Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 aprile 2010
Conferimento alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Potenza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grottino di Roccanova».


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentarie e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Grottino di Roccanova» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota prot. 10800 del 21 gennaio 2010 inoltrata dalla competente Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, con la quale e' stata individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza quale organismo di controllo della d.o.c. sopra citata;
Vista la nota prot. 77406 del 15 aprile 2010 inoltrata dalla competente Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'organismo di controllo;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, con sede in Potenza, corso XVIII Agosto, 34, e' autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grottino di Roccanova» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attivita' di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo.
 
Art. 3

1. Dal momento che l'autorizzazione all'organismo di controllo ad eseguire il controllo sulla DOC «Grottino di Roccanova» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione e' in atto, l'organismo autorizzato potra' accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, per le fasi produttive precedenti a l'avvio del controllo.
 
Art. 4

1. L'organismo di controllo autorizzato non puo' modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5

1. L'organismo di controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo, l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina.
 
Art. 6

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Basilicata gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo e certificativa.
2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.
 
Art. 7

1. L'organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 8

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2010

Il direttore generale: La Torre
 
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