Gazzetta n. 106 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010 |
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l'art. 66, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei Corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010, Vista la nota del 17 dicembre 2009, n. 462283, con la quale il Ministero degli affari esteri, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente ĞDelega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunettağ; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero degli affari esteri puo' procedere, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 all'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 unita' di personale, con un onere a regime di € 687.449,00 rientrante nel 10% della percentuale dei risparmi per cessazioni relative all'anno 2008 che e' pari ad € 880.390,00. 2. Le assunzioni di cui al comma precedente rimangono soggette alle limitazioni di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico. 3. Il Ministero degli affari esteri e' tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' del pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 209 |
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