Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 aprile 2010 |
Autorizzazione all'ISPESL, in Roma, al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchiature e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE; Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione; Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3; Vista l'istanza del 5 ottobre 2009, protocollo 5169 con la quale l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Ispesl con sede in via Urbana, n. 167 - 00187 Roma, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE; Considerato che i risultati degli esami documentali soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1
L'Ispesl e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue: apparecchi non elettrici; componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione: gruppo I, categoria M1 e M2; gruppo II, categorie 1, 2, e 3; Allegato III (esame CE del tipo); Allegato IV (garanzia della qualita' della produzione); Allegato V (verifica su prodotto); Allegato VI (conformita' al tipo); Allegato VII (garanzia qualita' prodotti); Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno); Allegato IX (verifica di un unico prodotto). |
| Art. 2
L' Ispesl e' tenuto ad inviare al Ministero delle sviluppo economico - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Div. XIV - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione. |
| Art. 3
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale. 2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presenta autorizzazione disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Div. XIV. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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