Gazzetta n. 130 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 13 maggio 2010, n. 80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 34.880 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2934):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 13 novembre 2009.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 13, 19 gennaio e 4 febbraio 2010.
Esaminato in aula l'8 febbraio 2010 e approvato il 9 febbraio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2004):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari Esteri) in sede referente il 16 febbraio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio e il 14 aprile 2010.
Esaminato in aula e approvato il 14 aprile 2010.
Allegato
ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
CONCERNENTE
LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

Il Governo della Repubblica Italiana, debitamente autorizzato dal responsabile dei suoi affari esteri, ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, debitamente autorizzato dal Governo Centrale della Repubblica Popolare Cinese.
Desiderando migliorare l'efficacia della loro cooperazione nelle indagini e nei procedimenti penali e nella confisca dei proventi di reati, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I
AMBITO DELL'ASSISTENZA

(1) Le Parti, in conformita' con le disposizioni di questo accordo, si presteranno reciproca assistenza nelle indagini penali, nel perseguimento di reati e nei procedimenti relativi a reati.
(2) l'assistenza comprende:
(a) l'identificazione e la localizzazione di persone;
(b) la notifica di documenti;
(c) l'acquisizione di prove, cose e documenti;
(d) l'esecuzione delle richieste di perquisizione e sequestro;
(e) la facilitazione della comparizione personale dei testimoni e dei periti;
(f) il trasferimento temporaneo delle persone detenute che devono comparire come testimoni;
(g) la produzione di atti giudiziari o ufficiali;
(h) l'individuazione, il blocco e la confisca di proventi o strumenti di attivita' criminali;
(i) la fornitura di informazioni, documenti e atti;
(j) la consegna di cose, compreso il prestito di reperti e corpi di reato;
(k) altre forme di mutua assistenza giudiziaria compatibili con l'oggetto del presente Accordo, ma non incompatibili con la legge della Parte richiesta.
(3) L'assistenza prevista dal presente Accordo si riferisce anche ai reati contro le leggi fiscali e tributarie, doganali, sul controllo dei cambi esteri ed in altre materie fiscali o tributarie, ma non si riferisce ai relativi procedimenti non penali.
(4) L'assistenza non comprende:
(a) la consegna di persone ricercate;
(b) l'esecuzione, nella Parte richiesta, di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, senza pregiudizio per le disposizioni dell'art. XVII;
(c) il trasferimento di persone in stato di custodia per l'esecuzione di pene.
(5). Il presente Accordo e' destinato esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria fra le Parti e, per evitare dubbi, nessun privato puo' avere diritto, in base al presente Accordo, di presentare domande di assistenza o di opporvisi.

ARTICOLO II
AUTORITA' CENTRALE
(1) Ciascuna Parte istituira' una Autorita' Centrale.
(2) L'Autorita' Centrale del Governo della Repubblica Italiana sara' il Ministero di Grazia e Giustizia. L'Autorita' Centrale del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sara' il Secretary for Justice o il funzionario da lui regolarmente autorizzato.
(3) Le richieste a norma del presente Accordo vengono fatte dall'Autorita' Centrale della Parte richiedente all'Autorita' Centrale della Parte richiesta.

ARTICOLO III
LIMITI DELL' ASSISTENZA
(1) La Parte richiesta rifiuta l'assistenza se:
(a) la richiesta di assistenza compromette la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico del Governo della Repubblica Italiana o, nel caso del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, della Repubblica Popolare Cinese;
(b) la richiesta di assistenza compromette gravemente i suoi interessi essenziali;
(c) la richiesta di assistenza riguarda un reato di natura politica;
(d) la richiesta di assistenza riguarda un reato previsto esclusivamente dalla legislazione Militare e che non costituisce reato per la legge penale ordinaria;
(e) vi sono ragioni sostanziali per ritenere che dalla richiesta di assistenza possa derivare ad una persona pregiudizio per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche;
(f) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una persona per un reato per il quale essa e' stata condannata, assolta o graziata nella Parte richiesta;
(g) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una pesona per un reato commesso nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta e per il quale, per la legge di quella Parte, la persona non puo' essere perseguita per motivi di prescrizione;
(h) la Parte richiedente non puo' soddisfare condizioni in tema di riservatezza o limiti circa l'uso di materiali forniti;
(i) qualora la richiesta comporti misure coercitive le azioni o le omissioni che si dichiara costituire il reato non costituirebbero reato nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta.
(j) l'assistenza richiesta consiste in atti che sarebbero contrari alla legge della Parte richiesta se il reato al quale la richiesta si riferisce fosse oggetto di indagini di procedimento penale nell'ambito della giurisdizione di quella Parte; tuttavia l'assistenza non puo' essere rifiutata per il solo motivo che gli atti non sarebbero permessi nella fase delle indagini relative a tale reato secondo la legge della Parte richiesta;
(k) la richiesta di assistenza riguarda un reato che comporta la pena di morte per la legge della Parte richiedente.
(2) La Parte richiesta puo' differire l'assistenza se l'esecuzione della richiesta puo' interferire con indagini o procedimenti in corso nella stessa parte richiesta.
(3) Prima di rifiutare o differire l'assistenza a norma del presente articolo, la Parte richiesta, attraverso la propria Autorita' Centrale:
(a) comunica prontamente alla Parte richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto o differimento;
(b) si consulta con la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini ed. alle condizioni 'ritenuti necessari dalla Parte richiesta.
(4) Se la Parte richiedente accetta l'assistenza secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo (3) (b), essa deve uniformarsi a tali termini e condizioni.

ARTICOLO IV
RICHIESTE
(1) Le richieste devono essere fatte per iscritto. Nei casi di urgenza, le richieste possono essere trasmesse per fax o via Interpol, senza pregiudizio per il diritto, della Parte richiesta, di avere l'originale della richiesta.
(2) Le richieste di assistenza devono, contenere:
(a) il nome dell'autorita' per conto della quale la richiesta e' avanzata;
(b) l'indicazione degli scopi della richiesta e della natura dell'assistenza;
(c) se possibile, informazioni utili all'identificazione o alla localizzazione di persone ai fini dell'esecuzione della richiesta;
(d) l'indicazione della natura delle indagini, del procedimento e del reato o della questione di natura penale;
(e) un sommario dei fatti del procedimento e delle disposizioni di legge;
(f) ogni eventuale requisito di riservatezza;
(g) il dettaglio di eventuali procedure particolari che la Parte richiedente desideri vengano seguite;
(h) particolari circa il termine entro il quale la richiesta deve essere eseguita;
(3) La Parte richiesta fa quanto e' in suo potere per preservare il carattere di riservatezza della richiesta e del suo contenuto, salvo quando la Parte richiedente consenta contrario.
(4) La richiesta e tutti i documenti a sostegno della stessa devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, a meno che la stessa Parte richiesta non dispensi l'altra Parte di tale onere.

ARTICOLO V
ESECUZIONE DELLA RICHIESTA
(1) L'Autorita' Centrale della Parte richiesta da' pronta esecuzione alla richiesta o provvede affinche' essa venga eseguita attraverso le proprie competenti autorita'.
(2) La richiesta di assistenza viene eseguita secondo la legge della Parte richiesta e, sempre che cio' non sia contrario a tale legge, seguendo ogni possibile procedura indicata nella richiesta.
(3) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte richiesta le da' comunicazione della data e del luogo di esecuzione della richiesta.
(4) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, le autorita' e le persone interessate alla richiesta di assistenza, e i loro legali rappresentanti, possono presenziare alla sua esecuzione se la Parte richiesta da' il suo consenso.
(5) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, di tutte le circostanze dalle quali potrebbe derivare un significativo ritardo nel dare corso alla richiesta.
(6) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, della decisione di non accogliere in tutto o in parte la richiesta di assistenza e dei motivi della decisione.

ARTICOLO VI
RAPPRESENTANZA E SPESE
(1) La Parte richiesta deve adottare ogni necessaria misura ai fini della rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti originati da richieste di assistenza e deve altrimenti rappresentare gli interessi della Parte richiedente.
(2) Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese ordinarie di esecuzione della richiesta entro i suoi confini, ad eccezione:
(a) degli onorari dovuti al legale incaricato a richiesta della Parte richiedente;
(b) dei compensi dovuti ai periti;
(c) delle spese di traduzione;
(d) delle spese di viaggio e delle indennita' dovute, ai testimoni, ai periti, alle persone trasferite in istato di detenzione ed al personale di scorta.
(3) Se, nel corso dell'esecuzione della richiesta, risulta evidente che ai fini dell'esecuzione stessa si rendono necessarie spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni del proseguimento dell'esecuzione della richiesta.

ARTICOLO VII
LIMITAZIONI
(1) Dopo essersi consultata con la Parte richiedente, la Parte richiesta puo' richiedere che, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiedente, informazioni o prove fornite siano considerate riservale o vengano rese note ousate soltanto nell'osservanza di termini e condizioni eventualmente specificati dalla stessa Parte richiesta.
(2) La Parte richiedente non puo' rendere note o usare informazioni o prove fornite, per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il preventivo consenso dell'Autorita' Centrale della Parte richiesta.

ARTICOLO VIII
ACQUISIZIONE DI PROVE, OGGETTI E DOCUMENTI
(1) Se viene fatata richiesta di assunzione di prova per fini di indagine o di perseguimento penale in relazione ad un reato o ad un procedimento per un fatto atto di rilevanza penale nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, la Parte provvede affinche' la prova venga assunta
.(2) Ai fini del presente Accordo, la fornitura o l'acquisizione di prove comprende la produzione di documenti, registrazioni ed altro materiale.
(3) Ai fini delle richieste di cui .al presente articolo, la Parte richiedente deve specificare le domande che devono essere poste ai testimoni o le questioni sulle quali essi devono essere interrogati.
(4) Se, a seguito di una richiesta di assistenza, una persona deve essere interrogata ai fini di un procedimento nella Parte richiedente, le Parti nel procedimento nella Parte richiedente, i loro legali rappresentanti o rappresentanti della Parte richiedente possono, sempre che cio' non sia contrario alla legge della Parte richiesta, comparire e porre domande alla persona interrogata.
(5) Se la persona che deve essere interrogata oppone la propria immunita' o incapacita' o l'esistenza di privilegi, previsti dalla legge della Parte richiedente, la deposizione viene egualmente assunta e l'opposizione resa nota all'Autorita' Centrale della Parte richiedente affinche' su di essa decidano successivamente le Autorita' di quella Parte. Se viene fatta opposizione per motivi di immunita', incapacita' o privilegi previsti dalla legge della Parte richiesta, sull'opposizione si decide secondo la legge della stessa Parte richiesta.

ARTICOLO IX
LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE
La Parte richiesta, se ne viene fatta domanda, provvede affinche' venga accertata l'identita' delle persone indicate nella richiesta o il luogo in cui essa si trovano.

ARTICOLO X
NOTIFICA DI DOCUMENTI
(1) La Parte richiesta provvede alla notifica di tutti i documenti ad essa trasmessi per tale fine.
(2) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi ad atti da compiersi nella stessa Parte richiedente entro un termine ragionevole prima del compimento dell'atto.
(3) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi a comparizioni nella stessa Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione.
(4) La prova della notifica viene data:
(a) mediante ricevuta datata e sottoscritta dalla persona alla quale e'. stata fatta la notifica;
(b) mediante dichiarazione, della competente autorita' della Parte richiesta, che la notifica e' stata effettuata, con l'indicazione della sua forma e della sua data;
(c) in qualsiasi altra forma possibile richiesta dalla Parte richiedente.
I documenti devono essere inviati immediatamente alla Parte richiedente.
(5) La persona che ometta di uniformarsi ad atti giudiziari ad essa notificati non e' per questo soggetta ad alcuna sanzione o misura coercitiva secondo la legge di nessuna delle Parti, salvo che successivamente essa entri volontariamente nel territorio della Parte richiedente e qui la notifica venga rinnovata.

ARTICOLO XI
DOCUMENTI DI PUBBLICO DOMINIO E DOCUMENTI UFFICIALI
(1) La Parte richiesta deve fornire copia dei documenti che per la sua legge sono di pubblico dominio.
(2) La Parte richiesta puo' fornire copia di documenti o registrazioni o informazioni in possesso di autorita' o organi dello Stato, ma non di pubblico dominio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui del documento, della registrazione o dell'informazione potrebbero disporre le proprie autorita' di polizia e giudiziarie.

ARTICOLO XII
CERTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE
Le prove, i documenti, le trascrizioni, i verbali, le dichiarazioni e ogni altro materiale che deve essere trasmesso alla Parte richiedente viene munito di certificazione o di autenticazione soltanto se la stessa Parte richiedente ne fa richiesta. Il materiale viene certificato o autenticato dall'autorita' consolare o diplomatica soltanto se la legge della Parte richiedente lo richiede specificatamente.

ARTICOLO XIII
TRASFERIMENTO DI PERSONE IN ISTATO DI CUSTODIA
(1) La persona in istato di custodia nella Parte richiesta, della quale si richiede la presenza, in qualita' di testimone, nella Parte richiedente a norma del presente accordo, viene a tale fine trasferita dalla Parte richiesta nella Parte richiedente, qualora la Parte richiesta lo consenta, a condizione che la persona abbia dato il suo consenso e la Parte richiedente abbia garantito il mantenimento del suo stato di custodia e la sua successiva restituzione alla Parte richiesta entro il periodo di tempo da questa indicato, o in un momento precedente qualora la sua presenza nella Parte richiedente non fosse piu' necessaria. La Parte richiesta puo', a richiesta della Parte richiedente, prolungare il termine per la restituzione della persona in istato di custodia.
(2) Se la persona in istato di custodia, trasferita a norma del presente articolo, acquisisce, in base alla legge della Parte richiesta, mentre si trova nella Parte richiedente, il diritto di essere liberata dallo Stato di custodia, la Parte richiesta ne da' comunicazione alla Parte richiedente la quale deve provvedere al rilascio della persona.
(3) La persona che non acconsenta ad essere trasferita a norma del presente articolo non incorre, per questo motivo, in sanzioni o misure coercitive la legge di nessuna delle Parti previste dalle due Parti.

ARTICOLO XIV
TRASFERIMENTO DI ALTRE PERSONE
(1) Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito nella stessa Parte richiedente e' necessaria, deve darne comunicazione alla Parte richiesta. La Parte richiesta, se ritiene che la Parte richiedente adottera' misure per la sicurezza della persona interessata, richiede al testimone o al perito di comparire e informa la Parte richiedente in merito alla risposta da esso data.
.(2) In caso di richiesta a norma del presente articolo, la Parte richiedente comunica l'ammontare approssimativo delle indennita' dovute, e delle spese di viaggio e di soggiorno.
(3) La persona che si rifiuti di comparire in qualita' di testimone o di perito, quando ne sia stata richiesta a norma del presente articolo, non e' per tale ragione soggetta a sanzioni o misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.

ARTICOLO XV
IMMUNITA'
(1) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non puo' essere perseguita, detenuta o assoggettata a restrizioni della liberta' personale nella Parte richiedente per reati commessi prima di avere lasciato la Parte richiesta, ne' puo' essere soggetta ad azioni civili alle quali non potrebbe essere soggetta se non si trovasse nella Parte richiedente.
(2) Il paragrafo (1) non si applica se la persona, essendo stata libera di farlo, non ha lasciato la Parte richiedente entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto comunicazione che la sua presenza non era piu' necessaria o se, dopo avere lasciato la Parte richiedente, vi ha fatto ritorno.
(3) La persona che acconsente ad essere interrogata a norma dell'articolo XIII o XIV non puo' essere perseguita sulla base della sua deposizione, salvo che per falso giuramento o per altro reato assimilabile secondo la legge della Parte richiedente, alla falsa testimonianza.
(4) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non ha l'obbligo di deporre in procedimenti diversi da quello al quale si riferisce la richiesta.

ARTICOLO XVI
PERQUISIZIONI E SEQUESTRI
(1) La Parte richiesta da' esecuzione alle richieste, della Parte richiedente, di perquisizione, sequestro e consegna di qualsiasi cosa che:
(a) vi siano ragionevoli motivi per ritenere si trovi nella Parte richiesta:
e
(b) abbia rilevanza in un procedimento o in una indagine su di un reato per il quale sia prevista una pena detentiva massima non inferiore a due anni secondo la legge della Parte richiedente.
(2) La Parte richiesta fornisce tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Parte richiedente in merito all'esito di perquisizioni, ai luoghi dei sequestri, alle circostanze dei sequestri e alla custodia delle cose sequestrate.
(3) La Parte richiedente deve osservare tutte le condizioni eventualmente poste dalla Parte richiesta relativamente alle cose sequestrate e consegnate alla Parte richiedente.

ARTICOLO XVII
PROVENTI DI REATI
(l) La Parte richiesta, se' ne viene fatta domanda; deve adoperarsi pet accertare se eventuali proventi di reati contro la legge della Parte richiedente si trovino sul proprio territorio e deve comunicare a tale Parte il risultato delle sue indagini. Nel fare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta gli elementi che le fanno ritenere che i proventi possano trovarsi sul suo territorio.
(2) Se, a seguito di quanto previsto nel paragrafo (1), sospetti proventi di reato vengono rinvenuti, la Parte richiesta adotta. le misure consentite dalla propria legge per prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o atto di disposizione di detti proventi, in attesa che in merito ad essi l'autorita' giudiziaria della Parte richiedente decida in via definitiva.
(3) Se la richiesta di assistenza viene avanzata allo scopo di ottenere la confisca di proventi, l'assistenza deve essere prestata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge della Parte richiesta. Puo' anche quindi essere data esecuzione a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria della Parte richiedente, possono essere iniziati procedimenti relativi ai proventi ai quali la richiesta si riferisce e puo' essere fornita assistenza in tali procedimenti.
(4) I proventi confiscati a norma del presente accordo vengono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo contrario accordo tra le Parti.
(5) Le richieste avanzate ai fini del presente articolo devono:
(a) contenere, per quanto possibile, la descrizione e l'ubicazione dei proventi di reato e di qualsiasi altro bene che possa essere assoggettato a misure cautelari ed a confisca, e devono indicare il loro rapporto con la persona accusata del reato o per esso condannata;
(b) essere accompagnate, se del caso, da copia di qualsiasi provvedimento o misura cautelare delle autorita' giudiziarie della Parte richiedente, o del provvedimento di confisca emesso dall'autorita' giudiziaria della stessa Parte richiedente, con la certificazione che il provvedimento e' definitivo.

ARTICOLO XVIII
RISOLUZIONE DELLE VERTENZE
Eventuali vertenze sorte dall'interpretazione, dall'applicazione o dalla esecuzione del presente accordo vengono risolte per via diplomatica se le Autorita' Centrali non riescono a raggiungere un accordo direttamente.

ARTICOLO XIX
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE
(1) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data nel quale ciascuna Parte ha comunicato per iscritto all'altra che le proprie condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sono state soddisfatte.
(2) Ciascuna Parte puo' porre termine al presente Accordo in qual momento dandone comunicazione all'altra Parte. In tale caso, l'accordo cessa di avere effetto al momento del ricevimento della comunicazione richieste di assistenza ricevute prima della cessazione dell’Accordo viene nondimeno dato seguito secondo i termini dell'Accordo stesso, come se fosse in vigore.
FATTO in duplice esemplare in Roma, oggi 28 ottobre 1998, nelle lingue italiana, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Regione Amministrativa
(Firma) Speciale di Hong Kong
della Repubblica
Popolare Cinese
(Firma)

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari
(Firma)