Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2010 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 aprile 2010, n. 77 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. |
| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 aprile 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1934): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 dicembre 2009. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 16 febbraio 2010. Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3227): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V e VI. Esaminato dalla III commissione il 9 e 18 marzo 2010. Esaminato in aula ed approvato l'8 aprile 2010. |
| PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica l'Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, firmato a Valletta il 16 luglio 1981 (qui di seguito "l'Accordo"), hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I Il paragrafo (3) dell'Articolo 2 "Imposte considerate" e' soppresso e sostituito dal seguente:
"(3) Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono:
(a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
(b) per quanto concerne Malta: l'imposta sul reddito, (qui di seguito indicata quale "imposta maltese");
ARTICOLO II Con riferimento all'Articolo 3 "Definizioni Generali", paragrafo (1); lettera (i), il sottoparagrafo (i) e' sostituito dal seguente:
"(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;".
ARTICOLO III 1. Con riferimento all'Articolo 22 "Eliminazione della doppia imposizione", il paragrafo (2) e' soppresso e sostituito dal seguente:
"(2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Malta, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L'imposta pagata in Malta per la quale spetta la detrazione e' solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. ". 2. Il paragrafo 4 dell'Articolo 22 e' soppresso.
ARTICOLO IV L'Articolo 25 "Scambio di informazioni" e' soppresso e sostituito dal seguente: "(1) Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria all'Accordo, nonche' per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. (2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. (4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. (5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.".
ARTICOLO V Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla, propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto in entrambi gli Stati contraenti. Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore l'Accordo. in fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Roma il 13 giorno di marzo 2009 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. (firma) (firma) Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Malta
Parte di provvedimento in formato grafico
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