IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (UE) n. 308 della Commissione del 14 aprile 2010, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che, sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 308 del 14 aprile 2010. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 27 aprile 2010
Il capo dipartimento: Nezzo |