Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 febbraio 2010 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Anastasiya Kishkovich, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Anastasiya Kishkovich; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, e' esentata dalla presentazione della conoscenza linguistica in quanto e laureata ed abilitata all'estero in italiano quale lingua straniera; Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006, prot. n. 1751, circa l'opportunita' di riconoscere in Italia, ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi, la lingua madre o altra lingua diversa dall'italiano, della quale sia fornita idonea documentazione; Visto il certificato di laurea in «lingue e culture e letterature moderne europee» 11 classe delle lauree in lingue e culture moderne conseguita il 22 luglio 2009 presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II; Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al gia' citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attivita' formativa ne integrano e completano la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del gia' piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale laurea in filologia Germano-Romana - qualifica di filologa - insegnante della lingua e letteratura straniera (italiano) serie A n. 0018695, rilasciato il 4 luglio 2005 dall'Universita' statale Bielorussa, posseduto dalla cittadina italiana Anastasiya Kishkovich, nata a Lepel (Bielorussa) il 18 settembre 1983, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di istruzione di scuola secondaria nelle classi di abilitazione o di concorso: 45/A - Lingua inglese; 46/A - Lingue e civilta' straniere - inglese. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2010
Il direttore generale: Dutto |
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