IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Catanzaro
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955, Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Div. V n. 39/97 del 18 marzo 1997; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 17 maggio 2010; Ritenuto di dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre 2009 pari a 135,80, per un incremento in un anno di 1,0096 pari, in percentuale, al 0,96%;
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per 1'anno 2010. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catanzaro, 17 maggio 2010
Il direttore provinciale: Trapuzzano |