Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2010 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 11 maggio 2010 |
Individuazione dei beni immobili di proprieta' IPOST. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Visto anche il disposto dell'art. 43-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»; Vista la nota n. 0665199 del 3 maggio 2010 con cui l'Istituto postelegrafonici ha trasmesso l'elenco dei beni immobili, attestandone la proprieta' in capo allo stesso; Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Decreta:
Art. 1
Sono di proprieta' dell'Istituto postelegrafonici i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto postelegrafonici, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 6
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Roma, 11 maggio 2010
Il direttore: Prato |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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