Gazzetta n. 132 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 22 dicembre 2009 |
Criteri per l'attivita' cinematografica d'essai. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004 e successive modificazioni, recante «Criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose»; Ritenuto di dover sostituire il citato decreto ministeriale 10 giugno 2004 con un nuovo decreto recante criteri per l'attivita' cinematografica d'essai, alla luce delle rinnovate esigenze volte a determinare un piu' efficiente andamento del sostegno statale alla programmazione dei film d'essai; Sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, nella seduta del 1° aprile 2009; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2009;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Qualifica di sala d'essai e adempimenti delle sale della comunita' ecclesiale o religiosa per l'attivita' d'essai
1. La qualifica di sala d'essai si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, e delle disposizioni del presente decreto. La dichiarazione e' presentata sui moduli predisposti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti: Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento dell'impegno attestato. Tali moduli sono pubblicati sul sito internet della direzione generale per il cinema entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La qualifica di cui al presente comma ha validita', in sede di prima dichiarazione, per un periodo non inferiore a un biennio. 2. Ai fini dei benefici di cui al presente decreto, il titolare della sala della comunita' ecclesiale o religiosa di cui all'art. 2, comma 10, del decreto legislativo si impegna con propria dichiarazione, per almeno un biennio, a programmare film d'essai secondo le previsioni stabilite per tale tipologia di sala dall'art. 3, comma 2. Tale dichiarazione va, altresi', corredata dall'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo. 3. La direzione generale per il cinema provvede alla pubblicazione nel sito della direzione generale per il cinema dell'elenco delle sale d'essai, nonche' delle sale della comunita' ecclesiale o religiosa che svolgano attivita' d'essai. 4. Il rinnovo della dichiarazione d'impegno, per uno o piu' anni, da parte del titolare delle sale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, va effettuato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo per il quale si e' precedentemente impegnato. Il titolare presenta, entro il 31 gennaio, l'elenco della programmazione integralmente svolta dalla sala nell'anno precedente. Limitatamente alle sale d'essai, l'elenco e' presentato entro i suddetti termini anche in assenza dell'istanza di premio di cui all'art. 3 del presente decreto, ai fini del mantenimento della qualifica di cui al comma 1. 5. La qualifica di sala d'essai decade: a) nel caso di mancato rinnovo, come previsto al comma 4 del presente articolo, della dichiarazione di cui al comma 1; b) nel caso di richiesta dell'interessato; c) nel caso di mancata effettuazione, accertata dall'Amministrazione, della programmazione di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo. 6. Ai fini del presente decreto, per giorno di effettiva programmazione cinematografica si intende quello nel quale, nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 23, abbiano inizio esclusivamente proiezioni di film di lungometraggio riconosciuti d'essai. 7. L'Amministrazione procede, a campione, alle opportune verifiche in merito alla veridicita' dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La medesima sala non potra', altresi', essere inserita in tale elenco per i successivi tre anni. | Art. 2 Qualifica di film d'essai
1. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo provvede al riconoscimento dei film d'essai su proposta del direttore generale per il cinema ovvero su istanza dell'impresa di produzione o di distribuzione del film, nonche' delle associazioni nazionali o enti di promozione della cultura cinematografica. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese. 2. L'impresa interessata presenta l'istanza sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione contestualmente o successivamente alla richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'istanza. 3. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione possono procedere alla visione del film, ovvero dichiarare di aver gia' visionato l'opera anche privatamente. 4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, la qualifica di film d'essai e' attribuita dalla Commissione di cui all'art. 8 del medesimo decreto a film italiani e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'espressione del parere, la Commissione tiene conto anche di un'eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni internazionali. 5. La qualifica di film d'essai e' automaticamente attribuita per le ipotesi previste dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, e, per quanto attiene alla lettera d) del medesimo comma, ai film in concorso o che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie «miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «miglior opera prima», «miglior documentario», «miglior film d'animazione», dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Roma, Torino, Pesaro, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, Cesar, Nastri d'Argento, Golden Globes. 6. Nell'ambito delle proprie competenze, e ai soli fini dell'attribuzione del premio di cui all'art. 3 del presente decreto, la Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo attribuisce attestazioni di eccellenza a film d'essai di particolare livello artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente sulla base del comma 5 del presente articolo. | Art. 3 Condizioni di ammissibilita'
1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c), del decreto legislativo, sono concessi premi per l'attivita' d'essai su apposita istanza dei titolari delle sale di cui all'art. 1 del presente decreto, verificate le condizioni di ammissibilita' di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Sono condizioni di ammissibilita' dell'istanza di premio: a) per le sale d'essai, aver svolto la programmazione conformemente alle previsioni dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo; b) per le sale della comunita' ecclesiale o religiosa, aver svolto la programmazione conformemente alle previsioni di cui alle lettere d), e) e f) del presente comma; c) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli adempimenti rispettivamente richiesti nell'art. 1 del presente decreto; d) aver svolto, nell'anno solare cui si riferisce l'istanza di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione nel caso di sala cinematografica, o di sessanta giorni nel caso di arena, di sala della comunita' ecclesiale o religiosa o di sala ad attivita' stagionale operante in comuni con meno di 10.000 abitanti; e) aver programmato film d'essai per un numero minimo di fine settimana (sabato e domenica) pari a sedici per le sale al chiuso ubicate in comuni con piu' di 40.000 abitanti, ovvero dodici se ubicate in comuni fino a 40.000 abitanti. Per le sale della comunita' ecclesiale o religiosa, e per le sale ad attivita' stagionale operanti in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione dovra' essere pari ad almeno cinque fine settimana. Le multisale con piu' di cinque schermi dovranno in ogni caso programmare film d'essai per un numero minimo di sedici fine settimana; f) nel caso di sala della comunita' ecclesiale o religiosa, aver proiettato film d'essai, nel rispetto dell'art. 2, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo, secondo le percentuali di effettiva programmazione cinematografica annuale di cui all'art. 2, comma 9, primo e secondo periodo, del medesimo decreto, nonche' aver riservato almeno il venti per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film di produzione italiana o di Paesi dell'Unione europea. | Art. 4 Istanza di premio
1. L'istanza di premio d'essai, redatta in duplice copia sugli appositi moduli dell'Amministrazione pubblicati nel sito Internet della direzione generale per il cinema, completa degli allegati richiesti e ivi indicati, sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico, e' presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attivita' d'essai per la quale si richiede il premio. 2. All'istanza di premio per le sale della comunita' ecclesiale o religiosa e', altresi', allegata la relativa autocertificazione del titolare circa la conformita' della programmazione alle indicazioni dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale. 3. La programmazione svolta e' trasmessa, unitamente all'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, tramite procedura on-line all'Amministrazione, che per l'istruttoria puo' avvalersi di programmi informatici. 4. Ai fini della conformita' della programmazione saranno conteggiati i film riconosciuti d'essai entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della programmazione per la quale si richiede il premio. 5. Il direttore generale per il cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c) del decreto legislativo, provvede in merito all'istanza, dandone comunicazione agli interessati tramite pubblicazione nel sito internet della direzione generale per il cinema. | Art. 5 Criteri di definizione dell'entita' del premio
1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala della comunita' ecclesiale o religiosa, e' calcolato attribuendo un valore predeterminato, con il procedimento di cui al comma 3 del presente articolo, ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri: a) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi d'essai; b) un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi d'essai, purche' abbinati a lungometraggi d'essai, fino ad un massimo di cinquanta punti; c) tre punti per ogni giornata di programmazione di film d'essai cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza di cui all'art. 2, comma 6, del presente decreto; d) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi di interesse culturale o di film d'essai prodotti in Paesi dell'Unione europea; e) due punti per ogni giornata di programmazione di film d'essai in lingua straniera originale, fino ad un massimo di cinquanta punti; f) due punti per ogni giornata di programmazione di documentari d'essai, fino ad un massimo di cinquanta punti; g) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai pari al 5 per cento oltre la quota prevista ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo, fino ad un massimo di sessanta punti; h) quaranta punti se la sala e' ubicata in comuni con meno di 40.000 abitanti; i) venti punti se la sala e' ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con piu' di 150.000 abitanti; l) fino a un massimo complessivo di cinquanta punti per: a) le iniziative collaterali svolte dal titolare, indicate nelle schede appositamente predisposte dall'Amministrazione e allegate all'istanza di premio; b) per la programmazione di film d'essai nel periodo 1° giugno-31 agosto. m) fino ad un massimo di 100 punti per la sala il cui titolare abbia conseguito il premio ininterrottamente da almeno cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti scaglioni: 1) premio ottenuto negli ultimi cinque anni consecutivi: 50 punti; 2) per ogni anno ulteriore, consecutivo, 5 punti. 2. I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo sono raddoppiati qualora la percentuale di film di lungometraggio di interesse culturale o di film d'essai di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea programmati raggiunga o superi il 50% del totale delle giornate di programmazione annue, ovvero il 40% per le sale operanti in comuni fino a 40.000 abitanti. 3. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale della comunita' ecclesiale o religiosa per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entita' del premio da assegnare a ciascuna sala e' determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto. 4. L'Amministrazione procede al calcolo dei punteggi e alla definizione di ciascun premio e ne da' informazione tramite pubblicazione sul sito Internet della direzione generale per il cinema. | Art. 6 Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, recante «Criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose», e' abrogato. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 dicembre 2009
Il Ministro: Bondi Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 145 |
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