Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2010 |
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3877). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 6, comma 2, lettere a) e b) del sopra citato decreto-legge, nonche' gli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009 recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali; Considerato che, in conseguenza delle gravose attivita' amministrative in cui e' stata impegnata la provincia dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza, si rende necessario prorogare di sessanta giorni, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2009; Viste le note del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno e della provincia dell'Aquila del 21 aprile 2010; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Viste le note della Prefettura di Ascoli Piceno del 24 febbraio e del 2 marzo 2010; Viste le note del vice commissario delegato - Sindaco del Comune dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010; Vista la nota del gabinetto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2010; Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa del 22 aprile 2010; Viste le note dell'Ufficio legislativo- economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010; Vista la nota dell'Agenzia del territorio del 6 maggio 2010; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobile adibito ad abitazione principale distrutto ed il prezzo di cessione dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio risulti superiore al finanziamento residuo, la relativa eccedenza sara' versata al soggetto debitore non moroso che ha richiesto il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile. |
| Art. 2
1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuita' nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui e' impegnata la provincia dell'Aquila, la stessa e' autorizzata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009, a differire, al 30 giugno 2010, la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009. La provincia dell'Aquila puo' procedere al riequilibrio dell'eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009 con la procedura di cui all'art. 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. |
| Art. 3
1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, le parole: «euro 8.410,06» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.160,16». |
| Art. 4
1. In ragione della prosecuzione delle attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i contratti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate per l'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| Art. 5
1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l'impiego di personale gia' destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unita', alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009. 2. Nel costo degli interventi di cui al comma 1, stimato in euro 2.109.492, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. |
| Art. 6
1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa a carico del Fondo per la protezione civile, in deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le attivita' di responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di direzione dei lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza, di collaborazione con tali figure e per le attivita' espletate a supporto delle attivita' predette dal personale dell'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 6 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771, relativamente agli interventi alloggiativi ed infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono determinati in via forfettaria, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, in misura ridotta entro il limite complessivo dello 0,5 per cento dell'importo totale dei lavori, stabilito dall'art. 61, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, intendendosi conseguentemente abrogati l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 e l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010. |
| Art. 7
1. Al fine di una piu' corretta risoluzione delle problematiche tecnico-scientifiche relative alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, la struttura tecnica di missione si avvale del supporto tecnico-scientifico del Consorzio interuniversitario ReLUIS. Tale attivita' e' ricompresa nell'ambito delle convenzioni gia' sottoscritte e delle disponibilita' massime allo scopo gia' finalizzate. |
| Art. 8
1. Con riferimento alle determinazioni dei compenti enti locali per assicurare nella fase dell'emergenza la migliore sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa del sisma del 6 aprile 2009 mediante la consegna di moduli abitativi provvisori (MAP), l'uso dei citati moduli continua ad essere autorizzato anche nelle more del completamento delle ordinarie procedure per il rilascio del certificato di collaudo e di agibilita', nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975. |
| Art. 9
1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e' aggiunto il seguente comma: «2. Il rimborso di cui al comma 1 e' riconosciuto anche ai soggetti debitamente autorizzati impiegati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, i cui beni siano stati distrutti o danneggiati per situazioni riconducibili all'avvenuto impiego nelle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto degli eventuali concorrenti indennizzi assicurativi». |
| Art. 10
1. In ragione delle rappresentate difficolta' tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attivita' affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attivita' finalizzate al riconoscimento dell'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonche' in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operativita' dell'aeroporto dei parchi in localita' Preturo (L'Aquila) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine di sei mesi previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gia' prorogato ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010, in deroga a quanto disposto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 39 del 2009. |
| Art. 11
1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e la provincia dell'Aquila, sono autorizzati a ripianare il disavanzo di amministrazione 2009 in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'anno 2013 ed entro il biennio successivo. 2. Agli enti locali di cui al primo comma, che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno 2009, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61, comma 10, e 77-bis, commi 20 e 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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