Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2010 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 11 maggio 2010
Individuazione dei beni immobili di proprieta' IPOST.


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto anche il disposto dell'art. 43-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;
Vista la nota n. 0665199 del 3 maggio 2010 con cui l'Istituto postelegrafonici ha trasmesso l'elenco dei beni immobili, attestandone la proprieta' in capo allo stesso;
Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dell'Istituto postelegrafonici i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto postelegrafonici, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Roma, 11 maggio 2010

Il direttore: Prato
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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