Gazzetta n. 133 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
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LEGGE 13 maggio 2010, n. 83 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. | Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso. | Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 maggio 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2815): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 ottobre 2009. Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 novembre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, XI e questioni regionali. Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari) il 24 novembre 2009 ed il 16 dicembre 2009. Esaminato in aula l'11 gennaio 2010 ed approvato il 12 gennaio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1960): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 7ª. Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) il 26 gennaio 2010 ed il 14 aprile 2010. Esaminato ed approvato il 14 aprile 2010. | ALLEGATO
Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e
II Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica, (qui di seguito denominato ICRANET);
CONSIDERANDO l'Accordo istitutivo dell'ICRANET con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003;
CONSIDERANDO che l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo prevede che la sede dell'ICRANET sara' ubicata in Italia a Pescara;
INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'insediamento ed il funzionamento della sede dell'ICRANET;
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
1. per "Governo italiano" si intende il Governo della Repubblica Italiana; 2. per "Icranet" si intende il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica con sede, in Italia , in Pescara; 3. per "Accordo istitutivo" si intende l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003; 4. per "Statuto" si intende lo Statuto ICRANET annesso all'Accordo istitutivo; 5. per "sede" si intendono:
a) gli «edifici, locali e terreni" utilizzati dall'ICRANET ed indicati come tali nella Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005, allegata al presente Accordo. b) gli "edifici, locali e terreni" che l'ICRANET utilizzera' temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale l'ICRANET occupa detti edifici, locali e terreni. In occasioni di tali eventi l'ICRANET provvedera' ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile con almeno tre mesi di anticipo e secondo una procedura da concordare con le competenti autorita' italiane.
6. per "Direttore" si intende il "capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto; 7. per "personale" si intendono i membri del personale assunti dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) e del regolamento del personale di cui all'articolo 6, lettera VIII) dello Statuto;
ARTICOLO 2
1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalita' giuridica ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di:
a) stipulare contratti; b) acquisire ed alienare beni mobili ed immobili; c) stare in giudizio.
2. Per le finalita' del presente Accordo, l'ICRANET sara' rappresentato dal Direttore.
ARTICOLO 3
1. Considerando che ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto annesso all'Accordo istitutivo, la sede dell'ICRANET in Italia e' ubicata a Pescara, il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara mettera' a disposizione dell'ICRANET il complesso sito in Piazza della Repubblica numero 10 in Pescara, indicato nella " Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005. 2. Ogni modifica relativa alla sede sara' comunicata mediante scambio di lettere tra le Parti Contraenti.
ARTICOLO 4
1. I locali, gli edifici ed i terreni utilizzati dell'ICRANET, nonche' gli archivi, saranno inviolabili. Le autorita' competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore dell'ICRANET ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali sara' presunto, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 2. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a fare in modo che i locali della sede non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione italiana o che sono ricercate dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. 3. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dall'ICRANET alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.
ARTICOLO 5
1. L'ICRANET, i suoi beni ed i suoi averi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non potranno essere oggetto di misure esecutive, amministrative o giudiziarie. 2. L'ICRANET non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari: - in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, un'imbarcazione o un aeroplano che appartiene al, o e' utilizzato per conto del l'ICRANET ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico in cui siano coinvolti detti veicoli; - in relazione a contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento interno sul personale; - in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'ICRANET.
ARTICOLO 6
La responsabilita' giuridica internazionale del Governo italiano non potra' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' dell'ICRANET sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'ICRANET o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilita' del Governo italiano, questo avra' diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET.
ARTICOLO 7
1. L'ICRANET sara' responsabile di' tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. 2. L'ICRANET dovra' tenere indenne il Governo italiano da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. L'ICRANET si impegnera' a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
ARTICOLO 8
1. L'ICRANET sara' autorizzato ad impiantare nella propria sede sistemi di comunicazione. 2. Il Governo italiano adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani. 3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a qualsiasi membro del suo-personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza.
ARTICOLO 9
1. L'ICRANET, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti, saranno, nell'esercizio delle sue attivita' ufficiali e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, esenti da tasse e imposte dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'ICRANET ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi, di importo rilevante, concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applichera' all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane all'ICRANET. 4. L'ICRANET sara' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. 5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. L'ICRANET potra' gestire fondi, valuta o contanti nonche' conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
ARTICOLO 10
L'ICRANET sara' esente da imposte, dazi doganali o da ogni altra imposizione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di due veicoli destinati «alle attivita' ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. L'ICRANET sara' parimenti esente dalla tassa di possesso sui due veicoli, che verranno immatricolati in una serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali gia' presenti in Italia.
ARTICOLO 11
1. I privilegi e le immunita' sono concessi dal presente Accordo al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto, per garantire unicamente lo svolgimento delle attivita' ufficiali dell'ICRANET. 2. Il personale dell'ICRANET godra' a tal fine in territorio italiano dei seguenti privilegi e immunita':
a) immunita' dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti pena della reclusione non inferiore ai quattro anni, nel qual caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale provvedimento al Direttore; b) immunita' dal sequestro o dall'ispezione del bagaglio ufficiale fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza; c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale dell'ICRANET; d) esenzione, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano all'atto della presa di servizio presso l'ICRANET, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennita' pagati dall'ICRANET; e) esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; g) il diritto di importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'ICRANET per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in una serie speciale; h) il diritto di esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dall'ICRANET, senza divieti e restrizioni fiscali, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso; i) liberta' di detenere e gestire, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili. Tale personale potra' liberamente portare i propri titoli esteri e la propria valuta fuori della Repubblica italiana.
3. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, l'ICRANET ne informera' le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno l'ICRANET comunichera' alle autorita' italiane l'elenco del personale, dei coniugi e dei familiari a loro carico. 4. Le autorita' italiane rilasceranno ai membri del personale dell'ICRANET, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' speciale che attesti che il titolare di tale documento e' un funzionario dell'ICRANET o il coniuge o un familiare a carico e che essi godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni previsti nel presente Articolo. 5. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'ICRANET. 6. L'ICRANET ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' previsti nel presente Accordo. 7. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concessi in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.
ARTICOLO 12
Il Governo italiano riconoscera' all'ICRANET il diritto di' convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate, in qualsiasi altra localita' d'Italia. Il Governo italiano adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone che qui appresso elencate, interverranno a riunioni dell'ICRANET e non porra' alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale in conformita' alle norme comunitarie che disciplinano l'ingresso e il transito di persone nell'area Schengen:
a) i membri del personale dell'ICRANET e le loro famiglie; b) i rappresentanti di Stati membri e non membri in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie; c) gli esperti che compiano missioni ufficiali presso l'ICRANET; d) i funzionari delle Nazioni Unite, delle Istituzioni specializzate e funzionari di altre organizzazioni intergovernative,di istituti internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;
3. II Direttore comunichera' preventivamente per iscritto al Governo italiano i nomi delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo sara' accordato il piu' rapidamente possibile. 5. Nessuna delle persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo potra' essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attivita' non connesse alle sue funzioni ufficiali.
ARTICOLO 13
1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere b), c), d), che interverranno alle riunioni dell'ICRANET o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunita':
a) immunita' giurisdizionale per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; c) diritto a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate; d) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri; e) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; f) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza.
2. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Articolo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni Questi privilegi e immunita' sono concessi ferma restando la possibilita' dei Governi di revocare l'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' accordata.
ARTICOLO 14
1. Il personale dell'ICRANET potra' scegliere per la sicurezza sociale e assicurazione malattia di:
a) aderire ad un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET; b) aderire ad un Fondo privato nazionale o estero scelto dall'ICRANET; c) aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente nella Repubblica italiana secondo modalita' concordate dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con le competenti autorita' italiane.
2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b) l'ICRANET sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET, o a suo nome, al proprio personale. 3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorita' italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ed ogni eventuale successiva modifica.
ARTICOLO 15
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta per via negoziale tra le due Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura saranno demandate ad un tribunale di tre (3) giudici: uno (1) nominato dal Direttore dell'ICRANET e uno (1) nominato del Governo italiano ed il terzo, nel ruolo di Presidente, dovra' essere scelto dai primi due. Se i primi due arbitri non raggiungono un Accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti. La decisione arbitrale avra' valore vincolante.
ARTICOLO 16
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalita' previste dai rispettivi ordinamenti le rimarra' in vigore per tutto il tempo che l'ICRANET manterra' la propria sede nella Repubblica italiana.
Fatto a Roma il 14 gennaio 2008 Repubblica Italiana Per l'ICRANET firma firma
Parte di provvedimento in formato grafico
| ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
International Center for Relativistic Astrophysics Network
Roma, 29 novembre 2005
Al Ministro degli Affari Esteri Palazzo della Farnesina Roma
Nella riunione svolta in data 29 novembre 2005 presso il Ministero degli Affari Esteri, tenuto conto della delega del Sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, n. 829/Gab. del 28 novembre 2005, che si allega alla presente, si conviene quanto segue:
- la definizione dell'area di pertinenza della Sede ICRANET di Pescara, ubicata in Piazza della Repubblica n. 10, e' composta, come da allegata Mappa, dall'immobile e da un'area extraterritoriale di quattro metri su tre lati e di sei metri sul lato posteriore (ponte ex Pensilina ferroviaria), come da allegato 1. - In conformita' alle vigenti disposizioni, le spese relative alla manutenzione straordinaria della Sede dell'ICRANET sono a carico del Comune di Pescara che ha concesso la Sede a titolo di comodato gratuito; le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'ICRANET.
Le Parti evidenziano, con l'occasione, la importanza della collaborazione da parte della Amministrazione del Comune di Pescara e l'ICRANET, che avra' senz'altro notevoli riflessi per la Citta' di Pescara, per l'Abruzzo e per l'Italia, nonche' per lo sviluppo scientifico e culturale a livello internazionale.
Il presente Accordo, sottoscritto in originale in presenza del Consigliere Adolfo Barattolo, e della Dott.ssa Immacolata Pannone, nonche' dei rappresentanti del Servizio del Contenzioso Diplomatico ed Ufficio Legislativo, nonche' del Ministro Plenipotenziario Dott. Elio Menzione, viene firmato seduta stante dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, Dott. Achille D'Alessandri e dal Direttore dell'ICRANET, Professore Remo Ruffini e sara' riprodotto in via dattilografica in modo conforme. Detto originale e' depositato presso la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Ufficio III.
In fede
Dott. Achille D'Alessandri Prof. Remo Ruffini firma firma
Parte di provvedimento in formato grafico
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