Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 30 aprile 2010, n. 77
Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1934):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 dicembre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 16 febbraio 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3227):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 9 e 18 marzo 2010.
Esaminato in aula ed approvato l'8 aprile 2010.
 
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica l'Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, firmato a Valletta il 16 luglio 1981 (qui di seguito "l'Accordo"),
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Il paragrafo (3) dell'Articolo 2 "Imposte considerate" e' soppresso e sostituito dal seguente:

"(3) Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono:

(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle societa';
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne Malta:
l'imposta sul reddito,
(qui di seguito indicata quale "imposta maltese");

ARTICOLO II
Con riferimento all'Articolo 3 "Definizioni Generali", paragrafo (1); lettera (i), il sottoparagrafo (i) e' sostituito dal seguente:

"(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze;".

ARTICOLO III
1. Con riferimento all'Articolo 22 "Eliminazione della doppia imposizione", il paragrafo (2) e' soppresso e sostituito dal seguente:

"(2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel calcolare le proprie
imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente
Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte
detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del
presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi'
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Malta, ma l'ammontare
della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione
in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo.

L'imposta pagata in Malta per la quale spetta la detrazione e'
solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito
estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad
imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a
titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi
della legislazione italiana. ".
2. Il paragrafo 4 dell'Articolo 22 e' soppresso.

ARTICOLO IV
L'Articolo 25 "Scambio di informazioni" e' soppresso e sostituito dal seguente:
"(1) Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno
le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le
disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o
l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di
qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati
contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o
dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono non e' contraria all'Accordo, nonche' per
prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di
informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
(2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato
contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e
saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi
inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi)
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di
cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le
persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a
quella dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
(4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in
conformita' al presente Articolo, l'altro Stato contraente
utilizzera' i poteri che esso dispone per raccogliere le
informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano
rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato.
L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle
limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non
possono essere in nessun caso interpretate nel senso di
permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire
informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai
propri fini fiscali.
(5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere
interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare
di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute
da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un
mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o
fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a
partecipazioni in una persona.".

ARTICOLO V
Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla, propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto in entrambi gli Stati contraenti.
Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore l'Accordo.
in fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Roma il 13 giorno di marzo 2009 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
(firma) (firma)
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica di Malta



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