Gazzetta n. 129 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 maggio 2010 |
Autorizzazione alla societa' agricola «F.lli Nola & C.» ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, cosi' come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.); Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «norme in materia ambientale»; Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; Visto l'art. 5, paragrafo 4, del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione; Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera b) del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente; Vista la domanda presentata in data 29 aprile 2010 dall'azienda agricola «F.lli Nola & C.», societa' agricola semplice, con sede legale e stabilimento in Castrovillari (Cosenza), C.da Cammarata n. 19; Vista la documentazione inviata a corredo della citata istanza, dalla quale risulta che la ditta Campoverde S.p.A., con sede in Castrovillari (Cosenza) conferira' le vinacce all'azienda agricola «F.lli Nola & C.» societa' agricola semplice, proprietaria dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; Vista la nota n. 21378 del 10 maggio 2010 con la quale la regione Calabria ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile; Accertato che la succitata ditta e' in possesso dei requisiti prescritti;
Decreta:
Art. 1
1. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.», societa' agricola semplice, con sede in Castrovillari (Cosenza) - C.da Cammarata n. 19, e' autorizzata, ai sensi del presente decreto, ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, conferite dalla ditta Campoverde S.p.A., con sede in Castrovillari (Cosenza) - C.da Ciparsia. 2. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.» effettua la trasformazione in energia delle vinacce conferite esclusivamente presso lo stabilimento sito in Castrovillari (Cosenza) C.da Cammarata n. 19. | Art. 2
1. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.», societa' agricola semplice, invia all'Agea coordinamento e all'Agea -_organismo pagatore: l'elenco nominativo completo di eventuali altri produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA; un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantita', il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi; il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno. 3. L'azienda agricola «F.lli Nola & C.», societa' agricola semplice, rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9. 4. Al termine di ciascuna campagna, l'azienda agricola «F.lli Nola & C.», societa' agricola semplice, trasmette al Ministero ed alla regione una relazione sull'attivita' svolta e gli esiti della stessa. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 24 maggio 2010
Il direttore generale: Aulitto |
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