IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Viste le direttive del Consiglio del 19 ottobre 1992 n. 92/79/CEE e n. 92/80/CEE, e la direttiva del Consiglio del 27 novembre 1995, n. 95/59/CE e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo con la quale viene, tra l'altro, raccomandato agli Stati membri di adottare ed attuare appropriate misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di scoraggiarne il consumo; Vista la Convenzione internazionale 21 maggio 2003, convezione-quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita' - OMS, per la lotta al tabagismo; Vista la decisione del Consiglio del 2 giugno 2004, n. 2004/513/CE, relativa alla conclusione della convenzione-quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo; Visto l'art. 39-quater, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la commercializzazione delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi; Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette; Visto il decreto direttoriale 8 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2009, n. 163, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale 25 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette e' fissato nella misura di € 185,00 per chilogrammo convenzionale; Visto il decreto direttoriale 26 marzo 2010, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° aprile 2010, con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta registrata alla predetta data del 1° aprile 2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2005, occorre procedere alla individuazione della percentuale del prezzo medio ponderato, cui rapportare il prezzo minimo di vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della classe di prezzo della sigaretta piu' venduta, sulla base dei parametri di riferimento, ivi indicati, di volta in volta registrati nel mercato delle sigarette; Considerato che l'andamento dei consumi registrati nel 2010 nel mercato italiano continua a mostrare un forte addensamento delle scelte dei consumatori su prodotti appartenenti alle fasce di prezzo medio-basse, che l'articolazione dei prezzi di vendita e del loro differenziale hanno subito una pur lieve variazione e che il livello e la struttura della tassazione sulle sigarette non hanno subito modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Per i motivi indicati in premessa e per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, la percentuale di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2005, e' individuata nella misura del 92,88 % del prezzo medio ponderato delle sigarette che, nel primo trimestre del 2010, e' pari a € 204,56 per chilogrammo convenzionale. 2. In applicazione del comma 1, il prezzo minimo di vendita delle sigarette e' pari a € 190,00 per chilogrammo convenzionale, pari a € 3,80 per la confezione di 20 pezzi, e a € 1,90 per la confezione da 10 pezzi. 3. Le tariffe di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette sono modificate come indicato nel prospetto allegato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2010
Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2010 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 58 |