Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 30 aprile 2010 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti della societa' «British Airways PLC». (Decreto n. 51636). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 27 luglio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' British Airways PLC, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° agosto 2009, in favore di un numero massimo di 91 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi nelle sedi di: Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia); Visto il decreto n. 47022 dell'11 settembre 2009 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 91 lavoratori dipendenti della societa' British Airways PLC, unita' in Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia), per il periodo dall'1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010 (I semestre); Vista l'istanza con la quale la societa' British Airways PLC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010, in favore di 91 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010, in favore di 91 lavoratori dipendenti dalla societa' British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 27 luglio 2009, in favore di 91 lavoratori dipendenti della societa' British Airways PLC, unita' in Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia), per il periodo dall'1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' British Airways PLC e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli |
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