IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso; Visto il regolamento (CE) n. 23/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010 con il quale e' stato stabilito il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso per la campagna di pesca 2010, che per l'Italia ammonta a 1.937,50 tonnellate; Visto il regolamento (CE) n. 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario; Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunita' un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso; Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2010 con quale e' stata ripartita, in via provvisoria, la quota complessiva assegnata all'Italia; Considerato che l'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009 consente agli Stati membri di modificare il piano di pesca per l'anno 2010 gia' inviato alla Commissione europea; Considerato che l'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle flotte autorizzate alla pesca di tonno rosso sia commisurato alle possibilita' di cattura assegnate dall'Unione europea; Considerato che la quota assegnata all'Italia con il regolamento (CE) n. 23/2010 non consentirebbe agli armatori ed ai proprietari delle imbarcazioni che utilizzano il sistema «circuizione» un profittevole svolgimento della campagna di pesca 2010; Considerato che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca con il sistema «circuizione» avrebbe positivi effetti ai fini della ricostituzione del tonno rosso e consentirebbe, altresi', l'erogazione degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione dell'8 aprile 2010, ha espresso all'unanimita' parere favorevole;
Decreta:
1. E' disposto l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione» dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010 compreso. 2. Per il periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui al precedente comma, verra' corrisposto un aiuto pubblico ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006, art. 24, primo paragrafo, lettera i). 3. L'aiuto pubblico di cui al paragrafo 2 sara' riferito alle quote individuali assegnate nel 2009 alle imbarcazioni con il sistema «circuizione», tenendo conto della percentuale di riduzione del totale ammissibile di catture (TAC), di cui alla raccomandazione 09.06 della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi nell'Atlantico (ICCAT), nonche' ai costi fissi, calcolati fortettariamente. 4. L'ammontare dell'aiuto pubblico, le modalita' di presentazione delle istanze e le procedure di liquidazione saranno fissate con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 5. Con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, potranno essere modificate le quote gia' assegnate, in via provvisoria, con il decreto ministeriale 22 marzo 2010. Il presente decreto e' inviato alla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 aprile 2010
Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 319 |