Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2010 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 27 aprile 2010
Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che ai sensi dell'art. 90, comma 1, del citato Codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita';
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007, la cui efficacia e' stata prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009;
Considerato che ai sensi dell'art. 90 del Codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l'autorizzazione generale n. 2/2005, e' risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Considerato che il nuovo schema di autorizzazione, elaborato anche sulla base delle proposte di modifica e integrazione sottoposte all'attenzione dell'Autorita' dalla Societa' di genetica umana, e' stato approvato dal Garante, in via preliminare, in data 12 dicembre 2009, al fine di armonizzare le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata e delle osservazioni formulate da qualificati esperti della materia con particolare riferimento all'aggiornamento delle definizioni utilizzate, ai trattamenti effettuati per la tutela della salute di familiari in assenza del consenso dell'interessato, alle ricerche scientifiche che coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per loro alcun beneficio diretto, nonche' alla comunicazione ai familiari dell'interessato di dati genetici indispensabili per evitare un grave pregiudizio per la loro salute;
Considerato che in data 26 novembre 2009 l'Autorita' ha inviato tale schema al Ministro della salute al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore di sanita', riservandosi di apportarvi eventuali perfezionamenti anche all'esito delle indicazioni e dei suggerimenti che perverranno;
Vista l'ulteriore proroga dell'efficacia dell'autorizzazione vigente al 30 aprile 2010 decisa dal Garante con delibera n. 52 del 22 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2010, per consentire, in attesa della definizione della predetta attivita' consultiva, la prosecuzione, alle medesime condizioni, dei trattamenti di dati genetici gia' autorizzati;
Considerato che e' non e' stata ancora completata la definizione della procedura consultiva prevista dall'art. 90 del Codice per il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella vigente;
Ritenuto pertanto necessario, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati genetici gia' autorizzati, differire ulteriormente l'efficacia della vigente autorizzazione generale per il congruo periodo di due mesi, sino al 30 giugno 2010, cio' in quanto si ritiene che entro tale periodo di tempo sara' completata l'attivita' consultiva sopra menzionata;
Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa emersa in taluni casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell'autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) Ambito di applicazione» e punto «3) Finalita' del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro soggetto che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera
di differire ulteriormente di due mesi, sino al 30 giugno 2010, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata, ai sensi dell'art. 90 del Codice, il 22 febbraio 2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65) gia' prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008 e, successivamente, sino al 30 aprile 2010 con delibera del Garante n. 52 del 22 dicembre 2009.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2010

Il presidente e relatore: Pizzetti Il segretario generale: De Paoli
 
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