La normativa di vigilanza prevede che alcune componenti di natura patrimoniale rilevate nei bilanci degli intermediari bancari e finanziari in base ai principi contabili internazionali siano prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza entro determinati limiti, secondo regole concordate a livello internazionale (c.d. filtri prudenziali): in ambito europeo il CEBS ha elaborato specifiche linee guida in materia (1) . In particolare, per quanto riguarda le riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio «Attivita' finanziarie disponibili per la vendita (available for sale - AFS)», le linee guida del CEBS prevedono due opzioni (2) : a) neutralizzare completamente sia le plus che le minus, come se i titoli fossero valutati al costo. Questo approccio e' stato adottato dai principali Paesi UE; b) dedurre integralmente le minusvalenze dal patrimonio di base (Tier 1) e includere parzialmente le plusvalenze nel patrimonio supplementare (Tier 2), secondo un approccio «asimmetrico» (3) . L'impostazione sub b) - adottata dalla normativa di vigilanza italiana (4) - consente, tra l'altro, di scontare in modo progressivo il risultato di valutazioni negative, evitando cosi' abbattimenti improvvisi (cliff effect) allorche' le riduzioni di valore assumano il carattere di impairment. Peraltro, in situazioni di forte turbolenza sui mercati come quelle registrate di recente sui titoli di Stato, il meccanismo «Simmetrico», attraverso la deduzione delle minusvalenze, rischia di determinare un'ingiustificata volatilita' del patrimonio di vigilanza per effetto di variazioni repentine dei corsi dei titoli non legate a durature variazioni del merito di credito degli emittenti. In relazione a quanto precede, si riconosce alle banche, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco speciale» - limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all'Unione europea inclusi nel portafoglio «attivita' finanziarie disponibili per la vendita AFS» - la possibilita' di adottare l'impostazione sub a) in alternativa all'approccio previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza. Va da se' che l'opzione per uno dei due metodi deve essere: estesa a tutti i titoli della specie detenuti nel predetto portafoglio; applicata in modo omogeneo da tutte le componenti del gruppo bancario o di SIM; mantenuta costantemente nel tempo. L'esercizio di tale opzione potra' essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno p.v. e applicato al calcolo del patrimonio di vigilanza a partire da quello riferito alla medesima data. La scelta dovra' essere tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia. In bilancio, nelle informative contabili infrannuali e nell'informativa al pubblico (terzo pilastro), nell'ambito dei riferimenti concernenti l'adeguatezza patrimoniale, e' reso noto il trattamento adottato ai fini prudenziali (filtro asimmetrico o neutralizzazione piena). La Banca d'Italia si riserva di modificare la presente disciplina in relazione agli andamenti di mercato e agli orientamenti che dovessero maturare a livello internazionale nell'ambito dei lavori per la revisione della disciplina prudenziale (5) . Roma, 18 maggio 2010
Il governatore: Draghi (1) CEBS Guidelines On Prudential Filters for Regulatory Capital, dicembre 2004.
(2) Le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle riserve di valutazione, rispettivamente positive e negative, riflettono esclusivamente l'andamento delle variabili di mercato e non anche quelle connesse con l'impairment. Queste ultime vanno registrate in conto economico e dunque incidono per intero sul Tier 1.
(3) Nel nostro paese e' stata fissata la percentuale di computabilita' del 50 per cento.
(4) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 5.2; Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Capitolo 12, par. 5; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale, Capitolo V, Sezione II, par. 4.
(5) Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 in materia di atti normativi di vigilanza, si ritiene che sussistano ragioni di necessita' e urgenza, connesse con gli eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, che impongono la tempestiva adozione della misura normativa. Sono pertanto derogate le disposizioni del citato Regolamento in materia, tra l'altro, di analisi d'impatto e consultazioni. |