Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 maggio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Di Siervi Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Di Siervi Carolina, nata a Las Flores (Argentina) il 27 marzo 1980, cittadina argentina-italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di Avvocato;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Nacional de Lomas de Zamora» in data 25 marzo 2006 e della Laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l'Universita' degli studi di Ferrara in data 1° ottobre 2008;
Preso atto che la richiedente e' in possesso dell'accesso alla professione di Avvocato in Argentina come chiarito da dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a La Plata del 19 febbraio 2010;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Di Siervi Carolina, nata a Las Flores (Argentina) il 27 marzo 1980, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
 
Art. 3

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense;
d) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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