Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 aprile 2010 |
Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che, «Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 dovranno sottoporre all'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei Comitati di sorveglianza»; Tenuto conto che, il primo periodo del comma 3, dispone che, per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il 31 dicembre 2009, i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, senza autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa, avrebbero dovuto sottoporre entro il 30 settembre 2009 all'Autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'art. 213 1.f. (atti finali), prevedendo una relazione causale diretta tra l'omessa trasmissione degli atti finali di chiusura della procedura e/o il diniego di autorizzazione al deposito degli stessi da parte dell'Autorita' di vigilanza e la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei Comitati di sorveglianza; Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 277 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Gianni Leonio e' stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila; Tenuto conto che, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 23, commi 14 e 15, prevedeva la sospensione e la proroga di una serie di termini per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009; Considerato che, questa Autorita' di vigilanza, ritenendo che nel decreto legge citato fosse sancito un principio generale di slittamento dei tempi a causa degli effetti del terremoto e che tali proroghe fossero applicabili - per estensione del principio - anche a fattispecie non tipicamente contemplate, ha concesso al Consorzio una deroga temporale rispetto ai termini previsto dal citato art. 9, comma 3, della legge n. 99/2009; Vista la nota n. 119433 del 27 ottobre 2009, con la quale questo Ufficio ha informato il commissario liquidatore circa gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 3, della legge n. 99/2009, comunicando che avrebbe concesso una deroga temporale al Consorzio di L'Aquila in ragione del sisma del 6 aprile 2009 ma al contempo, invitandolo a voler verificare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione degli atti finali della procedura; Preso atto che, nella relazione sullo stato della procedura pervenuta a questa Direzione generale in data 19 febbraio 2010, il commissario ha rappresentato di non essere in condizione di chiudere la procedura a causa del contenzioso giudiziario in atto; Considerata, dunque, la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, dei presupposti di cui al comma 3, dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009, in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa senza autorizzazione alla continuazione dell' esercizio d' impresa; Considerato che, la permanenza nell'incarico non ha consentito al dott. Gianni Leonio di sottoporre all'Autorita' di vigilanza soluzioni atte alla definizione della procedura; Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte Costituzionale, in virtu' delle quali all'Autorita' di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunita' di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura; Tenuto conto che alla procedura di liquidazione, interamente alienato il patrimonio consortile, restava unicamente la definizione del contenzioso giudiziario in atto nonche' la predisposizione degli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f. e che il commissario liquidatore in carica non e' stato in grado di svolgere tale residua e limitata attivita' anche attraverso la ricerca - ad esempio - di soluzioni transattive tali da superare il contenzioso giudiziario in atto; Ritenuto che, pertanto, la sostituzione del commissario liquidatore si pone come atto vincolato dalla legge, che fa dipendere la sostituzione stessa dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra senza margine di potere discrezionale dell'Autorita' di vigilanza e che, comunque, la mancata presentazione degli atti finali non puo' non essere considerato come fatto non positivo per la gestione del Consorzio; Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio in questione la piu' proficua gestione della fase finale della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura; Considerato che, in data 12 marzo 2010, con nota n. 8895, e' stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Tenuto conto che, nessun riscontro e' stato fornito alla succitata comunicazione nonostante l'invito a formulare le proprie osservazioni al riguardo; Ritenuto che, la nomina di un commissario liquidatore, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalita' piena anche al fine di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica; Considerata la qualificazione professionale dell'avv. Salvatore Tarantini; Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Salvatore Tarantini delle professionalita' tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;
Decreta:
Art. 1
L'avv. Salvatore Tarantini nato a Taranto il 23 giugno 1958, residente in Pescara, via Venezia n. 4 e' nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione del commissario in carica, dott. Gianni Leonio, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico. |
| Art. 2
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 15 aprile 2010
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia |
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