IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 28 maggio 2005 con il quale alla denominazione «Monte Etna» e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale; Vista la nota del 24 luglio 2009, con la quale i competenti Servizi della Commissione europea, nel comunicare che la domanda di registrazione trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento 510/06, hanno invitato le autorita' italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di registrazione della denominazione «Monte Etna»; Vista la nota del 1° marzo 2010, con la quale il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Monte Etna DOP, ha comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda registrazione della denominazione «Monte Etna»; Vista la nota ministeriale protocollo n. 3880 del 10 marzo 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della domanda di registrazione della denominazione «Monte Etna»; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;
Decreta: Articolo unico
La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 28 maggio 2005 alla denominazione «Monte Etna», e' revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |