Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2010 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 28 gennaio 2009, tra la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli. (Pos. 13919). (Deliberazione n. 10/99). |
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LA COMMISSIONE
Premesso che: la Metronapoli S.p.A. di Napoli e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano nella citta' di Napoli; nelle date del 31 marzo 2008 e 3 aprile 2008, la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le Segreterie provinciali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda; il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto in data 3 aprile 2008); in data 22 dicembre 2009, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni; decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; Considerato che: lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali si conforma alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, nonche' alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' delle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi; Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso, il 31 marzo 2008 e 3 aprile 2008, tra la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda Metronapoli S.p.A. di Napoli, alle segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL, alle RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli e, per opportuna conoscenza, al prefetto di Napoli, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 febbraio 2010
p. Il presidente: il decano Vecchione |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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