LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; Visto l'art. 25-bis, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che, in relazione alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo legislativo n. 58/1998; Visto l'art. 1, comma 1, lettera w-bis, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, in base sin intendono per «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l'art. 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie e extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica; Visto, altresi', l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; Visto l'art. 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001 che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di investimento da parte della societa' Poste Italiane s.p.a.; Visto il proprio Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 58/1998 in materia di intermediari; Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure di intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob del 31 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 58/1998; Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob dell'8 settembre 2009 per disciplinare lo scambio dati tra le due autorita'; Vista la propria delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio; Ritenuto che sia necessario procedere ad una revisione degli obblighi di cui alla citata delibera n. 14015/2003;
Delibera:
1. Sono adottati gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati secondo i termini e le modalita' descritti nell'unito «Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati». 2. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il 1° luglio 2010. 3. La delibera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003 e' abrogata dal 30 giugno 2010. 4. Nel periodo successivo al 1° luglio 2010 si applica il regime transitorio secondo le indicazioni descritte nell'unita «Tabella relativa al Regime Transitorio». Roma, 28 aprile 2010
Il presidente: Cardia |