggiorno nell'esercizio di attivita' non connesse alle sue
funzioni ufficiali.

ARTICOLO 13

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere b),
c), d), che interverranno alle riunioni dell'ICRANET o a quelle
da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e
durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei
seguenti privilegi ed immunita':

a) immunita' giurisdizionale per parole dette o scritte e per
tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro
funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara'
mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di
esercitare le loro funzioni;
b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti;
c) diritto a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in
valigie sigillate;
d) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla
registrazione degli stranieri;
e) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o
di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in
missione ufficiale temporanea;
f) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e
ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango
equivalente, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza.

2. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Articolo sono
conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale
degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza
delle loro funzioni Questi privilegi e immunita' sono concessi
ferma restando la possibilita' dei Governi di revocare
l'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano
un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale
immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i
quali essa e' accordata.

ARTICOLO 14

1. Il personale dell'ICRANET potra' scegliere per la sicurezza
sociale e assicurazione malattia di:

a) aderire ad un Fondo di assistenza e previdenza interno
all'ICRANET;
b) aderire ad un Fondo privato nazionale o estero scelto
dall'ICRANET;
c) aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente
nella Repubblica italiana secondo modalita' concordate
dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con le
competenti autorita' italiane.

2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b)
l'ICRANET sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza
sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di
sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET, o
a suo nome, al proprio personale.
3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorita'
italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 del presente articolo ed ogni eventuale successiva
modifica.

ARTICOLO 15

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione
del presente Accordo sara' risolta per via negoziale tra le due
Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa
procedura saranno demandate ad un tribunale di tre (3) giudici:
uno (1) nominato dal Direttore dell'ICRANET e uno (1) nominato
del Governo italiano ed il terzo, nel ruolo di Presidente, dovra'
essere scelto dai primi due. Se i primi due arbitri non
raggiungono un Accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei
mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara'
designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia
su richiesta di una delle Parti. La decisione arbitrale avra'
valore vincolante.

ARTICOLO 16

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio di
note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver
adempiuto alle formalita' previste dai rispettivi ordinamenti le
rimarra' in vigore per tutto il tempo che l'ICRANET manterra' la
propria sede nella Repubblica italiana.

Fatto a Roma il 14 gennaio 2008
Repubblica Italiana Per l'ICRANET
firma firma



Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO

Parte di provvedimento in formato grafico



International Center for Relativistic Astrophysics Network

Roma, 29 novembre 2005

Al Ministro degli Affari Esteri
Palazzo della Farnesina
Roma

Nella riunione svolta in data 29 novembre 2005 presso il
Ministero degli Affari Esteri, tenuto conto della delega del
Sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, n. 829/Gab. del 28
novembre 2005, che si allega alla presente, si conviene quanto
segue:

- la definizione dell'area di pertinenza della Sede ICRANET di
Pescara, ubicata in Piazza della Repubblica n. 10, e' composta,
come da allegata Mappa, dall'immobile e da un'area
extraterritoriale di quattro metri su tre lati e di sei metri sul
lato posteriore (ponte ex Pensilina ferroviaria), come da
allegato 1.
- In conformita' alle vigenti disposizioni, le spese relative
alla manutenzione straordinaria della Sede dell'ICRANET sono a
carico del Comune di Pescara che ha concesso la Sede a titolo di
comodato gratuito; le spese di manutenzione ordinaria sono a
carico dell'ICRANET.

Le Parti evidenziano, con l'occasione, la importanza della
collaborazione da parte della Amministrazione del Comune di
Pescara e l'ICRANET, che avra' senz'altro notevoli riflessi per
la Citta' di Pescara, per l'Abruzzo e per l'Italia, nonche' per
lo sviluppo scientifico e culturale a livello internazionale.

Il presente Accordo, sottoscritto in originale in presenza del
Consigliere Adolfo Barattolo, e della Dott.ssa Immacolata
Pannone, nonche' dei rappresentanti del Servizio del Contenzioso
Diplomatico ed Ufficio Legislativo, nonche' del Ministro
Plenipotenziario Dott. Elio Menzione, viene firmato seduta stante
dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso,
Dott. Achille D'Alessandri e dal Direttore dell'ICRANET,
Professore Remo Ruffini e sara' riprodotto in via dattilografica
in modo conforme. Detto originale e' depositato presso la
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale,
Ufficio III.

In fede

Dott. Achille D'Alessandri Prof. Remo Ruffini
firma firma



Parte di provvedimento in formato grafico