Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 aprile 2010
Requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», il quale demanda al Ministero la determinazione, con un apposito decreto, dei particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio;
Visto il paragrafo 12, Capitolo III, allegato 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291;
Vista la regola III-20 della convenzione Solas, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, che prevede l'obbligo di effettuare la manutenzione e la revisione delle imbarcazioni di salvataggio e dei relativi sistemi di ammaino per assicurarne l'affidabilita' ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali;
Considerato che negli ultimi anni l'industria marittima ha registrato un elevato numero di incidenti, talvolta fatali, che hanno coinvolto il personale marittimo impegnato nelle attivita' di manovra delle imbarcazioni di salvataggio;
Vista la circolare MSC.1/Circ. 1205, in data 26 maggio 2006 - sviluppo dei manuali operativi e di manutenzione delle imbarcazioni di salvataggio e dei relativi dispositivi di messa a mare;
Vista la circolare MSC 1277, in data 23 maggio 2008 - Raccomandazioni per l'autorizzazione delle stazioni di servizio per imbarcazioni di salvataggio, dispositivi di messa a mare e sistemi di rilascio dei ganci delle imbarcazioni del tipo on-load release gear;
Vista la circolare MSC 1206/Rev.1, in data 11 giugno 2009 - Misure per prevenire gli incidenti con le imbarcazioni di salvataggio;
Ritenuto necessario stabilire le modalita' per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO, al fine di prevenire gli incidenti che possono occorrere al personale marittimo impegnato nelle attivita' operative e di addestramento mediante l'utilizzo dei mezzi collettivi di salvataggio;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la manutenzione ed il mantenimento in sicurezza dei dispositivi di salvataggio, di tipo approvato, installati a bordo delle seguenti navi:
1) navi soggette alla convenzione Solas come emendata;
2) navi soggette al decreto legislativo n. 45/2000, classi A-B-C-D:
3) navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di stazza lorda superiore a 200 T.s.l, costruite il 21 aprile 1992 e successivamente;
4) navi passeggeri soggette all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
5) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95;
6) le unita' che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS (special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit).
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, i termini utilizzati hanno il seguente significato:
a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) Autorita' marittima: organi periferici dell'Amministrazione;
c) Compagnia: la societa' di gestione secondo la definizione della regola 1 del Capitolo IX della convenzione internazionale Solas, come emendata;
d) Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio;
e) Persona qualificata: personale addetto alle revisioni e manutenzione di cui al presente decreto, formato e qualificato dal Costruttore originale del dispositivo ovvero dalla ditta autorizzata dall'Amministrazione secondo i criteri contenuti nel presente decreto;
f) Dispositivo di salvataggio: le imbarcazioni di salvataggio ed i relativi sistemi di messa a mare, ivi compresi i dispositivi di sgancio, i battelli di emergenza (rescue boat) nonche' i battelli di emergenza veloci (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa a mare e di sgancio, i dispositivi di ammaino e di sgancio delle zattere autogonfiabili di tipo ammainabile;
g) Intervento tecnico: attivita' di manutenzione/ispezione effettuata su ogni singolo dispositivo di salvataggio (gru, imbarcazione di salvataggio, battello d'emergenza, battello d'emergenza veloce, dispositivo di sgancio on-load) in conformita' alla circolare MSC.1/Circ.1206/Rev.1;
h) Ditta autorizzata: impresa specializzata, autorizzata dall'Amministrazione, ad eseguire le attivita' di manutenzione e revisione dei dispositivi di salvataggio;
i) Esame annuale dei dispositivi di salvataggio: quello previsto dalla regola 20, paragrafo 11.1.2 del Capitolo III della Solas, come emendata;
j) Esame quinquennale dei dispositivi di salvataggio: quello previsto dalla regola 20, paragrafo 11.1.3 e 11.2.3 del Capitolo III della Solas come emendata;
k) Ispezioni mensili: quelle effettuate in accordo alla regola 20, paragrafo 7 del Capitolo III della Solas come emendata;
l) Ispezioni settimanali: quelle effettuate in accordo alla regola 20, paragrafo 6 del Capitolo III della Solas come emendata;
m) Ispezioni addizionali: nei casi previsti dalla Regola 7, paragrafo b(iii) Capitolo I della convenzione Solas, come emendata, ovvero quando ritenuto necessario dall'Autorita' marittima nonche' dalle eventuali procedure stabilite dal manuale ISM della Compagnia;
n) Istruzioni per la manutenzione: le istruzioni del costruttore previste dalla Regola 36, Capitolo III della Convenzione Solas;
o) Manuale di manutenzione: documento tecnico di uso e manutenzione, edito dal costruttore del dispositivo. Qualora non disponibile, la ditta autorizzata redigera' apposita documentazione tecnica tenendo conto delle linee guida della circolare MSC.1/Circ.1205;
p) Organismo notificato: un organismo accreditato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, per la verifica della conformita' dei dispositivi di cui al presente decreto;
q) Organismo affidato: un organismo accreditato dall'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
r) Rapporto di visita: relazione sintetica relativa all'attivita' ispettiva condotta dalla persona qualificata che ha eseguito la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio, secondo le istruzioni contenute nel manuale di manutenzione ed in conformita' alle linee guida previste dalla circolare MSC.1/Circ.1206.Rev.1.
 
Art. 3
Procedure per la manutenzione e la revisione
dei dispositivi di salvataggio

1. La Compagnia dovra' sviluppare, sulla base del presente decreto, apposite procedure e linee guida per l'effettuazione delle ispezioni settimanali, mensili, nonche' per le visite annuali e quinquennali cui sono soggetti i dispositivi di salvataggio. Le predette linee guida, costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave in accordo al codice ISM.
2. Le ispezioni settimanali e mensili nonche' le manutenzioni di routine dovranno essere eseguite, secondo le «istruzioni per la manutenzione» di cui alla regola 36 del Capitolo III della Convenzione Solas, come emendata, sotto la supervisione dell'ufficiale di bordo, addetto alla sicurezza, all'uopo designato.
3. Gli esami annuali e quinquennali nonche' le ispezioni addizionali dovranno essere effettuate dal costruttore oppure da una ditta autorizzata ai sensi del presente decreto, in occasione delle visite di sicurezza. Alle prove di funzionamento dovra' presenziare un funzionario dell'organismo affidato dell'unita'. Le medesime procedure si applicano alle unita' provenienti dalla bandiera estera, all'atto delle prescritte visite di sicurezza.
4. Le attivita' di manutenzione/ispezione effettuata dalle ditte autorizzate possono essere eseguite non oltre 3 mesi prima della data anniversaria dei certificati di sicurezza.
 
Art. 4
Documentazione

1. Le Ispezioni settimanali e mensili sono registrate sul giornale nautico parte II (deck log book) nonche' secondo le procedure definite nel manuale ISM della Compagnia.
2. Le visite annuali e quinquennali nonche' le ispezioni addizionali, dovranno essere formalizzate mediante il rilascio di appositi Rapporti di visita, compilati e firmati dal tecnico che ha effettuato l'intervento nonche' controfirmati dal rappresentante della compagnia ovvero dal Comandante dell'unita'.
3. I dispositivi di salvataggio devono essere dotati di appositi manuali redatti dal costruttore del dispositivo. Qualora non disponibili e non piu' reperibili presso il produttore, la ditta autorizzata redigera' apposita documentazione tecnica tenendo conto delle linee guida di cui alla circolare MSC.1/Circ.1205, in data 26 maggio 2006.
 
Art. 5
Rapporti di visita

1. Il Rapporto di visita e' redatto in doppia lingua, italiano e inglese ed e' conforme al modello allegato al presente decreto.
2. I Rapporti dovranno essere conservati a bordo dell'unita' e presso la ditta che ha eseguito la manutenzione/revisione, per almeno 5 anni.
 
Art. 6
Requisiti per ottenere l'autorizzazione ad operare
in qualita' di ditta autorizzata

1. Le ditte specializzate, autorizzate dall'Amministrazione ad effettuare l'attivita' di manutenzione e di revisione dei dispositivi di salvataggio a bordo delle navi di bandiera italiana, devono possedere un sistema di qualita' certificato secondo la ISO 9001, come emendata, rilasciato da un Organismo di certificazione.
In particolare esse devono:
a) redigere un manuale della qualita', contenente le procedure adottate nell'attivita' di manutenzione dei dispositivi di salvataggio, tenendo conto delle linee guida di cui alla circolare MSC.1/Circ.1206/Rev.1, dell'11 giugno 2009, nonche' i ruoli e le responsabilita' della direzione tecnica, del responsabile della qualita' e delle persone qualificate;
b) prevedere l'utilizzo di materiali/ricambi originali. Per la sostituzione di detti materiali/ricambi dovra' essere predisposta un'apposita procedura che prenda in considerazione i casi in cui non sia possibile reperire i ricambi originali dei dispositivi di salvataggio;
c) eseguire periodicamente, secondo un piano e procedure prefissate, verifiche ispettive delle attivita' svolte e redigere un apposito programma di verifiche interne, finalizzato a controllare tutti gli elementi del sistema di qualita';
d) garantire la competenza delle persone qualificate che utilizzano apparecchiature specifiche, eseguono prove e/o tarature, valutano i risultati e firmano i Rapporti di visita. Quando viene utilizzato personale che e' sotto addestramento, deve essere fornita una supervisione adeguata a tale personale. Il personale autorizzato a firmare i Rapporti di visita deve essere qualificato dalla ditta stessa sulla base dell'accertamento dei requisiti indicati nel successivo art. 7;
e) essere in grado, laddove richiesto dagli armatori, di effettuare interventi all'estero, impiegando, in ogni caso, personale qualificato conformemente ai requisiti stabiliti dal presente decreto;
f) mantenere aggiornata la qualifica del personale mediante corsi di aggiornamento periodici, in conformita' al successivo art. 7;
g) avere effettuato almeno 1500 interventi tecnici di manutenzione/ispezione dei dispositivi di salvataggio, relativi a diverse tipologie di dispositivi, come indicati nell'art. 2, lettera g), negli ultimi 4 anni di attivita';
h) avere alle dipendenze personale tecnico qualificato che soddisfa i requisiti del successivo art. 7;
i) possedere una dotazione di macchinari ed attrezzature necessarie per le riparazioni dei dispositivi di salvataggio nonche' per la loro manutenzione, compreso, un banco prova per i verricelli dei dispositivi di ammaino/recupero; laddove la ditta risultasse sprovvista di apparecchiature e/o di dispositivi necessari, puo' avvalersi dell'istituto del subappalto in regime di sistema di qualita';
j) disporre di idonee attrezzature per eseguire le prove di carico dei dispositivi quali sacche, palloni (water bags), dinamometri etc.;
k) dimostrare, con evidenza documentata, che il personale tecnico abbia effettuato un periodo di addestramento presso il costruttore dei dispositivi di salvataggio ovvero presso la propria ditta, e possedere idonee strutture e dispositivi, quali verricelli e differenti tipologie di ganci (on load) per il necessario ed utile aggiornamento e formazione del personale tecnico;
l) stipulare un'apposita polizza assicurativa, di natura marittima, per la responsabilita' civile verso terzi, per incidenti connessi all'attivita' di manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio, per danni cagionati a cose e persone ovvero perdita di persone a seguito di malfunzionamenti verificatisi dopo l'esecuzione di detti interventi tecnici, per un massimale di almeno 5.000.000 di euro;
m) procedere alla redazione di una dichiarazione scritta con la quale si garantisce l'idoneita' del dispositivo di salvataggio;
n) mantenere le registrazioni di tutti gli interventi eseguiti a bordo delle navi nazionali, con la rintracciabilita' dei ricambi e dei materiali utilizzati nonche' con il supporto di materiale fotografico.
 
Art. 7
Qualifica del personale

1. Il personale tecnico impiegato nelle attivita' di manutenzione e di revisione dei dispositivi di salvataggio deve essere adeguatamente addestrato e qualificato dalla ditta autorizzata che ne e' responsabile. La qualifica del personale e' dimostrata mediante un apposito attestato di qualifica rilasciato dalla ditta autorizzata al termine di un corso di formazione teorico e pratico conclusosi con una valutazione positiva delle competenze del personale tecnico, secondo quanto indicato nella circolare MSC.1/Circ.1277, del 23 maggio 2008.
2. La formazione del personale deve essere finalizzata a fornire le adeguate nozioni e conoscenze dei dispositivi utilizzati nei mezzi di salvataggio.
3. L'attestato deve indicare le generalita' del tecnico nonche' le tipologie dei dispositivi per i quali lo stesso e' stato abilitato.
4. L'attestato di qualifica e' rinnovato, a cura della ditta autorizzata, con periodicita' triennale e ogni qualvolta sia necessario abilitare il tecnico in ordine a nuove tipologie di dispositivi di salvataggio sulle quali dovra' intervenire.
5. Il tecnico puo' operare solo per conto della ditta autorizzata che ha rilasciato l'attestato.
6. Il programma di formazione delle persone qualificate deve risultare conforme alle procedure del manuale di qualita' della ditta specializzata e dovra' prevedere, almeno, i seguenti argomenti:
a) cause degli incidenti dei dispositivi di salvataggio;
b) norme e regolamenti di riferimento derivanti dalle convenzioni internazionali;
c) progetto e costruzione dei dispositivi di salvataggio;
d) approfondimenti, in materia di meccanica, elettroidraulica e automazione applicabile ai dispositivi di salvataggio;
e) addestramento teorico-pratico relativo alle procedure di manutenzione/revisione in conformita' alle linee guida sviluppate dalla circolare MSC.1/Circ.1206/Rev.1;
f) procedure per il rilascio dei Rapporti di visita con la dichiarazione di idoneita' del dispositivo di salvataggio.
 
Art. 8
Modalita' di rilascio dell'autorizzazione
alle ditte autorizzate

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione da parte delle ditte interessate deve essere redatta in bollo ed inviata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto «Sicurezza della navigazione» - viale dell'Arte, 16 - 00144 - Roma, corredata della seguente documentazione tecnica in copia:
a) certificato di Qualita' ISO 9001;
b) manuale di qualita' della ditta;
c) polizza assicurativa;
d) procedure per la revisione dei dispositivi di salvataggio;
e) elenco del personale tecnico qualificato ad eseguire le operazioni di manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio;
f) planimetria della sede della ditta specializzata con il relativo elenco delle attrezzature e dei macchinari di lavoro.
2. L'Amministrazione alla ricezione della domanda, qualora non siano state rilevate carenze nella suddetta documentazione, dispone l'effettuazione di una verifica presso la ditta richiedente, che sara' condotta direttamente da personale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero delegata ad ufficiali in servizio presso le Capitanerie di porto, aventi la qualifica di Ufficiale Port State Control, avvalendosi, qualora ritenuto necessario, previa comunicazione alla ditta interessata, della collaborazione di un Organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999.
3. Il personale incaricato dell'ispezione redigera' un verbale di visita contenente gli accertamenti effettuati, le valutazioni e le eventuali irregolarita' riscontrate nonche' le conclusioni circa il rilascio dell'autorizzazione alla ditta.
4. L'autorizzazione e' rilasciata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ha una validita' triennale ed e' revocata nel caso in cui siano state riscontrate gravi non conformita' nelle procedure relative alle operazioni di revisione dei dispositivi di salvataggio, adottate dalla ditta.
5. L'Amministrazione, in ogni tempo ed a propria discrezione, ha la facolta' di sottoporre le ditte autorizzate ad una ispezione occasionale.
6. Le spese sostenute dal personale dell'Amministrazione e dagli eventuali interventi degli Organismi notificati, connesse con gli accertamenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione, sono a carico della ditta richiedente.
 
Art. 9
Norme transitorie

Le ditte che non rispondono ai requisiti del presente decreto possono effettuare gli interventi tecnici di cui trattasi, osservando la seguente procedura:
1. La Compagnia che intende avvalersi di ditte non autorizzate per effettuare interventi tecnici, oggetto del presente decreto avanzera' apposita istanza, in bollo, alla Capitaneria di porto ovvero all'Ufficio circondariale marittimo, competente per giurisdizione;
2. Qualora l'unita' si trova all'estero, l'istanza dovra' essere indirizzata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma - e -mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it
3. L'istanza dovra' indicare il nome della ditta nonche' le tipologie di intervento che la stessa intende eseguire e sara' trasmessa, a cura della Capitaneria di Porto all'organismo affidato competente per territorio ovvero, nel caso di cui al precedente punto 2, a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alla Direzione generale dell'Organismo affidato;
4. L'organismo affidato dovra' verificare che la ditta:
a) sia in possesso di certificato, secondo la ISO 9001, come emendata, rilasciato da un Organismo di certificazione ed adotti procedure standard per la manutenzione/ispezione dei sistemi di salvataggio;
b) dimostri di operare, da almeno 4 anni, nella manutenzione, revisione, riparazione ed assistenza dei sistemi di salvataggio anche con produttori diversi;
c) adotti un adeguato programma di addestramento del personale, in conformita' alla circolare MSC.1/Circ.1277 del 23 maggio 2008;
d) effettui con regolarita' la manutenzione e la taratura delle apparecchiature;
e) utilizzi esclusivamente parti di ricambio originali o, se queste non risultano piu' reperibili in commercio, effettui la sostituzione dell'equipaggiamento con altro di tipo conforme alla direttiva sull'equipaggiamento marittimo (wheelmark) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999;
f) disponga delle registrazioni e dei rapporti sui lavori effettuati, delle eventuali parti sostituite e della documentazione rilasciata, nonche' della natura e dell'estensione di eventuali danni e/o di difetti riscontrati negli equipaggiamenti durante le operazioni di manutenzione;
g) si impegni a mantenere prontamente disponibile ed a fornire all'Amministrazione, in caso di incidente che coinvolga i sistemi di salvataggio sottoposti a revisione, tutta la documentazione di cui al precedente punto f);
h) rilasci una dichiarazione scritta con la quale si garantisce l'idoneita' del dispositivo di salvataggio;
i) stipuli un'apposita polizza assicurativa, di natura marittima, per la responsabilita' civile verso terzi, per incidenti connessi all'attivita' di manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio, per danni cagionati a cose e persone ovvero perdita di persone a seguito di malfunzionamenti verificatisi dopo l'esecuzione di detti interventi tecnici, per un massimale di almeno 5.000.000 di euro.
5. Le operazioni di manutenzione, di revisione, le ispezioni periodiche di cui alla Regola III/20.11, le riparazioni dei dispositivi di salvataggio, nonche' le prove delle sistemazioni di messa a mare e dei meccanismi di sgancio sotto carico previste dalla Regola III/20.11.1. e 20.11.2, dovranno essere effettuate alla presenza di un funzionario dell'Organismo affidato dell'unita', il quale dovra' controfirmare la dichiarazione di cui al precedente punto 4-h).
A buon esito degli accertamenti, l'organismo affidato autorizza la ditta che intende effettuare l'intervento tecnico, trasmettendo copia dell'autorizzazione alla Capitaneria di porto competente per giurisdizione ovvero, nel caso di cui al precedete punto 2), al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, VI Reparto.
Roma, 19 aprile 2010

Il comandante generale: Pollastrini
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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