IL DIRETTORE GENERALE per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a nonna dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera e) della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale e' disposto che per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico; Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalita' di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale e' disposto che per lo svolgimento delle attivita' di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; Visto in particolare il punto 18.6. del citato decreto del 19 gennaio 2004 nel quale e' previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone - vista la delibera del Comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003 - il Ministero delle attivita' produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese, ora Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali; Vista la nota in data 4 marzo 2010, n. 004422 con la quale Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A informa che il Comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 21 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico del seguente soggetto intermediario: Fondamenta Societa' di gestione del risparmio per azioni (Fondamenta S.G.R.P.A.);
Decreta: Articolo unico Accreditamento
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla direttiva ministeriale del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse e' accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico la societa' Fondamenta S.G.R.P.A., con sede legale in Milano, codice fiscale 09781960159. 2. In conseguenza del predetto accreditamento la societa' Fondamenta S.G.R.P.A puo' richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2010
Il direttore generale: Esposito |