Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 maggio 2010
Riconoscimento, al sig. Brondani Torri Guilherme, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del signor Brondani Torri Guilherm nato a Santa Maria (Brasile) il 3 marzo 1982, cittadino italiano, diretta ad ottenere in sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legge n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Engenheiro Eletricista» ai fini dell'acceso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Engenheiro Eletricista», conseguito presso l'«Universidade Federal de Santa Maria - UFSM» 21 marzo 2007;
Vista la documentazione relativa a formazione ed esperienza professionale;
Considerato inoltre che il signor Brondani Torri Guilherme e' in possesso dell'accesso alla professione di ingegnere elettricista;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 settembre 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella Conferenza di servizi in atti allegato;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al signor Brondani Torri Guilherme nato a Santa Maria (Brasile) il 3 marzo 1982, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Ingegneri» - sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) tecnologia meccanica, 2) costruzione di macchine, 3) impianti termoidraulici, e (solo orale), 4) impianti chimici, 5) impianti industriali, 6) ordinamento e deontologia professionale.
Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicale nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvento superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore « industriale».
 
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