Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 maggio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Groza Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della signora Groza Nicoleta nata a Ploiesti (Romania) il 26 novembre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai lini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Visti gli artt. 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' delle disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul constructii specializzarea installati pentru constructii» conseguito presso l'«Institutul de Constructii Bucuresti facultatea de Constructii» nella sessione giugno 1988;
Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' rumena nel caso della signora Groza Nicoleta, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett e) della direttiva 2005/36/CE;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Alla signora Groza Nicoleta nata a Ploiesti (Romania) il 26 novembre 1964 cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente,vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni-ingegneria sismica e norme tecniche delle costruzioni, 3) costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti; (solo orale), 4) urbanistica e pianificazione territoriale, 5) geotecnica e tecnica delle fondazioni e 6) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di trenta mesi.
Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: ala candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicale nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel predente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avveduto superamento dell'esame al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'affettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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