Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 aprile 2010
Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Siracusa».


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto il decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Siracusa», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2007, con il quale l'organismo di controllo «Det Norske Veritas», con sede in Agrate Brianza, viale Colleoni n. 9, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Siracusa»;
Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di controllo operanti nell'ambito delle produzioni a DOP, IGP e STG, entro il 1° maggio 2010, siano accreditati alla norma EN 45011 da parte dell'organismo unico nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/08;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati;
Vista la nota con la quale Accredia in data 26 aprile 2010, ha comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni Organismi di controllo gia' iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed ha altresi' comunicato che entro il 30 aprile non sono previste altre riunioni del Comitato Settoriale di Accreditamento per le produzioni agroalimentari;
Considerato che l'organismo di controllo «Det Norske Veritas» non risulta incluso nell'elenco degli organismi accreditati, trasmesso con la nota di cui al precedente capoverso;
Considerata l'urgenza di individuare e autorizzare una nuova struttura di controllo, entro il 30 aprile 2010, in considerazione del fatto che la denominazione tutelata in assenza di certificazione non potra' essere utilizzata;
Vista la comunicazione in data 26 aprile 2010, con la quale la Regione Siciliana chiede di autorizzare in sostituzione di «Det Norske Veritas», l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione «Limone di Siracusa»;
Considerato che l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Limone di Siracusa» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione «Limone di Siracusa»;
Ritenuto per le ragioni sopra esposte di procedere, con la massima urgenza, all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99 e di sottoporre il piano dei controlli all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/99 nella prima riunione utile;

Decreta:

Art. 1

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, e' designata quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione «Limone di Siracusa» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 ottobre 2005.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Limone di Siracusa», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Limone di Siracusa», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Limone di Siracusa» da parte dell'organismo comunitario, ovvero, cessata l'attuale situazione di urgenza, qualora il Consorzio del Limone di Siracusa individui un'altra struttura di controllo.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 6

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Limone di Siracusa» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

L'Organismo di controllo «Det Norske Veritas» dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato «Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri"» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data del 30 aprile 2010.
 
Art. 9

L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dal 1° maggio 2010.
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» e' sottoposo alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone