Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 3 maggio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Fiorini Fabrizio, di titolo professinale estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Fiorini Fabrizio, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Certificato di qualifica professionale di idraulico», conseguito nel 2005 presso il Ministero della formazione professionale del College dell'Universita' della provincia dell'Ontario (Canada), per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e), e g) del decreto del Ministero 22 gennaio 2008, n. 37; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di impianti termici, di distribuzione e utilizzazione di gas, e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), e) e g) del decreto ministeriale n. 37/2008; Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 66988 del 22 luglio 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente, avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non ha tuttavia presentato nuova documentazione utile alla richiesta;
Decreta:
Art. 1
1. Al sig. Fiorini Fabrizio, cittadino italiano, nato a Toronto (Canada) il 4 febbraio 1969 e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non e' riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attivita' di installazione di impianti termici, di distribuzione e utilizzazione di gas e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), e), e g) del decreto ministeriale n. 37/2008. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 3 maggio 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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