Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2010 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DECRETO 28 aprile 2010
Modifica al decreto del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 6 febbraio 2004, recante il regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 44).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1 e 53-bis, comma 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata ed integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004, recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2004, n. 26;
Viste le delibere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 17 settembre e 20 novembre 2009, e in data 14 gennaio 2010 recanti modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Emana:

Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 6 febbraio 2004, recante regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 13 febbraio 2004 (da ora regolamento interno).
Art. 1

L'art. 16, comma 4, del regolamento interno e' sostituito dal seguente:
«4. Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni che comportano valutazioni discrezionali su qualita' o comportamenti di persone e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei magistrati. In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei membri».
 
Art. 2

L'art. 32 del regolamento interno e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Procedimento per la supplenza e l'invio in missione di magistrati). - 1. Se nella sede di un tribunale amministrativo regionale, nella sezione staccata ovvero in una delle sezioni del tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, un collegio giudicante e' nella condizione di non poter svolgere l'ordinaria attivita' giurisdizionale a causa dell'assenza o dell'impedimento temporanei di un magistrato, il presidente del tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non puo' in ogni caso essere disposta per piu' di due udienze ogni anno.
2. Nel caso in cui non sia possibile applicare il comma precedente, la commissione competente da' notizia a tutti i magistrati della possibilita' di invio in missione fissando un termine per proporre la relativa domanda. La domanda deve essere presentata per il tramite dell'ufficio di presidenza del tribunale di appartenenza ovvero della relativa sezione staccata. La domanda non e' revocabile dopo che sia intervenuta la delibera con cui il Consiglio ha disposto l'invio in missione del magistrato.
3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'ufficio di appartenenza rappresentate dal presidente del tribunale ovvero della sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in base ai criteri di seguito elencati in ordine di priorita':
a) qualora l'invio in missione sia disposto in relazione ad una pluralita' di udienze gia' calendarizzate, fermo restando il disposto di cui al successivo comma 5:
1) e' data precedenza al magistrato che assicura la propria disponibilita' per il piu' alto numero di udienze;
2) in presenza di piu' dichiarazioni di disponibilita' per il medesimo numero di udienze, trovano applicazione i criteri preferenziali di cui alle successive lettere;
b) minor numero di giorni di missione svolti, a domanda, nei dodici mesi precedenti;
c) maggiore anzianita' di ruolo.
4. L'invio in missione a domanda non comporta riduzione del carico di lavoro presso il tribunale di appartenenza.
5. La durata dell'invio in missione a domanda del singolo magistrato non puo' superare i tre mesi nel corso dell'anno solare salva l'ipotesi in cui non vi siano altre domande che soddisfino tale requisito. In quest'ultimo caso, la durata dell'invio in missione del singolo magistrato non puo', comunque, superare i sei mesi all'anno.
6. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui ai precedenti commi due e tre, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio e' predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal segretario del Consiglio di presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.
7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d'ufficio, nell'ambito dei tribunali e delle sezioni staccate piu' vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianita' di ruolo secondo quanto disposto dall'art. 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Qualora non siano previste in calendario sedute del Consiglio che consentano di deliberare l'invio in missione del magistrato in tempo utile rispetto alla data dell'udienza, il presidente del Consiglio di presidenza cura il relativo adempimento disponendo l'invio in missione del magistrato con minore anzianita' di ruolo in servizio nella sede piu' vicina e che non sia gia' stato inviato in missione, d'ufficio, nei dodici mesi precedenti ed informando al contempo il Consiglio di presidenza. In tali ipotesi la missione non puo' essere disposta per piu' di due udienze ogni anno.
8. Si considerano tribunali e sezioni staccate piu' vicine, in base al seguente ordine di prossimita':
I. Roma, Latina e Perugia per il T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila;
II. Campobasso, Ancona e Roma per il T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara;
III. Bari, Salerno e Napoli per il T.A.R. Basilicata;
IV. Catania, Potenza e Lecce per il T.A.R. Calabria sede di Catanzaro;
V. Catania, Palermo e Potenza per il T.A.R. Calabria sezione staccata di Reggio Calabria;
VI. Campobasso, Latina e Potenza per il T.A.R. Campania sede di Napoli;
VII. Potenza, Campobasso e Latina per il T.A.R. Campania sezione staccata di Salerno;
VIII. Firenze, Venezia e Brescia per il T.A.R. Emilia-Romagna sede di Bologna;
IX. Brescia, Milano e Torino per il T.A.R. Emilia-Romagna sezione staccata di Parma;
X. Venezia, Trento e Bolzano per il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;
XI. Torino, Milano e Parma per il T.A.R. Genova;
XII. L'Aquila, Perugia e Pescara per il T.A.R. Lazio sede di Roma;
XIII. L'Aquila, Napoli e Salerno per il T.A.R. Lazio sezione staccata di Latina;
XIV. Parma, Torino e Genova per il T.A.R. Lombardia sede di Milano;
XV. Parma, Trento e Milano per il T.A.R. Lombardia sezione staccata di Brescia;
XVI. Perugia, L'Aquila e Pescara per il T.A.R. Marche;
XVII. Napoli, Pescara e Salerno per il T.A.R. Molise;
XVIII. Aosta, Genova e Milano per il T.A.R. Piemonte;
XIX. Potenza, Salerno e Campobasso per il T.A.R. Puglia sede di Bari;
XX. Potenza, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Puglia sezione staccata di Lecce;
XXI. Palermo, Latina e Roma per il T.A.R. Sardegna;
XXII. Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro per il T.A.R. Sicilia sede di Palermo;
XXIII. Reggio Calabria, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania;
XXIV. Bologna, Perugia e Parma per il T.A.R. Toscana sede di Firenze;
XXV. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino-Alto Adige sede di Trento;
XXVI. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino-Alto Adige sezione autonoma di Bolzano;
XXVII. Ancona, Firenze e L'Aquila per il T.A.R. Umbria;
XXVIII. Torino, Milano e Genova per il T.A.R. Valle d'Aosta;
XXIX. Trento, Trieste e Bologna per il T.A.R. Veneto.
9. Nelle ipotesi di supplenza e di invio in missione disposti senza il previo consenso dell'interessato ai sensi dei commi 1 e 7, i fascicoli eventualmente assegnati comportano una corrispondente riduzione del carico di lavoro nella sezione di appartenenza da effettuarsi nel corso dei tre mesi successivi».
 
Art. 3

Dopo l'art. 32 del regolamento interno e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Indennita' di missione). - 1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l'invio in missione si considera:
a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;
b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.
2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera a) spetta l'indennita' di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.
3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera b), spetta l'indennita' di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.
Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell'indennita' forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell'indennita' giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione».
 
Art. 4
Abrogazioni

1. Sono abrogate le delibere del Consiglio di presidenza in materia di invio in missione di magistrati amministrativi e, in particolare, quelle adottate nelle sedute del 4 settembre 1998, 12 giugno 2003, 6 ottobre 2005, 1° dicembre 2005, 24 febbraio 2006 e 18 aprile 2008.
 
Art. 5

L'art. 38, comma 2, del regolamento interno e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra commissione, la II commissione lo trasmette alla commissione competente».
 
Art. 6

Dopo l'art. 38 del regolamento interno e' inserito il seguente articolo:
«Art. 38-bis (Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni). - 1. Il Consiglio interviene in relazione a dichiarazioni e comportamenti suscettibili di ledere il prestigio della magistratura amministrativa e il sereno esercizio delle funzioni che le sono attribuite, previo esame della II Commissione, su segnalazione di almeno tre componenti del Consiglio stesso.
2. La commissione, ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, propone al Consiglio di deliberare l'adozione delle opportune risoluzioni e, se del caso, la promozione di azioni a tutela dell'immagine della giustizia amministrativa, ove non interferiscano con lo svolgimento di procedimenti in corso.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni o comportamenti di cui al comma 1 provengano da autorita' pubbliche, la risoluzione e' rivolta e comunicata esclusivamente ai soggetti dichiaranti e agli organi di vertice dell'Autorita' interessata.
Roma, 28 aprile 2010

Il presidente: Salvatore
 
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