Gazzetta n. 106 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
Vistala legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14:
comma 14, cosi' come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);
comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;
comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
VistI i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il codice di cui al presente comma. 2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato <<regolamento>>, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalita' individuate dal codice. 4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. 5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio. 6. Se non e' diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente: «Art. 76.L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblicail potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, tra l'altro, elenca le
materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato,
tra cui, al secondo comma, lettera d), «difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi».
- Il testo dei commi 14, 15 e 22 dell'art. 14, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e' il seguente:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».
«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.».
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il
seguente:
«Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Il testo degli articoli 20 e 21 (come modificato dal
presente decreto) del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. L'articolazione del
Ministero e' definita dall'articolo 16 del codice
dell'ordinamento militare.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, nonche' nell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si vedano le note alla premesse.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, preia deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per l'art. 117, comma 2, lettera d), della
Costituzione, si vedano le note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, n. 174.



Art. 2
Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa

1. Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato <<Consiglio>>, esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' che comunque la riguardano.
Art. 3
Componenti di diritto

1. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto: a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente; b) dal Ministro degli affari esteri; c) dal Ministro dell'interno; d) dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) dal Ministro della difesa; f) dal Ministro dello sviluppo economico; g) dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Art. 4
Componenti eventuali

1. Il Presidente puo' convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo 3. 2. Possono altresi' essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo 5, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della liberta' e delle formazioni partigiane.
Art. 5
Organi ausiliari

1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, puo' avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
Art. 6
Segretario del Consiglio

1. Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti. 2. A tale scopo il segretario del Consiglio puo' chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 7
Ufficio di segreteria

1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6. 2. L'Ufficio di segreteria e' costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato. 3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
Art. 8
Riunioni

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. 2. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9
Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Le norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.
Art. 10
Attribuzioni del Ministro della difesa

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attivita' informativa e di sicurezza e all'attivita' tecnico-amministrativa; c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale; d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa. 2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare: a) sul livello di operativita' delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; c) sull'azione della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa. 3. Il Ministro della difesa, altresi', puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.
Art. 11
Attribuzioni in materia di armamenti

1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93.



Note all'art. 11:
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163).
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione
della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per
il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 giugno 2005, n. 127.



Art. 12
Relazioni al Parlamento

1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacita' operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d) gli altri elementi di cui all'articolo 548. 2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
Art. 13
Attribuzioni ulteriori

1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze: a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo; b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.



Note agli articoli 13 e 14:
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n.
193 e' il seguente:
«1. La direttiva annuale del Ministro di cui
all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il
documento base per la programmazione e la definizione degli
obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In
coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi
generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla
legge, la direttiva identifica i principali risultati da
realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti
dalla documentazione di bilancio per centri di
responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in
relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di
miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e
scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto
dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6,
definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione.».
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, e' il
seguente:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata
dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».



Art. 14
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro
e organismo indipendente di valutazione della performance

1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale: a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione; b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance. 2. Il Ministro della difesa puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.



Note agli articoli 13 e 14:
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n.
193 e' il seguente:
«1. La direttiva annuale del Ministro di cui
all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il
documento base per la programmazione e la definizione degli
obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In
coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi
generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla
legge, la direttiva identifica i principali risultati da
realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti
dalla documentazione di bilancio per centri di
responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in
relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di
miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e
scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto
dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6,
definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione.».
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, e' il
seguente:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata
dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».



Art. 15
Attribuzioni del Ministero della difesa

1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa. 2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.
Art. 16
Ordinamento

1. L'organizzazione del Ministero della difesa e' articolata nelle seguenti componenti: a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; b) area tecnico-operativa; c) area tecnico-amministrativa; d) area tecnico-industriale; e) due uffici centrali; f) Servizio assistenza spirituale; g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; h) Circolo ufficiali delle Forze armate. 2. L'area tecnico-operativa e' disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in non piu' di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente titolo.



Note all'art. 16:
- Il testo del comma 404, lettera a), dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n.
299, e' il seguente:
«404 (Revisione degli assetti organizzativi dei
Ministeri mediante emanazione dei regolamenti di
delegificazione) - Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali; ».
- Il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
2008, n. 147, e' il seguente:
«1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ».



Art. 17
Servizio di assistenza spirituale

1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per assicurare l'esercizio delle pratiche di culto del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, e' disciplinato dal titolo III del libro V.
Art. 18
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni. 2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.
Art. 19
Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed e', a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. 2. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile. 4. Al Circolo e' destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio. 5. Gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.



Note all' art. 19:
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972, n. 292, e' il
seguente:
«5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo
sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche'
esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita':
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona cedute
prevalentemente ai propri associati;
b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e
depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e
somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicita' commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attivita' commerciali: le
operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi
i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da
parte delle amministrazioni militari o dei corpi di
polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale
ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad
usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la
prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di
consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di
servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti,
compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione
di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le
cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al
pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria
erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.».



Art. 20
Enti vigilati

1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: a) l'Agenzia industrie difesa; b) la Difesa servizi spa; c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; e) l'Unione italiana tiro a segno; f) la Lega navale italiana; g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; h) la Cassa di previdenza delle Forze armate. 2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535. 3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196 e 197.
Art. 21
Servizio di assistenza al volo

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilita' dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale. 2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualita' e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale. 3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118. 4. In relazione a urgenti necessita' per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, puo' essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere. 5. Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo e' considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se piu' favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non puo' essere destinato a un diverso servizio. 6. Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.



Note all'art. 21:
- Il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 marzo 2004 (Sulla fornitura di
servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
31 marzo 2004.
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 8
settembre 2004, n. 237 (Interventi urgenti nel settore
dell'aviazione civile), convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2004, n. 265,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004,
n. 213, e' il seguente:
«3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di
intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica
militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118
(Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla
licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2008, n.
158.
- La legge 23 maggio 1980, n. 242 (Delega al Governo per
la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1980, n.
163.



Art. 22 Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi
chimiche e degli esplosivi non contrassegnati

1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine; 2) provvede, altresi', a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374; b) in materia di armi chimiche: 1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonche' quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'<<annesso sui composti chimici>> alla convenzione, detenuti per le attivita' non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC; 2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalita' e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorita' competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale; c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420: 1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati; 2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonche' gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione. 2. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374: a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale; b) e' individuato, altresi', l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa; c) e' istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalita' della loro distruzione, e annotare, altresi', le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, e' definita la disciplina relativa alle attivita' procedurali e le modalita' di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.



Note all' art. 22:
- Il testo degli articoli 1, comma 2, 3, 4 e 6 della
legge 29 ottobre 1997, n. 374 (Norme per la messa al bando
delle mine antipersona), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 3 novembre 1997, n. 256, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. (omissis).
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la
fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo,
l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine
antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti
di esse.».
«Art. 3 (Obblighi a carico dei detentori di mine
antipersona). - 1. Entro il termine di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro
componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine
antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia
delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in
possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri
e provvedere entro i successivi novanta giorni a
consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della
legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo
designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.».
«Art. 4 (Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto
o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine
antipersona). - 1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di
diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla
fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve
farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
«Art. 6 (Decreto ministeriale). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina
della distruzione delle scorte di mine antipersona con
modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela
ambientale. Con lo stesso decreto sara' individuato
l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del
Ministero della difesa e sara' istituito e disciplinato un
registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi
ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze
armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi dell'articolo
3 e le date e le modalita' della loro distruzione; nello
stesso registro dovranno essere altresi' annotate le
denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del
decreto e' sottoposto alle competenti commissioni
parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo dell'art. III della Convenzione sulla
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e
uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi,
fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e' il seguente:
«Articolo III (Dichiarazioni). - Ciascuno Stato Parte
sottoporra' all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la
presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi
confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:
a. per quanto riguarda le armi chimiche:
I. dichiarera' se detiene o possiede armi chimiche o
se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto
sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
II. specifichera' la precisa ubicazione, la quantita'
globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che
detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi
posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in
conformita' con la Parte IV a., paragrafi da 1 a 3,
dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi
chimiche di cui al capoverso iii);
III. rendera' conto di qualsiasi eventuale arma
chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da
un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la
giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in
conformita' con la Parte IV a., paragrafo 4, dell'Annesso
sulle Verifiche;
IV. dichiarera' se ha trasferito o ricevuto
direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal
1° gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la
ricezione di tali armi, in conformita' con la Parte IV a.
paragrafo 5, dell'Annesso sulle Verifiche;
V. fornira' un piano generale per la distruzione delle
armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono
ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o
controllo in conformita' con la Parte IV a., paragrafo 6,
dell'Annesso sulle Verifiche;
b. per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le
armi chimiche abbandonate:
I. dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche
obsolete e fornira' tutte le informazioni disponibili in
conformita' con la Parte IV b., paragrafo 3, dell'Annesso
sulle Verifiche;
II. dichiarera' se vi sono armi chimiche abbandonate,
sul suo territorio e fornira' tutte le informazioni
disponibili secondo la arte IV b., paragrafo 8,
dell'Annesso sulle Verifiche;
III. dichiarera' se ha abbandonato armi chimiche sul
territorio di altri Stati e fornira' tutte le informazioni
disponibili in conformita' con la Parte IV b., paragrafo
10, dell'Annesso sulle Verifiche;
c. per quanto riguarda gli impianti di produzione di
armi chimiche:
I. dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi impianto
di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di
possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in
qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in
qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946;
II. specifichera' ogni eventuale impianto di
produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprieta'
o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato
ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o
controllo in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946, in
conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle
Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso
III;
III. rendera' conto di qualunque eventuale impianto di
produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro
Stato ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o
che e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la
giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque
momento sino dal 1° gennaio 1946, in conformita' con la
Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche;
IV. dichiarera' se ha trasferito o ricevuto,
direttamente o indirettamente, qualunque eventuale
equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino
al 1° gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la
ricezione di tale equipaggiamento, in conformita' con la
Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulle Verifiche;
V. fornira' il suo piano generale per la distruzione
di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua
proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo
sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in
conformita' con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle
Verifiche;
VI. specifichera' le azioni da intraprendere per la
chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di
armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o
ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il
suo controllo in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 I
dell'Annesso sulle Verifiche;
VII. fornira' un piano generale per qualsiasi
eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale
impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a
titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque
luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in
impianto di distruzione di armi chimiche in conformita' con
la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulle Verifiche;
d. per quanto riguarda gli altri impianti:
specifichera' la localizzazione precisa, la natura e la
portata generale delle attivita' di qualsiasi eventuale
impianto o stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo
di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo
sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia
stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1° gennaio
1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale
dichiarazione includera' tra l'altro, laboratori, prove e
siti di valutazione;
e. per quanto riguarda gli agenti chimici per il
controllo dei disordini pubblici: specifichera' gli agenti
chimici, la formula strutturale ed il numero di registro
del
Chemical Abstracts Service
(CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che
detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale
dichiarazione sara' aggiornata non oltre 30 giorni dopo che
ogni cambiamento sia divenuto effettivo. Le disposizioni
del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della
Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno,
a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche
sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1° gennaio
1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate
in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 20
dicembre 2000, n. 420 (Adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici
e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a
Montreal il 1° marzo 1991), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 gennaio 2001, n. 15, e' il seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinate le modalita' necessarie perche' gli esplosivi
di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi
definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un
termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV,
paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.».



Art. 23
Consiglio superiore delle Forze armate

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa. 2. Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e' obbligatorio. 3. Nel preambolo dei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, e' inserita la formula <<udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate>>. Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere e' contenuta nella relazione. 4. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinati con il regolamento.
Art. 24
Altri organi consultivi e di coordinamento

1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni: a) Comitato pari opportunita'; b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare; e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata; f) Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale.
Art. 25
Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) e' gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; 3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate; c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Art. 26
Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa: a) e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati; c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3; 2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attivita' di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico. 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 27
Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento e' fissato nel regolamento; b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29; 2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonche' le attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. 3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
Art. 28
Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresi', il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa. 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.
Art. 29
Comando operativo di vertice interforze

1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonche' delle esercitazioni interforze e multinazionali. 2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.
Art. 30
Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa

1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.



Nota all' art. 30:
- Il testo dell'art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il seguente:
«Art. 8 (Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS,
all'AISE e all'AISI). - 1. Le funzioni attribuite dalla
presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono
essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato
maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti
di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in
particolare ogni attivita' informativa utile al fine della
tutela dei presidi e delle attivita' delle Forze armate
all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione per
la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con
l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato
previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».



Art. 31
Comandi regione militare interforze

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi.
Art. 32 Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza
armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; c) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri; d) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli. 2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.
Art. 33 Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa. 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento. 3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.
Art. 34 Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri

1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni: a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all'articolo 170; b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro. 2. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attivita' relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.
Art. 35
Addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualita' di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e' nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare puo' essere accreditato per piu' Stati o per piu' Forze armate. 2. La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma 1, e' preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.
Art. 36
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso. 2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Art. 37
Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero

1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero e' assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
Art. 38
Gestione del danaro e del materiale

1. Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale. 2. La gestione del denaro comprende: a) spese per il personale; b) spese per il funzionamento. 3. La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.
Art. 39
Personale

1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. 2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 e' rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi. 3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 4. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di assenza per infermita', l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo; b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 5. Il predetto limite massimo di assenza e' aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a). 6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennita' personale e' corrisposta per intero; b) in caso di astensione facoltativa, l'indennita' personale e' sospesa. 7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonche' quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero. 8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.



Note all' art. 39:
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di
giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1977, n. 355.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente:
«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le residenze da
considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di
clima, tenendo anche conto della notevole distanza
dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di
clima.».
- Il testo del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente:
«3. L'indennita' personale compete inoltre per intero, e
per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo
corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare
dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro.».
- Il testo degli articoli 16, 17 e 21 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile
2001, n. 96, e' il seguente:
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.».
«Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo
decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro
e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo
16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7,
comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio
stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico
ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza
della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno
luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai
presente articolo sono definitivi.».
«Art. 21 (Flessibilita' del congedo di maternita'). - 1.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi
dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta'
sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio
decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le
disposizioni del comma 1.».



Art. 40
Configurazione della carica di Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; b) e' nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute. 2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.



Nota agli articoli 40, 41 e 42:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di
riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione negativa, non intende confermare l'incarico
conferito al dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata
comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo,
prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».



Art. 41
Attribuzioni del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa: a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa; c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; d) puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo. 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.



Nota agli articoli 40, 41 e 42:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di
riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione negativa, non intende confermare l'incarico
conferito al dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata
comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo,
prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».



Art. 42
Organi di supporto del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero; b) si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali; c) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.



Nota agli articoli 40, 41 e 42:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di
riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione negativa, non intende confermare l'incarico
conferito al dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata
comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo,
prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».



Art. 43
Competenze del Segretariato generale della difesa

1. Sono unificate presso il Segretariato generale della difesa le attribuzioni e le attivita' concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonche' le attribuzioni e le attivita' analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Le competenze e l'ordinamento del Segretariato generale della difesa sono disciplinati dall'articolo 106 del regolamento.
Art. 44
Registro nazionale delle imprese

1. Presso il Segretariato generale della Difesa, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' indicate nel regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio. 5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione: a) le imprese dichiarate fallite; b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185; d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento; e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 9. Se e' rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa puo' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni: a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; b) provvede alla revisione triennale del registro; c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro; d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. 12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento. 13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.



Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n.
185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n.
163, e' il seguente:
«Art. 22 (Divieti a conferire cariche). - 1. I
dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi
titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse
all'applicazione della presente legge nei due anni
precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
non possono, per un periodo di tre anni successivo alla
cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta,
far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche
di presidente, vice presidente, amministratore delegato,
consigliere delegato, amministratore unico, e direttore
generale nonche' assumere incarichi di consulenza, fatti
salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo,
relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti
nel settore degli armamenti.
2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1
sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui
all'articolo 3.».
- Il testo del secondo comma dell'art. 28 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, e' il
seguente:
«La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.».
- Il testo dell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n.
105, e' il seguente:
«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
polizia in materia di armi). - Oltre quanto stabilito
dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione,
la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto
di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle persone che si trovino nelle condizioni indicate
nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di
tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
richiedere agli interessati la presentazione del
certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del
predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274
, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452. Ferme
restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31
maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo
comma non possono essere rilasciate a coloro che siano
sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste
dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5
giugno 1965, n. 138.
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n.
17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in
materia di associazioni segrete e scioglimento della
associazione denominata Loggia P2), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1982, n. 27, e' il
seguente:
«Art. 1. - Si considerano associazioni segrete, come
tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che,
anche all'interno di associazioni palesi, occultando la
loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente
finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti,
in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci,
svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio
delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni
pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici
anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di
interesse nazionale.».
- La legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione
della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 23 giugno 1952, n. 143.



Art. 45
Stabilimenti e arsenali militari

1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti: a) produzione di mezzi e materiali; b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata; c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attivita' di controllo e collaudo; d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi; e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato; f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialita' del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. 2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica. 3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: a) tipo, finalita', compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico; b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.
Art. 46 Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli
arsenali militari

1. Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialita', da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico e' conferito con decreto ministeriale. 2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o piu' servizi. 3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica e' affidata al vice direttore. 4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile. 5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo e' individuata nell'articolo 47.
Art. 47
Classificazione degli enti

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in: a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unita'; b) enti dipendenti dal Segretario generale della difesa; c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata. 2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa. 3. Gli enti dipendenti dal Segretario generale sono disciplinati nel regolamento.
Art. 48
Agenzia industrie difesa

1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.



Note all'art. 48:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, il seguente:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

e successive modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Il testo del comma 1, lettera r), dell'art. 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
1997, n. 63, e' il seguente:
«1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterra',
altroche' ai principi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-q) (omissis);
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
»
.



Art. 49 Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza
armata

1. La responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare e' affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza armata. 2. Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attivita' amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilita' generale dello Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale. 3. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 50 Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati
logistici di Forza armata

1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attivita' svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati. 2. Il direttore: a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro; b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati; d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui e' preposto; e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo. 3. Il direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attivita' e dei relativi risultati. 4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico puo' anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale. 5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
Art. 51
Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale

1. Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede: a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente; b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.



Nota all'art. 51:
- Il testo degli articoli 4, comma 3, lettera c) e 12,
comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17
marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
«3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a)-b) (omissis);
c) il principio di efficienza e di economicita', anche
con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui; ».
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,
e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita'; »
.



Art. 52
Magistrati militari

1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 2. Le funzioni giudicanti sono: a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3. Le funzioni requirenti sono: a) di primo grado (sostituto procuratore militare); b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g) direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.
Art. 53
Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni

1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) e' richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio. 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'. 3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'. 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita'. 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'. 6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.
Art. 54
Tribunale militare

1. Il Tribunale militare e' formato: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede; b) da piu' magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2. 2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. 3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. 4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale. 5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso. 6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
Art. 55
Circoscrizioni territoriali

1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli. 2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna. 3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. 4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Art. 56
Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza

1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza. 2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati: a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianita' nel ruolo; b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1; c) da due fra gli esperti di cui al comma 1. 3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1; 4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. 5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
Art. 57
Corte militare di appello

1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. 2. La Corte militare d'appello e' formata: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. Le sezioni della Corte sono formate: a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. 5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.
Art. 58
Uffici del pubblico ministero

1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e' composta: a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita', scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6; b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4. 2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello e' composta: a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5; b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta: a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
Art. 59
Ruolo organico dei magistrati militari

1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in cinquantotto unita'. 2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.
Art. 60
Composizione del Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da: a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) due componenti eletti dai magistrati militari; d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. 2. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 59, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata. 3. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.
Art. 61 Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del
Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Art. 62
Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare delibera: a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari; b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge. 2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 3. Il Consiglio, inoltre: a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; b) da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie; c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio; d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento. 4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni. 5. Il Ministro della difesa puo' intervenire alle adunanze del Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non puo' essere presente alle deliberazioni.



Nota all'art. 62:
- Il testo del comma 1, lettera f), dell'art. 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 gennaio 1991, n. 14, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme
costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al
personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente:
a)-e) (omissis);
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a
magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
dello Stato; ».



Art. 63 Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella
magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio. 2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.
Art. 64 Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici
direttivi e valutazione per la nomina

1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo. 2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta e' formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 65
Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarita' dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari. 2. L'incarico ispettivo e' conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o piu' componenti del Consiglio. Esso e' incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione. 3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione. 4. Il Ministro della difesa puo' in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.
Art. 66
Attribuzioni del presidente e del vice presidente

1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare: a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni; b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta; c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio; d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 67
Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. 2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.
Art. 68
Stato giuridico del componente non togato

1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.



Nota all'art. 68:
- La legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della Magistratura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 marzo 1958, n. 75.



Art. 69
Elezioni del Consiglio della magistratura militare

1. All'elezione dei componenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. 2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore puo' votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli. 3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) e' istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, piu' anziani in ruolo. 4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16. 5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore. 6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. 7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. 8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta. 9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.
Art. 70
Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio

1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento. 2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non e' insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
Art. 71
Ufficio di segreteria del Consiglio

1. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un ufficio di segreteria il cui organico e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa. 2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari. 3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.
Art. 72 Applicabilita' di norme previste per il Consiglio superiore della
magistratura

1. Per tutto cio' che non e' diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.
Art. 73
Concorsi

1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalita' della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare. 2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati: a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale; b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.



Nota all'art. 73:
- Il testo del comma 1, lettere h), i) e l), dell'art. 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, n. 99, e' il
seguente:
«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini
dell'anzianita' minima di servizio necessaria per
l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in
piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a)-g) (omissis);
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dall'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si
tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato
di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si
tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di
un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162
.».



Art. 74
Concorso per esami

1. Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma. 2. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed e' composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facolta' di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresi', membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa. 3. L'esame consiste: a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie: 1) diritto penale militare; 2) diritto penale; 3) diritto civile; b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie: 1) procedura penale e procedura penale militare; 2) diritto romano; 3) diritto amministrativo; 4) diritto costituzionale. 4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta. 5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale. 6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei. 7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati. 8. A parita' di voti sono preferiti nell'ordine seguente: a) gli insigniti di medaglia al valore militare; b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio; c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio; d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra; f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti; g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare; h) i piu' anziani di eta'. 9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio. 10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.
Art. 75
Tirocinio e nomina

1. I magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non puo' essere inferiore a sei mesi. 2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.
Art. 76 Applicabilita' delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario
comune

1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non e' espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorita' competenti ordinarie con quelle militari.
Art. 77 Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di
pena

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena. 2. Con il citato decreto, oltre alle modalita' di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie: a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta; c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche; g) le affissioni consentite e le relative modalita'; h) i giochi consentiti; i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro. 3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.
Art. 78
Stabilimenti militari di pena

1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in: a) carceri giudiziarie militari; b) reclusori militari.
Art. 79
Visite dei parlamentari

1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.
Art. 80
Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari

1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare od ordinaria. 2. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Nota agli articoli 80 e 82:
- Il testo dell'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il
seguente:
«Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della liberta' personale). - A richiesta del
condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato
agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo
16 e' scontata negli stabilimenti penali militari. La
disposizione del comma precedente si applica anche nei casi
in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di
custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la
richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti
della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel
processo verbale di cui all'art. 266 del codice di
procedura penale.».



Art. 81
Separazione dei detenuti secondo il grado

1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa. 2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
Art. 82
Reclusori militari

1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.



Nota agli articoli 80 e 82:
- Il testo dell'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il
seguente:
«Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della liberta' personale). - A richiesta del
condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato
agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo
16 e' scontata negli stabilimenti penali militari. La
disposizione del comma precedente si applica anche nei casi
in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di
custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la
richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti
della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel
processo verbale di cui all'art. 266 del codice di
procedura penale.».



Art. 83
Degradazione

1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente da' comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perche' venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto. 2. Se la condanna che importa la degradazione e' stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato e' assegnato. 3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato e' stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorita' amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.
Art. 84
Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena

1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione. 2. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio e' affidato alle cure di un cappellano militare.
Art. 85
Lavoro dei militari detenuti

1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena. 2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine. 4. All'eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtu' delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.
Art. 86
Cassa militare delle ammende

1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena e' istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare. 2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune. 3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 87
Definizione

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. 3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
Art. 88
Principi in materia di organizzazione

1. Lo strumento militare e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unita' terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; e' finalizzato, altresi', alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace. 2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unita' in vita.
Art. 89
Compiti delle Forze armate

1. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
Art. 90
Funzioni di polizia militare

1. La polizia militare e' costituita dal complesso delle attivita' volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorita' militare attinenti all'attivita' da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attivita' dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate. 2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonche' nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
Art. 91
Funzioni di polizia giudiziaria militare

1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
Art. 92
Compiti ulteriori delle Forze armate

1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamita' naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le seguenti attivita': a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale; b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare; c) ripristino della viabilita' principale e secondaria; d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita' addestrative in tema di cooperazione civile-militare; e) trasporti con mezzi militari; f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilita', in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessita', su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi; g) emissioni di dati meteorologici; h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe; i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica; l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica; n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario; o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia; p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124.



Note all'art. 92:
- Il testo dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64, e' il seguente:
«Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). -
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale
componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio
nazionale della protezione civile, le strutture operative
nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attivita' previste dalla presente
legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di
partecipazione e collaborazione delle strutture operative
nazionali al Servizio nazionale della protezione civile
sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono
altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze
di protezione civile.».
- Il testo del comma 3, lettera c), dell'art. 7 della
legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di
incendi boschivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 novembre 2000, n. 280, e' il seguente:
«3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con
quelle statali istituendo e gestendo con una operativita'
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio
boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP),
avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a
terra:
a)-b) (omissis);
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
e urgente necessita', richiedendoli all'Autorita'
competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza
delle proprie esigenze; ».
- Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, e' il
seguente:
«Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il
mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco
delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla
demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato
dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da
eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante
abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il
verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale
titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione
degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti
conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarita'
dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta
acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive,
compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a
tutela della pubblica incolumita', e' disposta dal
prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a
trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad
imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto
puo' anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ed il Ministro della difesa.».
- Il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139, e' il
seguente:
«Art. 61 (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o
aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di
riduzione in pristino dei luoghi). - 1. Il magistrato che
cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi
ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione
in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i
provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o
affida l'incarico ad imprese private, ai sensi
dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu'
oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento
delle prime.».
- Il testo dell'art. 15 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28, e' il
seguente:
«Art. 15 (Potesta' dei magistrati del pubblico Ministero
di richiedere la forza armata). - I magistrati del pubblico
ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il
diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza
armata.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 3 agosto 2007, n.
124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il
seguente:
«Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia). - 1. Nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di
tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di
informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei
compiti a questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
della presente legge, qualora le informazioni richieste
alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)
dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria
puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di
propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo,
istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni
possibile cooperazione al Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
questo affidati dalla presente legge.».



Art. 93 Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze
armate

1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalita' previste dal medesimo articolo 18 e dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.



Nota all'art. 93:
- Il testo degli articoli 18 e 19 della legge 26 marzo
2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 aprile 2001, n. 91, e' il seguente:
«Art. 18. - 1. In relazione a specifiche ed eccezionali
esigenze, al fine di consentire che il personale delle
Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto
della criminalita', il Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o piu'
specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti
delle province in cui le suddette esigenze si sono
manifestate, di contingenti di personale militare delle
Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il
controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali
ed altri di interesse pubblico. Tale personale e' posto a
disposizione dei prefetti dalle autorita' militari ai sensi
dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito
il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
cui e' chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore
della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata
massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i
contingenti massimi di personale militare delle Forze
armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di
impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme
vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono
trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le
Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono
sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le
stesse modalita' si procede in caso di rinnovo dei
programmi.».
«Art. 19. - 1. Nell'attuazione dei programmi di cui
all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di
prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere
in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza delle
strutture vigilate, possono procedere alla identificazione
ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per
il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento
di agenti delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di
necessita' e urgenza si applicano le disposizioni
dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152. In
nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi
hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.».



Art. 94
Direzioni di amministrazione delle Forze armate

1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate: a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e la resa dei conti relativi; b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate; c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; d) eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilita' speciali, relativamente a ciascun anno finanziario. 2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa.
Art. 95
Bande musicali

1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. 2. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. 3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: a) del Raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, quella dell'Esercito italiano; b) del Comando militare marittimo autonomo della Capitale, quella della Marina militare; c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare; d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri 4 L'impiego delle bande e' disposto rispettivamente da: a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano; b) lo Stato maggiore della Marina militare; c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare; d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attivita' artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali. 6. L'organizzazione strumentale e le modalita' d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
Art. 96
Bandiera della Repubblica italiana

1. La bandiera della Repubblica e' il simbolo della Patria. 2. La bandiera da combattimento affidata a una unita' militare e', inoltre, il simbolo dell'onore dell'unita' stessa nonche' delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio. 3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori. 4. Le modalita' di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.



Nota all'art. 96:
- Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1998, n.
22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1998,
n. 37, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. La presente legge detta, in attuazione
dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
disposizioni generali in materia di uso ed esposizione
della bandiera della Repubblica italiana e di quella
dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni
particolari sull'uso delle bandiere militari.
2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per
l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni
della presente legge costituiscono altresi' norme generali
regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il
Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e)
del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, e'
autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.».



Art. 97 Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi
ausiliari

1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, e' custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale.
Art. 98 Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la
Marina mercantile

1. La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile e' conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti. 2. A ogni nave della Marina militare, escluse le unita' ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo. 3. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando e' presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennita'; lo stendardo, in combattimento, e' posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando. 4. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 99
Concessione di ricompense alle Forze armate

1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonche' al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
Art. 100
Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano

1. L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.
Art. 101
Comandi di vertice dell'Esercito italiano

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati: a) Comando delle forze operative terrestri; b) Comando logistico dell'Esercito italiano; c) Ispettorato delle infrastrutture. 2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 3. L'Organizzazione penitenziaria militare, di cui al titolo III, capo VI, sezione IV, del presente libro, dipende dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 102
Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona. 2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) il 1° Comando delle forze di difesa; b) il 2° Comando delle forze di difesa; c) il Comando delle truppe alpine; d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano; e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano; f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida; g) il Comando dei supporti. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 103
Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione per il reclutamento e le forze di riserva e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano, il Centro di selezione e reclutamento nazionale e i centri documentali. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.
Art. 104
Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione addestrativa comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Accademia militare di Modena; 2) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 3) Scuola militare <<Nunziatella>>; 4) Scuola militare <<Teulie>>; 5) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; 6) Centro di simulazione e validazione dell'Esercito; b) le seguenti scuole d'Arma: 1) Scuola di fanteria; 2) Scuola di cavalleria; 3) Scuola di artiglieria; 4) Scuola del genio; 5) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 6) Scuola dell'Arma trasporti e materiali; 7) Scuola di amministrazione e commissariato; 8) Scuola militare di sanita' e veterinaria; c) il Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari con alle dipendenze reggimenti di addestramento dei volontari e battaglioni di addestramento dei volontari; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano. 2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.
Art. 105
Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanita', veterinaria e tecnico; b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; c) i poli di mantenimento; d) il centro polifunzionale di sperimentazione; e) il Policlinico militare di Roma; f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; g) il Centro militare di veterinaria; h) l'Istituto geografico militare. 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 106
Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano

1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.
Art. 107
Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano

1. L'organizzazione del servizio lavori e demanio: a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di gestire, secondo criteri di economicita' ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata; c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. 2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 108
Armi e Corpi dell'Esercito italiano

1. L'Esercito italiano e' articolato nelle seguenti componenti operative cui sono attribuite le funzioni di combattimento: a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni. 2. Le funzioni di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare sono attribuite a strutture di supporto che operano secondo il principio della specializzazione degli interventi e sono articolate nei seguenti armi e corpi: a) Arma trasporti e materiali; b) Corpo degli ingegneri; c) Corpo sanitario; d) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite: a) le specialita' delle singole Armi; b) l'articolazione delle singole armi in unita' e reparti.
Art. 109
Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano: a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano; c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
Art. 110
Istituzione e funzioni della Marina militare

1. La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.
Art. 111
Competenze particolari della Marina militare

1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali al di la' del limite esterno del mare territoriale; b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata; c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.



Note all'art. 111:
- Il testo dell'art. 12, comma 9-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1998, n. 191, e' il seguente:
«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.».
- Il Regolamento UE n. 2007/2004 del Consiglio, del 26
ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne degli Stati membri dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25
novembre 2004, n. L. 349.
- Il testo dell'art. 99 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255, e' il
seguente:
«Art. 99 (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili
sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. La nave italiana da guerra
o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale
o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che
sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a
visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla
in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in
cui risieda una autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non
nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di
queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento
internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in
quanto compatibili, anche agli aeromobili.».



Art. 112
Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali. 2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unita' navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi: a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unita' navali di superficie; b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unita' subacquee e relative strutture di supporto e addestramento; c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare; d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina; e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unita' di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera; f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unita' per l'attivita' di contromisure mine. 3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 113
Organizzazione logistica della Marina militare

1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo ai seguenti ispettorati: a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; b) Ispettorato di sanita' della Marina militare. 2. L'ispettorato supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni: a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo; b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica; c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo; d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo; e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo. 3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare. 4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 114 Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti. 3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresi': a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico; b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio; c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. 4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare: a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo; b) comandi di zona dei fari; c) reggenze dei segnalamenti. 5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale; b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa; c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio. 6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato e' assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico. 7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo
Art. 115
Vigilanza in mare

1. La Marina militare espleta: a) il servizio di vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessita' puo' integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio e' svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi; b) la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. 2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa. 3. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3 , del codice di procedura penale.



Note all'art. 115:
- Il testo degli articoli 2, primo comma, lettera c), 6
e 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare) pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, e' il
seguente:
«Art. 2. - Per la realizzazione dei compiti di cui
all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il
soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile
provvede:
a)-b) (omissis);
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della
difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita'
marittime ed economiche, compresa quella di pesca,
sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate
al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso
di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui
alla precedente lettera b).».
«Art. 6. - Alla istituzione del servizio di vigilanza di
cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvedera' mediante
la costruzione o l'acquisto di unita' navali ed aeromobili,
da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel
registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi
caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i
predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad
effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare
la necessaria prontezza di interventi o la capacita' di
perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unita'
navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed
attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per
operazioni antinquinamento.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate
le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da
acquisire. Il decreto sara' emanato nel termine di due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative
dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo
1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno
determinate in sede di legge finanziaria di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in
lire 8.000 milioni.».
«Art. 23. - La sorveglianza per la prevenzione degli
inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle
altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento
delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto
la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del
codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice
della navigazione, nonche' al personale civile
dell'amministrazione della marina mercantile, agli
ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina
militare.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni) pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, e' il
seguente:
«Art. 12 (Controlli ed accertamento delle violazioni). -
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente
decreto nonche' l'accertamento delle violazioni alle
medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice
di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di
polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di
porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali
della marina militare e dagli altri soggetti di cui
all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del
servizio cui sono destinati e secondo le rispettive
attribuzioni.
2. L'attivita' di controllo di cui al comma 1 e'
effettuata sotto la direzione del comandante del porto.».



Art. 116
Organizzazione formativa della Marina militare

1. L'organizzazione addestrativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare <<Francesco Morosini>>; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena. 2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.
Art. 117
Servizio idrografico della Marina militare

1. L'Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed e' retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore. 2. Nel regolamento e' disciplinato l'ordinamento dell'Istituto idrografico.
Art. 118
Corpi della Marina militare

1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio navale; c) Corpo delle armi navali; d) Corpo sanitario militare marittimo; e) Corpo di commissariato militare marittimo; f) Corpo delle capitanerie di porto; g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo.
Art. 119
Corpo di stato maggiore

1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali; c) comandare le forze navali comunque costituite; d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni; g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale; h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime; i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza; l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero; m) presiedere le giunte di ricezione e di verifica.
Art. 120
Corpo del genio navale

1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave; e) dirigere, amministrare e assolvere lavori degli arsenali e stabilimenti della Marina militare; f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Marina militare; h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Art. 121
Corpo delle armi navali

1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali: a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera; b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio; d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a); e) dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Art. 122
Corpo sanitario militare marittimo

1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo: a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo; b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa; c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali; e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Art. 123
Corpo di commissariato militare marittimo

1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo: a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne: 1) il vettovagliamento; 2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento; 3) i combustibili e i lubrificanti; 4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali; 5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali; 6) le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate; 7) attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti; 8) i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra; c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; d) il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori: 1) amministrativo; 2) disciplinare; 3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale; 4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; f) la gestione del contenzioso; g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza; h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa; i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
Art. 124
Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi: a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno; b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto; c) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico; d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia; e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale. 2. Gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessita', se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, puo' compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuita' dell'attivita' operativa. 3. Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.
Art. 125
Aviazione antisommergibile della Marina militare

1. L'Aviazione <<antisommergibile>> di cui all'articolo 152 fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare. 2. I reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono costituiti: a) da personale dell'Aeronautica militare; b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli <<antisommergibile>> in dotazione ai reparti; c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano; d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di <<specialista aeronautico>> rilasciato dall'Aeronautica militare. 3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare e' stabilito con il decreto del Ministro della difesa. 4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi. 5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei <<antisommergibile>>, sono estese le norme che regolano l'attivita' di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Art. 126
Reparti elicotteri della Marina militare

1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego. 2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unita' individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 127
Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

1. Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali, la Marina militare puo' utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata. 2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.
Art. 128
Attivita' di pilotaggio

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, e' in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. 2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Art. 129
Studi e approvvigionamento della Marina militare

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa. 3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa e' presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.
Art. 130 Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina
militare <<Giancarlo Vallauri>>

1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <<Giancarlo Vallauri>> e' preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma e' compreso nei rispettivi organici. 2. Sono compiti dell'Istituto: a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonche' la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione; b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonche' il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione; c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonche' con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attivita'; d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti. 4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
Art. 131
Direzione di amministrazione della Marina militare

1. La Direzione di amministrazione della Marina militare e' posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilita' amministrativa della Marina militare. 2. La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 94. 3. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o piu' dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi. 4. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell'articolo 94.
Art. 132 Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze: a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare; b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata; c) adempie ogni altra attivita' a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) assicurare la difesa dello Stato mediante: 1) la protezione delle unita' navali e delle installazioni di interesse militare; 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera; 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare; 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare; 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attivita' presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali; 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio; b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante: 1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unita' mercantili; 2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali; 3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi; 4) l'attivita' di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere; c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica; d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonche' gli altri compiti assegnati alla Marina militare. 3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.
Art. 133
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto

1. L'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto e' preposto al Comando generale delle capitanerie di porto.
Art. 134 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso; b) svolge, in regime di avvalimento, le attivita' a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche: a) svolge la funzione generale di Autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione; b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e' competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonche' delle relative attivita' di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali. 3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie: a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorita' di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203; b) polizia nei porti e in corso di navigazione; c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale; d) polizia marittima; e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa; f) personale marittimo; g) regime amministrativo della nave; h) diporto nautico; i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne; l) autorita' portuale nei porti in cui non e' istituita un'Autorita' portuale; m) servizi tecnico - nautici; n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; o) attivita' ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche; p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilita' in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonche' ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; q) responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi; r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.



Note all'art. 134:
- Il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662 (Regolamento di attuazione della L. 3 aprile 1989,
n. 147, concernente adesione alla convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1994, n. 281, e' il
seguente:
«1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2
e in conformita' della terminologia specificata nel
capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:
a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto e' l'organismo nazionale che assicura il
coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo
(I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
».
- Il testo degli articoli 69, 70, 81, 82 e 830 del
codice della navigazione e' il seguente:
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). -
L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in
pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve
immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia
a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve
darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente
intervenire. Quando l'autorita' marittima non puo'
tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti
necessari sono presi dall'autorita' comunale.».
«Art. 70 (Impiego di navi per il soccorso). - Ai fini
dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in
mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che
si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro
disposizione con i relativi equipaggi. Le indennita' e il
compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e
ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.».
«Art. 81 (Altre attribuzioni di polizia). - Il
comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in
generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo
e delle relative adiacenze.».
«Art. 82 (Disordini nei porti e sulle navi). - Qualora
si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine
pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo
ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di
navigazione nel mare territoriale, l'autorita' di pubblica
sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella
marittima. Se l'autorita' di pubblica sicurezza non puo'
tempestivamente intervenire, l'autorita' marittima del
luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine,
richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza
pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone
immediato avviso all'autorita' di pubblica sicurezza,
nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita'
consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.».
«Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si
verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico
in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa
immediatamente l'autorita' marittima, sede di organismo
preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662,
l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai
sensi e secondo le modalita' del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni
di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito
rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi
prestati, nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e
all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i
relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».
- La legge 28 dicembre 1989, n. 422 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione per la repressione dei reati
diretti contro la sicurezza della navigazione marittima,
con protocollo per la repressione dei reati diretti contro
la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma
intercontinentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e
disposizioni penali in materia di delitti contro la
sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni
fisse sulla piattaforma continentale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1990, n. 6.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203
(Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al
miglioramento della sicurezza nei porti) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9
novembre 2007, n. 261.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n.
101.
- Le direttive 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa al controllo da
parte dello Stato di approdo e 2009/15/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale e
dell'Unione europea del 28 maggio 2009, n. L 131.
- La direttiva 106/2001/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva
95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri (controllo dello Stato di approdo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio
2002, n. L 19.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28
(Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
marzo 2001, n. 50.



Art. 135 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversita'; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo; f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attivita' in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.



Note all'art. 135:
- Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162, e' il
seguente:
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, e' il seguente:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico
ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei
trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone
l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 , e svolge le
attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n.
194, e successive modificazioni ed integrazioni; esercita
altresi' le competenze in materia di sicurezza della
navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della
navigazione. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle
capitanerie di porto.».
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 202, si vedano le note all'art. 115.
- La legge 7 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la
prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto
marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico
marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
marzo 2001, n. 61.
- Il testo degli articoli 135, comma 2, 195, comma 5 e
296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n.
88, e' il seguente:
«Art. 135 (Competenza e giurisdizione). - 1. (Omissis).
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede
il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); puo'
altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia
costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento
delle violazioni di cui alla parte terza del presente
decreto quando dalle stesse possano derivare danni o
situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.»
«Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1.-4. (Omissis).
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo'
altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato.».
«Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1.-8. (Omissis).
9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi
da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e
programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze,
ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto,
la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo
1235 del codice della navigazione e gli altri organi di
polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni
previste da tali commi provvedono le autorita' marittime
competenti per territorio e, in caso di infrazioni
attinenti alla immissione sul mercato o alla navigazione
interna, le regioni o le diverse autorita' indicate dalla
legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi
all'estero, le competenze attribuite alle autorita'
consolari.».
- Il testo dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13
dicembre 1991, n. 292, e' il seguente:
«Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il
raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area
protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato
centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione
delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si
avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita
convenzione da stipularsi da parte del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, la gestione dell'area protetta marina puo'
essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
o associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in
acque confinanti con un'area protetta terrestre, la
gestione e' attribuita al soggetto competente per
quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita'
che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita'
istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo
distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si
applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e'
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese
nelle aree protette possono essere concessi in uso
esclusivo per le finalita' della gestione dell'area
medesima con decreto del Ministro della marina mercantile.
I beni del demanio marittimo esistenti all'interno
dell'area protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine e'
esercitata dalle Capitanerie di porto, nonche' dalle
polizie degli enti locali delegati nella gestione delle
medesime aree protette.».
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 31
dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n.
16, S.O, e' il seguente:
«Art. 11. - Nel caso di inquinamento o di imminente
pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da
immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre
sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o
suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al
litorale agli interessi connessi, l'autorita' marittima,
nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o
la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le
misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del
carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare
gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
atto sia tale da determinare una situazione di emergenza,
il capo del compartimento marittimo competente per
territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata
comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed
assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del
piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli
organi del servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile da' immediata
comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al
servizio nazionale della protezione civile tramite
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al
successivo articolo 34.
Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
cui il Ministero della marina mercantile dispone, il
Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della
protezione civile di promuovere la dichiarazione di
emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della
protezione civile assume la direzione di tutte le
operazioni sulla base del piano di pronto intervento
nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per
la protezione civile. Restano ferme le norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n.
504 , per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed
avarie a navi battenti bandiera straniera che possano
causare inquinamento o pericolo di inquinamento
all'ambiente marino, o al litorale.».
«Art. 12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario
di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto
situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma,
nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili
di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di
altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti
ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu'
vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti. L'autorita'
marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente
immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute
necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per
eliminare gli effetti gia' prodotti. Nel caso in cui tale
diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti
sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorita'
marittima fara' eseguire le misure ritenute necessarie per
conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi,
dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza,
l'autorita' marittima fara' eseguire per conto
dell'armatore o del proprietario le misure necessarie,
recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla
preventiva diffida a provvedere.».
- Il testo dell'art. 7 della legge 16 luglio 1998, n.
239 (Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le
controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni
subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e
destinazione di somme a finalita' ambientali), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169, e' il
seguente:
«Art. 7. - 1. Per la sorveglianza nelle aree marine
protette di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 , e per l'attivita' di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le
locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive
vincolanti, generali e specifiche, del Ministero
dell'ambiente. Per altri interventi ed attivita' in materia
di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente
puo' avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base
di specifiche convenzioni.».



Art. 136 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963; b) attivita' amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della Costituzione; d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria; e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attivita' di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.



Note all'art. 136:
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153
(Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di
pesca marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 giugno 2004, n. 145.
- Il testo dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n.
963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1965, n. 203, e' il
seguente:
«Art. 21 (Persone incaricate della vigilanza). - Salvo
il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125 ,
la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di
essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai
regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la
direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al
personale civile e militare della Amministrazione centrale
e periferica della marina mercantile, alle guardie di
finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza
ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle
persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora
gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive
attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi
dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura
penale.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in
materia di pesca marittima), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 giugno 2004, n. 145, e' il seguente:
«Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita'
amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla
pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali che si avvale del Corpo delle
capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della
Costituzione. 2. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale
della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla
base degli indirizzi concertati con le regioni.».



Art. 137
Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonche' ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle piu' generali competenze di altri ministeri: a) esercita l'attivita' di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; c) concorre nell'attivita' di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) concorre nell'attivita' di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189; e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi; f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.



Note all'art. 137:
- Il testo dell'art. 1235 del codice della navigazione
e' il seguente:
«Art. 1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).
- Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura
penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1. i
comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di
porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi
appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del
corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla
categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di
aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai
reati previsti dal presente codice, nonche' riguardo ai
reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, se in
tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli
aeroporti in cui non ha sede un direttore di aeroporto o
non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di
aeroporto nella cui circoscrizione l'aeroporto e' compreso;
2. i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai
reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonche'
riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle
delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria; 3. i
consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice
commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati
dalla legge consolare; 4. i comandanti delle navi da guerra
nazionali per gli atti che compiono su richiesta
dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza, di propria
iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare
sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia
giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati
previsti dal presente codice, nonche' riguardo ai reati
comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici
di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo
equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria
servizi portuali. Assumono le funzioni di agenti di polizia
giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del
corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le
capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i
funzionari e gli agenti dell'amministrazione della
navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli
aeroporti statali e privati, in seguito alla richiesta di
cooperazione da parte degli ufficiali di polizia
giudiziaria. Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria
gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto
statale o privato in servizio di ronda.».
- Il testo del comma 3, lettera f), dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, e' il
seguente:
«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a)-e) (omissis);
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.».
- Per l'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, si vedano le note all'articolo 92.
- Il testo dell'art. 5 del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255, e' il seguente e' il
seguente:
«Art. 5 (Controllo e vigilanza). - 1. Per l'esercizio
del controllo e della vigilanza il Ministero della sanita'
si avvale normalmente dei nuclei specializzati
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della
Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi
urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza
pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e
sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie
di porto o con i comandi di aeroporto.».
- Per l'articolo 99 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990,
si vedano le note all'articolo 111.
- Il testo del comma 1, lettera d), dell'art. 11 della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto
2002, n. 199, e' il seguente:
«1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
“9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,
che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua,
una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della
Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita'
svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia
sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo”.».



Art. 138
Profili organizzativi e funzionali

1. L'esercizio a livello centrale e periferico, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, delle competenze di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137, avviene mediante le proprie risorse umane e strumentali. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto e' soggetto alle misure organizzative e funzionali adottate ai sensi dell'articolo 26 della legge 22 febbraio 2009, n. 14, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati.



Nota all'art. 138:
- Il testo dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio
2009, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2008, n. 304, e' il seguente:
«Art. 26 (Proroghe convenzioni Tirrenia). - 1. Entro il
31 dicembre 2010, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ed al fine di proseguire
l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo
da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla
completa liberalizzazione del settore del cabotaggio
marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale e
conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore
efficienza operativa, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto
di competenza, si provvede:
a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo
dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare
una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle
stesse;
b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e
periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei
rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori
impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in
ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per
realizzare una corrispondenza con i livelli di governo
regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di
coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da
strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle
operative di vigilanza e controllo e amministrative,
attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici
dipendenti;
c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli
gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia
dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo,
privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di
potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in
mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa
sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti
amministrativi.».



Art. 139
Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare

1. L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.
Art. 140
Ispettorato per la sicurezza del volo

1. L'Ispettorato per la sicurezza del volo dipende direttamente dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e coordina l'investigazione, al fine della prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice della navigazione. 2. L'Ispettorato e' articolato in uffici, le cui competenze sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.



Nota all'art. 140:
- Il testo dell'art. 748 del codice della navigazione e'
il seguente:
«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa
disposizione, non si applicano le norme del presente codice
agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia
dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma
dell'articolo 744.
L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di
Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746,
comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle
strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo
un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le
speciali regolamentazioni adottate dalle competenti
Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto riguarda
gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744,
d'intesa con l'ENAC.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica
disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero
della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano
aeromobili di Stato di loro proprieta'.».



Art. 141
Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare

1. L'ispettore dell'Aviazione per la Marina militare, ufficiale generale del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, alle attivita' tecniche e logistiche dei reparti di aviazione antisommergibile di cui all'articolo 125 e del relativo addestramento tecnico professionale. 2. Le attribuzioni dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina militare sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 142
Comando della squadra aerea

1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinche' gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. 2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 143
Comando operativo delle Forze aeree

1. Il Comando operativo delle Forze aeree, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, esercita le funzioni di comando e controllo connesse con tutte le operazioni o esercitazioni aeree di interesse della Forza armata. 2. Il Comando operativo delle Forze aeree si integra con il paritetico Comando interalleato; il relativo Comandante espleta la duplice e paritetica funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e Comandante operativo delle Forze aeree interalleate. 3. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 144
Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare

1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali. 2. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 145
Comando logistico dell'Aeronautica militare

1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operativita' della stessa. 2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 146
Comando delle scuole dell'Aeronautica militare

1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione specialistica basica del personale dell'Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonche' l'addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare. 2. Dal Comando delle scuole dipendono: a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; b) l'Accademia aeronautica; c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet". 3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 147
Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare

1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi: a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialita'; b) Corpo del genio aeronautico; c) Corpo di commissariato aeronautico; d) Corpo sanitario aeronautico. 2. Gli articoli 148, 149 e 150 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
Art. 148
Corpo del genio aeronautico

1. Il Corpo del genio aeronautico e' costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti: a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare; b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare; c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile. 2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza; b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare; c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
Art. 149
Corpo di commissariato aeronautico

1. Il Corpo di commissariato aeronautico: a) esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonche' degli altri materiali ordinari; b) svolge attivita' di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti. 2. Il Corpo di commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare; b) di magazzini e stabilimenti vari.
Art. 150
Corpo sanitario aeronautico

1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese: a) ad accertare la idoneita' psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneita' al volo del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) a curare l'integrita' fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti; c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare. 2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare; b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; c) di magazzini e stabilimenti vari. 3. Per le infermita' di carattere generale, si provvede altresi' al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.
Art. 151
Unita' e comandi di volo dell'Aeronautica militare

1. I reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo, in: a) squadriglia, unita' organica fondamentale; b) gruppo; c) stormo; d) brigata aerea; e) divisione aerea; f) squadra aerea. 2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unita' aeree. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 152
Aviazione antisommergibile dell'Aeronautica militare

1. L'aviazione antisommergibile e' costituita dal complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili. 2. I comandanti dei gruppi e delle squadriglie <<antisommergibile>> sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo e' affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di Marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al piu' elevato in grado o piu' anziano di detti ufficiali.
Art. 153
Reparti elicotteri dell'Esercito italiano e della Marina militare

1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte dell'Esercito italiano e della Marina militare di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'. 2. All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate.
Art. 154
Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

1. La Direzione di amministrazione del servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti: a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali e la resa dei relativi conti; b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata; c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
Art. 155
Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed e' forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente.
Art. 156
Compiti militari dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all'articolo 88; b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso e' definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) partecipa alle operazioni militari all'estero. 2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma dei carabinieri: a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento; b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione. 3. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio. 4. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri: a) concorre alla tutela del bene della collettivita' nazionale in casi di pubbliche calamita'; b) fornisce all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa, nonche' alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attivita' produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.



Nota all'art. 156:
- Il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il seguente:
«Art. 1 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri
sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della
politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse
e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di
uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse
finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza
e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,
di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e
l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni
necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle
relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
coordinamento delle politiche dell'informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana
ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.».



Art. 157
Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
Art. 158 Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli
uffici degli addetti militari all'estero

1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero. 2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali. 3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 159
Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155: a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai sensi della legislazione vigente; b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.



Nota all'art. 159:
- Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225 si vedano le
note all'articolo 92.



Art. 160
Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresi': a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica; b) alle scorte d'onore; c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.
Art. 161 Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei
carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente: a) funzioni di polizia giudiziaria; b) funzioni di sicurezza pubblica.
Art. 162
Dipendenze dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri dipende: a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari; b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo: a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche; b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia. 3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorita' nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorita'. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.
Art. 163
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

1. Il Comandante generale e' componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento: a) del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.



Note all'art. 163:
- Il testo dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il
seguente:
«Art. 18 (Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica). - Presso il Ministero dell'interno e'
istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza
del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue
attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in
materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed
e' composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno,
designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente,
dal capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, dal comandante generale del Corpo della
guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed il
dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
Il Ministro dell'interno puo' chiamare a partecipare
alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero
dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle
capitanerie di porto, nonche' altri rappresentanti
dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo'
invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine
giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le
funzioni di segretario del Comitato.».
- L'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
(Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita'
informative e investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991, n.
256, e' il seguente:
«Art. 1 (Consiglio generale per la lotta alla
criminalita' organizzata). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la
lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta
direzione e del coordinamento in materia di ordine e
sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza;
d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa;
e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la
sicurezza democratica;
f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la
sicurezza militare.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
organizzata provvede, per lo specifico settore della
criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di
prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative,
determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di
polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei
fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai
relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a
carattere interforze, operanti a livello centrale e
territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature
occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i
criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi strategici delineati e alle
direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione
dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e
ad accertare responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo
svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo
da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione,
nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da
attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle
singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto
dall'articolo 3.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica
sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.».



Art. 164 Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in
campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

1. Il Comandante generale e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilita', nonche' l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed e' responsabile del relativo addestramento e approntamento; b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa; c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte; d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa; e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri; f) e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale; h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 2. Il Comandante generale: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa; b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee; c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma; d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico: a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica; b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina: 1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica; 2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni; 3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma. 4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, e' autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.
Art. 165 Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento,
stato, avanzamento e impiego

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa: a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento; b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri. 2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata. 3. Il Comandante generale e' presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento. 4. Il Comandante generale e' presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri. 5. Il Comandante generale puo' ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.
Art. 166 Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e
amministrativo

1. Il Comandante generale svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale. 2. Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo. 3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile, e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare. 4. Il Comandante generale si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione di cui all'articolo 171.
Art. 167
Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale

1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformita' agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale

1. Il Vice comandante generale e' il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa; e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita'. 4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.
Art. 169
Articolazione dell'Arma dei carabinieri

1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e' articolata in: a) Comando generale; b) organizzazione addestrativa; c) organizzazione territoriale; d) organizzazione mobile e speciale; e) reparti per esigenze specifiche.
Art. 170
Comando generale dell'Arma dei carabinieri

1. Il Comando generale e' la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attivita' dell'Arma. In particolare: a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma; b) mantiene, per tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonche', nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno. 2. Il Comando generale e' costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.
Art. 171
Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri

1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e ha competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando generale.
Art. 172
Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri

1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende: a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocita' di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri; b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri; c) la Scuola ufficiali; d) la Scuola marescialli; e) la Scuola brigadieri; f) le scuole carabinieri; g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
Art. 173
Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri

1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende: a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali e assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; b) Comandi regionali, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali; c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma; d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo. 2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.
Art. 174
Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri

1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; b) Comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
Art. 175
Reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche

1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche: a) il Reggimento corazzieri; b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali; c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero; d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali; e) le unita' paracadutiste ed eliportate; f) il gruppo di intervento speciale; g) la banda dell'Arma dei carabinieri; h) le unita' presso dicasteri vari. 2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
Art. 176
Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri

1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unita' militari, provvedono, nell'ambito definito dall'articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonche' le altre unita' appositamente individuate.
Art. 177 Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma
dei carabinieri

1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, e' disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita' di pubblica sicurezza e ordine pubblico.



Nota all'art. 177:
- Il testo dell'art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78
(Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79, e' il
seguente:
«Art. 11 (Attivita' specializzate presso Amministrazioni
dello Stato diverse da quelle di appartenenza). - 1. Per le
Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato,
l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi,
di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati
allo svolgimento di attivita' specializzate presso
Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di
appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro
interessato, dal Ministro competente gerarchicamente,
previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa
procedura si provvede alla soppressione dei predetti
comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro
costituzione sia stata disposta con legge.».



Art. 178
Qualifiche di polizia giudiziaria

1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria. 4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorita' giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Art. 179
Qualifiche di pubblica sicurezza

1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza se sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 180 Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma
dei carabinieri

1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell'Arma dei carabinieri con le altre autorita' militari e civili. 2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce: a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri; b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.



Nota all'art. 180:
- Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 1.



Art. 181
Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare

1. La Sanita' militare provvede: a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare; b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al servizio incondizionato; c) alla tutela della salute dei militari; d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
Art. 182 Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene
pubblica

1. Sono di competenza della Sanita' militare le funzioni amministrative concernenti: a) l'organizzazione sanitaria militare; b) le attivita' indicate nell'articolo 181; c) le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'. 3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.



Note all'art. 182:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9
novembre 2007, n. 261, e' il seguente:
«1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE)
852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive
modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa
abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il
Ministero della salute, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture
destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle
missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il
Ministero della difesa, che si avvale delle strutture
tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza
militare.».
- Il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, e' il seguente:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. La
legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta
regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile
ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla
regione o a parte del suo territorio comprendente piu'
comuni e al territorio comunale. Sono fatte salve in
materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le
attivita' di istituto delle forze armate che, nel quadro
delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilita' delle competenti autorita'. Sono altresi'
fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in
base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».



Art. 183
Rapporti con il servizio sanitario nazionale

1. Per far fronte alle esigenze della Sanita' militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. 2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanita' militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma l. 3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato. 4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici. 5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate: a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia; b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.



Note all'art. 183:
- Il testo degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, e' il
seguente:
«Art. 39 (Cliniche universitarie e relative
convenzioni). - Fino alla riforma dell'ordinamento
universitario e della facolta' di medicina, per i rapporti
tra regioni ed universita' relativamente alle attivita' del
servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni
di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle
rispettive funzioni istituzionali, le regioni e
l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche
sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facolta'
di medicina alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina,
per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee
strutture delle unita' sanitarie locali e l'apporto di
queste ultime ai compiti didattici e di ricerca
dell'universita'.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei
piani sanitari regionali di cui al terzo comma
dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unita' sanitarie
locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in
quanto rispondano ai requisiti di idoneita' fissati con
decreto interministeriale adottato di concerto tra i
Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento
dell'attivita' didattica e di ricerca mediante la completa
utilizzazione del personale docente delle facolta' di
medicina e l'apporto all'insegnamento di personale
ospedaliero laureato e di altro personale laureato e
qualificato sul piano didattico, saranno indicate le
strutture a direzione universitaria e quelle a direzione
ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche
integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette
funzioni didattiche non possono superare il numero di
quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del
precedente comma sono formulate previo parere espresso da
una commissione di esperti composta da tre rappresentanti
della universita' e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresi' prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente
dall'universita', fermo restando il loro autonomo
ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attivita' di
assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e
regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca
che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico
delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
universita'.
In caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in
ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al
comma precedente si applica la procedura di cui all'art.
50, L. 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate,
per quanto concerne la utilizzazione delle strutture
assistenziali delle unita' sanitarie locali, con specifiche
convenzioni, da stipulare tra l'universita' e l'unita'
sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della
legislazione vigente le materie indicate nell'art. 4 del
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste dal presente articolo sono
stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e
della sanita', sentite le regioni, il Consiglio sanitario
nazionale e la 1ª Sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione.»
«Art. 40 (Enti di ricerca e relative convenzioni). -
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche
universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente
legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti
di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli
obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di
disciplinare la erogazione da parte di tali organi di
prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli
enti di ricerca secondo i fini della presente legge.».
«Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
locale competente per territorio, nulla e' innovato alle
disposizioni vigenti per quanto concerne il regime
giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano
l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui
all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante
all'unita' sanitaria locale competente per territorio,
nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto
concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello
Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo
ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV
Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in
conformita', sentite le regioni interessate, per quanto
attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
presente legge.
I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per
territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al
primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' l'ospedale
Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di
Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente
articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi
tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria
alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle
convenzioni di cui al presente articolo.»
«Art. 42 (Istituti di ricovero e di cura a carattere
scientifico). - Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie
di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca
scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti
istituti e' effettuato con decreto del Ministro della
sanita' di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio
sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono
considerati presidi ospedalieri multizonali delle unita'
sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte
assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse
esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle
unita' sanitarie locali o delle case di cura private a
seconda che si tratti di istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi
personalita' giuridica di diritto privato. Continuano ad
essere esercitate dai competenti organi dello Stato le
funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli
istituti.
Per gli istituti aventi personalita' giuridica di
diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni
per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti
istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono
regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44
della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi
personalita' giuridica di diritto pubblico, per quanto
attiene alle attivita' assistenziali e' esercitato nelle
forme indicate dal primo comma dell'articolo 49.
L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle
disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga sia
stata autorizzata con specifico riguardo alle finalita'
scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro della ricerca
scientifica.».
- Il testo dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, e' il
seguente:
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica e
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono
individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel rispetto delle
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,
nonche' le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico privati, che sono definiti con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano
altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui
agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che
prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai
volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di
cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di
cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».



Art. 184 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze
armate

1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 2. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Nota all'art. 184:
- Il testo del comma 2, 1° periodo, dell'art. 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il
seguente:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; ».



Art. 185 Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della
difesa

1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa e' contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attivita' detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.



Note all'art. 185:
- Il testo dell'art. 162 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, e' il seguente:
«Art. 162 (Disposizioni particolari per il Ministero
della difesa). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
difesa, sentito il Consiglio interministeriale di
coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di
sicurezza nucleare e protezione sanitaria per
l'amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari
esigenze connesse ai compiti istituzionali delle forze
armate in tempo di pace, si uniformera' ai principi di
radioprotezione fissati nel presente decreto e nella
normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52
(Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2007, n. 95.



Art. 186
Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. 2. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.



Note all'art. 186:
- Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
(Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2000,
n. 16.
- La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 7 marzo 2001, n. 55.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187
(Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
settembre 2005, n. 220.



Art. 187
Disposizioni tecniche attuative

1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate.
Art. 188
Organi centrali

1. Sono organi centrali della Sanita' militare: a) La Direzione generale della sanita' militare, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento; b) il Collegio medico legale; c) le Direzioni dell'autorita' sanitaria delle Forze armate.
Art. 189
Collegio medico legale

1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. 3. Al Collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico: a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse; b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma; c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni; d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni; e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, e' sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente. 4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio. 5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria. 6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all'articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993. 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 8. I componenti del Collegio medico-legale sono: a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile; b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia; c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici. 9. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto. 11. Il Collegio medico-legale dipende direttamente dalla Direzione generale della sanita' militare; ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma, dei cui impianti si serve per l'attivita' di competenza.
Art. 190
Sezioni del collegio medico legale

1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. 2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione. 3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta' di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a: a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti; b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento; c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.
Art. 191
Direzioni dell'Autorita' sanitaria delle Forze armate

1. Presso ciascuna Forza armata e' istituita la Direzione dell'Autorita' sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di: a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 2. Il direttore dell'Autorita' sanitaria e' nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, presso ciascuna Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata sono istituite: a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all'articolo 194; b) una commissione medica composta da: 1) il direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno; 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. 4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dal direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione dell'Autorita' sanitaria militare o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
Art. 192
Commissioni mediche interforze

1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
Art. 193
Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza

1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all'articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896; c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. 2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: a) presso il Policlinico militare con sede in Roma; b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto; c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.



Note all'art. 193:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di
polizia invalido per causa di servizio) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1981, n. 342.
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1992, n.
55.



Art. 194
Commissione interforze di seconda istanza

1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta: a) dal direttore della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata ovvero da un suo delegato della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza; b) da due ufficiali superiori medici, membri. 2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati alla competente Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza. 3. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Art. 195
Strutture sanitarie interforze

1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attivita' di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanita' dell'Esercito italiano; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
Art. 196 Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di
conflitto armato

1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato: a) contribuisce, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. 2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale: a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale; b) le autorita' di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.



Nota all'art. 196:
- La legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (Ratifica ed
esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali
firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b)
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e
dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione
per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e
dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione
relativa alla protezione delle persone civili in tempo di
guerra), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1952, n. 53.



Art. 197
Organizzazione dei servizi umanitari

1. In conformita' alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali: a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato; b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. 2. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. 3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali. 4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento. 5. Con direttiva del Capo di stato maggiore della difesa sono determinate le condizioni di impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie: a) in caso di emergenze per pubbliche calamita'; b) per l'impiego all'estero per missioni internazionali; c) per attivita' addestrative.
Art. 198 Accertamento dell'idoneita' al servizio e delle infermita' da causa
di servizio

1. La Commissione di cui all'articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita' della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa. 2. La Commissione, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. 3. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione. 4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneita' al servizio o altre forme di inabilita', le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista. 5. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale e' inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8. 6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'. 7. La data di effettuazione della visita e' comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.



Note all'art. 198:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da
causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per
il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5, e' il seguente:
«1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il
dipendente o l'avente diritto in caso di morte del
dipendente puo' presentare, contestualmente alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo
indennizzo, certificazione medica concernente
l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata
ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di
cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie
locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese
prima della data di presentazione della domanda stessa. Il
competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano
condizioni di inammissibilita' o irricevibilita', inoltra
la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed
al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato
la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente e' data comunicazione della
trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi
dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la
possibilita' dell'interessato di presentare richiesta di
equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione
nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 17 maggio 1999, n. 113.



Art. 199
Attribuzioni medico-legali

1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformita' alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici. 2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa e' attualmente prevista, sia in sede di rassegna.
Art. 200
Visite medico-fiscali

1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi: a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermita' sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita e' fatta da un solo ufficiale medico; b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilita' fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale; c) per verificare l'inabilita' allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; d) per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, se non e' esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico; e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi di salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorita' interessata; f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; g) per accertare l'inabilita' assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile; m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermita' dei dipendenti della pubblica amministrazione; n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa. 2. Le autorita' che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.



Nota all'art. 200:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, si vedano le note all'articolo 198.



Art. 201
Modalita' delle visite medico-fiscali

1. Le visite fiscali di cui all'articolo 200 possono essere praticate: a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo, nelle localita' dove non esistono stabilimenti sanitari, purche' non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi; d) presso gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al volo civile. 2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. 3. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa. 4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un compenso il cui importo e modalita' di versamento e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 202 Centri di formazione e di informazione in materia di
tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti

1. Il Ministero della difesa promuove: a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche' per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi; b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia; c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti. 2. Il Ministero della difesa: a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che e' svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa; b) da' informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Art. 203
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti. 2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se e' individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.
Art. 204
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell'uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato. 2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell'ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell'interno.
Art. 205
Servizio trasfusionale delle Forze armate

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219. 2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorita' militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili. 3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue. 4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute. 5. Il Ministero della difesa e' l'autorita' responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti. 6. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.



Note all'art. 205:
- La legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 ottobre 2005, n. 251.
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261
(Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e
la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2008,
n. 19.



Art. 206
Servizio per le emergenze di salute pubblica

1. Gli organi della Sanita' militare collaborano, nell'ambito dell'attivita' di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con: a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.



Note all'art. 206:
- Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo per la salute pubblica), convertito dalla legge 26
maggio 2004, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 marzo 2004, n. 76, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello
Stato, al rimborso delle spese di costituzione
dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo,
previa presentazione dei relativi progetti al Ministero
della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria), convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2005, n.
229, e' il seguente:
«Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai
fini del potenziamento e della razionalizzazione degli
strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per
incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi
internazionale e controllo sanitario esercitato dagli
uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
istituito presso la Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che
definisce e programma gli obiettivi e le strategie di
controllo e di eradicazione delle malattie e svolge
mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le
malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le
analoghe strutture regionali e locali, compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le
finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi
direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali
con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in
collaborazione con le regioni e le province autonome,
nonche' delle Facolta' universitarie di medicina
veterinaria e degli organi della sanita' militare.
L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti
del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed
alla organizzazione necessaria ad assicurarne il
funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per
l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006.
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono determinate le
modalita' di partecipazione alle attivita' del Centro
nazionale e dell'Unita' di crisi delle strutture del
Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti
di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
uffici di livello dirigenziale generale, nel quale
confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della
sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro
nazionale, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare, con il compito di provvedere alla
riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria,
le malattie degli animali e le relative emergenze, il
Ministero della salute e' autorizzato a:
a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi
e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a
tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo
di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi
e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a
tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo
di cinquanta operatori del settore della prevenzione,
dell'assistenza e del controllo sanitario.
4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede
nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
5. La dotazione organica del Ministero della salute, e'
incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati
in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a
decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza,
ove occorra e comunque con un limite temporale non
superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale
dell'attivita' venatoria sull'intero territorio
nazionale.».



Art. 207
Attivita' in materia di vaccinazioni

1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attivita' di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano: a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo; b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.



Nota all'art. 207:
- Le appendici 2, 3, e 4, della legge 9 febbraio 1982,
n. 106 (Approvazione ed esecuzione del regolamento
sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio
1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a
Ginevra il 23 maggio 1973), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1982, n. 87,
recano rispettivamente il Certificato internazionale di
vaccinazione e di rivaccinazione contro il colera, il
Certificato internazionale di vaccinazione o di
rivaccinazione contro la febbre gialla e il Certificato
internazionale di vaccinazione o di rivaccinazione contro
il vaiolo.



Art. 208
Categorie di personale medico

1. Il personale medico impegnato nel servizio sanitario militare e' costituito da: a) ufficiali medici in servizio permanente effettivo; b) ufficiali medici ausiliari.
Art. 209
Ufficiali medici

1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le piu' spiccate virtu' militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale. 2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanita' militare o presso ospedali militari. 3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, la Direzione generale della sanita' militare indica, con propria direttiva, le modalita' e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali tematiche del movimento scientifico sanitario. 4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualita' di medici militari, quando le visite: a) non sono previste da disposizioni di legge; b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200; c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti. 5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.



Nota all'art. 209:
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
2008, n. 101, e' il seguente:
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). -
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'
articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277
;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.».



Art. 210
Attivita' libero professionale del personale medico

1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' e al cumulo degli impieghi previste per il personale militare e per quello civile, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.
Art. 211
Categorie di personale non medico

1. Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare e' costituito da: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari; b) ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri; c) cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni; d) sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 212 Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione

1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed e' articolato in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. 2. Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. 3. Al personale infermieristico e' attribuita la diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.



Nota all'art. 212:
- La legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in
materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei
relativi ordini professionali) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 2006, n. 40.



Art. 213 Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori
militari

1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari e' consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
Art. 214
Individuazione degli istituti

1. Il presente titolo disciplina: a) le scuole militari; b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. 2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Art. 215
Ordinamento e funzionamento degli istituti militari

1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 216 Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza
armata

1. Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze e di Forza armata non disciplinati dal presente titolo e deputati all'aggiornamento, alla specializzazione, alla qualificazione e al ricondizionamento del personale militare sono individuati nel regolamento.
Art. 217
Collaborazione con le universita'

1. La collaborazione tra universita', accademie, istituti anche ospedalieri militari, puo' assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate. 2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, puo' essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facolta', di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso le universita' statali.
Art. 218
Finalita' delle scuole militari

1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attivita' a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attivita' a essa connesse. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari: a) Scuola militare <<Nunziatella>> dell'Esercito italiano; b) Scuola navale militare <<Francesco Morosini>>; c) Scuola militare <<Teulie>> dell'Esercito italiano; d) Scuola militare aeronautica <<Giulio Douhet>>. 3. Le disposizioni relative al funzionamento delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 219
Corsi di studio delle scuole militari

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 786.
Art. 220
Ammissione alle scuole militari

1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.
Art. 221
Finalita' delle Accademie militari

1. Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l'accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari: a) Accademia militare dell'Esercito italiano; b) Accademia navale; c) Accademia aeronautica; d) Accademia dell'Arma dei carabinieri. 3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.
Art. 222
Corsi di studio delle Accademie militari

1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. 2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
Art. 223
Ammissioni alle Accademie militari

1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
Art. 224
Finalita' degli istituti militari di istruzione superiore

1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore: a) Istituto alti studi della difesa; b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze; c) Istituto di studi militari marittimi; d) Istituto di scienze militari aeronautiche; e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; f) Scuola ufficiali carabinieri.
Art. 225
Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore

1. I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all'articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. 2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l'ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.
Art. 226
Scuole per sottufficiali

1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l'accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali: a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; b) Scuole sottufficiali della Marina militare; c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri; f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
Art. 227
Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento. 2. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.
Art. 228
Scuole carabinieri

1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice. 2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
Art. 229
Scuola allievi operai delle Forze armate

1. Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresi', stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonche', sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi. 2. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate. 3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento od officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.
Art. 230
Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti

1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti: a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni; b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e velivoli militari; c) alle disposizioni dettate nel codice della proprieta' industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari; d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari. 2. Per i beni culturali, come definiti dall'articolo 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in uso al Ministero della difesa, resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e, segnatamente, le regole in tema di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 e le regole e relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento di documenti all'Archivio di Stato di cui all'articolo 41. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157. 3. Il presente libro detta le disposizioni specifiche per i beni della Difesa, ulteriori rispetto a quelle recate dai codici menzionati nel presente articolo. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e relative leggi di ratifica.



Note all'art. 230:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della L. 12 dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo
2005, n. 52.
- Il testo degli articoli 2, 12 e 41 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45, e' il seguente:
«Art. 2 (Patrimonio culturale). - 1. Il patrimonio
culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai
sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree
indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita',
compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e
sempre che non vi ostino ragioni di tutela.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1,
che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte
alle disposizioni della presente Parte fino a quando non
sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
dei documenti conservati dalle amministrazioni statali). -
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato
versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono
versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe
cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
i direttori degli archivi di Stato possono accettare
versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano
stati definiti appositi accordi con i responsabili delle
amministrazioni versanti.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il
versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite
commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il
soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi
correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei
documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di
curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare
gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati
dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero degli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.».
- La legge 23 ottobre 2009, n. 157 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a
Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 novembre 2009, n. 262.



Art. 231
Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale. 2. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico. 3. Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati. 4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.



Nota all'art. 231:
- Il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
seguente:
«1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di
servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene
rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.».



Art. 232
Patrimonio indisponibile della Difesa

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
Art. 233 Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini
determinati

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
Art. 234
Registri e inventari

1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari. 2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa e' eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione. 3. L'originale dell'inventario e' conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
Art. 235
Disciplina del segreto su beni e attivita' militari. Rinvio

1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attivita' e beni militari e' disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.



Note all'art. 235:
- Per la legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda la nota
all'articolo 30.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
aprile 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 aprile 2008, n. 90.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei
singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di
classifica, dei criteri d'individuazione delle materie
oggetto di classifica nonche' dei modi di accesso nei
luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza
della Repubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 6 luglio 2009, n. 154.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 giugno 2009, n. 8 (Definizione delle procedure per la
stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di
beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed
individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che
possono essere effettuati in economia o a trattativa
privata) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
luglio 2009, n. 154.



Art. 236
Opere permanenti di protezione antiaerea

1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.
Art. 237 Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione
stradale

1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare. 2. Ente proprietario e' considerato il comando della regione militare. 3. La classifica delle strade militari e' fatta con decreto del Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non e' pubblico. 4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada. 5. Il Comandante della regione militare, in relazione alle strade militari di cui e' proprietario il comando della regione militare a cui e' preposto: a) puo' destinare le strade militari all'uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all'uso privato con provvedimento particolare; b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali; c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse; d) puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio; f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10; g) rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992; h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante della regione militare e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. 7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa. 8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, e' vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione. 9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico e' ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all'uopo dettate dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorita' militare per la circolazione dei propri veicoli. 10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresi', agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 11. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 13. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.



Note all'art. 237:
- Il testo degli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 26, 35, 38,
138, 142, comma 4, 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, e' il seguente:
«Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza
pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di
tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere
militare puo', conformemente alle direttive del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari
altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti
al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di
greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli
intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2
sono esercitati dal comandante della regione militare
territoriale.
4. L'ente proprietario della strada puo', con
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la
marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti
di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri
mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per
territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della
giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della
provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal
sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione
militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i
poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati
dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti
possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare
la circolazione delle strade interne aperte all'uso
pubblico e' riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al
comandante di porto capo di circondario, i quali vi
provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme
del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le
aerostazioni siano affidate in gestione a enti o societa',
il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le societa' interessati.
8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b),
possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
accertate necessita', deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorita' competente disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art.
2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la
precedenza e' stabilita dagli enti proprietari sulla base
della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In
caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La
precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali
da installare a cura e spese dell'ente proprietario della
strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, puo', con ordinanza, prescrivere ai conducenti
l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a
precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a
precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve
stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli
enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide
con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di
sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1
e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 155 a euro 624. Se la violazione e'
commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto
di cose, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559. In questa ultima ipotesi
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonche' della sospensione
della carta di circolazione del veicolo per lo stesso
periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 23 a euro 92.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e
limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e'
del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155; qualora
la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la
violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio finche' non spiri il termine del divieto di
circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in
un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico
rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente e' da due a sei
mesi.»
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi
di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o
per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano
stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di
carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai
veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli
utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate
fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli
parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle
altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 38 a euro 155. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 299.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 23 a
euro 92 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se
nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalita'). - 1. E' eccezionale il veicolo che
nella propria configurazione di marca superi, per
specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che,
per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62;
insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora
vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel
rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere
completato, con generi della stessa natura merceologica,
per occupare l'intera superficie utile del piano di carico
del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione,
fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non potra'
essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a
tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro
assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a
108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attivita' ivi previste, compiano
percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione e' concessa dall'ente
proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti
per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le
combinazioni a sei o piu' assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa
durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di
tipo «A» e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
prescritte dalle societa' autostradali. I proventi dei
citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
cui sopra sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al
comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai
commi 21 e 22 del presente articolo.
3. E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
a ) il cui carico indivisibile sporge posteriormente
oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
del veicolo stesso;
b ) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria
di ciascuna categoria di veicoli;
c ) il cui carico indivisibile sporge anteriormente
oltre la sagoma del veicolo;
d ) isolati o costituenti autotreno, ovvero
autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente
dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte
di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e ) isolati o costituenti autotreni ovvero
autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato allorche' trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f ) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1,
lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti
dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e
fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al
trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle
presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle
dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
o 62, puo' recare danni o compromettere la funzionalita'
delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita'
del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per
necessita' inerenti l'attivita' aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata
dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente
rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per
effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti
stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza puo' essere
anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e
lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61
o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche'
per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e
non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti
stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e
62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma
4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a ) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8
e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b ) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma
4 dello stesso art. 226;
c ) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa
totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
cartelli;
d ) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di
usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere
l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri
trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t,
non puo' eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o piu' assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o piu' assi: 56 t;
- cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo
in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o
per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei
limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta
della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo'
autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento.
10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le
prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della
strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve
altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo,
dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
previste dal comma 17. L'autorizzazione e' comunque
subordinata al pagamento delle spese relative agli
eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di
rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti
dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del
carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta
per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando
circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della
iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di
veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la
piu' vicina officina.
13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio e' allestito con
gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a
sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le
dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per
specificate e giustificate esigenze funzionali superino le
dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti
veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad
alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in
lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di
corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate
ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i
motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di massa e
alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il
rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei
trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della
polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione,
ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e
funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi
gia' autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di
scorta della Polizia stradale o tecnica, nonche' superando
anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei
trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero
circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 715 a euro 2.886.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo
eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 144 a
euro 576. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esegua
trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita'
ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare
tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al
comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorche'
maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore
degli elementi del carico autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con
se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
155. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera
n), salvo che cio' sia espressamente consentito, comunque
entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive
licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 389 a euro 1.559, e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da
uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa,
senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri che adottera' il provvedimento di
sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo
di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla carta di
circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza
ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e
sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del
veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle
relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che
restano a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida del
conducente per un periodo da quindici a trenta giorni,
nonche' la sospensione della carta di circolazione del
veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo
I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di
massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa
indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre
il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma
4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista
nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di
sanzioni se le dimensioni del carico non risultano
superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui
il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22,
l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire
il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle
norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il
veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal
proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilita' del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite
non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il
veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero
non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente
accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione
del carico; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la
responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane
del conducente. I documenti sono restituiti all'avente
diritto, allorche' il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una
scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalita'
di svolgimento previste dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
307 a euro 1.227. Ove in un periodo di due anni il medesimo
soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi
della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi
precedenti non e' data facolta' di applicare ulteriori
sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle macchine agricole eccezionali e alle
macchine operatrici eccezionali.».
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
- 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a ) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b ) alla Polizia di Stato;
c ) all'Arma dei carabinieri;
d ) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis ) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e ) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f ) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis ) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a ) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b ) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c ) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d ) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e ) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f ) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
«Art. 13 (Norme per la costruzione e la gestione delle
strade). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Consiglio superiore delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale
delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore
del presente codice, sulla base della classificazione di
cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la
costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei
relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate
alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici
adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di
immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le
norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle
direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla
legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita
solo per specifiche situazioni allorquando particolari
condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre
anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice,
emana, con i criteri e le modalita' di cui al comma 1, le
norme per la classificazione delle strade esistenti in base
alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di
cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai
sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo
2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile
adiacente purche' realizzata in conformita' ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare
la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di
cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla
declassificazione delle strade di loro competenza, quando
le stesse non possiedono piu' le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2,
comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad
istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto
delle strade e le loro pertinenze secondo le modalita'
stabilite con apposito decreto che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio
superiore delle infrastrutture e dei trasporti e il
Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno
essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad
effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di
dati che abbiano validita' temporale riferita all'anno
nonche' per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in
sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al
presente articolo, l'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35,
comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero
territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonche' comunicarli agli organismi
internazionali. Detta struttura cura altresi' che i vari
enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel
presente articolo e nei relativi decreti.».
«Art. 26 (Competenza per le autorizzazioni e le
concessioni). - 1. Le autorizzazioni di cui al presente
titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada
o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente
concessionario della strada in conformita' alle relative
convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se
trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente
titolo sono di competenza dell'ente proprietario della
strada e per le strade in concessione si provvede in
conformita' alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o
provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con
popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di
concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del
comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di
linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o
altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o
anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra,
sono autorizzati, in caso di assoluta necessita' e ove non
siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se trattasi
di linea ferroviaria, e (sentito n.d.r.) l'ente
proprietario della strada e, se trattasi di strade
militari, di concerto con il Ministro della difesa.»
«Art. 35 (Competenze). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della
relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti
di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo uso militare, in ordine alle quali e' competente
il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i
criteri per la pianificazione del traffico cui devono
attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando
questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento
e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del
regolamento per l'esecuzione del presente codice alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti
le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui
all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti assume la
denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, che e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai
commi 1 e 2, nonche' le altre attribuzioni di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al presente codice, le quali sono svolte con autonomia
funzionale ed operativa.».
«Art. 38 (Segnaletica stradale). - 1. La segnaletica
stradale comprende i seguenti gruppi:
a ) segnali verticali;
b ) segnali orizzontali;
c ) segnali luminosi;
d ) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale
ancorche' in difformita' con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici,
esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali
stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e
necessita' in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e
7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se
appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal
regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri
abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade
sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita' pari
o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i
singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici,
nonche' la loro denominazione, il significato, i tipi, le
caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifran
Art. 238
Porti e aeroporti militari

1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi. 3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti e' realizzata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilita' al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.



Nota all'art. 238:
- Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente:
«Art. 59 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale). - Sono
delegate alle regioni le funzioni amministrative sul
litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente
prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale,
quando la utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche
e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni
esercitate dagli organi dello Stato in materia di
navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia
doganale. La delega di cui al comma precedente non si
applica ai porti e alle aree di preminente interesse
nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello
Stato e alle esigenze della navigazione marittima.
L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro
il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la
difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite
le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco
delle aree predette puo' essere modificato.».



Art. 239
Navi militari e navi da guerra

1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare; b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. 2. Per <<nave da guerra>> si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare. 3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Art. 240
Navi armate e navi in disponibilita'

1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente: a) navi armate; b) navi in disponibilita'.
Art. 241
Assegnazione delle unita' navali

1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilita', l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, e' stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 242
Radiazione dal ruolo del naviglio militare

1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unita' che, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.
Art. 243 Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unita' dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle
capitanerie di porto

1. Le unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 2. I piani delle unita' sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto. 3. Con il regolamento, sul quale su tale parte e' acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; e' anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unita'.
Art. 244 Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non
commerciale

1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. 2. Nel registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' a ordinamento militare. 3. Le unita' e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana. 4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
Art. 245
Incendio su nave da guerra

1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entita' dell'incendio e dell'andamento delle operazioni. 2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
Art. 246
Nozione

1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato <<APR>>, si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
Art. 247 Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze
armate

1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale. 2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. 3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. 4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.
Art. 248 Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle
Forze armate

1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalita' e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati. 2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.
Art. 249 Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di
interesse della Difesa

1. I rifugi alpini, gia' appartenenti a cittadini, a societa' e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtu' dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che puo' concederli in esercizio a cittadini italiani e a societa' ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa. 2. Dei rifugi alpini di proprieta' privata puo' essere disposta l'espropriazione dall'autorita' militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.



Note all'art. 249:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 10 aprile 1921,
n. 470 (contenente norme per la devoluzione al Demanio
dello Stato dei beni appartenenti, all'entrata in vigore
dei trattati di pace, a sudditi della Germania o
dell'antico Impero d'Austria), pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 22 aprile 1921, n. 95, e' il seguente:
«Art. 1. - Con effetto dalla data del presente decreto,
sono devoluti al Demanio dello Stato, in virtu' delle
facolta' riconosciute dai Trattati di pace di Versaglia e
di S. Germano, le aziende industriali e commerciali, i beni
immobili e mobili, le compartecipazioni, i titoli ed ogni
altra attivita' patrimoniale di qualsiasi natura esistenti
nel territorio del Regno e delle Colonie ed appartenenti,
alla data dell'entrata in vigore dei Trattati di pace, a
sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria o a
Societa' nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente
oppure siano da essi controllate, quand'anche in ordine a
detti beni ed interessi non siano in vigore provvedimenti
di sindacato o di sequestro. Le attivita' indemaniate
saranno erogate in conformita' delle disposizioni contenute
nei trattati di pace. Resta pero' salvo quanto fu disposto
col R. decreto 7 novembre 1920, n. 1840 in ordine alla
restituzione delle piccole proprieta' tedesche.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda la nota all'articolo 230.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21
dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n.
115, in materia di trasferimento alle province autonome di
Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello
Stato e della Regione), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1999, n.
17, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini
indicati nell'allegato A, tabella a), sono trasferiti alla
provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate
al 31 dicembre 2010. Gli attuali gestori hanno la
prelazione con le modalita' e gli effetti di cui
all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e
successive modificazioni. Il rinnovo della concessione,
dopo il 2010, e' effettuato con procedura ad evidenza
pubblica. Il concessionario uscente e' preferito a parita'
di condizioni.
2. Sono fatte salve le esigenze addestrativo-operative
del Ministero della difesa.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'. (Testo A) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189.



Art. 250
Campi di tiro a segno

1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. 2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251 Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di
iscrizione

1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. 2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato. 3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Art. 252
Individuazione delle zone monumentali di guerra

1. Istituite ai sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle piu' legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) Monte Pasubio; b) Monte Grappa; c) Monte Sabotino; d) Monte San Michele. 2. Sono altresi' zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) la zona di Castel Dante in Rovereto; b) la zona di Monte Cengio; c) la zona di Monte Ortigara; d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).



Nota all'art. 252:
- Il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 (che
dichiara monumenti alcune fra le piu' cospicue per fasti di
gloria del teatro di guerra 1915-918), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1922. n. 258.



Art. 253
Delimitazione delle zone monumentali di guerra

1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 252 sono cosi' delimitate: a) Pasubio: sommita' del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palom e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palom; b) Grappa: sommita' del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa; c) Sabotino: sommita' del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino; d) San Michele: sommita' del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata <<Ferrara>> a sud-est della cima 4. Strada d'accesso : rotabile Peteano - San Michele - San Martino. 2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell'articolo 252 e' effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Art. 254
Vigilanza e conservazione

1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilita' dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso. 2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.
Art. 255 Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale. 2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; d) reperti mobili e cimeli; e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma. 4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale. 5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. 6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applicano gli articoli 50 e 169, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.



Nota agli articoli 255 e 256:
- Il testo degli articoli 28, comma 2,50 e 169 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45, e' il seguente:
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1.
(omissis).
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.».
«Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.».
«Art. 169 (Opere illecite). - 1. E' punito con l'arresto
da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
38.734,50:
a ) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere
sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b ) chiunque, senza l'autorizzazione del
soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi
sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c ) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza,
lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli
ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata
comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel
piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in
caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori
impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.».



Art. 256
Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255, in conformita' alla presente sezione e alle leggi regionali: a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute; b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi; c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) lo Stato. 2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 255 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255 ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.



Nota agli articoli 255 e 256:
- Il testo degli articoli 28, comma 2,50 e 169 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45, e' il seguente:
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1.
(omissis).
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.».
«Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.».
«Art. 169 (Opere illecite). - 1. E' punito con l'arresto
da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
38.734,50:
a ) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere
sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b ) chiunque, senza l'autorizzazione del
soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi
sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c ) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza,
lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli
ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata
comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel
piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in
caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori
impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.».



Art. 257
Compiti dello Stato

1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1: a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi; b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori; c) puo' promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 258
Competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali

1. In attuazione dell'articolo 257, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita': a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 255; b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 256, comma 1; c) individua le priorita', tenuto conto delle iniziative gia' adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1; d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1; e) puo' finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 262; f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al fine di assicurarne la piu' ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica; g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari. 2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. 3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che ne disciplina altresi' il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso. 4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente sezione. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione. 5. Il Comitato definisce: a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b); b) le priorita' di cui al comma 1, lettera c); c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e); d) il programma di cui al comma 1, lettera f). 6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 259
Competenze del Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita': a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine; b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.
Art. 260
Competenze del Ministero degli affari esteri

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina: a) la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 255; b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero; c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, universita', enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
Art. 261
Competenze delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente: a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 258, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche; b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a); c) disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalita' della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.



Note all'art. 261:
- Si riporta stralcio dell'art. 117 della Costituzione,
in materia di competenze delle regioni:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
… omissis …
… omissis … Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386 (Norme di coordinamento della finanza della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e
Bolzano con la riforma tributaria), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 989, n. 283, e' il
seguente:
«Art. 5. - Le Province autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per
gli stessi previsti.».



Art. 262
Finanziamento statale degli interventi

1. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma. 2. I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio: a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene; b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformita' ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori; c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori. 3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalita', dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorita' di cui all'articolo 258, nonche' del complesso delle richieste presentate e dei contributi gia' erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.
Art. 263
Reperti mobili e cimeli

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne da' comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.
Art. 264
Sanzioni

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00. 2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00. 3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 263 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.
Art. 265
Nozione e qualificazione

1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
Art. 266
Organi e uffici

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel presente capo denominato <<Commissario>>, esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. 2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni. 3. Le indennita' dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina. 4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.
Art. 267
Competenze

1. Il Commissario e' competente in ordine a: a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani; b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformita' alle disposizioni dei Trattati di pace; c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero; d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra. 2. Il Commissario e' competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme: a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920; b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purche' per i militarizzati e' accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra; c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940; d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943; e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia; f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940 -15 aprile 1946; g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna; h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace. 3. Il Commissario provvede inoltre a: a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra; b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace. 4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si fara' luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario puo' mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.



Nota all'art. 267:
- Il regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 161
(Approvazione dei seguenti atti internazionali stipulati a
Ginevra il 27 luglio 1929, fra l'Italia e altri Stati: a)
convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e
dei malati negli eserciti di campagna; b) convenzione
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; c) atto
finale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio
1931, n. 4, e' stato modificato e integrato dalla legge 27
ottobre 1951 n. 1739 (Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre
1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento
della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in
campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte
dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate
sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle
persone civili in tempo di guerra), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo
1952, n. 53.
- In particolare il testo degli articoli 4, 16 e 17
della Convenzione per il miglioramento della sorte dei
feriti e dei malati delle Forze armate in campagna e' il
seguente:
«Art. 4. - Le Potenze neutrali applicheranno per
analogia le disposizioni della presente Convenzione ai
feriti e malati, come pure al personale sanitario e
religioso, appartenente alle forze armate delle Parti
belligeranti, che saranno accolti o internati nel loro
territorio, nonche' ai morti raccolti.».
«Art. 16. - Le Parti belligeranti dovranno registrare,
nel piu' breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte
ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte
avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni
dovranno, se possibile, comprendere:
a. l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
b. l'incorporazione o il numero di matricola;
c. il cognome;
d. il o i nomi;
e. la data di nascita;
f. ogni altra indicazione che figuri sulla tessera o
sulla targhetta d'identita';
g. la data e il luogo della cattura o della morte;
h. indicazioni relative alle ferite, alla malattia o
alla causa della morte.
Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel
piu' breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni
contemplato dall'articolo 122 della Convenzione di Ginevra
del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri
di guerra, che le trasmettera' alla Potenza dalla quale
dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della
Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri
di guerra. Le Parti belligeranti allestiranno e si
comunicheranno, per la via indicata nel precedente
capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti,
debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno
parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la meta'
della doppia targhetta d'identita', i testamenti o altri
documenti che rivestano importanza per la famiglia dei
morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti
di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti.
Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati,
saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una
dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari
per l'identificazione del possessore morto, nonche' di un
inventario completo del pacco.».
«Art. 17. - Le Parti belligeranti vigileranno perche'
l'inumazione o la cremazione dei morti, compiuta
individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo
permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei
corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la
morte, stabilire l'identita' e poter darne conto. La meta'
della doppia targhetta d'identita' o la targhetta stessa,
se si tratta di una targhetta semplice, restera' sul
cadavere. I corpi potranno essere cremati soltanto per
impellenti ragioni di igiene o per motivi inerenti alla
religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sara' fatta
menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi,
nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti.
Le Parti belligeranti vigileranno inoltre perche' i
morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i
riti della religione alla quale appartenevano, perche' le
loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente
secondo la nazionalita' dei morti, tenute convenientemente
e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A
questo scopo e al principio delle ostilita', organizzeranno
ufficialmente un servizio delle tombe tale da rendere
possibili eventuali esumazioni e da assicurare
l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il
collocamento delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel
loro paese d'origine. Queste disposizioni si applicano
anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle
tombe fino a che il paese d'origine comunichi le ultime
disposizioni che esso desidera prendere in proposito. Non
appena le circostanze lo permetteranno e al piu' tardi alla
fine delle ostilita', questi servizi scambieranno, per il
tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo
capoverso dell'articolo 16, gli elenchi indicanti il
collocamento esatto e la designazione delle tombe, nonche'
le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.
L'autorita' militare potra' ricorrere allo zelo pietoso
degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto
la sua vigilanza, feriti o malati, accordando alle persone
che abbiano riposto all'appello la protezione e le
facilitazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria
prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa
accordera' a queste persone la stessa protezione e le
stesse facilitazioni. L'autorita' militare deve autorizzare
gli abitanti e le societa' di soccorso, anche nelle regioni
invase od occupate, a raccogliere ed a curare
spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque
nazionalita' appartengano. La popolazione civile deve
rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve
compiere contro di essi atto di violenza alcuno. Nessuno
dovra' mai essere molestato o condannato per il fatto di
aver prestato cure a feriti o a malati. Le disposizioni del
presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli
obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale,
nei confronti dei feriti e dei malati.».



Art. 268
Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero

1. Il Commissario puo' provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. 2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani e' di regola affidata dal Commissario, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, e' data facolta' al Commissario di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilita' dello Stato e delle spese pubbliche. 4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo e' applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.
Art. 269
Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni

1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali puo' essere affidato, dal Commissario ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno. 2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.
Art. 270
Localizzazione delle aree ed espropriazione

1. Nella scelta delle localita' per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica. 2. All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilita' dichiara altresi' l'indifferibilita' e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato testo unico.



Nota all'art. 270:
- Il testo degli articoli 22-bis e 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, e' il seguente:
«Art. 22-bis (Occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione). - 1. Qualora l'avvio dei lavori
rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non
consentire, in relazione alla particolare natura delle
opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 20, puo' essere emanato, senza
particolari indagini e formalita', decreto motivato che
determina in via provvisoria l'indennita' di
espropriazione, e che dispone anche l'occupazione
anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene
l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi
proprietari, indica i beni da occupare e determina
l'indennita' da offrire in via provvisoria. Il decreto e'
notificato con le modalita' di cui al comma 4 e seguenti
dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei
trenta giorni successivi alla immissione in possesso, puo',
nel caso non condivida l'indennita' offerta, presentare
osservazioni scritte e depositare documenti.
2. Il decreto di cui al comma 1, puo' altresi' essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente
della indennita' di espropriazione senza particolari
indagini o formalita', nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50.
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione
dell'indennita' e' riconosciuto l'acconto dell'80% con le
modalita' di cui al comma 6, dell'articolo 20.
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime
modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto medesimo.
5. Per il periodo intercorrente tra la data di
immissione in possesso e la data di corresponsione
dell'indennita' di espropriazione o del corrispettivo,
stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta
l'indennita' di occupazione, da computare ai sensi
dell'articolo 50, comma 1.
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del
comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il
decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.».
«Art. 51 (L'espropriazione per opere militari). - 1. Il
Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle
opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da
espropriare.
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e
delle indennita' da corrispondere e' trasmesso al Sindaco
nel cui territorio essi si trovano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dal titolo II.
4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle
servitu' militari.».



Art. 271 Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale

1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. 2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali. 3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti. 4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.
Art. 272
Restituzione delle salme ai congiunti

1. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.
Art. 273
Soppressione di cimiteri di guerra

1. E' in facolta' del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. 2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.
Art. 274
Altre norme applicabili

1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.



Nota all'art. 274:
- Il testo dell'art. 338, primo comma, del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186, e' il
seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di
almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire
intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200
metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune
o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,
salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.».



Art. 275 Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari
nominati

1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione: a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso); b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato <<Ara Pacis Mundi>> di Medea (Gorizia); d) il Sacrario nazionale <<Mater Captivorum>> di Melle, in Valle Varaita (Cuneo); e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato <<Tempio nazionale dell'internato ignoto>> (Padova).
Art. 276 Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra
mondiale

1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale. 2. La manutenzione di tali cimiteri puo' essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione III. 3. L'impianto di ciascun cimitero, in localita' prescelta dalle autorita' militari interessate, e' approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalita'. 4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.
Art. 277 Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo: a) il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi; b) la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth; c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania; d) la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia; e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.



Note all'art. 277:
- Il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88
(Approvazione dello scambio di note verbali fra l'Italia e
gli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 24-26
settembre 1946, relativo alla sistemazione dei cimiteri di
guerra americani in Italia), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 marzo 1948, n. 53.
- La legge 6 ottobre 1951, n. 1577 (Approvazione ed
esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America relativi alle modifiche apportate all'art.
3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1952, n.
17.
- La legge 2 febbraio 1955, n. 262 (Approvazione ed
esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi del
Commonwealth britannico per i cimiteri di guerra e
Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27
agosto 1953) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
aprile 1955, n. 91.
- La legge 12 agosto 1957, n. 801 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con
annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre
1955) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
settembre 1957, n. 226.
- La legge 30 luglio 1973, n. 485 (Ratifica ed
esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la
Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo
alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali
destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei
cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due
Paesi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto
1973, n. 214.
- La legge 28 aprile 1976, n. 400 (Approvazione ed
esecuzione della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese
relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2
dicembre 1970) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1976, n. 154.



Art. 278
Disciplina applicabile

1. Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione.
Art. 279
Classificazione degli alloggi di servizio

1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono cosi' classificati: a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC); b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST); d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio; e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).
Art. 280
Alloggi ASGC

1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 puo' essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonche' al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. 2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. 3. Della concessione e' data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo. 5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.
Art. 281
Alloggi ASI

1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio. 2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessita' funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio. 3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
Art. 282
Alloggi ASIR

1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi. 2. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese. 3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di stato maggiore della difesa; Capi e Sottocapi di stato maggiore di Forza armata; Segretario generale della difesa; b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea; c) eventuali altri incarichi indicati con il regolamento.
Art. 283
Alloggi AST

1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalita' stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella localita' in cui e' situato l'alloggio.
Art. 284
Alloggi APP e SLI

1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.
Art. 285
Alloggi ASC.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. 2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
Art. 286
Determinazione dei canoni

1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri e' acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Ferma restando la gratuita' degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone e' determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. 3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, e' applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facolta' di concedere proroghe temporanee secondo le modalita' definite con il regolamento. 4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
Art. 287
Modalita' di riscossione del canone e sua destinazione

1. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato. 2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo - casa. 3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo - casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.
Art. 288
Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio

1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 279 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra. 2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.



Nota all'art. 288:
- Il testo dell'art. 1609 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico
dell'inquilino). - Le riparazioni di piccola manutenzione,
che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite
dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti
da vetusta' o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in
mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.».



Art. 289
Retta giornaliera

1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 279 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.
Art. 290
Altre norme applicabili

1. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l'assegnazione degli alloggi e' assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
Art. 291
Estensione della disciplina

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, e a tutti gli altri alloggi di cui all'articolo 231, comma 4, diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del presente capo.



Note all'art. 291:
- La legge 16 aprile 1974, n. 173 (Autorizzazione al
Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di
tipo economico per il personale militare), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1974, n. 130.



Art. 292 Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze
armate estere

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art. 293
Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST

1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito con il regolamento.
Art. 294
Norme di attuazione

1. Il regolamento detta: a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; b) le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; e) la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. 2. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.
Art. 295
Criteri di classificazione degli alloggi

1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) e' autorizzata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico. 3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme e' acquisito il concerto con quello dell'interno. Il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
Art. 296 Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone

1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma dei carabinieri e' chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.



Note all'articolo 296:
- Per l'articolo 1609 del codice civile, si veda la nota
all'articolo 288.



Art. 297 Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti
infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4. 2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio: a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative; c) alloggi da assegnare con possibilita' di opzione di acquisto mediante riscatto. 3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa puo' inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalita' previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilita' di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non piu' necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 307, comma 2, nonche' la destinazione della totalita' dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate. 4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme e' sentito il Consiglio centrale di rappresentanza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.



Nota all'art. 297:
- Il testo dell'art. 153 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
100, e' il seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', inseriti nella programmazione triennale e
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all'affidamento mediante
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di
fattibilita', mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo
144, specifica:
a ) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto e che in
tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte
presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel
bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo
38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da una banca nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione; il
regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le
attivita' di asseverazione ai fini della valutazione degli
elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a ) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b ) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c ) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 97. In tale fase e' onere del promotore
procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso
aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte indicate nel piano
finanziario;
d ) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e ) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto del bando previste dal
comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto
prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come
segue:
a ) pubblicare un bando precisando che la procedura non
comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b ) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c ) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d ) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e ) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere D), e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti
soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente,
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel
caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare
un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle
proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi
dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico
interesse, procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58,
comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di
esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di
gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma
8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di
fattibilita', proposte relative alla realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non
presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a
valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli
studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse;
l'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita', si
applicano le disposizioni del presente articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19
anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e
90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita'
rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e
di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilita',
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.».



Art. 298
Modalita' inerenti il requisito della residenza

1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. 2. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta' individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi gia' realizzati a proprieta' indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.



Note all'art. 298:
- Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
ed economica), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1938, n. 177.
- Il testo dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n.
136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1999, n.
114, e' il seguente:
«Art. 9 (Cooperative edilizie costituite fra
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia). -
1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite
tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo
7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
cooperative edilizie a proprieta' individuale, previa
autorizzazione dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere
pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci
con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni.
Qualora la cooperativa abbia realizzato piu' interventi
edilizi in varie localita', l'autorizzazione deve essere
concessa per singolo intervento edilizio a cura del
Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente
per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi
nell'edificio assistito dal contributo statale, da
effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del
testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165 , e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n.
131. In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi
sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono
comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con
riserva di consegna;
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci
assegnatari;
b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione
in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per
cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte
dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi
con un intervento edilizio piu' edifici separati ed i soci
assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio
non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma
3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento
degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del
medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora
la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita'
degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente
l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi
che non verranno ceduti in proprieta' individuale.
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici
separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi
compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari
possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei
lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si
trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal
presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in
materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale
dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, e successive modificazioni.
5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno
della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi
annue, per la concessione di contributi integrativi da
destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano
iniziato o ultimato il programma dei lavori per le
finalita' di cui all'articolo 7, terzo comma, del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal
Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il
contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al
4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi
gli oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20
miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per
gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine
utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per
un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».



Art. 299 Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia
sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede

1. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale e' in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione. 2. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, e' riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilita'.
Art. 300
Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate

1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative. 4. Con il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.



Note all'art. 300:
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
100, e' il seguente:
«Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione). - 1. Ai
contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi
assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in
materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e
degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla
direzione ed esecuzione del contratto.».
- Il testo degli articoli 124, 125 e 126 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della L.
12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52,
e' il seguente:
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti
di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli
oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui
al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di
proprieta' industriale o delle particolari circostanze del
caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della
violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e
dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare
del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli
oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal
giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.».
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti dell'autore della violazione). - 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare,
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del
diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo'
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.».
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1.
L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva,
tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu'
giornali da essa indicati, a spese del soccombente.».



Art. 301
Visite dei parlamentari nelle strutture militari

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. 2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione. 3. Le visite si svolgono secondo le modalita' definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attivita' di servizio e con la funzionalita' delle strutture.
Art. 302
Strutture militari straniere e plurinazionali

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni. 2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalita' delle visite previste dal presente articolo.
Art. 303
Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
Art. 304
Stabilimenti di pena

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.
Art. 305
Accesso senza preavviso

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale piu' elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.
Art. 306
Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato ne' divorziato, ovvero, se legalmente separato o divorziato, titolare, in virtu' del provvedimento di separazione o divorzio, ovvero del provvedimento giudiziale provvisorio, del diritto all'assegnazione dell'alloggio adibito a residenza familiare, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'. Il decreto e' comunicato entro lo stesso termine alle competenti Commissioni parlamentari. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione nonche' il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. 3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. 4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo' avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio. 5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilita' del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.
Art. 307
Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo. 2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma. 3. Il programma di cui al comma 2: a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso. 4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire mediante: a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari; b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; c) permuta ai sensi del comma 7. 5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo 619. 6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili. 7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. 8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali dell'amministrazione stessa. 9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa. 10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese; c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; d) i proventi derivanti dalle procedure di cui al presente comma, lettera a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilita' finanziaria e dedotta la quota che puo' essere destinata agli enti territoriali interessati; e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.



Note all'art. 307:
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26
settembre 2001, n. 224.
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
veda la nota all'articolo 230.
- Il testo del comma 216 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, e' il
seguente:
«216. - Per i beni immobili statali assegnati in uso
gratuito alle amministrazioni pubbliche e' vietata la
dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sia
stata operata la dismissione temporanea si intendono
dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso
dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica
ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa
affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento
di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali
dell'Amministrazione stessa.».
- Il testo dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
2008, n. 147, e' il seguente:
«Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). - 1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e'
comunque richiesta e deve essere effettuata entro un
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per
cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante
le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti
trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di
legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo
per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell' articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.».
- La legge 24 dicembre 1908, n. 783 (Unificazione dei
sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni
immobili patrimoniali dello Stato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1909, n. 20.
- Il regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (Regolamento
per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1908, n. 783, sulla
unificazione dei sistemi di alienazione e di
amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1909.
- Per l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 230.
- Il testo dell'articolo 13 del citato d. lgs. n. 42 del
2004 e' il seguente:
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
- Il testo dell'art. 49, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, e' il
seguente:
«2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
competente per l'amministrazione di appartenenza, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono individuati, nell'ambito
delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo
modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i
materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le
procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185.».



Art. 308 Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero
della difesa

1. Il Ministero della difesa e' esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.
Art. 309 Destinazione al piano casa di immobili demaniali non piu' utilizzati
a fini militari

1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.



Note all'art. 309:
- Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
2008, n. 147, e' il seguente:
«Art. 11 (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione.
3. ll piano nazionale di edilizia abitativa ha ad
oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo
13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio
dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo
III, capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e
miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle
aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche
di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate
di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a
migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare,
nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, e' identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma
4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu'
efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono essere
oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere
realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma
4, con le modalita' approvative di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo'
essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra
l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i
comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati
di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell' articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'
articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' di cui
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia'
iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili
con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento
netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti
alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative,
e' destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
regioni interessate si provvede con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione.».



Art. 310
Cessione di beni mobili a titolo oneroso

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. L'alienazione puo' avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti. 3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso. 4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, dal comma 4 dell'articolo 311, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.



Nota all'art. 310:
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.



Art. 311
Cessione di beni mobili a titolo gratuito

1. Il Ministero della difesa puo' cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri. 2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 e' consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. 3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite di calamita' naturali, in Italia o all'estero, quando non ne e' possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri. 4. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1 dell'articolo 310, sono disciplinate le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.
Art. 312 Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni
internazionali

1. Su disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto; b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.
Art. 313
Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

1. Non e' consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.



Nota all'art. 313:
- Per l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 230.



Art. 314 Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e
l'alienazione di immobili militari

1. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge. 3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si esprime entro trenta giorni. 4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma e' riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati. 5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. 6. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto di cui all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di risorse, fino a una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere nel fondo in conto capitale di cui all'articolo 619, previa verifica della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita, nonche' all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e' comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.



Note all'art. 314:
- Il testo dell'art. 2644 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
vedano le note all'articolo 230.
- Il testo degli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis,
comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001, n. 224, e' il
seguente:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1.
(omissis).
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3.-8. (omissis).
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10.-17. (omissis).
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e
1-bis del presente articolo se le stesse non siano state
gia' eseguite.».
«Art. 3-bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato
individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere
concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un
periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche
con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate
allo svolgimento di attivita' economiche o attivita' di
servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.».
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare). - 1.-2. (omissis).
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter-2-quater (omissis).
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.».
- Il testo dell'art. 2, comma 195, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2010), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, e' il
seguente:
«195. - Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti
del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui
al comma 190, e' attribuito al comune di Roma e al
Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo
78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui
al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i
trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un
importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al
comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario
del Governo.».



Art. 315
Ambito

1. Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace. 2. Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.
Art. 316 Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare.
Rinvio al codice della proprieta' industriale

1. Per le espropriazioni di invenzioni nell'interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale.



Nota all'art. 316:
- Per il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si
vedano le note all'articolo 300.



Art. 317 Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione
per pubblica utilita'

1. Fatto salvo quanto disposto nel presente titolo in ordine alle servitu' militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.



Nota all'art. 317:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.



Art. 318
Requisizioni nell'interesse della Difesa

1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessita' pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprieta' privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento. 2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.
Art. 319
Acquisti a seguito di confisca

1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare.
Art. 320
Ambito

1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprieta' e di impresa puo' essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente sezione. 2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.
Art. 321
Contenuto delle limitazioni

1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di: a) fare elevazioni di terra o di altro materiale; b) costruire condotte o canali sopraelevati; c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; d) scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.; e) aprire o esercitare cave di qualunque specie; f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento. 2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di: a) aprire strade; b) fabbricare muri o edifici; c) sopraelevare muri o edifici esistenti; d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.
Art. 322
Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari

1. In ciascuna regione e' costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. 2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale. 3. Il Comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro e' nominato un supplente. 4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 1, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva. 5. Il Comitato e' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa. 6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali. 7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti. 8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. 9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. 10. Delle riunioni del Comitato e' redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa. 11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri. 12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. 13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni. 14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.
Art. 323
Procedimento di imposizione delle limitazioni

1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. 2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare. 3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo e' adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa. 5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprieta' assoggettate.



Nota all'art. 323:
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136, e' il
seguente:
«Art. 11 (Procedimento del controllo preventivo di
ragioneria). - 1. La competente ragioneria, entro quindici
giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra
l'impegno di spesa sotto la responsabilita' del dirigente
che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non puo'
aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma
stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da
imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure
che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a
questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria
restituisce alla competente amministrazione l'atto, con
l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore
corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la
registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine
di cui al comma 2.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla
Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che
accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria,
per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli
eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi
all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei
conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono
parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei
conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che
decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso,
completo di documentazione, dalla Ragioneria competente.
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare
somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere
comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli
uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale
per la registrazione dell'impegno.».



Art. 324
Pubblicita' del decreto impositivo - Esecutivita' - Impugnazioni

1. Il decreto, corredato di mappe, e' pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. 2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni. 3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, e' custodito nell'archivio dello stesso comune. 4. Chiunque puo' prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto. 5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale. 6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale puo' ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo. 7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse puo' proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalita' previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199. 8. Di tale diritto e del termine entro il quale puo' esercitarsi e' fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo. 9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. 10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.



Nota all'art. 324:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13, e' il
seguente:
«2. Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella
comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato
direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia
ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la
data di spedizione vale quale data di presentazione.».



Art. 325
Indennizzo per le limitazioni

1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. 2. Tale indennizzo e' stabilito in una meta' dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna dei commi 1 e 2 dell'articolo 321 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo. 3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l'indennizzo annuo e' pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. Se il fondo e' stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, e' determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte. 5. La decisione del collegio arbitrale, se non e' diversamente stabilito dalle parti, e' suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile. 6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo. 7. La sottoscrizione della domanda e' autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di imposizione della limitazione. L'autorita' militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validita' del decreto. 8. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258,00 non e' richiesta altra documentazione. 9. Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto. 10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 324. 11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi. 12. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonche' quanto previsto dal comma 7. 13. L'indennizzo e' corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni. 14. E' fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene. 15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilita' generale dello Stato.



Nota all'art. 325:
- Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16
agosto 2001, n. 189, e' il seguente:
«Art. 37 (Determinazione dell'indennita' nel caso di
esproprio di un'area edificabile). - 1. L'indennita' di
espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella
misura pari al valore venale del bene. Quando
l'espropriazione e' finalizzata ad attuare interventi di
riforma economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del 25
per cento.
2. Nei casi in cui e' stato concluso l'accordo di
cessione, o quando esso non e' stato concluso per fatto non
imputabile all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata
offerta un'indennita' provvisoria che, attualizzata,
risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in
via definitiva, l'indennita' e' aumentata del 10 per cento.
(L).
3. Ai soli fini dell'applicabilita' delle disposizioni
della presente sezione, si considerano le possibilita'
legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento
dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di
cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni
realizzate abusivamente.
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non
sussistono le possibilita' legali di edificazione quando
l'area e' sottoposta ad un vincolo di inedificabilita'
assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle
previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ivi compresi il piano
paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il
piano regolatore generale, il programma di fabbricazione,
il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche
per una parte limitata del territorio comunale per
finalita' di edilizia residenziale o di investimenti
produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o
provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti,
comunque denominati, abilitativi della realizzazione di
edifici o manufatti di natura privata.
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita'
di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5, si verifica se sussistano le
possibilita' effettive di edificazione, valutando le
caratteristiche oggettive dell'area.
7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore
indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili prima della determinazione formale dell'indennita'
nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, dall'art. 22,
comma 1, e dall'art. 22-bis qualora il valore dichiarato
risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore
all'indennita' di espropriazione come determinata in base
ai commi precedenti.
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni e' stata
pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in
misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita', la
differenza e' corrisposta dall'espropriante
all'espropriato.
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche
una indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente
al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa
indennita' spetta al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura, sia
costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro
proprio e di quello dei familiari.».



Art. 326
Contenuto del decreto impositivo

1. Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 323, 324 e 325, da' atto dell'avvenuta consultazione del Comitato nonche' delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 322.
Art. 327
Modifiche alle proprieta' private e relativo indennizzo

1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facolta' di modificare, nelle proprieta' assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari. 2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che e' determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.



Nota all'art. 327:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.



Art. 328
Deroghe alle limitazioni

1. Il Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'. 2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto e' sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. 3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. 4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo. 5. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.
Art. 329
Contributo ai comuni

1. Ai comuni il cui territorio e' assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 e' dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. 2. Il contributo ai comuni e' annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. 3. Il contributo e' erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
Art. 330
Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, e' corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito. 2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. 3. Il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attivita' di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate. 4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che e' considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verra' riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.
Art. 331
Revisione generale quinquennale delle limitazioni

1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. 2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati. 3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali. 4. Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati. 5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato. 6. Il decreto di proroga e' adottato e pubblicato nella forma e con le modalita' previste per il decreto impositivo originario. 7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto e' trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa. 8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma e' pubblicato con le modalita' indicate nell'articolo 324. 9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto. 10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene o su parte di esso e' reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. 11. L'indennita' di espropriazione e' determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.



Note all'art. 331:
- Per l'art. 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili), si vedano le note all'articolo 323.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.



Art. 332 Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni
militari

1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale puo' disporre, per motivi di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale. 2. I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime. 3. Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2. 4. Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione. 5. Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonche' per eventuali danni si provvede con le modalita' previste dal comma 15 dell'articolo 325. 6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi e' rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.
Art. 333 Autorizzazioni dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale. 3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani stessi. 5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali e' sentita l'autorita' militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole. 6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa. 7. Sono comuni militarmente importanti: a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto; b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone; c) provincia di Trieste: Trieste. 8. Sono comuni costieri militarmente importanti: a) provincia di Venezia: Venezia; b) provincia di Ancona: Ancona; c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici -Ameglia; d) provincia di Livorno: Portoferraio; e) provincia di Latina: Gaeta; f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli; g) provincia di Taranto: Taranto; h) provincia di Brindisi: Brindisi; i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa; l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa; m) provincia di Messina: Messina; n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli; o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria; p) provincia di Cagliari: Cagliari; q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara). 9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole: a) da San Remo ad Alassio; b) da Punta Mesco alla foce del Magra; c) da Sperlonga a Gaeta; d) da Capo Miseno a Punta Campanella; e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito; f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto; g) da Punta Penne a Punta della Contessa; h) da Numana a Falconara; i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco; l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia; m) da Capo Ferro a Capo Testa; n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara; o) isole Palmaria e Tino; p) arcipelago Toscano; q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico); r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa; s) isole Tavolara e Asinara; t) arcipelago de La Maddalena.
Art. 334
Parere dell'autorita' militare per talune opere e lavori

1. E' richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonche' per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. 2. Il parere e' espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
Art. 335 Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare
dal Ministro della difesa

1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. 2. L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. 3. Il prefetto, previo parere dell'autorita' militare, provvede in materia entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non puo' essere data in difformita' del parere dell'autorita' militare. 4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non e' esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia. 5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea. 6. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 5, il decreto di autorizzazione prefettizia e' emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorita' militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato. 7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata rilasciata. 8. Il diniego di autorizzazione e' motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti. 9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli. 10. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.
Art. 336
Sanzioni

1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell'articolo 335, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00. 2. La sanzione amministrativa e' inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore non ha ottemperato alla diffida a cessare la violazione. 3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa e' il Comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile. 4. L'autorita' militare puo' ordinare al trasgressore di compiere a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.



Nota all'art. 336:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.



Art. 337
Regime fiscale

1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonche' dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.



Nota all'art. 337:
- Il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina
relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal
personale dell'Amministrazione dello Stato), convertito
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954, n. 173.



Art. 338
Disciplina di esecuzione

1. Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di esso e' acquisito il concerto dei Ministri interessati.
Art. 339
Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano

1. Fatto salvo l'articolo 335, le disposizioni del capo II del presente titolo non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.



Note all'art. 339:
- Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1974, n. 223, e' il
seguente:
«Art. 22. - Con l'entrata in vigore del presente decreto
la legge 1° giugno 1931, n. 886 e successive modificazioni,
salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge stessa per
tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia
di Bolzano al territorio dei seguenti comuni: Curon,
Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di
Vizze, Campo Trens, Selva Molini, Valle Aurina, Predoi,
Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo,
Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto.
Nel predetto territorio con l'entrata in vigore della
legge provinciale che approva il piano territoriale di
coordinamento o con l'entrata in vigore dei piani
urbanistici comunali approvati dalla giunta provinciale
previo parere favorevole, nei limiti di competenza,
espresso entro termine stabilito con legge provinciale e
comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante
regionale dell'autorita' militare, i lavori stradali, salvo
quanto disposto dal comma successivo, le edificazioni, le
elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma
quarto dell'art. 3 della legge 1° giugno 1931, n. 886 ,
previsti dai piani stessi, non sono piu' sottoposti
all'autorizzazione dell'autorita' militare.
Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve
essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra'
esprimere il suo parere entro 90 giorni.
Qualora tale autorita' non si pronunci entro i termini
indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale
all'espressione del parere favorevole.».
- Il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301, e'
il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».



Art. 340
Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. 2. Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel presente capo tutte le proprieta' fondiarie.



Nota all'art. 340:
- Per l'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, si vedano le note
all'articolo 339.



Art. 341
Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorita' militare

1. E' vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavita' sotterranee, nonche' al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorita' militare. 2. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari. 3. Le grotte e cavita' sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove e' sita la loro entrata.
Art. 342
Condizioni e ambito dell'autorizzazione

1. L'autorita' militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio. 2. L'autorizzazione e' subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitu' - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343. 3. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorita' militari i relativi programmi di gestione. 4. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorita' militare, purche' per detti centri urbani esista strumento urbanistico gia' approvato nel suo complesso dall'autorita' militare.
Art. 343
Ordini di demolizione

1. E' sempre in facolta' dell'autorita' militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitu' di accesso. La misura delle indennita' per tali provvedimenti dovute ai proprietari e' determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico - forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.



Nota agli articoli 343 e 347:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.



Art. 344
Vigilanza

1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
Art. 345
Pubblicita'

1. Le limitazioni del diritto di proprieta' stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorita' militare.
Art. 346
Opere in prossimita' della linea doganale

1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimita' della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell'autorita' militare, e' necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.
Art. 347
Espropriazione

1. Dei beni indicati nella presente sezione puo' essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorita' militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.



Nota agli articoli 343 e 347:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.



Art. 348
Autorita' militare competente

1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni e i pareri previsti dalla presente sezione sono rivolte ai Comandi militari territoriali.
Art. 349
Tutela amministrativa

1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell'autorita' militare e' ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.



Nota all'art. 349:
- Per il decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199,
si vedano le note all'articolo 324.



Art. 350
Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorita' competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi piu' gravi, con l'arresto fino a sei mesi. 2. Inoltre l'autorita' militare puo' disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.
Art. 351
Rinvio ad altre fonti

1. E' fatto salvo quanto previsto: a) dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.



Note all'art. 351:
- Il testo del comma 4, lettera b), dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 2001, n. 245, e' il seguente:
«4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) (omissis);
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898; ».
- Il testo del comma 6 dell'art. 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1998, n. 191, e' il seguente:
«6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.».



Art. 352
Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale

1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformita' urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facolta' di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo 322, in ordine alla compatibilita' urbanistica dell'opera.



Nota all'art. 352:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141.



Art. 353
Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.



Nota all'art. 353:
- Il testo degli articoli 7, comma 1, lettera b) e 106
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 2001, n. 245, e' il seguente:
«Art. 7 (Attivita' edilizia delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Non si applicano le disposizioni del
presente titolo per:
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e successive modificazioni; ».
«Art. 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio
militare). - 1. Per le opere che si eseguono a cura del
genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle
sezioni II e III del presente capo e' assicurata
dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della
difesa.».



Art. 354
Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa

1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.



Nota all'art. 354:
- Il testo dell'art.147 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
seguente:
«Art. 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali). - 1. Qualora la
richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146
riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il
personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in
esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono
corredati della documentazione prevista dal comma 3
dell'articolo 146.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il
Ministero della difesa e con le altre amministrazioni
statali interessate, sono individuate le modalita' di
valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela paesaggistica.».



Art. 355
Valorizzazione ambientale degli immobili militari

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalita' di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato. 2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2. 3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita' previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente. 4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente. 5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, e' reso in base alla normativa vigente. 6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. 7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.



Note all'art. 355:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
vedano le note all'articolo 230.
- Il testo dell'art. 27, comma 13-ter, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, n.
229, e' il seguente:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati:
a ) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;
b ) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo
scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente
funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse
modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu'
utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare
all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle
procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui
ai commi 13- ter e 13- ter .1.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
100, e' il seguente:
«Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza). - 1. Le opere, i servizi e le
forniture destinati ad attivita' della Banca d'Italia,
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto nonche'
dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione
finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalita', o ad attivita' degli enti
aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del
presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da
considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio
1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure
di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in
possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente
codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o
eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di
essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i
componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in
essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
8. (abrogato)».
- Il testo degli articoli da 14 a 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e
di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime
sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il
progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01.
La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare
complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno cinque
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute , del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. abrogato.
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a ) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali;
b ) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali;
c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni:
a ) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte
tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali;
b ) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra
una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai
fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla
competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
assumono la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda
entro il termine predetto, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione
dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (abrogato).
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in
caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 27 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176, e' il
seguente:
«4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con
popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del
servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma
150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
gli impianti di cui sono proprietari di potenza non
superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie
utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra
il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia
scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli
oneri di rete.».



Art. 356
Disciplina applicabile- Rinvio

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attivita' dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 2. Nel corso di attivita' addestrative od operative militari condotte all'estero in Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilita' con le esigenze dell'addestramento e delle attivita' operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorita' locali o diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.
Art. 357
Attivita' addestrative e tutela ambientale

1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, puo' stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attivita' finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attivita' addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalita' applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa. 2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.
Art. 358 Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e' determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.



Note all'art. 358:
- Il testo dei commi 4, lettera a) e 10 dell'art. 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il
seguente:
«4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
coperti dal segreto di Stato;
(omissis).
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.».
- Il comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio
2006, n. 100, e' il seguente:
«3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa
nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
sulla eventuale deroga.».



Art. 359
Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. 2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.



Note all'art. 359:
- Il testo degli articoli 184, comma 5-bis e 185, comma
1, lettera b), numero 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n.
88, e' il seguente:
«5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del
Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e
dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
definirsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro della salute, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle
autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale.».
«Art. 185 (Limiti al campo di applicazione). - 1. Non
rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a ) (omissis).
b ) in quanto regolati da altre disposizioni normative
che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) (omissis).
2) (omissis).
3) i materiali esplosivi in disuso; ».



Art. 360
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.



Nota all'art. 360:
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della
direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della
direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175, e' il seguente:
«3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del
presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di
interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le
munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini
specificatamente militari.».



Art. 361
Inquinamento atmosferico

1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivita', non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.



Nota all'art. 361:
- Il testo del comma 5 dell'art. 272 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il
seguente:
«5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto
dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita'
elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. Il presente titolo non si applica
inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne'
alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria
esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza
degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione
dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti
disposizioni degli articoli 276 e 277.».



Art. 362 Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall'applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari. 2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 344 del 1999, il gestore (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto) puo' chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale.



Note all'art. 362:
- Il testo degli articoli 3, comma 1, lettera d), 4,
comma 1, lettera a), 8 e 22, comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999, n. 228, e' il
seguente:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
d) “gestore”, la persona fisica o giuridica
che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto; ».
«Art. 4 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi
militari; ».
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto
all'articolo 7, comma 1, e' parte integrante, deve
evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui
all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi
previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorita' competente di cui
all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del
piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche'
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente
articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi,
predisposti in attuazione di altre norme di legge o di
regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi'
come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare
il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all'articolo 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una
versione del rapporto di sicurezza, priva delle
informazioni riservate, da trasmettere alla regione
territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al
pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni.».
«Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicurezza). - 2.
La regione provvede affinche' il rapporto di sicurezza di
cui all'articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano
accessibili alla popolazione interessata. Il gestore puo'
chiedere alla regione di non diffondere le parti del
rapporto che contengono informazioni riservate di carattere
industriale, commerciale o personale o che si riferiscono
alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali
casi la regione mette a disposizione della popolazione la
versione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8,
comma 9.».



Art. 363
Combustibili per uso marittimo

1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall'articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.



Note all'art. 363:
- Il testo degli articoli 292, comma 2, lettera s), e
295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il
seguente:
«Art. 292 (Definizioni). - 2. In aggiunta alle
definizioni del comma 1, si applicano le seguenti
definizioni:
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze
armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi
militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle
leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un
ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto
nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente; ».
«Art. 295 (Combustibili per uso marittimo). - 1. E'
vietato, nelle acque territoriali e nelle zone di
protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli marini con un
tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in
massa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata
l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di
zolfo superiore allo 0,1% in massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel
marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle
acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle
zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree
di controllo delle emissioni di SO<pedice>X</pedice>,
ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di una nave battente
bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per uso
marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in
massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche nei
confronti delle navi non battenti bandiera italiana che
hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio
italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto
italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del
Mar Baltico e, a decorrere dall'11 agosto 2007, all'area
del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della relativa designazione, alle
ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le
quali effettuano un servizio di linea proveniente da o
diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, e'
vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche
esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso
marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in
massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche nei
confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che
si trovano in un porto italiano.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi
adibite alla navigazione interna, l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo, diversi dal gasolio marino
e dall'olio diesel marino, con tenore di zolfo superiore
allo 0,1% massa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo
di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo
superiore allo 0,1% in massa su navi all'ormeggio. Il
divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e
stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati
con combustibili conformi a tale limite deve essere
completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La
sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con
altri combustibili deve avvenire il piu' tardi possibile
prima della partenza. I tempi delle operazioni di
sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti
di cui al comma 10.
9. I commi 7 e 8 non si applicano:
a ) alle navi adibite alla navigazione interna, quando
utilizzate in mare, per le quali sia stato rilasciato un
certificato di conformita' alla Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare;
b ) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi
noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due
ore;
c ) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate
ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato
sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili
utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale
generale e di contabilita' e nel giornale di macchina o
nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del
codice della navigazione o in un apposito documento di
bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a
disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una
nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde,
fornisce un bollettino di consegna indicante il
quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva una copia per i tre anni successivi, nonche' un
campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi
riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il
bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il
campione a bordo fino al completo esaurimento del
combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno
dodici mesi successivi alla consegna.
12. E' tenuto, presso ciascuna autorita' marittima e,
ove istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un
apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di
combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con
l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo
contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai
fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il 31
dicembre 2007. Le variazioni dei dati comunicati sono
comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi
fornitori e' comunicata in via preventiva.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai
commi precedenti non si applicano:
a ) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e
da altre navi in servizio militare se le rotte non
prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori
di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il
relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le
capacita' operative; in tale secondo caso il comandante
informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b ) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave
risulta specificamente necessario per garantire la
sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite
in mare;
c ) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave
e' imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative
attrezzature, purche' si dimostri che, dopo il verificarsi
del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli
per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle
emissioni e che sono state adottate quanto prima misure
dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica
se il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o
dell'armatore;
d ) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che
utilizzano tecnologie di riduzione delle emissioni
autorizzate ai sensi del comma 14 o del comma 19;
e ) ai combustibili destinati alla trasformazione prima
dell'utilizzo.
14. Con decreto direttoriale della competente Direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con la competente
Direzione generale del Ministero dei trasporti sono
autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o nelle
acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a
tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei
quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai
limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la
cui durata non puo' eccedere i diciotto mesi, e' rilasciata
entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale
deve essere accompagnata da una relazione contenente i
seguenti elementi:
a ) la descrizione della tecnologia e, in particolare,
del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di
letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni
preliminari, nonche' la stima qualitativa e quantitativa
delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per
effetto della sperimentazione;
b ) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
previste di ossido di zolfo non superino quelle prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
c ) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali
ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti
dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo
significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di
riduzione delle emissioni;
d ) uno studio dell'impatto dell'esperimento
sull'ambiente marino, con particolare riferimento agli
ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari,
finalizzato a dimostrarne la compatibilita'; lo studio
include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti
dall'esperimento sull'ambiente marino;
e ) la descrizione delle zone interessate
dall'esperimento, le caratteristiche dei combustibili,
delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per
l'esperimento, gli strumenti a prova di manomissione
installati sulle navi per la misura in continuo delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri
necessari a normalizzare le concentrazioni, nonche' i
sistemi atti a gestire in conformita' alle vigenti
disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto
della sperimentazione.
15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata
previa verifica della completezza della relazione allegata
alla domanda e dell'idoneita' delle stime e dello studio
ivi contenuti. L'autorizzazione prevede il periodo in cui
l'esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati e
le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita' di
tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita' con
la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali
Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base
del piano di cui al comma 14, lettera d).
16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli
effettuati dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9:
a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei
rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono
utilizzati nel corso dell'esperimento;
b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure,
non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute
nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i
dati, le informazioni o gli esiti previsti dal comma 15,
conformi ai criteri ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14
siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in
acque sotto giurisdizione di altri Stati dell'Unione
europea o da navi battenti bandiera di altri Stati
dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana,
gli Stati interessati individuano opportune modalita' di
cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun
esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ne informa la
Commissione europea e l'eventuale Stato estero avente
giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento e'
effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al
comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare alla Commissione europea
entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi
a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi
ai limiti previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso, previa
autorizzazione, l'utilizzo delle tecnologie di riduzione
delle emissioni approvate dal Comitato istituito dal
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002. L'autorizzazione e'
rilasciata con decreto direttoriale della competente
Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con la
competente Direzione generale del Ministero dei trasporti
entro tre mesi dalla ricezione della relativa domanda,
corredata dal documento di approvazione, purche':
a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in
continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i
parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino
costantemente inferiori o uguali a quelle prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano
rispettati i pertinenti criteri di utilizzo previsti con
appositi decreti della competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal fine
adottate dalla Commissione europea;
d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi
sugli ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari,
secondo uno studio effettuato da parte di chi intende
utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni, non
risulti superiore rispetto a quello prodotto dall'utilizzo
di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza di
tale tecnologia.
20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli
effettuati dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9,
non risultano rispettati i requisiti previsti per effetto
dell'autorizzazione.».



Art. 364
Inquinamento acustico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.



Nota all'art. 364:
- Il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30
ottobre 1995, n. 254, e' il seguente:
«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di
rispettiva competenza, con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della
difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti
per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e
nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.».



Art. 365
Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli militari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.



Note all'art. 365:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17
gennaio 2005, n. 13 (Attuazione della direttiva 2002/30/CE
relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini
del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2005,
n. 39, e' il seguente:
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica agli aeroporti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti
militari aperti al traffico civile, limitatamente al
traffico di velivoli civili, nei quali e' rilevato un
superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti
norme per le zone di rispetto individuate in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli
effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di
sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di
protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.».
- Il testo del comma 1, lettera m), numero 3), dell'art.
3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n.
254, e' il seguente:
«1. Sono di competenza dello Stato:
a)-l) (omissis).
m) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo:
2) (omissis).
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le
aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare
l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini
della presente disposizione per attivita' aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli
aeromobili; ».



Art. 366
Inquinamento elettromagnetico

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001. 2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attivita' di competenza delle Regioni, elencate nell'articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322. 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Note all'art. 366:
- Il testo degli artt. 2, commi 3 e 4, 4, comma 2,
lettera a) e 8, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2001,
n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55, e' il
seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. (omissis).
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di
polizia le norme della presente legge sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate od operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con
il decreto di cui al comma 3.».
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. (omissis).
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
“Conferenza unificata”; ».
«Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei
comuni) - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita'
fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato
e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative
all'individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e
dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce
di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle; c) le
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione degli impianti di cui al presente articolo,
in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa,
tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con
il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio
regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione
della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per
il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti per la salute, in
particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2.-4. (omissis).
5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni militari o appartenenti ad
altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine
e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici
accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.».
- Il testo degli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
2008, n. 101, e' il seguente:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale
termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente
decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le
altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e
tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano
servizio civile si applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra
il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di
servizio civile possono essere individuate le modalita' di
attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove
il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi e'
tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti in cui e'
chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili ad
eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario
e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della
medesima organizzazione.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.».
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.».



Art. 367
Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l'applicazione del citato decreto non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.



Nota all'art. 367:
- Il testo del comma 2, lettera c), dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2008, n. 154, e' il
seguente:
«2. Il presente decreto si applica:
a)-b) (omissis).
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza,
limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella
misura in cui l'applicazione del presente decreto
legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo
primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia
di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati
esclusivamente a fini militari.».



Art. 368
Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale. 2. Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005, se cio' si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.



Note all'art. 368:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005,
n. 222, e' il seguente:
«Art. 5 (Casi di esclusione del diritto di accesso). -
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso
in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta
dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la richiesta
di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica, se conosce
quale autorita' detiene l'informazione, trasmette
rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il
richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere
l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto
riguardo alle finalita' di cui all'articolo 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente
generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati
incompleti o in corso di completamento. In tale caso,
l'autorita' pubblica informa il richiedente circa
l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara'
disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto,
in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal
diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato
quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
autorita' pubbliche, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e
sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini
per l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza
statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti
una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia
acconsentito alla divulgazione dell'informazione al
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
fornito di sua volonta' le informazioni richieste, in
assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona
interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle
informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si
riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di
specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei
commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione
a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata
fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e
l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e
h), la richiesta di accesso non puo' essere respinta
qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al
comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale,
a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere
dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal
diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in
tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il
richiedente per iscritto o, se richiesto, in via
informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma
2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il
richiedente della procedura di riesame prevista
all'articolo 7.».
- Il testo dell'art. 5, commi 2 e 16 e del punto 4.6
dell'allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 22 aprile 2005, n. 93, e' il seguente:
«Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione integrata ambientale). - 2. La domanda
di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche
una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a)
ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad
avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di
riservatezza industriale, commerciale o personale, di
tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto
delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa
nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda
priva delle informazioni riservate, ai fini
dell'accessibilita' al pubblico.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le
informazioni, in particolare quelle relative agli impianti
militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6
dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario per
l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative
norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni
dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della
proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale,
commerciale o personale.
Allegato I
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi.».
- Il testo dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n.
124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il
seguente:
«Art. 39 (Segreto di Stato). - 1. Sono coperti dal
segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le
attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a
recare danno all'integrita' della Repubblica, anche in
relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle
istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e
alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa
militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita',
le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a
conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorita'
chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali,
nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento
dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini
rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il
segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti
atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la
distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i
documenti, gli atti, le attivita', le cose o i luoghi la
cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi
autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalita' di
cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato e' apposto
e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli atti,
documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti
all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in
attuazione delle norme fissate dalla presente legge,
disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente
del Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti
a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di
controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di
Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione
confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di
procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della
presente legge, chiunque vi abbia interesse puo' richiedere
al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere accesso
alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita',
alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente
del Consiglio dei Ministri consente l'accesso ovvero, con
provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una
o piu' proroghe del vincolo. La durata complessiva del
vincolo del segreto di Stato non puo' essere superiore a
trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7
e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute
meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la
sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati
esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento
con cui e' disposta la cessazione del vincolo, salvo che
ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e a condizione
di reciprocita', e' adottato previa intesa con le autorita'
estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di
terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti
costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale.».
- Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n.
192, e' il seguente:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso).- 1. Il
diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti
da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o
di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e
dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere
negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».



Art. 369
Danno ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; b) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.



Nota all'art. 369:
- Il testo del comma 1, lettere a) ed e), dell'art. 303
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il
seguente:
«1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia
imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di
ostilita', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale,
inevitabili e incontrollabili;
(omissis).
e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni
di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa
nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione
dalle calamita' naturali; ».



Art. 370
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) quando e' ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta applicazione, non dispone diversamente; b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento, che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente; c) in caso di grave crisi internazionale, se non diversamente nel provvedimento che la dichiara. 2. Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni: a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo; b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo; c) delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra.
Art. 371
Categorie generali dei beni requisibili

1. Sono requisibili: a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende; b) le invenzioni; c) i servizi individuali e collettivi. 2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
Art. 372
Beni non requisibili per cause soggettive

1. Non sono requisibili: a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica; b) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio; c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio; d) i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunita' diplomatiche; e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtu' di accordi internazionali; f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede , nonche' i mobili che vi si trovano. 2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede. 3. Sono esenti dalla requisizione di servizi: a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f); b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede; c) i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1; d) i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione e' stabilita da accordi internazionali. 4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunita' nei rapporti internazionali.



Note all'art. 372:
- Il testo degli artt. 10, primo e secondo comma, 13,
14, primo e secondo comma, 15 e 16, primo comma, del
Trattato sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e
l'Italia, l'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge
27 maggio 1929 n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro
allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma,
fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929)
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 5 giugno 1929, n. 130, e' il seguente:
«Art. 10. - I dignitari della Chiesa e le persone
appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati
in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti,
anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno
sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal
servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di
carattere personale.
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di
ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti
in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della
Santa Sede, nonche' ai dicasteri ed agli uffici indicati
appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della
Citta' del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in
altro elenco, da concordarsi come sopra e' detto e che
annualmente sara' aggiornato dalla Santa Sede.».
«Art. 13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprieta' delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in
Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli
edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione
ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e
dell'annesso Monastero, versando altresi' alla Santa Sede i
capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente
nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la
detta Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sede e' libera
proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso
Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).».
«Art. 14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprieta' del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con
tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II,
4), quali ora si trovano gia' in possesso della Santa Sede
medesima, nonche' si obbliga a cederle, parimenti in piena
proprieta', effettuandone la consegna entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa
Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni,
attinenze e dipendenze (Allegato II, 5).
Per integrare la proprieta' degli immobili siti nel lato
nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra
Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti
ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo
Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti
che saranno da Essa indicati gli immobili di proprieta'
dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli
immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri
Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata
pianta (Allegato II, 12).».
«Art. 15. - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli
alinea primo e secondo dell'art. 14, nonche' i palazzi
della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in
Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze,
quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa
Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del
Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri
edifici nei quali la Santa Sede in avvenire credera' di
sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti parte del
territorio dello Stato italiano, godranno delle immunita'
riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli
agenti diplomatici di Stati esteri.
Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi delle
altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui
vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico,
celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.».
«Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre articoli
precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei seguenti
Istituti pontifici, Universita' Gregoriana, Istituto
Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio
Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli
esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato
III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a
vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita',
se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da
tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato
quanto verso qualsiasi altro ente.».



Art. 373
Beni non requisibili per cause oggettive

1. Non sono requisibili: a) gli edifici aperti al culto, nonche' le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso; b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza; c) i locali dove sono custodite casse pubbliche; d) i locali occupati da comunita' religiose; e) i locali occupati da collegi femminili. 2. Tuttavia, in caso di urgente necessita', le autorita', che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto. 3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorita' scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non e' possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche. 4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonche' gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.
Art. 374
Beni culturali e archivi

1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa. 2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento. 3. Non possono essere requisiti, finche' dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se e' intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



Nota all'art. 374:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
vedano le note all'articolo 230.



Art. 375
Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali e' intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa. 2. In caso di requisizione di beni di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali non e' intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.



Nota all'art. 375:
- Il testo dell'art.136 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
seguente:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».



Art. 376
Persone esenti dalla requisizione di servizi

1. Sono esenti dalla requisizione di servizi: a) i minori di eta'; b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni; c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto; d) ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di legge.
Art. 377
Dispensa dalla requisizione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita'.
Art. 378
Cose immobili

1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. 2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile; b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile. 3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne e' stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.



Note all'art. 378:
- Il testo degli artt. 812, secondo comma e 817 del
codice civile, e' il seguente:
«Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono reputati
immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti
quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o
sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.».
«Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario
della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla
medesima.».



Art. 379
Poteri dell'autorita' che usa l'immobile

1. L'autorita' che usa l'immobile puo' dare a esso la destinazione che reputa piu' opportuna, e puo' anche eseguirvi nuove opere.
Art. 380
Aziende e stabilimenti

1. La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, se l'ordine di requisizione non stabilisce diversamente, a tutto quanto e' destinato all'esercizio di essi.
Art. 381
Miniere e cave

1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto e' destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
Art. 382
Impianti elettrici

1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
Art. 383
Linee di comunicazione

1. La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.
Art. 384
Legnami

1. Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonche' qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.
Art. 385
Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende

1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorita', che ha emanato l'ordine di requisizione puo' assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio. 2. Puo' anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione. 3. La requisizione puo' essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento. 4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 386
Requisizione dei prodotti

1. La requisizione puo' avere per oggetto, anziche' l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantita', il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti. 2. L'autorita' che procede alla requisizione puo' controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.
Art. 387
Cose mobili requisibili

1. Sono requisibili: a) le materie prime; b) i materiali di qualsiasi natura; c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
Art. 388
Cose consumabili

1. Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprieta'.
Art. 389
Cose non consumabili

1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte ne' alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprieta'. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite, o in altra localita' quando l'interessato vi consenta. 2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta': a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa; b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine; c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in localita' diversa da quella in cui fu requisita.
Art. 390
Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

1. Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita', le invenzioni possono essere requisite in proprieta', a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo. 2. Il provvedimento di requisizione e' emanato dal Ministro interessato. 3. Quando e' presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione e' utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione. 4. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, puo' essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita. 5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, puo' vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.



Nota all'art. 390:
- Il testo dell'art. 198 del decreto legislativo 10
febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a
norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, e' il seguente:
«Art. 198 (Procedure di segretazione militare). - 1.
Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non
possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
produttive, depositare esclusivamente presso uffici di
Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio
internazionale dell'organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio ricevente,
le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello di utilita' o di topografia, ne' depositarle presso
tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla
data del deposito in Italia, o da quella di presentazione
dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto
provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta
del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta
giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di
rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita con
l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata
negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un
anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con
immediatezza a disposizione del servizio militare brevetti
del Ministero della difesa le domande di brevetto per
invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per
topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.
4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande
riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del
Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione
stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa
possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle
descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di
documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia
per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del
deposito delle domande, il Ministero della difesa puo'
chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il
differimento della concessione del titolo di proprieta'
industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
ad osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della
domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il
proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler
procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
ordinaria per la concessione del titolo di proprieta'
industriale. Nel termine predetto, il Ministero della
difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per
un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito
della domanda, la concessione del titolo di proprieta'
industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso
l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un'indennita' per la determinazione della quale si
applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento
previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non
superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il
trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il
differimento della concessione del brevetto e di ogni
pubblicazione relativa all'invenzione per domande di
brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a
vincolo di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato
estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la
comunicazione della richiesta di differimento e per tutta
la durata del differimento stesso, nonche' durante lo
svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
se questo porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta
nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata
comunicata all'interessato la determinazione di promuovere
l'espropriazione con imposizione del segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero
della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'
articolo 262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le
domande di brevetto per le invenzioni industriali di
organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa
militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o,
nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge,
su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In
tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si
consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio
dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta',
mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a
particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati
consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di
assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e
trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono
consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi
completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17
possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione
degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza
dell'esposizione e agli interessati del divieto di
esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La
presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti
sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto
dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti
stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro,
imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del
Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono
ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del
Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti
derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di
esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono
puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a
13.000,00 euro.».



Art. 391
Invenzione depositata in Italia

1. Se l'invenzione e' stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non puo' alienarla, applicarla, divulgarla ne' depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.
Art. 392
Servizi requisibili

1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. 2. L'ordine di requisizione puo' riguardare: a) l'opera di persone determinate; b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
Art. 393
Servizi di enti, societa' o associazioni

1. Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, societa' o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, societa' o associazione al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 394
Obbligo di dare indicazioni

1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, e' in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, da' le indicazioni richiestegli dall'autorita', secondo le modalita' e nel termine da essa stabiliti.
Art. 395
Precettazione

1. L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione. 2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui e' stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene precettato. 3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
Art. 396
Cose deteriorabili

1. Se vi e' pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne da' avviso, anche telegrafico, all'autorita' precettante; se entro tre giorni dall'avviso non e' ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilita' delle cose precettate.
Art. 397
Effetti dell'ordine di requisizione

1. L'amministrazione acquista la proprieta' della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione. 2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. 3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilita', custodisce le cose requisite sino alla consegna. 4. La requisizione e' effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilita' dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilita', e' tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.
Art. 398
Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione

1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto non e' compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. L'ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non da' luogo a rimborso di spese ne' a risarcimento di danni a favore di chiunque. 2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.
Art. 399
Denuncia obbligatoria

1. Le autorita' competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantita', con le modalita' e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.
Art. 400
Obblighi del sindaco

1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.
Art. 401
Autorita' militari

1. I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato. 2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti. 3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1. 4. In caso di urgente necessita' qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio puo', sotto la sua personale responsabilita', ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione e' immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.
Art. 402
Autorita' civili

1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti. 2. In caso di urgente necessita' i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
Art. 403
Commissioni di requisizione

1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, puo' istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano piu' Forze armate. 2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorita' militari che hanno il potere di ordinare requisizioni. 3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonche' rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio. 4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Art. 404
Collaborazione con altri organi

1. Ogni autorita' competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessita', della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 405
Comunicazioni all'autorita' civile e accordi per l'esecuzione

1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 373, 374, 375, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
Art. 406
Destinatari dell'ordine di requisizione

1. L'ordine di requisizione puo' essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso puo' essere reso noto con pubblico manifesto.
Art. 407
Contenuto dell'ordine di requisizione

1. L'ordine di requisizione contiene, di regola, le seguenti indicazioni: a) autorita' per conto della quale la requisizione e' effettuata; b) organo che procede alla requisizione; c) beni che formano oggetto della requisizione; d) persone alle quali l'ordine e' diretto; e) termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine di requisizione, e modalita' relative; f) se la requisizione e' in proprieta' o in uso; g) data dell'ordine di requisizione; firma dell'autorita' che lo emana. 2. Per le requisizioni in uso, l'ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.
Art. 408
Forma e notificazione dell'ordine di requisizione

1. L'ordine di requisizione e' staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima e' conservata dall'autorita' che esegue la requisizione; la seconda e' consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine e' diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine e' anch'essa conservata dall'autorita' che esegue requisizione.
Art. 409
Rilascio della ricevuta

1. L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. 2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni: a) autorita' che ha ordinato la requisizione; b) descrizione sommaria del bene requisito; c) data e firma. 3. La ricevuta indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene requisito. Se cio' non e' possibile, e' emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
Art. 410
Trasporto delle cose requisite

1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione e' fatto a cura e spese dell'autorita' procedente, la quale puo' anche requisire i mezzi a cio' necessari.
Art. 411
Processo verbale

1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorita' procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita. 2. Il processo verbale e' redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato. 3. Uno degli originali del processo verbale e' consegnato all'interessato e, se questi rifiuta di riceverlo o e' assente, al sindaco o a chi ne fa le veci. 4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti. 5. La compilazione del processo verbale puo' omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purche' il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro 1.000,00.
Art. 412
Esecuzione d'ufficio

1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorita' puo' provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali. 2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorita' puo' accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne. 3. Negli atti di esecuzione d'ufficio e' necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati. 4. Dell'esecuzione d'ufficio e' redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno e' rimesso al sindaco.
Art. 413
Disposizioni generali

1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita' possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate. 2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se e' altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
Art. 414
Commissioni di requisizione

1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite. 2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonche' per la determinazione delle relative indennita' conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del territorio e del Genio militare.
Art. 415
Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare

1. Alle requisizioni interessanti unita' e servizi della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unita' dell'Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell'Esercito italiano.
Art. 416
Requisizione da parte dei comandanti di reparto

1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unita' possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
Art. 417
Casi di eccezionale urgenza

1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali puo' essere ordinata anche dall'ufficiale di grado piu' elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
Art. 418
Modalita' per l'esecuzione delle requisizioni

1. Se non e' possibile avvalersi degli organi indicati nell'articolo 404, le autorita' che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorita' militare le cose requisite.
Art. 419
Commissioni di controllo

1. Presso i Comandi di grande unita' e' costituita una commissione di controllo per le requisizioni. 2. Essa provvede: a) a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione; b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte; c) ad accertare le eventuali responsabilita' di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarita' da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
Art. 420
Indennita'

1. Per ogni requisizione e' corrisposta una giusta indennita' che e' liquidata dall'autorita' procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione. 2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennita' al momento della requisizione, l'autorita' procedente puo' disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
Art. 421
Indennita' per aziende e stabilimenti

1. L'indennita' per la requisizione delle aziende o stabilimenti e' liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorita' civile, l'indennita' e' liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione e' stata effettuata ed e' stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.
Art. 422
Indennita' per immobili

1. L'indennita' per la requisizione degli immobili e' ragguagliata al reddito normale che l'immobile e' atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378. 2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, e' accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennita' commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.
Art. 423
Indennita' per beni mobili requisiti in proprieta'

1. L'indennita' per la requisizione di mobili in proprieta', se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, e' determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni. 2. In ogni caso, l'indennita' e' adeguata allo stato d'uso e alla qualita' dei beni.
Art. 424
Indennita' per i mobili requisiti in uso

1. L'indennita' per la requisizione in uso di mobili e' ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dell'oggetto.
Art. 425 Indennita' per cose indispensabili per l'esercizio di industrie,
commercio, professioni

1. Se la cosa requisita in uso e' mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non puo' essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero e' troppo onerosa la sostituzione, e' corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennita' per l'uso della cosa, un'indennita' supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualita' dell'interesse legale sul valore venale della cosa.
Art. 426
Indennita' per requisizione di invenzioni

1. L'indennita' per la requisizione di invenzioni, ancorche' non brevettate, e' liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non e' dovuta alcuna indennita', salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennita' e' liquidata ai sensi del comma 1.
Art. 427
Indennita' per requisizione di servizi

1. L'indennita' per la requisizione di servizi e' stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
Art. 428
Fondi per il pagamento delle indennita'

1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennita' di requisizione: a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze; b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari. 2. Per somme di piccola entita', il pagamento puo' essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo e' stabilito dall'autorita' da cui la commissione dipende. 3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilita' dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.



Nota all'art. 428:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, si vedano le note all'articolo 323.



Art. 429
Modalita' di pagamento

1. L'indennita' di requisizione e' pagata alla persona nei cui confronti la requisizione e' stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilita' verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto. 2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennita' puo' essere corrisposta a rate mensili posticipate. 3. Le prestazioni personali che durano piu' di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
Art. 430
Quietanza del pagamento

1. La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 409 e' consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui e' emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409. 2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non e' consegnata al creditore, ma e' allegata al rendiconto, munita della quietanza.
Art. 431
Effetti della riscossione dell'indennita'

1. La riscossione dell'indennita' di requisizione costituisce acquiescenza e comporta rinuncia a qualunque impugnazione, amministrativa o giurisdizionale, sia avverso l'ordine di requisizione sia avverso la determinazione della indennita'.
Art. 432
Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

1. Appena cessata la necessita' che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
Art. 433
Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento

1. Se non e' stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento e' preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non puo' essere minore di otto giorni.
Art. 434
Processo verbale di restituzione

1. Al momento della restituzione e' compilato, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione. 2. Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere le questioni gia' sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.
Art. 435
Miglioria senza alterazione del bene

1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito e' aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non puo' opporsi a ricevere la cosa requisita ed e' tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
Art. 436
Miglioria con alterazione del bene

1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto. 2. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, puo' disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprieta' dello Stato, dietro pagamento di un'indennita' corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto e' determinata anche l'indennita'.
Art. 437
Nuove opere senza miglioria

1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.
Art. 438
Indennita' speciale per il deprezzamento

1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennita' indicate nella sezione X del presente capo e' aggiunta una speciale indennita' corrispondente al maggior deprezzamento della cosa. 2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa mobile per effetto dell'uso e' divenuta inservibile, e' corrisposta un'indennita' ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato ha ricevuto a titolo di indennita' per la requisizione in uso.
Art. 439
Spese per il ripristino

1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facolta' di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Art. 440
Riscossione dei crediti dell'amministrazione

1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione puo' consentire la ripartizione in rate o in annualita' del pagamento delle somme da esso dovute.
Art. 441
Tutela giurisdizionale

1. La cognizione delle controversie in ordine alle requisizioni di cui al presente capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita' e al competente Tribunale amministrativo regionale per quanto riguarda la legittimita' del provvedimento di requisizione.
Art. 442
Omessa custodia di cose requisite

1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00. 2. Per casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
Art. 443
Omissione di denuncia o denuncia inesatta

1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo 399 o la fa inesattamente, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00. 2- Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 444
Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
Art. 445
Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 446
Alterazione di documenti o notizie

1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00. 3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a euro 31,00.
Art. 447
Sottrazione o danneggiamento di cose requisite

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui e' proprietario, e' punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale. 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 448
Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento

1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena e' diminuita da un sesto a un terzo.
Art. 449 Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di
invenzioni

1. Chiunque aliena, applica o divulga un'invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 390 e 391, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un'invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'articolo 390.
Art. 450
Rifiuto di prestazione di servizi

1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma 4 e di cui all'articolo 393.
Art. 451
Rifiuto di dare indicazioni

1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00. 2. Se il colpevole da' informazioni mendaci, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00. 3. Se il colpevole e' pubblico ufficiale, la pena e' aumentata fino al doppio. 4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verita', si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
Art. 452
Reati piu' gravi

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave reato ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 453
Competenza dei tribunali militari

1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Art. 454
Omissione di comunicazioni agli aventi diritto

1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, e' punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
Art. 455
Ambito e oggetto - Disciplina applicabile

1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprieta' o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo: a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature; b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonche' i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi; c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici; d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura. 2. Sotto la denominazione di <<capi>> si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1. 3. Ogni capo puo' essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed e' idoneo al servizio militare. 4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennita' e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo. 5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
Art. 456
Capi non requisibili

1. Non sono requisibili: a) i capi appartenenti ai soggetti indicati nell'articolo 372, comma 1, lettere da a) a e); b) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempreche' siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado; c) gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza; d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico; e) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione; f) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate. 2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti. 3. Sono altresi' esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. E' pero' in facolta' delle autorita' militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessita' degli Enti predetti. 4. I capi di proprieta' delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l'assenso delle amministrazioni interessate. 5. I capi di proprieta' privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita' possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.
Art. 457
Ambito territoriale e competenza

1. La requisizione puo' essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, puo' essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni. 2. Essa e' ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 458
Effetti dell'ordine di requisizione

1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare. 2. Tale divieto resta fermo, se non e' revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.
Art. 459
Obblighi dei destinatari della requisizione

1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione e' tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.
Art. 460
Selezione dei capi da requisire

1. La scelta dei capi da requisire e' fatta per categoria da una o piu' commissioni provinciali nominate dalla competente autorita' militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorita' militare. 2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto e' scelto dalla suddetta autorita' militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.
Art. 461 Indennita' di requisizione e altre somme spettanti in caso di
requisizione in proprieta'

1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennita' per ogni capo da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di mercato. 2. Nel caso di requisizione in proprieta' spettano al proprietario: a) l'indennita' di cui al comma 1; b) l'eventuale quota di cui all'articolo 469; c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento. 3. Spettano inoltre: a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennita' corrispondente alla tassa di circolazione gia' soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta; b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito. 4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le societa' assicuratrici non possono applicare penalita' per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione. 5. Le societa' assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione. 6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.
Art. 462
Precettazione

1. L'autorita' militare puo' fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione. 2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il <<precetto preventivo>> e l'<<avviso personale>> successivamente inviatogli dall'autorita' militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorita' militare stessa. 3. L'autorita' militare ha inoltre facolta' di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti. 4. Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non e' indetta la requisizione o non e' pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorita' militare che lo ha precettato. 5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore e' tenuto altresi' a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorita' militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa citta'. 6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione puo' essere fatta risultare da prova testimoniale. 7. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui e' venuto in possesso del capo precettato, salva facolta' dell'autorita' di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario. 8. L'autorita' militare puo' sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.
Art. 463
Verbale

1. All'atto della requisizione, sia essa in proprieta' o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l'indennita' di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione. 2. La parte e' invitata a sottoscrivere il verbale con facolta' di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
Art. 464
Requisizione in uso

1. La requisizione puo' farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. In tal caso e' corrisposta al proprietario l'indennita' di requisizione in uso di cui all'articolo 465. 2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, la trasformazione di essa in requisizione in proprieta'. 3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza e' prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa. 4. La restituzione del capo requisito in uso e' effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro. 5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario e' liquidata una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennita' che, se del caso, puo' raggiungere la totalita' dell'indennita' di requisizione di cui all'articolo 461, comma 1 dedotte le quote gia' corrisposte per l'uso e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.
Art. 465
Indennita' di requisizione in uso

1. Nel caso di requisizione in uso l'indennita' per i capi requisiti e' corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti. 2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa: a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali. Analogamente e' stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo; b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprieta'; c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione gia' soddisfatta; d) un'indennita' giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorita' di cui alla lettera a) del presente comma; e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento; f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469. 3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorita' di cui alla lettera a) del comma 2.
Art. 466 Indennita' in caso di trasformazione di requisizione in uso in
requisizione in proprieta'

1. Quando una requisizione in uso e' trasformata in proprieta' spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprieta' fin dall'inizio, aumentato dall'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto e' stato corrisposto a titolo di uso.
Art. 467
Requisizione senza precettazione

1. Le autorita' militari dell'Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprieta' senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo. 2. L'esecuzione degli ordini di requisizione e' affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non e' costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorita' dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata. 3. La commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini da' per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna. 4. Il prezzo o l'indennita' di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. 5. Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore se esso e' anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non e' conosciuto o e' assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perche' ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune. 6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro. 7. Salvi i casi di urgente necessita', la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 468
Requisizione di prestazioni

1. Le autorita' militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all'articolo 467, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti. 2. L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempreche' detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita' militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione. 3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purche' rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli. 4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione. 5. L'indennita' e' stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa e' determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, con il personale addetto, resta a disposizione dell'autorita' militare per i servizi che essa credera' compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni. 6. In caso di urgente necessita', allorquando manchi il tempo e la possibilita' di ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467, qualsiasi autorita' militare puo' eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, quando ha ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni sono di quelle sottoposte a precetto preventivo. 7. Nel caso di cui al comma 6 l'indennita' e' stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorita' militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta. 8. Si applica il comma 5 dell'articolo 467.
Art. 469
Elevazione dell'indennita' di requisizione

1. L'indennita' di requisizione e' elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non e' prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
Art. 470
Disponibilita' e sostituzione dei capi

1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorita' militare, ancorche' non requisiti. 2. E' pero' in facolta' del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprieta' non requisiti, purche' idoneo al medesimo servizio. 3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.
Art. 471
Sanzioni penali

1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa: a) da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore; b) da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; c) da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione. 3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti. 4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti. 6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti. 7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra. 8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena e' diminuita di un terzo. 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato piu' grave.
Art. 472
Competenza dei tribunali militari

1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari. 2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
Art. 473
Presupposti e oggetto - Norme applicabili

1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, puo' essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato. 2. La requisizione puo' avere per oggetto la proprieta' della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo. 3. La requisizione puo' essere fatta in proprieta' quando per la durata, per lo scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica. 4. La requisizione puo' avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego. 6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
Art. 474
Navi e galleggianti esenti dalla requisizione

1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti: a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano; b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se e' constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita'; c) a stranieri che, in virtu' di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione. 2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
Art. 475
Competenza

1. Le requisizioni di cui all'articolo 473, commi 1, 2, e 3, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo seguenti regole di competenza: a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le navi da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per soddisfare le esigenze di tutti i Ministeri e organi; b) il Ministero della difesa per le navi da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato e per quelle occorrenti per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. 2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo 473, commi 4 e 5, e' disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato. 3. Per eseguire la requisizione della nave o del galleggiante, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono delegare l'autorita' militare marittima o l'autorita' portuale locale. 4. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali. 5. Nei casi di urgente necessita', la requisizione puo' essere eseguita dalle autorita' di cui al comma 3, anche senza delega, salva ratifica del competente Ministro.
Art. 476 Requisizione di unita' per il naviglio ausiliario, per operazioni
belliche e sussidiarie

1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. 2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione e' stata eseguita, il Ministero della difesa ne da' notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire e' normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione e' disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprieta' privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione e' disposta previa intesa con l'amministrazione interessata.
Art. 477 Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle
infrastrutture e dei trasporti

1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento. 2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante. 3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
Art. 478
Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio

1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione. 2. Se l'ordine e' stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, e' notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti. 3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorita' competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne da' immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi. 4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato.
Art. 479
Consegna dell'unita' requisita

1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'amministrazione puo' richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali. 2. Le navi o i galleggianti requisiti sono consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilita' e assetto previste dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni. 3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni. 4. Nel caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario provvede, nel termine stabilito dall'amministrazione, a eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo 505.
Art. 480
Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione

1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilita' della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non da' luogo a rimborsi di spesa ne' a risarcimento di danni a favore di terzi. 2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorche' non e' avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, ne' pagato il prezzo convenuto ne' eseguite le trascrizioni di legge. 3. E' in facolta' dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.
Art. 481
Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita

1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell'indennita' anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino. 2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, e' fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennita' si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.
Art. 482
Determinazione e corresponsione delle indennita'

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di requisizione. 2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennita' e' dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante e' consegnato, fino al momento della riconsegna. 3. La liquidazione dell'indennita' di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
Art. 483 Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in
proprieta'

1. Il Ministero competente puo' procedere alla requisizione in proprieta' di navi o galleggianti gia' requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. 2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprieta' del relitto. In tal caso pero' dall'ammontare dell'indennita' a essi spettante sara' dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprieta' sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennita' di requisizione prevista dall'articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione. 4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
Art. 484
Riconsegna dell'unita' requisita

1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione e' disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorita', all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso. 2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
Art. 485
Verbali

1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni della sezione V del presente capo.
Art. 486
Contratto di arruolamento

1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidita' o di infermita' debitamente constatati dal sanitario in proprieta', il contratto di arruolamento in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione puo' essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
Art. 487
Sbarco dell'equipaggio mercantile

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'intero equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o piu' persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilita', alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, se richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate. 3. Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facolta' di provvedervi d'ufficio, e il personale cosi' imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario. 4. I predetti Ministeri possono inoltre disporre l'aumento dell'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della infrastrutture e dei trasporti puo' anche disporre per tali servizi l'imbarco di personale militare in soprannumero. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, al personale sbarcato, se particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono diversamente, e' dovuto il trattamento previsto dalla norme vigenti per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro. 6. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.
Art. 488
Previdenza

1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite e' considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
Art. 489 Equipaggio mercantile imbarcato su unita' requisite iscritte nel
naviglio dello Stato

1. Per gli equipaggi delle navi requisite che sono inscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme relative alla Marina militare in tempo di guerra.
Art. 490
Capitano della nave

1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorche' nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante. 2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti. 3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle localita' che gli sono indicate dall'amministrazione stessa. 4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Art. 491
Commissario statale 1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi
requisiti un commissario statale. 2. Il commissario statale vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze
riscontrate. 3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facolta' e le responsabilita' relative alla condotta della nave o del galleggiante e alla organizzazione interna di essa. Egli comunque fornisce al commissario statale tutte le spiegazioni che gli siano
richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
Art. 492
Comandante militare

1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero puo' conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, se e' ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su cui e' imbarcato. 2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti: a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante; b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari. 3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima. 4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Art. 493
Assunzione del comando da parte del comandante militare

1. Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessita' di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessita' di getto della merce, navigazione particolarmente difficile), ha facolta' di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa. 2. Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante e' esonerato da qualsiasi obbligo, facolta' o responsabilita' che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare. 3. In conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale presta, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
Art. 494
Doveri del personale imbarcato

1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all'articolo 497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano. 2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
Art. 495
Capitano marittimo con funzioni di comandante militare

1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante e' ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione e' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non e' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Art. 496 Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto
dell'amministrazione, quale contabile

1. E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice. 2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.
Art. 497
Rappresentante delle Forze armate

1. Il Ministero della difesa interessato puo' imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perche', ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unita' requisita. 2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
Art. 498 Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato

1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unita' requisite, e' dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 499
Indennita' nel caso di requisizione in proprieta'

1. Nel caso di requisizione in proprieta' della nave o del galleggiante l'indennita' e' determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. 2. La determinazione dell'indennita' compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo 500, anche se la requisizione e' disposta dal Ministero della difesa, ed e' notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 3. Nel caso previsto dall'articolo 483, comma 1, l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento. 4. Nel caso di requisizione in proprieta' i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'. 5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in di istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprieta', colui nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.
Art. 500
Indennita' nel caso di requisizione in uso

1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l'indennita' e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennita' giornaliera. 2. Non si tiene conto delle frazioni di ore. 3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennita' fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non puo' essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa. 4. Detta indennita' si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito e' determinato come segue: a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore e' stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato di conservazione e di efficienza della nave; b) per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore e' stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno, della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'eta', al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave. 5. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi. 6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio di cui all'articolo 482, sono le seguenti: a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante; b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un anno la quota di interessi e' calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento; c) spese generali; d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore); e) manutenzione e riparazioni ordinarie; f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica). 7. Quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6. 8. L'indennita' prevista per la parte A puo' essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o dell'armatore. 9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti: a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilita' civile per danni alle persone; b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti); c) lavoro straordinario; d) combustibili; e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica; f) acqua; g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi); h) agenzie; i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio); l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio; m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati; n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione; o) disinfestazione o altre misure sanitarie; p) medicinali e materiali per medicazione; q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio; r) eventuali sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione; s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; t) eventuali spese inerenti alla quarantena e approdo in porti infetti; u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione, nonche' forniture le quali comunque resterebbero di proprieta' dell'amministrazione. 10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l'indennita' dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unita' sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari. 11. La parte A dell'indennita' e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione e' fatta dal Ministero della difesa, ed e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 12. All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se non e' in possesso di tutti gli elementi necessari, puo' determinare in via provvisoria questa parte dell'indennita', salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria e' notificata dall'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione. 13. Nel caso in cui l'armatore o proprietario propone ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino alla decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 14. La parte B e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi. 15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennita' e: a) essere assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero interessato; b) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali gia' esistono regolamentazioni speciali; c) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.
Art. 501
Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione

1. Oltre all'indennita' di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione: a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali e' adibito per effetto della requisizione; c) le spese inerenti ai lavori di ripristino; d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Art. 502
Pagamento dell'indennita' di requisizione

1. In caso di requisizione in proprieta', l'indennita' non puo' essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione. 2. Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all'indennita', e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennita' e' depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorita' giudiziaria, su istanza della parte piu' diligente. 3. Il pagamento dell'indennita' di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate. 4. L'amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione e' autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennita' di requisizione gia' maturate. 5. La determinazione delle suddette indennita', agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, e' fatta a giudizio insindacabile dell'amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione. 6. Per il pagamento delle indennita' per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennita' stesse siano dovute ai sensi dell'articolo 501 sia che esse siano dovute ai sensi dell'articolo 516, e per il pagamento delle indennita' di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.
Art. 503
Documenti giustificativi

1. Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, se esse non sono gia' comprese nella indennita' o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti: a) assicurazione: l'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare; b) equipaggio: fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del commissario statale che attestera' la effettiva percezione delle somme corrisposte; per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo e' compilato con le stesse modalita' indicate nelle lettera c); c) lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni: 1) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce; 2) del genere di lavoro straordinario; 3) delle ore di lavoro straordinario; 4) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; 5) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento; 6) della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto e' vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal commissario statale; d) combustibili, lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del comandante militare o del commissario statale, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione. Alla fattura e' allegata anche una dichiarazione dell'autorita' militare marittima o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se la nave trovarsi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza; e) spese portuali e diritti marittimi: fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute. Tali documenti, quietanzati, sono vistati dal comandante militare o dal commissario statale, o, in loro assenza, dalla autorita' portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; f) agenzie: fattura con allegato il buono del comandante militare o del commissario statale, e col visto della autorita' portuale per il controllo della quota del compenso dovuto; g) esercizio impianto radiotelegrafico: 1) marconigrammi: riepilogo firmato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle predette autorita', dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; 2) esercizio: fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, a eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal commissario statale; h) spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorita' di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e in giorni festivi. Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso e' corrisposto con le stesse modalita' indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento; i) mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati: 1) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione puo' stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1- classe per gli ufficiali e assimilati, di 2- classe per i sottufficiali e assimilati, di 3- classe per la truppa e personale assimilato; oppure puo' apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini e altre bevande, sono stabilite apposite tariffe. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante militare o dal commissario statale; 2) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, sono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal commissario statale; l) carenamento: i lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa. Le fatture relative portano il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto; m) se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse modalita', con la sola variante che il controllo e il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console; n) disinfestazione: le operazioni sono eseguite in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, sono controllate dall'autorita' designata dall'amministrazione e le fatture portano il <<visto per eseguito lavoro>> dell'autorita' predetta; o) medicinali e materiali per medicazioni: fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione; p) spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria:fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale, constatante la necessita' di procedere al lavoro stesso; q) telefono e internet: fattura quietanzata dalla societa' di comunicazione, vistata dall'autorita' portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale, ove e' indicato il tempo durante il quale il telefono o internet e' stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione; r) telegrammi: riepilogo vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle autorita' predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; s) quarantena e approdo in porto infetto: riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, delle spese sostenute e delle eventuali indennita' pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo e' corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorita' portuaria, dai quali risulta l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto; t) consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione; u) adattamento e ripristino: gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso e' adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture portano il visto dell'ufficio tecnico predetto; le fatture relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo e il visto sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console; v) cessioni materiali: le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante a enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale. Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al verbale stesso, o separatamente, e' inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente al quale i materiali sono ceduti. 2. Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati commissari statali o comandanti militari, le facolta' di <<visto>> e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione. Il presente comma si applica anche ai casi di impedimento delle anzidette autorita'.
Art. 504
Lavori e forniture urgenti

1. In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unita' requisita.
Art. 505 Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unita' e sospensioni
dell'indennita'

1. Se le navi e i galleggianti requisiti in uso restano temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 501, comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennita' per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facolta' di designare. 2. Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine e a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative e' trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate fra i crediti elencati nell'articolo 552 del codice della navigazione dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell'articolo 84 del codice della navigazione.



Nota all'art. 505:
- Il testo degli artt. 84 e 552 del codice della
navigazione, e' il seguente:
«Art. 84 (Ingiunzione per rimborso di spese). - Per il
rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per
conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione,
resa esecutoria con decreto del pretore competente.
Decorsi venti giorni dalla notificazione
dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia
eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere
agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puo' fare
opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza
del credito o al suo ammontare, previo versamento della
somma indicata nell'atto di ingiunzione.
L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente
per valore.».
«Art. 552 (Privilegi sulla nave e sul nolo). - Sono
privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il
quale e' sorto il credito, sulle pertinenze della nave e
sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del
viaggio:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi
sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di
ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le
tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le
spese di custodia e di conservazione della nave dopo
l'entrata nell'ultimo porto;
2. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o
di lavoro del comandante e degli altri componenti
dell'equipaggio;
3. i crediti per le somme anticipate
dall'amministrazione della marina mercantile o della
navigazione interna ovvero dall'autorita' consolare per il
mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio;
i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di
previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e
per il personale della navigazione interna;
4. le indennita' e i compensi di assistenza e di
salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave
alle avarie comuni ;
5. le indennita' per urto o per altri sinistri della
navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti,
bacini e vie navigabili; le indennita' per morte o per
lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per
perdite o avarie del carico o del bagaglio;
6. i crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni eseguite in virtu' dei suoi poteri legali dal
comandante, anche quando sia armatore della nave, per le
esigenze della conservazione della nave ovvero per la
continuazione del viaggio.».



Art. 506
Salvataggi e rimorchi

1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
Art. 507
Autorita' delegata per la consegna e la restituzione

1. Le formalita' relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Art. 508
Controllo dell'inventario

1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell'inventario, in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarita' eventualmente riscontrate. 2. Se il controllo dell'inventario non puo' essere compiuto dall'autorita' delegata, puo' essere a cio' delegata dall'amministrazione altra autorita'. 3. Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, e' rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine, all'autorita' che e' designata dall'amministrazione requisitrice. 4. Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano. 5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo e' compilato, anziche' controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.
Art. 509
Verifica materiali di consumo

1. Le autorita' delegate verificano i materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
Art. 510
Verbale di consegna

1. In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l'atto di requisizione e' sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2. 2. Agli effetti della requisizione, sia in proprieta' sia in uso, e' compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni: a) autorita' delegata per la consegna; b) ordine ricevuto dalla predetta autorita', con le precise indicazioni del documento relativo; c) amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione; d) nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita'; e) nome del proprietario (o anche dell'armatore nel caso di requisizione in uso) dell'unita' requisita e sua residenza o domicilio; f) compartimento o ufficio marittimo d'iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti; g) tonnellaggio di stazza lorda e netta; h) porto in cui avviene la consegna; i) data e ora della consegna; l) consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica; m) eventuali annotazioni; n) firma dell'autorita' delegata per la consegna; o) firma del proprietario (o anche dell'armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.
Art. 511
Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso

1. Le norme relative alle formalita' di consegna e di riconsegna dell'unita' requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione in uso e di successiva cessazione di tale sospensione.
Art. 512
Processo verbale di restituzione

1. All'atto della restituzione dell'unita' requisita, l'autorita' delegata dall'amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di restituzione, che contiene le stesse indicazioni prescritte per il verbale di consegna, sostituendo la parola <<consegna>> con <<restituzione>>.
Art. 513
Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali

1. I processi verbali di consegna e restituzione sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unita' requisita o di loro rappresentanti o del capitano. 2. A tal fine, e' data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procedera' alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.
Art. 514
Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni

1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice: a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione; b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua; c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione; d) attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali; e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante; f) di controllo di inventari; g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.
Art. 515
Responsabilita' dell'amministrazione che provvede alla requisizione

1. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennita' ai sensi dell'articolo 500, rimane esonerata da ogni responsabilita' per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione. 2. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione puo' disporre affinche' le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
Art. 516 Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla
requisizione

1. Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante: a) in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 499, comma 4; b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.
Art. 517
Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza

1. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 473, commi 4 e 5, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207,00. 2. Nei casi piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 518 Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di
requisizione

1. Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorita' competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00. 3. Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 479, il colpevole e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00.
Art. 519
Alterazione di nave o galleggiante requisiti

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 520
Documenti falsi o indicazioni non vere

1. Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 310,00. 2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorita' competente indicazioni mendaci e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00. 3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a euro 103,00.
Art. 521
Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale. 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 522 Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano

1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo: a) non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorita' competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti; b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato; c) non ottempera all'ordine dell'autorita' competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero; d) non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Art. 523 Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario
statale o dal comandante militare

1. Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 490, 491, 492, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 207,00.
Art. 524
Applicazione di sanzioni penali piu' gravi

1. Le disposizioni della sezione VII del presente capo non si applicano, se i fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave reato a norma delle leggi vigenti.
Art. 525
Competenza dei tribunali militari

1. Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.
Art. 526
Sanzioni disciplinari

1. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, indicati nella sezione III del presente capo, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione. 2. L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 e' affidato alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione. 3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati. 4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facolta' conferitagli dall'articolo 493, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate. 5. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito e' adibito puo' essere inflitta ai colpevoli, dall'autorita' marittima competente, la sanzione disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtu' di altre leggi.



Nota all'art. 526:
- Il testo dell'art. 1249 del codice della navigazione
e' i l seguente:
«Art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione
marittima e interna). - In materia di navigazione marittima
o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1. dal comandante della nave sui componenti
dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano
cittadini italiani;
2. dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti
al personale marittimo e sulle persone indicate
nell'articolo 68;
3. dai comandanti di porto della navigazione interna
sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4. dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro
portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e
sui lavoratori portuali;
5. dalle autorita' consolari all'estero sui componenti
dell'equipaggio;
6. dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui
componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono
imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero
nel quale non risiede un'autorita' consolare.



Art. 527 Norme applicabili all'amministrazione e contabilita' del Ministero
della difesa. Rinvio

1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilita' delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili. 2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilita' del Ministero della difesa, ivi compresa l'attivita' ispettiva. Il controllo strategico e' disciplinato dall'articolo 21 del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



Nota all'art. 527:
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
e' il seguente:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1.
L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili
rimedi».



Art. 528
Informatizzazione del Ministero della difesa

1. All'informatizzazione delle attivita' del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente: a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione; d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2. 2. In applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con DigitPA, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.



Note all'art. 528:
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23
ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1993, n. 42, e' il seguente:
«Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati,
su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con
l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di coordinare le disposizioni del presente
decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la
difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo
svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed
europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1,
contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere
dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione
concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati
di cui all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni
di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere
indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali
casi le amministrazioni richiedono direttamente al
Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene
espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti
della meta'.
4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte
dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo
l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi
gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di
cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al
trattamento di dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei
sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto
previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi'
individuate particolari modalita' di applicazione del
presente decreto in relazione all'Amministrazione della
giustizia.».
- Il testo dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione). -1. Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti, anche di carattere internazionale, del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le
medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico», iscritto in
una apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera
b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
puo' essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per introdurre nella disciplina vigente le norme
necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei
privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97
della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) abrogato;
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della
pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell'interessato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) abrogato;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
- Il testo dell'articolo 1, commi 197 e 198, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, e' il
seguente:
«197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i cedolini per il pagamento delle
competenze stipendiali del personale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, purche' sia gia' in possesso di caselle di
posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono
trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza,
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli uffici cassa delle
amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono
organizzati sulla base di procedure amministrative
informatizzate. Tutti i contatti con il personale
dipendente e con gli uffici, anche di altra
amministrazione, avvengono utilizzando modalita' di
trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.».
- Il testo degli articoli 2, comma 6, e 75, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
e' il seguente:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.-5.
(omissis).
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
e consultazioni elettorali.».
«Art. 75 (Partecipazione al Sistema pubblico di
connettivita'). - 1. (omissis).
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente
all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.».



Art. 529
Controlli. Rinvio

1. Al controllo di regolarita' amministrativa e contabile e al controllo di gestione del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.
Art. 530
Inchieste su eventi di particolare gravita' o risonanza

1. Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravita' o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunita' di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilita' penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento. 2. Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste e delimita gli eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze. 3. Dagli eventi di cui al comma 1 sono esclusi gli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane, nonche' gli incidenti di volo accaduti agli aeromobili, diversi da quelli di cui al comma 2.
Art. 531
Riutilizzo di documenti

1. Per l'esercizio della facolta' di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che da' attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.



Nota all'art. 531:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n.
37.



Art. 532
Responsabilita' del personale militare

1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilita' civile, penale, disciplinare, dirigenziale e amministrativo-contabile.
Art. 533
Divieto di polizze assicurative

1. E' fatto divieto al Ministero della difesa di stipulare polizze assicurative finalizzate a tenere indenni i propri dipendenti dalla responsabilita' amministrativo-contabile derivante dallo svolgimento dei compiti istituzionali; in caso di violazione del divieto si applica l'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Note all'art. 533:
- Il testo del comma 59 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il
seguente:
«59. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale
un ente pubblico assicuri propri amministratori per i
rischi derivanti dall'espletamento dei compiti
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la
responsabilita' per danni cagionati allo Stato o ad enti
pubblici e la responsabilita' contabile. I contratti di
assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30
giugno 2008. In caso di violazione della presente
disposizione, l'amministratore che pone in essere o che
proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario
della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte
l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel
contratto medesimo».



Art. 534
Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si applicano detto codice e le disposizioni in esso specificamente dettate per i contratti nel settore della Difesa; c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Il regolamento detta le norme per l'attuazione e l'esecuzione degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati.



Note all'art. 534:
- Il testo dell'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, citata nelle note
all'articolo 528, e' il seguente:
«192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della
pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i
servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni
ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA
stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi
informatici e per l'erogazione di servizi di carattere
generale riguardanti il funzionamento degli uffici con
modalita' che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo,
dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono
tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi
amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di
cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare,
in sede di richiesta di parere di congruita'
tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso
decreto legislativo, che la soluzione che intendono
adottare, a parita' di funzioni, risulti economicamente
piu' vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati
interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di
calcolo, telematiche e di comunicazione delle
amministrazioni di cui al comma 193».
- Il testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 67 (Modalita' di sviluppo ed acquisizione). - 1.
Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti
finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto
contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare
uno o piu' proposte utilizzando il concorso di idee di cui
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base
delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o
l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1,
le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo
parere tecnico di congruita' del CNIPA; alla relativa
procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo
57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai
sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi
requisiti soggettivi».
- Il testo degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente:
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1.-4.
(omissis).
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita,
per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e
assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione,
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
dirigente preposto alla struttura competente, previo
accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri».
«Art. 196 (Disciplina speciale per gli appalti nel
settore della difesa). - 1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito
regolamento, in armonia con il presente codice, per la
disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi
alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina
attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5
dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli
interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali».
- La legge 11 novembre 1986, n. 770 (Disciplina delle
procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di
programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione
di prodotti ad alta tecnologia) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1986, n. 273.
- Il testo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2010), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, e' il
seguente:
«222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a
prezzi di mercato previsto dall' articolo 6, comma 8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del
conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'
articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di
trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, comunicano le
eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga
l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in
gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano
nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la
segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma».



Art. 535
Difesa Servizi spa

1. E' costituita la societa' per azioni denominata <<Difesa Servizi spa>>, ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. 2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della societa' e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Lo statuto prevede: a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; c) le modalita' per l'esercizio del <<controllo analogo>> sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. 7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. 8. Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero vigilante. 9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.



Note all'art. 535:
- Il testo dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985,
n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitivita' delle industrie operanti nel settore
aeronautico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1986, n. 5, e' il seguente:
«Art. 7 (Attivita' dimostrativa sul territorio nazionale
e/o all'estero. - 1. I mezzi ed i materiali prodotti
dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da
altri enti pubblici possono essere messi a disposizione
delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui
dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione,
per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele
assicurative, prove dimostrative sia in Italia che
all'estero, su richiesta di governi stranieri o in
occasione di mostre o di visite di alte personalita'
straniere».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
citato nelle note all'articolo 297.
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2000), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, e' il
seguente:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi.- 1. Il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta
del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla
normativa di contabilita' pubblica, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantita' massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche
con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al parere di congruita' economica».
- Il testo dell'articolo 23-bis, comma 9, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, e'
il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato). - 1.-8. (omissis)
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».



Art. 536
Programmi

1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati: a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere. 2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato. 3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.
Art. 537
Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri

1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 549.
Art. 538
Principi sulle procedure contrattuali

1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria.
Art. 539
Semplificazione in ordine a determinati pareri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di DigitPA, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.



Nota all'art. 539:
- Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2009, n. 290, e' il seguente:
«Art. 3 (Funzioni). - 3. DigitPA esprime pareri tecnici,
obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai
sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la
congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di
detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso
di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere
dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'».



Art. 540
Poteri di spesa

1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Art. 541
Termini dei pagamenti

1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale. 2. I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.



Nota all'art. 541:
- Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
«Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di
rilevanza comunitaria) (sono indicati gli importi
modificati ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE)
n. 1177/2009). - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli
appalti di forniture del Ministero della difesa
dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza
comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie
seguenti:
a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 193.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle
indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici».



Art. 542 Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle
Forze armate

1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Art. 543
Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma

1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell'esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessita' urgenti e imprevedibili. 2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l'importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.
Art. 544 Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni
internazionali

1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, e' autorizzato il ricorso, in caso di necessita' e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze. 2. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.
Art. 545
Permute

1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 2. Il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.



Nota all'art. 545:
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.



Art. 546
Servizio di vettovagliamento delle Forze armate

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare e civile sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. 4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.



Nota all'art. 546:
- Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
vedano le note all'articolo 297.



Art. 547 Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le
attivita' connesse

1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso. 2. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalita' che sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 548
Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi

1. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attivita' contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del tempo libero, e idoneo a garantire attivita' di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.



Nota all'art. 548:
- Per la legge 11 novembre 1986, n. 770, si vedano le
note all'articolo 534.



Art. 549
Riassegnazione di entrate a bilancio

1. Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste devono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione a uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonche' quelle previste dal comma 3 dell'articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.



Note all'art. 549:
- Il testo dell'articolo 2, comma 615, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
e' il seguente:
«615. A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle
iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei
Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata
del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti
legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente
legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a
finanziare le spese della categoria 1 “redditi da
lavoro dipendente”».
- Il testo dell'articolo 159, comma 3, del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, e' il seguente:
«Art. 159. - 1. La cessione gratuita di materiali ed
altre amministrazioni dello Stato od a privati e' vietata.
2. Quando occorra ad una amministrazione di usare per i
servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili,
macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra
amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del
capitolo iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa
commutabile in quietanza d'entrata.
3. Si provvede nello stesso modo per la somministrazione
di materiale da uno ad altro servizio di uno stesso
ministero, quando i Fondi per provviste di detti materiali
siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per
ciascun servizio».



Art. 550
Somministrazione dei fondi

1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilita' speciali, aperte presso le tesorerie provinciali: a) per il pagamento degli emolumenti al personale; b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. 2. Le aperture di credito devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali.
Art. 551
Fondo scorta

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio. 2. Lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dal regolamento.
Art. 552
Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa

1. Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilita'.
Art. 553
Spese di natura riservata

1. Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio.
Art. 554
Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa

1. Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, il cui stanziamento e' determinato con legge di bilancio.
Art. 555 Oneri per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro
del Circolo Ufficiali delle Forze armate

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 4, per il subentro del Ministero della difesa in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del Circolo Ufficiali delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Nota all'art. 555:
- Il testo dell'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
e' il seguente:
«102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente».



Art. 556
Spese di funzionamento di organi consultivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. 2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 60, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Note all'art. 556:
- Il testo dell'articolo 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, e' il
seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005».
- Il testo degli articoli 60, comma 1, e 68, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n.
133 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195), e' il seguente:
«Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
pubblica). - 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni
finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi
indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della
componente relativa a competenze predeterminate per legge.»
«Art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture). - 1. (omissis).
2. In sede di concessione della proroga prevista dal
citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori
obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da
corrispondere ai componenti privilegiando i compensi
collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od
onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei
contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio
coincida con la localita' sede dell'organismo».



Art. 557 Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel
Corpo della Guardia di finanza

1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 556.
Art. 558
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1. Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della difesa puo' autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni esecutive, con contratti di durata non superiore all'anno, con possibilita' di rinnovo, regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I predetti contratti non conferiscono stabilita' di impiego ne' diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero della difesa di utilizzare personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall'Amministrazione degli affari esteri a norma del citato decreto. 2. Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa: a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono forniti dalla locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio e' tenuto a rimborsare il canone di locazione dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.



Nota all'art. 558:
- Il testo dell'articolo 84, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente:
«4. Il personale di ruolo e il personale a contratto che
fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma e'
tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in
misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo
e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente
il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della
indennita' di servizio all'estero o della retribuzione
mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e
dell'eventuale arredamento. La misura del canone e'
stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.».



Art. 559
Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa

1. In relazione all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 48, e' determinato in apposita tabella, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Note all'art. 559:
- Per il testo dell'articolo 9, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note all'art. 48.
- Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, e' il
seguente:
«Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - 1.-2.
(omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a)-c) (omissis)
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; ».



Art. 560
Ordinamento giudiziario militare

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 561
Funzionamento del Consiglio della magistratura militare

1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennita' di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 562 Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale
delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento

1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all'articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.
Art. 563
Collegio medico legale

1. L'onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all'articolo 189, grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 564
Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento del Ministero della difesa sono annualmente determinate con la legge di bilancio.
Art. 565
Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, e' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Note all'art. 565:
- La legge 15 novembre 1973, n. 925 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla Organizzazione
idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il
3 maggio 1967) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 1974, n. 16.
- Per il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note
all'articolo 48.



Art. 566 Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale

1. Per l'attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VI, sezione II, e' autorizzata la spesa annua di euro 170.431,00 a decorrere dal 2001, incrementata di euro 200.000,00 a decorrere dal 2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a euro 516.457,00 annui a decorrere dall'anno 2001. 3. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l'articolo 262, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. 4. Le funzioni di cui agli articoli 257, 258, 259 e 260, sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. 5. Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi del comma 2 sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini. 6. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 2 e 3, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali pari a euro 400.000,00 annui a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Art. 567 Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e
sacrari equiparati

1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attivita' istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. La gestione dei fondi e' demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.



Nota all'art. 567:
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.



Art. 568 Manutenzione degli alloggi di servizio, modalita' di riscossione del
canone e sua destinazione

1. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 549.
Art. 569 Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai
contributi a comuni e regioni

1. La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante dall'articolo 325, comma 1, e dall'articolo 330, commi 1 e 2, e' determinata annualmente con legge di bilancio.
Art. 570 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. L'onere derivante dall'attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 571 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della
medaglia mauriziana
al merito di dieci lustri di carriera militare

1. L'onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui all'articolo 1459 e dall'estensione della stessa ai sottufficiali delle Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della Guardia di finanza e' a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 572 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della
medaglia al merito aeronautico

1. L'onere derivante dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico di cui all'articolo 1439, comma 2, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 573 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e
altri enti militari delle Forze armate italiane

1. L'onere derivante dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane di cui all'articolo 718, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. 3. Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
Art. 574 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri

1. L'onere derivante dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 575 Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle
Forze armate

1. All'onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III, capi V, VI, VII, VIII, IX e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI; titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.



Nota all'art. 575:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995,
n. 130 (Delega al Governo in materia di procedure per la
disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici
delle Forze di polizia e delle Forze armate), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99, e' il
seguente:
«Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli
2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro
il 15 maggio 1995.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti
compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al
comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto
legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni
per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e
lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



Art. 576
Oneri per l'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1095 grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 577 Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. All'onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.



Nota all'art. 577:
- Il testo dell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n.
78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79,
e' il seguente:
«Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100
milioni annue relativamente alle previsioni di cui
all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella
misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



Art. 578 Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare

1. L'onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, contenute nel libro IV, titolo III, capi V e VII; titolo VII, capo XIII e capo XV, sezione II, e negli articoli 682, 691 e 704, e' valutato in euro 40.971.042,00 a decorrere dal 2008.
Art. 579 Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

1. L'onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, contenute nel libro IV, titolo III, capi VI, VIII e X; titolo VII, capo XIV e capo XV, sezione III, e negli articoli 683, 692, 693 e 706, e' valutato in euro 17.465.023,00 a decorrere dal 2008.
Art. 580 Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei
carabinieri

1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' attivato un programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite di spesa di euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17 milioni per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 800. 3. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nel limite di spesa di euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 800. 4. Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008.



Note all'art. 580:
- Il testo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il
seguente:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. (abrogato dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 66, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1
a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (omissis)
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
dal comma 3, personale dotato di alta professionalita',
anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3,
comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di
nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al
presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre
1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31
dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia
di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L.
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro
a tempo parziale, si applicano al personale dipendente
delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio».
- Il testo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, citata nelle note all'articolo 528,
e' il seguente:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, agli enti pubblici non economici,
agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione
delle assunzioni relative alle categorie protette. Il
divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari
comunali e provinciali nonche' al personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. Per le regioni, le
autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte
salve le norme speciali concernenti le assunzioni di
personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e
153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre
2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27
marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte
salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve
le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai
D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale».



Art. 581 Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate
con quello delle Forze di polizia

1. L'onere derivante dalle modifiche apportate in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia di cui all'articolo 838, e' quantificato in euro 21.027.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006.
Art. 582 Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle
Forze armate

1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unita' dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro: a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; d) per l'anno 2012: 459.330.620,21; e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilita' quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.



Note all'art. 582:
- Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, citata nelle note
all'articolo 559, e' il seguente:
«Art. 11 (Manovra di finanza pubblica).- 1.-2.
(omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a)-l) (omissis)
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; ».



Art. 583 Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma

1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582, nei seguenti importi in euro : a) per l'anno 2009: 363.945.955,41; b) per l'anno 2010: 360.737.195,75; c) per l'anno 2011: 322.549.996,80; d) per l'anno 2012: 314.872.024,13; e) per l'anno 2013: 311.626.174,47; f) per l'anno 2014: 303.897.364,51; g) per l'anno 2015: 295.871.323,32; h) per l'anno 2016: 289.069.932,78; i) per l'anno 2017: 284.063.870,19; l) per l'anno 2018: 273.183.877,39; m) per l'anno 2019: 257.313.529,85; n) per l'anno 2020: 224.689.505,99; o) per l'anno 2021: 183.827.384,36.
Art. 584
Riduzione di oneri per le Forze armate

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di
porto

1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati: a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; d) per l'anno 2012: 75.022.475,62; e) per l'anno 2013: 74.943.322,41; f) per l'anno 2014: 74.867.621,25; g) per l'anno 2015: 74.787.401,19; h) a decorrere dall'anno 2016: 74.703.881,29.
Art. 586 Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di
lingue estere

1. Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuita' didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale di cui all'articolo 1530, comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di euro 416.245,00 annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. La procedura selettiva di cui al comma 1 e' riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalita' nell'espletamento di attivita' di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attivita', previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.



Nota all'art. 586:
- I testi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dell'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono riportati nelle note
all'articolo 580.



Art. 587 Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di
assistenza spirituale

1. L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, e' a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attivita' e' a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza e' a carico dell'Amministrazione della difesa.
Art. 588
Trattamento economico del personale militare

1. L'onere derivante dalla corresponsione degli istituti dell'omogeneizzazione stipendiale e dell'assegno funzionale per le Forze armate, e' valutato in euro 451,38 milioni annui a decorrere dall'anno 1991.
Art. 589
Omogeneizzazione per le Forze armate

1. L'onere derivante dall'omogeneizzazione del trattamento economico di cui all'articolo 1802, e' valutato in euro 15.365.872,00 annui a decorrere dall'anno 2002.
Art. 590 Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del
traffico aereo

1. Per le finalita' di cui agli articoli 1804, 1816 e 2262, e' prevista la spesa annua di euro1.836.242,00 a decorrere dall'anno 2005.
Art. 591
Indennita' di impiego operativo

1. L'onere derivante dalla corresponsione al personale militare delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e' quantificato in euro 146,67 milioni annui a decorrere dall'anno 1983.



Nota all'art. 591:
- La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L.
5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative
del personale militare), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85.



Art. 592
Trattamento economico di missione e di trasferimento

1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all'interno del territorio nazionale, non puo' superare quella prevista per tale finalita' nello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 593
Trasferimento d'autorita' del personale della Marina militare

1. L'onere derivante dall'applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in materia di trasferimenti d'autorita' del personale della Marina militare, e' quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere dall'anno 1974.



Nota all'art. 593:
- La legge 12 febbraio 1974, n. 35 (Modifiche al regio
decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alla indennita' di
trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina
imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una
precaria residenza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 marzo 1974, n. 60.



Art. 594
Indennita' di lungo servizio all'estero

1. All'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennita' speciale eventualmente riconosciuta, di cui all'articolo 1808, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 595 Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le indennita', i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all'articolo 1809, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.
Art. 596 Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione
minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa

1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, e' effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Note all'art. 596:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103 (Regolamento recante riordino
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
agosto 2006, n. 248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 luglio 2007, n. 169.
- Il testo dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come
modificato dall'articolo 2, comma 457, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
e' il seguente:
«1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarieta' sociale e per i diritti e le pari
opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il
riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno
2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di
euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla
base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri
e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, al quale
concorrono gli asili nido, i servizi integrativi,
diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei
luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati,
al fine di favorire il conseguimento entro il 2010,
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33
per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra
le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100
milioni di euro per l'anno 2009».



Art. 597 Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio

1. L'onere derivante dalla corresponsione della speciale elargizione ai familiari dei militari vittime del servizio di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione I, e' valutato in euro 11.362.052,00 a decorrere dall'anno 1992.
Art. 598
Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia

1. L'onere derivante dalla corresponsione della pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia di cui all'articolo 1922, e' autorizzato nel limite di euro 1.397.661,00 a decorrere dall'anno 1985.
Art. 599
Indennizzo privilegiato aeronautico

1. L'onere derivante dalla corresponsione dell'indennizzo privilegiato aeronautico e' valutato in euro 345.000,00 a decorrere dall'anno 1981.
Art. 600
Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare

1. L'onere derivante dalla corresponsione degli assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare di cui agli articoli 1925 e 1926, e' valutato in euro 10.665.351,00 a decorrere dall'anno 1993.
Art. 601 Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attivita'
istituzionali delle Forze armate

1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1905, e' valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
Art. 602 Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di
ordigni bellici in tempo di pace

1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1906, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.
Art. 603 Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto
a particolari fattori di rischio

1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010. 2. I termini e le modalita' per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste, sono disciplinati dal libro VII del regolamento. 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione. 4. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
Art. 604 Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unita'
navali di futura generazione

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00 annui a decorrere dall'anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall'anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.



Nota all'art. 604:
- Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma
3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413
(Rifinanziamento degli interventi per l'industria
cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa
comunitaria di settore), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283, e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita'
operative di propria responsabilita' il Ministro dei
trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a)-b) (omissis)
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di
sistemi ed apparati per unita' navali di futura
generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui
alla lettera b);
2. (omissis)
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente
articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno
della durata massima di quindici anni:
a)-b) (omissis)
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del
comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999; ».



Art. 605
Rifinanziamento dei programmi di investimento

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall'anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall'anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall'anno 2001.



Note all'art. 605:
- Il testo dell'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, e' il seguente:
«Art. 4 (Programmi del settore aeronautico). - 3. Per
garantire un qualificato livello della presenza italiana
nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico,
connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e
realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato
il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per
l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione
al predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le
quote di competenza italiana del programma EFA (European
fighter aircraft) in conformita' alle indicazioni del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministero della difesa, che tengano
conto dell'avanzamento progettuale».



Art. 606
Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico

1. Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge di stabilita', da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 607
Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze

1. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, e' autorizzata la spesa annua di euro 55 milioni per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.



Note all'art. 607:
- Il testo dell'articolo 4, comma 177, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, e' il
seguente:
«177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di
esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La
quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente».



Art. 608
Altre spese di investimento

1. Altre spese di investimento del Ministero della difesa sono quantificate in euro 1.989 milioni per l'anno 2010 e rideterminate con la legge di bilancio per gli anni successivi.
Art. 609
Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio

1. Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di contabilita' pubblica.
Art. 610
Fondi di incentivazione del personale militare e civile

1. I fondi per l'incentivazione della produttivita' del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.
Art. 611 Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese per consumi intermedi

1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.



Note all'art. 611:
- Il testo dell'articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il
seguente:
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui
dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei
rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del periodo precedente. La ripartizione del fondo e'
disposta con decreti del Ministro competente, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti».



Art. 612 Fondo da ripartire per finalita' per le quali non si da' luogo a
riassegnazioni a bilancio

1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio.



Note all'art. 612:
- Il testo dell'articolo 2, comma 615, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note all'articolo
549. I successivi commi 616 e 617 del medesimo articolo 2
cosi' recitano:
«616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi
di cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per
cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai
pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in considerazione dell'andamento delle
entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente
rideterminata in base all'andamento dei versamenti
riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due
esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno
un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni
di euro».



Art. 613
Fondo a disposizione

1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 614 Incremento del fondo per l'incentivazione della produttivita' del
personale del Ministero della difesa

1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali. 2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



Note all'art. 614:
- Il testo dell'articolo 67, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, citato nelle note
all'articolo 556, e' il seguente:
«Art. 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa
e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi). -
1. (omissis)
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una
piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di
rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno
e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui
all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire
nei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e
modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai
processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali
indicati dalle predette disposizioni».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.



Art. 615
Fondo per esigenze di difesa nazionale

1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.



Nota all'art. 615:
- Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, citata nelle note
all'articolo 559, e' il seguente:
«3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a)-d) (omissis)
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; ».



Art. 616
Fondo per l'efficienza dello strumento militare

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali. 2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.



Nota all'art. 616:
- Il testo dell'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, citata nelle note all'articolo 556,
e' il seguente:
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo
delle riassegnazioni di entrate non potra' superare, per
ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle
riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle
di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica
alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa
non ha impatto sul conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle riguardanti
l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea».



Art. 617 Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
impiegati dalle Forze armate nazionali

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. 2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 618
Fondo per le missioni internazionali

1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni militari internazionali", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente. 2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.



Nota all'art. 618:
- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, citata nelle note all'articolo 596,
e' il seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze».



Art. 619 Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della
difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio

1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.



Note all'art. 619:
- Il testo dell'articolo 2, comma 615, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note all'articolo
549.
- Per il testo dell'articolo 49, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si vedano le note all'art. 307.



Art. 620
Fondo per esigenze prioritarie della difesa

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
Art. 621
Acquisto dello stato di militare

1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. 2. Il servizio e' prestato: a) su base volontaria in tempo di pace; b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di: a) disperso; b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento. 4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario e' disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento. 6. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalita' con le quali e' prestato il giuramento.
Art. 622
Perdita dello stato di militare

1. Lo stato di militare si perde esclusivamente: a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del codice penale.



Note all'art. 622:
- Il testo dell'art. 28 del codice penale militare di
pace e' il seguente:
« Art. 28 (Degradazione). - La degradazione si applica a
tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato:
1. della qualita' di militare e, salvo che la legge
disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque
servizio, incarico od opera per le forze armate dello
Stato;
2. delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle
medesime per il servizio anteriormente prestato. La legge
determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte
importa la degradazione. La condanna all'ergastolo, la
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a
cinque anni e la dichiarazione di abitualita' o di
professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a
delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle
armi o in congedo, per reati militari, importano la
degradazione. Nel caso di condanna alla pena di morte con
degradazione e in quelli indicati nel comma precedente,
restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali
derivanti dalla condanna a norma della legge penale
comune.».
- Il testo dell'art. 31 del codice penale militare di
guerra e' il seguente:
« Art. 31 (Degradazione). - Il militare incorso nella
degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva,
la cui esecuzione e' stata differita a norma dell'articolo
29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non e'
eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione
produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.».
- Il testo dell'art. 32-quinquies del codice penale e'
il seguente:
« Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna
consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).
- Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna
alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di
enti a prevalente partecipazione pubblica.».



Art. 623
Personale militare femminile

1. Le Forze armate si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, in condizioni di assoluta parita', di personale maschile e femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.
Art. 624
Rapporti con la legge penale militare

1. Rimangono ferme le definizioni e classificazioni del personale militare e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guerra.
Art. 625 Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali

1. Al personale militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro. 2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. 3. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.
Art. 626
Gerarchia e subordinazione

1. Il personale militare e' ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. L'ordine di precedenza tra pari grado e' determinato dall'anzianita' di grado, in base a quanto disposto dall'articolo 854. 3. L'ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell'inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza.
Art. 627
Categorie di militari

1. Il personale militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) graduati; d) militari di truppa. 2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio. 3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati. 4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati. 5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
Art. 628
Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali

1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; i) generale di corpo d'armata: tenente generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni. 3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori.
Art. 629
Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. 2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti puo' essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Art. 630
Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
Art. 631
Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente: a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare; b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado e': a) il soldato per l'Esercito italiano; b) il comune di 2^ classe per la Marina militare; c) l'aviere per l'Aeronautica militare; d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere; e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l'allievo maresciallo in ferma; g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l'allievo ufficiale delle accademie.
Art. 632 Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli
appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata: a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B; b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale; c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore; d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente; e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto; f) capitano e corrispondenti: commissario capo; g) tenente e corrispondenti: commissario; h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario; i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo; m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore; n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore; o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo; p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente; q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente; r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo; s) appuntato e corrispondenti: assistente; t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto; u) carabiniere e corrispondenti: agente.
Art. 633
Reclutamento

1. Il reclutamento e' il complesso delle procedure e delle attivita' tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento e' obbligatorio o volontario. 2. Il reclutamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 3. Il reclutamento volontario e' disciplinato dal presente titolo. 4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando.
Art. 634
Programmazione dei reclutamenti

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell'Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell'amministrazione, connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze: a) definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'; b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. 4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
Art. 635
Requisiti generali per il reclutamento

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando: 1) quanto previsto dall'articolo 711; 2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta'; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. 3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.



Note all'art. 635:
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1989, n. 105, e' il
seguente:
«Art. 33. - 1. Allo scopo di assicurare il rispetto
delle norme del presente decreto da parte delle Forze di
polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nel reclutamento del personale deve essere riservata,
in base al fabbisogno di personale occorrente per
l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di
posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta
dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni.
2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni.
3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati
nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di
servizio.
4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1,
per il personale destinato a prestare servizio in provincia
di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
linguistica alle prove d'esame per il conseguimento
dell'attestato di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva
politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini
dei diversi gruppi linguistici della provincia che
entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino
il trasferimento.».



Art. 636
Obiettori di coscienza

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3. 3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.
Art. 637
Divieto di discriminazione

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, e' vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.
Art. 638
Mancanza dei requisiti

1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di eta' che puo' essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione. 2. L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
Art. 639
Reclutamento volontario femminile

1. Il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2. 2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, corpi, categorie, specialita' e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'.
Art. 640
Accertamento dell'idoneita' psicofisica

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 641
Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento.
Art. 642
Revoca e sospensione dei concorsi

1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di: a) revocare il bando di concorso; b) sospendere o rinviare le prove concorsuali; c) modificare il numero dei posti messi a concorso; d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.
Art. 643
Conferimento di posti disponibili agli idonei

1. L'amministrazione militare ha facolta' di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria. 2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari. 3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facolta' di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti. 4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso e' inferiore a un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.
Art. 644
Commissioni di concorso

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.
Art. 645
Posti riservati a particolari categorie

1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 646
Requisiti speciali

1. Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e' necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti: a) non aver superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal presente codice; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.
Art. 647
Norme generali sui concorsi

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata: a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; c) la composizione delle commissioni esaminatrici. 2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 648
Eta' per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

1. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. 2. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, e' stabilita in 28 anni.
Art. 649
Posti riservati nelle accademie

1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili. 2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non sono ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.
Art. 650
Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie

1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'articolo 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parita' di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualita' di: a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio; b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio; c) allievi delle scuole militari; d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma. 2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parita' di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.
Art. 651
Alimentazione ordinaria dei ruoli normali

1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.
Art. 652
Alimentazione straordinaria dei ruoli normali

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 32° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.
Art. 653 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per
i ruoli normali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino: a) il 40° anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare; b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali provenienti dalle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 654
Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali

1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.
Art. 655
Alimentazione dei ruoli speciali

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b); 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di eta' e ha maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'eta'; c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo; d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di eta'; 2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e hanno almeno due anni di servizio; b) d'autorita', previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. 3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi. 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo. 5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.
Art. 656
Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli

1. La percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali, di cui all'articolo 655, non puo' essere inferiore al 50 per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.
Art. 657 Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi
dell'Aeronautica militare

1. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 943, comma 2, nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui alla sezione IV del presente capo. 2. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado.
Art. 658
Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari

1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.
Art. 659 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali
dei ruoli speciali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 40° anno d'eta', ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 660
Immissioni in ruolo

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata. 2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.
Art. 661 Ripartizione in specialita' degli ufficiali della Marina militare e
dell'Aeronautica militare

1. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialita'.
Art. 662
Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale

1. Il concorso di cui all'articolo 652, puo' essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo 722, comma 1, lettera b).
Art. 663
Alimentazione del ruolo speciale

1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a <<superiore alla media>> e che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che hanno compiuto il servizio di prima nomina e non hanno superato il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo.
Art. 664
Alimentazione del ruolo tecnico-logistico

1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a <<superiore alla media>> e sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso formativo.
Art. 665
Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Art. 666
Immissioni in ruolo

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale. 2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. 3. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Art. 667
Bandi di concorso

1. E' facolta' del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale. 2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma. 3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non puo' superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.
Art. 668
Commissioni di concorso

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito italiano da: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; b) per la Marina militare da: 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente; 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore; 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto; 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica militare da: 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente; 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; d) per l'Arma dei carabinieri: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.
Art. 669
Elementi di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1; b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito. 5. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 670
Nomina nel servizio permanente

1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale. 2. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta. 3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita INPDAP e dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914.
Art. 671
Concorsi straordinari

1. Il Ministro della difesa ha facolta' di bandire uno o piu' concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianita' di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli. 2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente. 4. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui alla presente sezione. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
Art. 672
Requisiti speciali

1. Gli ufficiali in ferma prefissata sono reclutati tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai predetti corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che: a) non hanno superato il 38° anno d'eta'; b) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea. 2. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che: a) non hanno superato il 32° anno d'eta'; b) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata o si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.
Art. 673
Norme generali sui concorsi

1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni.
Art. 674
Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento

1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. 2. Puo' essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate. 3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si puo' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 4. La nomina e' conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale. 5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le professionalita' e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo; b) le procedure da seguirsi; c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.
Art. 675
Reclutamento in servizio di prima nomina

1. Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, avviene esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2. 2. I criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche' i requisiti somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare. 3. I bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione e' dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria e' posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto. 4. Avverso le suddette graduatorie e' ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione. 5. La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina e' di 14 mesi.
Art. 676
Reclutamento nell'Aeronautica militare

1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa. 2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti: a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta'; b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado; c) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari o di navigatori militari.
Art. 677
Reclutamento nelle altre Forze armate

1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonche' dell'Arma dei carabinieri, puo' avvenire con le modalita' di cui all'articolo 676.
Art. 678
Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990. 3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652. 5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 6. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri 7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito. 8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari. 9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Art. 679
Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

1. Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. 2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
Art. 680
Limiti di eta'

1. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.
Art. 681 Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli
marescialli e ispettori

1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 645, e' altresi' riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. 3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare: a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso: 1) non hanno superato il 40° anno di eta'; 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno <<superiore alla media>> o giudizio corrispondente; 3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente; 2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso. 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.
Art. 683
Alimentazione del ruolo degli ispettori

1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente ripartizione: a) un terzo ai brigadieri capi; b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri; c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. 3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a). 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 5. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.
Art. 684
Ammissione al corso biennale

1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e); 2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 3) non hanno superato il trentesimo anno di eta'; 4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della <<consegna>>; 5) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; b) i cittadini italiani che: 1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta'; per coloro che hanno gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni; 3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.
Art. 685
Ammissione al corso annuale

1. L'ammissione al corso, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 683, comma 2, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) sono idonei al servizio militare incondizionato o sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera e); 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<nella media>> o giudizio corrispondente; 3) non hanno riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 4) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; 5) non sono stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore; b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a): 1) hanno compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri; 2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.
Art. 686
Prove concorsuali

1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684, sono costituiti da: a) una prova di efficienza fisica; b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana; c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; d) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio e' definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto. 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 685, sono costituiti da: a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto; b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; c) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalita' e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.
Art. 687
Commissione d'esame

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al voto. 2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.
Art. 688 Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della
graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi. 2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che e' stato giudicato idoneo alla visita medica e agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica e' ammesso a sostenere la prova orale. 3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. 4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso. 5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. 6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. 7. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Art. 689
Prova facoltativa

1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'articolo 686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna sia per la prova scritta sia per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
Art. 690
Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni. 2. I concorsi interni sono riservati: a) nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo; b) nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.
Art. 691
Alimentazione dei ruoli dei sergenti

1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale. 2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi. Con decreto ministeriale sono, altresi', definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalita' di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a), eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo articolo e viceversa.
Art. 692
Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 2, lettera a), e' bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. 2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 2, lettera b), e' previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776. 3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti. 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. 5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2. 6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei relativi corsi; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della <<consegna>>; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore. 7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Art. 693
Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande: a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, o e' sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'. 4. Le modalita' di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso. 5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. 6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. 7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.
Art. 694
Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) il Comandante del Reggimento Corazzieri; c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di voto.
Art. 695
Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita', sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti di cui all'articolo 693, comma 2.
Art. 696
Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all' articolo 685, comma 2. 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri. 5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 697
Requisiti

1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi: a) eta' non superiore a venticinque anni; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 698 Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno

1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 699
Incentivi per il reclutamento volontario

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Art. 700
Requisiti

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti. 2. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 701 Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata
quadriennale

1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennali, nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^ classe o di aviere scelto.
Art. 702
Riservatari

1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di: a) diplomati presso le scuole militari; b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano; c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori; e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; f) figli di militari deceduti in servizio.
Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 704
Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente

1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministero della difesa. 2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
Art. 705 Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1: a) nei limiti delle vacanze organiche; b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore; c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 635, a eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.
Art. 706
Alimentazione del ruolo

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708. 2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate, nonche' nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.
Art. 707
Requisiti speciali

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare; b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 708
Bandi di arruolamento

1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Art. 709 Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei
carabinieri

1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 783, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti nonche' ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.



Nota all'art. 709:
- Il testo dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, e' il seguente:
«Art. 82. (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di
azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale,
ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a
decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici
previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal
Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
bianca». Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire
consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni lite in corso con le persone
fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio
della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di
terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano
subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento
previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n.
302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma
dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai
seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani,
fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta,
anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in
materia per le vittime del terrorismo, qualora piu'
favorevoli.
7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario
concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura
colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della
legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono
inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonche'
agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono
inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata».».



Art. 710
Ammissione alle scuole militari

1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico. 2. Il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.
Art. 711
Requisiti per l'ammissione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che: a) al momento dell'incorporazione hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°; b) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico; c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.
Art. 712
Svolgimento del concorso

1. I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti a un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale e in una prova di educazione fisica, secondo le modalita' e i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico. 2. I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo. 3. La prova di cultura generale puo' anche consistere in test a risposta multipla. 4. La prova di cultura generale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione dei sei decimi. 5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui al presente articolo sono nominate dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
Art. 713
Graduatorie di merito

1. Gli idonei sono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova orale di cultura generale. 2. A parita' di punti hanno la precedenza nell'ordine: a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato; d) i candidati che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento; e) i piu' giovani di eta'. 3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento e' riservato ai candidati idonei che sono orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.



Nota all'art. 713:
- Il testo della tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28, e' il seguente:
« Tabella A - (Lesioni ed infermita' che danno diritto a
pensione vitalizia o ad assegno temporaneo).
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita
delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore
(disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa
della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di
esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza,
con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e
permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con
moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o
del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al
limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani
ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette
o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto
dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita
di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i
pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle
mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della
faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo
alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a
speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e
permanente.
17) L'immobilita' completa permanente del capo in
flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e
permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di
natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e
funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una
assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o
stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente
scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica
ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e
del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione
determinano assoluta incapacita' lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica,
pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e
l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da
lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi
di notevole gravita'.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione
permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione
e complicazioni cardiache) o tali da necessitare
trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali
(sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze
traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare profondi e irreparabili
perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita
organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro
proficuo.
30) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
accertata con esame audiometrico.
31) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica
e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta
e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da
1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle
A e B-c).
Seconda categoria
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della
faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente
la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da
apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave
e permanente con notevole riduzione della funzione
masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicita' e
l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato
gravemente la funzione di due o piu' arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il
terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di
due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica
dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione
del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare che per la loro gravita' non siano tali da
ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato
respiratorio o di altri apparati organici determinate
dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed
enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della
laringe, della trachea che arrechino grave e permanente
dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita'
tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco
e del collo, quando per la loro gravita' non debbano
ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole
annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento
organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti
dell'apparato urinario salvo, che per la loro entita', non
siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di
conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente
dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
i 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoche' totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che
periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che
presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i
caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque
dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani
compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle
due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre
cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella
di un indice e di altre quattro dita fra le mani con
integrita' dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione
viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso
grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente,
con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10
della normale.
Quarta categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione
parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una
mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani
compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre
quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro
pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o
cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi
articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture
di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi,
ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso
evidenti, ma con stato di latente insufficienza del
miocardio.
10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi
frequenti e con persistente compromissione della funzione
emuntoria.
11) L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la
gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a
categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi
notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con
nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce
di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con
complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella
limitata al manico del martello, coesteatomi,
granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di
media gravita'.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli
occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50
e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio che rie abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione
periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con alterazioni pure irreversibili della
visione periferica dell'altro, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione
completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una
mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre
dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro
pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre
quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro
indice.
6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra
le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di otto dita
compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione
unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od
otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti
estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo
accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita'
non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare,
quando per la loro entita' e localizzazione non comportino
assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di
scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti
che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravita'.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a
prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e
permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza
complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm
accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica
unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini,
esclusa quella limitata al manico del martello,
colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non
accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio,
quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta
ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra
2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non
protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con
perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore,
senza disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione
completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella
del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre
dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che
siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre
dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con
quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e
l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime
quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due
ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non
siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei
dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure
la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani
compresa quella di uno dei due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi
compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi
compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei
corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente
accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma
ben funzionale.
15) Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da
scrivere a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entita'.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con
nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza
visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva
dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole
deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad
ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali,
ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad
infermita' di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione
radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che
non siano i pollici ne' gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre
dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle
di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei
pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita
di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di
sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro
o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette
dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi,
compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi,
compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro
dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi,
che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale
dei due alluci insieme con la perdita della falange
ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica)
senza deviazione e senza notevole disturbo della
deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti
estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi
nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti
dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso
rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica
persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della
funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravita'.
28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non
accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio,
quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta
ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con
voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio
visione centrale o periferica normale), sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del capo visivo stesso,
o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano
disturbi della masticazione, della deglutizione o della
parola, congiuntamente o separatamente che per la loro
entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la
perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La
paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale
perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non
siano i pollici ne' gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito
della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a
quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa
mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre
dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i
piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un
solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi
che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di
esso, insieme con la perdita della falange di altre dita
dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente
metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza
deviazione di esso e senza notevole disturbo della
deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un
arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella
statica o nella deambulazione da essere compreso nelle
categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali
di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi,
tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica
postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con
persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di
proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordita' unilaterale assoluta e permanente o
ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%
(voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali,
provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion,
entropion, simblefaron, lagoftalmo). ».



Art. 714
Allievi stranieri

1. E' consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall'articolo 711, lettera b).
Art. 715
Formazione

1. La formazione e' il complesso delle attivita' di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacita' tecnico-professionali. 2. La formazione iniziale o di base e' il complesso delle attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare. 3. La formazione successiva o permanente e' il complesso delle attivita' formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.
Art. 716
Personale femminile in formazione

1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonche' al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'articolo 1494. 2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Art. 717
Corsi di formazione militare

1. Il regolamento disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione.
Art. 718
Ammissione ai corsi di militari stranieri

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi. 2. Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi e il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma 1, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.
Art. 719
Formazione universitaria degli ufficiali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i criteri generali per la definizione, da parte delle universita', degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le universita', in conformita' ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le universita', cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, hanno superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.



Note all'art. 719:
- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.
113, e' il seguente:
« 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente (195);
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Il testo degli artt. 2, 3 e 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
novembre 1990, n. 274, e' il seguente:
«Art. 2 (Diploma universitario). - 1. Il corso di
diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non
inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque
corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme
della Comunita' economica europea per i diplomi
universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli
studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti
culturali e scientifici orientata al conseguimento del
livello formativo richiesto da specifiche aree
professionali.
2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli
studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per
i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai
fini del proseguimento degli studi per il conseguimento,
rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari
affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti
di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso
l'obbligo di tale riconoscimento.»
«Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. Il corso di laurea si
svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a
quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire
agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello
superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due
indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato. [I concorsi hanno funzione abilitante] (3). Ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i
professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
le necessarie competenze sono disponibili.
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le
medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di
grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli
altri Ministri interessati, sono individuati i profili
professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune
integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e'
titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti
attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico
impiego per le quali il diploma di laurea costituisce
titolo per l'accesso.
7. abrogato
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita'
per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con
riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna
ed elementare in servizio.»
«Art. 4 (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma
di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di
specialisti in settori professionali determinati, presso le
scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982,
n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facolta' di magistero, le universita' provvedono alla
formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame
finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame
di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 8.
3. abrogato.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le
medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di
grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono
determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2
che in relazione a specifici profili professionali danno
titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno
titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.».



Art. 720
Formazione degli ufficiali dei ruoli normali

1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in qualita' di allievi ufficiali, per svolgere il previsto ciclo formativo. 2. Coloro che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le accademie militari sono nominati sottotenenti e immessi nei rispettivi ruoli normali. 3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali dei corpi sanitari, secondo quanto stabilito nel regolamento.
Art. 721
Prosecuzione degli studi universitari

1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle universita' d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre universita' che hanno attivato corsi corrispondenti.
Art. 722
Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta: a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore; b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a un anno, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 723 Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. 4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 736.
Art. 724 Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. 6. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di dodici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta. 7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.
Art. 725
Corso di applicazione

1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Art. 726
Mancato superamento del corso di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa. 3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.
Art. 727
Mancato transito nei ruoli speciali

1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo: a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta; b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorita', ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.
Art. 728
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno gia' ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 5. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalita' indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.
Art. 729 Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli
normali

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalita' ed entro il periodo prescritto. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.
Art. 730
Mancato transito nei ruoli speciali

1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
Art. 731
Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica. 3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento. 4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Art. 732
Mancato completamento degli iter formativi

1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento: a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare; b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'articolo 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata nel grado. 3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non puo' avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.
Art. 733
Mancato transito nei ruoli speciali

1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
Art. 734
Corso di applicazione

1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Art. 735
Mancato superamento dei corsi di applicazione

1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto: a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento; b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta; c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
Art. 736
Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale

1. I sottotenenti del ruolo speciale sono ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 2. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso applicativo con ritardo, se lo superano, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. 3. I sottotenenti del ruolo speciale che non superino il corso applicativo: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari, sono collocati in congedo.
Art. 737
Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico

1. I tenenti del ruolo tecnico-logistico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
Art. 738
Obblighi di servizio

1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare. 2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo speciale, se non gia' in servizio permanente, e quelli nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai corsi, sono vincolati a una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati a una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico, se non gia' in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
Art. 739
Corsi di formazione

1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale. 3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata. 4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
Art. 740
Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado

1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di laurea; c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico. 2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
Art. 741
Mancato superamento degli esami di fine corso

1. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 2. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. A essi si applica l'articolo 742, comma 2.
Art. 742
Dimissioni dai corsi

1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. 2. Gli allievi comunque dimessi dal corso: a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
Art. 743
Corsi di pilotaggio e di navigatore

1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. 2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado.
Art. 744
Nomina

1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.
Art. 745
Obblighi di servizio

1. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici. 2. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.
Art. 746
Mancato superamento del corso

1. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente e gradi corrispondenti di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare o a navigatore militare. In tale qualita' sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente o corrispondente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.
Art. 747
Dimissioni dal corso

1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Art. 748
Reimpiego del personale che non supera il corso o ne e' dimesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 743, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma. 2. A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, a uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni. 3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 749 Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di
complemento dell'Arma dei carabinieri

1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di navigatore o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
Art. 750
Corsi di formazione

1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2. 2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 3. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.
Art. 751
Corso superiore di stato maggiore interforze

1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere. 2. Il superamento del corso di cui al comma 1 e' valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 3. I criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di ammissione al corso degli ufficiali del predetto Corpo. 4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1.
Art. 752 Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso
superiore di stato maggiore interforze

1. I maggiori e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze, sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 751, comma 4, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto di cui all'articolo 755. 2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria e' sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.
Art. 753 Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli
ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici

1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 751.
Art. 754
Corsi di stato maggiore

1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore. 2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 719, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice. 3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
Art. 755
Corso d'istituto

1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera. 2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. 3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2.
Art. 756
Formazione specifica in medicina generale

1. Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.



Nota all'art. 756:
- Il titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23
ottobre 1999, n. 250, reca:
«Formazione specifica in medicina generale.»



Art. 757
Formazione specialistica

1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanita' militare. 2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanita' militare. 3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.



Note all'art. 757:
- Si riporta il testo degli artt. 35, 38 e 40 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
attivita' del servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione
di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero
della difesa, una riserva di posti complessivamente non
superiore al 5 per cento per le esigenze della sanita'
militare e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una
riserva di posti complessivamente non superiore al cinque
per cento per le esigenze della sanita' della Polizia di
Stato, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La
ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e'
effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito, per
gli aspetti relativi alla sanita' militare, il Ministero
della difesa.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e
per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.»
«Art. 38. - 1. Con la sottoscrizione del contratto il
medico in formazione specialistica si impegna a seguire,
con profitto, il programma di formazione svolgendo le
attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici determinati secondo la normativa
vigente in materia, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ogni attivita' formativa e
assistenziale dei medici in formazione specialistica si
svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal
consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata
qualificazione scientifica, di adeguato curriculum
professionale, di documentata capacita'
didattico-formativa. Il numero di medici in formazione
specialistica per tutore non puo' essere superiore a 3 e
varia secondo le caratteristiche delle diverse
specializzazioni.
2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa,
nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi
pratici che essi devono aver personalmente eseguito per
essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono
preventivamente determinati dal consiglio della scuola in
conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le
aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Il programma generale di formazione della
scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del
medico all'inizio del periodo di formazione ed e'
aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita'
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di
formazione del medico stesso.
3. La formazione del medico specialista implica la
partecipazione guidata alla totalita' delle attivita'
mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato
dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione
di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di
intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti
responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
medico in formazione specialistica e' sostitutiva del
personale di ruolo.
4. I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti
assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica deve eseguire sono
concordati dal Consiglio della scuola con la direzione
sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture
delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
formazione sulla base del programma formativo personale di
cui al comma 2. Le attivita' e gli interventi sono
illustrati e certificati, controfirmati dal medico in
formazione specialistica, su un apposito libretto personale
di formazione, a cura del dirigente responsabile
dell'unita' operativa presso la quale il medico in
formazione specialistica volta per volta espleta le
attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
cui al comma 2.
5. L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti
sanitari nei confronti dei medici in formazione
specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
il conferimento di incarichi comportanti direzione di
struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo
livello dirigenziale.»
«Art. 40. - 1. Per la durata della formazione a tempo
pieno al medico e' inibito l'esercizio di attivita'
libero-professionale all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni
rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
a quello previsto per il personale medico del Servizio
sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta'
dell'esercizio della libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista
un rapporto di pubblico impiego, e' collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione
di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della formazione, e non
devono essere recuperate, le assenze per motivi personali,
preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore,
che non superino trenta giorni complessivi nell'anno
accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli
obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione del
trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della formazione di
cui al comma 3, al medico in formazione compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico
limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del
corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione
didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti
Paesi, in conformita' al programma formativo personale del
medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»



Art. 758
Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione

1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.
Art. 759 Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e
alle specialita'

1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. 3. Per i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.
Art. 760
Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonche' il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), e' inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.
Art. 761
Speciali obblighi di servizio

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. 2. Ai fini della nomina in servizio permanente del personale di cui al comma 1, e' necessario il giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la nomina ha luogo prima o dopo il termine del corso.
Art. 762
Stato giuridico degli allievi marescialli

1. Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualita' di allievo, e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, se perde la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; se perde detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito 2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
Art. 763
Cause di proscioglimento

1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.
Art. 764
Equipollenza dei titoli conseguiti

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.



Nota all'art. 764:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1970, n. 253 (Istituzione di corsi sperimentali presso gli
istituti professionali di Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1970, n. 120.



Art. 765
Formazione iniziale

1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale. 2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale. 3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza del corso annuale. 4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.
Art. 766
Svolgimento del corso biennale

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. 2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. 3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.
Art. 767
Svolgimento del corso annuale

1. Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.
Art. 768
Stato giuridico dei frequentatori

1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Art. 769
Ferma quadriennale

1. Gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro.
Art. 770
Dimissioni dai corsi

1. Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Art. 771
Nomina a maresciallo

1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento. 2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'. 3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno.
Art. 772
Sospensione dalla nomina a maresciallo

1. La nomina a maresciallo e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Art. 773
Corso di aggiornamento e formazione professionale

1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi. 2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.
Art. 774
Stato giuridico degli allievi sergenti

1. Il personale del ruolo volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualita' di allievo, e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche' vincitore di concorso, se perde la qualita' di allievo, e' restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo; se perde detta qualita' e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito.
Art. 775
Corso di aggiornamento e formazione professionale

1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale. 2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) indica, altresi', le materie professionali e i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale. 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all'articolo 776.
Art. 776
Corso di qualificazione

1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera b) frequentano un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi. Il superamento del corso, mediante idoneita', e' condizione per la nomina a vicebrigadiere. 2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
Art. 777
Stato giuridico dei frequentatori

1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri e quelle contenute nel regolamento.
Art. 778
Dimissioni dai corsi

1. E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che: a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione; d) non supera gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale; e) e' stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Art. 779
Nomina nel grado

1. Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
Art. 780
Sospensione dalla nomina a vice brigadiere

1. La nomina a vice brigadiere e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Art. 781
Formazione dei volontari in ferma prefissata

1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza. 2. In tema di licenza ordinaria ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all'articolo 592 del regolamento.
Art. 782
Speciali obblighi di servizio per i volontari

1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.
Art. 783
Formazione dei carabinieri

1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale. 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. 3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.
Art. 784
Ferma quadriennale degli allievi carabinieri

1. Gli allievi carabinieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro.
Art. 785
Sospensione dalla nomina a carabiniere

1. La nomina a carabiniere e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Art. 786
Corsi di studio

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono di ordine classico e scientifico. 2. I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico. 3. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o il tutore si impegna ad accettare la normativa concernente la frequenza della scuola militare.
Art. 787
Retta annuale e spese di cancelleria

1. La misura della retta annuale e' stabilita, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa del servizio. 3. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 4. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all'articolo 713, solo se hanno superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi. 5. Uguale beneficio e' concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, solo se hanno riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi. 6. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale. 7. Il beneficio della gratuita' o semi gratuita' per benemerenze di famiglia non e' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami. 8. Il genitore o il tutore si impegna al pagamento della retta annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l'allievo risulti debitore verso l'amministrazione della scuola.



Nota all'art. 787:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28.



Art. 788
Ferma speciale volontaria

1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di eta' e sino alla maggiore eta', sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potesta', e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. 2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare. 3. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attivita' operative. 4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi. 5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma. 6. Agli allievi delle scuole militari e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 789
Cause di rinvio dalle scuole militari

1. Sono causa di rinvio dalle scuole militari: a) l'aver riportato un voto insufficiente in attitudine militare; b) l'aver ripetuto piu' di un anno durante l'intera permanenza nella scuola; c) le altre ipotesi disciplinate dal regolamento. 2. Gli allievi delle scuole militari sono giudicati annualmente in relazione all'idoneita' alla vita militare, secondo le modalita' stabilite nel regolamento, attraverso l'attribuzione di un voto in attitudine militare.
Art. 790
Ruoli

1. Tutti i militari, a eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in distinti ruoli, all'interno dei quali sono inseriti nell'ordine determinato dall'anzianita' assoluta e dall'anzianita' relativa. 2. Per ciascuna Forza armata o Corpo armato sono definiti i ruoli che raggruppano i singoli appartenenti.
Art. 791
Ruoli degli ufficiali in congedo

1. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Art. 792
Organici

1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche. 2. L'organico e' il numero massimo complessivo di personale appartenente al medesimo ruolo.
Art. 793
Iscrizione in ruolo

1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione in ruolo si ha con l'atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice. 2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha: a) con l'atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare; b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.
Art. 794
Cancellazione dai ruoli

1. La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice. 2. La cancellazione dai ruoli e' causa di perdita del grado come previsto dall'articolo 861.
Art. 795
Riammissione in ruolo

1. Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che e' riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianita' assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianita' posseduta. 2. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianita' per la riammissione in ruolo.
Art. 796
Transito tra ruoli

1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice. 2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianita' assoluta e dell'anzianita' relativa, sono disciplinate dal presente codice. 3. Il transito tra ruoli e' disposto con decreto ministeriale.
Art. 797
Trasferimento tra ruoli

1. Il trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non e' previsto il trasferimento da ruolo a ruolo. 2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento. 3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta', salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
Art. 798 Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare

1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissata a 190.000 unita'. 2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell'articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.
Art. 799 Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare

1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate e' determinata nelle seguenti unita': a) ufficiali: 1) 12.050 dell'Esercito italiano; 2) 4.500 della Marina militare; 3) 5.700 dell'Aeronautica militare; b) sottufficiali: 1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti; 2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti; 3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti; c) volontari: 1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata; 2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata; 3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata. 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente: a) Esercito italiano: 112.000 unita'; b) Marina militare: 34.000 unita'; c) Aeronautica militare: 44.000 unita'.
Art. 800
Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri

1. La consistenza complessiva degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico e' di 3.797 unita'. 2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' fissata in 29.531 unita', di cui 13.500 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza. 3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' fissata nel numero massimo di 20.000 unita'. 4. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e' costituita da 61.450 unita'. 5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.
Art. 801
Ufficiali in soprannumero agli organici

1. Gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi. 2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali che sono distaccati presso Forze di polizia a ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni dello Stato, nonche' gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento. 3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1 e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai predetti commi alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. 5. E' considerato in soprannumero all'organico del rispettivo grado l'ufficiale generale cui e' stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.
Art. 802
Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico. 2. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 803
Organici stabiliti con legge di bilancio

1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato: a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.
Art. 804
Iscrizione nei ruoli d'onore

1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898; c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche. 3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.



Nota all'art. 804:
- Per la tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra), si veda
nelle note all'art. 713.



Art. 805
Iscrizione di graduati e militari di truppa

1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.



Nota all'art. 805:
- La tabella E, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, citato nelle note all'art. 713, e' il
seguente:
« Tabella E - (Assegni di superinvalidita').
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli
occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e
permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino
al limite della perdita totale delle due mani e dei due
piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei
due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto
(paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da
richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni
di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la
malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti
della vita organica e sociale e richieda il trattamento
sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e
finche' dura tale trattamento.
L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro
che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio
1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta'
mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi
dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del
regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16
agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la
vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione
del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma
verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni
di cui al primo comma. Alla dimissione trovera'
applicazione il disposto del secondo comma.
(Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).
A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione
di esse con la impossibilita' assoluta e permanente
dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).
B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso,
profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica
sociale.
2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da
determinare una assoluta e permanente incapacita' a
qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la
continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).
C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore
dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente
del braccio e della coscia con impossibilita'
dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).
D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).
E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100
a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore
sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e
della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani
compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo
inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono
trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di
degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati
ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche'
tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita
organica e sociale.
(Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).
F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro
inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del
braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro
inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore
dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo
inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al
terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo
inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino
profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da
determinare una assoluta e permanente incapacita' a
qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la
continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).
G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano
insieme.
2) La disarticolazione di un'anca.
3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali
(schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza
paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica,
distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a
qualsiasi attivita'.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una
assoluta incapacita' a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).
H)
1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica,
pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura
e l'ano preternaturale.
3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica
e dell'equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente
scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica
ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione
di pace-maker o il trattamento con by-pass o la
sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave
alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985)
(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».



Art. 806 Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor
militare o civile

1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 806:
- La legge 10 ottobre 2005, n. 207 (Conferimento della
Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti
ostili impegnate in operazioni militari e civili
all'estero), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 2005, n. 239.



Art. 807 Personale al quale e' riconosciuto il trattamento pensionistico di
guerra

1. I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa ai quali e' stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto e' stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di eta', a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.
Art. 808
Militari dell'Esercito italiano

1. Appartengono all'Esercito italiano i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialita'.
Art. 809
Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri; d) ruolo normale del Corpo sanitario; e) ruolo normale del Corpo di commissariato; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del Corpo sanitario; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano.
Art. 810
Organici dei generali e dei colonnelli

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 24; b) generali di divisione e corrispondenti: 54; c) generali di brigata e corrispondenti: 165; d) colonnelli: 1.025.
Art. 811
Militari della Marina militare

1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari della Marina militare possono essere ripartiti in specialita'. 3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 812
Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del Corpo delle armi navali; d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto; c) ruolo dei musicisti; d) ruolo dei sergenti; e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 813
Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti: a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 12; b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 29; c) contrammiragli e corrispondenti: 76; d) capitani di vascello: 537.
Art. 814
Organici degli ufficiali e dei sottufficiali

1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo e' di 979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale. 2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo e' di 2.000 unita', di cui 600 primi marescialli. 3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo e' di 2.100 unita'.
Art. 815 Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di
porto

1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono cosi' determinate: a) 3.500 in servizio permanente; b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.
Art. 816
Militari dell'Aeronautica militare

1. Appartengono all'Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in specialita'.
Art. 817
Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico; l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare.
Art. 818
Disposizioni speciali per alcuni ruoli

1. Le speciali funzioni degli ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare e le disposizioni particolari riguardanti la specialita' di navigatore militare degli ufficiali dei ruoli naviganti sono riportate nel regolamento.
Art. 819
Organici dei generali e dei colonnelli

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 12; b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 23; c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 68; d) colonnelli: 513.
Art. 820
Militari dell'Arma dei carabinieri

1. Appartengono all'Arma dei carabinieri i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Arma dei carabinieri possono essere ripartiti in specialita'.
Art. 821
Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo speciale; c) ruolo tecnico-logistico. 2. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato; b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia; c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria. 3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sovrintendenti. 4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
Art. 822
Modifiche al ruolo tecnico-logistico

1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico-logistico, possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.
Art. 823
Organici dei generali e dei colonnelli

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 10; b) generali di divisione: 21; c) generali di brigata: 64; d) colonnelli: 386.
Art. 824
Organici del ruolo dei sovrintendenti

1. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.
Art. 825
Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, e' fissato il contingente del personale appartenente all'Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.



Nota all'art. 825:
- Il testo dell'art. 10, comma 11-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1
settembre 1999, n. 205, e' il seguente:
«11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita
Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente
adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale e' preposto
un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della
citata legge n. 400 del 1988.».



Art. 826
Contingente per la tutela del lavoro

1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli/maggiori: 4; c) capitani: 1; b) ispettori: 170; c) sovrintendenti: 159; d) appuntati e carabinieri: 168. 2. Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unita', di cui 81 sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.
Art. 827
Contingente per la tutela del patrimonio culturale

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 2; d) ufficiali inferiori: 21; e) marescialli nei vari gradi: 18; f) brigadieri nei vari gradi: 24; g) appuntati e carabinieri: 21. 2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Art. 828
Contingente per la tutela dell'ambiente

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 1; d) maggiori: 1; e) capitani: 3; f) ufficiali subalterni: 25; g) ispettori: 139; h) sovrintendenti: 39; i) appuntati e carabinieri: 39. 2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Art. 829
Contingente per la tutela della salute

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 96 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) ufficiali inferiori: 20; b) ispettori: 76. 2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali.
Art. 830
Contingente per la Banca d'Italia

1. E' costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; c) ufficiali inferiori: 3; d) ispettori: 232; e) sovrintendenti: 91; f) appuntati e carabinieri: 1.670. 2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. 3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Art. 831
Concorsi per i ruoli normali

1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'eta' non superiore a 41 anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a <<eccellente>>. 3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. 4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea. 5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'eta' non superiore a 41 anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali; d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a <<eccellente>>. 6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.
Art. 832
Transito per perdita di requisiti specifici

1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute. 2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, se conservano l'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
Art. 833 Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta e assumono, se piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianita' di nomina a ufficiale. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base all'articolo 797, commi 2 e 3. 4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751. 5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di stato maggiore. 6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.
Art. 834
Disposizioni comuni

1. Salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, comma 1, se nei ruoli di transito non vi sono posti disponibili, l'ufficiale e' trasferito in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. 2. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Art. 835
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, hanno: a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado; b) eta' non superiore a trentotto anni; c) conseguito il diploma di laurea; d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di <<eccellente>>. 2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado. 3. L'Amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui e' bandito il concorso; b) in possesso di diploma di laurea; c) classificati <<eccellente>> negli ultimi 3 anni. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale. 4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836. 6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Art. 836
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva se, entro la predetta data, l'ufficiale e' stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda. 2. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al corso d'istituto.
Art. 837
Generali, colonnelli e gradi corrispondenti

1. Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.
Art. 838
Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli obiettivi prefissati; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Art. 839
Appartenenti al ruolo dei marescialli

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi: a) sono di norma preposti a unita' operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici; b) svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato; c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate. 2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i primi marescialli: a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria <<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 4. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
Art. 840
Appartenenti al ruolo dei sergenti

1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e mezzi. 2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria <<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 841
Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente

1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 842
Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. 2. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
Art. 843 Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari
di truppa

1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialita', le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.
Art. 844
Generali di corpo d'armata

1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata: a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonche' quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attivita' istituzionali siano costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicita'; c) vigilano mediante attivita' ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilita' di specifici progetti e gestioni. 2. Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d'armata: a) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti; b) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).
Art. 845
Generali di divisione, di brigata e colonnelli

1. Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonche' quelle stabilite dal Comandante generale. 2. Gli stessi, in particolare: a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali; b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
Art. 846
Ufficiali sino al grado di tenente colonnello

1. I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. 2. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Art. 847
Ufficiali del ruolo tecnico-logistico

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
Art. 848
Appartenenti al ruolo degli ispettori

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. 3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' e impegno operativo fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 849
Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, il comando di piccole unita' nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno.
Art. 850
Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri

1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
Art. 851
Grado dei militari

1. Il grado e' indipendente dall'impiego. 2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice. 3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.
Art. 852
Conferimento del grado

1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. 2. Il grado iniziale e' conferito: a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica; b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale; c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale; d) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.
Art. 853
Revoca del grado

1. Il grado e' soggetto a revoca se il militare al quale e' stato conferito non presta giuramento di fedelta', prima di assumere servizio. 2. La revoca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.
Art. 854
Anzianita'

1. L'anzianita' di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. 2. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa ed e' determinata secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 855
Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie

1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza. 2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
Art. 856
Anzianita' assoluta

1. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice. 2. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto.
Art. 857
Anzianita' relativa

1. L'anzianita' relativa e' l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 2. L'anzianita' relativa e' determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
Art. 858
Detrazioni di anzianita'

1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati. 2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.
Art. 859
Calcolo della detrazione di anzianita' per gli ufficiali

1. La detrazione di anzianita' per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 858. 2. L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianita', commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.
Art. 860
Rettifiche di anzianita'

1. Nessuna rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto nel ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art. 861
Cause di perdita del grado

1. Il grado si perde per una delle seguenti cause: a) dimissioni volontarie; b) dimissioni d'autorita'; c) cancellazione dai ruoli; d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare; e) condanna penale. 2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali. 3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado. 4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.
Art. 862
Dimissioni volontarie

1. L'ufficiale ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. 2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo. 3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto. 4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado. 5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. 6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Art. 863
Dimissioni d'autorita'

1. Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause: a) interdizione giudiziale; b) inabilitazione civile; c) amministrazione di sostegno; d) irreperibilita' accertata; e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva. 2. Le dimissioni d'autorita' sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello: a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione; b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e' ricoverato, a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, e' ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.
Art. 864
Cancellazione dai ruoli

1. La cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti cause: a) perdita della cittadinanza; b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile; c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza; d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri. 2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.
Art. 865
Rimozione per motivi disciplinari

1. La perdita del grado per rimozione e' sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
Art. 866
Condanna penale

1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale. 2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.
Art. 867
Provvedimenti di perdita del grado

1. Il provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e' disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo. 2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile. 3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso. 5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
Art. 868
Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, puo' essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalita' stabilite dal regolamento. 2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. 3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.
Art. 869
Reintegrazione d'ufficio

1. La reintegrazione nel grado e' disposta d'ufficio se vengono meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza. 2. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.
Art. 870
Reintegrazione a domanda

1. La reintegrazione nel grado e' disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato: a) l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno; b) l'irreperibilita' accertata; c) la perdita della cittadinanza; d) l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.
Art. 871
Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione

1. La reintegrazione nel grado per il militare che ne e' stato rimosso per motivi disciplinari e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che ha conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. 3. Se la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non e' prima intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 872
Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna

1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per condanna penale e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se il militare ottiene la riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare. 3. Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna e' respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda e' ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.
Art. 873 Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza
dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione

1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione e' revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. 3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 874
Categorie di stato giuridico

1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in: a) militari in servizio permanente; b) militari in servizio temporaneo; c) militari in congedo. 2. Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.
Art. 875
Posizione di stato in servizio permanente

1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali; c) sospesi dall'impiego; d) in aspettativa.
Art. 876
Categorie di personale in servizio permanente

1. Possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all'articolo 627.
Art. 877
Posizione di stato in servizio temporaneo

1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni: a) in servizio attivo alle armi; b) sospesi dal servizio.
Art. 878
Categorie di personale in servizio temporaneo

1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie: a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma; b) carabinieri effettivi in ferma; c) allievi delle scuole militari; d) allievi marescialli; e) allievi ufficiali; f) marescialli in ferma; g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma; h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata; i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento. 2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma. 3. Il rapporto di servizio temporaneo puo' essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.
Art. 879
Posizione di stato nel congedo

1. Il militare in congedo puo' trovarsi: a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; b) sospeso dalle funzioni del grado. 2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, puo' essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura piu' di quindici giorni e' necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non puo' eccedere la durata di giorni sessanta.
Art. 880
Categorie di personale in congedo

1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie: a) ausiliaria; b) complemento; c) congedo illimitato; d) riserva; e) riserva di complemento; f) congedo assoluto. 2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente. 3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo. 5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali. 6. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che puo' essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 881 Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto
infermita' nel corso di missioni internazionali

1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta. 2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi e' computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215. 3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', che non devono comportare inidoneita' permanente al servizio. 4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera. 5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904.
Art. 882
Servizio permanente effettivo

1. Il servizio permanente effettivo e' la posizione del militare idoneo al servizio incondizionato. 2. E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare. 3. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo. 4. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente dagli organi e con le modalita' stabiliti dal regolamento.
Art. 883
Servizio permanente a disposizione

1. La posizione di "a disposizione" e' quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego. 2. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione puo' essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.
Art. 884
Aspettativa

1. L'aspettativa e' la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice. 2. L'aspettativa puo' conseguire a: a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621; b) infermita' temporanee; c) motivi privati; d) riduzione dei quadri; e) elezione in cariche politiche e amministrative; f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato; g) ammissione a un dottorato di ricerca; h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro; i) applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' del decreto interministeriale di cui all'articolo 930. 3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.



Nota all'art. 884:
- Il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da
causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per
il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5, e' il seguente:
«3. Il personale militare e delle Forze di polizia,
anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non
idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione
di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino
all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno
della dipendenza da causa di servizio.».



Art. 885
Sospensione dall'impiego

1. Il militare puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali. 2. La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria e' disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace. 3. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.



Nota all'art. 885:
- Il testo degli artt. 30 e 31 del codice penale
militare di pace e' il seguente:
« Art. 30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione
dall'impiego, si applica agli ufficiali, e consiste nella
privazione temporanea dell'impiego.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la
condanna alla reclusione militare importa la sospensione
dall'impiego durante l'espiazione della pena.»
«Art. 31 (Sospensione dal grado). - La sospensione dal
grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa,
e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna
alla reclusione militare importa la sospensione dal grado
durante l'espiazione della pena.».



Art. 886
Ausiliaria

1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.
Art. 887
Riserva

1. La categoria della riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o transitano dalla categoria dell'ausiliaria. 2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 888
Complemento

1. La categoria del complemento comprende: a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro; b) gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice; c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.
Art. 889
Congedo illimitato

1. Il personale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio: a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.
Art. 890
Riserva di complemento

1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie. 2. Il presente codice disciplina i casi e le modalita' che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento. 3. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
Art. 891 Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

1. Il personale militare puo' con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l'incarico puo' essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza. 2. Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114.



Nota all'art. 891:
- La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della
posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali
autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi
internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati
esteri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11
agosto 1962, n. 202.



Art. 892
Accesso al servizio permanente

1. Si accede al servizio permanente a seguito di: a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta; b) superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado; c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria.
Art. 893
Dell'impiego

1. Il militare in servizio permanente e' fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare. 2. Il rapporto di impiego puo' essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.
Art. 894
Incompatibilita' professionali

1. La professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.
Art. 895
Attivita' extraprofessionali sempre consentite

1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a compensi, connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Art. 896 Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o
conferimento

1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare. 3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita', secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 896:
- Il testo dell'art. 53, commi da 8 a 16-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, e' il seguente:
«8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme
di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza (167).
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati
raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi (168) (169).
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.».



Art. 897
Docenza universitaria

1. E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Art. 898 Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilita' professionale

1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilita' professionali e' diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilita'. 2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego. 3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. 4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo e' collocato nella riserva. Se il servizio e' inferiore a detto limite: a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'eta'; b) il sottufficiale e' collocato nel complemento; c) il graduato e' collocato sempre nella riserva. 5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.
Art. 899
Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Al personale militare continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 2. I posti resisi vacanti nell'Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all'Arma dei carabinieri avviene, se necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Note all'art. 899:
- Il testo dell'art. 9, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il
seguente:
«5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.».
- Il testo dell'art. 2, comma 91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, e' il
seguente:
«91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il
trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente
alla posizione di comando del personale appartenente alle
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello
stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il
contingente fissato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto
di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.».



Art. 900
Collocamento nel servizio permanente a disposizione

1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di "a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo. 2. L'ufficiale collocato "a disposizione" permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo in servizio permanente.
Art. 901
Motivi privati

1. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda motivata dell'interessato. 2. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. 3. La sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. 4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Il militare e' richiamato in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. 5. Il militare che e' gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio. 6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 902
Stato di prigionia o di disperso

1. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a) e' disposta di diritto. 2. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata. 3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1: a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio; b) e' computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.
Art. 903
Elezioni in cariche politiche

1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. 2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 3. Il periodo di aspettativa in questione e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 4. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.
Art. 904
Elezioni in cariche amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 903, l'aspettativa per le cariche elettive amministrative e' disposta, a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.



Note all'art. 904:
- Il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n.
1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e
degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi
territoriali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
dicembre 1966, n. 319, e' il seguente:
« Art. 1. I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici
eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di
Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con
piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia
o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con
Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con
piu' di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati
in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai
rispettivi ordinamenti.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n.
816 (Aspettative, permessi e indennita' degli
amministratori locali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 10 gennaio 1986, n. 7, e' il seguente:
«Art. 2 (Collocamenti in aspettativa). - Agli effetti
degli articoli successivi possono essere collocati, a
domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non
e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori
dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o
enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla
presente legge.
Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a
tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche'
come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
prova.
Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi
esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge
prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono
versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro
pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente
presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita
il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i
competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei
predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro
privato, al quale e' altresi' rimborsata la quota annuale
di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro
i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua
da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'eletto.».



Art. 905
Infermita' temporanea

1. L'aspettativa per infermita' temporanea e' disposta a domanda o d'autorita'. 2. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 4. Se il militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912. 5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929. 6. Il militare in aspettativa per infermita', che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli. 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 906
Riduzione dei quadri per eccedenze in piu' ruoli

1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri: a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado; b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Art. 907 Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.
Art. 908
Ipotesi speciale di riduzione dei quadri

1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.
Art. 909
Norme comuni alla riduzione dei quadri

1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine: a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; c) ufficiali promossi nella posizione di <<a disposizione>>; d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di: a) Capo di stato maggiore della difesa; b) Capo di stato maggiore di Forza armata; c) Segretario generale del Ministero della difesa; d) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. 3. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri cessano dal servizio permanente. 4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. 5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. 7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. 9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.



Nota all'art. 909:
- Il testo dell'art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973, n.
333, e' il seguente:
«Art. 23. - Al personale collocato a riposo ed alla
famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o
dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i
rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e
l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento
dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel
territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita'
ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di
cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi
movimenti.
Nel caso di godimento di alloggio di servizio e
conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso
comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24
della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita'
di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca
al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima
sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal
primo comma del presente articolo spettano in misura non
eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di
trasferimento dall'ultima sede di servizio.».



Art. 910
Servizio all'estero del coniuge

1. Il militare, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa se l'amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione. 2. L'aspettativa, concessa sulla base del comma 1, puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. 3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 5. Se l'aspettativa si protrae oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall'aspettativa occupa - se non vi sono vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
Art. 911
Dottorato di ricerca

1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, e' collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Se, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di impiego con l'amministrazione cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del primo periodo.
Art. 912
Durata dell'aspettativa

1. L'aspettativa, a eccezione di quella per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti, per servizio all'estero del coniuge e per dottorato di ricerca con assegni, non puo' superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 2. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, il militare puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non puo' superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti.
Art. 913
Norme comuni in materia di aspettativa

1. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale. 2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. 3. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 4. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi. 5. Allo scadere dell'aspettativa il militare e' richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione.
Art. 914
Sospensione a seguito di condanna penale

1. La sospensione dall'impiego e' applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
Art. 915
Sospensione precauzionale obbligatoria

1. La sospensione precauzionale dall'impiego e' sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: a) il fermo o l'arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della liberta' personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio. 2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potesta' dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non e' stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.
Art. 916 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale

1. La sospensione precauzionale puo' essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso e' imputato per un reato da cui puo' derivare la perdita del grado.
Art. 917 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento
disciplinare

1. La sospensione precauzionale puo' essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravita' da cui possa derivare la perdita del grado. 2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 puo' essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa e' revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato il provvedimento di sospensione.
Art. 918
Revoca della sospensione

1. La sospensione e' revocata retroattivamente a tutti gli effetti: a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso; b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non e' sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale; d) se il militare e' stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione. 2. Rimane ferma la potesta' di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Art. 919
Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

1. La sospensione precauzionale non puo' avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale e' revocata di diritto. 2. Il termine di durata massima e' riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale e' stata adottata la sospensione precauzionale. 3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: a) sospende l'imputato dal servizio ai sensi dell'articolo 917; b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.
Art. 920
Norme comuni in materia di sospensione precauzionale

1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'. 2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. 3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione del Comandante generale. 4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione. 5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.
Art. 921
Ricostruzione di carriera e rimborso spese

1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. 2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce: a) l'assegno alimentare corrisposto; b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attivita' svolte grazie alla sospensione dal servizio; c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonche' all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorche' tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte; d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta; e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare; f) nella sola ipotesi prevista dall'articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio. 3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.
Art. 922
Norma di rinvio

1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme: a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) non idoneita' alle funzioni del grado; d) scarso rendimento; e) domanda; f) d'autorita'; g) applicazione delle norme sulla formazione; h) transito nell'impiego civile; i) perdita del grado; l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622. 2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 924
Raggiungimento dei limiti d'eta'

1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di eta', salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. 2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'eta' indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo. 3. Il militare puo' essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneita' al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.
Art. 925
Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano

1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma trasporti e materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.
Art. 926
Speciali limiti di eta' per gli ufficiali della Marina militare

1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.
Art. 927
Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Aeronautica militare

1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.
Art. 928 Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) generale di corpo d'armata: 65 anni; b) generale di divisione: 65 anni; c) generale di brigata: 63 anni; d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni.
Art. 929
Infermita'

1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea; c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. 2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Art. 930
Transito nell'impiego civile

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
Art. 931
Non idoneita' alle funzioni del grado

1. Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualita' morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. 2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione e' adottata previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. 3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento. 4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha piu' luogo se e' adottato il provvedimento di cessazione dal servizio. 5. Il militare non idoneo alle funzioni del grado e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.
Art. 932
Scarso rendimento

1. Il militare che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva. 2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione e' adottata a seguito di: a) ammonizione all'interessato; b) parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. 3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
Art. 933
Cessazione a domanda

1. Il militare non puo' di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, puo' concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali e' vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso. 3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro. 4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. 5. Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, e' collocato nella riserva. 6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell'eta' e della categoria di appartenenza. 7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l'amministrazione ha facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facolta' per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo puo' essere disposto per congruo periodo di tempo.
Art. 934
Cessazione d'autorita'

1. L'ufficiale puo' essere collocato, d'autorita', in ausiliaria o nella riserva. 2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' subordinata: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
Art. 935
Applicazione delle norme sulla formazione

1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di: a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta; b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale; c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.
Art. 936
Obblighi di servizio

1. I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo e' definito da ferma disposta all'inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma. 2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice. 3. Se non e' diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.
Art. 937
Ufficiali ausiliari

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina; b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. 2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.
Art. 938
Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari

1. Gli ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente: a) alla scadenza della ferma; b) prima della scadenza: 1) a domanda; 2) d'autorita', per motivi disciplinari; 3) per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. 2. Le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma o dalla rafferma, a domanda o d'autorita', sono disciplinate agli articoli seguenti.
Art. 939
Ufficiali in ferma prefissata

1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 2. Agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 940 Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma
prefissata

1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa; b) trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
Art. 941
Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione puo' rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause: a) per speciali esigenze di impiego; b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale; d) per impiego a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
Art. 942
Cessazione d'autorita' per ufficiali in ferma prefissata

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d'autorita' per motivi disciplinari, sono collocati nella riserva di complemento.
Art. 943
Ufficiali piloti e navigatori di complemento

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a una ferma di dodici anni che decorre dalla data di inizio del prescritto corso di formazione. 2. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo delle armi dell'Aeronautica militare, mantenendo la ferma precedentemente contratta. 3. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.
Art. 944 Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Art. 945 Cessazione d'autorita' per ufficiali piloti e navigatori di
complemento

1. Nel caso di cessazione d'autorita' per motivi disciplinari, all'ufficiale pilota o navigatore di complemento non e' corrisposto il premio di fine ferma di cui all'articolo 1797, salvo che, su proposta della competente commissione ordinaria di avanzamento, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.
Art. 946
Cause di cessazione dalla ferma

1. Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
Art. 947
Collocamento in congedo

1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. 2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.
Art. 948
Ammissione in servizio permanente

1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di corpo. 2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni. 3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare.
Art. 949
Non ammissione nel servizio permanente

1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non e' meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, integrata da tre appuntati da lui designati, se l'interessato e' carabiniere in ferma. 2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
Art. 950
Prolungamento della ferma

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 2. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa; b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui e' definito il procedimento stesso. 3. Il militare che ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si e' concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. 4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. 5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che e' riconosciuto temporaneamente non idoneo, e' collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
Art. 951
Cause di cessazione dalla ferma

1. L'appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. 2. Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.
Art. 952
Collocamento in congedo

1. L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 951, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato. 2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto. 3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 953
Ammissione alla ferma volontaria

1. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
Art. 954
Rafferme dei volontari

1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 3. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 955
Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio

1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonche' essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.
Art. 956
Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma

1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato: a) alla scadenza del termine della ferma; b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneita' al servizio militare incondizionato.
Art. 957
Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma

1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato; b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; e) motivi disciplinari; f) scarso rendimento di cui all'articolo 960. 2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, e' disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.
Art. 958
Proscioglimento a domanda

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 933, la domanda di proscioglimento puo' essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese od organizzazioni private; b) gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari: 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti; 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio. 2. La domanda di proscioglimento presentata dall'interessato e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. 3. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.
Art. 959
Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni

1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio. 2. Sono, altresi', collocati in congedo illimitato, i volontari che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato: a) non presentano domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario; b) non presentano domanda di permanere in servizio, se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Art. 960
Proscioglimento per scarso rendimento

1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. 2. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.
Art. 961
Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri

1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dal codice, i marescialli dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che non hanno superato il trentacinquesimo anno di eta', che ne sono ritenuti meritevoli e sono in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli. 2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri. 3. I riammessi devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Art. 962
Riammissione dei volontari alla ferma prefissata

1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualita' di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualita' di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche e se non sono scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. 2. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma
Art. 963
Disposizioni generali

1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.
Art. 964
Ammissione ai corsi di specializzazione

1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
Art. 965
Proroga della durata dei corsi

1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri al quale e' stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.
Art. 966
Ufficiali piloti

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'. 2. Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi.
Art. 967
Sottufficiali piloti

1. I sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero, sono vincolati, all'atto dell'ammissione, a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 2. I sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o l'attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti. 3. I sottufficiali che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o l'attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Art. 968
Abilitazione

1. Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. 2. L'abilitazione e' di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 969
Ufficiali

1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
Art. 970
Ulteriori ferme per il personale militare

1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita', vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte.
Art. 971
Ufficiali

1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. 2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1.
Art. 972 Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
Art. 973
Personale dell'Arma dei carabinieri

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa. 2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.
Art. 974
Sergenti e volontari in servizio permanente

1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio permanente sono vincolati a una ferma della durata di cinque anni, decorrente dalla conseguita specializzazione.
Art. 975
Ufficiali

1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. 2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.
Art. 976
Nozione

1. Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare. 2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorita' o a domanda. 3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.
Art. 977
Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori

1. Nei confronti dei militari, in sede di prima assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, si applica l'articolo 1468.
Art. 978
Incentivi per il reclutamento alpino

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.
Art. 979
Impiego dei marescialli dei carabinieri

1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.
Art. 980
Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza

1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinari dall'articolo 1480.



Note all'art. 980:
- Il testo dell'art. 13, comma 8, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
gennaio 1991, n. 12 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64, e' il seguente:
«8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori
e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita
la conservazione del posto di lavoro ovvero il
trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato
dell'interessato, sono specificate in apposito decreto
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri
interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale
destinate ai minori compresi nelle speciali misure di
protezione.».
- Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), e
successive modificazioni, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39,
e' il seguente:
«5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita'
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.».
- Il testo dell'art. 78, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, e' il seguente:
«6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, non possono essere soggetti, se non per consenso
espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al
luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve
essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di
priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento
del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e'
riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per la
sede di espletamento del mandato amministrativo o per le
sedi a questa piu' vicine. Il servizio sostitutivo di leva
non puo' essere espletato nell'ente nel quale il soggetto
e' amministratore o in un ente dipendente o controllato
dalla medesima amministrazione.».
- Il testo degli artt. 1 e 2 della legge 29 marzo 2001,
n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 2001, n. 77, e' il seguente:
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al personale
volontario coniugato e al personale in servizio permanente
delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n.
224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al
personale appartenente alla carriera prefettizia,
trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un
comune diverso da quello di provenienza, compete una
indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in
misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in
misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per
cento per il personale che fruisce nella nuova sede di
alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo
compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi
delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114,
e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni,
all'atto del rientro in Italia.».
«Art. 2. (Applicazione dell'articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).
- 1. Il coniuge convivente del personale di cui
all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia
impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale
all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di
precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile
presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede
dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che elegge domicilio nel territorio
nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19
maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto
del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in
caso di successivi richiami in servizio previsti dalle
disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato
all'atto del definitivo collocamento in congedo.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano a tutto il personale
indicato all'articolo 1, comma 1.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo
2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5
aprile 2001, n. 80, e' il seguente:
«1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio
in conformita' a quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di
amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio
per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma , 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383,
l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un
ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al
momento del fatto, con attribuzione di funzioni
corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive
di carriera, a quelle svolte in precedenza.
L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla
propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di
sede, o alla attribuzione di un incarico differente da
quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti
motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente
nell'ufficio in considerazione del discredito che
l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale
permanenza.».
- Il testo dell'art. 81 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il
seguente:
«Art. 81(Norme di comportamento politico). - Gli
appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni
circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni
politiche e non possono assumere comportamenti che
compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni.
Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di
partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a
riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e
organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto
dall'articolo seguente. E' fatto altresi' divieto di
svolgere propaganda a favore o contro partiti,
associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad
elezioni.
Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad
elezioni politiche o amministrative sono posti in
aspettativa speciale con assegni dal momento della
accettazione della candidatura per la durata della campagna
elettorale e possono svolgere attivita' politica e di
propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e
in abito civile. Essi, comunque non possono prestare
servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si
sono presentati come candidati alle elezioni, per un
periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.».
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1989, n. 105, e' il
seguente:
«Art. 33. - 1. Allo scopo di assicurare il rispetto
delle norme del presente decreto da parte delle Forze di
polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nel reclutamento del personale deve essere riservata,
in base al fabbisogno di personale occorrente per
l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di
posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta
dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni.
2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni.
3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati
nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di
servizio.
4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1,
per il personale destinato a prestare servizio in provincia
di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
linguistica alle prove d'esame per il conseguimento
dell'attestato di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva
politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini
dei diversi gruppi linguistici della provincia che
entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino
il trasferimento.».
- Il testo degli artt. 8 e 11 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5
agosto 1989, n. 182, e' il seguente:
«Art. 8 (Assegnazione alle sezioni). - 1. Gli
interessati all'assegnazione alle sezioni di polizia
giudiziaria presentano domanda all'amministrazione di
appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle
vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.
2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da
cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo
al procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto e' stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le domande o queste sono in numero
inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione
indica al procuratore generale, individuato a norma del
comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione
ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a raggiungere,
tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero
triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei soggetti indicati dall'amministrazione
di appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia
giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi
di polizia giudiziaria.
5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza
trasmette contestualmente copia della documentazione
caratteristica.
6. L'assegnazione e' disposta senza ritardo con
provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su
richiesta nominativa congiunta del procuratore generale
presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica interessato.
7. Non sono considerate le domande e le posizioni
rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o
da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.».
«Art. 11 (Trasferimenti del personale delle sezioni). -
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia
giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di
appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio
presso cui e' istituita la sezione ovvero, su iniziativa
dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del
procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in
relazione alla progressione in carriera, e' sufficiente il
tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore
generale da parte dell'amministrazione.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345 (Disposizioni urgenti per il coordinamento
delle attivita' informative e investigative nella lotta
contro la criminalita' organizzata), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991, n. 256, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 410, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1991, n. 304), e' il seguente:
«Art. 3 (Direzione investigativa antimafia). - 1. E'
istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.)
con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva
attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di
effettuare indagini di polizia giudiziaria relative
esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione
preventiva della Direzione investigativa antimafia le
connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali,
gli obiettivi e le modalita' operative di dette
organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il
fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia
nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale
investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, devono costantemente informare il personale
investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare
indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed
investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e
sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto
personale, gli accertamenti e le attivita' investigative
eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi
centrali e interprovinciali della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla
D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita'
determinati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.
5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le
attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982,
n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre
1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, e'
attribuita la responsabilita' generale delle attivita'
svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente
al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i
provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art.
1.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore
tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a
generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita'
organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle
riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui
riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue
dipendenze e sui risultati conseguiti.
6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e'
assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni
vicarie.
7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio
generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione
della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla
diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima
fase, l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini
investigativi.
9. Alla determinazione del numero e delle competenze
delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al
comma 8 si provvede con le modalita' e procedure indicate
nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le
stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione
ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni,
secondo principi di competenza tecnico-professionale e con
l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli
uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.
10. In attuazione di quanto stabilito nel presente
articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate
norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attivita'
dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti
assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.».
- Il testo dei commi 553, 554, 555 e 556 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n.
306, e' il seguente:
«553. In attuazione degli impegni derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi
interessati, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per
gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal
2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli
ufficiali di collegamento delle Forze di polizia,
incaricati di stabilire e mantenere contatti con le
autorita' dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni
internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad
incrementare la cooperazione internazionale per la
prevenzione e repressione della criminalita', dei traffici
illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti
tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o
ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative
dipendenze, nonche' le modalita' di selezione, formazione e
assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il
numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione
sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il
predetto regolamento stabilisce le linee guida per
l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento
nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari
in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere
incaricati, sulla base di specifici accordi di livello
bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno
o piu' Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei
vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo
che possa derivarne un pericolo per gli interessi
nazionali.
556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei
commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di
cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali
incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un
trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al
primo periodo, da determinare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a
quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni.».



Art. 981
Normativa applicabile

1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86; e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97. 2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 982
Obblighi

1. Il militare in congedo se si trova in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, e' soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il militare in congedo e' in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Art. 983
Militare permanentemente inabile al servizio

1. Il militare in congedo che, prima dei limiti di eta' stabiliti o della scadenza fissata dall'articolo 992, comma 2, lettera b), e' riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.
Art. 984
Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano puo' essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando e' in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorita' e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda. 2. Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facolta' di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi. 3. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e la propria anzianita'; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente e' trasferito col grado di tenente e con l'anzianita' che aveva in tale grado. 4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. 5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non e' ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.
Art. 985
Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari

1. Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio a un'arma o ad altro servizio, se e' riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio e se e' in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio. 2. Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da specialita' a specialita' il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.
Art. 986
Tipologia dei richiami in servizio

1. Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio: a) d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del Ministro della difesa. 3. Il richiamo a domanda: a) senza assegni, e' disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio temporaneo, e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.
Art. 987
Ufficiali delle forze di completamento

1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
Art. 988
Richiami in servizio nelle forze di completamento

1. In relazione alla necessita' di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 1929, comma 2, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', nonche' la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio. 3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne' ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
Art. 989
Personale assistente di volo

1. Gli assistenti di volo, militarizzati ai sensi dell'articolo 21, sono considerati in congedo richiamati in servizio.
Art. 990
Conservazione del posto di lavoro

1. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro e' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio. 2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice. 3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. 4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non puo' essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione. 5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, e' considerato dimissionario. 6. Rimangono salve le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. 8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 9. La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo e' esercitata dagli ispettori del lavoro.
Art. 991
Mantenimento dell'assistenza sanitaria

1. Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi e' dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti. 2. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
Art. 992
Collocamento in ausiliaria

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4. 2. Il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. 3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale e' iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito. 4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.
Art. 993
Richiami in servizio

1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. 3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. 4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione. 5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.
Art. 994
Obblighi del militare in ausiliaria

1. Il militare in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
Art. 995
Cessazione dell'ausiliaria

1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte. 2. L'amministrazione che impiega il personale puo' variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale e' nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1. 3. Al termine del periodo indicato il militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'. 4. Il militare in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. 5. L'ufficiale in ausiliaria puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorita' competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.
Art. 996
Transito in ausiliaria dalla riserva

1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di eta', e' stato collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneita' ai servizi dell'ausiliaria, puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria. 2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva e' computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
Art. 997
Obblighi

1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio: a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze; b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; c) rispondere alle chiamate di controllo.
Art. 998 Limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno
obblighi in tempo di pace

1. I limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti: a) Esercito italiano: 1) primo maresciallo: 50 anni; 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni; 3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni; b) Marina militare: 1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni; 2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni; c) Aeronautica militare: 1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall'articolo 1003; 2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni; 3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni; d) Arma dei carabinieri: 1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni; 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni; 3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.
Art. 999
Chiamate collettive in servizio

1. Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.
Art. 1000
Cessazione dell'appartenenza al complemento

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) Esercito italiano: 1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni; b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni; c) Aeronautica militare: 1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni; d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. 2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2. 3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', e' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento. 4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. 5. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Art. 1001 Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica
militare

1. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, se e' possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacita', l'attitudine, gli studi compiuti e l'attivita' svolta nella vita civile. 2. L'ufficiale che all'eta' anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonche' l'ufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di eta' previsto dall'articolo 1000; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo. 3. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonche' all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.
Art. 1002
Reiscrizione nella categoria del complemento

1. L'ufficiale collocato nella riserva di complemento, perche' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, puo', a domanda o d'autorita', essere reiscritto nella categoria di complemento, se riacquista l'idoneita' prevista per detta categoria e non ha raggiunto il limite di eta' stabiliti dall'articolo 1000.
Art. 1003
Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

1. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacita' l'attitudine e l'attivita' svolta nella vita civile. 2. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti fino all'eta' di quarantacinque anni, nonche' il sottufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale eta', il sottufficiale e' trasferito in altro ruolo con le modalita' innanzi indicate e con le stesse modalita' sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonche' il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.
Art. 1004
Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento. 3. La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento e' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Art. 1005
Ufficiali in ferma biennale

1. L'ammissione degli ufficiali di complemento di prima nomina alla ferma biennale puo' avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929, comma 2. 2. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze armate possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina a ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi a una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina. 3. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina a ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 4. La valutazione dei concorrenti e' effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058. 5. La commissione e' istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. 6. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio. 7. L'ufficiale che e' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. 8. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina. 9. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 e' fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio. 10. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, puo' essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, e, nei concorsi a nomina diretta a ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo. 11. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo.
Art. 1006
Militari di truppa

1. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni del presente codice e del regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo. 2. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 889. 3. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo. 4. I militari di truppa richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
Art. 1007
Cessazione dal congedo illimitato

1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto: a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta'; b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
Art. 1008
Collocamento nella riserva

1. Il personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria: a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. 2. Nei casi di cui al comma 1 il militare e' collocato direttamente nella categoria della riserva.
Art. 1009
Permanenza nella riserva

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore. 2. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 3. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Art. 1010
Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) 65 anni se ufficiale superiore; b) 62 anni se ufficiale inferiore.
Art. 1011
Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorita' militari da cui dipendono; all'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorita' militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento. 2. I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorita' militari per il controllo della forza in congedo. 3. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo. 4. I militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata. 5. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.
Art. 1012
Mancata presentazione alla chiamata di controllo

1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri senza richiamo, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza e abitazione, sono puniti, a richiesta dell'autorita' militare dalla quale dipendono, con la sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67. 2. Non si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione. 3. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia del fatto che costituisce infrazione amministrativa. 4. In tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma 1 puo' essere aumentata fino a euro 619,74 e non puo' essere inferiore a euro 6,19. 5. Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.



Nota all'art. 1012:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.



Art. 1013 Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi

1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese. 2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialita' che individuano i beneficiari anche sulla base dell'eta', della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di eta' e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento. 3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorita' militari periferiche. 4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attivita' di supporto logistico di interesse delle Forze armate. 5. Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio militare in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.
Art. 1014 Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni

1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non puo' operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.



Note all'art. 1014:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si vedano
le note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



Art. 1015
Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere

1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento. 2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento. 3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, e' concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo. 4. Gli ufficiali ai quali e' rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.
Art. 1016
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi

1. Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto -, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare. 2. Coloro che provengono dagli equipaggi delle unita' navali in dotazione dell'Aeronautica militare iscritte nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio.



Nota all'art. 1016:
- Il testo dell'art. 119 del codice della navigazione e'
il seguente:
«Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e
nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle
matricole della gente di mare i cittadini italiani o
comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che
abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal
regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di
mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli
Istituti professionali ad indirizzo marittimo
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
consentire che nelle matricole della gente di mare siano
iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
Il ministro per le comunicazioni, sentite le
organizzazioni sindacali competenti puo' disporre, quando
le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la
sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di
mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e'
necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela [c.c. 316, 317, 343].
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle
costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso
indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per
le comunicazioni.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico
locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola
della gente di mare della terza categoria anche coloro che
abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che
abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale
categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole
della gente di mare, ai sensi del precedente comma e'
interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.».



Art. 1017
Richiami in servizio

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1018
Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facolta', sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere piu' utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianita' posseduti.
Art. 1019
Cessazione dal servizio

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale e' sospesa l'applicazione dell'articolo 933, concernente la possibilita' di cessare dal servizio a domanda.
Art. 1020
Passaggio in servizio permanente per merito di guerra

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale i militari possono, previo unanime parere favorevole della competente commissione di avanzamento, e con l'approvazione del Ministro della difesa, essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito di guerra, se non hanno superato i limiti di eta' stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si effettuano col grado rivestito dal militare e nei limiti delle vacanze organiche. 3. Gli ammessi in carriera seguono in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si trova in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
Art. 1021
Documentazione personale

1. La documentazione personale e' impiantata, aggiornata e custodita al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente codice in materia di reclutamento, formazione, avanzamento, rapporto di impiego e di servizio, gestione del personale militare anche in congedo. 2. La documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici.
Art. 1022
Rapporti con altre fonti normative

1. I dati personali contenuti nella documentazione personale dei militari sono trattati nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. In materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalita' previste nel presente titolo.



Nota all'art. 1022:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, n. 174.



Art. 1023
Documentazione matricolare

1. La documentazione matricolare registra per ogni militare: a) gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego; b) gli imbarchi per il personale della Marina militare; c) le campagne di guerra e le missioni militari; d) gli eventi di natura penale e disciplinare; e) la progressione economica; f) le variazioni di stato civile; g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali; h) le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite; i) le specializzazione e i brevetti; l) i titoli di studio e culturali; m) ogni altro elemento utile ai fini dell'avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati. 2. La tenuta, la conservazione, l'iscrizione, la trascrizione, le variazioni, le rettifiche e le cancellazioni inerenti alla documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento. 3. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio, relativamente agli ufficiali in ferma prefissata e ai volontari in ferma prefissata, e' predisposto un estratto della documentazione di servizio, redatto secondo il modello stabilito con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1024
Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1. Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e dello stato di servizio e ogni altro documento rilasciato dall'amministrazione militare sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneita' al servizio militare. 2. Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneita' al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle strutture sanitarie pubbliche.
Art. 1025
Documenti caratteristici

1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici. 2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento. 3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. 4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.
Art. 1026
Qualifiche

1. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
Art. 1027
Comunicazione agli interessati

1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 1028 Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti
caratteristici

1. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonche' quant'altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento.
Art. 1029
Norme applicabili all'Arma dei carabinieri

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri continua ad applicarsi l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Nota all'art. 1029:
- Il testo del comma 2 dell'art. 10 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182, e' il seguente:
«2. Ai fini della compilazione della documentazione
caratteristica del personale, nei casi previsti dai
rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui e'
istituita la sezione fornisce elementi informativi che
concorrono alla formazione della valutazione.».



Art. 1030
Nozione e rapporti con altre fonti normative

1. L'avanzamento e' il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente titolo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. 2. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalita' previste nel presente titolo.
Art. 1031
Modalita' di avanzamento

1. L'avanzamento dei militari ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) a scelta per esami; d) per meriti eccezionali; e) per benemerenze d'istituto. 2. L'avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 3 L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalita' e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale. 4. L'avanzamento per benemerenze d'istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Art. 1032
Elementi di giudizio

1. Le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze. 2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. 3. Le autorita' competenti hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando. 4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.
Art. 1033
Personale militare femminile

1. L'avanzamento del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile. 2. Al personale militare femminile in avanzamento si applica l'articolo 1495.
Art. 1034
Denominazioni e composizione

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta degli ufficiali: a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni. 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche: a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante generale della Guardia di finanza; d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali: a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; b) impiegati presso gli enti, comandi o unita' internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.



Nota all'art. 1034:
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.



Art. 1035
Norme procedurali

1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
Art. 1036
Commissione di vertice

1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.
Art. 1037
Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito; b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale; c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni piu' anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonche' dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata; d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Art. 1038
Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare e' composta: a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che non e' Capo di stato maggiore; c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; d) dall'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Art. 1039
Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta: a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica; b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che sono o sono stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unita' ovvero ad Alto Comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Art. 1040
Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico-logistico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Art. 1041 Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento

1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dall'articolo 1036. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti. 2. Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonche' il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento: a) il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.
Art. 1042
Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; b) da un generale di divisione; c) da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
Art. 1043
Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare e' composta: a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
Art. 1044
Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta: a) da un generale di squadra aerea, che la presiede; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
Art. 1045
Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri; c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo; e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
Art. 1046
Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento

1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. 2. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
Art. 1047
Commissioni permanenti

1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata. 2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti. 3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue: a) presidente: un ufficiale generale; b) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare. 4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
Art. 1048
Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice. 2. Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento puo' essere sentito, altresi', se e' ritenuto necessario dal Ministro della difesa. 3. La commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' alla nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1004.
Art. 1049 Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in
servizio permanente

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, puo' essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall'articolo 1047. 2. La commissione di cui al comma 1 e' istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. 3. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attivita' svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilita' della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione. 4. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.
Art. 1050
Disposizioni generali

1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione e' disciplinata dall'articolo 1053. 2. Il grado e l'ordine di anzianita' degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico. 3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno. 4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l'ammissione all'avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disciplinata dall'articolo 1311.
Art. 1051
Impedimenti, sospensione ed esclusione

1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 2. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 3. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. 4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione. 5. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione. 8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo a un altro.
Art. 1052
Militare in aspettativa

1. Al militare in aspettativa per infermita', ai fini dell'avanzamento, si applica 905, comma 6.
Art. 1053
Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota. 3. I capitani dei ruoli normali e speciali, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'. 4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Art. 1054
Anzianita' minime di grado richieste per gli ufficiali

1. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
Art. 1055
Avanzamento ad anzianita' degli ufficiali

1. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4. 2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. 3. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 4. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
Art. 1056 Avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali e dei volontari in
servizio permanente

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le modalita' previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice. 2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. 4. A coloro che sono giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, puo' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento. 6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianita', per i motivi di cui all'articolo 1051, e' promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta.
Art. 1057
Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali

1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attivita' valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalita' e i criteri stabiliti dalla presente sezione. 2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo. 3. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase e' diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneita' di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, e' volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualita', le capacita' e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, e' conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei. 4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
Art. 1058
Giudizio di idoneita' e attribuzione del punteggio di merito

1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. 2. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. 3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo 4. A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo. 5. Il punto di merito e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione. 6. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 7. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 8. Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalita' e i criteri riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di cui al presente articolo.
Art. 1059
Avanzamento a scelta dei sottufficiali

1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. 3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata. 6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, puo' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.
Art. 1060
Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento e' composta dagli stessi membri e il militare e' sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversita' di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032.
Art. 1061
Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima meta' del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. 3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche. 5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimita' di voti. 6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che e' formato dopo la data della decisione del Ministro. Se piu' ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'. 7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
Art. 1062
Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. 3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimita' di voti: a) il Direttore generale del personale militare; b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'.
Art. 1063 Avanzamento per benemerenze d'istituto del personale dell'Arma dei
carabinieri

1. L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto puo' aver luogo nei riguardi del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri che, effettivamente e personalmente, ha partecipato a operazioni di polizia di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari. 2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale il personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche. 3. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, se essa si riferisce a piu' fatti avvenuti in tempi diversi. 4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimita' di voti. Sulle proposte di promozione, inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, riguardanti gli appuntati e i carabinieri, pronuncia il giudizio decisivo il Comandante generale. 5. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione, dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico nel ruolo del grado superiore. 6. Le conseguenti eccedenze che si verificano nel ruolo del grado superiore, sono assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza. 7. L'avanzamento per benemerenze d'istituto e per meriti eccezionali si effettua anche se determinano il passaggio nel ruolo superiore.
Art. 1064
Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione. 2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. 3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
Art. 1065
Ufficiali giudicati non idonei

1. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, se idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 2. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
Art. 1066
Profili di carriera degli ufficiali

1. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nei capi VII, VIII, IX e X del presente titolo.
Art. 1067
Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: 1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. 2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito. 3. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. 5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Art. 1068 Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali
esclusioni

1. Se un ufficiale e' tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dal presente codice, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.
Art. 1069
Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

1. L'autorita', che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro. 2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado. 3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi. 4. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento. 5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Art. 1070
Promozioni degli ufficiali

1. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
Art. 1071
Promozioni annuali degli ufficiali

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado dal presente codice. 2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 3. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice. 4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.
Art. 1072
Promozioni non annuali degli ufficiali

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. 2. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.
Art. 1073
Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale

1. E' sospesa la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall'articolo 1051, comma 2. 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione.
Art. 1074
Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale

1. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'. 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
Art. 1075
Morte o permanente inidoneita' fisica dell'ufficiale

1. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
Art. 1076
Promozione in particolari situazioni degli ufficiali

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. 2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
Art. 1077 Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non puo' essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai limiti di eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perche' deceduto, e' promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. 2. Con le stesse modalita' la promozione di cui al comma 1 e' conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianita' per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non puo' esservi incluso perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perche' deceduto, nonche' al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento. 3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianita', non possono essere valutati per l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.
Art. 1078
Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale

1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.
Art. 1079
Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali

1. Se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unita'. 2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta e' inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo. 3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
Art. 1080
Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.
Art. 1081
Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia

1. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti. 2, Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
Art. 1082 Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti
di eta'

1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. 2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> dei ruoli normali si applica l'articolo 1076, comma 2. 3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa di servizio.
Art. 1083
Benefici connessi alla promozione

1. I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082. 2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianita', di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. 3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.
Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermita'

1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
Art. 1085 Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della
promozione degli ufficiali

1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 1051, comma 2 e dell'articolo 1073, perche' sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso di detrazioni di anzianita' ai sensi del presente codice, se risulta piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva. 2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si e' concluso in senso favorevole o per il quale e' stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che e' stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando e' valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) se il provvedimento di sospensione dall'impiego ha colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. 3. Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che sono stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.
Art. 1086
Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

1. L'ufficiale non valutato in base all'articolo 1051, comma 1, e' valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
Art. 1087
Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro

1. L'ufficiale per il quale e' stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 1074 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
Art. 1088
Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette e' stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando e' valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). 2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.
Art. 1089
Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale

1. L'ufficiale, nei cui riguardi e' stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 1051, comma 3, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa. 2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la valutazione non fosse stata sospesa. 3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, e' iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale e' iscritto nel quadro di avanzamento ed e' gia' raggiunto dal turno di promozione, egli e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che e' stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno, la promozione e' computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.
Art. 1090 Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 2. La promozione di cui al comma 1 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui e' rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui e' rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui agli articoli 906 e 907. 3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096. 4. Il rinnovo del giudizio e' effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell'annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
Art. 1091
Ricostruzione della carriera

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorita' derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di eta' previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianita', ove richiesti, ovvero, se piu' favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralita' di promozioni. 2. Il militare di cui al comma 1 e' promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non e' computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti. 3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 2 e' consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.
Art. 1092
Estensione di norme

1. Le disposizioni del presente capo sono applicate, in quanto compatibili, a tutto il personale militare.
Art. 1093
Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore. 2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
Art. 1094
Attribuzione dei gradi di vertice

1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio. 2. La promozione al grado di generale o ammiraglio puo' essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1. 3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni. 4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del mandato.
Art. 1095
Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

1. All'ufficiale piu' anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanita' e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, e' conferito il grado di tenente generale o corrispondenti. 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga all'articolo 1078 e non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
Art. 1096
Requisiti speciali

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza: a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice; b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice. 3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale. 4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. 5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza. 6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1097
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento degli ufficiali avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano, maggiore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti; b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
Art. 1098 Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini
dell'avanzamento

1. Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di servizio; b) per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianita' di servizio.
Art. 1099
Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di <<a disposizione>>, che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico. 3. L'avanzamento si effettua a scelta. 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado. 5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita') degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
Art. 1100
Mancato conseguimento del diploma di laurea

1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorita' anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianita' di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.
Art. 1101
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 564; c) capitano: 875; d) maggiore: 397; e) tenente colonnello: 809; f) colonnello: 560; g) generale di brigata: 127; h) generale di divisione: 48; i) generale di corpo d'armata: 23; l) generale. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 3.403 unita'. 3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata e' compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, puo' disporre il passaggio di una unita' del volume organico al corrispondente grado dell'Arma trasporti e materiali.
Art. 1102
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni; c) colonnello: 4 anni; d) generale di brigata: 2 anni; e) generale di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 5 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1103
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o di servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: 2 anni di servizio in unita' a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; c) capitano: 2 anni di comando di unita' a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica; d) tenente colonnello: un anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1104
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 88 o 89 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 89 promozioni nel primo anno; 88 promozioni nel secondo anno; b) 22 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; c) 33 o 34 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 34 promozioni nel primo anno; 33 promozioni nel secondo anno; d) 15 o 16 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno; e) 18 o 19 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno; f) 8 da attribuire a generale di brigata; g) 3 o 4 da attribuire a generale di divisione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni nel quinto anno.
Art. 1105
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 91; c) capitano: 117; d) maggiore: 54; e) tenente colonnello: 135; f) colonnello: 75; g)brigadiere generale: 11; h) maggiore generale: 2; i) tenente generale. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 485 unita'. 3. Il volume organico e' incrementato di una unita' se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unita' e' sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed e' a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali.
Art. 1106
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 5 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1107
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: 2 anni di servizio in unita' a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; c) capitano: 2 anni di comando di unita' a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica; d) tenente colonnello: un anno di comando di autogruppo del battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1108
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 12 da attribuire a capitani; b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione; d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.
Art. 1109
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 66; c) capitano: 103; d) maggiore: 47; e) tenente colonnello: 118; f) colonnello: 59; g)brigadiere generale: 8; h) maggiore generale: 2; i) tenente generale: 1. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 404 unita'.
Art. 1110
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 5 anni; d) brigadiere generale: 2. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1111
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica; c) capitano: 2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale, di cui almeno uno nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1112
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 10 o 11 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno; b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e il terzo anno; d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni due anni. Il ciclo di due anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno. 3. Le promozioni da attribuire a maggiore generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
Art. 1113
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 102; c) capitano: 198; d) maggiore: 91; e) tenente colonnello: 255; f) colonnello: 106; g)brigadiere generale: 10; h) maggiore generale: 1; i) tenente generale. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 763 unita'. 3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1114
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 6 anni; 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 4 anni; b) tenente: 4 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1115
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione; c) capitano: 2 anni di servizio nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1116
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 20 o 21 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione; d) 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
Art. 1117
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 91; c) capitano: 117; d) maggiore: 54; e) tenente colonnello: 141; f) colonnello: 71; g)brigadiere generale: 9; h) maggiore generale: 1; i) tenente generale. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 484 unita'. 3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1118
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 6 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1119
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: 2 anni di servizio presso un reparto dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; c) capitano: 2 anni di servizio nell'ambito presso un ente o distaccamento amministrativo o di addetto nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica; d) tenente colonnello: un anno di servizio nell'area tecnico-operativa nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione del servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
Art. 1120
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 12 da attribuire a capitani; b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il sesto anno; c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno; d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
Art. 1121
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 390; b) tenente: 1125; c) capitano: 1604; d) maggiore: 829; e) tenente colonnello: 985; f) colonnello: 130. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 5.063 unita'.
Art. 1122
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1123
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare il corso applicativo; b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unita' a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente; d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
Art. 1124
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 148 da attribuire a capitani; b) 26 o 27 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.
Art. 1125
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 48; b) tenente: 137; c) capitano: 195; d) maggiore: 101; e) tenente colonnello: 119; f) colonnello: 12. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 612 unita'.
Art. 1126
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1127
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare il corso applicativo; b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unita' a livello di compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente; d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
Art. 1128
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 18 da attribuire a capitani; b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.
Art. 1129
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 16; b) tenente: 46; c) capitano: 65; d) maggiore: 34; e) tenente colonnello: 39; f) colonnello: 3. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 203 unita'.
Art. 1130
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1131
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. Per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, il sottotenente deve superare il corso applicativo.
Art. 1132
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 6 da attribuire a capitani; b) 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
Art. 1133
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 50; b) tenente: 143; c) capitano: 204; d) maggiore: 105; e) tenente colonnello: 122; f) colonnello: 9. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 633 unita'.
Art. 1134
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1135
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare il corso applicativo; b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; c) capitano: 2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.
Art. 1136
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 18 o 19 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno; b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli.
Art. 1137 Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina
militare

1. Per gli ufficiali della Marina militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale. 2. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni. E' altresi' valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
Art. 1138
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina; b) sottotenente di vascello: 218; c) tenente di vascello: 339; d) capitano di corvetta: 154; e) capitano di fregata: 327; f) capitano di vascello: 213; g) contrammiraglio: 36; h) ammiraglio di divisione: 17; i) ammiraglio di squadra: 10; l) ammiraglio. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 1.314 unita'. 3. Nell'organico degli ammiragli di squadra e' compreso l'ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094.
Art. 1139
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni; c) capitano di vascello: 4 anni; d) contrammiraglio: 2 anni; e) ammiraglio di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 5 anni; c) tenente di vascello: 10 anni; d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1140
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica; b) tenente di vascello: un anno in comando di unita' navale o incarico equipollente; 4 anni di imbarco, compreso il periodo di comando; c) capitano di fregata: un anno in comando di unita' navale, di squadriglia, di flottiglia o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; oppure 2 anni quale comandante in seconda o capo reparto di unita' navale, anche se compiuti, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; 2 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche; d) capitano di vascello: un anno in comando di unita' navale o di comando complesso navale o incarico equipollente.
Art. 1141
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 34 o 35 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 34 promozioni il primo e il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno; b) 8 o 9 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno; c) 11 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione; d) 8 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione; e) 6 da attribuire a capitani di vascello; f) 3 da attribuire a contrammiragli; g) 1 o 2 da attribuire ad ammiragli di divisione con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.
Art. 1142
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina; b) sottotenente di vascello: 67; c) tenente di vascello: 104; d) capitano di corvetta: 48; e) capitano di fregata: 120; f) capitano di vascello: 58; g) contrammiraglio: 8; h) ammiraglio ispettore: 4; i) ammiraglio ispettore capo: 1. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 410 unita'.
Art. 1143
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) capitano di vascello: 5 anni; d) contrammiraglio: 2 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 10 anni; d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1144
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica; b) tenente di vascello: un anno quale direttore di macchina di unita' navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche; c) capitano di corvetta: 18 mesi quale direttore di macchina di unita' navale o incarico equipollente; 18 mesi di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche; d) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente; e) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.
Art. 1145
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 10 o 11 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno; b) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno; c) 3 o 4 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; d) 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a capitani di vascello con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno. 2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno. 3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.
Art. 1146
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina; b) sottotenente di vascello: 42; c) tenente di vascello: 65; d) capitano di corvetta: 30; e) capitano di fregata: 75; f) capitano di vascello: 36; g) contrammiraglio: 5; h) ammiraglio ispettore: 2; i) ammiraglio ispettore capo: 1. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 256 unita'.
Art. 1147
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) capitano di vascello: 5 anni; d) contrammiraglio: 2 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 10 anni; d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1148
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica; b) tenente di vascello: un anno come capo reparto di unita' navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche; c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente; d) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.
Art. 1149
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno; b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: una promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno; c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno; d) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno; e) 1 da attribuire a capitani di vascello. 2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni due anni. 3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.
Art. 1150
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina; b) sottotenente di vascello: 29; c) tenente di vascello: 56; d) capitano di corvetta: 26; e) capitano di fregata: 66; f) capitano di vascello: 36; g) contrammiraglio: 5; h) ammiraglio ispettore: 1; i) ammiraglio ispettore capo. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 219 unita'. 3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1151
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) capitano di vascello: 6 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 4 anni; b) sottotenente di vascello: 4 anni; c) tenente di vascello: 10 anni; d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1152
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione; b) tenente di vascello: 24 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente; d) contrammiraglio: un anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1153
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 5 o 6 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno; b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno; c) 2 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione; d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione. 2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 2 ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno. 3. Le promozioni da attribuire ad contrammiragli sono una ogni quattro anni.
Art. 1154
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina; b) sottotenente di vascello: 50; c) tenente di vascello: 64; d) capitano di corvetta: 30; e) capitano di fregata: 75; f) capitano di vascello: 41; g) contrammiraglio: 6; h) ammiraglio ispettore: 1; i) ammiraglio ispettore capo. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 267 unita'. 3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1155
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) capitano di vascello: 6 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 10 anni; d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1156
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica; b) tenente di vascello: un anno come capo reparto logistico di unita' navale o incarico equipollente; 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche; c) capitano di fregata: un anno come vice direttore di commissariato o incarico equipollente; d) capitano di vascello: un anno come direttore di commissariato o incarico equipollente.
Art. 1157
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 7 promozioni il primo, terzo, e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno; b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; una promozione il secondo anno; c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno; d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione. 2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione il terzo anno. 3. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni.
Art. 1158
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina; b) sottotenente di vascello: 133; c) tenente di vascello: 170; d) capitano di corvetta: 78; e) capitano di fregata: 192; f) capitano di vascello: 113; g) contrammiraglio: 16; h) ammiraglio ispettore: 4; i) ammiraglio ispettore capo. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 706 unita'.
Art. 1159
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) capitano di vascello: 5 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; un anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 2. b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 10 anni; d) capitano di corvetta: 4 anni.
Art. 1160
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di servizio, di attribuzione specifica e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente; aver conseguito la laurea specialistica; b) tenente di vascello: un anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente; c) capitano di fregata: un anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente; d) capitano di vascello: un anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.
Art. 1161
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 17 o 18 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 18 promozioni il primo anno; 17 promozioni il secondo e terzo anno; b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; c) 5 o 6 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 6 promozioni il secondo anno; d) 3 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione; e) 2 o 3 da attribuire a capitano di vascello con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
Art. 1162
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina: 61; b) sottotenente di vascello: 177; c) tenente di vascello: 252; d) capitano di corvetta: 130; e) capitano di fregata: 155; f) capitano di vascello: 20. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 795 unita'.
Art. 1163
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 8 anni; b) capitano di fregata: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 11 anni; d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1164
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 3 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore; b) tenente di vascello: 4 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1165
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 23 o 24 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di quattro anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno; b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno.
Art. 1166
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina: 25; b) sottotenente di vascello: 71; c) tenente di vascello: 102; d) capitano di corvetta: 53; e) capitano di fregata: 62; f) capitano di vascello: 6. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 319 unita'.
Art. 1167
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 8 anni; b) capitano di fregata: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 11 anni; d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1168
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore; b) tenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1169
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 9 o 10 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno; b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno.
Art. 1170
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina: 21; b) sottotenente di vascello: 60; c) tenente di vascello: 85; d) capitano di corvetta: 44; e) capitano di fregata: 52; f) capitano di vascello: 5. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 267 unita'.
Art. 1171
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 8 anni; b) capitano di fregata: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 11 anni; d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1172
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1173
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 8 da attribuire a tenenti di vascello; b) 1 da attribuire a capitani di fregata.
Art. 1174
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina: 8; b) sottotenente di vascello: 22; c) tenente di vascello: 31; d) capitano di corvetta: 16; e) capitano di fregata: 22; f) capitano di vascello: 1. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 100 unita'.
Art. 1175
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 8 anni; b) capitano di fregata: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 11 anni; d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1176
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I sottotenenti di vascello, per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, devono aver svolto il periodo minimo di un anno di imbarco, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1177
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 3 da attribuire ai tenenti di vascello. 2. Le promozioni da attribuire a capitano di fregata sono una ogni quattro anni.
Art. 1178
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina: 16; b) sottotenente di vascello: 46; c) tenente di vascello: 65; d) capitano di corvetta: 34; e) capitano di fregata: 39; f) capitano di vascello: 3. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 203 unita'.
Art. 1179
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 8 anni; b) capitano di fregata: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 11 anni; d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1180
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
Art. 1181
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire ai tenenti di vascello. 2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e il quarto anno.
Art. 1182
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) guardiamarina: 22; b) sottotenente di vascello: 61; c) tenente di vascello: 87; d) capitano di corvetta: 45; e) capitano di fregata: 53; f) capitano di vascello: 5. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 273 unita'.
Art. 1183
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 8 anni; b) capitano di fregata: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; b) sottotenente di vascello: 6 anni; c) tenente di vascello: 11 anni; d) capitano di corvetta: 5 anni.
Art. 1184
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di servizio o di attribuzione specifica richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unita' navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; b) tenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.
Art. 1185
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 8 da attribuire a tenenti di vascello; b) 1 da attribuire a capitani di fregata.
Art. 1186
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 200; c) capitano: 277; d) maggiore: 145; e) tenente colonnello: 228; f) colonnello: 221; g) generale di brigata aerea: 35; h) generale di divisione aerea: 15; i) generale di squadra aerea: 11; l) generale. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 1.132 unita'. 3. Nell'organico dei generali di squadra aerea e' compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, puo' disporre il passaggio di una unita' del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.
Art. 1187
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 3 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni; c) colonnello: 5 anni; d) generale di brigata: 2 anni; e) generale di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 5 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1188
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: 3 anni di reparti di volo; aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare; c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta; d) tenente colonnello: 3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1189
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 33 da attribuire a capitani; b) 9 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno; d) 6 o 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno; e) 5 o 6 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo e il terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno; f) 3 da attribuire a generale di brigata aerea; g) 2 da attribuire a generale di divisione aerea.
Art. 1190
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 103; c) capitano: 132; d) maggiore: 61; e) tenente colonnello: 155; f) colonnello: 85; g) generale di brigata: 10; h) generale di divisione: 2; i) generale di squadra. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 548 unita'. 3. Il volume organico e' incrementato di una unita' se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unita' e' sottratta al ruolo naviganti normale ed e' a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.
Art. 1191
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 5 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1192
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: 4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta; d) tenente colonnello: 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1193
Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti

1. Gli ufficiali che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) per la promozione a maggiore, undici anni compiuti di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di servizio; b) per la promozione a tenente colonnello, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianita' di servizio.
Art. 1194
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno; 4 promozioni il secondo anno; c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno. 2. Le promozioni da attribuire a generali di brigata sono 2 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.
Art. 1195
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 83; c) capitano: 128; d) maggiore: 59; e) tenente colonnello: 152; f) colonnello: 69; g) brigadiere generale: 11; h) generale ispettore: 4; i) generale ispettore capo: 1. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 507 unita'.
Art. 1196
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 5 anni; d) brigadiere generale: 2. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1197
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: 3 anni presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in fisica o diploma di laurea di cui e' riconosciuta l'equipollenza; c) capitano: 4 anni di servizio presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico, o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento; d) tenente colonnello: un anno quale capo di un ufficio di un ente dell'organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria, un anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica, un anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1198
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno; d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; e) 2 da attribuire a colonnelli. 2. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno. 3. Le promozioni da attribuire a generali ispettori sono una ogni quattro anni.
Art. 1199
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 57; c) capitano: 73; d) maggiore: 34; e) tenente colonnello: 90; f) colonnello: 43; g) brigadiere generale: 6; h) generale ispettore: 1; i) generale ispettore capo. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 304 unita'. 3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1200
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 6 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1201
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: 4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui e' riconosciuta l'equipollenza; c) capitano: 4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento; d) tenente colonnello: 2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze armate o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1202
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 7 o 8 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno; b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno; c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; una promozione il terzo anno; d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione. 2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno. 3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.
Art. 1203
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 30; c) capitano: 59; d) maggiore: 27; e) tenente colonnello: 72; f) colonnello: 33; g) brigadiere generale: 6; h) generale ispettore: 1; i) generale ispettore capo. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 228 unita'. 3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
Art. 1204
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 6 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 4 anni; b) tenente: 4 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.
Art. 1205
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare gli esami prescritti; b) tenente: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e superare il corso applicativo; c) capitano: 4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; d) tenente colonnello: 2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.
Art. 1206
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 6 da attribuire a capitani; b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno; c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; d) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno. 2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno. 3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.
Art. 1207
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 35; b) tenente: 98; c) capitano: 123; d) maggiore: 75; e) tenente colonnello: 100; f) colonnello: 14. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 445 unita'.
Art. 1208
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 8 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1209
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 4 anni in reparti di volo; c) capitano: 6 anni in reparti di volo; superare i corsi previsti dal regolamento; d) tenente colonnello: 4 anni in reparti di volo.
Art. 1210
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno; b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.
Art. 1211
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 103; b) tenente: 297; c) capitano: 423; d) maggiore: 219; e) tenente colonnello: 257; f) colonnello: 26. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 1.325 unita'.
Art. 1212
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1213
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente; c) capitano: 3 anni di enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1214
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 39 da attribuire a capitani; b) 5 o 6 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.
Art. 1215
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 63; b) tenente: 183; c) capitano: 260; d) maggiore: 135; e) tenente colonnello: 158; f) colonnello: 16. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 815 unita'.
Art. 1216
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1217
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; c) capitano: 3 anni quale capo di servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1218
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 24 da attribuire a capitani; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.
Art. 1219
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 18; b) tenente: 51; c) capitano: 73; d) maggiore: 38; e) tenente colonnello: 43; f) colonnello: 4. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 227 unita'.
Art. 1220
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1221
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione; c) capitano: 3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1222
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 24 da attribuire a capitani; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.
Art. 1223
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 12; b) tenente: 39; c) capitano: 55; d) maggiore: 29; e) tenente colonnello: 33; f) colonnello: 2. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 170 unita'.
Art. 1224
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 8 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 11 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1225
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) capitano: 3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie; superare i corsi previsti dal regolamento.
Art. 1226
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire a capitani. 2. Le promozioni da attribuire a tenenti colonnelli sono una ogni due anni.
Art. 1227
Estensione di norme ai fini dell'avanzamento

1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410; d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93. 2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.



Note all'art. 1227:
- Il testo dell'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10
aprile 1981, n. 100, e' il seguente:
«Art. 22 (Scuola di perfezionamento per le forze di
polizia). - E' istituita, presso il dipartimento della
pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le
forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra
formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e
qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti
istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei
corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede
a stabilire i criteri e le modalita' di ammissione alla
scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi,
nonche' a determinare le strutture e l'ordinamento della
scuola.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n.
255, e' il seguente:
«4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del
Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti
dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei
rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345 (Disposizioni urgenti per il
coordinamento delle attivita' informative e investigative
nella lotta contro la criminalita' organizzata), citato
nelle note all'art. 981, e' il seguente:
«4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del
concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono
assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla
D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni
interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme
restando le posizioni di stato e il trattamento economico
loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano
per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A.
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della
legge 15 novembre 1988, n. 486.».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 23
marzo1998, n. 93 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea
che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con
allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il
protocollo concernente l'interpretazione, in via
pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della
Corte di giustizia delle Comunita' europee, con
dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1998, n.
86, e' il seguente:
«3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito
dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi
istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
con compiti di coordinamento e di cooperazione
internazionale e' equivalente, agli effetti dello sviluppo
della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi
gradi, presso i Corpi di appartenenza.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 15
novembre 1988, n. 486 (Disposizioni in materia di
coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo
mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 16 novembre 1988, n. 269, e' il seguente:
«3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto
commissario dal personale indicato nel comma 2, e'
riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso
le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai
fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera,
nonche' della progressione economica.».



Art. 1228
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 102; b) tenente: 204; c) capitano: 350; d) maggiore: 245; e) tenente colonnello: 568; f) colonnello: 321; g) generale di brigata: 61; h) generale di divisione: 20; i) generale di corpo d'armata: 10. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo normale e' di 1.881 unita'.
Art. 1229
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 6 anni; b) tenente colonnello: 1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado; 2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni. c) colonnello: 6 anni; d) generale di brigata: 4 anni; e) generale di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 4 anni; c) capitano: 9 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1230
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, i titoli e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare il corso di applicazione; b) tenente: aver conseguito il diploma di laurea; c) tenente colonnello: 4 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano; d) colonnello: 2 anni di comando provinciale o incarico equipollente.
Art. 1231
Mancato conseguimento del diploma di laurea

1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano: a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado; b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.
Art. 1232
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 52 da attribuire a capitani; b) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno; d) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; e) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno; f) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno; g) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.
Art. 1233
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente: 96; b) tenente: 240; c) capitano: 440; d) maggiore: 220; e) tenente colonnello: 475; f) colonnello: 35. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo speciale e' di 1.506 unita'.
Art. 1234
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 9 anni; b) tenente colonnello: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 5 anni; c) capitano: 12 anni; d) maggiore: 5 anni.
Art. 1235
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti: a) sottotenente: superare il corso di applicativo; b) tenente colonnello: 2 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), o di incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano.
Art. 1236
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 49 da attribuire a capitani; b) 7 da attribuire a tenenti colonnelli.
Art. 1237
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico prevede i seguenti gradi gerarchici: a) tenente; b) capitano; c) maggiore; d) tenente colonnello; e) colonnello; f) generale di brigata; g) generale di divisione. 2. La consistenza organica per i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello e' complessivamente di 376 unita'. 3. La consistenza organica per il grado di colonnello, stabilita complessivamente in 30 unita', e' ripartita secondo le seguenti specialita': a) medicina e farmacia: 9; b) veterinaria: 1; c) amministrazione: 9; d) commissariato: 1; e) investigazioni scientifiche: 3; f) telematica: 4; g) genio: 2; h) psicologia: 1. 4. La consistenza organica per il grado di generale di brigata, stabilita complessivamente in 3 unita', e' ripartita secondo i seguenti comparti: a) sanitario: 1; b) amministrativo: 1; c) tecnico scientifico e psicologico: 1. 5. La consistenza organica per il grado di generale di divisione e' stabilita in una unita'. 6. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico e' di 410 unita'.
Art. 1238 Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per
l'avanzamento

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente colonnello: 8 anni; b) colonnello: 5 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) tenente: un anno; b) capitano: 8 anni; c) maggiore: 7 anni. 3. I tenenti per poter essere promossi al grado di capitano devono superare il corso formativo.
Art. 1239
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado di colonnello, per l'intero ruolo, sono ripartite tra le specialita', nel numero e secondo l'ordine sotto indicato: a) amministrazione: 1 o 2 promozioni con ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel secondo anno; b) commissariato: una promozione ogni otto anni; c) medici e farmacisti: 1 o 2 promozioni con ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; una promozione nel secondo, terzo e quarto anno; d) veterinaria: una promozione ogni otto anni; e) investigazioni scientifiche: ciclo di otto anni con una promozione ogni tre anni: al primo, quarto e settimo anno; f) telematica: ciclo di quattro anni con una promozione al primo e al terzo anno e nessuna promozione al secondo e quarto anno; g) genio: una promozione ogni quattro anni; h) psicologia: una promozione ogni otto anni. I cicli di promozione partono dal 2007. 2. Le promozioni da attribuire a colonnello avvengono con ciclo di quattro anni: a) una promozione nei primi tre anni, attribuita ai comparti secondo il seguente ordine: amministrativo; sanitario; tecnico, scientifico e psicologico; b) nessuna promozione nel quarto anno. 3. Le promozioni da attribuire a generale di brigata avvengono una ogni tre anni.
Art. 1240
Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
Art. 1241
Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento

1. L'avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalita' previste per gli ufficiali in congedo.
Art. 1242
Aliquote di valutazione

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l'impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo. 2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianita' di servizio prevista all'articolo 1243. 3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianita' decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dall'articolo 1243.
Art. 1243
Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: a) se tenenti, otto anni di anzianita' nel grado. Tale periodo e' ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare; b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
Art. 1244
Estensione di norme

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e in quanto applicabili le altre norme sull'avanzamento degli ufficiali.
Art. 1245
Periodi di servizio effettivo presso societa' di navigazione aerea

1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso societa' di navigazione aerea e' computato per meta' ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti.
Art. 1246
Categorie di ufficiali in congedo

1. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva. 2. L'avanzamento ha luogo ad anzianita'.
Art. 1247
Aliquote di ruolo per la valutazione

1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Art. 1248
Idoneita' al servizio militare incondizionato

1. L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247 non puo' essere valutato per l'avanzamento se non e' stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.
Art. 1249
Cause di sospensione della valutazione o della promozione

1. Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.
Art. 1250
Promozioni

1. Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione. 2. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validita' del quadro stesso e' prorogata all'anno seguente. 3. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validita' del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.
Art. 1251
Grado massimo

1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.
Art. 1252
Requisiti per l'avanzamento

1. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.
Art. 1253
Promozioni

1. L'ufficiale in ausiliaria che e' giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianita' che lo precedevano nel ruolo di provenienza. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.
Art. 1254
Grado massimo

1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Art. 1255
Requisiti per l'avanzamento

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo. 2. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. 3. E' dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.
Art. 1256
Promozioni

1. L'ufficiale di complemento, che e' giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianita', appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.
Art. 1257
Promozione degli ufficiali subalterni

1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247. 2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione. 5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilita' di avanzamento nella posizione di congedo.
Art. 1258 Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente; b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. 3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.
Art. 1259
Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma trasporti e materiali, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1260
Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico; b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1261
Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario; b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile; c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile; d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1262
Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo; b) capitano e tenente: corso di aggiornamento; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1263
Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, e' computato per meta' ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
Art. 1264
Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, e' prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico. 2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti: a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: maggiore: 1 anno di imbarco; b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico; c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio; d) tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.
Art. 1265
Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo; b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo; c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego; b) capitano: un anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo; c) tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.
Art. 1266
Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle armi, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi dell'Aeronautica militare; b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto; c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto di impiego o in servizi di aeroporto. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1267
Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso una direzione di commissariato; b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto o una direzione di commissariato; c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1268
Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto medico-legale; b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare; c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Art. 1269
Ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione; b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale; c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale; d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo, reparto territoriale o battaglione o comando equipollente; b) capitano: un anno di compagnia o squadrone o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente.
Art. 1270
Grado massimo

1. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
Art. 1271
Requisiti per l'avanzamento

1. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice. 2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall'articolo 1252, commi 1 e 2.
Art. 1272
Promozioni

1. L'ufficiale della riserva giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianita' che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. 2. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.
Art. 1273
Avanzamento a scelta

1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059. 2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate: a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285; b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a); 2) la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. 4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi. 5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.
Art. 1274
Condizioni particolari per l'avanzamento

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.
Art. 1275 Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali
della Marina militare

1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata e' in facolta' del Ministero della difesa disporre diversamente. 4. Per determinate specialita' o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo delle navi. 5. I sottufficiali abilitati <<montatori artificieri>> sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice. 6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.
Art. 1276
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; d) primo maresciallo. 2. Al primo maresciallo puo' essere conferita la qualifica di luogotenente.
Art. 1277
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo; b) a scelta, per il grado di primo maresciallo; c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.
Art. 1278
Periodi minimi di permanenza nel grado

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 8 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 4 anni. 3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
Art. 1279 Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli
dell'Esercito italiano

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Art. 1280 Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina
militare

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno; b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno; c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno. 5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1281 Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli
dell'Aeronautica militare

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono cosi' determinati: a) da maresciallo di 2^ classe a maresciallo di 1^ classe: 5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3^ classe; b) da maresciallo di 1^ classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.
Art. 1282
Avanzamento al grado di primo maresciallo

1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. 3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte. 4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3. 6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.
Art. 1283
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) sergente; b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.
Art. 1284
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianita', per il grado di sergente maggiore e corrispondenti; b) a scelta, per il grado di sergente maggiore capo e corrispondenti.
Art. 1285
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti e' stabilito in 7 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore, e' stabilito in 7 anni.
Art. 1286 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito
italiano

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Art. 1287 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina
militare

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni; d) nocchieri di porto: 6 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1288 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti
dell'Aeronautica militare

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza
Art. 1289
Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti

1. L'avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059.
Art. 1290
Condizioni per l'avanzamento

1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.
Art. 1291
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 2. Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza puo' essere attribuita la qualifica di luogotenente.
Art. 1292
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo; b) a scelta, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; c) a scelta per esami, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 1293
Periodi minimi di permanenza nel grado

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e' stabilito in 8 anni. 2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e' stabilito in 4 anni. 3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario; b) 7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.
Art. 1294
Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo sono determinati in un anno di comando di stazione, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con facolta' di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.
Art. 1295
Avanzamento a scelta e a scelta per esami

1. I marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento <<a scelta>> sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino a 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. 2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene: a) almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema <<a scelta>>, al quale sono ammessi i marescialli capi: 1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; 2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire <<a scelta>>, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema <<a scelta per esami>>. 3. L'avanzamento <<a scelta per esami>> dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.
Art. 1296
Avanzamento a sottotenente

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.
Art. 1297
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: a) vice brigadiere; b) brigadiere; c) brigadiere capo.
Art. 1298
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianita', per il grado di brigadiere; b) a scelta, per il grado di brigadiere capo.
Art. 1299
Periodi minimi di permanenza nel grado

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a brigadiere capo, e' stabilito in 7 anni. 2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' a brigadiere, e' stabilito in 7 anni.
Art. 1300
Avanzamento a scelta dei sovrintendenti

1. Nell'avanzamento <<a scelta>> le promozioni da conferire sono cosi' determinate: a) il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299; b) i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' e' promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 2) la seconda meta', previa nuova valutazione, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 2. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.
Art. 1301
Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti

1. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. 2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.
Art. 1302
Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti

1. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale. 2. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita', il volontario e' sottoposto a nuova valutazione.
Art. 1303
Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

1. I volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma. 2. Il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente e' conseguito previo giudizio di idoneita'.
Art. 1304
Conferimento del grado

1. Il grado e' conferito dal comandante di corpo, previa acquisizione del giudizio della commissione di cui all'articolo 1047, comma 5.
Art. 1305
Estensione delle norme sull'avanzamento

1. Per quanto non diversamente disposto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di avanzamento relative ai volontari in servizio permanente
Art. 1306
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente; b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente; c) caporal maggiore capo o grado corrispondente; d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente.
Art. 1307
Avanzamento dei volontari in servizio permanente

1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che ha un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente. 2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo o corrispondente. 3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente. 4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado. 5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.
Art. 1308 Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina
militare

1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi. 2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
Art. 1309 Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari
della Marina militare

1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata e' in facolta' del Ministero della difesa disporre diversamente. 4. Per determinate specialita' o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo delle navi. 5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.
Art. 1310
Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: a) carabiniere; b) carabiniere scelto; c) appuntato; d) appuntato scelto.
Art. 1311
Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1. Ai carabinieri che hanno compiuto cinque anni di servizio, e' conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni.
Art. 1312
Impedimenti alla valutazione

1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 1051. 2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all'articolo 1051, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale e' sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'articolo 1311 e, se dichiarato idoneo, e' promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata se la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
Art. 1313
Promozione a vice brigadiere

1. Gli appuntati che hanno comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e sono meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non puo' superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.
Art. 1314
Promozioni nel ruolo d'onore

1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianita' di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio. 2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione: a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo; b) o se hanno maturato una anzianita' complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo; c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. 3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2. 4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidita', se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2. 5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi. 6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.



Nota all'art. 1314:
- Per la tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le
note all'art. 713.



Art. 1315
Nomina dei sottufficiali a ufficiale

1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonche' quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno gia' ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo 1314. 2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento: a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali; b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilita' professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene. 3. Gli ufficiali cosi' nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo 1314, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.
Art. 1316
Forma di avanzamento

1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento. 2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anzianita' di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
Art. 1317
Limite alle promozioni per gli ufficiali

1. Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
Art. 1318
Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori

1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 2. La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.



Nota all'art. 1318:
- Per il testo delle lettere A e A-bis della tabella E)
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, si veda la nota all'art. 805.



Art. 1319
Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio

1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, puo' conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente. 2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidita', puo' essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1. 3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non puo' essere superiore a quattro; non e' consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.



Nota all'art. 1319:
- Per la tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le
note all'art. 713.



Art. 1320
Forma di avanzamento

1. L'avanzamento di cui all'articolo 1319 ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. 2. Il personale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo 1319.
Art. 1321
Qualifica

1. E' istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti. 2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianita' di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianita' di grado dell'ufficiale. 3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.
Art. 1322
Conferimento della qualifica di primo capitano

1. La qualifica di primo capitano e corrispondente e' conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado. 2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianita' del rispettivo ruolo. 3. La qualifica e' conferita, altresi', ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano e' quello finale della carriera. 4. La qualifica di primo capitano e corrispondenti e' conferita con decreto ministeriale.
Art. 1323 Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare

1. I primi marescialli, se sono trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado rivestito, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Agli stessi, se idonei, e' attribuita la qualifica di <<luogotenente>> secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado. 2. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di <<luogotenente>>. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice.
Art. 1324 Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti
dell'Arma dei carabinieri

1. I marescialli aiutanti che hanno maturato ovvero maturano, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di <<eccellente>> o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non hanno riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del <<rimprovero>> e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1325, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente. 2. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 1, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. 3. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado stabilito dal presente codice. 4. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
Art. 1325
Cause impeditive

1. Per il personale di cui alla presente sezione sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Art. 1326
Definizione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale. 2. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.
Art. 1327
Generale e gradi corrispondenti

1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, puo' essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianita'. 2. Il conferimento del grado suddetto e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 1328
Aiutante di battaglia

1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, puo' essere conferito il grado di aiutante di battaglia. 2. Il grado di aiutante di battaglia e' superiore al grado di primo maresciallo e corrispondenti. 3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. 4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente puo' essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.
Art. 1329
Requisiti per l'avanzamento

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal presente codice per l'avanzamento, sono ridotti alla meta'. 2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, eventualmente prescritti dal presente codice.
Art. 1330 Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita'
accertata

1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilita', e la irreperibilita' accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.
Art. 1331
Avanzamento a scelta degli ufficiali

1. Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo. 2. Se entro il primo semestre dell'anno e' raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle disposizioni del presente codice, e si sono verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facolta' di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali gia' giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. 3. Se in un grado non si raggiunge durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dal presente codice, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Art. 1332
Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi

1. I colonnelli dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle trasmissioni concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi dell'articolo 1331, comma 2, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unita', fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale piu' elevata.
Art. 1333
Ufficiali di complemento

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
Art. 1334
Ufficiali della riserva

1. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 1270. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria. 2. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianita' con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.
Art. 1335
Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche

1. Il militare compreso nell'aliquota di ruolo dei militari da valutare mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute a esiti di congelamento in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidita' riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, e' ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneita' fisica, anche se, in conseguenza delle cause predette, non ha potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 1329 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2. Se idoneo all'avanzamento il militare puo' conseguire la promozione a suo turno. 2. Analogamente si provvede nei riguardi del militare che, riacquistata l'idoneita' fisica, non ha compiuto i periodi anzidetti per non idoneita' temporanea dovuta a una delle cause di cui al comma 1. 3. Se per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorita' competenti ritengono di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando il militare, riacquistata l'idoneita' fisica, ha compiuto i periodi stessi. Al militare si applica il disposto dell'articolo 1088. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, purche' il militare risulta compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante il tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Per l'ufficiale di complemento, pero', agli effetti dell'applicazione del comma 3, e' sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 1255, se piu' favorevoli.
Art. 1336
Generalita'

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra. 2. I militari di truppa possono conseguire soltanto promozioni per merito di guerra.
Art. 1337
Promozione per merito di guerra

1. La promozione per merito di guerra e' conferita al militare che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, ha esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore. 2. Ai fini della promozione per merito di guerra non e' richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco. 3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto che la determino'. 4. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.
Art. 1338
Ufficiali in particolari situazioni

1. La promozione per merito di guerra puo' essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 2. L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di eta' del grado conseguito per merito di guerra.
Art. 1339
Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra

1. L'avanzamento per merito di guerra e' conferito al militare che ha contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualita' professionali. 2. L'ufficiale non piu' valutabile per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta non puo' conseguire avanzamento per merito di guerra. 3. Il militare che e' riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento ha contribuito. 4. L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il militare nel ruolo del proprio grado, alla data predetta, di un numero di posti pari: a) per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite con decreto del Ministro della difesa, successivo al dichiarato stato di guerra o di grave crisi internazionale; b) per gli altri militari, a un quindicesimo dei posti dell'organico calcolato per ogni ruolo. 5. Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a precedere i pari grado che hanno anzianita' superiore di un anno a quella da lui posseduta. 6. Il militare non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, ne' oltrepassare il pari grado gia' piu' anziano che ha in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.
Art. 1340
Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali

1. L'ufficiale al quale e' conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, e' compreso in aliquota di ruolo di pari grado gia' valutati per l'avanzamento, se ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 1329, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2, e' valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra. 2. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo. 3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli compete. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato. 4. L'ufficiale che non ha ancora compiuto i periodi indicati al comma 1, e' valutato dopo che li ha ultimati, ma e' considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisi' il titolo all'avanzamento per merito di guerra. 5. All'ufficiale non puo' comunque essere attribuita, nella promozione, anzianita' anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.
Art. 1341
Proposte

1. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare si e' distinto, e sono corredate dei pareri delle autorita' gerarchiche. 2. Dette proposte sono trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa. 3. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso a unanimita' di voti, della competente commissione di avanzamento. Il decreto con il quale e' conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.
Art. 1342
Militari in servizio permanente

1. Per ogni militare in servizio permanente reduce da prigionia o ipotesi equiparate, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta alla valutazione per l'avanzamento. 2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli articolo 1051 e 1073 perche' in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). 3. Analogamente si provvede nei riguardi del militare in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti nel nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati. 4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 1329 e 1331, comma 1, anche se e' cessato il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, quando tali disposizioni hanno avuto applicazione per i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o promosso.
Art. 1343
Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore

1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non puo' durante la prigionia o ipotesi equiparate, essere valutato per l'avanzamento ne' conseguire promozione. La valutazione effettuata prima della cattura e' annullata a ogni effetto. 2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto dell'articolo 1342, comma 1. 3. L'ufficiale non valutato o non promosso perche' prigioniero di guerra, se ottiene il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato soltanto se, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. 5. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. 6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale, nel nuovo grado, risulta raggiunto da turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.
Art. 1344
Militare ferito

1. Al militare caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e al militare caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidita' riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia se gia' compreso in aliquote di ruolo di militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 1342, comma 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1335. 2. Al militare che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1, risulti nel nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 1342.
Art. 1345
Funzioni del grado superiore

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilita' di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che e' destinato a unita', enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni. 2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate se viene meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilita'. 3. L'ufficiale al quale sono conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennita' di tale grado ed e' considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, se e' stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati dal presente codice.
Art. 1346
Disciplina militare

1. La disciplina del militare e' l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa e' regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. 2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilita'. Da cio' discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza. 3. Il militare osserva con senso di responsabilita' e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo.
Art. 1347
Obbedienza

1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformita' al giuramento prestato. 2. Il dovere dell'obbedienza e' assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.
Art. 1348
Dovere di fedelta'

1. L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei doveri del militare. 2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
Art. 1349
Ordini militari

1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalita' di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto. 2. Il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al piu' presto i superiori. 3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Nota all'art. 1349:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.



Art. 1350 Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di
disciplina

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo. 2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attivita' di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali. 3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformita' alle vigenti disposizioni. 4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.
Art. 1351
Uso dell'uniforme

1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio e' obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni. 2. L'uso dell'abito civile e' consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. 3. Nelle ore di libera uscita e' consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze: a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso; b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo; c) delle scuole militari; d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni; e) operative e di addestramento fuori sede.
Art. 1352
Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 1353
Tassativita' delle sanzioni

1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo.
Art. 1354
Titolarita' del potere sanzionatorio

1. E' attribuito all'autorita' militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
Art. 1355
Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravita' della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'eta', e l'anzianita' di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidivita'. 4. Nel caso di concorso di piu' militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in grado o, a parita' di grado, al piu' anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante piu' trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, e' inflitta un'unica punizione in relazione alla piu' grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.
Art. 1356 Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze
dopanti

1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneita', di sospensione dal servizio e di disciplina.



Note all'art. 1356:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 ottobre 1990, n. 255.
- La legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001, n.
90.
- La legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta
contro il doping) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 dicembre 2000, n. 294.



Art. 1357
Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione.
Art. 1358
Sanzioni disciplinari di corpo

1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. 2. Il richiamo e' verbale. 3. Il rimprovero e' scritto. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. 5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalita' stabilite dagli articoli successivi . 6. La sanzione della consegna di rigore non puo' essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.
Art. 1359
Richiamo

1. Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite: a) lievi mancanze; b) omissioni causate da negligenza. 2. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di rapporto. 3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalita' previste dal comma 4. 4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente: a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero; b) per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1369, comma 1.
Art. 1360
Rimprovero

1. Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitto il richiamo. 2. Il rimprovero e' inflitto dalle autorita' di cui all'articolo 1396. 3. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.
Art. 1361
Consegna

1. Con la consegna sono punite: a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze; c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.
Art. 1362
Consegna di rigore

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell' articolo 751 del regolamento. 2. Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 puo' essere sia quello privato sia quello di servizio. 3. Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 4. Il superiore che ha inflitto la punizione puo' disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalita' previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio. 5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio. 6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione e' affidato a superiori o pari grado del punito ed e' esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e' stato instaurato un procedimento disciplinare. 8. Il provvedimento relativo alla punizione e' subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso e' trascritto nella documentazione personale. 9. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.



Nota all'art. 1362:
- Il testo dell'art. 260 del codice penale militare di
pace e' il seguente:
«Art. 260. (Richiesta di procedimento). - I reati
preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo
comma, e 167, terzo comma sono puniti a richiesta del
ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se piu'
sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a
richiesta del ministro da cui dipende il piu' elevato in
grado, o, a parita' di grado, il piu' anziano.
I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e
quello preveduto dal n. 2 dell'articolo 171 sono puniti a
richiesta del comandante del corpo o di altro ente
superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se piu'
sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze
armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende
il militare piu' elevato in grado, o a parita' di grado, il
superiore in comando o il piu' anziano.
Agli effetti della legge penale militare, per i militari
non appartenenti al [regio] esercito, al comandante del
corpo e' sostituito il comandante corrispondente delle
altre forze armate dello Stato.
Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la
richiesta non puo' essere piu' proposta, decorso un mese
dal giorno, in cui l'autorita' ha avuto notizia del fatto
che costituisce il reato.
Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:
1. se il colpevole non e' militare, alla richiesta del
ministro indicato nel primo comma e' sostituita la
richiesta del ministro della forza armata alla quale
appartiene il comando dell'unita' (5) presso cui e'
costituito il tribunale militare competente; e alla
richiesta del comandante del corpo e' sostituita la
richiesta del comandante dell'unita', presso cui e'
costituito il tribunale militare competente;
2. se piu' sono i colpevoli e alcuno di essi non e'
militare, la richiesta di procedimento a carico del
militare colpevole si estende alle persone estranee alle
forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.».



Art. 1363
Organo sovraordinato

1. L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e' rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 3. E' comunque in facolta' del militare presentare, secondo le modalita' stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
Art. 1364
Istanza di riesame e ricorso gerarchico

1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all'articolo 1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 1365 e 1366.
Art. 1365
Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Ogni militare puo' presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito. 2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione ne' i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall'articolo 1366. 3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorita' che ha emesso il provvedimento. 4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorita' adita ai sensi del comma 3, il militare puo' proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366.
Art. 1366
Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorita' gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.
Art. 1367
Presentazione dei militari puniti

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati. 2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorita'.
Art. 1368
Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

1. L'autorita' che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore puo' sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio. 2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e' concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso. 3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.
Art. 1369
Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa puo' essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. 2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
Art. 1370
Contestazione degli addebiti e diritto di difesa

1. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. 2. Il militare inquisito e' assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non puo' rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non puo' esercitare l'ufficio di difensore piu' di sei volte in dodici mesi. 3. Il difensore: a) non puo' essere di grado superiore a quello del presidente della commissione; b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3; c) e' vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attivita' svolta; d) non e' dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato; e) non puo' essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato; f) e' ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, ne' fa constare di essere legittimamente impedito. 4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore. 5. Il militare inquisito puo' chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento e' dovuta a ragioni di salute: a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermita' tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare; b) l'autorita' disciplinare puo' recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non e' espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento. 6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.
Art. 1371
Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non puo' essere punito piu' di una volta con sanzioni di differente specie.
Art. 1372
Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare

1. E' consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Nota all'art. 1372:
- Il testo dell'art. 21-nonies, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».



Art. 1373
Rinnovazione del procedimento disciplinare

1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.
Art. 1374
Estinzione del procedimento disciplinare

1. Il decesso dell'incolpato estingue il procedimento disciplinare.
Art. 1375
Potesta' sanzionatoria di stato

1. La potesta' sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorita' militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati.
Art. 1376
Inizio del procedimento disciplinare di stato

1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall'insieme degli atti e delle procedure necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti.
Art. 1377
Inchiesta formale

1. L'inchiesta formale e' il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357. 2. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell' articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa; b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina. 3. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale. 4. Il Ministro della difesa puo' sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina. 5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non e' stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.
Art. 1378
Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorita' militari: a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) piu' ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa; c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; d) ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in servizio nella corrispondente Forza armata, se non provvede l'autorita' di cui alla lettera f); e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i); f) ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato; g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il volontario piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati; h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato; i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu' appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).
Art. 1379
Procedimento per l'applicazione della sospensione disciplinare

1. La sospensione disciplinare e' adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina. 2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare e' computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.
Art. 1380
Composizione delle commissioni di disciplina

1. La commissione di disciplina e' formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale. 2. Quando l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando e' ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa. 3. Non possono far parte della commissione di disciplina: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualita' di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorche' ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti; i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.
Art. 1381 Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e
gradi corrispondenti

1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita' superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. 2. In caso di indisponibilita' possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate. 3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente. 4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Art. 1382
Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali

1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. 2. Il presidente non puo' essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando e' tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non puo' essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. 3. Il presidente, deve appartenere: a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano; b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare; c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare; d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti: a) per l'Esercito italiano: 1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi; 2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali; b) per la Marina militare: 1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo; 2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali; c) per l'Aeronautica militare: 1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali; d) per l'Arma dei carabinieri: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali. 5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Art. 1383 Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i
militari di truppa

1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. 2. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente. 3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Art. 1384
Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri

1. La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.
Art. 1385 Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze
armate

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di piu' militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano. 2. Per la scelta degli altri quattro membri: a) se il numero dei giudicandi e' di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente; b) se il numero dei giudicandi e' superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sara' considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianita' appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente; c) se il numero dei giudicandi e' superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente; d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Art. 1386
Ricusazione

1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina. 2. I componenti ricusati sono sostituiti.
Art. 1387
Convocazione della commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina e' convocata dall'autorita' che l'ha formata. 2. Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. 3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. 4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto. 5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi, con l'avvertenza che: a) egli ha facolta' di intervenirvi, con l'assistenza di un ufficiale difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; b) se alla data stabilita non si presentera' ne' fara' constare di essere legittimamente impedito, si procedera' in sua assenza.
Art. 1388
Procedimento davanti alla commissione di disciplina

1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti. 2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e: a) legge l'ordine di convocazione; b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale; c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa; d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura. 3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati. 4. Il giudicando puo' presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e puo' produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facolta' ne rilascia dichiarazione scritta. 5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti. 6. Il giudicando, se presente, e' ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa. 7. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere. 8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare. 9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini. 10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti: a) <<Il ................ e' meritevole di conservare il grado?>>; b) <<Il ................ e' meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?>>; 11. La votazione si svolge con modalita' tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione e' espresso a maggioranza assoluta e non e' motivato. 12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale e' letto e firmato dai componenti della commissione. 13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa. 14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.
Art. 1389
Decisione del Ministro della difesa

1. Il Ministro della difesa: a) puo' discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare; b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.
Art. 1390
Norme per i militari residenti all'estero

1. Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. 2. L'istanza di ricusazione puo' essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione. 3. Il militare residente all'estero che e' sottoposto a commissione di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne da' partecipazione al presidente al quale puo' far pervenire una memoria a difesa.
Art. 1391
Procedimenti a carico di militari di diverse categorie

1. In caso di corresponsabilita' tra militari di diverse categorie per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento e' unico. 2. Il Ministro, fino a quando non e' convocata la commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Art. 1392
Termini del procedimento disciplinare di stato

1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, irrevocabili, che lo concludono. 2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorita' competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento. 3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione. 4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attivita' e' stata compiuta.
Art. 1393
Sospensione del procedimento disciplinare

1. Se per il fatto addebitato al militare e' stata esercitata azione penale, ovvero e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se gia' iniziato, deve essere sospeso. 2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.
Art. 1394
Ricostruzione di carriera

1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di: a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale; b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare; c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione; d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione. 2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.
Art. 1395
Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono. 2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unita' corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale a inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a commissione di disciplina, la competenza a formare e a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti. 3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unita' corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro puo' delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare la commissione di disciplina. 4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la commissione di disciplina e' composta di cinque membri, scelti dall'autorita' cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti. 5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa: a) la commissione di disciplina puo' essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio; b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unita' corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.
Art. 1396
Autorita' militari competenti

1. La consegna di rigore puo' essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. 2. La consegna puo' essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto. 3. Il rimprovero puo' essere inflitto, oltre che dalle autorita' militari di cui al comma 2, anche da: a) l'ufficiale comandante di distaccamento; b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. 4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. 6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unita' organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
Art. 1397
Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non e' egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. 2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entita' della sanzione. 3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto e' inviato: a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari; b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto. 4. Per il personale imbarcato il rapporto e' inviato al comando della nave. 5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio. 6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione. 7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto e' prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo e' obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.
Art. 1398
Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale. 2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 3. L'autorita' competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399. 4. La decisione dell'autorita' competente e' comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorita' stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 5. Al trasgressore e' comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo. 6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 7. L'autorita' procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorita' competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.
Art. 1399
Procedure per infliggere la consegna di rigore

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. 2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore. 3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi e' accordo tra i componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza. 4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. 5. Il parere e' reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. 6. Il parere non e' vincolante. 7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione e' comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. 8. Quando previsto, la comunicazione e' effettuata anche per iscritto. 9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalita' dei componenti della commissione e del militare difensore.
Art. 1400
Commissione di disciplina

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale e' prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare. 2. La commissione: a) e' composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza; b) e' nominata dal comandante di corpo; c) e' presieduta dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei componenti a parita' di grado. 3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari. 4. La commissione e' edotta delle generalita' dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati. 5. Nel caso in cui piu' militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione e' unica. 6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.
Art. 1401
Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

1. In caso di necessita' e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, puo' disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. 2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorita' competente a irrogare la sanzione, affinche' essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli articoli 1398. 3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.
Art. 1402
Finalita'

1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unita' delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilita' e di valore. 2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalita' per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite. 3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.
Art. 1403
Organizzazione

1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia e' il Presidente della Repubblica. 2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia e' il Ministro della difesa. 3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da sei membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate. 4. E' segretario dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell'Ordine.
Art. 1404
Classi

1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi: a) Cavalieri di Gran Croce; b) Grandi Ufficiali; c) Commendatori; d) Ufficiali; e) Cavalieri. 2. Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.
Art. 1405
Conferimento

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dall'articolo 1406.
Art. 1406
Militari stranieri

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. 2. Agli anzidetti militari non e' corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921.
Art. 1407
Conferimento alla Bandiera

1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unita' delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, puo' essere conferita <<alla Bandiera>> la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.
Art. 1408
Cessazione dall'Ordine

1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se e' privato del suo grado militare. 2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426.
Art. 1409
Disposizioni regolamentari

1. Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l'Ordine Militare d'Italia.
Art. 1410
Istituzione

1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.
Art. 1411
Tipologia

1. Le decorazioni al valor militare sono: a) la medaglia d'oro; b) la medaglia d'argento; c) la medaglia di bronzo; d) la croce al valor militare. 2. La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 1412
Concessione

1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. 2. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto e' tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.
Art. 1413
Concessione in tempo di pace

1. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui all'articolo 1412. 2. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a ogni impresa strettamente connessa alle finalita' per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualita' dell'autore. 3. Se l'impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalita' per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore e' un militare in servizio.
Art. 1414
Criteri per la concessione

1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entita' dell'atto di valore compiuto, quale e' determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravita' del rischio e dal modo con il quale esso e' stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti. 2. La perdita della vita puo' essere la dimostrazione piu' evidente della gravita' del rischio; tuttavia essa non puo', da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare ne' indurre a una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
Art. 1415
Atto di conferimento

1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica. 2. La potesta' di conferire le dette decorazioni puo', in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica. 3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1416
Proposta

1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta puo' essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore piu' elevato. 2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realta' e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorita' superiori possano esprimere il proprio parere. 3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine e' prolungato fino a nove mesi. 4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1425, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.
Art. 1417
Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta e' assunta dalle autorita' militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorita' civili. 2. La proposta e' rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente. 3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell'articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalita'.
Art. 1418
Parere della Commissione consultiva

1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. 2. Nel regolamento sono previste le modalita' di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.
Art. 1419
Stato di guerra o di grave crisi internazionale

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entita' dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
Art. 1420
Concessioni alla memoria

1. Se l'autore di un atto di valore militare e' rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, e' deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare puo' essere concessa alla sua memoria. 2. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non e' stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al piu' anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle. 3. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprieta' al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato. 4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprieta' le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprieta' delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato gia' in possesso delle insegne e dei brevetti.
Art. 1421
Atti di valore reiterati

1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero. 2. Non e' consentito il conferimento di piu' decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. 3. La commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.
Art. 1422
Requisiti dei congiunti

1. E' necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere: a) l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui all'articolo 1420; b) la reversibilita' dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui all'articolo 1926; c) l'autorizzazione a indossare le insegne.
Art. 1423
Concessione ai reparti

1. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche a interi reparti non inferiori alle compagnie o a comandi che si sono collettivamente distinti per valore in azioni belliche. 2. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro se il reparto decorato ne e' dotato.
Art. 1424
Pubblicazioni

1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare e' data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse e' inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato. 2. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Art. 1425
Perdita delle ricompense e incapacita' a conseguirle

1. Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense di cui alla presente sezione, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro che sono stati condannati a pene che, ai sensi dell'articolo 622, li rendono indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato. 2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle ricompense di cui al presente capo: a) i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due anni; b) coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana; c) i condannati, in applicazione dei codici penali militari, per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di procurata infermita' o di abbandono di posto; d) i condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che hanno per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, previo esame delle eventuali giustificazioni addotte; e) coloro che hanno perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui gia' non consegue la perdita delle decorazioni stesse.
Art. 1426
Pareri

1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all'articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento.
Art. 1427
Casi di sospensione

1. Se nei casi sotto elencati non e' decretata la perdita delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, il Ministro competente puo' disporre con sua determinazione la sospensione della facolta' di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione: a) condanna a pena restrittiva della liberta' personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici; b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.
Art. 1428
Perdita di altre ricompense

1. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1425, comma 1, incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra, specificate nell'articolo 785, comma 2, del regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle. 2. Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1425, comma 2 e 1427, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, e' inflitta come conseguenza necessaria della gia' decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui agli articoli 1425 e 1427; oppure e' determinata, caso per caso, dal Ministro competente quando si tratta di militari non insigniti delle dette decorazioni al valore.
Art. 1429
Decorrenza della perdita

1. La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1425, comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall'articolo 1428, comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna. 2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall'articolo 1428, comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.
Art. 1430
Riabilitazione

1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui e' decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacita' a conseguirle. 2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.
Art. 1431
Nuovi atti di valore

1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi e' incorso nella perdita delle decorazioni di cui all'articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento.
Art. 1432
Norma di rinvio

1. Nel regolamento sono contenute le disposizioni per la esecuzione delle norme della presente sezione.
Art. 1433
Istituzione

1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense: a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito; b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito; c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito. d) croce d'oro al merito dell'Esercito; e) croce d'argento al merito dell'Esercito; f) croce di bronzo al merito dell'Esercito. 2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.
Art. 1434
Medaglie al valore dell'Esercito

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o piu' persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro. 2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano. 3. La medaglia di bronzo e' concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.
Art. 1435
Croce al merito

1. La croce al merito dell'Esercito e' destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, da cui sono derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro. 2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta. 3. La croce al merito dell'Esercito puo' essere concessa <<alla memoria>>; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 1449.
Art. 1436
Istituzione

1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attivita' e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonche' le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense: a) medaglia d'oro al valor di marina; b) medaglia d'argento al valor di marina; c) medaglia di bronzo al valor di marina; d) medaglia d'oro al merito di marina; e) medaglia d'argento al merito di marina; f) medaglia di bronzo al merito di marina. 2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.
Art. 1437
Medaglie al valore di Marina

1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo. 2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado. 3. La medaglia di bronzo e', invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.
Art. 1438
Medaglie al merito di Marina

1. La medaglia al merito di marina e' destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attivita' e studi finalizzati allo sviluppo e al progresso della Marina militare, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana. 2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza dei risultati conseguiti e alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta.
Art. 1439
Istituzione

1. Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense: a) medaglia d'oro al valore aeronautico; b) medaglie d'argento al valore aeronautico; c) medaglia di bronzo al valore aeronautico. 2. E' istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attivita' e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui e' derivato lustro e decoro all'aviazione italiana. 3. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.
Art. 1440
Medaglie al valore aeronautico

1. Le medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse: a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo; b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana. 2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne e' derivato grande onore all'Aeronautica militare. 3. La medaglia di bronzo al valore aeronautico e' concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.
Art. 1441
Istituzione

1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense: a) ricompense al valore: 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri; 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri; 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri; b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia: 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri; 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri; 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri. 2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.
Art. 1442
Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attivita' militari non belliche e in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani; c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero. 2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonche' la condizione essenziale che ne e' derivato grande onore all'Arma dei carabinieri. 3. La medaglia di bronzo e' concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.
Art. 1443
Croci al merito dell'Arma dei carabinieri

1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri e' destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui sono derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro. 2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta.
Art. 1444
Definizioni

1. Ai fini della presente sezione sono considerate ricompense: a) al valore di Forza armata le seguenti ricompense: 1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito; 2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito; 3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito; 4) medaglia d'oro al valor di marina; 5) medaglia d'argento al valor di marina; 6) medaglia di bronzo al valor di marina; 7) medaglia d'oro al valore aeronautico; 8) medaglie d'argento al valore aeronautico; 9) medaglia di bronzo al valore aeronautico; 10) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri; 11) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri; 12) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri; b) al merito di Forza armata le seguenti ricompense: 1) croce d'oro al merito dell'Esercito; 2) croce d'argento al merito dell'Esercito; 3) croce di bronzo al merito dell'Esercito; 4) medaglia d'oro al merito di marina; 5) medaglia d'argento al merito di marina; 6) medaglia di bronzo al merito di marina; 7) medaglia d'oro al merito aeronautico; 8) medaglie d'argento al merito aeronautico; 9) medaglia di bronzo al merito aeronautico; 10) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri; 11) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri; 12) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri. 2. L'ordine di successione delle insegne e' stabilito nel regolamento.
Art. 1445 Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di
Forza armata

1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata e' espresso dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento. 2. Se la competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, se comunque si tratta di atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.
Art. 1446
Atto di conferimento

1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. 2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa. 3. E' concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando e' destinata a premiare attivita' o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare. 4. E' concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando e' destinata a premiare attivita' o azioni interessanti l'aviazione civile.
Art. 1447
Pubblicazioni

1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione e' data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni. 3. I comuni interessati: a) prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorita' giudiziaria; b) portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Art. 1448
Opposizione

1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione. 2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa. 3. L'opposizione e' sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.
Art. 1449
Concessione alla memoria

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che e' rimasto vittima della propria azione generosa o che e' deceduto in conseguenza di essa. 2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non e' stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al piu' anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle. 3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprieta': a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare; b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa; c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.
Art. 1450
Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti

1. E' data facolta', ai sensi dell'articolo 1449, di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla memoria di deceduto: a) al coniuge superstite; b) al primogenito, se maggiorenne; c) al piu' anziano dei genitori. 2. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, e' necessario essere di condotta morale incensurabile. 3. Non possono altresi' ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata, ne' l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Note all'art. 1450:
- Il testo dell'art. 58, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, e' il
seguente:
«Art. 58 (Cause ostative alla candidatura). - 1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e
componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo
73 del citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314, primo comma
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.».



Art. 1451 Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse

1. Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione. 2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene. 3. Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito di Forza armata, sono inviate in copia dalle cancellerie delle autorita' giudiziarie competenti al Ministero della difesa, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute definitive; quest'ultima circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.
Art. 1452
Riacquisto delle ricompense

1. Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza armata si applicano gli articoli 1430 e 1431, nonche' le disposizioni penali in tema di riabilitazione militare e le norme speciali in materia di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di riacquisto delle ricompense al valor militare.
Art. 1453
Norma di rinvio

1. Nel regolamento sono disciplinati: a) le caratteristiche delle decorazioni; b) le autorita' autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse; c) il rilascio dei brevetti; d) le modalita' di consegna delle ricompense; e) l'uso delle insegne.
Art. 1454
Istituzione

1. La croce al merito di guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio. 2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che: a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico; b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita da' diritto al conferimento dell'apposito distintivo; c) hanno onorevolmente partecipato a piu' fatti d'armi di qualche importanza; d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.
Art. 1455
Conferimento

1. La croce al merito di guerra e' concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorita' gerarchiche, dalle seguenti autorita' militari: a) comandanti di unita' militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti; b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
Art. 1456
Reclamo

1. E' ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo e' deciso dal Ministero della difesa, quando le autorita' militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide. 2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa puo', dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.
Art. 1457
Normativa applicabile

1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o e' sospeso il diritto di fregiarsene.
Art. 1458
Caratteristiche della croce al merito di guerra

1. Nel regolamento sono disciplinati: a) le caratteristiche delle decorazioni; b) le modalita' di concessione; c) il rilascio dei brevetti; d) l'uso delle insegne.
Art. 1459
Istituzione

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza puo' essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. 2. La medaglia mauriziana e' concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1460
Computo degli anni di servizio militare

1. Per il computo degli anni di servizio sono validi: a) il servizio militare comunque prestato; b) le campagne di guerra; c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali; d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori; e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita'; f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico); g) per intero il servizio in comando o in direzione; h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari. 2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza. 3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.
Art. 1461
Caratteristiche della medaglia mauriziana

1. Nel regolamento sono stabilite: a) le caratteristiche della medaglia; b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.
Art. 1462
Encomi ed elogi

1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono: a) encomio solenne; b) encomio semplice; c) elogio. 2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed e' pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unita' e di comandi superiori, affinche' tutti ne traggano esempio; e' tributato da autorita' di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente. 3. L'autorita' che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare. 4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica. 5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed e' trascritto nei documenti personali dell'interessato. 6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente. 7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso. 8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso puo' essere tributato da qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando e' tributato, per iscritto, dal comandante del corpo. 9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non e' competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.
Art. 1463 Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili
impegnate in operazioni militari e civili all'estero

1. Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Art. 1464
Altre ricompense

1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense: a) medaglia al merito di lungo comando; b) medaglia d'onore per lunga navigazione; c) medaglia di lunga navigazione aerea; d) croce per anzianita' di servizio; e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; l) distintivo d'onore per feriti in servizio.
Art. 1465
Diritti riconosciuti dalla Costituzione

1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonche' l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. 2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalita' dei militari nonche' ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignita' di tutti i militari.
Art. 1466
Limitazioni all'applicabilita' di sanzioni disciplinari

1. L'esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari.
Art. 1467
Applicazione del principio di pari opportunita'

1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1468
Discriminazioni e molestie

1. E' vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198. 2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.



Note all'art. 1468:
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
(Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 2003, n. 187.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006
n.133, n. 125.



Art. 1469
Liberta' di circolazione e sede di servizio

1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari puo' essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla localita' di servizio. 2. La potesta' di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla localita' di servizio e' esercitata dal comandante di corpo o da altra autorita' superiore, nonche' dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo. 3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione. 4. L'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio e' disposto dall'articolo 744 del regolamento.
Art. 1470
Liberta' di riunione

1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. 2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.
Art. 1471
Liberta' di culto

1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri. 2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e' facoltativa, salvo che nei casi di servizio. 3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorita' superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate. 4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo. 5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonche' dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Art. 1472
Liberta' di manifestazione del pensiero

1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. 2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.
Art. 1473
Autorita' competente al rilascio della autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa. 2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
Art. 1474
Diritto di informazione e di istruzione

1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento. 2. A tal fine e' prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.
Art. 1475 Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di
sciopero

1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.
Art. 1476
Organo centrale, organo intermedio, organo di base

1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo. 2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
Art. 1477
Procedura di elezione

1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. 2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. 3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
Art. 1478
Riunioni, competenze, attivita'

1. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. 2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. 3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. 4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. 5. L'organo centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. 6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per trattare materie indicate nel presente articolo. 7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. 8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; c) integrazione del personale militare femminile; d) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; f) condizioni igienico-sanitarie; g) alloggi. 9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio. 10. Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita' assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
Art. 1479
Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.
Art. 1480
Trasferimento del delegato

1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.
Art. 1481
Contenuti del rapporto di impiego

1. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



Note all'art. 1481:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 maggio 1995, n. 122.



Art. 1482
Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare

1. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonche' il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 1483
Esercizio delle liberta' in ambito politico

1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. 2. Ai militari di cui all'articolo 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
Art. 1484
Esercizio del diritto di elettorato passivo

1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attivita' politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.
Art. 1485
Cause di ineleggibilita' al Parlamento

1. Non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilita' e' riferita anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. La causa di ineleggibilita' non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilita' non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.



Note all'art. 1485:
- Il testo degli artt. 11 , secondo comma, e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, e' il
seguente:
«Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.».
«Art. 7 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 2).
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella
Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove
esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati
esteri.
Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal
secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in
aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le
cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».



Art. 1486
Cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate. 2. La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 3. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.



Note all'art. 1486:
- Il testo dell'art. 2, della legge 23 aprile 1981, n.
154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario
nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
aprile 1981, n. 114, e' il seguente:
«Art. 2. - Non sono eleggibili a consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale:
1) il capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto
dei Ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli
ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di
organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione della regione, della
provincia o del comune nonche' i dipendenti che dirigono o
coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi
regionali nonche' i vice pretori onorari e i giudici
conciliatori;
7) i dipendenti della regione, della provincia e del
comune per i rispettivi consigli;
8) i dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti
parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15,
nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833 , ed i
coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria
locale da cui dipendono o lo ricomprende;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria
locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei
comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria
locale con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
societa' per azioni con capitale maggioritario
rispettivamente della regione, della provincia o del
comune;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di
rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o'
azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia
o comune;
12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o
circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra
regione, provincia, comune o circoscrizione.
Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2),
3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature.
Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 7) e 12)
del precedente primo comma non hanno effetto se gli
interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla
carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature.
Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44
della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del
presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove
l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle
funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla
presentazione.
La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni,
fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12
dicembre 1966, n. 1078 , 20 maggio 1970, n. 300 , e 26
aprile 1974, n. 169.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato.
Le cause di ineleggibilita' previste dai numeri 8) e 9)
del presente articolo non si applicano per la carica di
consigliere provinciale.».



Art. 1487
Cause di ineleggibilita' a cariche amministrative

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato. 2. La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.



Note all'art. 1487:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000,
n. 227.



Art. 1488
Collocamento in aspettativa e trattamento economico

1. Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali e' collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare. 3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. 4. Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato e' disciplinato dalla normativa vigente. 5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o amministrative e' disciplinato dagli articoli 903 e 904.



Note all'art. 1488:
- Il testo dell'art. 68, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, e' il seguente:
«Art. 68 (Aspettativa per mandato parlamentare). - 1. I
dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per
la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e
dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri
regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima.
2. Il p[D1]eriodo di aspettativa e' utile ai fini
dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza
e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i
Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
di appartenenza degli eletti per i conseguenti
provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3.».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000,
n. 227.



Art. 1489 Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine
pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.



Note all'art. 1489:
- Il testo dell'art. 48, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 3 giugno 1957, n. 139, e' il seguente:
«Art. 48 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). - Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio
votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche
se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste
votano nella sezione presso la quale esercitano le loro
funzioni purche' siano elettori. I candidati possono votare
in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove
sono proposti, presentando il certificato elettorale.
Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano
il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori
in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a
cura del presidente in calce alla lista della sezione e di
essi e' presa nota nel verbale.».



Art. 1490
Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare e' ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio. 2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta. 3. La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente del seggio elettorale. 4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
Art. 1491 Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente
all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.
Art. 1492
Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare. 2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.
Art. 1493 Estensione della normativa per il personale della Pubblica
Amministrazione

1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e paternita', nonche' le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione. 2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale stato, e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
Art. 1494
Disposizioni particolari

1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, e' posto in licenza straordinaria per maternita' a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternita' non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie. 3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternita' ai sensi del comma 2, puo' chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attivita' fisica, fino all'inizio del periodo di congedo di maternita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento della domanda e' disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione. 4. La licenza straordinaria per maternita' di cui al comma 2 e' assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, e' attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, se piu' favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195. 5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non puo' frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, e' rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l'anzianita' relativa al corso originario di appartenenza.



Note all'art. 1494:
- Il testo degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2, lett. c), e
22 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96, e' il
seguente:
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.»
«Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo
decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro
e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo
16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7,
comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio
stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.»
«Art. 22 (Trattamento economico e normativo). - 1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
del congedo di maternita', anche in attuazione degli
articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri
previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere
computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di
mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione
dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter
beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della
progressione nella carriera, come attivita' lavorativa,
quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai
sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita',
rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi
di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di
formazione professionale.».
- Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n.
122, e' il seguente:
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).».



Art. 1495
Effetti sullo stato giuridico

1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dal presente capo, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. 3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.



Note all'art. 1495:
- Per gli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo
2001 n. 151 si vedano le note all'art. 1494.
- Il testo degli artt. 32 e 47 del decreto legislativo
26 marzo 2001 n. 151, e' il seguente:
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei
primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal
presente articolo. I relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di
dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1,
il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.»
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».



Art. 1496
Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e' garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento. 2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo' contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, nonche' le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.



Note all'art. 1496:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101.
- Il testo del comma 8 dell'art. 66 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, e' il seguente:
«8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche e
contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».



Art. 1497
Sanitario di fiducia

1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.
Art. 1498 Attivita' di informazione e prevenzione in materia di sostanze
stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti

1. Le attivita' di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti sono disciplinate dagli articoli 202 e 203.
Art. 1499 Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente
effettivo

1. Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, e' posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento e' sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare. 2. Per i militari di cui al presente articolo sono realizzate attivita' di sostegno e di educazione sanitaria. 3. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore. 4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.



Note all'art. 1499:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 ottobre 1990, n. 255.



Art. 1500
Allievi degli istituti militari

1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.
Art. 1501
Permessi per i volontari in ferma prefissata

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attivita' giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno. 2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi: a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita; b) permessi speciali notturni; c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'. 3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.
Art. 1502
Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata

1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente: a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni: 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale; 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale; 3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale; b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni: 1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale; 2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale; 3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale. 2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e', rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in piu' o in meno. 3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi: a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 2204; b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare; c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma. 5. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. 6. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di durata pari a un giorno. 7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo. 8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause: a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 957, comma 1, lettere b), c), d) e) e f); c) decesso. 9. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e' stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. 10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili. 11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. 12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare. 13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata. 14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego puo' essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.



Nota all'art. 1502:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1977, n. 355, e'
il seguente:
«1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento
autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma
non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da
motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500
giornaliere lorde.».



Art. 1503
Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata

1. La licenza straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime: a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno; b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale; c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale; d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali; e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2204. 3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. 5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria. 6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza: a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio; b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura: 1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta; 2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non e' piu' dovuta. 7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza e' computata per intero. 8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo. 9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. 10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.



Note all'art. 1503:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 maggio 1995, n. 122.
- Il testo dell'art. 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta'), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60, e' il
seguente:
«Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei
casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del
personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la solidarieta'
sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per
le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri
per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del
comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per la
verifica periodica relativa alla sussistenza delle
condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma
1.
4-bis. abrogato».



Art. 1504 Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in
ferma prefissata

1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione e' posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.



Note all'art. 1504:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 maggio 1995, n. 122.
- Il testo dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta'), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60, e' il
seguente:
«Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme restando
le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di
cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che
abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso
la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attivita' formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile
nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma
4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia
data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo
ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
di congedo per la formazione ovvero puo' differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del
preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.».



Art. 1505
Permessi speciali notturni

1. Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti disciplinari in corso.
Art. 1506
Norma di salvaguardia

1. Al personale militare, con i limiti e le modalita' stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto gia' previsto dal presente codice: a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni; d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni; e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e successive modificazioni; f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53; h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.



Note all'art. 1506:
- Il testo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo unico, della legge
11 novembre 1983, n. 638, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell' 11 novembre 1983, n. 310, e' il seguente:
«4. I congedi straordinari, le aspettative per
infermita', i permessi per malattia comunque denominati,
concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma
precedente, non possono superare il periodo di quindici
giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57,
terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».
- Il testo dell'art. 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994,
n. 304, e' il seguente:
«Art. 5 (Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di
lavoratori esposti a rischio radiologico). - 1. A partire
dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di
quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia
medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica,
radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono
abitualmente la specifica attivita' professionale, in zona
controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di
congedo per recupero biologico e' vietato, a pena di
decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in
qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovra'
essere effettuato con il sistema della turnazione alternata
al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo
di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere
corrisposta l'indennita' mensile lorda prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n.
460.».
- Il testo dell'art. 2, della legge 13 agosto 1984, n.
476, (Norma in materia di borse di studio e dottorato di
ricerca nelle Universita'), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229), e' il seguente:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del
dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.».
- Il testo del comma 7 dell'art. 6 della legge 30
novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio
universitarie) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
dicembre 1989, n. 291, e' il seguente:
«7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di
studio di cui alla presente legge e' estesa la possibilita'
di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge
13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario
e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.».
- Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni
di volontariato alle attivita' di protezione civile),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001, n.
120, e' il seguente:
«Art. 9 (Disciplina relativa all'impiego delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e
formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad
organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso
ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui
al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco
o di altre autorita' di protezione civile competenti ai
sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle
funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche' autorizzate
dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al
periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e'
tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta
giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita'
previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo
stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello
stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di
effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti
massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle
attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati
fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta
giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai
volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture,
previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente
impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del
1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di
cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attivita' di
pianificazione, di simulazione di emergenza, e di
formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai
cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia,
sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione
civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo
108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di
cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non
superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo
di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli
organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui
al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e
comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta,
viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario,
mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le
prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile,
vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che
direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di
protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i
calendari-programma delle relative operazioni, con
l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del
preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo
10, nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono
pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro
il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il
primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste
per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello
svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello
stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal
servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in
attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve
essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova, dagli interessati o dalle
organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o
di addestramento o in occasione dell'emergenza, le
organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
protezione civile competente una relazione conclusiva
sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei
volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli
emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano
partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il
datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di
protezione civile territorialmente competente. La richiesta
deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento
cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di
accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle
organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1,
comma 2, legittimamente impiegati in attivita' di
protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto
il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde
giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di
volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio
in acqua nonche' alle relative attivita' esercitative,
tiene conto della normativa in materia di navigazione e si
svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca
e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti
e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative
ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente
autorizzate dall'Agenzia.».
- Per l'art. 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 si
vedano le note all'articolo 1503.
- Per l'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 si
vedano le note all'articolo 1504.
- Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
«Art. 79 (Permessi e licenze). - 1. I lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita'
montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio
per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi
consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario
serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non
riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si
protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei confronti dei militari di leva o richiamati e
di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto
dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai
presidenti delle comunita' montane che svolgono servizio
militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza
illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita'
montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli
circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle
commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente
istituite nonche' delle commissioni comunali previste per
legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e
degli organismi di pari opportunita', previsti dagli
statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare
al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresi' nei confronti dei militari di
leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti
locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi
consiliari delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai
rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci,
presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad
un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino
necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato
per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi,
retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e
puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n.
584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo
dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per
trasfusione e alla corresponsione della retribuzione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967, n.
189, e' il seguente:
«Art. 1 - I donatori di sangue e di emocomponenti con
rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi
dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la
donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera
giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali
sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155.».



Art. 1507
Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali

1. Il diritto alla protezione dei dati personali nei confronti del personale militare e' tutelato in base alle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Nota all'art. 1507:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174.



Art. 1508
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

1. Nel regolamento sono determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; b) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza; c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



Nota all'art. 1508:
- Il testo dell'art. 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente:
«7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , ed
all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.».



Art. 1509
Reclutamento e formazione di personale musicante

1. Ciascuna Forza armata puo' disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata. 2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda e' curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.
Art. 1510
Ruoli dei musicisti

1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti. 2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 e' inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.
Art. 1511
Organici delle Bande

1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata e' cosi' determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centodue orchestrali; d) un archivista. 2. Il personale della banda e' compreso nell'organico della Forza armata di appartenenza. 3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.
Art. 1512
Maestro direttore e maestro vice direttore

1. I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli: a) per l'Esercito italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; b) per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi; d) per l'Arma dei carabinieri, ruolo speciale.
Art. 1513
Funzioni del maestro direttore

1. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilita' a esse attinenti.
Art. 1514
Funzioni del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore: a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento; b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonche' di trascrizione del repertorio musicale; c) sovrintende alle attivita' di archivio.
Art. 1515
Orchestrali

1. Il ruolo degli orchestrali delle bande musicali e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) I parte: I parte A, primo maresciallo e gradi corrispondenti; I parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti; b) II parte: II parte A e II parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti; c) III parte: III parte A e III parte B: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. 2. L'archivista e' inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.
Art. 1516
Inidoneita' tecnica

1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non sono piu' ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da: a) il Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito italiano; b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare; c) il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica militare; d) il Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri. 2. La commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento. 3. Gli orchestrali e l'archivista delle bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non sono piu' ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall'articolo 950 del regolamento. 4. Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non piu' idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento. 5. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilita' di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrale conserva il grado e l'anzianita' posseduti. 6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non piu' idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.
Art. 1517
Uniforme e impiego

1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dagli appositi regolamenti. 2. Il relativo armamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri non e' portato nella esecuzione dei concerti. 3. Al personale delle bande musicali e' vietato svolgere qualsiasi attivita' esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione delle autorita' dalle quali dipende l'impiego della rispettiva banda. 4. Agli orchestrali puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine. 5. Sono considerati strumenti affini: a) flauto, ottavino; b) oboe, corno inglese; c) l'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni; d) fagotto, contrabasso ad ancia; e) corno; f) tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib; g) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso; h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).
Art. 1518
Trattenimento in servizio del maestro direttore

1. Il Ministro della difesa puo', di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che ha compiuto il 61° anno di eta'; l'ufficiale non puo' essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di eta'.
Art. 1519
Avanzamento del maestro direttore

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo ad anzianita', fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti. 2. Il predetto ufficiale e' valutato dalla rispettiva commissione ordinaria di avanzamento al compimento di cinque anni di grado; se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito. 3. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.
Art. 1520
Avanzamento del maestro vice direttore

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianita', fino al grado di capitano e gradi corrispondenti. 2. Il predetto ufficiale e' valutato dai superiori gerarchici, al compimento di due anni di anzianita' di grado; l'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.
Art. 1521
Progressione di carriera dei sottufficiali

1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento. 2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono cosi' stabiliti: a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni; b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti: 1) 1^ parte B: due anni; 2) 2^ parte A: sei anni; 3) 2^ parte B: otto anni; 4) 3^ parte A: sei anni; 5) 3^ parte B: otto anni. 3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2. 4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. 5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.
Art. 1522
Attribuzione della qualifica di luogotenente

1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui gli articolo 1323 e 1324 si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.
Art. 1523
Norma finale

1. Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.
Art. 1524
Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

1. Nel regolamento sono determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento.



Note all'art. 1524:
- Per l'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 si vedano le note all'articolo 1508.



Art. 1525 Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. Il personale ausiliario delle Forze armate e' disciplinato dalle disposizioni del presente libro.
Art. 1526
Determinazione della dotazione organica

1. Le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa sono stabilite dal capo I del titolo I del libro V del regolamento.
Art. 1527
Reimpiego del personale civile

1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, e' effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri. 2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego sono fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 1528
Procedura di reimpiego

1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalita' di cui all'articolo 1527, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.
Art. 1529
Ambito e ulteriori modalita' per il reimpiego

1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile e' effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determinano, nonche' delle esigenze funzionali complessive dell'ente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione del personale, le cui modalita' applicative, in ambito Difesa, sono definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa posizione economica, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 1527, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che sono definiti dalla contrattazione collettiva di comparto. 3. Sono fatte salve le possibilita' di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione degli accordi di mobilita'.



Nota all'art. 1529:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, e' il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».



Art. 1530
Profilo di docente presso le scuole di lingue estere

1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, e' individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere. 2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1, per la Scuola di lingue estere dell'Esercito italiano, e' determinata in 33 unita'. 3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalita' di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.



Note all'art. 1530:
- Il testo del comma 93 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, e' il
seguente:
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base
dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del
predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una
riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico di
ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del
processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le
amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30
aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le
amministrazioni di cui al presente comma rideterminano
ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli
effetti di riduzione del personale derivanti dalle
disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106.
Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato
disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure
concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le
mobilita' che l'amministrazione di destinazione abbia
avviato alla data di entrata in vigore della presente legge
e quelle connesse a processi di trasformazione o
soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero
concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi
i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo
per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle
rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di
applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 98.».
- Il testo dell'art. 2, comma 8, del regolamento 19
ottobre 1998, n. 390 (Regolamento recante modifiche al
D.P.R. concernente le modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L.
3 luglio 1998, n. 210), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 maggio 2000, n. 109, e' il seguente:
«8. La partecipazione alle valutazioni comparative e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e
al titolo di studio posseduti dai candidati.».



Art. 1531 Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze
armate

1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si puo' provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie: a) docenti universitari; b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato; c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio; e) lettori di lingua straniera; f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati. 2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando. 4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalita' per la scelta dei docenti. 5. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono determinati, e aggiornati ogni due anni, i compensi dei docenti di cui al comma 1, individuando come parametro di riferimento quelli percepiti dal personale docente impiegato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio.
Art. 1532
Missione fuori sede

1. Al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, per esigenze di servizio, si applica l'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.



Nota all'art. 1532:
- Si riporta il testo del comma 11, primo periodo,
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, quale novellato dall'art. 3, comma 7-quater,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2009, n.
257, e' il seguente:
«11. A decorrere dall'anno 2010, al personale civile del
Ministero della difesa comandato in missione fuori della
ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si
applica l'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.».
L'articolo 1, comma 213, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, cosi' recita: «213. L'indennita' di
trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge
26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
513, l'indennita' supplementare prevista dal primo e
secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 8
del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.
320, sono soppresse.»



Art. 1533
Direzione del Servizio di assistenza spirituale

1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. 2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale. 3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire. 4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e' affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa con la superiore autorita' ecclesiastica. 5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.
Art. 1534 Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli
ispettori

1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorita' ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.
Art. 1535
Nuove designazioni

1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.
Art. 1536
Obbligo del giuramento

1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Art. 1537
Formula del giuramento dell'Ordinario militare

1. La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente: <<Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo>>.
Art. 1538
Formula del giuramento del Vicario generale

1. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori e' la seguente: <<Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo>>.
Art. 1539
Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'

1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. 2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.
Art. 1540
Cessazione dall'ufficio d'autorita'

1. Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
Art. 1541
Trattamento di quiescenza

1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
Art. 1542
Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.
Art. 1543
Cessazione dall'ufficio

1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. 2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Art. 1544
Richiami in servizio

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici. 2. In tempo di guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.
Art. 1545
Collocamento in congedo assoluto

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di eta'.
Art. 1546
Gradi gerarchici

1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi: a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello; c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente. 2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate e' riportata nel regolamento.
Art. 1547
Stato giuridico

1. Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 1548
Nomina

1. La nomina dei cappellani militari addetti e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.
Art. 1549
Requisiti per la nomina

1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneita' all'incondizionato servizio militare.
Art. 1550
Giuramento

1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalita' previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. 2. Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Art. 1551
Categorie

1. I cappellani militari si distinguono in: a) cappellani militari in servizio permanente; b) cappellani militari in congedo; c) cappellani militari in congedo assoluto. 2. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. 3. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 1552
Ruoli

1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. 2. L'iscrizione nei ruoli e' effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianita'. 3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza. 4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente e' fissato in: a) terzi cappellani militari capi: 9; b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.
Art. 1553
Anzianita' di grado

1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. 2. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'articolo 1554. 3. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 4. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto dal decreto stesso. 5. A parita' di anzianita' assoluta l'anzianita' relativa, se non puo' essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.
Art. 1554
Detrazioni di anzianita'

1. Il cappellano militare che si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.
Art. 1555
Normativa penale e disciplinare applicabile

1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.
Art. 1556
Documentazione matricolare

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e dal regolamento.
Art. 1557
Documentazione caratteristica

1. L'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto e' altresi' redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza. 2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di "ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente". 3. La qualifica di ottimo puo' essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualita' positive, da' in servizio rendimento pieno e sicuro. 4. La qualifica di buono e' concessa al cappellano militare che da' in servizio soddisfacente rendimento. 5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio e' qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente. 6. Se per uno o piu' anni non e' possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 1609, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.
Art. 1558
Licenze

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio. 2. La licenza ordinaria e' concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato e' concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.
Art. 1559
Nomina

1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che: a) presentano apposita domanda; b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo; c) non hanno superato il 50° anno di eta'. 2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che: a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto; b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento; c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare; d) non hanno compiuto il 50° anno di eta'.
Art. 1560
Disposizioni generali sull'impiego

1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualita' di cappellano militare. 2. L'impiego non puo' essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.
Art. 1561
Incompatibilita'

1. Con la qualita' di cappellano militare in servizio permanente e' incompatibile qualsiasi occupazione o attivita' che esula dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato. 2. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, puo' concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.
Art. 1562
Posizioni di stato

1. Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono: a) il servizio effettivo; b) l'aspettativa; c) la disponibilita'; d) la sospensione dall'impiego.
Art. 1563
Servizio effettivo

1. Il servizio effettivo e' la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto d'impiego.
Art. 1564
Idoneita' al servizio incondizionato

1. E' idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. 2. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente in conformita' alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
Art. 1565
Cause dell'aspettativa

1. L'aspettativa e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio; c) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio; d) motivi privati. 2. L'aspettativa e' disposta: a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1; b) a domanda o d'autorita', per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1; c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1. 3. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. 4. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 5. L'aspettativa per motivi privati e' concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. 6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' temporanea proveniente da causa di servizio e' computato per intero ai fini dell'avanzamento.
Art. 1566
Durata dell'aspettativa

1. L'aspettativa non puo' avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. 2. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'interessato puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del comma 1. 3. Il cappellano militare che ha gia' fruito dell'aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.
Art. 1567
Decorso dell'aspettativa

1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura. 2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
Art. 1568
Scadenza dell'aspettativa

1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare e' richiamato in servizio effettivo. 2. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 3. Se il cappellano militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1566. 4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 1579. 5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.
Art. 1569
Richiamo in servizio dall'aspettativa

1. Il cappellano militare in aspettativa per infermita' puo' essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneita' a incondizionato servizio. 2. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa puo' essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo al servizio incondizionato, e anche in deroga al disposto dell'articolo 1565, comma 5.
Art. 1570
Disposizioni generali sull'aspettativa

1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.
Art. 1571
Disponibilita'

1. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. 2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'. 3. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. 4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilita', competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Art. 1572
Richiami dalla posizione di disponibilita'

1. Il cappellano militare in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, se entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione ha luogo una vacanza nel ruolo. 2. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita' e con lo stipendio inerente.
Art. 1573
Cessazione dalla posizione di disponibilita'

1. Il cappellano militare in disponibilita' che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1572, non lo riassume, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625. 2. Decorso il periodo massimo di disponibilita' senza richiami in servizio, il cappellano militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.
Art. 1574
Sospensione dall'impiego

1. La sospensione dall'impiego puo' avere carattere: a) precauzionale; b) disciplinare; c) penale. 2. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilita', trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
Art. 1575
Sanzioni disciplinari ecclesiastiche

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.
Art. 1576
Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego

1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.
Art. 1577
Cause di cessazione dal servizio permanente

1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) inidoneita' agli uffici del grado; d) domanda; e) d'autorita'; f) elevazione alla dignita' vescovile; g) perdita del grado. 2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.
Art. 1578
Cessazione dal servizio permanente per eta'

1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 62° anno di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Art. 1579
Cessazione dal servizio permanente per infermita'

1. Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Art. 1580 Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per
infermita'

1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Art. 1581 Cessazione dal servizio permanente per non idoneita' agli uffici del
grado

1. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.
Art. 1582
Cessazione dal servizio permanente a domanda

1. Il cappellano militare puo' chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625. 2. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e puo' essere sospeso per gravi motivi. 3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
Art. 1583
Cessazione dal servizio permanente d'autorita'

1. Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorita' nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625.
Art. 1584
Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

1. Il cappellano militare che e' rivestito della dignita' vescovile cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo assoluto; il diritto al trattamento di quiescenza e' previsto dall'articolo 1625.
Art. 1585
Generalita'

1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.
Art. 1586
Posizioni di stato

1. Il cappellano militare in congedo puo' trovarsi: a) in servizio temporaneo; b) in congedo illimitato; c) sospeso dalle funzioni del grado.
Art. 1587
Doveri

1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, e' soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il cappellano militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Art. 1588
Collocamento in congedo assoluto

1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dagli articoli 1594 e 1596, e' rivestito della dignita' vescovile o e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto.
Art. 1589
Sospensione dalle funzioni del grado

1. Il cappellano militare in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. 2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576. 3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Art. 1590
Richiami in servizio

1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, e' determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare. 2. Il numero di cui al comma 1 puo' essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.
Art. 1591
Provvedimenti di richiamo

1. Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
Art. 1592
Nomina

1. I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 50°.
Art. 1593
Domande di nomina

1. Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di godimento dei diritti politici; d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare; e) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante e' in possesso dell'idoneita' fisica richiesta dall'articolo 1549. 2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.
Art. 1594
Cessazione dal complemento

1. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Art. 1595
Generalita'

1. La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice.
Art. 1596
Collocamento in congedo assoluto

1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta': a) 68 anni, se primo cappellano militare capo; b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
Art. 1597
Cause di perdita del grado

1. Il cappellano militare perde il grado per inidoneita' permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili. 2. In ogni caso la perdita del grado e' disposta con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1598
Reintegrazione nel grado

1. Il cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l'idoneita' alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV. 2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto. 3. La reintegrazione nel grado del cappellano militare gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.
Art. 1599
Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574; b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589; c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.
Art. 1600
Inchiesta formale

1. L'inchiesta formale e' il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1599. 2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.
Art. 1601
Avvio dell'inchiesta formale

1. Il cappellano militare e' sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorita' da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici. 2. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.
Art. 1602
Inquirente

1. L'inchiesta formale e' affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente. 2. In nessun caso l'inchiesta formale e' affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. 3. L'inquirente deve essere di grado o anzianita' superiore all'inquisito. Se cio' non e' possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di grado superiore all'inquisito. 4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.
Art. 1603
Decisioni del Ministro

1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione. 2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
Art. 1604
Deferimento alla commissione di disciplina

1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, e' ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all' articolo 1599, comma 1, lettera c), e' sottoposto a una commissione di disciplina. 2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli e' ancora meritevole di conservare il grado.
Art. 1605
Composizione della commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina e' formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando. 2. La commissione di disciplina e' composta: a) dal Vicario generale militare, presidente; b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri. 3. Se e' sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere piu' anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi piu' anziani del giudicando, la commissione di disciplina e' composta dal Vicario generale e da due ispettori. 4. La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, e' composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa. 5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.
Art. 1606
Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.
Art. 1607
Richiamo in servizio

1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale: a) il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio; b) e' sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.
Art. 1608
Modalita' di avanzamento

1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.
Art. 1609
Promozioni dei cappellani militari

1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario. 2. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare. 3. Il verbale di ciascuna seduta e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.
Art. 1610
Valutazioni, impedimenti e sospensioni

1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1552. 2. Non puo' essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che e' sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trova in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. 3. E' sospesa la promozione del cappellano militare gia' scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. All'interessato e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. 4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare e' scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianita' ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare piu' anziano di pari grado gia' valutato. 5. Se il procedimento penale o disciplinare si e' concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale e' stata revocata, o il cappellano militare e' stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato e' maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti piu' scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione. 6. Se il cappellano militare e' stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli e' scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.
Art. 1611
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene: a) ad anzianita', per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo; b) a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo.
Art. 1612
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) cappellano capo: 9 anni; b) secondo cappellano capo: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) cappellano addetto: 6 anni; b) cappellano capo: 11 anni; c) primo cappellano capo: 4 anni.
Art. 1613
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi. 2. Le promozioni da attribuire ai secondi cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo cappellano capo.
Art. 1614
Avanzamento dei cappellani militari addetti

1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianita'.
Art. 1615
Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi

1. I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 per l'avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo. 2. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 1613. 3. Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non piu' di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.
Art. 1616
Modalita' per lo scrutinio

1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualita' ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.
Art. 1617
Programmazione

1. Le promozioni dei cappellani militari della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.
Art. 1618
Promozioni dei cappellani militari in congedo

1. Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. 2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. 3. Il cappellano militare della riserva puo' essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianita'.
Art. 1619
Iscrizione nel ruolo d'onore

1. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per: a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice; c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.



Nota all'art. 1619:
- Il testo della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1950, n. 200,
concernente l'elencazione delle infermita' ascrivibili
all'ottava categoria, e' il seguente:
«OTTAVA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio
visione centrale o periferica normale), sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza di occupare una meta' del campo visivo
stesso, o settori equivalenti.
3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole
deformita'. La perdita o la grave deformita' del padiglione
di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del
corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano
facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi
funzionali, a meno che, per la loro gravita' non siano da
equipararsi alle infermita' di cui alle categorie
precedenti.
4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano
disturbi della masticazione, della deglutizione o della
parola, congiuntamente o separatamente, senza che
raggiungano il grado di cui al n. 3 della seconda categoria
ed ai nn. 3 e 4 della terza.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano
sinistra (radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che
non siano i pollici ne' gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito
della stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice
insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita
della stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i
due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita
di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due
piedi, che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di
esso, insieme con la perdita della falange ungueale di
altre otto a sei dita fra i due piedi.
13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede,
senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della
deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4
centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apporti
disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere
compreso nelle categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche,
postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni
dell'apparato respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17). ».



Art. 1620
Assunzione e servizio

1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari e' disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa. 2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.
Art. 1621 Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei
cappellani militari

1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione. 2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata. 3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione. 4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.
Art. 1622
Riduzione o sospensione degli assegni

1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.
Art. 1623
Retribuzione

1. Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1620, e' commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.



Nota all'art. 1623:
- Il testo del primo e secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della
spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
luglio 1981, n. 208, e' il seguente:
«Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
- A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio
1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi
convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale,
nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al
presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma
precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982,
nella stessa misura percentuale delle variazioni delle
pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19
della L. 30 aprile 1969, n. 153 , con arrotondamento alle
10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale
da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai
contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto
dal 1° gennaio 1984. ».



Art. 1624
Trattamento economico di missione e trasferimento

1. Al personale indicato all'articolo 1623, in caso di missione o trasferimento, e' corrisposto il trattamento di missione vigente per il grado di maresciallo.
Art. 1625 Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di
assistenza spirituale

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. 2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
Art. 1626
Corpo speciale volontario

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.
Art. 1627
Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana

1. Il personale militare della Croce rossa italiana e' iscritto in due distinti ruoli di anzianita': uno normale, l'altro speciale. 2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento. 3. II ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 1665. 4. L'organico per il ruolo normale mobile e' stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell'Associazione alle autorita' vigilanti.
Art. 1628
Trasferimento tra ruoli

1. Gli iscritti nel personale direttivo, appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) e al ruolo speciale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1663, sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili. 2. Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1716 e seguenti sono trasferiti in un ruolo dei fuori quadro.
Art. 1629
Gerarchia

1. La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana e' la seguente: a) Personale direttivo (ufficiali): 1) maggior generale (medico o commissario); 2) colonnello (medico o commissario); 3) tenente colonnello (medico o commissario); 4) maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario); 5) cappellano capo della Croce rossa italiana; 6) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile); 7) cappellano della Croce rossa italiana; 8) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile); 9) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile); b) Personale di assistenza (sottufficiali): 1) maresciallo maggiore; 2) maresciallo capo; 3) maresciallo ordinario; 4) sergente maggiore; 5) sergente; c) Personale di assistenza (militari di truppa): 1) caporal maggiore; 2) caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco); 3) milite (infermiere, inserviente, portaferiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina). 2. Nel regolamento e' riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.
Art. 1630
Grado

1. Nessuno puo' ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non e' riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non e' in condizioni compatibili col decoro del grado stesso. 2. Non sono concessi gradi onorari, ne' cambi di categoria.
Art. 1631
Requisiti

1. Per essere ammesso nel personale dell'Associazione l'aspirante deve aver sempre tenuto una condotta, civile e morale, irreprensibile, valutata con giudizio definitivo delle autorita' alle quali e' devoluta la nomina.
Art. 1632
Arruolamento nel ruolo normale

1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini: a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto: 1) il sessantesimo anno di eta', se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza; 2) il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di <<riformati>> e da apposita visita medica sono riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661: 1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di eta' e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; 2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto: 1) il trentunesimo anno di eta' e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; 2) il quarantacinquesimo anno di eta', e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. 2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari e' contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. 3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento e' autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa. 4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalita' e condizioni che ritiene opportuno.
Art. 1633
Arruolamento nel ruolo speciale

1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di eta' fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di eta' o per riforma.
Art. 1634
Personale militare in congedo

1. I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale, che rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianita', subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 1648 e 1657 e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 1643, 1644 e 1645. 2. Per i medici e i farmacisti l'anzianita' di grado e' quella della data del superato esame di Stato per l'esercizio professionale, se non gia' ufficiali in congedo del corrispondente corpo o ruolo sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1635
Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi

1. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641. 2. Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l'interessato e' cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1639. 3. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dall'articolo 1643, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento. 4. Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641; l'arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale e' subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall'articolo 1632 per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.
Art. 1636
Idoneita' fisica al servizio

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel corpo militare della Croce rossa italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneita' ai servizi nelle unita' mobili e territoriali dell'associazione, riconosciuta da visita eseguita da un ufficiale medico dell'associazione, appositamente delegato, devono risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. 2. Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza, l'infermita' che ha dato luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile con il servizio della Croce rossa italiana non puo' essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato rilascia in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.
Art. 1637
Non ammissioni e speciali autorizzazioni

1. Non sono ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali e' concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perche' ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati con decreto del Ministro della difesa per i richiami alle armi per mobilitazione. 2. Possono essere ammessi coloro che ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nel predetto decreto, per i quali la dispensa e' concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici e tale concessione non e' ancora intervenuta o e' stata revocata. 3. L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non puo' aver luogo senza il preventivo consenso della amministrazione di appartenenza.
Art. 1638
Incompatibilita'

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'Associazione devono dichiarare di non avere alcun impegno verso l'associazione dei cavalieri del sovrano militare Ordine di Malta e, se hanno appartenuto a detta associazione, devono indicare per qual motivo hanno cessato di farne parte.
Art. 1639
Generalita'

1. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce rossa italiana sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione. 2. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza sono effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale. 3. Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non sono concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva ne' per quello degli indisponibili. 4. Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal presente codice.
Art. 1640
Domande di arruolamento

1. Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo, da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai comitati della Croce rossa italiana, sono indirizzate dagli aspiranti al presidente nazionale dell'associazione, al quale pervengono per il tramite dei centri di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale e' domiciliato stabilmente il richiedente. 2. Le domande per l'arruolamento nel personale di assistenza, compilate sullo stampato suddetto, sono indirizzate al comandante del centro di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale e' domiciliato il richiedente. 3. I comitati della Croce rossa italiana sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti prescritti, al competente centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati, rilasciano ricevuta per i documenti presentati. 4. Le modalita' di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono indicate nel regolamento.
Art. 1641
Commissione centrale del personale

1. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce rossa italiana, trasmesse dai centri di mobilitazione, secondo l'articolo 1640, al presidente nazionale, sono sottoposte all'esame di una commissione centrale del personale, nominata dal consiglio direttivo dell'associazione, la quale da' il proprio parere sulla ammissibilita' degli aspiranti all'arruolamento. 2. Quando il parere della commissione e' favorevole ed e' approvato dal presidente nazionale, e' inoltrata al Ministero della difesa la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'articolo 1639 . 3. Nel regolamento e' disciplinata la composizione della commissione e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.
Art. 1642
Numero delle nomine

1. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza e' limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti, in base all'organico stabilito dall'articolo 1627, comma 4, per il ruolo normale mobile. 2. I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni organiche.
Art. 1643
Ufficiali medici e farmacisti

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. 2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.
Art. 1644
Ufficiali commissari

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle seguenti condizioni: a) hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di concerto con i Ministeri dell''istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; b) sono sottufficiali congedati dall'Esercito italiano, che hanno ottenuto dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualita' militari, morali e intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito italiano. 2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere, con successo, un esame di cultura generale, in base al disposto dall'articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.
Art. 1645
Ufficiali contabili

1. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle condizioni seguenti: a) hanno conseguito il diploma di ragioneria; b) hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata; c) pur non avendo i titoli di studio di cui alle lettere a) e b), hanno ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprono un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione pubblica o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.
Art. 1646
Cappellani

1. Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo. 2. Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione. 3. Il cappellano capo e' nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di anzianita' di grado, su designazione dell'Ordinario militare e del presidente nazionale. 4. Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio e' dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza. 5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.
Art. 1647
Nomina a maresciallo

1. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza. 2. E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianita'. 3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che: a) hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa; b) danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante; c) dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.
Art. 1648
Nomina a sergente o a sergente maggiore

1. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all'articolo 1657. 2. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di universita' e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.
Art. 1649
Nomina a caporal maggiore

1. Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico di cui all'articolo 1651: a) gli studenti in medicina e chirurgia che hanno compiuto il 2° anno di universita' e danno prova di conoscere la disciplina militare; b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanita', riportando la classifica di ottimo.
Art. 1650
Nomina a caporale

1. Possono aspirare alla nomina a caporale della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico, di cui all'articolo 1651: a) gli studenti di farmacia che hanno compiuto il primo anno di corso e danno prova di conoscere la disciplina militare; b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanita', riportando la classifica di ottimo; c) gli infermieri di professione, che svolgono servizio in un ospedale civile importante.
Art. 1651
Nomina a milite

1. Gli aspiranti infermieri che non presentano certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, si obbligano a seguire, oltre al corso di cui all'articolo 1657, un corso speciale di istruzione teorico pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza nazionale. 2. Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti devono dar prova della necessaria attitudine.
Art. 1652
Anzianita' di grado

1. Per determinare le anzianita' di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.
Art. 1653
Normativa penale e disciplinare applicabile

1. Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari. 2. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con provvedimento definitivo. Le chiamate sono disposte con precetto adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale. 3. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 2 sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari. 4. I centri di mobilitazione rendono edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico e si assicurano, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte degli stessi delle norme essenziali della disciplina militare.
Art. 1654
Qualifica di pubblico ufficiale

1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali. 2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.
Art. 1655
Giuramento

1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformita' al disposto dell'articolo 621, comma 6 e con le formalita' stabilite dal regolamento. 2. Il giuramento e' effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.
Art. 1656
Obblighi del personale direttivo

1. Tutti gli aspiranti a un grado nel personale direttivo partecipano, prima dell'ammissione o successivamente, ai corsi di istruzione che sono tenuti, presso i comitati, sul servizio della Croce rossa italiana e su quanto concerne la disciplina militare. 2. Sono provvisti, a tale scopo e a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio. 3. Gli iscritti nel personale direttivo possono inscriversi all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. 4. Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell'Associazione. Essi sono tenuti a dotarsi dell'uniforme ordinaria di servizio.
Art. 1657
Obblighi del personale di assistenza

1. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di: a) istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana; b) istruzione militare e disciplina militare. 2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare. 3. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.
Art. 1658
Durata dell'arruolamento per il personale direttivo

1. L'iscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo non ha durata limitata. L'ufficiale puo' essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale e' indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli e' libero dal vincolo d'arruolamento tre mesi dopo la data di presentazione dell'istanza al centro di mobilitazione cui e' iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato. 2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha facolta' di sospendere l'accettazione delle dimissioni di cui al comma 1. 3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo. 4. I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarita' della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiedono, in seguito a disposizione del comitato centrale, o anche direttamente quando vi e' qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.
Art. 1659
Durata dell'arruolamento del personale di assistenza

1. La durata dell'arruolamento nella Croce rossa italiana per il personale di assistenza e' di due anni, a far data dal 1° gennaio successivo al giorno in cui e' stato firmato il brevetto di nomina. 2. Coloro che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderano assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento. 3. Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma e' rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e cosi' di seguito. 4. Il presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono, ha facolta' di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma. 5. In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa. 6. Nessun iscritto puo' essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'articolo 1667. 7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, se si tratta di iscritti che ritengono meritevoli di rafferma. 8. Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati assumono le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento. 9. Se necessario, i comitati sottopongono a visita medica il personale da raffermare.
Art. 1660
Dipendenti di pubbliche amministrazioni

1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo. 2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita' pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 990. 3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.
Art. 1661
Transito nel ruolo di riserva

1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianita', e puo' essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella: a) maggior generale (medico o commissario): anni 65; b) colonnello (medico o commissario): anni 65; c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65; d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63; e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65; f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60; g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65; h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58; i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.
Art. 1662
Non idoneita' al servizio del personale direttivo

1. Il personale direttivo, ruolo normale, che non e' piu' riconosciuto idoneo al servizio delle unita' mobili, e' trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianita', ed e' impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di eta' stabilito dall'articolo 1661, conservando l'idoneita' richiesta per tali servizi. 2. La non idoneita' deve risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unita', muniti del parere del presidente del comitato. La non idoneita' per ragioni fisiche e' dichiarata in seguito a parere di un collegio medico. 3. Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'eta', pronuncia il parere la commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641. 4. La decisione definitiva relativa ai passaggi di ruolo spetta al presidente nazionale. 5. Coloro che non sono giudicati idonei per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneita' alle funzioni del grado, sono cancellati dai ruoli, a norma dell'articolo 1667 .
Art. 1663
Transito nel ruolo degli indisponibili

1. Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che sono dichiarati indisponibili per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o sono dispensati dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianita', nel ruolo degli indisponibili. 2. Sono trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, hanno assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importano l'indisponibilita' per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione. 3. Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili e' definitivo.
Art. 1664
Collocamento fuori quadro

1. Se vengono meno i motivi che hanno provocato il trasferimento nel ruolo degli indisponibili, di cui all'articolo 1663, i provenienti dal ruolo normale mobile sono collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 1718, 1722 e 1723. Il collocamento fuori quadro e' subordinato alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i gia' indisponibili tornano a far parte. 2. I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale sono trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianita'.
Art. 1665
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni stabilite per detto arruolamento dalle disposizioni della sezione II del presente capo. In caso di iscrizione conservano grado e anzianita'. Non si effettua il passaggio nel ruolo fuori quadro quando vi sono corrispondenti vacanze nell'organico. 2. Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono concorrere, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado.
Art. 1666
Cessazione dal ruolo di riserva

1. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di eta' per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di eta' se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di eta' se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di eta' se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme. 2. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di eta', possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di appartenere al personale dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di eta'.
Art. 1667
Perdita del grado

1. Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall'articolo 861, anche per una delle cause seguenti: a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio; b) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione e' definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l'iscritto e' riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre una commissione superiore medica di controllo; c) per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina; d) per il personale di assistenza che ha conseguito l'iscrizione nel personale direttivo. 2. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo e' effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione. 3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione e' adottata con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.
Art. 1668
Chiamate in servizio

1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a cio' autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale. 2. In nessun caso si puo' precettare personale senza l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamita' pubbliche; per questi casi, in conformita' alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualita' di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che puo' effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.
Art. 1669
Mobilitazione urgente

1. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all'articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato. 2. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al piu' presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.
Art. 1670
Speciali obblighi disciplinari

1. Il personale militare della Croce rossa italiana, oltre alla normativa disciplinare contemplata per tutti i militari dal titolo VIII del libro IV e dal titolo VIII del libro IV del regolamento, osserva gli speciali obblighi disciplinari indicati nel regolamento.
Art. 1671
Sospensione dal grado

1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana puo' essere inflitta la sospensione dal grado. 2. L'anzianita' del militare sospeso dal grado e' ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione. 3. La sospensione dal grado e' inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.
Art. 1672
Commissione di disciplina per il personale in servizio

1. Se si verifica la necessita' di convocare una commissione di disciplina per giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del libro IV. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito e' stato inviato in congedo e anche se gli addebiti nei quali egli e' incorso durante il servizio militare, vengono a risultare dopo il suo invio in congedo. 3. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorita' militare, il Ministero della difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.
Art. 1673
Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo

1. Se un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si e' reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine agli accertamenti necessari e alla raccolta di tutti i dati ed elementi che e' possibile rintracciare e che valgono a determinare le circostanze del caso. 2. Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio della commissione di disciplina e' rimesso alle decisioni del presidente nazionale dell'Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento a una commissione di disciplina e' emanato dal comandante del centro di mobilitazione.
Art. 1674
Commissioni di disciplina per il personale in congedo

1. Allorche' si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue: a) per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell'articolo 977 del regolamento. In nessun caso puo' un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o piu' anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione puo' essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'Associazione; b) per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da: 1) un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente; 2) un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario. 2. La commissione e' costituita con ufficiali comandati per turno di anzianita', tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso. 3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne riferisce al presidente nazionale dell'Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario. 4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno diritto ad alcun compenso. 5. Quando per un medesimo fatto, o per piu' fatti connessi, sono sottoposti a commissione di disciplina piu' iscritti non in servizio, e' convocata un'unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui e' iscritto l'inquisito di grado piu' elevato o, a parita' di grado, piu' anziano.
Art. 1675
Incompatibilita'

1. Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in commissione di disciplina, o della commissione di disciplina di cui all'articolo 1674: a) persone che prestano servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetta di convocare la commissione; b) persone che sono tra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso; c) l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini, fino al quarto grado incluso, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato; d) chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha dato parere in merito; e) persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.
Art. 1676
Procedimento disciplinare di stato

1. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui agli articoli 1672 e 1674 e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV. 2. Il quesito da porsi in votazione e' cosi' formulato: <<Il ..................... (grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) e' meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana?>>. 3. Il presidente nazionale dell'Associazione o il comandante del centro di mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicura che nello svolgimento della procedura sono state osservate tutte le disposizioni regolamentari e decide con provvedimento definitivo. Egli puo' discostarsi dal parere della commissione soltanto a favore dell'inquisito. 4. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce rossa italiana e' applicato l'articolo 1667, commi 2 e 3.
Art. 1677
Ruoli matricolari

1. L'impianto, l'aggiornamento e la tenuta dei ruoli matricolari del personale militare della Croce rossa italiana da parte dei competenti comandi territoriali delle Forze armate sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Art. 1678
Variazioni matricolari

1. I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana comunicano ai competenti comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati nel decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 1677, le variazioni matricolari che si riferiscono: a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto; b) a promozioni; c) a modificazioni dello stato giuridico; d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra; e) a eventi di carattere penale; f) ai ricollocamenti in congedo; g) a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana. 2. Nel regolamento sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni di carattere matricolare.
Art. 1679
Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti

1. Le variazioni matricolari relative ai singoli iscritti nel personale della Croce rossa italiana, destinati a prestare servizio presso le Forze armate o altri enti, sono comunicate, di volta in volta, dalle autorita' dalle quali essi dipendono ai competenti centri di mobilitazione. 2. I centri di mobilitazione provvedono alle eventuali ulteriori comunicazioni.
Art. 1680
Servizio matricolare

1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio personale, impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale. 2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha prestato, per tutti gli effetti di legge.
Art. 1681
Requisiti generali

1. Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura. 2. L'idoneita' a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.
Art. 1682
Promozioni

1. L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.
Art. 1683
Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare

1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana e' prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed e' nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell'Associazione.
Art. 1684
Modalita' di avanzamento

1. L'avanzamento del personale direttivo ha luogo ad anzianita', a scelta e a scelta per meriti eccezionali. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688. 3. L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 4. Agli iscritti nel personale direttivo che hanno conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, puo' essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione con la stessa anzianita' fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 1685, comma 3 e 1689 e sempre con il concorso, in base alla normale procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 1692. 5. Agli ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza e' stata conseguita nei rispettivi corpi o ruoli sanitari. 6. Se l'anzianita' del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non e' compresa nei limiti di anzianita' stabiliti ai sensi del comma 8, l'ufficiale promosso ai sensi dei commi 4 e 5 e' collocato fuori quadro e il suo rientro nel ruolo di provenienza avviene secondo il disposto degli articoli 1722 e 1723. 7. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui all'articolo 1693, promuovendo l'ufficiale, se compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene, con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga a ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo. 8. Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente nazionale dell'Associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianita' entro i quali sono comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianita' e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili si tiene presente il disposto degli articoli 1663 e 1665.
Art. 1685
Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado

1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi: a) fino al grado di colonnello per i medici; b) fino al grado di maggiore per i farmacisti; c) fino al grado di colonnello per i commissari; d) fino al grado di capitano per i contabili. 2. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualita' tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro e' riservato solo un quinto dei posti disponibili. 3. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado cosi' stabilita: a) ad anzianita': 1) nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni; 2) nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni; 3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni; 4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni; b) a scelta: 1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni; 2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni; 3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.
Art. 1686
Giudizi di avanzamento

1. I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta: a) da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unita' o servizio; b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di secondo grado); c) dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 (giudizio di terzo grado). 2. Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento: a) per l'avanzamento ad anzianita': "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o un no b) per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o con un no. 3. I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."
Art. 1687
Impedimenti e sospensioni

1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che e' gia' stato prescelto sono sospesi: a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per piu' di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneita' oltre tale limite, l'ufficiale e' definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma. b) quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale. 2. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare e' favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se gia' giudicato prescelto, e' promosso e gli e' assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.
Art. 1688
Elementi di giudizio

1. I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato. 2. Le autorita' giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale si assicurano che: a) ha bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado; b) e' in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore; c) e' degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta.
Art. 1689
Requisiti speciali per l'avanzamento

1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti: a) essere in possesso di dottorato di ricerca; b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari; c) essere o essere stato primario o aiuto di ospedali civili di grandi citta', regolarmente assunto mediante pubblico concorso; d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso. 2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti: a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria; b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche; c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore; d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.
Art. 1690
Formazione degli elenchi per l'avanzamento

1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'articolo 1684, comma 8, e tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 1692, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi iscrivendovi per ordine di anzianita', tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianita'. 2. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco. 3. Ogni specchio di proposta d'avanzamento e' corredato dei seguenti documenti: a) titoli accademici, di studio o di carriera; b) copia dello stato di servizio; c) copia delle note caratteristiche; d) ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi del candidato. 4. Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma dell'articolo 1686, di formulare il giudizio di primo grado.
Art. 1691
Commissione per il personale

1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale e' cosi' composta: a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione; b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo. 2. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3. Il comandante puo' delegare a presiedere la commissione del comitato un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione. 4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto. 5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.
Art. 1692
Decisioni

1. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nell'articolo 1690, sono trasmessi dai centri di mobilitazione al presidente nazionale dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'articolo 1684, comma 8, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui all'articolo 1690. 2. Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non puo' essere formulata ed e' rinnovata in occasione delle successive promozioni. 3. Le proposte dei centri di mobilitazione sono sottoposte dal presidente nazionale dell'Associazione all'esame della commissione centrale del personale, di cui all'articolo 1641, la quale puo' richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritiene necessari e pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento. 4. Il candidato e' dichiarato <<prescelto>> per l'avanzamento se ha riportato a suo favore la maggioranza dei voti. 5. Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'articolo 1690, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa. 6. Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale.
Art. 1693
Avanzamento per meriti eccezionali

1. La promozione a scelta per meriti eccezionali puo' essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata e indubbia prova di possedere eccezionali qualita' organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemerenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, da' sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di cui al comma 1 puo' essere promossa dall'autorita' dalla quale l'ufficiale dipende. A tale scopo detta autorita' illustra e documenta, in un'apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerenze dell'ufficiale. 3. Le autorita' alle quali gerarchicamente spetta il giudizio, esprimono in merito il loro parere motivato. 4. Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.
Art. 1694
Non prescelti

1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento e' comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni: a) avanzamento ad anzianita': <<perche' l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>; b) avanzamento a scelta: <<perche' l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>. 2. Per l'ufficiale <<non prescelto>> per l'avanzamento e' scritta nel libretto personale la seguente variazione: <<Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>. 3. L'ufficiale <<non prescelto>> per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, e' preso in esame una seconda volta se e' stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento. 4. Se e' nuovamente giudicato non prescelto, e' escluso definitivamente dall'avanzamento.
Art. 1695
Qualifica di primo capitano

1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianita' stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano. 2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV. 3. La qualifica di primo capitano e' conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.
Art. 1696
Nomina a sottotenente

1. Gli studenti, gia' iscritti nel personale di assistenza, in qualita' di sottufficiali, dopo aver conseguito i titoli di cui all'articolo 1643, 1644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.
Art. 1697
Ruolo degli indisponibili

1. Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all'articolo 1628 non puo' conseguire promozioni.
Art. 1698
Ruolo speciale

1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. 2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).
Art. 1699
Modalita' di avanzamento

1. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti e ai ruoli normali e speciali di cui all'articolo 1627, compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianita'. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti. 2. Gli iscritti al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei. 3. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque devono essere militi, venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.
Art. 1700
Procedimento di avanzamento

1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di cui all'articolo 983 del regolamento, entro il mese di marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. I predetti centri determinano, per ciascun grado, il limite di anzianita' fino al quale si puo' estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nell'articolo 1701. 2. Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi. 3. E' applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'articolo 1687.
Art. 1701
Anzianita' di grado richiesta per l'avanzamento

1. L'anzianita' minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado e' stabilita come segue: a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale; b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore; c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente; d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore; e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo; f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
Art. 1702
Requisiti per l'avanzamento

1. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le funzioni del grado che deve ricoprire; pertanto, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica e in relazione al grado proposto, egli deve: a) aver tenuto buona condotta in servizio e in congedo; b) possedere i requisiti morali, di carattere e culturali necessari; c) possedere il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto; d) aver perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti e istruzioni. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo piu' elevato per le promozioni a sottufficiale e, se si tratta dell'avanzamento al grado di maresciallo, essi risultano da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente centro di mobilitazione. 3. Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli devono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio e avere dimostrato, oltre al possesso dei requisiti sopra citati, anche capacita' tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.
Art. 1703
Promozione a sottotenenti commissari o contabili

1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli articoli 1644 e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni: a) hanno l'idoneita' fisica al grado di ufficiale; b) hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianita' nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianita' di maresciallo maggiore; c) hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione; d) hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneita' alla promozione; e) hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall'articolo 1705, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.
Art. 1704
Giudizi di avanzamento

1. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorita' seguenti: a) per i militi e graduati di truppa: 1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado); 3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo); 4) se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado e' formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale; b) per i sottufficiali: 1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado); 3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). 2. Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado e' dato dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale. 3. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'articolo 1703, oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformita' al disposto dell'articolo 1692. 4. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneita' all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti. 5. Il giudizio sull'avanzamento e' sintetizzato in una delle due seguenti formule: <<idoneo>> o <<non idoneo>>. 6. Il giudizio di non idoneita' e' sempre motivato dall'autorita' giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'articolo 1702 l'interessato e' giudicato insufficiente. 7. Per il tempo di guerra provvede l'articolo 1713.
Art. 1705
Esami ed esperimenti

1. I requisiti indicati all'articolo 1702, comma 1, lettere b), c) e d), sono accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici. 2. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui all'articolo 1703, e' effettuato con apposito esame sulle materie che sono stabilite dal comitato centrale anche in base ai programmi che sono eventualmente stabiliti dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni. 3. Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all'articolo 1703, comma 1, lettera e), secondo i predetti programmi e le norme che sono stabilite dal comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che hanno competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.
Art. 1706
Elementi di giudizio

1. Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresi', in esame: a) le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche; b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici; c) le informazioni, che sono richieste al comandante della unita' ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.
Art. 1707
Elenchi e specchi di avanzamento

1. Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottopongono tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unita' o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento, al delegato al personale. 2. I giudizi delle autorita' giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi d'avanzamento.
Art. 1708
Decisioni

1. Per i candidati che hanno riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il comandante del centro di mobilitazione provvede al rilascio del brevetto; se si tratta di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente nazionale.
Art. 1709
Non idoneita' all'avanzamento

1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive e' giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento. 2. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza e' stata causata da un giustificato motivo.
Art. 1710
Avanzamenti straordinari nel ruolo

1. Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento dei servizi dell'Associazione. 2. Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli puo' derogarsi dai limiti di anzianita' e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 1685, 1684 e 1701. 3. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche piu' avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.
Art. 1711
Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo

1. Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'Associazione presso le Forze armate, ovvero dai comandanti dei centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unita' o uffici alle proprie dipendenze. 2. Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unita' o servizio. 3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 accompagnano i giudizi formulati dalle autorita' prescritte dall'articolo 1704.
Art. 1712
Avanzamento straordinario di ruolo

1. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali e' concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari a un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'articolo 1721. 2. Se, nell'effettuare detto spostamento, si entra nel ruolo del grado superiore, l'iscritto e' subito promosso; se non esiste vacanza e' promosso fuori quadro a norma degli articoli 1717 e 1721, se ufficiale, ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.
Art. 1713
Giudizi di avanzamento

1. I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorita' seguenti: a) per gli ufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione: 1) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unita', rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unita', dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio e' provocato da una proposta del capo dell'unita' o servizio; 2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado); 3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace; b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato: 1) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dalle autorita' dell'Associazione di cui alle lettera a), numeri 2) e 3); c) per i sottufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione: 1) dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado); 2) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado); 3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l'articolo 1704, commi 2 e 3; d) per i militi e graduati di truppa addetti a unita' e servizi dell'Associazione: 1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado); 3) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo); e) per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato: 1) dall'autorita' militare preposta all'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dall'autorita' dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado); 3) dall'autorita' di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo). 2. Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.
Art. 1714
Procedimento di avanzamento

1. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684 e 1699, gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione segnalano i candidati compresi nei fissati limiti di anzianita' alle autorita' competenti, per emettere il giudizio di primo grado a norma dell'articolo 1713 e trasmettono a dette autorita' gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'articolo 1707. 2. Le autorita' che intendono formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, chiedono preventivamente al competente centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianita' dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.
Art. 1715
Disposizioni speciali

1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV. 2. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 1335.
Art. 1716
Servizio presso le Forze armate o altri enti

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unita' delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanita' pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unita' presso i quali sono stati comandati.
Art. 1717
Altre ipotesi di fuori quadro

1. E' altresi' collocato fuori quadro il personale direttivo, che risulta eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al predetto articolo 1642. 2. E' inoltre collocato fuori quadro, se non vi sono corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, ha ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale. 3. E' collocato fuori quadro, a norma degli articoli 1684 e 1712, il personale direttivo che ha conseguito l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrono le circostanze previste rispettivamente nei menzionati articoli.
Art. 1718
Transito nell'elenco dei fuori quadro

1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro ai sensi degli articoli precedenti, gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali e' revocata la dispensa loro concessa, anziche' essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile transitano nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi pero' l'ultimo iscritto di pari grado e anzianita'.
Art. 1719
Elenco dei fuori quadro

1. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro e' iscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo l'ordine dell'anzianita' di grado gia' posseduta o acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto dell'articolo 1718.
Art. 1720
Avanzamento

1. L'avanzamento ad anzianita' o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando e' promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se e' stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianita', dichiarato <<prescelto>>.
Art. 1721
Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro

1. Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli articoli 1684 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e 1714. 2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianita' del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.
Art. 1722
Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro

1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la meta' dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la meta' piu' uno), e' destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento e' effettuato nel gennaio di ogni anno allorche' si procede a quanto dispone l'articolo 1684, comma 8. 2. La restante parte e' destinata agli avanzamenti normali.
Art. 1723
Rientro nel ruolo normale

1. Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avviene seguendo l'ordine di anzianita' di ciascun iscritto, il quale riprende la sede di anzianita' gia' eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali rientrano nel ruolo normale-mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianita' ai sensi dell'articolo 1664.
Art. 1724
Collocamento in soprannumero

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.
Art. 1725
Eliminazione del soprannumero

1. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la meta' dei posti riservati a tale riassorbimento e' devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumero. 2. Per ogni soprannumero eliminato, e' coperta la relativa vacanza nel grado inferiore. 3. Effettuata l'eliminazione di cui al comma 2, la totalita' dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, e' destinata alle promozioni normali a termini degli articoli 1685 e 1686.
Art. 1726
Precettazioni e assegnazioni

1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana puo' arruolare nel ruolo normale, a norma dell'articolo 1632, non e' raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa puo' disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorita' alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50° al 55° anno, escluso: a) il personale medico e non medico di cui, rispettivamente, agli articoli 209 e 211; b) il personale di sussistenza; c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione; d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.
Art. 1727
Accertamenti sanitari

1. Per gli eventuali accertamenti sanitari nei riguardi dei precettati per l'assegnazione d'autorita' alla Croce rossa italiana, valgono le stesse disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate, precettato per mobilitazione.
Art. 1728
Elenco transitorio

1. I precettati e assegnati ai centri di mobilitazione delle Croce rossa italiana ai sensi della presente sezione sono iscritti d'autorita' nel personale militare dei centri medesimi in apposito <<elenco transitorio>> valevole fino alla cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e sono soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell'Associazione. Conseguentemente i comandi militari territoriali competenti annotano la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.
Art. 1729
Generalita'

1. Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626.
Art. 1730
Compiti delle infermiere volontarie

1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attivita', e particolarmente: a) nelle unita' sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato; b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni; c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamita'; d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale; e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.
Art. 1731
Servizio

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' gratuito.
Art. 1732
Gerarchia

1. La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce rossa italiana e' la seguente: a) Ispettrice nazionale. b) Vice-ispettrice nazionale. c) Segretaria generale dell'ispettorato. d) ispettrice di centro di mobilitazione. e) vice-ispettrice di centro di mobilitazione. f) ispettrice di comitato. g) vice-ispettrice di comitato. h) infermiera volontaria. i) allieva infermiera volontaria.
Art. 1733
Nomina dell'Ispettrice nazionale

1. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. 2. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.
Art. 1734
Ufficio direttivo centrale

1. L'Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'ispettrice nazionale: a) collabora nell'emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'ispettrice e ne esegue gli ordini; b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo; c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere. 2. L'Ufficio direttivo e' organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'Associazione, cui e' devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorita' superiori. 3. L'Ufficio direttivo centrale e' diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato. 4. Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi e' adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.
Art. 1735
Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo

1. L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione: a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale; b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione; c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie; d) dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2. 2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente
Art. 1736
Qualifiche di grado superiore

1. La qualifica di infermiera di grado superiore e' conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacita' e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficolta' o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di <<merito eccezionale>> o di <<ottima>>. 2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell'articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate. 3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.
Art. 1737
Nomina delle infermiere volontarie

1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che: a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami; b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale. 2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame. 3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale. 4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione. 5. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale. 6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica.
Art. 1738
Iscrizione nei ruoli

1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo. 2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. E' in facolta' dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio. 3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1. 4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno stesso. 5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione ne' modifica dell'impegno di arruolamento. 6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; cio' indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento e' subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale. 7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.
Art. 1739
Cancellazione dai ruoli

1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria e' cancellata dai ruoli nei casi seguenti: a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera e' iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni puo' essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono; b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilita', accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma puo' aver luogo soltanto se l'interessata e' stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie; d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; e) perdita della qualita' di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale; f) cessazione volontaria della qualita' di socia della Croce rossa italiana.
Art. 1740
Partecipazione ai corsi di preparazione

1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento: a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti; b) hanno compiuto il 19° anno di eta' e non hanno superato il 55°. 2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all'articolo 1743, comma 7. 3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno. 4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.
Art. 1741
Ammissione ai corsi di preparazione

1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 1003 del regolamento. 2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda. 3. Se la respinge, l'aspirante ha facolta' di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale. 4. Se la domanda e' respinta, l'importo della tassa scolastica versato e' restituito all'interessata. 5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volonta', non puo' frequentare oltre la meta' del primo anno dei corsi.
Art. 1742
Durata e superamento dei corsi di preparazione

1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed e' ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed e' loro rilasciato un apposito certificato. 2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria. 3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno: a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli; b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche c) non hanno compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria. 4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche oltre alle prescritte.
Art. 1743
Svolgimento dei corsi di preparazione

1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori. 2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, e' integrata da esercitazioni pratiche. 3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice. 4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede, nonche' un rappresentante della sanita' militare. 5. La votazione alla fine del primo corso e' effettuata in cinquantesimi, e ogni commissario puo' assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantesimi. 6. Per gli esami di diploma la votazione e' effettuata in settantesimi e ogni commissario puo' assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi. 7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana.
Art. 1744
Tassa di iscrizione

1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell'Associazione. 2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza. 3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo e' reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana. 4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni. 5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.
Art. 1745
Corsi di specializzazione

1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica: a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria; b) radioterapia e radiodiagnostica; c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica; d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico. 2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre. 3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie gia' nominate che: a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione; b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi; c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi. 4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 1746
Incompatibilita' funzionali

1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana. 2. L'infrazione al comma 1 e' aggravata dal fatto che l'infermiera: a) ha prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana; b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.
Art. 1747
Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: a) il rimprovero; b) la censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che e' inserita nel fascicolo personale dell'infermiera; c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e' inserito nel fascicolo personale dell'infermiera; d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie. 2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento. 3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidivita'. 4. La radiazione dai ruoli e' pronunciata in caso di assoluta incompatibilita' del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualita'. 5. Nessun provvedimento disciplinare puo' essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.
Art. 1748
Potesta' sanzionatoria

1. Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico. 2. La censura e' inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata. 3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata puo' ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione e' definitiva. 4. La sospensione puo' essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente. 5. La radiazione dai ruoli e' disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.
Art. 1749
Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 1748 e' nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale. 2. La commissione e' composta da una vice-ispettrice nazionale, presidente, da due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e da una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria. 3. Per la costituzione e il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.
Art. 1750
Procedimento disciplinare

1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unita' sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unita' all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso. 2. La capo-gruppo da' partecipazione al direttore dell'unita' del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.
Art. 1751
Stato di servizio

1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attivita' precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacita' e delle possibilita' di impiego dell'infermiera. 2. Nello stato di servizio e' annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile. 3. Lo stato di servizio e' redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione. 4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.
Art. 1752
Note caratteristiche

1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza nazionale - Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare: a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo; b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli. 2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale. 3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalita'. 4. Nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessita', in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale. 5. Le note caratteristiche: a) pongono in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosita', diligenza, capacita', iniziativa, la sua condotta, le sue qualita' morali; b) compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.
Art. 1753
Chiamate in servizio

1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria. 2. Il servizio ordinario del periodo annuale e' prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel piu' vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unita' sanitaria appropriata. 3. Se il comune piu' vicino e' situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione. 4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si da' la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo. 5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende. 6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si da' la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza piu' vicina al luogo ove il servizio e' prestato.
Art. 1754
Servizio presso enti diversi

1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 1755
Assistenza sanitaria

1. Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unita' sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.
Art. 1756
Normativa applicabile

1. Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell'articolo 990.
Art. 1757 Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce
rossa italiana

1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. 2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a quello del personale delle Forze armate. 3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
Art. 1758
Trattamento economico delle infermiere volontarie

1. Fermo restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unita' sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unita' o della formazione. 2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa. 3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, e' determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.
Art. 1759 Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa
italiana

1. Il servizio prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non puo' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato. 3. Le ferite e le infermita' che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.



Nota all'art. 1759:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28.



Art. 1760 Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa
italiana

1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.
Art. 1761
Cooperazione con i servizi sanitari

1. La cooperazione dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato e' stabilita da apposite convenzioni. 2. La facolta' di stipulare tali convenzioni con l'Associazione suddetta e' delegata ai Ministri competenti.
Art. 1762
Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ha facolta' di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non e' stato scelto dall'Amministrazione della difesa quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi delle leggi di guerra. 2. Ove necessario, limitatamente al numero stabilito dal Ministero della difesa a seconda del bisogno, puo' arruolare personale dell'Esercito italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi, che ha raggiunto il quarantesimo anno di eta' o una eta' superiore.
Art. 1763
Servizi in tempo di pace

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace l'associazione suddetta ha facolta' di arruolare personale volontario scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari. 2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorita' militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo devono sempre rispondere alla chiamata dell'autorita' stessa.
Art. 1764
Gradi gerarchici

1. La successione gerarchica dei gradi del personale dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta e' la seguente: a) generale direttore capo del personale; b) colonnello; c) tenente colonnello; d) maggiore; e) capitano; f) tenente; g) sottotenente; h) maresciallo maggiore; i) maresciallo capo; l) maresciallo ordinario; m) sergente maggiore; n) sergente; o) caporalmaggiore; p) caporale; q) milite. 2. Nel regolamento e' riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.
Art. 1765
Stato giuridico del personale

1. Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui agli articoli 1762 e 1763, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti. 2. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 1 sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate. 3. L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non puo' aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
Art. 1766
Convenzioni

1. Sono stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta. 2. La facolta' di stipulare la convenzione di cui al comma 1 con l'Associazione suddetta e' delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 1767
Qualifica di pubblico ufficiale

1. Gli iscritti al personale del sovrano militare Ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualita' di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.
Art. 1768
Limiti minimi di eta'

1. I limiti minimi di eta' perche' i cittadini soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possono concorrere all'arruolamento nel personale del ruolo <<normale>> dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue: a) 45 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); b) 31 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza (sottufficiali e truppa).
Art. 1769
Istituzione

1. E' istituito il <<Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta>>. 2. Compito del Corpo e' quello di assicurare, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, il funzionamento dei servizi prestati dalla Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.
Art. 1770
Reclutamento

1. Le infermiere volontarie sono reclutate fra il personale munito dei titoli richiesti e rilasciati dallo Stato.
Art. 1771
Servizio volontario

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie e' gratuito.
Art. 1772
Trattamento economico degli associati

1. I dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessita', sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. 2. I datori di lavoro privati sono obbligati ad assicurare la conservazione del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al personale dell'Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica necessita', sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 1773 Valutazione del servizio prestato nell'Associazione dei cavalieri
italiani del sovrano militare ordine di Malta

1. Il servizio prestato dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di pace, non puo' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato. 3. Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.



Nota agli articoli 1773:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.



Art. 1774 Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine
di Malta

1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.
Art. 1775 Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei
cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

1. Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.



Nota agli articoli 1775:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.



Art. 1776
Ambito soggettivo di applicazione

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Art. 1777
Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche

1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.



Nota all'art. 1777:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.



Art. 1778
Assenze per malattia

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Nota all'art. 1778:
- Il testo dell'articolo 71, commi 1 e 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195),
e' il seguente:
«Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per i
periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei
saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia
di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e
difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo
correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale».



Art. 1779
Attribuzione del trattamento economico

1. Il trattamento stipendiale al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' attribuito con decreto dirigenziale agli ufficiali e con determinazione dirigenziale ai sottufficiali e ai graduati in servizio permanente.
Art. 1780
Principio di irreversibilita' stipendiale

1. In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell'Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuita', se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
Art. 1781
Computo dell'anzianita' di grado

1. L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 856. 2. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianita' di grado e' computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 858. 3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianita' di grado e' computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.
Art. 1782
Computo dell'anzianita' di servizio

1. L'anzianita' di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina, se nel decreto stesso non e' fissata una decorrenza diversa. 2. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianita' di servizio decorre dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.
Art. 1783
Computo del servizio anteriormente prestato

1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente.
Art. 1784
Ripristino del servizio obbligatorio di leva

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al ripristino della coscrizione obbligatoria, in attuazione dell'articolo 1929.
Art. 1785 Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva
presso le Forze armate

1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sara' determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
Art. 1786
Trattamento economico degli ufficiali di complemento

1. Al personale militare che adempie gli obblighi di leva nella posizione di ufficiale di complemento compete il trattamento economico determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria. 2. Agli ufficiali di complemento, anche se transitati in servizio permanente effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento o grado corrispondente, in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.
Art. 1787
Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero

1. Ai militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia l'obbligo del servizio militare, e' concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo piu' economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.
Art. 1788
Sospensione della paga

1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 2. Per i militari indicati al comma 1 la paga e' sospesa: a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna. 3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Art. 1789
Assegni per il nucleo familiare

1. Gli assegni per il nucleo familiare spettanti ai dipendenti statali competono anche ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, che risultino con carico di famiglia.
Art. 1790
Premio di congedamento

1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.
Art. 1791
Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. 3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 1792, comma 1.
Art. 1792
Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata

1. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. 2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. 3. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.



Nota all'art. 1792:
- Il decreto legislativo 5 maggio 1975, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre
1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita'
di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed
agli operai dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128.



Art. 1793
Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria

1. Ferma restando l'irrinunciabilita' del diritto alla licenza ordinaria, si procede al pagamento sostitutivo quando la mancata fruizione di essa e' dovuta a una delle seguenti cause: a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; b) proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall'articolo 957; c) decesso.
Art. 1794 Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla
stessa

1. In caso di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di impiego, il militare ha diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili. 2. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
Art. 1795
Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata

1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
Art. 1796
Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata

1. Agli ufficiali in ferma prefissata, anche se transitati in servizio permanente effettivo, spetta il premio di fine ferma di cui dall'articolo 1786, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.
Art. 1797 Premio di fine ferma agli ufficiali piloti e navigatori di
complemento

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati al termine della ferma prevista dall'articolo 943, comma 1, ovvero prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici, e' corrisposto un premio di fine ferma, a condizione che non sia stato acquisito il diritto a pensione. 2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale sia stata percepita l'indennita' mensile di aeronavigazione, nella misura di seguito indicata: a) euro 180,76, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di dodici anni; b) euro 142,03, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci; c) euro 103,29, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni. 3. Il premio e' corrisposto nella misura di euro 51,65 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi dell'articolo 667. 4. Il semestre e' considerato come intero quando il servizio e' stato prestato per almeno tre mesi. 5. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di fine ferma e' corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto. 6. Nel caso di cessazione d'autorita' per motivi disciplinari, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 945.
Art. 1798
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. 2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti dai ruoli sottufficiali, in luogo dell'indennita' prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780. 3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio. 4. Agli allievi delle scuole e delle accademie spettano, nelle misure mensili sotto indicate: a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro; b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. 5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. 6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i graduati e i militari di truppa trattenuti o richiamati o in ferma volontaria in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.
Art. 1799
Retribuzione delle forze di completamento

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. 2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.
Art. 1800
Stipendio parametrale

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni in materia di parametri stipendiali previste dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.



Nota all'art. 1800:
- Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema
dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173.



Art. 1801
Scatti per invalidita' di servizio

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria.



Nota all'art. 1801:
- Per la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 si vedano le note
all'art. 713.



Art. 1802
Omogeneizzazione stipendiale

1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, e' attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica. 2. Allo stesso fine, e' attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. 3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2. 4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231. 5. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, non esclude l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dagli articoli 1863 e 1911.



Note all'art. 1802:
- Il testo dell'articolo 1, commi 8 e 9, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per
la concessione di miglioramenti economici al personale
militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad
essi collegato ed equiparato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 1987, n. 217, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 novembre
1987, n. 468 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
novembre 1987, n. 268), e' il seguente:
«Art. 1. - 8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa
di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda
il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per
tutto il personale militare, quale parziale
omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di
polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano
prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente,
sono corrisposti gli importi annuali lordi a fianco di
ciascun grado indicati:

=====================================================================
| Con 15 anni lire | Con 25 anni lire =====================================================================
a) capitano | 1.500.000 | 3.600.000
b) maggiore | 2.000.000 | 3.600.000
c) tenente colonnello | 2.400.000 | 3.600.000
d) colonnello | - | 3.600.000

Le norme del presente comma si applicano anche ai
maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e
ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del
ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato.
Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli
diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo
anno di servizio militare comunque prestato e' attribuito
un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun
caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione
individuale di anzianita' per gli ufficiali sino al grado
di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli
il rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione
al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il
rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione
della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che
abbiano compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un
assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto
importo e' elevato a lire 1.800.000 annue lorde al
compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non
sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di cui al
comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita'».
- Il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della
legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di
trattamento economico del personale militare), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187, e' il
seguente:
«Art. 4 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dello
assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1,
comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono
rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi
annui lordi:
a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano
compiuto 19 anni di servizio;
b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano
compiuto 29 anni di servizio.
2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra
loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti
dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione
individuale di anzianita'.»
«Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli
ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25
anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure
dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio
1990, nei seguenti importi annui lordi:

=====================================================================
| 15 anni di servizio | 25 anni di servizio =====================================================================
a) tenente | 2.100.000 | 4.500.000
b) maggiore | 2.800.000 | 4.500.000
c) tenente colonnello | 3.200.000 | 4.500.000
d) colonnello | - | 4.500.000

2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del D.L.
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali
provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del
19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i
quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e
tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1°, gennaio
1990, nei seguenti importi annui lordi:

=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio =====================================================================
a) tenente | 2.100.000 | 2.700.000
b) maggiore | 2.100.000 | 2.700.000
c) tenente colonnello | 2.800.000 | 4.500.000
d) colonnello | 3.200.000 | 4.500.000

omissis».



Art. 1803
Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, e' corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi: a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi; b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione; c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione; d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione; e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.
Art. 1804
Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita', ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 970, e' corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi: a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta' all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi; b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione; c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione; d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione; e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
Art. 1805 Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento
economico accessorio

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennita' di impiego operativo, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente.



Nota agli articoli 1805:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
citato nelle note all'articolo 1777.



Art. 1806 Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento
economico di missione e di trasferimento

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente.



Nota agli articoli 1806:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
citato nelle note all'articolo 1777.



Art. 1807
Indennita' di missione all'estero

1. Al personale militare inviato in missione all'estero e' corrisposta l'indennita' prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. 2. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1808. Se la missione e' inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1808; in tale caso il trasferimento della famiglia all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.



Nota all'art. 1807:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 giugno 1926, n. 134.



Art. 1808
Indennita' di lungo servizio all'estero

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non e' ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838; c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea. 2. Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1. 3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione. 4. Se la durata della destinazione all'estero e' superiore a un anno, il militare puo' trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantita' prevista per il dipendente. 5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio e' arredato, al dodicesimo, se l'alloggio non e' arredato. La misura della riduzione e', in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa. 6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali e sottufficiali e a quaranta giorni per militari di truppa. 7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso e' concesso, anche se la licenza e' frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede e' situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni. 8. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto durante le licenze straordinarie. 9. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni. 10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove devono compiere il loro servizio. 11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. 12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale e ha diritto: a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero; b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualita' di addetti a enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennita'.



Nota all'art. 1808:
- Il testo dell'articolo 14 della legge 27 dicembre
1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
all'estero e trattamento economico del personale della
Difesa ivi destinato), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n. 333, e' il
seguente:
«Art. 14. - 1. Al personale del Ministero della difesa
destinato a prestare servizio all'estero presso tribunali
misti o internazionali puo' essere corrisposta, qualora il
trattamento economico inerente a tale posizione non sia
ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa in misura
da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa di
concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il
tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento
di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2. La medesima indennita' puo' essere concessa, con le
modalita' di cui al precedente comma, al personale civile
del Ministero della difesa destinato a prestare servizio
presso organismi internazionali».



Art. 1809 Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti: a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia; b) indennita' di sistemazione; c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero; d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 39; e) contributo spese per abitazione; f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza; g) provvidenze scolastiche; h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti; i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti; l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale; m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei collaboratori familiari. 2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. All'applicazione dei commi 1 e 2 provvede il Ministero della difesa, di concerto, se occorre, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il personale accreditato per piu' Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, all'indennita' per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 2 allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennita' si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennita' di servizio all'estero. 5. Le indennita' base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita' e i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 3, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. 6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza. 7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 8. Il Ministero della difesa puo' prendere in locazione locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alle condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo. 9. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennita' in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni. 10. Al personale in licenza ordinaria si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 11. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di assenza per infermita', l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo; b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 12. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennita' personale e' corrisposta per intero; alle lavoratrici madri nonche' ai lavoratori padri in astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa.



Note all'art. 1809:
- Il testo degli articoli 84, commi 2 e 3, 172, 180 e
207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente:
«Art. 84 (Alloggi in immobili demaniali). - 2. Qualora
ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione
del Paese e finche' le stesse permangano, il Ministero
degli affari esteri puo' concedere in uso al personale
locali siti in immobili presi in fitto.
3. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di
concerto con quello per il tesoro sono determinate, di
volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o
cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.»
«Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). -
1. La Commissione permanente di finanziamento, istituita
presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del
trattamento economico del personale in servizio all'estero,
fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro
per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
2. La Commissione effettua annualmente, prima
dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della
situazione generale delle indennita' di servizio all'estero
e fissa i criteri di massima per la revisione dei
coefficienti. La Commissione procede altresi', entro il
primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla
valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio
per l'esercizio successivo in materia di indennita' di
servizio.
3. La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e'
composta del Ministro, del direttore generale del personale
e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari
diplomatici di cui uno della Direzione generale del
personale e uno della Direzione generale delle relazioni
culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli
uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un
funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un
funzionario della Direzione generale del tesoro.
4. La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua
delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore
generale del personale o dal vice direttore generale del
personale.
5. Per ciascun membro della Commissione puo' essere
nominato un sostituto.
6. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute
della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di
speciale competenza.
7. Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario della Direzione generale del personale e
dell'amministrazione.»
«Art. 207 (Decesso durante il servizio all'estero). - 1.
In caso di decesso del dipendente durante il servizio
all'estero, e' dovuta ai familiari una somma pari ad una
mensilita' dell'indennita' personale spettante al
dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresi'
diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto
degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati
nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe
spettata alla persona deceduta.
2. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di
trasporto per qualsiasi localita' in Italia o, nei limiti
di esse, per altro Paese, della salma del dipendente
deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o
dei domestici di cui all'articolo 197. Sono comprese nelle
spese di trasporto quelle relativa agli adempimenti
necessari per effettuare il trasporto stesso.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
al dipendente della pubblica Amministrazione deceduto in
servizio all'estero anche se in missione».
- Le tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 27
febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138
a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1998, n. 75, sono le seguenti:

«Tabella 1 - INDENNITA' PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI

Misure mensili lorde dell'indennita' per accreditamenti
multipli per piu' forze armante nello Stato di residenza

=====================================================================
Personale avente diritto | Forza|armata =====================================================================
| Seconda | Terza
Addetto | 135.000 | 67.000
Addetto aggiunto | 122.000 | 61.000
Assistente | 122.000 | 61.000

Tabella 2 - TABELLA DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI TRA IL
PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA ED IL PERSONALE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

=====================================================================
Personale del | Personale del | Ministero della difesa| Ministero | degli affari esteri =====================================================================
| Posti-funzione |Indennita' base mensile ---------------------------------------------------------------------
Addetto |Primo consigliere [1] | 2.445.000 ---------------------------------------------------------------------
| Consigliere | 2.445.000 ---------------------------------------------------------------------
Addetto aggiunto | Primo segretario | 1.865.000 ---------------------------------------------------------------------
Assistente | Secondo segretario | 1.800.000 ---------------------------------------------------------------------
Archivisti: Aiutante | | (s.u.p.s.) Maresciallo| |
capo Maresciallo | |
ordinario | | ---------------------------------------------------------------------
| Coadiutore superiore | 1.269.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Personale | |
civile della V | |
qualifica funzionale | | ---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore | |
Capo/Brig. | | ---------------------------------------------------------------------
Capo | | ---------------------------------------------------------------------
Sergente | |
Maggiore/Brig. |Coadiutore principale | 1.179.000 ---------------------------------------------------------------------
Sergente/Vice Brig. | | --------------------------------------------------------------------- Personale civile della| |
IV qualifica | |
funzionale | | ---------------------------------------------------------------------
Personale di | |
Vigilanza: | | ---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto | | ---------------------------------------------------------------------
| Commesso capo | 1.093.000 ---------------------------------------------------------------------
Appuntato | | ---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto | | ---------------------------------------------------------------------
| Commesso | 1.016.000 ---------------------------------------------------------------------
Carabiniere | |

[1] Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche, fino
ad un massimo di 10, da determinarsi con decretodel
Ministero della difesa di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del Tesoro, sentita la commissione di
finanziamento».
- Per il testo dell'articolo 180, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si
veda la nota all'art. 39.



Art. 1810
Principio di onnicomprensivita'

1. E' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se: a) hanno carattere di generalita' per il personale statale; b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale. 2. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione e' versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 1811
Accesso alla dirigenza

1. In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianita' di grado, se risultano concretamente applicabili e piu' favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: a) Esercito italiano e Marina militare: - Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19; - Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25; - Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27; - Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29; b) Aeronautica militare: - Colonnello, anni 19; - Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25; - Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26; - Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.
Art. 1812
Progressione economica

1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio di irreversibilita' stipendiale di cui all'articolo 1780, in caso di promozione, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.
Art. 1813
Scatti per invalidita' di servizio al personale dirigente

1. Al personale dirigente si applicano le norme previste per il personale militare non dirigente di cui all'articolo 1801.
Art. 1814
Scatti demografici

1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.



Nota all'art. 1814:
- Il testo dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21
agosto 1937, n. 1542 (Provvedimenti per l'incremento
demografico della Nazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 1937, n. 215, e convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1939, n.
10), e' il seguente:
«Art. 22. - 1. Nei riguardi dei dipendenti delle
Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento
autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione,
suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti
periodici, il periodo in corso di maturazione alla data
della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del
mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro
il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.
2. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio
successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle
vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del
raggiungimento di un determinato aumento periodico di
stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in
dipendenza della concessione di cui al precedente comma».



Art. 1815 Incentivi agli ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente
effettivo

1. Agli ufficiali dirigenti piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803.
Art. 1816 Incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico
aereo

1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.
Art. 1817
Assegno pensionabile al personale dirigente

1. Ai colonnelli e ai generali e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' corrisposto un assegno pensionabile mensile lordo, alle decorrenze e con le modalita' previste da specifiche disposizioni di legge.
Art. 1818 Speciale indennita' pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze
armate

1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all'articolo 1094, comma 3, e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 1818:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa Indennita' al personale
dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.



Art. 1819
Indennita' di posizione

1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, e' corrisposta un'indennita' di posizione in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.



Note all'art. 1819:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento
economico di particolari categorie di personale pubblico,
nonche' in materia di erogazione di buoni pasto
Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1997, n. 232,
e' il seguente:
«Art. 1 (Trattamento economico di particolari categorie
di personale pubblico). - 1. In attesa dell'estensione del
regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei
dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova
struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica
dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti
generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni
statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli
di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per
gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico
in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di
anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in
sede contrattuale, un'indennita' di posizione correlata
esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e
pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici
mensilita': a) lire 24 milioni per le funzioni di capo
delle direzioni generali o di altri uffici centrali e
periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni
per ogni altra funzione. In presenza di particolari
condizioni di complessita' o rilevanza delle posizioni,
ciascun Ministro puo' riconoscere una maggiorazione della
indennita' di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del
suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal
Ministro del tesoro in proporzione alle unita' di personale
in servizio al 1° gennaio 1996.
2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e
con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere
prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a
dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della
Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle
Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo
d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di
ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
economico per promozione e scatti conferibili il giorno
antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai
dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2
della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di
compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il
trattamento di miglior favore, con onere a carico dei
bilanci degli enti di appartenenza.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta ai Ministri
e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex
parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e
ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennita'
di cui al comma 1 e' corrisposta, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura di cui alla
lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A
fini perequativi, tale indennita' e' integrata da un
assegno corrispondente alla differenza tra l'importo
dell'indennita' stessa e l'importo dell'indennita'
parlamentare. Tale trattamento economico complessivo,
comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato
delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico
con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione
alla carica di Ministro o di Sottosegretario.
4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di
cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi
annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente
utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n.
550 . Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono
conservate nel conto residui per essere utilizzate negli
esercizi successivi».



Art. 1820
Indennita' perequativa

1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti e' corrisposta un'indennita' perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 2. L'indennita' perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, ne' titolare delle funzioni e delle connesse responsabilita'.



Note all'art. 1820:
- Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334, e' il seguente:
«Art. 2 (Trattamento economico del personale dirigente
non contrattualizzato). - 1. Il bilancio triennale
1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle
categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le
somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante
personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato, nonche' dei professori e ricercatori
universitari, con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi di trattamento
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e
secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2».
- Il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, e' il
seguente:
«4. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma
5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.».



Art. 1821 Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei
quadri

1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.
Art. 1822
Indennita' operative al personale dirigente

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.



Note all'art. 1822:
- Il testo dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n.
78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa
alle indennita' operative del personale militare),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85,
e' il seguente:
«Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - 1. Al
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.
2. Per gli ufficiali e per i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a
prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo
della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di
optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di
istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1970, numero 1054, e successive modificazioni.
3. A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne
ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro
straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile
1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale
dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza».
- Il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
e' il seguente:
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio».
- Il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' il
seguente:
«2-bis. Con decorrenza 1° dicembre 1987, al personale
militare delle Capitanerie di porto e al personale militare
destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui
al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981,
n. 475, con esclusione del personale in servizio militare
obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile
prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella
misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile
con le altre indennita' previste dal presente decreto e
dalla legge 23 marzo 1983, n. 78».



Art. 1823
Missioni e trasferimento del personale dirigente

1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.
Art. 1824
Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente

1. Al personale militare dirigente competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.
Art. 1825
Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente

1. L'orario delle attivita' giornaliere del personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. 2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro e' retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile. 3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.
Art. 1826
Ulteriori istituti economici per il personale dirigente

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente sono attribuiti i seguenti emolumenti: a) indennita' di presenza festiva; b) indennita' di presenza per particolari festivita'; c) indennita' di seconda lingua (tedesco); d) indennita' di seconda lingua (francese); e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua; f) indennita' premio di disattivazione.
Art. 1827
Servizio di vettovagliamento

1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni dell'articolo 546.
Art. 1828
Alloggi di servizio

1. Al personale militare puo' essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.
Art. 1829
Promozione del benessere del personale militare

1. La promozione del benessere del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attivita' culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e' finalizzata all'incremento della produttivita' e al miglioramento della qualita' dei servizi.
Art. 1830
Competenza statale

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.



Nota all'art. 1830:
- Il testo dell'articolo 24, comma 1, numero 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, e' il
seguente:
«Art. 24 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1)-2) (omissis)
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad
appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei
carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
ed organismi appositamente istituiti; ».



Art. 1831
Quadro degli interventi

1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita' specificate con il regolamento; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo; c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. 2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 1832
Formazione ed elevazione culturale

1. Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari, l'Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall'articolo 1474.
Art. 1833
Organismi di protezione sociale

1. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che sono stabilite nel regolamento.
Art. 1834
Concessione in uso di beni demaniali.

1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.
Art. 1835
Rimborso spese sostenute per rette di asili nido

1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 1836
Fondo casa

1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' istituito il fondo casa, alimentato: a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio; b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalita'. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalita' di attuazione del fondo casa.



Nota all'art. 1836:
- Il testo dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, e' il seguente:
«Art. 585. - 1. Le somme versate nelle sezioni di
tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per
formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di
pagamento, costituiscono le contabilita' speciali.
2. Non possono essere versati a tali contabilita' fondi
di bilancio, salvo che cio' sia autorizzato da speciali
disposizioni legislative.
3. Nessuna contabilita' speciale puo' essere tenuta dai
tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del
tesoro.
4. Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi
registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle
pagate per ciascuna amministrazione o funzionario
autorizzati a tenere contabilita' speciali».



Art. 1837
Borse di studio

1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.



Nota all'art. 1837:
- Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n.
277, e' il seguente:
«1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e
dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di
studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche'
agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni
imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998.».



Art. 1838
Ambito soggettivo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
Art. 1839
Trattamento pensionistico normale

1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilita', e' corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1840
Cessazione dal servizio per limiti di eta'

1. Il personale militare e' collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta', fatti salvi gli speciali limiti di eta' previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall'articolo 925 all'articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta', se in possesso dell'anzianita' contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.



Note all'art. 1840:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, e' il seguente:
«Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del
pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di
previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale
obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti
assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi
ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della
annualita' di contribuzione, da valere ai fini degli
articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si
considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi
giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952,
n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per
le altre categorie previste dal medesimo articolo».



Art. 1841 Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di
servizio

1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Note all'art. 1841:
- Il testo dell'articolo 52, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, e' il seguente:
«Art. 52 (Diritto al trattamento normale). - 1.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che
cessano dal servizio permanente o continuativo hanno
diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una
anzianita' di almeno quindici anni di servizio utile, di
cui dodici di servizio effettivo.».
- Il testo dell'articolo 2, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
e' il seguente:
«12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal
servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio
per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei
limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In
ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile
ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e
l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80
per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel
caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione
di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222 . Con decreto dei Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalita' applicative delle
disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli
dello stato di inabilita' operano le competenze previste
dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita'
dipendente da causa di servizio.».



Art. 1842 Cessazione dal servizio per infermita' dipendente da causa di
servizio

1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita' dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Note all'art. 1842:
- Gli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, contengono disposizioni relative al
trattamento privilegiato (Titolo IV artt. 64- 80).
In particolare, il testo dell'articolo 64 e' il
seguente:
«Art. 64 (Diritto alla pensione). - 1. Il dipendente
statale che per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di
servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale
ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione
privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso
inabile al servizio.
2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di
servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli
obblighi di servizio.
3. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si
considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando
questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e
determinante.».



Art. 1843
Cessazione dal servizio a domanda

1. Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.



Nota all'art. 1843:
- Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle
deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8
agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera
g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del
pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
giugno 1997, n. 139, e' il seguente:
«2. In considerazione della specificita' del rapporto di
impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione
di anzianita' si consegue, altresi', al raggiungimento
della massima anzianita' contributiva prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in
ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata
legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'eta'
anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente
decreto».



Art. 1844
Cessazione dal servizio d'autorita'

1. In caso di cessazione dal servizio d'autorita' ai sensi dell'articolo 934, il diritto a pensione si consegue in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1843.
Art. 1845
Indennita' per una volta tanto

1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1845:
- Il testo degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il
seguente:
«5. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di
truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo,
senza aver conseguito diritto a pensione, spetta
un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano compiuto
un anno intero di servizio effettivo.».
«11. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un
ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio
utile.».



Art. 1846
Ritenuta INPDAP

1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in ferma l'Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato. 2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il trattamento economico fondamentale e accessorio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Nota all'art. 1846:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse
di studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) (abrogata);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n.
42 nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del
50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, possono essere individuate
categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita'
della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente
articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto».



Art. 1847
Computo del servizio effettivo

1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso. 2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego e' computato in ragione della meta', ferma restando l'integrale non computabilita' dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualita' di richiamati senza assegni.
Art. 1848
Riunione e ricongiunzione dei servizi

1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.
Art. 1849
Maggiorazioni del servizio effettivo

1. Un periodo di servizio, di cui e' prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa piu' favorevole, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Per la computabilita' degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.



Note all'art. 1849:
- Il testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 39 (Servizi e periodi computabili in base a
diverse disposizioni del testo unico). - 1. Un periodo di
servizio, di cui sia prevista la computabilita' in base a
diverse disposizioni del presente testo unico, si considera
una sola volta secondo la normativa piu' favorevole.
2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di
tempo comunque computabili ai fini del trattamento di
quiescenza».
- Il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note all'articolo
1843, e' il seguente:
«Art. 5 (Computo dei servizi operativi e riconoscimento
dei servizi prestati pre-ruolo). - 1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di
servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge
5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27
dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma,
della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive
modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i
cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e'
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo
di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del
periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di
cinque anni complessivi sono validi ai fini della
maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita'
contributiva necessari per l'accesso alla pensione di
vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di
trasformazione corrispondente al 57° anno di eta' indicato
nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995
.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei
cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo
in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque
prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento
previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve
l'amministrazione provvede al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa
vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque
prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita'
di fine servizio.».
«Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal
servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente
elevati al 57° anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001,
al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per
gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal
2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria,
per il personale gia' collocato o da collocare in tale
posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre
anni, a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino alla concorrenza del periodo
derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se
eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con percezione delle relative
indennita', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici
e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente
aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1.
4. Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli
32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n.
224, possono essere esercitate dal personale entro un
periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio
permanente a disposizione antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del
combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio
permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti
il trattamento di quiescenza previsto nei casi di
cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento
dei limiti di eta' purche' in possesso dei requisiti
contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 .
6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia
prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il
periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.
7. Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio
di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella
riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1
del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche'
dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La permanenza in tale posizione e'
limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal
momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine
al compimento del 65° anno di eta'.».



Art. 1850
Servizio nei reparti di campagna

1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, con percezione delle relative indennita', e' computato con l'aumento di un quinto.



Nota all'art. 1850:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n.
78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa
alle indennita' operative del personale militare),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85,
e' il seguente:
«Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
campagna). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di
campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella
stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente
per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie
costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non
inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi,
grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe
alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile
di impiego operativo nella misura del 125 per cento di
quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2,
rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello
stesso grado e della stessa anzianita' di servizio
militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b)
dell'annessa tabella I.
3. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma
speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego
operativo mensile di lire 60.000 quando il servizio presso
i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo
comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi,
grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo
comma».



Art. 1851
Servizio di controllo dello spazio aereo

1. Il servizio di controllo dello spazio aereo di cui all'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, prestato con percezione delle relative indennita', e' computato con l'aumento di un quinto.



Nota all'art. 1851:
- Il testo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n.
78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente:
«Art. 7 (Indennita' per il controllo dello spazio
aereo). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso
delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di
controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione
dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i
gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV,
l'indennita' speciale mensile nelle misure stabilite dalla
predetta tabella».



Art. 1852
Servizio di navigazione

1. Il servizio di navigazione, prestato con percezione delle indennita' di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' computato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Note all'art. 1852:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n.
78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente:
«Art. 4 (Indennita' di imbarco). - 1. Agli ufficiali e
ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio
militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo
stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente
per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella
I.
3. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati
su sommergibili.
4. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
sommergibili.
5. Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano
anche al personale imbarcato su navi di superficie o su
sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel
quadro del naviglio militare, a partire dalla data di
inizio delle prove di moto».
- Il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
- 1. Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo
di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo;
lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da
detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure
aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto
dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche'
dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche
agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici
di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi
mercantili che trasportano emigranti e al personale civile,
compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che
prende imbarco a bordo delle navi militari.
3. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento
o in riserva dai militari addetti alle macchine e'
aumentato di due quinti.
4. Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il
servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla
costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'».



Art. 1853
Servizio di volo

1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle indennita' di aeronavigazione e di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' computato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Note all'art. 1853:
- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo
1983, n. 78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il
seguente:
«Art. 5 (Indennita' di aeronavigazione). - 1. Agli
ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione
nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale
svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e'
corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
e della Marina, in possesso del brevetto militare di
pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti
di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
nonche' a quelli assegnati agli organi di comando,
addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di
ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo
d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi
corrispondenti della Marina in possesso di brevetto
militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta
soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di
unita' aeree.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
supersonici biposto da combattimento con funzioni di
operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di
aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2
della annessa tabella II.
3. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo
brevetto militare, assegnati per l'attivita' di volo a
reparti di volo dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di
aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4
dell'annessa tabella II.
4. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto
militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo
servizio in qualita' di paracadutista presso unita'
paracadutisti, spetta l'indennita' mensile di
aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3
dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente
dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette
unita', in funzione di paracadutista.
5. Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del
brevetto militare di paracadutista, nelle medesime
condizioni di impiego di cui al comma precedente, e'
corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella
misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le
indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23
dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per
quelli dell'Arma dei carabinieri.
6. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e
militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di
paracadutista, che non siano in servizio presso unita'
paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di
allenamento con il paracadute stabilita con determinazione
ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una
mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di
effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi dei
commi quarto e quinto del presente articolo.».
«Art. 6 (Indennita' di volo). - 1. Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta
l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
2. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito
e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo
spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire
140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per
il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma
dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di
continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo
spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite
dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.
4. Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse
modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo
dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e
militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli
indicati ai commi precedenti».
- Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 20 (Servizio di volo). - 1. Il servizio di volo,
prestato con percezione delle relative indennita' mensili,
e' aumentato di un terzo».



Art. 1854
Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre

1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre e' computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.



Note all'art. 1854:
- Il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 21 (Servizio di confine). - 1. Il servizio
prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare
di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato
con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un
terzo per il tempo successivo.
2. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato
reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto
servizio fosse stato prestato senza interruzione».
- Il testo dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187, e' il
seguente:
«Art. 16 (Servizio prestato negli uffici disagiati di
frontiera terrestre). - 1. Al personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza
in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento
di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo
unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092».



Art. 1855
Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena

1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.
Art. 1856
Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche

1. Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1856:
- Il testo dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione
degli affari esteri in residenze disagiate). - 1. Il
servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli
affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente
disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente,
di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato
rispettivamente della meta' e di tre quarti. A tal fine si
computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo».



Art. 1857
Servizio prestato presso le Forze di polizia

1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' computato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.



Note all'art. 1857:
- Il testo dell'articolo 43, comma 3, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento
0rdinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
e' il seguente:
«Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis).
3. Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
(Omissis)».
- Il testo dell'articolo 3, comma 5, della legge 27
maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di
indennita' alle forze di polizia ed al personale civile
degli istituti penitenziari), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158, e' il seguente:
«Art. 3. - (Omissis).
5. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle
pensioni, il servizio comunque prestato con percezione
dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle
indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22
dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un
quinto».



Art. 1858
Campagne di guerra

1. Per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile e' aumentato a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1858:
- Il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 18 (Campagne di guerra). - 1. Il servizio
computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di
guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
2. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi
altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al
quale la campagna si riferisce».



Art. 1859
Navigazione mercantile

1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina militare e' computabile, in ragione della meta' della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.
Art. 1860
Studi superiori richiesti agli ufficiali

1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1860:
- Il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 32 (Studi superiori richiesti agli ufficiali). -
1. Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in
servizio permanente effettivo sia stato richiesto il
possesso del diploma di laurea si computano tanti anni
antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di
studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale
dei relativi corsi.
2. Si computano altresi' gli anni corrispondenti al
corso di studi universitari, di durata inferiore al corso
di laurea, richiesti come condizione necessaria per la
nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione
ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a
ufficiale in servizio permanente effettivo».



Art. 1861
Diritto alla costituzione di posizione assicurativa

1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente e' effettuata ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione. 3. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Se prima dell'assunzione in servizio pensionabile e' stata conseguita pensione di invalidita', l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidita' e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi. 4. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della ferma prevista dall'articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il diritto a pensione, l'INPDAP provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento e' a carico del militare ed e' trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 1796; la parte eccedente rimane a carico dell'INPDAP.



Nota all'art. 1861:
- Il testo dell'articolo 124 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa). -
1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in
servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza
aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della
necessaria anzianita' di servizio, si fa luogo alla
costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, per il periodo di servizio prestato.
2. L'importo complessivo delle quote dei relativi
contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro,
da versarsi al predetto istituto, e' portato in detrazione
dall'indennita' per una volta tanto spettante agli
interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo
Stato.
3. Ove non spetti l'indennita' suddetta, l'intero onere
e' assunto dallo Stato.
4. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli
articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennita' per una
volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i
contributi e' ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in
proporzione delle rispettive quote; ove la indennita' non
spetti l'intero onere e' ripartito nella stessa
proporzione.
5. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione
della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art.
40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli
ordinamenti degli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro.
6. Per il personale cessato dal servizio anteriormente
al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30
aprile 1969, n. 153.».



Art. 1862
Divieto di costituzione di posizione assicurativa

1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si da' luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarita' di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.



Nota all'art. 1862:
- Il testo degli articoli 126 e 127 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 126 (Casi di esclusione). - 1. Non si fa luogo
alla costituzione della posizione assicurativa per i
dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il
diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto
a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali,
salvo che non optino per la costituzione della posizione
assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba
effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio
precedente.
2. La costituzione della posizione anzidetta e'
parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente
in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti
diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».
«Art. 127 (Annullamento della posizione assicurativa). -
1. La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la
sua costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno
vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o
assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello
stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in
favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a
pensione.
2. Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto
conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale o la indennita' di cui all'art. 13
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive
modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla
ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della
pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla
pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le
indennita' riscosse con gli interessi composti al saggio
annuo del 5 per cento.
3. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa
costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato
l'importo dei contributi versati.».



Art. 1863
Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici

1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all'atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.



Nota all'art. 1863:
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, citato nelle note all'articolo 1843,
e' il seguente:
«Art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di
cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27
dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come
sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n.
231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal
servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del
collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono,
altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a
domanda previo pagamento della restante contribuzione
previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai
limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici
di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque
destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali
«a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo
della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a
carico del personale il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base
contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
progressivamente incrementato secondo le percentuali
riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai
medesimi fini per il personale il cui trattamento
pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del
1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria
sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello
stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello
stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini,
anche nei confronti del personale che esercita la facolta'
di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata
legge n. 335 del 1995».



Art. 1864
Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria

1. Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'eta' di cessazione dall'ausiliaria.



Nota all'art. 1864:
- Il testo dell'articolo 1, comma 11, della legge 8
agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841,
e' il seguente:
«11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.».
Si riporta, altresi', la tabella A allegata alla
medesima legge, con i coefficienti di trasformazione a
decorrere dal 1° gennaio 2010:

«Tabella A (v. articolo 1, comma 6)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

=====================================================================
Divisori | Eta' | Valori =====================================================================
22,627 | 57 | 4,4195
22,035 | 58 | 4,538%
21,441 | 59 | 4,664%
20,843 | 60 | 4,798%
20,241 | 61 | 4,490%
19,635 | 62 | 5,093%
19,024 | 63 | 5,257%
18,409 | 64 | 5,432%
17,792 | 65 | 5,620%

tasso di sconto= 1,5%



Art. 1865
Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria

1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.



Nota all'art. 1865:
- Il testo dell'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note
all'articolo 1843, e' il seguente:
«7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto
dall'ordinamento di appartenenza e per il personale
militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il
cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi
e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5
volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per
il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
il predetto incremento opera in alternativa al collocamento
in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.».



Art. 1866
Base contributiva e pensionabile

1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennita' integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996. 3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l'indennita' integrativa speciale. 4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 e' assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all'articolo 1874, in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.



Note all'art. 1866:
- Il testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 53 (Base pensionabile). - Ai fini della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza
del personale militare, escluso quello indicato
nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli
assegni o indennita' pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed
i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10
dicembre 1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale
pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27
ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado
inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei
sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3
della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita',
anche se pensionabili, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente
la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato
investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto
della cessazione dal servizio o delle funzioni
organicamente devolute a detto grado superiore con
godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio
e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.».
- Il testo dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo
1841, e' il seguente:
«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai
fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con
decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui
ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.».
- Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, citato nelle
note all'articolo 1840, e' il seguente:
«Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
b) della quota di pensione corrispondente all'importo
del trattamento pensionistico relativo alle anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993,
calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, e' il
seguente:
«Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di
pensione). - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli
fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni
pensionabili con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e
indennita' corrisposti per lo svolgimento di particolari
funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai
dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza
disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono figurativamente aumentati della
percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29
aprile 1976, n. 177.».



Art. 1867
Aliquote di rendimento

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Note all'art. 1867:
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, citata nelle note all'articolo 1866,
e' il seguente:
«Art. 17 (Aliquote di rendimento per il calcolo della
pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei
miglioramenti delle pensioni). - 1. Con effetto dal 1°
gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue
di rendimento ai fini della determinazione della misura
della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai
regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive
o di servizio maturate a decorrere da tale data.».
- Il testo dell'articolo 59, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il
seguente:
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1. Con
effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere
dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle
forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed
esonerative, qualora non gia' previsto, si applica la
tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 ; a decorrere dalla medesima data e'
abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 503 del 1992 . Per gli iscritti alla forma
pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto
dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del
1997. Con effetto dalla medesima data:
a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a
fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti
disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari
attivita' professionali non possono eccedere
complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di
servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i
cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell'anzianita' contributiva
ai fini sia del diritto che della misura della prestazione,
le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per
eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande
presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto
legislativo 4 dicembre 1996, n. 658 . Sono abrogati gli
articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.».
- Il testo dell'articolo 2, comma 19, della legge 8
agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841,
e' il seguente:
«19. L'applicazione delle disposizioni in materia di
aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo
17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo'
comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle aliquote di
rendimento previste dalla normativa vigente.».
- Il testo dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 54 (Misura del trattamento normale). - 1. La
pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e'
pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
2. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1.80 per
cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
3. Per gli ufficiali del servizio permanente che
rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini
della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta'
indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico
si applicano le percentuali di aumento previste nella
tabella stessa.
4. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B)
della tabella di cui al precedente comma si applicano anche
per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo,
nonche' dei carabinieri e dei finanzieri.
5. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio
collocati in congedo prima del compimento del limite di
eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica,
relativamente al servizio prestato fino alla data di
trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento
inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al
servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento
dell'1,80.
6. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i
sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
7. La pensione determinata con l'applicazione delle
percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare
l'80 per cento della base pensionabile.
8. In ogni caso la pensione spettante non puo' essere
minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel
grado inferiore, in base agli anni di servizio utile
maturati alla data di cessazione dal servizio.
9. Per il militare che cessa dal servizio permanente o
continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza
aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma
dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
10. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa
non appartenenti al servizio continuativo la misura della
pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
11. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo
della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».



Art. 1868
Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo

1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' pensionabile. 2. Per i periodi di percezione delle indennita' operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo e' maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali: a) reparti di campagna: 0,75; b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25; c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6; d) controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75. 3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennita' piu' favorevoli percepite nel tempo dagli interessati. 4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e 13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.



Note all'art. 1868:
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 23 marzo
1983, n. 78, si vedano le note all'art. 1822.
- Il testo degli articoli 13, commi 6 e 7, e 17 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, e' il seguente:
«Art. 13 (Indennita' supplementari per pronto intervento
aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti
istruttori di volo o di specialita' e compensi di
collaudo). - (Omissis).
6. Le indennita' supplementari indicate nei precedenti
commi non sono cumulabili tra loro.
7. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito
e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili
di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni,
revisioni generali o lavori di trasformazione quando il
collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente
che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per
ogni collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla
presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura
mensile dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per
la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella
stessa.».
«Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
indennita'). - 1. Le indennita' previste dai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per
il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite
dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le
stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e
secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono
cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui
alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
2. Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di
aver diritto ad una delle indennita' di cui ai precedenti
articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di
aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in
godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia
inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati
articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono
corrisposte per la differenza.
3. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita'
aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono
corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal
precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o
di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu'
favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al
25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai
precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita'
supplementare di comando navale, non sono suscettibili
degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del
regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio
decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive
modificazioni.
4. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che
svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di
paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e
supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono
corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al
primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e
la indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 3,
delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra
ridotta all'8 per cento.
5. Le indennita' indicate al primo comma del presente
articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21
della legge 27 maggio 1970, n. 365 .
6. L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo
2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo
nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle
stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
7. Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate
con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302,
convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le
parole «e' sospesa salvo il disposto del successivo
articolo 8» sono sostituite dalle altre: «e' sospesa o
ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo
stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8».
8. Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14,
nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti
articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui
all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in
licenza straordinaria, al personale assente dal reparto,
dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si
protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto
dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento
economico di missione con percezione della relativa diaria,
frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli
istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le
universita' o all'estero (17).
9. Comma soppresso dall'art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n.
255.
10. Salvo quanto disposto dalla presente legge le
indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di
pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste
rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco
approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e
successive modificazioni, e dalle norme approvate con il
regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito
in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive
modificazioni.
11. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite
dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle,
sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
12. Le disposizioni della presente legge concernenti le
indennita' di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e
relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto
applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di
finanza e per il personale dei reparti di volo della
polizia di Stato in possesso del brevetto militare di
pilota, osservatore o specialista o facenti parte di
equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di
pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo».



Art. 1869 Maggiorazione per i percettori dell'indennita' di aeronavigazione o
di volo

1. Per il personale militare che ha percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 2. La pensione normale di cui al comma 1 e', altresi', aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo previste all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1. 3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non puo' superare l'80 per cento delle indennita' stesse. 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti. 7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennita' per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennita' nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6. 8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell'articolo 1868 non puo' superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennita' di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.



Nota all'art. 1869:
- Per il testo degli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo
1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 1853.



Art. 1870
Calcolo dell'indennita' di ausiliaria

1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto: a) dell'indennita' integrativa speciale; b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; d) dell'eventuale pensione privilegiata; e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863; g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente; h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica; i) dell'indennita' di posizione e perequativa; l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale; m) della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818. 4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.



Note all'art. 1870:
- La legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei
dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex
combattenti ed assimilati) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1970, n. 144.
- Il testo dell'articolo 161 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
e' il seguente:
«Art. 161 (Base pensionabile). - 1. Per le cessazioni
dal servizio successive alla data di decorrenza economica
degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei
livelli retributivi ai fini della determinazione della base
pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16
della L. 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di
previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere
maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate
all'atto della cessazione dal servizio.
2. Nei confronti del restante personale dello Stato non
inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli
retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti
biennali di stipendio.
3. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si
considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di
servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo
stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per
mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici
e trascurando le frazioni inferiori.
4. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi,
sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la
previdenza».



Art. 1871 Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di
quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo

1. Il periodo di permanenza in ausiliaria e' computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non e' stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare. 2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, e' liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennita' di cui articolo 1870. 3. Se il militare e' stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non e' computabile nei confronti di coloro che hanno gia' fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1871:
- Il testo dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 63 (Militari invalidi di guerra). - 1. Il militare
che cessa dal servizio permanente o continuativo, per
invalidita' contratta a causa di guerra o per aver
conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto
alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio
utile di cui sei di servizio effettivo.
2. In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno
integratore del trattamento di guerra, liquidato dal
Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi
della pensione minima normale quanti sono gli anni di
servizio utile.
3. Ai fini della misura della pensione normale e
dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di
sei anni.
4. Se in seguito venga a cessare il trattamento di
guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti
commi a decorrere dal giorno successivo a quello della
cessazione di detto trattamento.
5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle
norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la
riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero,
trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il
militare ha diritto alla pensione normale la cui misura,
ove non sia stata raggiunta l'anzianita' prevista dai primo
comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento della base
pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato
con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere
superato il limite di quindici anni.
6. L'assegno integratore di cui al secondo comma del
presente articolo spetta anche al militare che abbia
conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal
servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione
normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.
7. Al militare che cessi dal servizio permanente o
continuativo perche' invalido della guerra 1940- 45 si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1472, e successive modificazioni».



Art. 1872 Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo
retributivo

1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per eta' o per invalidita' e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione. 2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria.
Art. 1873 Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di
aspettativa per riduzione dei quadri

1. Agli ufficiali dirigenti che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione; b) l'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 1870. 2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine dell'ausiliaria, secondo le modalita' di cui all'articolo 1871.
Art. 1874
Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza

1. La ritenuta INPDAP e' operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilita', esclusa la parte pensionabile delle indennita' di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonche' durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto e' stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata. 2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP.
Art. 1875
Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.
Art. 1876 Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o
dall'ausiliaria

1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se piu' favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennita' di ausiliaria in godimento.
Art. 1877 Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita'
spettanti dopo la cessazione dal servizio

1. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.



Nota all'art. 1877:
- Il testo dell'articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 58 (Non cumulabilita' delle rate di pensione con
assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal
servizio). - 1. Al personale militare cessato dal servizio
permanente o continuativo per infermita', per non idoneita'
agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente
ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non
competono le rate del trattamento di quiescenza durante il
periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo
stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di
attivita'».



Art. 1878
Accertamento della causa di servizio

1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo 1880.



Nota all'art. 1878:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermita' da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo,
nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5.



Art. 1879
Accertamento diagnostico delle menomazioni

1. Gli accertamenti sanitari sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193. 2. Restano ferme le disposizioni sulla composizione e il funzionamento del Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 189.
Art. 1880 Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa
violenta

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e' pronunciato dal direttore dell'ospedale militare, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in un ospedale militare. 2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 e' espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si e' verificato. 3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel piu' breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo. 4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso. 5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato. 6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneita' al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.



Note all'art. 1880:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, e' citato nelle note all'articolo 1878.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.



Art. 1881
Rimborso spese di cura

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Note all'art. 1881:
- Il testo vigente dell'articolo 68, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
1957, n. 22, e' il seguente:
«8. Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa
di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per
la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita
dell'integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato».
- Il testo dell'articolo 34, comma 2, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
e' il seguente:
«2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a
ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attivita'
operative sono anticipate dall'Amministrazione di
competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate
a tali finalita', su richiesta del Comandante di Corpo o
del funzionario responsabile».
- Il testo dell'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302,
e' il seguente:
«219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di
servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la
corresponsione di un equo indennizzo per la perdita
dell'integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
nonche' la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27
luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per
l'applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni
che, comunque, pongono le spese di cura a carico
dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi
nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere
prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di
recepimento dello schema di concertazione per il personale
delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni
dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle
Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia
contratto malattia o infermita' nel corso di missioni
compiute al di fuori del territorio nazionale».
- Il testo dell'articolo 1, comma 555, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come
modificato dall'articolo 2, comma 457, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
e' il seguente:
«555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219,
220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si
applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle
per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con
esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e
inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e
conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello
svolgimento di attivita' operative o addestrative,
riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma
la vigente disciplina in materia prevista dai contratti
collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di
accordi sindacali».



Art. 1882
Equo indennizzo

1. L'equo indennizzo e' corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.
Art. 1883
Anticipo dell'equo indennizzo

1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo. 2. L'anticipo di cui al comma 1 e' concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale ha giudicato che la morte e' avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.



Nota all'art. 1883:
- Per la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1979, n. 28, si vedano le note all'art. 713.



Art. 1884
Pensione privilegiata

1. Il trattamento pensionistico privilegiato e' corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1885
Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati

1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati e' disciplinata dall'articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1885:
- Il testo dell'articolo 67, commi da 1 a 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 67 (Misura della pensione privilegiata dei
militari). - 1. Al militare le cui infermita' o lesioni,
dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una
delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento
spetta la pensione.
2. La pensione e' pari alla base pensionabile di cui
all'art. 53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili
alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o
30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilita',
rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta,
sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto
dell'ultimo comma di questo articolo.
3. Le pensioni di settima e ottava categoria sono
aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70
per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio
utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato
l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione
normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la
misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
4. Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal
primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e'
liquidata nella misura prevista per la pensione normale
aumentata di un decimo, se piu' favorevole.».



Art. 1886
Pensione privilegiata tabellare

1. La pensione privilegiata tabellare e' determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennita' integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. 3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva e' esente da imposta sul reddito. 4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non puo' essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.



Note all'art. 1886:
- Il testo dell'articolo 67, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«5. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per
i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i
primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per
gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza,
allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti
di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato
la misura della pensione privilegiata e' quella indicata
nell'annessa tabella n. 3».
- Il testo dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959,
n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attivita' ed in quiescenza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1959, n. 132, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Ai titolari di pensioni ordinarie o di
assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti,
indiretti o di riversibilita', sia normali che
privilegiati, gia' liquidati o da liquidare a carico dello
Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e
dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto,
del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di
Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti e economali e
degli Archivi notarili, e' concessa una indennita'
integrativa speciale determinata per ogni anno applicando
su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di
pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice
del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi
anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente,
rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a
100. Nella percentuale che misura la variazione, si
trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si
arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
2. L'indennita' di cui al presente articolo compete
anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati
nell'art. 20, L. 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10,
della L. 12 febbraio 1955, n. 44.
3. Si intende per indice del costo della vita relativo
ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei
rispettivi indici mensili del costo stesso accertati
dall'Istituto centrale di statistica per i settori
dell'industria e del commercio.
4. L'indennita' integrativa speciale di cui al presente
articolo:
a) non e' cedibile, ne' pignorabile; ne' sequestrabile;
b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle
erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo
ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero.
5. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico
dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma,
ed in parte a carico di altri enti, l'indennita'
integrativa speciale e' corrisposta per la parte
proporzionale alla quota di pensione od assegno
originariamente liquidata a carico dello Stato o delle
Amministrazioni anzidette.
6. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo
titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai
titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
7. La corresponsione dell'indennita' integrativa
speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni
od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto
qualsiasi forma, presso lo Stato le amministrazioni
pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano
attivita' lucrativa.
8. La concessione dell'indennita' integrativa speciale
di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli
Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le
rispettive partite di pensione od assegno.
9. Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960,
l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al
presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
10. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con
decreto del Ministro per il tesoro.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo
per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del
D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656.
12. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo
medesimo».



Art. 1887
Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari

1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell'accademia del Corpo della Guardia di finanza e' determinata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1887:
- Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 76 (Allievi delle accademie militari). - 1. La
pensione privilegiata spettante agli allievi delle
accademie militari provenienti dai sottufficiali e'
determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto
dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico
che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero
rimasti in servizio nella posizione di stato di
sottufficiale.
2. Per gli allievi delle accademie del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione
privilegiata e' determinata in base al grado e al
trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia
di pubblica sicurezza».



Art. 1888
Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo

1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo e relative indennita' supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria e' aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 1869, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi. 2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 e' stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti. 3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.



Nota all'art. 1888:
- Per il testo dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si
vedano le note agli articoli 1885 e 1886.



Art. 1889
Assegno rinnovabile per i militari

1. Se le infermita' o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Note all'art. 1889:
- La tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' riportata nelle
note all'articolo 713.
- Il testo dell'articolo 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 68 (Assegno rinnovabile per i militari). - 1. Se
le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle
categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968,
n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al
militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla
pensione e di durata da due a sei anni in relazione al
tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto
disposto nel quarto comma.
2. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se
le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una
delle categorie della tabella A e non sono piu'
suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono
da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18
marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto
stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu'
ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta
ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le
infermita' o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una
delle categorie della tabella A e continuino ad essere
suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno
rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la
durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni
spetta la pensione.
3. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta
la pensione o l'indennita' per una volta tanto, secondo la
ascrivibilita' delle infermita' o delle lesioni, oppure non
spetta ulteriore trattamento se esse non sono piu'
ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.
4. La somma dei vari periodi per i quali e' accordato
l'assegno rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per
gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la
stessa infermita' di assegno rinnovabile con
superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza
dell'assegno l'invalidita' sia ascrivibile, per
miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli
interessati conservano immutato il trattamento economico
precedente per un biennio ed il nuovo trattamento
decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga
riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore.
5. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non
spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno
rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria
anzianita' di servizio consegue la pensione normale dal
giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile».



Art. 1890
Indennita' per una volta tanto al personale militare

1. Al militare che ha contratto infermita' o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Note all'art. 1890:
- La tabella B annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
1979, n. 28, e' la seguente (testo vigente):
«Tabella B - Lesioni ed infermita' che danno diritto ad
indennita' per una volta tanto
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una
mano o tra le mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o
non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra
mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli
indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non
siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice,
accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di
un altro dito delle mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque
dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della
stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno
degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due
piedi compreso un alluce (con integrita' del corrispondente
metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i
piedi che non siano gli alluci.
8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non
da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo
dello stesso o dell'altro piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange
ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa
della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i
due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto o
sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di
conversazione da ad concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e
7/10 della normale.
18) L'epifora».
- Il testo dell'articolo 69, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 69 (Indennita' per una volta tanto per i
militari). - 1. Il militare che abbia contratto infermita'
o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e
ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal
servizio e purche' non gli spetti la pensione normale, a
un'indennita' per una volta tanto in misura pari a una o
piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un
massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della
menomazione fisica.».



Art. 1891
Criteri di applicazione delle tabelle A e B

1. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, devono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B.



Nota all'art. 1891:
- Le tabelle A e B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono riportate
nelle note all'articolo 1883 e all'articolo 1890.



Art. 1892 Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennita' per
una volta tanto

1. Il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennita' per una volta tanto e' disciplinato dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1892:
- Il testo dell'articolo 69, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«2. E' consentito il cumulo dell'indennita' per una
volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per
infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18
marzo 1968, n. 313 . Le due attribuzioni si effettuano
distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non
potra' in alcun caso superare la misura del trattamento
complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le
infermita' classificate alla tabella B fossero state
ascritte all'ottava categoria della tabella A.».



Art. 1893
Servizio in tempo di guerra

1. Il servizio in tempo di guerra non da' titolo al trattamento privilegiato ordinario, fatte salve le condizioni previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1893:
- Il testo dell'articolo 80 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 80 (Servizio di guerra). - 1. Il servizio di
guerra o attinente alla guerra non da' titolo al
trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di
tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi
previsti e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti
in materia di pensioni di guerra.
2. Qualora la lesione o l'infermita' per la quale e'
chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata
riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul
diritto a tale trattamento e' emessa dopo che il Ministero
del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il
trattamento pensionistico di guerra perche' il servizio che
ha determinato la lesione o l'infermita' non e' considerato
servizio di guerra o attinente alla guerra.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il
provvedimento del Ministero del tesoro e' adottato anche se
la lesione o l'infermita' sia stata constatata oltre i
termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n.
313».



Art. 1894
Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria

1. Agli invalidi per servizio competono, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile, gli assegni accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



Nota all'art. 1894:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, si vedano le note all'articolo
1841.



Art. 1895 Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio
permanente effettivo deceduto durante il servizio

1. Ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale non in servizio permanente, e' corrisposta la speciale elargizione di euro 25.822,84: a) militari in servizio di leva; b) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; c) allievi carabinieri; d) allievi finanzieri; e) allievi delle accademie militari; f) allievi delle scuole e dei licei militari; g) volontari in ferma. 2. La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari di coloro che al momento dell'evento dannoso si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.
Art. 1896 Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di
servizio

1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico: a) militari in servizio permanente e di complemento; b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; c) militari in servizio di leva; d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; e) allievi carabinieri; f) allievi finanzieri; g) allievi delle accademie militari; h) allievi delle scuole e dei licei militari; i) volontari in ferma. 2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.



Note all'art. 1896:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980,
n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di
azioni terroristiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1980, n. 230, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. La speciale elargizione di cui alla
presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi
in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il
seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo
stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
2. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le
categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di
ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle
successioni legittime stabilite dal codice civile».
- Il testo dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250, citato nelle note
all'art. 1907, e' il seguente:
«Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti
la famiglia di colui che perda la vita per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 e'
corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di
concorso di piu' soggetti, di euro 200.000, secondo
l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4
dicembre 1981, n. 720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta
altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico
della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti
l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
sorelle conviventi a carico».
- Il testo dell'articolo 5, comma 5, della legge 3
agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il
seguente:
«5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella
misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e'
autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.».



Art. 1897
Speciale trattamento pensionistico di reversibilita'

1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. 2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria e' liquidata a norma dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se piu' favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione cosi' determinata, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo. 4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore. 5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.



Note all'art. 1897:
- Per il testo dell'articolo 67, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
si vedano le note all'articolo 1886.
- Il testo dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970,
n. 336, citata nelle note all'articolo 1870, e' il
seguente:
«Art. 2. - 1. Ai dipendenti indicati all'articolo 1,
all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa,
sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della
pensione e della indennita' di buonuscita e di previdenza,
tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o,
se piu' favorevole, un aumento periodico per ogni anno o
frazione, superiore a sei mesi di servizio militare
prestato in territorio dichiarato in stato di guerra,
trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura
e in licenza di convalescenza per ferite o infermita'
contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in
internamento.
2. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro
richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a
pensione di riversibilita', anziche' l'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso
precedente comma, va conferita la qualifica o classe di
stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a
quella posseduta.».



Art. 1898
Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico e' concesso ai militari delle Forze armate, i quali prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonche' agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento militare e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermita' ascrivibili a una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 2. Gli accertamenti relativi alle infermita' di cui al comma 1, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate. 3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si e' verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui e' iniziato il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno e' conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione. 4. L'indennizzo privilegiato aeronautico e' esteso al personale militare dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidita' in conseguenza di incidente di volo. 5. Se dall'incidente di volo e' derivata la morte del militare, l'indennizzo e' liquidato alle famiglie, nel seguente ordine di priorita': a) coniuge superstite, anche se separato, purche' senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che i figli stessi siano, rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti; b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite; c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli; d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori.



Nota all'art. 1898:
- La tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' riportata nelle
note all'articolo 773.



Art. 1899
Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico: a) ufficiali generali: 1) euro 7.746,85 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.936,71 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; b) ufficiali superiori: 1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; c) ufficiali inferiori: 1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; d) sottufficiali: 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; e) graduati e militari di truppa: 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un dipendente militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ e alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A: a) ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria; b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria; c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria; d) sottufficiali: euro 3.873,43 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria; e) graduati e militari di truppa: euro 3.098,74 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare. 4. Se nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione di cui al comma 3, risulta una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura. 5. Per i militari in congedo, che compiono esercitazioni di allenamento e addestramento, l'aumento e' pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi. 6. Nei casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di importo inferiore all'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione, l'ammontare di esso e' elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione. 7. In ogni caso, l'indennizzo non e' cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione. Se quest'ultima e' di importo inferiore, l'indennizzo e' corrisposto per la differenza.



Note all'art. 1899:
- La tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' riportata nelle
note all'articolo 773.
- Il testo dell'articolo 941 del codice della
navigazione e' il seguente:
«Art. 941 (Norme applicabili). - 1. Il trasporto aereo
di persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del
vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato
dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella
Repubblica.
2. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre,
l'articolo 953.
3. La disciplina della presente sezione si applica anche
ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di
esercizio».



Art. 1900
Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo

1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come qualificato dall'articolo 1898 e' concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo dell'importo di euro 2.685,58. 2. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
Art. 1901
Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1. Ai superstiti aventi diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo. 2. L'anticipo e' concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte e' connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.



Nota all'art. 1901:
- La tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' riportata nelle
note all'articolo 773.



Art. 1902
Cause di esclusione dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che sono incorsi in condanna definitiva, che ha avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2. L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilita' fino a quello della loro cessazione.
Art. 1903 Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato
aeronautico

1. La domanda per la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico deve essere presentata all'Amministrazione militare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare. 2. Avverso il provvedimento e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti.
Art. 1904
Vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere

1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.



Note all'art. 1904:
- Per la legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge 20
ottobre 1990, n. 302, e la legge 3 agosto 2004, n. 206, si
vedano le note all'articolo 1896.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 1998, n. 277.
- Per la legge 10 ottobre 2005, n. 207, si veda la nota
all'art. 806.



Art. 1905 Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attivita'
istituzionali delle Forze armate

1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attivita' operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, e' concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, e' esente da imposte e non e' cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo. 2. L'elargizione e' corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell'ordine di priorita': a) coniuge e figli; b) figli, in mancanza del coniuge; c) genitori; d) fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 3. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un'invalidita' permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risultera' debitrice. La misura dell'anticipazione e' stabilita in ragione del grado di invalidita' e del costo delle cure mediche, gia' effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno. 4. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5. Le modalita' di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.



Nota all'art. 1905:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili) e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.



Art. 1906 Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di
pace

1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio. 3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito.
Art. 1907 Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale
bellico

1. La speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' corrisposta ai seguenti soggetti, che hanno contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportando un'invalidita' permanente: a) personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) personale militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b). 2. In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1, la speciale elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e 5, comma 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' corrisposta, nell'ordine di priorita', a: a) coniuge; b) convivente; c) figli superstiti; d) genitori; e) fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti. 3. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.



Note all'art. 1907:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e' il seguente:
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12
del codice di procedura penale, e' corrisposta una
elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla
percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento
alla capacita' lavorativa, in ragione di euro 2.000 per
ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il
medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo
ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si
dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il
medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o
comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, si vedano le note all'art. 1896.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, citata nelle note all'articolo 1904, e' il
seguente:
«Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad
un quarto della capacita' lavorativa» sono soppresse. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a
decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
3. Il comma sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20
ottobre 1990, n. 302.
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre
1990, n. 302, il secondo periodo e' soppresso».
- Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206, citata nelle note all'articolo 1896,
e' il seguente:
«1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita'
riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata
in vigore della presente legge, considerando nel computo
anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
(Omissis).
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella
misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e'
autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004».
- Per il testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, si vedano le note all'articolo 1896.



Art. 1908
Trattamento di fine servizio

1. Il trattamento di fine servizio, e' corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Art. 1909
Computo del servizio comunque prestato

1. Il servizio militare comunque prestato, ivi compresi i periodi pre-ruolo, e' riscattabile ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.



Nota all'art. 1909:
- Per il testo dell'articolo 5, commi 4 e 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, si vedano le note
all'articolo 1849.



Art. 1910 Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine
servizio

1. La base contributiva del trattamento di fine servizio e' determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.



Nota all'art. 1910:
- Il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali
a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1974, n. 71,
e' il seguente:
«Art. 38 (Base contributiva). - 1. La base contributiva
e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o
retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi
concernenti il trattamento economico del personale iscritto
al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per
i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748;
assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre
1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di
ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre
1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo,
compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge
1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre
1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita'
e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo,
fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973,
n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica;
assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27
ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore
a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i
sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di
carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai
dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a
costituire la base contributiva, superiore a quello
spettante nella nuova qualifica.
2. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva
gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili
ai fini del trattamento previdenziale.
3. Per particolari categorie di personale, per le quali
non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della
retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in
linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la
commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri
interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla
retribuzione complessiva di similari categorie di
dipendenti statali».



Art. 1911 Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del
trattamento di fine servizio

1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076 e 1077, nonche' agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di eta' con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>. 3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.



Nota all'art. 1911:
- Il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n.
220 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
primo comma, L. 20 novembre 1987, n. 472 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), e' il
seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Al personale della Polizia di Stato
appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori,
sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale
appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei
sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale
delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa
dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente
inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai
fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno
del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi
compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i
benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L.
10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e
all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a
condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e
trentacinque anni di servizio utile; la domanda di
collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non
oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate
entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia
gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di
servizio utile alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il predetto termine e' fissato per
il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto
personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda; per le
domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza
dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per
il 1° luglio 1991.
3-bis. Al personale dirigente indicato nel
diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10
ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi
dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si
applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della L. 10
dicembre 1973, n. 804.
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene
conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei
confronti dei destinatari delle disposizioni di cui
all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 .
5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello
del Corpo forestale dello Stato in possesso delle
qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,
ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento
di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo
unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092».



Art. 1912 Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri

1. Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri compete l'indennita' di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione.
Art. 1913
Fondi previdenziali integrativi

1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento: a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri; f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare. 2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. 3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.



Nota all'art. 1913:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23
ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.



Art. 1914
Indennita' supplementare

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonche' agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, e' dovuta un'indennita' supplementare. 2. L'indennita' supplementare e' liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo. 3. Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi e' stato versamento del contributo. 4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l'indennita' supplementare e' corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilita' finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni puo' essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l'indennita' e' corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. 5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti aventi diritto a pensione. 6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa. 7. L'indennita' supplementare e' soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Nota all'art. 1914:
- Il testo degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, citato nelle note all'articolo 1846,
e' il seguente:
«Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro; »
Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - (Omissis).
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla
durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per
il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.».



Art. 1915
Assegno speciale

1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, e' corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', oltre all'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto. 2. L'assegno speciale: a) e' soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione; b) e' ridotto a meta' durante il periodo di sospensione dal grado; c) non e' reversibile. 3. Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilita' finanziarie della pertinente gestione.
Art. 1916
Contributi obbligatori degli iscritti

1. Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, e' pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilita', fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e' determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilita', in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale. 3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attivita' ai sensi dell'articolo 587. 4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalita' concordati con le singole amministrazioni interessate.
Art. 1917
Restituzione dei contributi obbligatori

1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.
Art. 1918
Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate

1. I proventi dei contributi di cui all'articolo 1916 e ogni altra attivita' di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennita' supplementare e dell'assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresi', essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.



Nota all'art. 1918:
- Il testo dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1969, e' il seguente:
«Art. 65. - 1. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
2. La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
3. Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
4. I piani di impiego debbono essere presentati - entro
30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
6. L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
7. Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
8. L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture
per uso degli uffici e per alloggi di servizio non
rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al
presente articolo. I piani relativi a tali investimenti
sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
9. E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme».



Art. 1919
Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi

1. L'indennita' di cui all'articolo 1914 e' dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono: a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; b) nominati ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. 2. La disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, e': a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato; b) nominato ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. 3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennita' supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali. 4. I proventi di cui all'articolo 1918 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilita' e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.
Art. 1920
Disposizioni applicative

1. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono emanate le istruzioni tecniche per l'attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.
Art. 1921
Pensione straordinaria

1. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia e' annessa la pensione straordinaria stabilita dall'articolo 1922. Tale pensione e' cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare. 2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale e' concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe piu' elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima. 3. Alle Bandiere decorate di piu' croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.
Art. 1922
Entita' della pensione straordinaria

1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985: a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37; b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81; c) per il grado di commendatore, euro 413,16; d) per il grado di ufficiale, euro 361,51; e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.
Art. 1923
Limiti alle pensioni straordinarie

1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a: a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce; b) 25, per la classe di grande ufficiale; c) 56, per la classe di commendatore; d) 140, per la classe di ufficiale; e) 700, per la classe di cavaliere. 2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. 3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
Art. 1924
Estensione della pensione straordinaria

1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1923 e' estesa, nella misura ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione. 2. Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore dei genitori, collaterali e assimilati. 3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria e' concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'. 4. La pensione straordinaria non e' cedibile ne' sequestrabile.



Nota all'artt. 1924 e 1926:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'articolo 1880.



Art. 1925
Assegno straordinario

1. A ciascuna medaglia al valor militare e' annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare e' fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991: a)medaglia d'oro, euro 2.324,05; b) medaglia d'argento, euro 413,16; c) medaglia di bronzo, euro 129,11; d) croce di guerra, euro 77,46. 2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Art. 1926
Estensione degli assegni straordinari

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilita', dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo e' concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'. 3. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non e' cedibile ne' sequestrabile.



Nota all'artt. 1924 e 1926:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'articolo 1880.



Art. 1927
Reversibilita' dei benefici economici

1. E' ammessa, a domanda, la reversibilita' del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali e' stata sospesa la facolta' di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilita' stessa e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall'articolo 1422.
Art. 1928 Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a
pubblici uffici e lavori privati

1. In attuazione dell'articolo 52 della Costituzione, il servizio militare e' obbligatorio nei casi e con le modalita' stabilite dal presente codice. 2. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. 3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. 4. L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.



Nota all'art. 1928:
- Il testo dell'art. 52 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 52. - La difesa della patria e' sacro dovere del
cittadino. Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti
e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne'
l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.».



Art. 1929 Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. 2. Il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio e' insufficiente e non e' possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: a) se e' deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione; b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia e' coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. 3. Nei casi di cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nota all'art. 1929:
- Il testo dell'art. 78 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.».



Art. 1930
Autorita' che sovrintende alla leva e altri organi della leva

1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, sovrintende alle operazioni concernenti: a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi stabiliti dal presente codice; b) le residue attivita' amministrative inerenti alla leva militare sospesa. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, in conformita' al titolo II del presente libro. 3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio o altro organo di Forza armata indicato dall'ordinamento, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito italiano, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All'estero le residue attivita' in materia di leva sono demandate alle autorita' diplomatiche e consolari.
Art. 1931
Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

1. I comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva. 2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le modalita' di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Art. 1932
Iscrizione nelle liste di leva

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto: a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di eta', il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati; b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva. 2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione. 3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.



Nota all'art. 1932:
- Il testo degli articoli 14 e 54 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
«Art. 14 (Compiti del comune per servizi di competenza
statale). - 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di
stato civile, di anagrafe, di leva militare e di
statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco
quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla
legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie.».
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,
altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi
dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente
della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare
il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al
prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove
non siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere
comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso
di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio
delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo'
intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco.».



Art. 1933
Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune; b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune; c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove; d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore; e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune. 2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.
Art. 1934
Accertamento dell'eta'

1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non puo' essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di eta' che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per eta' presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. 2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno eta' minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per eta' a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
Art. 1935
Lista provvisoria di leva

1. La lista provvisoria di leva e' compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonche' di altri documenti o informazioni. 2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresi' un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione. 3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio e' pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facolta' di pubblicare l'elenco con altre modalita' idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.
Art. 1936
Lista definitiva di leva

1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano. 2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1. 3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco. 4. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Nota agli artt. 1936 e 1939:
- Il testo dell''articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.».



Art. 1937
Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, e' trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalita' di cui all'articolo 1931.
Art. 1938
Aggiornamento delle liste di leva

1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l'aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Art. 1939
Autotutela amministrativa

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale: a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermita' di cui all'articolo 2078 e' di competenza della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta', con provvedimento della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.



Nota agli artt. 1936 e 1939:
- Il testo dell''articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.».



Art. 1940
Ricorsi amministrativi e giurisdizionali

1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e' ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. E' salva la facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 2. 2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. 3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a: a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta'; b) diritti civili o di filiazione. 4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorita' giudiziaria militare. 5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva e' anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.



Nota all'art. 1940:
- Il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119 (Proroga
dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della
L. 1° giugno 1971, n. 291), convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 1972, n. 13, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971, n. 329.



Art. 1941
Rito innanzi al giudice civile

1. Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il termine di dieci giorni dall'arruolamento. Entro tale termine il ricorso va notificato all'Amministrazione e depositato nella cancelleria del giudice competente. 2. La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza. 3. Se il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso, il ricorrente e' rimandato alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso. 4. Il ricorso si propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'organo che ha adottato l'atto contestato. 5. Il Tribunale decide in via di urgenza, in contraddittorio con l'Amministrazione. 6. La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. 7. Contro la stessa e' ammesso ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' ammesso ricorso per cassazione.
Art. 1942
Ambito applicativo.

1. Nei casi di riattivazione della leva ai sensi dell'articolo 1929, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, oltre alle disposizioni del titolo I, si applicano le disposizioni del presente titolo.
Art. 1943
Organi della leva - Profili generali

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1930, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale: a) sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra; b) si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a); c) e' stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti; d) sono costituiti uffici di supporto. 2. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. 3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. 4. Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell'Aeronautica militare e per quella di mare. 5. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli 1944 e 1945.
Art. 1944 Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano e
nell'Aeronautica militare

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all'articolo 1943 non fissa una diversa composizione. 2. I Consigli per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare sono composti: a) da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, nel ruolo di presidente; b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, in veste di periti selettori attitudinali, membri; c) dal Sindaco del comune degli iscritti che devono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale; d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto. 3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia. 4. Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneita' somatico - funzionale e psico - attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare. 5. Fanno parte del gruppo di periti di cui al comma 4, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare. 6. Il capo nucleo medico selettore e' il perito sanitario del Consiglio di leva. 7. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. 8. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneita' fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. 9. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
Art. 1945 Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi
militari marittimi

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all'articolo 1943 non fissi una diversa composizione. 2. I Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi sono composti: a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, con l'incarico di presidente; b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, con l'incarico di perito selettore attitudinale, membro; c) da un ufficiale dell'Esercito italiano in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, con l'incarico di perito selettore attitudinale, membro; d) da un ufficiale del Compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto. 3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia. 4. Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneita' somatico - funzionale e psico - attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialita' ed abilitazioni del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito italiano, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito italiano. 5. Il numero dei periti selettori e' determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente. 6. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. 7. Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.
Art. 1946
Contingente di leva

1. Il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale. Sul decreto e' acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. 2. Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra l'Esercito italiano, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 1947
Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario

1. Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e finanze, e della giustizia, e' fissata, compatibilmente con le esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'entita' complessiva, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1946, comma 1, degli arruolati da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed e' definita la ripartizione del contingente ausiliario tra i diversi Corpi.
Art. 1948
Norma generale sul procedimento

1. Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi: a) formazione delle liste di leva; b) chiamata alla leva: nell'ambito di detta fase rientrano i subprocedimenti di verifica e aggiornamento delle liste di leva, chiamata alla visita di leva, sottoposizione a visita, arruolamento ovvero mancato arruolamento per riforma o rivedibilita'; c) chiamata alle armi ovvero differimento della chiamata alle armi per rinvio o ritardo, o mancata chiamata alle armi per dispensa o riforma; d) collocamento in congedo illimitato; e) richiamo; f) collocamento in congedo assoluto. 2. Il Ministro della difesa, con atto di natura non regolamentare, determina le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e, in considerazione della situazione urgente e straordinaria, puo', in deroga al procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione adeguate alle circostanze. 3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio - assenso. 4. In considerazione della eccezionalita' e urgenza determinate dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241: a) non si applicano gli articoli 7, 8, 10-bis, della legge citata, in tema di avviso di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto; b) la chiamata alla leva e la chiamata alle armi sono ordini sottratti all'obbligo di motivazione; per i provvedimenti emessi su istanza di parte, in deroga all'articolo 3 della citata legge, la motivazione puo' avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e sintetici riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari ministeriali, e puo' essere omessa in caso di assoluta indifferibilita' e urgenza; c) le istanze di partecipazione e di accesso sono accoglibili se compatibili con le esigenze di urgenza o segreto.



Note all'art. 1948:
- Per il testo dell''articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, si veda la nota agli articoli 1936 e
1939.
- Il testo degli articoli 3, 7, 8 e 20, comma 4 della
citata legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Motivazione del provvedimento). - 1. Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,
anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere.».
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.».



Art. 1949
Classi di leva.

1. Ciascuna classe di leva comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe stessa si riferisce.
Art. 1950
Soggezione alla leva

1. Sono soggetti alla leva: a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', salvo il disposto dell'articolo 1990, comma 1, lettera r); b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'. 2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di eta', idoneita' fisica e morale previsti dal presente titolo. 3. I cittadini di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.
Art. 1951
Soggezione alla leva di mare

1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all'articolo 1950 in possesso di uno o piu' dei seguenti ulteriori requisiti: a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione; b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione nell'esplicazione delle loro attivita'; c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca subacquea; d) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare; e) siano stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o piu' delle seguenti attivita': 1) costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo; 2) armamenti navali militari; 3) costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo; f) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco; g) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo; h) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare; i) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare; l) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali; m) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro; n) siano stati o siano marinaretti di navi scuole; o) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco; p) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia; q) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina militare; r) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri. 2. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.



Nota all'art. 1951:
- Il testo dell'art. 68 del codice della navigazione, e'
il seguente:
«Art. 68 (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei
porti). - Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno
dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo
sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla
vigilanza del comandante del porto. Il capo del
compartimento, sentite le associazioni sindacali
interessate puo' sottoporre all'iscrizione in appositi
registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre
speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita'
predette.».



Art. 1952
Destinazione alla leva aeronautica

1. Gli idonei alla leva di terra sono destinati alla leva aeronautica nel limite del relativo contingente, in base a criteri fisio - psico - attitudinali e a titoli di interesse aeronautico. 2. Per sopperire alle necessita' dell'Aeronautica militare di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornisce all'Aeronautica militare, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo che sara' determinato anno per anno, in relazione alle necessita' dei servizi.
Art. 1953
Eta' minima e massima

1. Sono iscritti nelle liste di leva i soggetti obbligati che compiono diciassette anni di eta' nell'anno di formazione delle liste. 2. Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano compiuto 18 anni di eta', secondo le modalita' specificate nell'articolo 1961. 3. Gli arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi, sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono: a) il quarantacinquesimo anno di eta' per l'Esercito italiano; b) il trentanovesimo anno di eta', per la Marina militare; successivamente essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito italiano per seguire la sorte della loro classe di nascita; c) il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica militare, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito italiano al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la suddetta data. 4. Fanno eccezione ai limiti di eta' massima di cui al comma 3 gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le norme che particolarmente li riguardano.
Art. 1954
Idoneita' morale

1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d'ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.



Nota all'art. 1954:
- Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti), pubblicato nella supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003, n. 36, e' il
seguente:
«Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita'
giudiziaria). - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che
esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico
ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte
le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato
soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il
pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso
certificato concernente la persona offesa dal reato o il
testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di
procedura penale.».



Art. 1955
Idoneita' fisica-psichica

1. Sono arruolati nell'Esercito italiano, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare i chiamati alla visita di leva che abbiano una statura di almeno 150 centimetri e che sono risultati idonei, per condizioni fisiche e psichiche, al servizio alle armi.
Art. 1956 Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
Art. 1957 Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di
leva

1. Il servizio prestato nell'Esercito italiano, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare, in ferma volontaria, per una durata pari alla ferma di leva, nonche' il servizio prestato nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di leva. L'equipollenza sussiste alle condizioni stabilite dall'articolo 44 della legge 1 aprile 1981, n. 121 quanto al servizio prestato nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 quanto a quello prestato nel Corpo della polizia penitenziaria. 2. Ove il servizio cessi, per qualunque motivo, prima del completamento del periodo minimo richiesto per l'equipollenza, l'organo che pronuncia la cessazione del servizio lo comunica al competente Consiglio di leva, ai fini dell'articolo 1965.



Note all'art. 1957:
- Il testo dell'articolo 44 della legge 1 aprile 1981,
n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il
seguente:
«Art. 44 (Obblighi di leva). - Ferme restando le norme
di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 343 , il servizio prestato
per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi
compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del
personale assunto nei ruoli del personale della Polizia di
Stato e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli
obblighi di leva.».
- Il testo dell'8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 1990, n. 300, e' il seguente:
«Art. 8 (Esonero dal servizio militare di leva e dai
richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale
o parziale). - 1. Gli appartenenti al personale effettivo
del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla
chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle
armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In
caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a
disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel
Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di
frequenza dei corsi, e' considerato ad ogni effetto come
adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio
prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia
penitenziaria e', a tutti gli effetti, servizio di leva e
la sua durata e' uguale alla ferma di leva per
l'Esercito.».



Art. 1958
Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva

1. A nessuna restrizione e' soggetto l'espatrio: a) di coloro che espatriano anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di eta'; b) di coloro che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di eta' fino all'apertura della leva in ordine alla loro classe di nascita; c) di coloro che hanno compiuto la ferma di leva o sono stati dispensati dal compierla. 2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai sensi dell'articolo 1984. 3. In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco comunicano tempestivamente, anche per via telematica, al competente comando militare dell'Esercito italiano, per gli iscritti alla leva di terra e per i militari dell'Esercito italiano, ovvero al Comando della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, nonche' per i militari della Marina militare, ovvero al competente comando di Regione aerea, se si tratta di militare dell'Aeronautica militare, le generalita' dell'espatriato, la data di partenza, e la localita' verso cui e' diretto. 4. La facolta' di espatriare, consentita ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, puo' essere temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa. 5. L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, nonche' l'espatrio dei militari che non hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro della difesa o delle autorita' dipendenti a tal fine delegate. 6. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c), le autorita' preposte al rilascio verificano che la facolta' di espatriare non sia stata sospesa ai sensi del comma 3. 7. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 5, le autorita' preposte al rilascio verificano che vi sia l'autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d'ufficio.
Art. 1959
Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva

1. L'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva, deve essere autorizzato dal Ministro della difesa, o, su delega dello stesso, dalle Capitanerie di porto. 2. Si applicano i commi 2 e 5 dell'articolo 1958.
Art. 1960 Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su
navi battenti bandiera estera

1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorita' marittime. 2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorita' consolari, all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera. 3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili. 4. Le autorita' che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonche' il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati. 5. I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorita' che ha rilasciato il nulla osta. 6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2094. 7. Si applicano i commi 2, 5, e 6 dell'articolo 1958.
Art. 1961 Eta' e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per
la chiamata degli arruolati alle armi

1. Gli iscritti di leva sono chiamati alla visita di leva, possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta', e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone la riattivazione della leva puo' stabilire, fissando i relativi criteri di priorita', che siano chiamati alla visita di leva anche i cittadini italiani e gli apolidi residenti in Italia, di sesso maschile, che alla data della chiamata alla leva abbiano gia' compiuto il diciannovesimo anno di eta' e non superato il limite di eta' previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del servizio militare, nonche', limitatamente al primo anno di riattivazione della leva, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' nei trimestri anteriori al trimestre in cui ha luogo la chiamata alla leva, e nel medesimo anno. 2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata alle armi, gli interessati hanno diritto alla dispensa. 3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici. 4. Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli. 5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza.
Art. 1962
Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

1. Nei casi di riattivazione della leva: a) fermo quanto disposto dall'articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare; b) gli aggiornamenti di cui all'articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.
Art. 1963
Sessione di leva

1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in un diverso momento.
Art. 1964
Apertura della leva

1. Il Ministro della difesa con proprio decreto indice la sessione di leva e impartisce le istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva, convocato dal Presidente, proclama l'apertura della leva, verifica e aggiorna le liste di leva ai sensi dell'articolo 1965, determina i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella propria circoscrizione devono presentarsi, e adotta tutte le altre misure idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.
Art. 1965 Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di
leva di terra

1. All'inizio delle operazioni relative a ciascun Comune, il Consiglio di leva proceda alla verifica della lista di leva del Comune stesso. 2. Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi di coloro che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i nomi di coloro la cui iscrizione sia dal Consiglio ritenuta irregolare. 3. Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che concorrono alla leva di mare ai sensi del capo V. 4. Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono: a) coloro che, arruolati volontariamente nelle Forze armate o in servizio nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per qualunque motivo non abbiano compiuto il periodo minimo richiesto per l'equipollenza all'assolvimento dell'obbligo di leva ai sensi dell'articolo 1957; b) i rimandati alla leva in corso per rivedibilita' o per legali motivi; c) gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro omissione; d) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati; e) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata in autotutela; f) coloro che acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'; g) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della Repubblica dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.
Art. 1966
Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva

1. Il Consiglio di leva fa pubblicare in tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, a mezzo dell'ufficio di supporto, ed a cura dei comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni. 2. Il modello di manifesto e' stabilito con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare e indica i titoli di dispensa, ritardo, rinvio, e le relative modalita', nonche' le altre informazioni di cui all'articolo 1974. 3. Su disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva puo' stabilire che i chiamati alla leva, se arruolati, verranno chiamati alle armi con cartolina-precetto consegnata in sede di visita di leva, che indichera' giorno e luogo di presentazione. 4. Le emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali, sono tenuti a dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato. 5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1948, comma 2, gli iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata alla leva.
Art. 1967 Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla
leva

1. A cura del Sindaco e' pubblicato nell'albo pretorio e nel sito informatico del Comune l'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva con indicazione del giorno di chiamata.
Art. 1968
Attivita' e provvedimenti del Consiglio di leva

1. Il Consiglio di leva: a) effettua le operazioni di cui all'articolo 1965; b) cancella i deceduti dalle liste di leva; c) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1954; d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1976; e) pronuncia l'arruolamento provvisorio senza visita degli iscritti di leva residenti all'estero, e degli iscritti di leva che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio; f) riforma senza visita coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1977; g) decide sulle domande di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, rientranti nella sua competenza, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta; h) provvede sulle domande di ritardo per motivi di studio che debbano essere respinte, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta; i) provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte; l) trasmette alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili; m) procede all'esame personale di tutti coloro che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da a) a l) per non essere sottoposti a visita; n) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro nei cui confronti risultino, a seguito di esame personale, esservene i presupposti; o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva; p) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito italiano di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare; q) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncera' altresi' il loro arruolamento senza visita; r) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza; s) fornisce al comandante del competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
Art. 1969
Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

1. Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto: a) coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data di presentazione, siano gia' arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) coloro che devono essere rimandati a leva successiva ai sensi dell'articolo 1970; c) coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi dell'articolo 1971; d) coloro che risiedono all'estero, per i quali ricorrono i presupposti per l'arruolamento provvisorio senza visita ai sensi dell'articolo 1984; e) coloro che sono stati gia' riformati con il procedimento di definizione anticipata ai sensi dell'articolo 1976; f) coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame personale ai sensi all'articolo 1977; g) coloro che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente senza visita; 2. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell'articolo 2079.
Art. 1970
Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

1. Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che ha dato luogo al loro rimando.
Art. 1971
Visita di leva a domicilio

1. I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unita' sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.
Art. 1972
Viaggio gratuito per gli iscritti di leva

1. Gli iscritti residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di supporto del Consiglio di leva, di apposito documento, se non gia' annesso al precetto di chiamata alla leva, che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno su tutta la rete ferroviaria italiana, sugli autoservizi di linea, sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, sui voli nazionali, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva.
Art. 1973
Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonche' una indennita' ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da localita' diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, e' assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.
Art. 1974
Informazione

1. Se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale lo consentono, il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani e agli apolidi residenti, di sesso maschile, nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di eta'.
Art. 1975
Regola generale

1. Non sono arruolati gli iscritti che vengono riformati. Sono riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermita', risultino non idonei in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di statura inferiore al minimo richiesto. 2. L'elenco delle imperfezioni e le infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e' recato dal regolamento.
Art. 1976 Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in
modo permanente al servizio militare

1. Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermita' gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare. 2. Al fine di cui al comma 1, i giovani iscritti presentano domanda al Consiglio di leva competente, tramite l'Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva. La domanda e' compilata secondo le modalita' stabilite dal Ministro della difesa e corredata dei documenti prescritti. 3. Durante le operazioni di leva per comune o per gruppi di comuni, il Consiglio di leva procede anche all'esame delle domande inoltrate, ai sensi dei commi 1 e 2, dai giovani degli stessi comuni appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando: a) la riforma senza esame personale di quelli che sulla base della documentazione presentata vengono riconosciuti affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermita' gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici. Tali imperfezioni o infermita' sono descritte nell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare contenuto nel regolamento; b) il rinvio alla chiamata alla leva della loro classe in tutti gli altri casi.
Art. 1977
Riforma senza esame personale

1. Il Consiglio di leva puo' riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformita' che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermita' gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici. 2. Le deformita' di cui al comma 1, mutilazioni od infermita' sono descritte nell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare contenuto nel regolamento. 3. Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.
Art. 1978 Rivedibilita' - Rivedibilita' in caso di tossicodipendenza o
tossicofilia

1. Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermita' presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati. 2. Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermita' non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente. 3. In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'organo che presiede alla visita di leva dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli accertamenti del caso. 4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2. 5. I soggetti di cui al comma 4 sono segnalati dalle autorita' sanitarie militari alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze. 6. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento da parte delle competenti autorita' sanitarie militari. 7. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati dalla chiamata alle armi, secondo l'ordine di priorita' di cui all'articolo 1990 e con il procedimento di cui all'articolo 1992.
Art. 1979
Invio in osservazione degli iscritti di leva

1. Per accertare l'esistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in facolta' del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dall'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare contenuto nel regolamento.
Art. 1980
Dichiarazione di riforma o di rivedibilita'

1. I Consigli di leva rilasciano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilita'.
Art. 1981
Riforma e inabilita' temporanea dei militari alle armi o in congedo

1. Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorita' militare pronunciare il provvedimento di riforma. 2. Spetta alla stessa autorita' di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei. 3. Ai fini del presente articolo, l'arruolato e' considerato incorporato: per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare dal momento della presentazione all'autorita' militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui e' preso in forza dai centri di addestramento ai sensi dell'articolo 2022.
Art. 1982
Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma

1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati puo' disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilita' siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorita' sanitaria periferica a tal fine delegata. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati puo' annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.



Nota all'art. 1982:
- Il testo degli articoli 21-quinquies e 21-novies della
citata legge 7 agosto 1990, n.241, e' il seguente:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.»
«Art. 21-novies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».



Art. 1983
Chiamata a visita di revisione dei riformati

1. Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite per la chiamata a visita delle classi di leva.
Art. 1984
Iscritti di leva residenti all'estero

1. Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all'articolo 1958, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorita' diplomatiche o consolari. 2. Gli iscritti di leva residenti all'estero hanno facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le suddette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, ovvero al competente comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di gia' arruolati. 3. Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio. 4. Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione, all'estero o in Patria, con le modalita' di cui di cui ai commi da 1 a 3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.
Art. 1985
Dispensa per i cittadini residenti all'estero

1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di eta', arruolati senza visita ai sensi dell'articolo 1984, possono essere dispensati dal presentarsi alle armi. 2. Analoga dispensa di cui al comma 1, puo' essere concessa a coloro che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di eta'. 3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorita' diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle eta' indicate ai commi 1 e 2. L'istanza viene tempestivamente trasmessa, a cura dell'Autorita' ricevente, al Consiglio di leva nella cui circoscrizione si trova il Comune di ultima residenza in Italia del cittadino richiedente. 4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
Art. 1986
Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero

1. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, rimpatriati prima del compimento del trentesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'eta' indicata al comma 1, sono collocati in congedo illimitato. 3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato. 4. Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dall'articolo 1958, comma 1, lettere a) e b) non perdono il titolo ad ottenere l'arruolamento provvisorio senza visita con dispensa dal presentarsi alle armi o la dispensa dopo l'arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica: a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata; b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi. 5. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali e' rimpatriato o prima della scadenza dei termini di cui al comma 4, lettera b), perde i benefici accordatigli per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dall'articolo 1958, comma 1, lettere a) e b).
Art. 1987
Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero

1. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorita' diplomatiche o consolari. 2. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorita' diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorita' al comando competente. 3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
Art. 1988 Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio

1. I militari che rimpatriano rinunciano ai benefici delle dispense dal servizio alle armi e delle riduzioni di servizio, salvo quanto disposto dall'articolo 1986, comma 2.
Art. 1989
Spese a carico del Ministero della difesa

1. Sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa, in favore dei militari residenti all'estero: a) le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonche' quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa; tali spese sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o consolari; b) le spese di viaggio, per una sola volta nel corso della ferma, col mezzo piu' economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza; c) le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva.
Art. 1990
Titoli di dispensa dalla ferma di leva

1. Se le esigenze del contingente di leva lo consentono, possono essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni soggettive in ordine di priorita' decrescente: a) cittadino italiano residente all'estero che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 1986, commi 2 e 3; b) soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un periodi di rivedibilita', per il quale ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1978, comma 7; c) profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 764; chi fruisce gia' di dispensa in qualita' di residente all'estero, puo' conseguire la dispensa in qualita' di profugo, in caso di rimpatrio prima del compimento del trentesimo anno di eta'; chi rimpatria dopo tale eta' e' collocato in congedo illimitato; d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico; e) con prole; f) unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi della normativa vigente; g) unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; h) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente; i) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica; l) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare; m) difficolta' economiche o familiari ovvero particolari responsabilita' lavorative; n) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno un anno ovvero di impresa o attivita' economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo; o) minor indice di idoneita' somatico - funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva; p) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali; q) titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Universita' dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo; r) conseguimento del diploma di maturita' presso i licei militari; s) soggetto che ha acquistato la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della propria classe, se, per compiere la leva, deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di eta'. 2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare. 3. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di natura non regolamentare i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. 4. Il Ministro della difesa puo' adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, riconducibili a quelle previste al comma 1, lettere da m) a s), fermo quanto disposto dall'articolo 2067, in ordine all'anticipazione del congedo illimitato per i militari per i quali ricorrono le condizioni del comma 1, lettere da a) a l). 5. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che siano in possesso di piu' titoli.



Nota all'art. 1990:
- Il testo dell'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n.
764 (Normativa organica per i profughi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1981, n. 354, e' il
seguente:
«Art. 1 (Titolari dei benefici). - Gli interventi
previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini
italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della
qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti
categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e
dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali e' cessata la
sovranita' dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi
bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni
di carattere generale che hanno deteminato lo stato di
necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti a
profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza
dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in
Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva
della madre dal Paese di provenienza purche' profugo sia il
genitore esercente la patria potesta'.».



Art. 1991
Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa

1. Ai fini dell'applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all'articolo 1990 si osservano le disposizioni del presente articolo. 2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia: a) gli affetti da imperfezioni o deformita' fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) coloro che, per sopraggiunte infermita' permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attivita' lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attivita'; c) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorita' diplomatica o consolare; d) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine; e) il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza piu' provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri; f) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo di cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovra' essere avviato alle armi con la prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere. 3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore eta'. Per il soggetto adottato dopo la maggiore eta' i titoli relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine. 4. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rinvio, o durante la ferma di leva; sulla domanda di dispensa presentata durante la ferma di leva, si procede in via di urgenza e puo' essere in via provvisoria concesso l'invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'adozione del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per l'ammissione al congedo anticipato. 5. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 1990 e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non e' applicabile nelle ipotesi di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere f) e g) e puo' non essere applicata, per disposizione del Ministro, in uno o piu' degli altri casi di cui al comma 1 del citato articolo 1990, in caso di eccedenza del contingente.



Nota all'art. 1991:
- La legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra), e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1°
settembre 1950, n. 200.



Art. 1992
Procedimento e competenza

1. I titoli di dispensa devono essere indicati nel manifesto di chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi. 2. I cittadini che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all'estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall'articolo 1985, presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all'ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all'arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l'incorporazione. Per i profughi, l'istanza di dispensa e' corredata dell'attestazione della qualita' di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi gia' arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di eta'. 3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l), e alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, negli altri casi. 4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari. La Direzione puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo. 5. Il Ministro della difesa puo' annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. 6. L'elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali. 7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, gia' arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente.



Nota all'art. 1992:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note
all'art. 1.



Art. 1993
Ambito e procedimento

1. I ritardi del servizio militare previsti nella presente sezione possono essere concessi agli arruolati, se vi e' eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative alle dispense, secondo l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994. 2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che: a) respingono le istanze inammissibili o infondate; b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati le istanze fondate. 3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, accoglie le istanze secondo l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994, e, se le istanze residue che rientrano nella medesima categoria sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui e' redatto verbale.
Art. 1994
Casi di ritardo per motivi di studio

1. Puo' essere consentito il ritardo della prestazione del servizio di leva per motivi di studio agli arruolati che si trovano nelle seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorita': a) frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso, purche' non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di eta'; tale ritardo non puo' essere concesso piu' di tre volte; coloro che hanno fruito di tre ritardi non possono fruire dei ritardi di cui alle successive lettere b) e c); b) frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute; tale ritardo va chiesto di anno in anno e puo' essere chiesto: 1) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di tre anni; 2) fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di quattro anni; 3) fino al compimento del ventisettesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni; 4) fino al compimento del ventottesimo anno di eta', per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni; c) essendo gia' in possesso del diploma di laurea, sono iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso universita' statali o legalmente riconosciute, purche' non abbiano compiuto il ventinovesimo anno di eta'. 2. Coloro che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea sono equiparati a coloro che si trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b). 3. I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere da a) a c), si applicano anche agli arruolati che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano. 4. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non e' rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio. 5. Coloro la cui domanda sia stata accolta, gia' arruolati senza visita: a) sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata; b) possono chiedere, contestualmente alla domanda di ritardo, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno, ferma la possibilita' di chiedere ulteriori ritardi a cui si abbia titolo. 6. Il beneficio del ritardo cessa, oltre che per lo scadere del termine indicato nel provvedimento che lo accorda e per il raggiungimento dell'eta' massima, anche per abbandono definitivo degli studi. Chi, fruendo del beneficio del ritardo, abbandona definitivamente gli studi, deve darne comunicazione al competente Consiglio di leva. 7. Coloro la cui domanda non sia stata accolta, gia' arruolati provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente.
Art. 1995 Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione
secondaria superiore

1. La domanda di ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera a), deve essere: a) corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a); b) presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva. 2. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.
Art. 1996 Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e
post universitario

1. I limiti di eta' ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui all'articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Per ottenere il ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera b), l'arruolato deve dimostrare: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute; b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi; c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi; d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive. 3. Ai fini della concessione del ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lett. c), occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo. 4. Le domande di ritardo per i motivi di cui all'articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), sono presentate: a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al primo anno, corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione; b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti agli anni successivi, essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'universita' o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovra' seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta. 5. Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, o ai quali il ritardo non e' accordato, possono essere concessi, al di fuori dei periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio. 6. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e che devono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono essere avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'universita' o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche' due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.



Note all'art. 1996:
- Per il testo del comma 95 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si vedano le note all'art. 719.
- Il testo del comma 96 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.
113, e' il seguente:
«96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.».



Art. 1997
Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio

1. Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
Art. 1998
Ambito e procedimento

1. I rinvii del servizio militare previsti dagli articoli 1999, 2000 e 2001 possono essere concessi agli arruolati, se vi e' eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative a dispense, nonche' relative a ritardi per motivi di studio. Il rinvio di cui all'articolo 2002 puo' essere concesso, se vi e' eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a i). 2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che: a) respingono le istanze inammissibili o infondate; b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari le istanze fondate. 3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui e' redatto verbale.
Art. 1999 Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al
governo di aziende agricole industriali e commerciali

1. Puo' essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendono per conto proprio o della famiglia.
Art. 2000 Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che
hanno un fratello alle armi

1. Gli arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finche' il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell'altro caso.
Art. 2001 Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che
devono presentarsi contemporaneamente alle armi

1. Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l'assenso dell'altro fratello, puo' ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
Art. 2002 Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via
di sviluppo

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera, ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi in via di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva, che puo' esser concesso per la durata del servizio civile all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato. 2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare possono conseguire la dispensa. 3. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si e' impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 49 del 1987, o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.



Nota all'art. 2002:
- Il testo degli articoli 31 e 34 della legge del 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
febbraio 1987, n. 49, e' il seguente:
«Art. 31 (Volontari in servizio civile). - 1. Agli
effetti della presente legge sono considerati volontari in
servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in
possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita'
personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita'
psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione
internazionale, abbiano stipulato un contratto di
cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai
sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a
svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei
Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti
dall'articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il
programma di cooperazione nel quale si inserisce
l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I
contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato
direzionale sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni non governative. I volontari in servizio
civile con contratto di cooperazione registrato presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma
rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari.
Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in
materia per le predette assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui
al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai
compensi convenzionali determinati con apposito decreto
interministeriale, sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la
quale provvede direttamente all'accredito dei contributi
presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I
volontari ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative. Per i volontari in
aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a),
il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a
carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte
di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore
e' rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative,
stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo
conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante
responsabilita'.
4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un
periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi,
da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e'
attribuita con la registrazione del contratto di cui al
comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve
verificare la conformita' del contratto con quanto previsto
ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 1.
6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla
rappresentanza italiana competente per territorio ai fini
previsti dall'articolo 34.»
«Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I
volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto
di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi
in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo
della rappresentanza italiana competente per territorio, al
quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di
cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con
diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio
compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in
operazioni di polizia o di carattere militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere
con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro
subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni
contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal
volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le
organizzazioni non governative e' nullo ai sensi
dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di
inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto
di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata
nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il
contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e'
risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti
decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre
il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi
per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese
cessino la propria attivita', o la riducano tanto da non
essere piu' in grado di servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi
prestano la loro opera mutino in modo da impedire la
prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento
di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono
risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e
disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante
interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da
questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla
direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e
autorizzazione di questa ultima.».



Art. 2003
Rinvio ad altre fonti normative

1. I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalita' alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice. 2. E' fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede nonche' dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni: a) legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell'accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede); b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese); c) legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno); d) legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia); e) legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia); f) legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia). 3. Per i cittadini italiani residenti all'estero e per i cittadini italiani che hanno anche la cittadinanza di uno Stato estero, e' fatto salvo quanto diversamente disposto da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e, a titolo esemplificativo, dai seguenti atti normativi: a) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822 (Italia - Argentina); b) legge 6 giugno 1939, n. 1320 (articolo 39-bis, aggiunto dall'articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia - San Marino); c) legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia - U.S.A.); d) legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia - Cile); e) legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia - Brasile); f) legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia - Germania); g) legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia - Paesi Bassi); h) legge 4 ottobre 1966, n. 876 (articoli 5 e 6) (Convenzione multilaterale Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); i) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (articolo 33) (Italia - Australia); l) legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) ( Italia - Argentina); m) legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia - Francia); n) legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia - Spagna); o) legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia - Belgio).



Note all'art. 2003:
- La legge 27 maggio 1929 n. 810 (Esecuzione del
Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11
febbraio 1929), e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1929, n. 130.
- Il testo dell' art. 4 della legge 25 marzo 1985, n.
121(Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, e' il seguente:
«Art. 4 - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che
hanno emesso i voti hanno facolta' di ottenere, a loro
richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure
assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici
non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare
il ministero religioso fra le truppe, oppure,
subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due
anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli
istituti di vita consacrata e delle societa' di vita
apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal
servizio militare accordati agli studenti delle universita'
italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati
o ad altra autorita' informazioni su persone o materie di
cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro
ministero.»
Il testo del punto 2 del protocollo addizionale al
citato articolo 4 e' il seguente:
«2. (In relazione all'articolo 4). - a) Con riferimento
al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i
parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte
al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di
assistenza spirituale di cui all'articolo 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorita'
giudiziaria dara' comunicazione all'autorita' ecclesiastica
competente per territorio dei procedimenti penali promossi
a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione
del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza
pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
l'interpretazione che lo Stato italiano da' dell'articolo
23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la
quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti
emanati da autorita' ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti
costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 11 agosto 1984, n.
449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984, n. 222, e' il
seguente:
«Art. 5. - I militari, aventi parte nelle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di
partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita'
religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono
nelle localita' dove essi risiedono per ragioni del loro
servizio militare. Ove nelle predette localita' non sia in
atto alcuna attivita' di culto evangelico, i ministri
iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti
per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di
culto, per i militari interessati, nei locali predisposti
di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte
nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando
militare competente adotta le misure per assistere che il
funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese
che prestano servizio militare sono posti in condizione di
poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche
il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedono. Gli oneri finanziari per lo
svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale
sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.».
- Il testo degli artt. 6 e 7 della legge 22 novembre
1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283, e' il
seguente;
«Art. 6. - 1. La Repubblica italiana, preso atto che la
Chiesa cristiana avventista e' per motivi di fede contraria
all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti
all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro
richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione
di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che
abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro
richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio
militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione
alle esigenze di servizio. 3. I ministri di culto della
Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro
richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di
essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale
facolta' e' riconosciuta ai ministri di culto con cura
d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal
caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati
al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.»
«Art. 7. - 1. I militari appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei
giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed
ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle localita'
dove essi si trovano per ragioni del loro servizio
militare.
2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel
luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti
alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque
ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio,
il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina
nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi
ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari
appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando
militare competente adotta, d'intesa con i familiari del
defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie
siano celebrate da un ministro di culto avventista.».
- Il testo degli articoli 3 e 10 della legge 22 novembre
1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e le Assemblee di Dio in Italia), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2
dicembre 1988, n. 283, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. I militari appartenenti alle chiese
associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni
e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed
ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita'
dove essi si trovano per ragioni del loro servizio
militare.
2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel
luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali
chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze
particolari di servizio, il permesso di frequentare la
chiesa piu' vicina nell'ambito provinciale, previa
dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna
attivita' delle chiese associate alle ADI e ve ne sia
richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI
e competenti per territorio possono svolgere riunioni di
culto per i militari interessati. Il comando militare
competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di
servizio, mette a disposizione i locali necessari e
consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio di militari facenti
parte delle chiese associate alle ADI il comando militare
competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le
misure necessarie ad assicurare che le esequie siano
celebrate da un ministro delle ADI.
5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che
prestano servizio militare sono posti in condizione di
poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche
il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedono.»
«Art. 10 - Gli edifici aperti al culto pubblico delle
chiese associate alle ADI non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
e previo accordo con il presidente delle ADI.
La forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non
puo' entrare negli edifici aperti al culto pubblico per
l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai
ministri delle singole chiese.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n.
101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
1989, n. 69, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Ai ministri di culto nominati dalle
Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo
italiano e' assicurato il libero esercizio del magistero.
Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorita'
informazioni su persone o materie di cui siano venuti a
conoscenza per ragione del loro ministero.
2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal
servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e,
in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla
chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino
Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro
magistero nelle forze armate.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita
certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 29 novembre 1995, n.
520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7
dicembre 1995, n. 286, e' il seguente:
«Art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle
forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati).
- 1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad
altri servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI
hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze
di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita'
religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono
nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro
servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunita' della
CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui
al comma 1 membri di tali Comunita' potranno ottenere, nel
rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di
frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, piu'
vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli
organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attivita'
delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della
CELI o delle Comunita', nonche' i consiglieri espressamente
all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i
soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente
competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di
servizio, mette a disposizione i locali necessari e
consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al
comma 1 facenti parte delle Comunita' della CELI, l'ente
competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le
misure necessarie ad assicurare che le esequie siano
celebrate da un pastore delle Comunita' della CELI.
5. I pastori delle Comunita' della CELI che prestano
servizio militare o assimilati sono posti in condizioni di
poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche
il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedano.».
- Il regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822
(Esecuzione dell'accordo stipulato in Buenos Aires, fra
l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938 in materia di
servizio militare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 9 dicembre 1938, n. 280.
- Il testo dell'art. 39-bis dellalegge 6 giugno 1939, n.
1320 (Esecutorieta' della Convenzione di amicizia e buon
vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di
San Marino il 31 marzo 1939), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 1939, n. 217, e' il seguente:
«Art. 39-bis. - Le persone in possesso della
cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate
dall'obbligo del servizio militare di leva previsto
dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente
Distretto militare apposita domanda corredata dal
certificato di residenza nel territorio della Repubblica di
San Marino.
Esse decadono dall'esenzione ove non producano il
certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun
anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento
italiano, ancora soggette all'assolvimento del
sopraspecificato obbligo militare.
Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti,
nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza
italiana e di quella sanmarinese aventi residenza in un
terzo Stato, si terra' conto dell'ultima residenza
anagrafica in Italia o a San Marino.
Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di
quella sanmarinese che abbiano prestato o stiano prestando
volontariamente un servizio militare effettivo presso uno
dei corpi militari sanmarinesi, di durata almeno pari a
quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi
del servizio militare di leva, saranno considerate come se
avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.
A tale fine esse dovranno presentare al competente
Distretto militare un attestato, rilasciato dalla
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica
di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o
l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio
militare volontario e la durata dello stesso.».
- Il testo dell'art. XIII della legge 18 giugno 1949, n.
385 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia,
commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del
Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a
Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2
febbraio 1948), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1949, n. 157, e' il
seguente:
«Art. XIII. - 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte
Contraente saranno dispensati, eccetto quanto diversamente
disposto dal paragrafo 2 del presente Articolo,
dall'addestramento o servizio obbligatorio nelle Forze
Armate dell'altra Alta Parte Contraente, e saranno
parimenti esenti da tutti i contributi in danaro od in
natura imposti in sostituzione di detto addestramento o
servizio.
2. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente
Articolo non saranno applicabili durante qualsiasi periodo
di tempo in cui entrambe le Alte Parti Contraenti, con
azioni armate in connessione con le quali si ricorra al
servizio generale obbligatorio: (a) prendano contro lo
stesso terzo Paese o Paesi misure in adempimento di
obblighi per il mantenimento della pace o della sicurezza
internazionale, oppure (b) conducano contemporaneamente
ostilita' contro lo stesso terzo Paese o Paesi.
In tale eventualita', comunque, i cittadini di ciascuna
Alta Parte Contraente che si trovino nei territori
dell'altra Alta Parte Contraente e che non abbiano
dichiarato la loro intenzione di acquistare la cittadinanza
di detta altra Alta Parte Contraente, saranno dispensati
dal servizio nelle Forze Armate di detta altra Alta Parte
Contraente purche' entro un ragionevole periodo di tempo
essi scelgano, in vece di detto servizio, di entrare nelle
Forze Armate dell'Alta Parte Contraente di cui sono
cittadini. In ogni situazione del genere le Alte Parti
Contraenti adotteranno le misure necessarie per dare
esecuzione alle disposizioni del presente paragrafo.».
- La legge 13 marzo 1958, n. 239 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio
militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1958, n. 81.
- La legge 4 agosto 1960, n. 924 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al
servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6
settembre 1958), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3 settembre 1960, n. 215.
- Il testo dell'art. 5 della legge 9 marzo 1961, n. 436
(Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio
e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note,
concluso a Roma il 21 novembre 1957), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno
1961, n. 134, e dell'art. 2 del Protocollo, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente
non hanno obblighi di servizio militare nei confronti
dell'altra Parte, ne' possono venire costretti ad entrare a
far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate
dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti,
nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo
relativo a prestazioni personali pubbliche, sempreche' non
si tratti di prestazioni civili generali previste per la
protezione della popolazione civile, ivi compresa la
protezione dalle catastrofi naturali. La esenzione si
estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti
in luogo di prestazioni personali di servizio.
3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica,
nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento
fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di
prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni,
occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano
tutte le garanzie e facolta' di ricorso che spettano ai
nazionali, nonche' i diritti alle indennita' previste dalla
legge.
4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano,
nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze
provenienti da fondi pubblici messi a tal fine a
disposizione, che in occasione di catastrofi naturali e
simili vengano concesse ai nazionali.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano
corrispondente applicazione alle societa'.»
«Art. 2. - Le persone che sono cittadini di entrambe le
Parti contraenti e che abbiano la loro residenza permanente
nonche' la base della loro esistenza nel territorio di una
delle due Parti contraenti, possono essere chiamate solo da
questa ultima Parte ad adempiere un qualsiasi obbligo
legale di servizio militare (ad art. 5, paragrafo 1).».
- La legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi
concernente il servizio militare in caso di doppia
cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1962, n.
202.
- Il testo degli artt. 5 e 6 della legge 4 ottobre 1966,
n. 876 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla
riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi
militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a
Strasburgo il 6 maggio 1963), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 1966, n. 272, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Ogni individuo che possiede la
cittadinanza di due o piu' Parti Contraenti non e' tenuto a
soddisfare i propri obblighi militari che nei riguardi di
una sola di dette Parti.
2. Accordi speciali fra le Parti Contraenti interessate
potranno determinare le modalita' di applicazione della
disposizione prevista al paragrafo 1.».
«Art. 6. - 1. In mancanza di accordi speciali conclusi o
da concludersi, le disposizioni seguenti sono applicabili
all'individuo in possesso della cittadinanza di due o di
piu' Parti Contraenti:
1. L'individuo sara' sottoposto agli obblighi militari
della Parte sul territorio della quale egli risiede
abitualmente. Ciononostante, detto individuo avra'
facolta', fino a 19 anni, di sottoporsi agli obblighi
militari in una qualunque delle Parti di cui possiede
ugualmente la cittadinanza sotto forma di arruolamento
volontario per una durata totale ed effettiva almeno uguale
a quella del servizio militare attivo nell'altra Parte.
2. L'individuo che ha la propria abituale residenza sul
territorio di una Parte Contraente di cui non e' cittadino
o di uno Stato noncontraente, avra' la facolta' di
scegliere fra le Parti Contraenti di cui possiede la
nazionalita' quella nella quale desidera compiere i propri
obblighi militari.
3. L'individuo che, conformemente alle disposizioni
previste ai paragrafi 1 o 2, avra' soddisfatto i propri
obblighi militari nei riguardi di una Parte Contraente,
nelle condizioni previste dalla legislazione di detta
Parte, sara' considerato come avente soddisfatto agli
obblighi militari nei riguardi della o delle Parti di cui
egli e' ugualmente cittadino.
4. L'individuo che, anteriormente all'entrata in vigore
della presente Convenzione fra le Parti Contraenti di cui
possiede la cittadinanza, ha soddisfatto in una qualunque
di dette Parti gli obblighi militari previsti dalla
legislazione di quest'ultima, sara' considerato come avente
soddisfatto quegli stessi obblighi nella o nelle Parti di
cui e' ugualmente cittadino.
5. Quando l'individuo abbia soddisfatto i propri
obblighi militari effettivi nell'una delle Parti Contraenti
di cui possiede la cittadinanza, in conformita' del
paragrafo 1, e trasferisca ulteriormente la propria
residenza abituale sul territorio dell'altra Parte di cui
possiede la cittadinanza, non potra' essere sottoposto, se
necessario, agli obblighi militari di riserva che in
quest'ultima Parte.
6. L'applicazione delle disposizioni del presente
articolo non pregiudicano in nulla la nazionalita' degli
individui.
7. In caso di mobilitazione in una delle Parti
Contraenti, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del
presente articolo non sono applicabili per quanto concerne
questa Parte.».
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (Ratifica ed esecuzione
dell'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e
l'Australia con scambio di note ed intesa relativa
all'emigrazione assistita, concluso a Canberra il 26
settembre 1967), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 1971, n. 92, e' il seguente:
«Art. 33 (Servizio militare). - La posizione dei due
Governi sul principio dell'obbligo del servizio militare di
persone che non siano cittadini dell'altro Paese ma che
abbiano deciso di stabilirsi nell'altro Paese e' stata
chiarita reciprocamente con scambio di comunicazioni per
via diplomatica avvenute in Canberra e Roma nell'anno 1966.
Senza recar pregiudizio alla sostanza di tali Note si
concorda che: (a) a favore del cittadino di ciascuno dei
due Paesi che sia in possesso di un certificato delle
Autorita' militari competenti che dichiari che egli ha gia'
prestato servizio militare continuativo nelle Forze Armate
del suo Paese sara', all'atto del suo stabilimento
nell'altro Paese, considerato gia' adempiuto quel periodo
di servizio militare effettuato in Patria, come stabilito
dalle leggi o dai regolamenti che sono o saranno in vigore
nell'altro Paese; (b) un cittadino italiano, residente in
Australia che desideri lasciare l'Australia come
alternativa al servizio militare in loco, sara' libero di
farlo previa domanda al «Department of Labour and National
Service».».
- Il testo dell'art. 3 della legge 18 maggio 1973, n.
282 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cittadinanza
tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina,
concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1973, n. 152, e' il
seguente:
«Art. 3. - Per le persone alle quali si riferiscono gli
articoli precedenti, l'esercizio dei diritti pubblici e
privati, la protezione diplomatica e il rilascio di
passaporti e tutti i diritti politici, civili, sociale e
del lavoro, saranno regolati dalle leggi del Paese che
accorda la nuova cittadinanza. Dalla stessa legislazione e
dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sara'
regolato lo adempimento degli obblighi militari,
considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di
origine.».
- La legge 5 maggio 1976, n. 401 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi
cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre
1974), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1976, n. 154.
- La legge 12 marzo 1977, n. 168 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al
servizio militare dei doppi cittadini, con allegati,
firmata a Madrid il 10 giugno 1974), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1977, n. 122.
- La legge 10 luglio 1982, n. 560 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed
il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi
cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles
il 3 novembre 1980), e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 1982.



Art. 2004 Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo,
dispensa

1. I provvedimenti di rigetto delle istanze di dispensa, ritardo, rinvio, indicano, mediante l'utilizzo di moduli prestampati, se la reiezione dipende da: a) difetto di requisiti e documenti; b) insufficienza del contingente di leva, pur essendo l'istanza in astratto accoglibile.
Art. 2005 Durata della leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii
la cui istanza non ha trovato accoglimento

1. La proroga della leva oltre il termine di dieci mesi, di cui all'articolo 2026 non si applica, se le esigenze del contingente lo consentono, a coloro la cui domanda di conseguire una dispensa, un ritardo o un rinvio, non sia stata accolta, pur sussistendone i requisiti, per insufficienza del contingente.
Art. 2006 Sospensione dei titoli di dispensa, ritardo rinvio - Titoli di
dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento

1. In caso di urgenza, il Ministro, anche dopo la pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, con decreto reso noto con i mezzi di informazione consentiti dalle circostanze, puo' disporre che sono sospesi tutti o parte dei titoli di dispensa, ritardo, rinvio, nel rispetto dell'ordine di priorita' fissato dal presente codice, ovvero che l'esame ne e' rinviato ad un momento successivo alla chiamata alle armi, e che si procede alla formazione del contingente selezionando gli idonei con migliori indici di idoneita' fisica - psichica. 2. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare possono essere previste esenzioni o ritardi in relazione alla chiamata alle armi conseguente a mobilitazione per guerra o grave crisi internazionale, diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente codice, in favore di coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino in speciali condizioni.
Art. 2007
Congedo illimitato provvisorio

1. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi. 2. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorita' giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a riforma, rivedibilita', dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
Art. 2008
Iscrizione nei ruoli dei militari di leva

1. Gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati.
Art. 2009 Iscrizione nei ruoli dell'Esercito italiano degli arruolati nella
Guardia di finanza - contingente ordinario

1. Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza - contingente ordinario, sono iscritti nei ruoli matricolari dell'Esercito italiano, previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di leva di mare.
Art. 2010
Chiamata alle armi e incorporazione

1. Il Ministro della difesa determina il tempo in cui deve aver luogo la chiamata alle armi degli arruolati, fissandone il primo e l'ultimo giorno, nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 1961, comma 2. Gli arruolati possono essere chiamati alle armi in totalita' oppure partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data di nascita, l'arma o servizio di assegnazione, le esigenze di servizio, o altri criteri. 2. Salvo che la chiamata alle armi sia gia' stata comunicata in sede di visita di leva ai sensi dell'articolo 1966, il competente comando militare rende noti i giorni e le modalita' della presentazione alle armi con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente stabilito dal Ministero difesa, e nel quale sono fissati anche i termini e le modalita' per nuovi accertamenti sanitari ai sensi dell'articolo 2012. 3. Il manifesto e' redatto in lingua italiana, e in lingua italiana e tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano. 4. Il manifesto viene distribuito a tutti i comuni compresi nella circoscrizione del comando che lo predispone ed e', a cura dei Sindaci, pubblicato a piu' riprese, anche per via telematica, perche' rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile. 5. Dell'effettuata pubblicazione del manifesto i Sindaci danno immediata assicurazione scritta ai competenti Comandi militari. 6. I comandi militari trasmettono inoltre una copia del manifesto per conoscenza, agli uffici di supporto dei Consigli di leva, ai comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, alle Capitanerie di porto, che hanno sede nel territorio di loro circoscrizione. 7. Agli arruolati che devono presentarsi alle armi, i competenti comandi militari trasmettono per posta, qualche giorno prima di quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto, che puo' essere redatta con sistema meccanizzato e recante l'indicazione a stampa del responsabile. 8. Gli arruolati che non ricevono la cartolina precetto, o la ricevono in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale. 9. Al giungere degli arruolati, il comandante o un suo delegato verifica la loro identita' personale. 10. L'assegnazione degli arruolati alle varie armi, corpi e specialita' e' fatta dai Comandanti dei comandi militari. 11. Nell'assegnazione si tiene conto dei precedenti penali e dei carichi pendenti degli arruolati, desunti dal certificato del casellario giudiziario e dal certificato dei carichi pendenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, acquisito anche per via informatica.



Nota all'art. 2010:
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, si
vedano le note all'articolo 1954.



Art. 2011
Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione

1. La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita di revisione ai sensi dell'articolo 1983, e' fatta d'ordine del Ministro della difesa. 2. Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.
Art. 2012 Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi

1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facolta', se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio - psico - attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il rinvio della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio. 2. Gli arruolati nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneita' al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalita' precisate nel manifesto di chiamata alla leva ovvero nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente. 3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravita' e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purche' sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.
Art. 2013
Manuale informativo

1. Il Ministero della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale informativo da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che contiene la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, i regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare nonche' le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.
Art. 2014
Norme applicabili

1. Alla chiamata alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attivita' dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano: a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: 1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009; b) le disposizioni del presente capo.
Art. 2015 Annotazione nelle liste di leva dei soggetti alla leva nel Corpo
degli equipaggi militari marittimi

1. Nelle liste di leva e' apposta apposita annotazione dei giovani che, in possesso dei prescritti requisiti, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive.
Art. 2016
Note preparatorie

1. Nel mese di febbraio di ciascun anno gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare iniziano la compilazione delle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva di mare, domiciliati nei comuni rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, che nello stesso anno compiono il diciassettesimo anno di eta'.
Art. 2017
Note definitive

1. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare chiedono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Effettuata la annotazione di cui al comma 1, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra trasmettono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare la documentazione personale degli iscritti di cui al comma 1. 3. Gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, compilano in ordine alfabetico, su disposizione dell'autorita' centrale, le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al comma 1 da parte degli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra. 4. Nelle note definitive sono aggiunti tutti gli omessi ed i gia' rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
Art. 2018
Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1969, gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al Consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva. 2. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi piu' vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave. 3. Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva. 4. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa. 5. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio competente della capitaneria di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.
Art. 2019
Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi

1. Nel caso di legittimo impedimento a comprovare il diritto di passaggio alla leva di terra, i Consigli di leva di mare possono concedere agli iscritti dilazioni estensibili fino al termine della sessione di leva.
Art. 2020 Attivita' e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento
nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

1. Il Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e adotta, oltre ai i provvedimenti di cui all'articolo 1968, comma 1, con esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), o) e r) , i seguenti: a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione al competente ufficio della capitaneria di porto, per i successivi adempimenti; b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, dei seguenti iscritti: 1) gia' arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiani sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attivita' agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei; 3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 1952, previo esame di documentata domanda; 4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati; 5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; 6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione dalle note definitive; c) l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito italiano. 2. Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel Corpo degli equipaggi militari marittimi da parte del competente ufficio della capitaneria di porto e fornisce al competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
Art. 2021
Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi

1. Sono compresi nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi: a) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare; b) gli arruolati di leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito italiano e trasferiti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi: a) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino gia' arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle universita' e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalita' dei giovani iscritti ai corsi delle facolta' sopraindicate; b) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano o nell'Aeronautica militare, ottengono di prestare servizio nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, ovvero siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione. 3. Sono cancellati dai ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi e trasferiti nei ruoli delle Forze armate dello Stato: a) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; b) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera; c) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; d) gli arruolati di leva e i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; e) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica militare; f) i militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; g) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo per limite di eta'. 4. Puo' essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Forze di polizia dello Stato. 5. I militari di cui al comma 1 restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi, a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di eta', se arruolati nella Polizia di Stato o nella Polizia penitenziaria; fino al compimento del trentanovesimo anno di eta', se arruolati nelle Forze armate. 6. Puo' essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi, gia' appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza - contingente di mare o ordinario. 7. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano. 8. Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nelle Forze di polizia dello Stato, puo' essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Forze di polizia.
Art. 2022 Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari
marittimi

1. La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e' determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare. 2. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 1961, comma 2 e all'avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto. 3. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
Art. 2023
Arruolamenti eccezionali all'estero

1. Possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta carenza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata. 2. Sono soggetti all'arruolamento di cui al comma 1, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria. 3. Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico o consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali debbono essere effettuati tramite il rappresentante diplomatico o consolare prepostovi, il quale emana gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari. 4. Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili e' calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi. 5. Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza: a) sottufficiali, graduati e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi in congedo, a cominciare dalla classe piu' giovane; b) sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe piu' giovane; c) personale di bordo, di eta' superiore ai diciotto anni, che non ha assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.
Art. 2024 Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennita' e rimborsi

1. Il personale arruolato in base all'articolo 2023 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi destinati a coprire le carenze organiche. 2. Al personale di cui al comma 1 vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio. 3. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dell'articolo 2023 sono a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 2025
Nozione

1. La ferma di leva e' quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d'autorita', allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare.
Art. 2026
Durata della ferma di leva

1. La durata della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza e' di dieci mesi, prolungabili con decreto del Ministro della difesa se si renda necessario in considerazione delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 2027
Decorrenza della ferma di leva

1. La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.
Art. 2028
Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva

1. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva. 2. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Forze di polizia dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, non e' computabile nella ferma di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato. 3. Non e' computabile nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando una pena loro inflitta dai tribunali militari o ordinari, ne' quello trascorso in custodia cautelare in carcere in attesa del processo, se questo si conclude con condanna. 4. Nei casi di interruzione di servizio di cui al comma 3, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in piu' quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati. 5. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermita' non dovute a causa di servizio, non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi. 6. Non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermita' o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi. 7. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 5 e 6 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorita' sanitaria militare a domanda degli interessati. 8. E' computabile nella ferma di leva la licenza di convalescenza accordata ai militari di leva riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari. 9. Non e' computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative.
Art. 2029
Luogo di prestazione della ferma di leva

1. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il militare di leva e' assegnato ad unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza, possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, o all'estero, sono previste, con decreto del Ministro della difesa, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.
Art. 2030
Contenuto della ferma di leva

1. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento pratico ed uno di attivita' operativa.
Art. 2031
Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare

1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.
Art. 2032
Impiego dei militari di leva

1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attivita' operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma. 2. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non puo' superare il periodo di sei mesi. 3. Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di partecipazione alle missioni necessitate dallo stato di grave crisi internazionale, e' consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamita' durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate. 4. E' vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi previsti dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con le esigenza di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi internazionale, ovvero sospesi finche' durano tali esigenze.



Nota all'art. 2032:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n.
111 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi
per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 7 maggio 1984, n. 124, e' il seguente:
«Art. 3 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento).
- Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una
delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella
E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, e' liquidata d'ufficio, con
decorrenza dal 10 gennaio 1984, una indennita' mensile per
la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un
accompagnatore, anche nel caso che il servizio di
assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un
famigliare del minorato, pari a:
1) per la lettera A............... L. 384.000;
2) pela lettera A-bis........... » 335.000;
3) per la lettera B.............. » 296.000;
4) per la lettera C............... » 260.000;
5) per la lettera D............... » 220.000;
6) per la lettera E............... » 182.000;
7) per la lettera F............... » 143.000;
8) per la lettera G............... » 105.000;
9) per la lettera H............... » 69.000.
Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle
invalidita' specificate nella tabella E allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ,
nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis;
B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a
richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli
invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4,
secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis,
numero 1, della tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori
militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a
domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso
di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore,
dara' immediata comunicazione di tale adempimento alla
direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la
partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di
competenza. La misura dell'integrazione di cui al presente
comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e'
stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera
A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , che
abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza
dei due arti superiori o inferiori o la sordita'
bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito
trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L.
900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera
A;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai
numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1
della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda,
agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis,
numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore,
possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai
precedenti commi quarto e quinto, e' corrisposta anche
quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri
luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente
articolo siano ammessi in istituti rieducativi o
assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di
indennita', comprese le integrazioni eventualmente
spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore,
e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli
enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a
carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il
rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione
della norma di cui al precedente comma, gli enti
interessati provvederanno a dare comunicazione
dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del
tesoro che ha in carico la partita di pensione
dell'invalido ricoverato.».



Art. 2033
Elevazione culturale e formazione civica

1. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari di leva avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio. 2. Parte integrante della formazione del militare di leva e' la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Il programma di cui al comma 2 comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate e alle norme del diritto penale militare. 4. I parlamentari componenti delle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attivita' di cui al comma 2, previa comunicazione al Comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica. 5. Nelle occasioni ritenute piu' significative, i comandi di corpo invitano le autorita' civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attivita' di cui al comma 2. 6. Le attivita' di cui al comma 2 possono essere sospese o ridotte secondo le direttive impartite dal Ministro della difesa se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale ne impediscono il regolare svolgimento.
Art. 2034
Formazione professionale

1. Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacita' professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione. 2. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, e' comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' ai Presidenti delle giunte regionali. 3. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva ai sensi dell'articolo 2038, sono resi noti ai militari alle armi.
Art. 2035
Formazione sportiva

1. L'attivita' sportiva, condotta da istruttori qualificati, e' parte integrante della formazione del militare di leva. 2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attivita'.
Art. 2036
Disciplina militare - Rinvio

1. I militari in servizio di leva sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina militare, e sono sottoposti alle relative sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni dettate nel titolo VIII del libro IV, e nelle pertinenti norme regolamentari.
Art. 2037
Avanzamento

1. I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneita', i gradi e le qualifiche di caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data di incorporazione.
Art. 2038
Ferma di leva prolungata su base volontaria

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla durata dello stato di guerra o di grave crisi internazionale, i militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, secondo le esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, in una percentuale non superiore a quella dei militari di leva rispetto ai militari volontari. 2. Ai fini del comma 1 il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'. 3. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo. 4. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dal Ministero della difesa. 5. Per l'assegnazione ai corsi di cui al comma 4 sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio - psico - attitudinali effettuati in sede di visita di leva. 6. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso. 7. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata. 8. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9. Della possibilita' di cui al comma 1 e dei relativi limiti e modalita' e' data notizia mediante il manifesto di chiamata alla leva e quello, ove vi sia, di chiamata alle armi. 10. Per il proscioglimento dalla ferma volontaria contratta si applicano le corrispondenti norme di stato. 11. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento previste per i volontari in ferma prefissata si applicano ai militari in ferma di leva prolungata. 12. Il militare in ferma prolungata, riconosciuto tossicodipendente che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare.
Art. 2039 Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti
costituzionali. Sanita' militare. Rinvio

1. Il trattamento economico e le altre provvidenze economiche a favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle disposizioni del titolo II del libro VI. 2. Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei militari di leva e le relative limitazioni e modalita' di esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del titolo IX del libro IV. 3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato di grave crisi internazionale. 4. Ai fogli di congedo, copie di fogli matricolari e stato di servizio dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneita' al servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1024. 5. Ai militari di leva si applicano le norme in tema di sanita' militare.
Art. 2040
Licenze

1. Ai militari di leva e in ferma prolungata si applica la normativa dettata dal presente codice in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi da 2 a 9 del presente articolo. 2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festivita', licenze brevi non superiori a trentasei ore, se compatibili con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale. 3. I militari di leva gia' incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedo della classe di appartenenza. Detti militari vengono segnalati alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero. 4. Per i militari di leva residenti in localita' distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre otto e sino a sedici ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente puo' essere elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo puo' essere elevato a venticinque giorni. 5. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza e' fruita in localita' diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente. 6. Ai militari di leva ai quali e' accordata la licenza breve e' concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a: a) un solo viaggio, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di trecento chilometri; b) cinque viaggi, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre trecento chilometri. 7. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre seicento chilometri dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonche' i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni rapidi. 8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualita' di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri. 9. Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.
Art. 2041
Militari di leva che sono amministratori locali

1. Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che sono amministratori locali ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorita' per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu' vicine. 2. Ai militari di cui al comma 1, deve essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, il tempo che si renda necessario per l'espletamento del mandato, nei limiti di cui all'articolo 79, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in funzione della carica rivestita. 3. Ai militari di leva o richiamati che rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunita' montane, puo' essere concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.



Note all'art. 2041:
- Il testo degli art. 77 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
«Art. 77 (Definizione di amministratore locale). - 1. La
Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a
ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo,
dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di
indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti
previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennita' degli
amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri
dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e
gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli
organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, nonche' i componenti degli organi di
decentramento.»
- Per il testo dell'art. 79, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano le note
all'art. 1506.



Art. 2042
Limiti allo svolgimento di attivita' sindacale

1. I militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma e' fatto loro divieto di svolgere attivita' sindacale quando si trovano in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attivita' di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
Art. 2043 Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare

1. Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuita' degli organi rappresentativi. 2. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. 3. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva.
Art. 2044 Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza
militare

1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare. 2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unita' per ciascuna Forza armata o Corpo armato cosi' ripartite: a) due unita' in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari; b) una unita' in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento. 3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.
Art. 2045
Corsi di formazione

1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, che si svolgono nell'ambito territoriale dove prestano servizio. 2. Le pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. 3. I singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
Art. 2046
Attivita' sportiva

1. Le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate, e compatibilmente con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, facilitano la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive. 2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. 3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento. 4. I militari di cui al comma 3 vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa. 5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, possono essere assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla societa' sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio. 6. Le richieste di assegnazione di cui al comma 5 presso le sedi di origine vengono inoltrate dal Comitato olimpico nazionale italiano, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati, salvo che i presupposti per la richiesta si verifichino in un momento successivo.
Art. 2047
Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attivita' produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa, in relazione al personale di leva delle Forze armate, comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.
Art. 2048 Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto
alla conservazione del posto

1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. 2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 3. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui commi 1 e 2 e' affidata all'Ispettorato del lavoro. 4. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 1033,00.
Art. 2049 Elevazione del limite di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici

1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare. 2. Si applica il comma 3 dell'articolo 2050.
Art. 2050
Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Art. 2051 Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi
pubblici

1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^ nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. 3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 e' riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare. 4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro. 5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unita' sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 2052 Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e
il trattamento previdenziale nel pubblico impiego

1. Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. 2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza.



Note all'art. 2052:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11.
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 8
agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di
liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento
strutturale e funzionale della Direzione generale degli
istituti stessi), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1991, n. 199, e' il
seguente:
«Art. 1 (Servizi militari). - 1. Ai fini del trattamento
di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli
considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle
disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi
dell'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958, con
effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse
pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al
servizio militare di leva il corrispondente periodo di
servizio di volontariato prestato non in costanza di
rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 , e successive
modificazioni.».



Art. 2053 Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a
ordinamento militar
e a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 1947, e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente puo' reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda. 2. Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorita' militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi. Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonche' i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario. 3. Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata. 4. I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall'ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico - professionale della durata prevista dall'ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento. 5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione. 6. Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario e' attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari. 7. Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorita' militare per il completamento della ferma di leva. 8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
Art. 2054
Congedo illimitato

1. Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
Art. 2055 Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di
corpo

1. Il militare di leva cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale stia scontando una sanzione disciplinare di corpo di consegna o di consegna di rigore, non puo' essere congedato se non dopo scontata la sanzione. 2. Il congedo del militare di leva, ove il militare sia stato punito con consegna o con consegna di rigore, puo' essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda meta' del servizio prestato. 3. Il militare di leva, il quale si sia a suo tempo presentato alle armi con ritardo, salvo che il ritardo sia giustificato da uno dei presupposti che, se verificatosi durante la leva, darebbe luogo ad una sospensione del servizio computabile nella ferma di leva ai sensi dell'articolo 2028, e' trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio, per un numero di giorni pari a quelli del ritardo.
Art. 2056 Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio
all'estero

1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica. 2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.
Art. 2057 Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di
grave crisi internazionale

1. In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 2026, l'invio in congedo illimitato e' sospeso.
Art. 2058 Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato
di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri

1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorita' suddetta. 2. I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all'autorita' diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella localita' manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato piu' vicino, oppure direttamente all'organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti. 3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza: a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco; b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco. 4. I Sindaci e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonche' tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.
Art. 2059
Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea. 2. I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo. 3. Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2060 Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e
alla partecipazione a concorsi pubblici

1. In ordine alla conservazione del posto di lavoro, alla partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo del servizio militare nell'anzianita' di servizio si applicano, ai richiamati alle armi, gli articoli 2048, commi 1, 3, e 4, 2049, 2050, 2051 e 2052. 2. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a dieci mesi. In mancanza il rapporto di lavoro e' risolto. 3. Il lavoratore, salvo il caso di recesso per giusta causa di cui all'articolo 2119 del codice civile, non puo' essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione. 4. Rimangono salve le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 5. Per i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro e' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio. 6. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso codice.



Nota all'art. 2060:
- Il testo degli artt. 2110, 2111 e 2119 del codice
civile, e' il seguente:
«Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza,
puerperio). - In caso di infortunio, di malattia, di
gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono
forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta
al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita'
nella misura e per il tempo determinati dalle leggi
speciali, dagli usi o secondo equita'. Nei casi indicati
nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere
dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il
periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equita'.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause
anzidette deve essere computato nell'anzianita' di
servizio.».
«Art. 2111 (Servizio militare). - La chiamata alle armi
per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di
lavoro. In caso di richiamo alle armi, si applicano le
disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo
precedente.».
«Art. 2119 (Recesso per giusta causa). - Ciascuno dei
contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza
del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o
senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il
contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro
che recede per giusta causa compete l'indennita' indicata
nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce
giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento
dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.».



Art. 2061 Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia
dello Stato

1. I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito italiano che durante il servizio di leva hanno prestato servizio come ausiliari nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi. Resta fermo il divieto di richiamo di coloro che sono, alla data del richiamo, appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1929.
Art. 2062 Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di
famiglia

1. Il Ministro della difesa puo' escludere dall'obbligo di rispondere al richiamo alle armi i militari delle classi piu' anziane, che abbiano figli in servizio alle armi o morti in servizio militare e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi ed a carico.
Art. 2063
Esenzioni o ritardi dal richiamo

1. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali ricorrano presupposti che secondo il presente codice costituiscono titolo per dispense, ritardi, rinvii, o che si trovino in altre speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 2064
Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

1. I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorita' fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.
Art. 2065
Chiamata di controllo della forza in congedo

1. Il Ministro della difesa puo' ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo, dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo. 2. I militari di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali chiamate, attenendosi alle modalita' indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita', sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio. 3. Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una localita' diversa da quella di residenza, il militare ha diritto al viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.
Art. 2066
Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio

1. Il Ministro della difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante. 2. Il congedo anticipato puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.
Art. 2067 Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di
titoli di dispensa

1. Il Ministro della difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni dell'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l). 2. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai Consigli di leva.
Art. 2068 Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di
leva

1. Il Ministro della difesa puo', in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.
Art. 2069 Riduzione di servizio ai militari gia' allievi delle accademie
militari

1. E' in facolta' del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva gia' allievi delle Accademie militari.
Art. 2070
Congedo assoluto

1. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Art. 2071 Sospensione dell'invio in congedo assoluto in caso di prolungamento
della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra

1. In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 2026, l'invio in congedo assoluto e' sospeso.
Art. 2072
Rinvio ad altre leggi penali

1. Per quanto non previsto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice penale, del codice penale militare di pace, del codice penale militare di guerra, e delle altre leggi penali.
Art. 2073 Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal
compiere la ferma di leva

1. Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, ne' rimanere in tale posizione: a) gli iscritti di leva ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone l'articolo 2082 per i renitenti; b) gli iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita'; c) i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata; d) coloro che siano stati condannati per il delitto di sottrazione alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.
Art. 2074
Sottrazione alla leva

1. Chiunque, essendo soggetto alla leva, ed essendo stato omesso nella formazione delle liste della sua classe, non si presenta spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00.
Art. 2075
Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

1. Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
Art. 2076 Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle
stesse

1. Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure include indebitamente nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31,00. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
Art. 2077
Fraudolenta sostituzione di persona

1. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre se' o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.



Nota all'art. 2077:
- Il testo dell'art. 494 del codice penale, e' il
seguente:
«Art. 494 (Sostituzione di persona). - Chiunque, al fine
di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad
altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o
attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso
stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce
un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione
fino a un anno.».



Art. 2078 Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per
sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1. Gli iscritti di leva non ancora arruolati che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.



Note all'art. 2078:
- Il testo degli artt. 157, 158, 159,160,161,162 e 163,
del codice penale militare di pace, e' il seguente:
«Art. 157 (Procurata infermita' a fine di sottrarsi
permanentemente all'obbligo del servizio militare). - Il
militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente
all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o
volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita'
o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende
permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e'
punito con la reclusione da sei a quindici anni. Nel caso
di delitto tentato, si applicano le disposizioni
dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione
militare.
Art. 158 (Procurata infermita' a fine di sottrarsi
temporaneamente all'obbligo del servizio militare). - Il
militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente
all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o
volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita'
o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende
temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, e'
punito con la reclusione militare fino a cinque anni. La
stessa pena si applica al militare, che, a fine di
sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma
o di una specialita', o comunque di menomare la sua
incondizionata idoneita' al servizio militare, si mutila o
si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro
modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di
un corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua
incondizionata idoneita' al servizio militare, o si rende
temporaneamente inabile al servizio stesso. Se dai fatti
indicati nei commi precedenti e' derivata inabilita'
permanente al servizio militare, si applica la reclusione
da cinque a dieci anni.
Art. 159 (Simulazione d'infermita'). - Il militare, che
simula infermita' o imperfezioni in modo tale da indurre in
errore i suoi superiori o altra autorita' militare, e'
punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la
simulazione e' commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del
servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente
assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la
simulazione e' commessa per sottrarsi a un particolare
servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita'.
Art. 160 (Fatti commessi dagli iscritti di leva o
durante lo stato di congedo). - Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano anche: 1. agli iscritti di
leva; 2. ai militari in congedo illimitato, per i fatti
commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi
sono richiamati in servizio alle armi e dal momento
stabilito per la loro presentazione.
Art. 161 (Procurata inabilita' o simulata infermita' a
fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri
inerenti al servizio militare). - Fuori dei casi indicati
negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di
sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al
servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al
detto adempimento, ovvero simula una infermita' o una
imperfezione, e' punito con la reclusione militare fino a
sei mesi. Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio
militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.
Art. 162 (Circostanza aggravante per i concorrenti nel
reato). - Nel caso di concorso di persone in alcuno dei
reati preveduti da questo capo, la pena e' aumentata per
coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro. Il
pubblico ufficiale , il medico, il chirurgo o altro
esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno
dei reati preveduti dagli articoli precedenti soggiace alle
pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla meta'.
L'aumento e' della meta', se il colpevole e' un ufficiale.
Art. 163 (Pena militare accessoria). - Nei casi indicati
negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne
derivi la degradazione, importa la rimozione.».
- Il testo dell'art. 115 del codice penale militare di
guerra, e' il seguente:
«Art. 115 (Mutilazione o simulazione di infermita'). -
Fuori dei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 112, i
reati di mutilazione o simulazione di infermita', commessi
durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le
disposizioni degli articoli 157 a 163 del codice penale
militare di pace, con l'aumento dalla meta' a due terzi
delle pene ivi stabilite. Le stesse disposizioni si
applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo,
che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello
stato di leva o di congedo, ancorche' posteriormente non si
verifichi la loro chiamata in servizio alle armi. I
militari in congedo assoluto, che, durante il congedo,
commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono
puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio
alle armi.».



Art. 2079
Renitenza alla leva

1. E' considerato renitente alla leva: a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta ai fini di cui all'articolo 1939, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 1982, comma 2, o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati; b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale; c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'articolo 2018, comma 4; d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo 2023. 2. La dichiarazione di renitenza e' pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva. 3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata, all'estero, dalle autorita' diplomatiche o consolari o dai comandanti delle navi militari. 4. Il renitente alla leva e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5. I limiti minimo e massimo di cui al comma 1 sono ridotti: a) a due mesi e a un anno per chi si presenta spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza; b) a sei mesi e a due anni per chi si presenta spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo; c) a un mese e a due anni per colui che, fermato e tradotto davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio militare; d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, sia stato giudicato inabile al servizio militare. 6. La reclusione a cui e' condannato il renitente che non ha titolo all'eventuale dispensa o all'esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando il renitente e' inviato in congedo illimitato.
Art. 2080
Liste dei renitenti

1. Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti. 2. Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati. 3. I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota. 4. Dalla lista di cui al comma 1 vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.
Art. 2081
Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti

1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare. 2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita. 3. Il Consiglio di leva puo' annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza. 4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, e' denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorita' giudiziaria penale ordinaria. 5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non hanno titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio. 6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati. 7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all'articolo 1984.
Art. 2082 Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal
compiere la ferma di leva

1. Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi dell'articolo 2081, comma 3, o che sia stato assolto dall'autorita' giudiziaria, e' considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi. 2. Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva e' revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna. 3. Il renitente condannato puo' utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, purche' il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.
Art. 2083
Pene per il favoreggiatore del renitente

1. Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. 2. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, e' punito con la reclusione da un mese a un anno. 3. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124,00.
Art. 2084
Corruzione commessa dal perito sanitario

1. Il medico - chirurgo chiamato ad assistere i Consigli di leva in qualita' di perito sanitario, ovvero incaricato di effettuare particolari perizie, il quale riceve doni o accetta promesse per usare favori ad alcuno negli esami a lui affidati, e' punito con la reclusione da due mesi a due anni. 2. La pena si applica sia se i doni o le promesse sono stati dall'agente accettati dopo essere stato convocato per assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, sia se l'accettazione ha avuto luogo solo in previsione di tale convocazione. 3. La pena si applica qualunque sia il contenuto del provvedimento del Consiglio di leva per la cui adozione e' stato chiesto il parere del perito sanitario.
Art. 2085 Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni
contrastanti col presente titolo

1. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, e' punito con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale per il delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte: a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra; b) effettua trasferimenti di ruoli; c) deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall'articolo 2021, comma 2, lettera a); d) autorizza o ammette all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva; e) consente riforme; f) consente esclusioni dal servizio militare; g) autorizza o ammette alla dispensa; h) autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato; i) autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli articoli 2068 e 2069; l) da' arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari.



Nota all'art. 2085:
- Il testo dell'art. 323 del codice penale, e' il
seguente:
«Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non
costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a
se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' aumentata nei
casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di
rilevante gravita'.».



Art. 2086 Punibilita' dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati,
ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica

1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. 2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall'iscritto e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. 3. Se e' stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
Art. 2087
Decorrenza della prescrizione per taluni delitti

1. Per i delitti di cui agli articoli 2074, 2075, 2076 e 2082, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'.
Art. 2088
Giurisdizione del giudice ordinario

1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione del giudice penale ordinario.
Art. 2089
Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1. I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.



Nota all'art. 2089:
- Per il testo degli artt. 157, 158, 159,160,161,162 e
163, del codice penale militare di pace e
per il testo dell'art. 115 del codice penale militare di
guerra, si vedano le note all'articolo 2078.



Art. 2090
Mancanza alla chiamata 1, L'arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari
e' punito con le pene ivi stabilite.
Art. 2091
Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale

1. Il militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo 2023, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Art. 2092
Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

1. Il militare in attesa di giudizio perche' imputato di mancanza alla chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o perche' imputato di mancanza alla chiamata per istruzione, e' assegnato ed avviato ad un Corpo.
Art. 2093
Giurisdizione del giudice militare

1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria militare.
Art. 2094 Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di
controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

1. I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato che omettono di notificare il cambiamento della propria residenza e abitazione, oppure non si presentano, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorita' militare, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5,00 a euro 372,00. 2. Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorita' militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione. 3. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia dell'omissione.
Art. 2095 Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare

1. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolano o traggono in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'articolo 1951, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.
Art. 2096
Norme applicabili

1. Per quanto non disposto nella presente sezione, agli illeciti amministrativi ivi contemplati si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.



Nota all'art. 2096:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.



Art. 2097
Ambito e disciplina applicabile

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai principi fondamentali della Costituzione. 2. Per quanto non disposto dal presente titolo, in ordine ai requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al procedimento di chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio, si applica quanto previsto dai titoli I e II. 3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalita' e le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non disposto nel presente titolo, in ordine agli enti presso cui prestare servizio civile e alle modalita' di convenzionamento ed espletamento del servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della legge 1998, n. 230, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.



Note all'art. 2097:
- Il testo degli articoli 8 e 10 della legge 1998, n.
230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1998, n.
163, e' il seguente:
«Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio
civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il
primo triennio nel limite massimo di cento unita', e'
assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di
mobilita' del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto
previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede
centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente
generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile
una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione
equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del rendimento complessivo del
servizio, da compiere sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello
Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio
stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento
degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri
interessati e con le regioni competenti per territorio,
appositi corsi generali di preparazione al servizio civile,
ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli
obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento
speciale al servizio civile presso gli enti e le
organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma
4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in
via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
modalita' della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti
di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a
campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e
le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle
lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo
permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti
uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di
periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle
modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le
regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle
lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni delle province autonome, apposito regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresi' definite le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del
Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della
difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata
operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avvalersi in via
transitoria di personale militare in posizione di
ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi
disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
«Art. 10. 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e delle
organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma
2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista
degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio
civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio
civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile e'
composta da non piu' di quindici membri, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici
e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori
di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle
amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per
il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8,
comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di
convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attivita' della Consulta.».
- La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio
civile nazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 22 marzo 2001, n. 68.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
(Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2002, n.
99.



Art. 2098
Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che: a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi; c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.



Note all'art. 2098:
- Il testo degli articoli 28 e 30 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente:
«Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione
e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di
armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o
straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento e
all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
Con la licenza di fabbricazione sono consentite le
attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi
prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro
tremila.»
«Art. 30. - Agli effetti di questo testo unico, per armi
si intendono:
1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le
altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla
persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente
materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.».
- Il testo dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n.
105, e' il seguente:
«Art. 6 (Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi). - E' istituita, presso il Ministero
dell'interno, la commissione consultiva centrale delle
armi. La commissione si compone di un presidente, di due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della
Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui
quattro in rappresentanza dei settori economici
interessati, su designazioni plurime delle associazioni di
categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del
commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze,
di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro
del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in
materia balistica e di un esperto in armi antiche,
artistiche, rare o comunque di importanza storica.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un
funzionario della direzione generale della pubblica
sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono
nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per
ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne
esercita le funzioni il componente effettivo annualmente
delegato dal presidente; in caso di assenza o di
impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i
supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla
catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato,
accertando che le stesse, anche per le loro
caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate
nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di
carattere generale e normativo relative alle armi e alle
misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione,
la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio,
l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta,
la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.».



Art. 2099
Pubblicita'

1. Nel manifesto di chiamata alla leva di cui all'articolo 1966 e' fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
Art. 2100
Istanza

1. Gli obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione del servizio civile al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. La domanda non puo' essere sottoposta a condizioni e contiene espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 2097 nonche' l'attestazione, sotto la propria personale responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2098. 2. Con la domanda, l'obiettore puo' indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. 3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.
Art. 2101
Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva

1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'elenco di tutti gli obiettori. Ove, occorra, le modalita' di redazione e trasmissione dell'elenco sono specificate con il regolamento. 2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare. 3. La lista degli obiettori di coscienza puo' prevedere piu' contingenti annui per la chiamata al servizio.
Art. 2102
Dispense e invii in missioni umanitarie

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate nel titolo II del presente libro, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni: a) difficolta' economiche o familiari ovvero responsabilita' lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali; b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale; c) minore indice di idoneita' somatico - funzionale o psico - attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita'; d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine di chiamata alle armi. 2. In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 1 anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1, lo stesso Ufficio puo' adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. 4. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. 5. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilita' di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato. 6. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attivita' operativa. Il periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verra' prestata l'attivita' operativa. 7. L'obiettore puo' essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero. 8. Il servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita' previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. 9. L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. 10. E' facolta' dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda dell'obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione. 11. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonche' l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda. 12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorita' civili. 13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 puo' chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.



Nota all'art. 2102:
- Il testo degli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 della legge
26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 28 febbraio 1987, n. 49, e' il seguente:
«Art. 31 (Volontari in servizio civile). - 1. Agli
effetti della presente legge sono considerati volontari in
servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in
possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita'
personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita'
psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione
internazionale, abbiano stipulato un contratto di
cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai
sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a
svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei
Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti
dall'articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il
programma di cooperazione nel quale si inserisce
l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I
contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato
direzionale sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni non governative. I volontari in servizio
civile con contratto di cooperazione registrato presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma
rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari.
Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in
materia per le predette assicurazioni. 2-bis. I contributi
previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli
importi dei quali sono commisurati ai compensi
convenzionali determinati con apposito decreto
interministeriale, sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la
quale provvede direttamente all'accredito dei contributi
presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I
volontari ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative. Per i volontari in
aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a),
il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a
carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte
di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore
e' rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative,
stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo
conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante
responsabilita'.
4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un
periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi,
da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e'
attribuita con la registrazione del contratto di cui al
comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve
verificare la conformita' del contratto con quanto previsto
ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 1.
6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla
rappresentanza italiana competente per territorio ai fini
previsti dall'articolo 34.
Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non
governative). - 1. Le organizzazioni non governative idonee
possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi
riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge,
ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei
pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani
maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche,
dell'esperienza professionale e delle qualita' personali
necessarie, che si siano impegnati a svolgere attivita' di
lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un
contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni,
per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita'
tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui
sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno
definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita'
con il programma di cooperazione, registra il contratto
attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi
della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o
da enti pubblici hanno diritto al collocamento in
aspettativa senza assegni per la durata del contratto di
cooperazione.
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di
cooperazione registrato presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura
alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma
rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti.
Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in
materia per le predette assicurazioni. I contributi sono
commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con
apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i
cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al
comma 2-bis sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I
cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento
del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
dell'articolo 20.
3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla
rappresentanza italiana competente per territorio ai fini
previsti dall'articolo 34.
Art. 33 (Diritti dei volontari). - 1. Coloro ai quali
sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di
volontari in servizio hanno diritto: a) al collocamento in
aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di
ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei
limiti di appositi contingenti, da determinare
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e'
computato per intero ai fini della progressione della
carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il
diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta
anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di
cooperazione come volontario; b) al riconoscimento del
servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo; c) alla
conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le
disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , e
successive norme integrative, relative ai lavoratori
chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora
beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della
presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e
cooperanti da esse dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni e' data la possibilita' di
assumere personale sostitutivo con contratto a tempo
determinato.
Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I
volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto
di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi
in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo
della rappresentanza italiana competente per territorio, al
quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di
cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con
diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio
compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in
operazioni di polizia o di carattere militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere
con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro
subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni
contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal
volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le
organizzazioni non governative e' nullo ai sensi
dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di
inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto
di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata
nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il
contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e'
risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti
decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre
il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti: a) quando
amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali
prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la
propria attivita', o la riducano tanto da non essere piu'
in grado di servirsi della loro opera; b) quando le
condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro
opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro
attivita' o il regolare svolgimento di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono
risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e
disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante
interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da
questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla
direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e
autorizzazione di questa ultima.
Art. 35 (Servizio militare: rinvio e dispensa). - 1. I
volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai
sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che
debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio
di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al
Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a
concederlo per la durata del servizio all'estero, a
condizione che il richiedente sia sottoposto a visita
medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo
servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano
ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad
ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal
Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si e'
impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di
servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se
l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4
dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di
forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio
nel Paese di destinazione e' proporzionalmente computato ai
fini della ferma militare obbligatoria.».



Art. 2103
Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro

1. I cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. 2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro. 4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell'ambito di missioni umanitarie all'estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio di sanita' militare.
Art. 2104
Congedo illimitato

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza. 2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
Art. 2105
Richiamo

1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'. 2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1. 3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile. 4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2098, sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.
Art. 2106
Incompatibilita'

1. L'obiettore che presta servizio civile non puo' assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attivita' professionali, ne' iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attivita' professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. 2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1. 3. A colui che si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.
Art. 2107
Sanzioni disciplinari

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni: a) la diffida per iscritto; b) la multa in detrazione della paga; c) la sospensione di permessi e licenze; d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione; e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. 2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile. 4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate. 5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.



Nota all'art. 2107:
- Per il testo dell'articolo 8, comma 2, lettera i),
della legge 8 luglio 1998, n. 230, si vedano le note
all'articolo 2097.



Art. 2108 Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio
civile

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attivita' degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) corrispondenza tra le proprie finalita' istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b); c) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al servizio civile; d) aver svolto attivita' continuativa da non meno di tre anni. 2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che puo' essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio. 3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilita' a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui cio' sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualita' del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalita' previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230. 4. In nessun caso l'obiettore puo' essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile. 5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalita' dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrita' fisica e morale del cittadino. 6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneita' organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile. 7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione. 9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione. 10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



Nota all'art. 2108:
- Per il testo dell'articolo 10 della legge 8 luglio
1998, n. 230, si vedano le note all'articolo 2097.



Art. 2109
Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilita' penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. 2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda. 3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
Art. 2110
Sanzioni penali

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. 3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare. 4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva. 5. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate. 6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine e' di tre mesi. 7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
Art. 2111 Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di
coscienza

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2098. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo. 3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. 4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2098 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3. 5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2098, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi. 6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2098, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al presente comma. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3. 8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l'arruolamento e alla rinuncia allo status di obiettori di coscienza, si applica l'articolo 636.



Nota all'art. 2111:
- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano
le note all'articolo 2098.



Art. 2112
Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Art. 2113 Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puo', su propria richiesta da presentare alla competente autorita' militare, e su parere conforme della direzione della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivita' volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare. 2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale e' valido a tutti gli effetti come servizio militare. 3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva. 4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso le comunita' terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato. 5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita' militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Art. 2114 Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
socio-sanitaria

1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio - sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'istanza e' accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.
Art. 2115
Clausola di corrispondenza

1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.
Art. 2116
Clausola di salvaguardia in materia di competenze

1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
Art. 2117
Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374

1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: <<1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.>>; b) il comma 2 dell'articolo 5 e' abrogato; c) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: <<2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del codice dell'ordinamento militare.>>



Nota all'art. 2117:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 della legge
29 ottobre 1977, n. 374 (Norme per la messa al bando delle
mine antipersona), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3 novembre 1997, n. 256, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 5 (Distruzione delle scorte). - 1. Le competenze
del Ministero della difesa in materia di distruzione delle
scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento
militare.
2. (abrogato).
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,
valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni
1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
«Art. 9 (Competenze dei Ministri e relazione al
Parlamento). - 1. Ministri degli affari esteri, della
difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della
presente legge, compresa la distruzione delle mine
antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione
alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.
2. I Ministri di cui al comma 1 presentano
semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa
riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del
codice dell'ordinamento militare.».



Art. 2118
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente: <<Art. 21 (Ordinamento) - 2. L'articolazione del Ministero e' definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.>>; b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Agenzia industrie difesa) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.>>



Nota all'art. 2118:
- Per il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.



Art. 2119
Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242

1. L'articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, e' sostituito dal seguente : <<Art .5 - 1. In relazione a urgenti necessita' per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge puo' essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 21 del codice dell'ordinamento militare.>>



Nota all'art. 2119:
- La legge 23 maggio 1980, n. 242 (Delega al Governo per
la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1980, n.
163.



Art. 2120
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: << Art. 3 (Registro nazionale delle imprese) - 1. Il registro nazionale delle imprese e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: << Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il Comitato per la tenuta del registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>; c) l''articolo 17 e' sostituito dal seguente: <<Art. 17 (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) - 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>



Nota all'art. 2120:
- La legge 9 luglio 1990 n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.



Art. 2121 Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale
militare di pace

1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 273 e' sostituito dal seguente: <<Art. 273 (Reati commessi all'estero o in corso di navigazione) - Per i reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare di Roma. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato>>; b) l'articolo 409 e' sostituito dal seguente: <<Art. 409 (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune. La pena della reclusione militare e' espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva>>; c) dopo l'articolo 261-bis sono inseriti i seguenti: <<Art. 261-ter (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei giudici militari e' ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale>>; <<Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello) Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare, e' regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>.



Nota all'art. 2121:
- Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Codici
penali militari di pace e di guerra), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio
1941, n. 107.



Art. 2122
Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979

1. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' sostituito dal seguente: <<Art. 9 - 1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, e' disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare.>>



Nota all'art. 2122:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la
difesa del mare), e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16.



Art. 2123
Uso dello spazio aereo

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242>>; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1. Spazio aereo.

1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonche' le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.>>; c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: <<Art. 2. Traffico aereo civile.

1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all'articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale. 2. In materia di accordi particolari, priorita' di traffico, permeabilita' degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.>>; d) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: <<Art. 10. Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Sono membri del comitato: a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile; c) i membri militari di cui all'articolo 234 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La presidenza del comitato e' assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa. La nomina del presidente e dei membri del comitato e' conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.>>.



Nota all'art. 2123:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1981, n. 484 (Uso dello spazio aereo civile, in attuazione
della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1981,
n. 233.



Art. 2124 Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del
traffico aereo

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: <<8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice dell'ordinamento militare, nonche' al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.>>.



Nota all'art. 2124:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 118 (Attuazione della
direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei
controllori del traffico aereo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 luglio 2008, n. 158, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque esercita la funzione di controllore o
studente controllore del traffico aereo senza la prescritta
licenza ovvero con la licenza sospesa o revocata, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a
diecimila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
una licenza di controllore o studente controllore del
traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del
traffico aereo in difformita' dalle abilitazioni o dalle
specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento
euro a novemila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
una licenza di controllore o studente controllore del
traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del
traffico aereo senza aver ottenuto il rilascio della
prescritta certificazione medica ovvero con certificazione
non conforme alle disposizioni dell'articolo 11, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilacinquecento euro a diecimila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
una licenza di controllore o studente controllore del
traffico aereo che omette di informare il proprio datore di
lavoro di un'alterazione del suo stato di salute o di
essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di
farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in
modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti
inerenti alla sua licenza, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a dodicimila
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
esercita l'attivita' di formazione o addestramento di
controllori o studenti controllori del traffico aereo in
mancanza della certificazione ENAC e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro
a cinquantamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di
servizi di controllo del traffico aereo che utilizza un
controllore o studente controllore del traffico aereo privo
di licenza o in difformita' delle abilitazioni o
specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
centomila euro.
7. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'accertamento
e dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di
servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1 del codice dell'ordinamento
militare, nonche' al personale militare, che sono soggetti
alle norme proprie dell'ordinamento militare.».



Art. 2125 Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei
carabinieri

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: <<Art. 16. Speciali compiti d'istituto. L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con: a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita'; b) la tutela dell'ambiente; c) la tutela del patrimonio culturale; d) la tutela del lavoro; e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; f) la repressione del falso nummario; g) le esigenze del Ministero degli affari esteri; h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ; i) la tutela della salute; l) l'espletamento e il coordinamento delle attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.



Nota all'art. 2125:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 297 (Norme in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248.



Art. 2126
Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e' sostituito dal seguente: <<Art. 3 (Applicazione) - 1. Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorita' responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.>>



Nota all'art. 2126:
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261
(Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e
la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2008,
n. 19.



Art. 2127 Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All'articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nell'articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379 le parole <<di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare>>. 2. All'articolo 86, comma 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole <<di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare>>.



Note all'art. 2127:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. Testo A), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n.
245, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Sportello unico per l'edilizia). - 1. Le
amministrazioni comunali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
o di denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli
36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai
sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda
del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'
allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice
della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole
di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
tema di aree naturali protette.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379
(Disposizioni regolamentari in materia edilizia. Testo C),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Sportello unico per l'edilizia). - 1. Le
amministrazioni comunali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo V, titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
o di denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli
36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai
sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico
ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque
rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della parte II del
testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'
allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei Vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice
della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole
di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
tema di aree naturali protette.».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n.
214, come modificato dal presente decreto:
«Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e
diritti di passaggio). - 1. Le autorita' competenti alla
gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le
occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti,
pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli
87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione
del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti
di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al
pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati
tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene
alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela
delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II,
del codice dell'ordinamento militare.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le
disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
codice della navigazione.
6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la
descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei
modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati
alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89
trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del
predetto allegato n. 13. Il Ministero puo' delegare ad
altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le
comunicazioni trasmessegli.».



Art. 2128
Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: <<10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare>>.



Nota all'art. 2128:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade). -
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
4. E' denominata «strada di servizio» la strada
affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)
avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla
strada principale e viceversa, nonche' il movimento e le
manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2,
si distinguono in strade «statali», «regionali»,
«provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e denominate «strade militari», ente proprietario
e' considerato il comando della regione militare
territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C
ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete
viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete
delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di
provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo
di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di
provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva
provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del
comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio intermodale o con le localita' che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale.
Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F,
sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei
centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5,
seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti,
il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale
autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei
casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni
delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade
cosi' classificate sono iscritte nell'archivio nazionale
delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e
alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle
regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in
attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari,
la disciplina specificamente prevista dal codice
dell'ordinamento militare.».



Art. 2129 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre
1994, n. 724

1. All'articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>>. 2. L'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' cosi' sostituito: <<Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.



Note all'art. 2129:
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
aprile 1975, n. 105, come modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). -
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale
contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle
sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi
previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti
di cui al precedente articolo 9.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro
che esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni
del tiro a segno all'entrata in vigore della presente
legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa
descrizione per numero di matricola, tipo, calibro,
fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne
legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma
dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni,
con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono
giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si
esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo
comma dell'articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista
dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
che vi procede secondo le competenze stabilite dagli
articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi
prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda
da euro 206 a euro 1.032.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). -
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,
fermo restando la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo
articolo, il cui importo sara' determinato dal Ministro
della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si applica un canone determinato su base nazionale
ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n.
497, ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari
a quello derivante dall'applicazione della normativa
vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo
alla concessione dell'alloggio, fermo restando per
l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche
se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante
dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per
cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo
familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per
un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare
oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa
ha facolta' di concedere proroghe temporanee secondo le
modalita' che saranno definite con apposito regolamento da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni
previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo
9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si
applica un canone pari a quello risultante dalla normativa
sull'equo canone senza maggiorazioni.
2. Nell'art. 13, L. 18 agosto 1978, n. 497 , e nell'art.
7, comma 3, L. 1° dicembre 1986, n. 831 , le parole: «sulla
base delle disposizioni di legge vigenti in materia di
canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base
delle disposizioni vigenti in materia di definizione
dell'equo canone».
3. La determinazione dei canoni di concessione degli
alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art.
7, comma 1, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 .
Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),
della L. 1° dicembre 1986, n. 831 , rientrano nella
previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della
L. 24 dicembre 1993, n. 537 .
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e
relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della L. 18
agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni, dall'art.
8 della L. 1° dicembre 1986, n. 831 , e successive
modificazioni, e dall'articolo 9 del D.L. 21 settembre
1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20
novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono
rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di
immobili non riassegnabili in quanto in attesa di
manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione
straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un
fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il
reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle
altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del
1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri
alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari,
emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e
utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni
del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.».



Art. 2130
Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191

1. Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2, comma 28, e' cosi' sostituito: <<28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.>>; b) nell'articolo 2, comma 195: b.1) le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole: "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare"; b.2) le parole "comma 189" sono sostituite dalle parole: "comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare"; c) nell'articolo 2, comma 196, le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare".



Note all'art. 2130:
- Si riporta il testo dei commi 28, 195 e 196 dell'art.
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010), pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n.
302, come modificato dal presente decreto:
«(omissis)
28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto
all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri
stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il
Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi
dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei
segni distintivi di cui al presente comma, in via
convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del
Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del
codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni.
(omissis)
195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti
del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui
al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento
militare, e' attribuito al comune di Roma e al Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui
al comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento
militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i
trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un
importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al
comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario
del Governo.
196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di
tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le
esigenze di cui all' articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
fino a concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al
comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento
delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,
relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi
in economia e all'acquisizione di servizi e forniture,
compresi nel piano di rientro approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
L'anticipazione e' erogata secondo condizioni disciplinate
in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e,
comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio
2010 e, per la parte residua, subordinatamente al
conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento
militare, ed e' estinta entro il 31 dicembre 2010, anche
tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi
immobiliari di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice
dell'ordinamento militare spettanti al Commissario
straordinario del Governo. Per ulteriori interventi
infrastrutturali e' autorizzata, a favore del comune di
Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' dalla presente legge.».



Art. 2131
Norma di coordinamento in materia di energia

1. Nella rubrica dell'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soppresse le parole <<militari e>>.



Nota all'art. 2131:
- Si riporta il testo della rubrica dell'art. 39 della
legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 39 (Valorizzazione ambientale degli immobili
penitenziari).».



Art. 2132 Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni
internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza

1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita' attuative.



Nota all'art. 2132:
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.



Art. 2133
Permute

1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
Art. 2134 Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati al
Corpo della Guardia di finanza

1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, il Comando generale della guardia di finanza e' autorizzato a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Art. 2135 Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di
finanza

1. Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 2135:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106.



Art. 2136
Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare: a) il capo II del titolo IV; b) la sezione IV del capo I del titolo V; c) l'articolo 622; d) l'articolo 721; e) l'articolo 878; f) l'articolo 881; g) l'articolo 886; h) l'articolo 897; i) l'articolo 898; l) l'articolo 908; m) l'articolo 911; n) l'articolo 932; o) l'articolo 938; p) l'articolo 1008; q) l'articolo 1057, commi 2, 3 e 4; r) l'articolo 1091; s) la sezione IV del capo III del titolo V; t) la sezione III del capo VII del titolo V; u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; v) l'articolo 1076; z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; aa) l'articolo 1394; bb) il capo XVI del titolo VII; cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; dd) il capo XVIII del titolo VII; ee) il titolo VIII; ff) l'articolo 1493; gg) l'articolo 2229, comma 6. 2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice: a) l'articolo 192; b) l'articolo 558. 3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.
Art. 2137 Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo
della Guardia di finanza

1. L'ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio puo', entro un anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. 2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande. 3. L'ispettore o il sovrintendente che sia cessato dal servizio permanente a domanda o d'autorita' non puo' fare domanda di impiego civile. 4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile l'ispettore o il sovrintendente che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che sia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado. 5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della Guardia di finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuati gli organi competenti ad accertare l'idoneita' e la meritevolezza dell'ispettore o del sovrintendente a conseguire l'impiego civile. 7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.
Art. 2138 Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di
finanza

1. Le disposizioni del Capo III, del Titolo VI, del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. 3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonche' quant'altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito regolamento per il Corpo della Guardia di finanza.
Art. 2139 Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza

1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2. 2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, categorie, specialita' e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunita', il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.



Nota all'art. 2139:
- Per il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano le note all'art. 1.



Art. 2140
Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: <<4. Il Corpo della Guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.>>; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: <<5. Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.>>; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: <<6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo>>. 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.



Nota all'art. 2140:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della L. 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 11 giugno
2001, n. 133, come modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata,
l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro
che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
formativi.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico
concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani
che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni;
b) non abbiano superato il 38° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni
connesse;
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella
posizione di congedo per aver completato la ferma quali
ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei
carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri;
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella
posizione di congedo per aver completato la ferma quali
ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
4. Il Corpo della Guardia di finanza puo' arruolare
ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due
anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da
reclutare tra coloro che hanno superato con esito
favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede
tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i
cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31
marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale;
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella
posizione di congedo per aver completato la ferma quali
ufficiali ausiliari in ferma prefissata
.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e della
finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai
singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le
tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali
prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le
modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di
formazione e relativi programmi sono determinati dal
Comando generale;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali in ferma prefissata
.
5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli
ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le
scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29
marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in
servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per
cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi,
specialita' o specializzazioni.
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono
nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in
ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo
speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo
tecnico-logistico-amministrativo.
7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del
punteggio della graduatoria del concorso e di quello
conseguito al termine del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso
in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione
di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla
sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in
tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in
ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami
in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda
sessione o che dimostrino di non possedere il complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene
assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli
di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la
morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa
determinazione del direttore generale del personale
militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete
il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
delle accademie.».



Art. 2141 Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza

1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, per il contingente ordinario, e nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado, per il contingente di mare.
Art. 2142 Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento militare

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione.



Nota all'art. 2142:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1982, n.
158.



Art. 2143 Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di
finanza

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il comma 7 e' sostituito dal seguente: <<7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna; c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare.>>. 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.



Note all'art. 2143:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della L. 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 11
giugno 2001, n. 133, come modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sempre che gli stessi non
abbiano superato il 40° anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il 34° anno di eta'.
5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti
dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle
forze di completamento del Corpo della guardia di finanza
possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti
loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001,
sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819,
puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della Commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze
del Corpo della Guardia di Finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali
chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo
della guardia di finanza individua gli eventuali specifici
requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva
articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare
.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e
limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle
posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e
le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».



Art. 2144 Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza

1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
Art. 2145 Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza

1. Alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza>>; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dall'articolo 5, la promozione nella posizione di <<a disposizione>> prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza e' soppressa.>>; c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: <<Art. 2 - 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.>>; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: <<Art. 4 - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2, 3 e 4, annesse al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal predetto decreto legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.>>; e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: <<Art. 5 - 1. Per effettuare le promozioni previste dall'articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6. 2. L'avanzamento si effettua a scelta. 3. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.>>; f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: <<Art. 6 - 1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati nella posizione di <<a disposizione>> dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta'.>>; g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: <<Art. 7 - 1. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale e secondo il seguente ordine: a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dal limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; c) ufficiali promossi nella posizione di <<a disposizione>>; d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. 3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge. 4. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. 5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 6. Agli ufficiali di cui al comma 5 sono concesse, inoltre, le indennita' di cui all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. 7. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6. 8. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami>>.



Nota all'art. 2145:
La legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per
l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo
1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1973,
n. 329.



Art. 2146 Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei
sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza

1. Alla legge 10 maggio 1983, n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza>>; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato e' data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti. 2. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.>>; c) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: <<Art. 23 - 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.>>; d) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: <<Art. 31 - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.>>; e) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: <<Art. 32 - 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue: a) presidente: un ufficiale generale; b) membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero <<appuntati e finanzieri>>, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare>>; f) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: <<Art. 33 - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente. 2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente. 3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative. 4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere sentito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.>>; g) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: <<Art. 35 - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se l'ispettore o il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. 3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore o al sovrintendente dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nel foglio d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. 6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 7. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.>>; h) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: <<Art. 44 - 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. 2. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. 3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari>>; i) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: <<Art. 52 - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.>>. 2. Per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza il grado iniziale viene conferito con determinazione del Comandante generale.



Nota all'art. 2146:
- La legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori
e dei sovrintendenti della Guardia di finanza), e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 138.



Art. 2147 Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri

1. Alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato>>; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: a) marescialli in servizio permanente; b) marescialli in ferma volontaria; c) marescialli in congedo; d) marescialli in congedo assoluto. 2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. 3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di eta' si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche', in quanto compatibili, l'articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.>>; c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: <<Art. 2 - 1. I graduati e i finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. 2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. 4. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato. 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni <<militare di truppa>> e <<servizio continuativo>> riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di <<personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri>> e <<servizio permanente>>.>>; d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: <<Art. 7 - 1. Il militare in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. 2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni. 3. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti a interruzioni del servizio. 4. Il militare subisce una detrazione di anzianita' anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati. 5. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.>>; e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: <<Art. 8 - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. 5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura. 7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. 8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio. 11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio. 12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennita' di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato. 13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.>>; f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: <<Art. 9 - 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole <<scarso rendimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore>>. 2. Alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<anche se cessi dal servizio per perdita del grado>>.>>; g) l'articolo 10, comma 2, e' sostituito dal seguente: <<Art. 10 - 2. Gli appuntati e finanzieri tre mesi prima del compimento del 60° anno di eta' possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria delle riserva.>>; h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: <<Art. 16 - 1. Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e, in quanto compatibili, al codice dell'ordinamento militare.>>.



Nota all'art. 2147:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato
giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati
e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21
febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 - 1. I militari indicati negli articoli 1 e 2
della presente legge cessano dal servizio permanente al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e, purche' in
possesso dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato, sono collocati nella categoria
dell'ausiliaria. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi
permangono in tale posizione per otto anni; successivamente
sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a
seconda dell'idoneita' fisica.
2. Gli appuntati e finanzieri tre mesi prima del
compimento del 60° anno di eta' possono, a domanda,
rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In
tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria
delle riserva.
3. I predetti militari in ausiliaria possono essere
collocati nella riserva per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari.
4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari
che, essendovi transitati nei casi previsti per legge,
hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta
posizione la propria disponibilita' a prestare servizio
nell'ambito del comune o della provincia di residenza
presso l'amministrazione di appartenenza od altra
amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con
decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro della funzione pubblica.
5. Il militare in ausiliaria non puo' assumere cariche
ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto
comporta l'immediato passaggio nella categoria della
riserva, con la perdita del trattamento economico previsto
per la categoria dell'ausiliaria.
6. Il militare che, all'atto della cessazione dal
servizio permanente per raggiunti limiti di eta', sia
collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi
dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneita', puo', a
domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo
trascorso nella riserva non e' computato ai fini del
trattamento economico previsto per la categoria
dell'ausiliaria che, comunque, non puo' superare il
sessantunesimo anno di eta'.»



Art. 2148
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

1. Le denominazioni di <<Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio>>, ovunque compaiano nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono sostituite con le parole <<Ministro dell'economia e delle finanze>>. 2. All'articolo 1, comma 1, le parole <<decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>>. 3. All'articolo 4, comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>. 4. All'articolo 5, comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.



Nota all'art. 2148:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, e 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione
dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate». »
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1.
Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma
20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento
professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica
della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli
spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme
di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al
codice dell'ordinamento militare.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le
procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), individuano e disciplinano le modalita'
attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER,
l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle
materie oggetto di concertazione.»
«Art. 5 (Forze armate) - 1. Per il personale
appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di
concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26,
comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica
della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli
spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme
di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al
codice dell'ordinamento militare.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le
procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2,
individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali
si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le
forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di
concertazione.».



Art. 2149 Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del
Corpo della Guardia di finanza

1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate: a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli; b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 2. La potesta' sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete: a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli; b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. 3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita': a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di ufficiali generali o colonnelli; b) al Comandante generale per i restanti ufficiali. 4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. 5. In caso di corresponsabilita' tra: a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. 6. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma 2; b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 7. Le facolta' previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.



Nota all'art. 2149:
- Il testo dell'art. 19, primo comma, del codice penale
e' il seguente:
«Art. 19 (Pene accessorie: specie). - Le pene accessorie
per i delitti sono:
1. l'interdizione dai pubblici uffici;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
3. l'interdizione legale;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di
lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della
potesta' dei genitori.».



Art. 2150
Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato

1. Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 881. 2. Al personale di cui al comma 1 si applica l'articolo 804; resta fermo quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.



Nota all'art. 2150:
- Il testo dell'art. 65-ter del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271, e' il seguente:
«Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei
dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente
inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per
mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa
di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata
ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo
d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza,
previa dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel
ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al
comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneita'
assoluta al servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo
d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo
consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per essere impiegato in incarichi
compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla
direzione di reparti operativi, sentita la commissione
consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor
civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta'
previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo'
chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per
essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione
fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono
disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per la progressione in carriera del personale di cui
al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la
disciplina prevista per il conferimento delle promozioni
nel ruolo di provenienza si applica con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle
particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni
da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero
dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e'
determinato, di volta in volta, in proporzione pari al
rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle
corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il
numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse.
Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di
posto e' arrotondata per eccesso all'unita'.
5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il
trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in
godimento e il trattamento economico previsto per la
qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della
progressione economica, l'anzianita' maturata al momento
della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli
assegni di superinvalidita', di assistenza, di
accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della
definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la
permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano
superiori ad un anno e siano stati retribuiti con
trattamento economico in attivita', sono assicurati la
riliquidazione del trattamento di quiescenza e il
trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio
spettante in attivita' di servizio.
6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale
iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla
cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero
di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza,
tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio
dello Stato.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei
dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad
ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che
prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10
aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27
febbraio 1989, n. 79.».



Art. 2151 Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia a ordinamento civile

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e' cosi' sostituito: <<1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso: a) per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e del corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti; b) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.>>.



Nota all'art. 2151:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2010,
n. 55, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Disposizioni per l'Amministrazione della
difesa). - 1. Fermi restando i benefici previsti dalle
norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti
messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza e del corrispondente personale delle
Forze di polizia a ordinamento civile, e' riservato al
coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso
dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento del personale dei ruoli degli
ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze
di polizia a ordinamento civile, e' riservato al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio, in possesso dei requisiti
prescritti.
1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del
personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e
del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui
al comma 1, lettere a) e c), e' altresi' riservata ai
diplomati presso le scuole militari e agli assistiti
dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale
per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei
carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto
comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano
anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di
secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi
indicato nonche' del corrispondente personale delle Forze
armate.
2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni
organiche del Ministero della difesa», sono inserite le
seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di
lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo».
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a
legislazione vigente per il reclutamento del personale
relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei
limiti in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2-bis. In considerazione delle speciali e particolari
esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del
personale militare impiegato nelle missioni internazionali,
per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di
formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano
ad avvalersi dei docenti civili gia' destinatari delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15
dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni
annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali
di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio
di previsione del Ministero della difesa destinati alle
spese per la formazione e l'addestramento del personale di
ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di
cui al primo periodo non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il
primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
«ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva
pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta' del grado rivestito che ne facciano
richiesta; ».
3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n.
224, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il personale collocato in aspettativa per
riduzione di quadri puo' chiedere all'Amministrazione
militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di
servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso
una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio,
e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo
collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al
primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre
dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun
beneficio e' riconosciuto al personale per il
raggiungimento della sede di servizio a seguito di
successivi richiami».
3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n.
86, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che elegge domicilio nel territorio
nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19
maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto
del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in
caso di successivi richiami in servizio previsti dalle
disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato
all'atto del definitivo collocamento in congedo».
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di
disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in
relazione alle peculiarita' organizzative di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi
nell'espletamento del servizio connesso ad attivita'
operative o addestrative svolte nel corso di missioni
internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia
di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento
diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze,
ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai
compiti affidatigli.
5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione
dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita'
dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo
della guardia di finanza e relativi ad attivita' operative
o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero,
l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della
guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere
pagamenti in conto nella misura massima del novanta per
cento del valore delle forniture collaudate e accettate,
per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita
dichiarazione di ricevimento.».



Art. 2152 Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel
caso di collocamento in congedo

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e' cosi' sostituito: <<1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo>>.



Nota all'art. 2152:
- Si riporta il testo dell'art.2 della legge 29 marzo
2001, n,86 (Disposizioni in materia di personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicata nella
Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77, come modificato dal
presente decreto:
«Art.2 (Applicazione dell'articolo 17della legge 28
luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).
- 1. Il coniuge convivente del personale di cui
all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia
impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale
all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di
precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile
presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede
dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che elegge domicilio nel territorio
nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, di cui all'articolo 909 del codice
dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge puo'
essere esercitato una sola volta, anche in caso di
successivi richiami in sevizio previsti dalle disposizioni
vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del
definitivo collocamento in congedo.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano a tutto il personale
indicato all'articolo 1, comma 1.».



Art. 2153
Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia.
Art. 2154 Disposizioni generali in materia di trattamento economico del
personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. 2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Nota all'art. 2154:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si vedano le note all'art. 899.



Art. 2155 Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a
ordinamento militare

1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro VI, titolo II.
Art. 2156 Retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma
prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796.
Art. 2157 Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di
polizia a ordinamento militare

1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798.
Art. 2158 Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a
ordinamento militare

1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1799, in materia di retribuzione delle forze di completamento.
Art. 2159 Scatti per invalidita' di servizio per le Forze di polizia a
ordinamento civile e militare

1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: <<1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare>>.



Nota all'art. 2159:
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
per infermita' dipendente da causa di servizio). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata
riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio
ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa
al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, fermo restando il diritto all'equo
indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi
trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge
o pattizie.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente
articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice
dell'ordinamento militare.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono
conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo
unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e
gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928,
n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.».



Art. 2160 Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento
militare

1.Agli ufficiali non dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 2160:
- Il testo degli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e
43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente:
«Art. 43 (Trattamento economico). - (omissis).
16. Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
(omissis)
22. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento
economico spettante al primo dirigente.
23. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano
prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito
il trattamento economico spettante al dirigente superiore.»
«Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a
decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei
Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano
prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito
lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi
funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato
servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo
stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto
trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di
quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e
ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce
presupposto per la determinazione della progressione
economica.
2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del
ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai
commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo
stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base
dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla
qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i
trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche
ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia
previste dall'articolo 16.».



Art. 2161 Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo
della Guardia di finanza

1.Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.



Nota all'art. 2161:
- Il testo dell'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n.
42 (Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti
militari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo
2000, n. 54, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del
Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto
di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni
di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie
di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei
relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo
superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano
potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui
al comma 2 dell'articolo 1, e' corrisposto in unica
soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la
cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un
premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei
premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello
complessivo dei premi percepiti.
3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il
quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il
cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle
specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a
pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione
meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal
servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di
importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi
di cui al comma 2 dell'articolo 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota militare devono
contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma
volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi
stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti
dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo
speciale - settore aereo. L'ufficiale che non porta a
termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto
dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme
eventualmente contratte.
5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito
al comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo
della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per
il conseguimento del brevetto di pilota militare devono
contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma
volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
servizio.
6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, stanno frequentando il corso di
pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota
militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, una ferma
volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera
il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo
l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di
cui ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 1.».



Art. 2162
Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

1. All'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole <<le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,>> sono inserite le seguenti:<<i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42>>.



Nota all'art. 2162:
- Per il testo dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota all'art. 1846.



Art. 2163 Estensione dell'indennita' di missione all'estero al personale delle
Forze di polizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1807 si applicano anche al personale delle Forze di polizia.
Art. 2164
Estensione dell'indennita' di lungo servizio all'estero

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1808 si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza.
Art. 2165 Estensione dell'indennita' di servizio all'estero presso
rappresentanze diplomatiche

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1809 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2166 Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale
delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.
Art. 2167 Indennita' pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento
militare

1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Nota all'art. 2167:
- Per il testo dell'art. 43, comma 3, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, si veda la nota all'art. 1857.



Art. 2168 Speciale indennita' pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza

1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e' attribuita la speciale indennita' pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 2168:
- Il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il
seguente:
«Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica
sicurezza). - 3. Al capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale
indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con
le medesime modalita' si provvede per il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante
generale della Guardia di finanza, per il Direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il
Direttore generale per l'economia montana e per le
foreste.».



Art. 2169 Indennita' di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di
polizia a ordinamento militare

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennita' operative e relative indennita' supplementari, previste per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.
Art. 2170 Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze
di polizia a ordinamento militare

1. Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e' disciplinato dall'articolo 43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 2170:
- Il testo dell'art. 43, commi 13 e 14, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n.
100, e' il seguente:
«13. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia,
in relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
14. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.».



Art. 2171 Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze
di polizia a ordinamento militare

1. Al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuiti gli ulteriori emolumenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 2172
Competenza statale per gli interventi di protezione sociale

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.



Nota all'art. 2172:
- Il testo dell'art. 24, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, e' il
seguente:
«Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di
catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o
estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di
profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi
straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri,
limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario
alle operazioni di identificazione e di riconoscimento
della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24
luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il
trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad
appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei
carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi
assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la
distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a
finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della
Comunita' economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo
disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della
Costituzione, ivi compresi le indennita' di disoccupazione
e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e
salari;
6) l'attivita' dei CPABP strettamente limitata
all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5)
fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.».



Art. 2173 Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento
militare

1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.



Nota all'art. 2173:
- Il testo dell'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23
dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 1993, n. 306, e' il seguente:
«3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 , e al decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44 , a favore del personale militare e
civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro
familiari, nonche' a favore del personale del Corpo
forestale dello Stato, sono concessi in uso alle
organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i
mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di
tali apporti nonche' le relative norme d'uso.
4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli
interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le
Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
in concessione alle organizzazioni costituite tra il
personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge
11 luglio 1978, n. 382 , oppure ad enti e terzi, con
procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che
saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri
interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.».



Art. 2174 Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle
Forze di polizia a ordinamento militare

1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applica la disposizione di cui all'articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di polizia promuovono il benessere del personale e della sua famiglia mediante: a ) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui all'articolo 2173; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo; c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.
Art. 2175 Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di
polizia a ordinamento militare

1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le Amministrazioni interessate, in luogo della istituzione di asili nido, possono concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
Art. 2176
Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare

1. Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.



Nota all'art. 2176:
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407, si veda la nota all'art. 1837.



Art. 2177
Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 2178 Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi
delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia

1. Al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in materia di computo del servizio effettivo di cui all'articolo 1847 e quelle sul trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli 1864, 1870, 1871, 1872, 1874 e 1875.
Art. 2179 Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo percepite
dalle Forze di polizia a ordinamento civile

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, percettore delle indennita' di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1868, 1869 e 1888.



Nota all'art. 2179:
- La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L.
5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative
del personale militare), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 marzo 1983, n. 85.



Art. 2180 Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale del Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.
Art. 2181 Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo
indennizzo

1. Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1895. 2. Agli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1882.
Art. 2182 Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di
servizio

1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1896.
Art. 2183 Speciale trattamento pensionistico di reversibilita' ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche in caso di decesso in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.
Art. 2184
Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione II , ivi comprese le norme sull'indennizzo integrativo, e' concesso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile ed e' esteso ai dipendenti civili dello Stato, alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1898. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente civile, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico: a) dirigenza: 1) euro 7.746,85 al coniuge superstite, anche se separato, purche' senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti, ovvero ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite; 2) euro 1.936,71 ai genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli, ovvero ai fratelli e alle sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori; b) area terza: 1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); c) area seconda: 1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); d) area prima: 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a); e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato: 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a); 2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a). 3. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un dipendente civile, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ ed alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A: a) dirigenza: euro 7.746,85 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria; b) area terza: euro 6.197,48 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria; c) area seconda: euro 4.648,11 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria; d) area prima: euro 3.873,43 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria; e) personale non dirigente con contratti a tempo determinato: euro 3.098,74 per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.



Nota all'art. 2184:
- Per la tabella A, relativa alle categorie 1^, 2^ e 3^,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28, si
vedano le note all'articolo 713.



Art. 2185 Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e
ad altro materiale bellico

1. La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, e' corrisposta, con le stesse modalita', alle seguenti categorie di personale e loro superstiti: a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). 2. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 2186 Validita' ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti
quesiti

1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento: a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati; b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente; c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.
Art. 2187
Procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.
Art. 2188 Ristrutturazione di ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dall'abrogata legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono essere modificate le disposizioni del presente codice relative a: a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate; b) l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate; c) il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa; d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata. 2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata, risultate in eccedenza al termine dell'unificazione o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessita', con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Note all'art. 2188:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano le note all'art. 2139.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 1995, n. 302.



Art. 2189 Competenze residuali della Direzione generale per il personale
militare

1. La Direzione generale per il personale militare provvede, quanto ai volontari in ferma breve, alle residuali competenze che risultassero ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente codice, in ordine all'assegnazione di questi ultimi alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, nonche' al loro impiego.
Art. 2190
Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa

1. Le unita' produttive e industriali, di cui all'articolo 48 gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura se, entro il 31 dicembre 2011, non hanno raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione. 2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo. 3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, alla data di entrata in vigore del presente codice.
Art. 2191
Magistrati militari in posizione di fuori ruolo

1. I magistrati militari che risultavano collocati in posizione di fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 e che, alla data di entrata in vigore del presente codice, risultano ancora collocati nella medesima posizione, sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare. 2. I magistrati di cui al comma 1 all'atto del rientro in ruolo hanno facolta' di esercitare interpello per il transito in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalita': a) hanno diritto a essere assegnati, anche in soprannumero riassorbibile, a un ufficio giudiziario della stessa sede di servizio, ovvero a altro ufficio giudiziario ubicato in una delle citta' sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianita' e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; b) i trasferimenti sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura. 3. Se i magistrati militari di cui al comma 1 non esercitano il diritto all'interpello di cui al comma 2, vengono assegnati allo stesso ufficio giudiziario militare in precedenza ricoperto o, a domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero. 4. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente articolo non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento eventuale degli organici dei magistrati militari e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento degli organici dei magistrati ordinari.



Nota all'art. 2191:
- Il testo dell'art. 194 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28, e' il
seguente:
«Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere
trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni
prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.».



Art. 2192 Determinazione della dotazione organica dell'ufficio di segreteria
del Consiglio della magistratura militare

1. Con decreto del Presidente della Repubblica e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella vigente.
Art. 2193
Porti militari

1. In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco e' recato dall'articolo 1120 del regolamento.
Art. 2194
Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca

1. Le disposizioni di cui all'articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.



Nota all'art. 2194:
- La legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2009, n.
181.



Art. 2195
Contributi a favore di Associazioni combattentistiche

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 2195:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93 (Norme per la
concessione di contributi alle associazioni
combattentistiche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 7 febbraio 1994, n. 30.
- Per la legge 28 dicembre 1995, n. 549, si vedano le
note all'art. 2188.



Art. 2196 Immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Finche' le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente codice, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997.



Nota all'art. 2196:
- Il testo dell'art. 1, comma 97, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, e' il
seguente:
«97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il
Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che
dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione
alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai
livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle
funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate
dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali
similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso
revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi
ruoli, con determinazione delle relative consistenze
organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa
vigente al fine di realizzare, in ambito interforze,
avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di
eta' per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi
preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli
gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta', che
comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di
cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a
quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da
escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804
del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale
passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa
a quella che verra' definita con i decreti legislativi,
tenendo conto dei giudizi di idoneita' espressi dalle
commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito,
senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre
amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione
delle procedure relative alla valutazione del personale ai
fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti
dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19
maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di
voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione
caratteristica disponibile, la razionalizzazione del
funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla
valutazione del personale, nonche' procedure di verifica
dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di
annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione
dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso,
riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta'
per la cessazione dal servizio previsti per le differenti
categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di
esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone
le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare
il versamento delle ritenute contributive ai fini
pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale
posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento
agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente
effettivo previsti ai fini del bilancio triennale
1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60
miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138
miliardi nel 1999.».



Art. 2197 Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare

1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura: a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali; b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di <<superiore alla media>> o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.
Art. 2198
Regime transitorio del reclutamento dei sergenti

1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente. 2. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.
Art. 2199 Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.



Nota all'art. 2199:
- Il testo dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n.
64), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile
2002, n. 99, e' il seguente:
«Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi). - 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei
concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale
dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura
del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno
dodici mesi il servizio civile nelle attivita'
istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque
fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna
Amministrazione.».



Art. 2200
Posti non coperti

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2199 e' superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo. 2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 2201
Aumento dei posti disponibili

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all' articolo 2199, per cause diverse dall'incremento degli organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2199, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2199, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al medesimo articolo 2199, comma 1, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui all' articolo 2199, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. 4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2200.
Art. 2202
Concorsi per il 2010

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, per la copertura dei posti di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), numeri 3), 4) e 5), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dai commi successivi, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. 2. Le Forze di polizia di cui al comma 1 sottopongono i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione. 3. I candidati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l'impiego nelle Forze di polizia a ordinamento civile, fatta eccezione per il limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 4. Il personale delle Forze armate in ferma breve o in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera. 5. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
Art. 2203
Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; c) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; d) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; e) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.



Nota all'art. 2203:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1982, n. 158, e' il
seguente:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento
del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la
composizione delle commissione esaminatrice e le modalita'
di formazione della graduatoria finale.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,
della L. 15 dicembre 1990, n. 395), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20
novembre 1992, n. 274, e' il seguente:
«Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.
L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni ventotto;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per
l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio
nella regione eventualmente predeterminata per il tempo
indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque,
impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio
di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti
di polizia penitenziaria.
4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne
facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti
di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui
al comma 2.
5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per
l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la
valutazione delle qualita' attitudinali e del livello
culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a
questi ultimi e per la determinazione di eventuali
requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in
rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento
nel Corpo di polizia penitenziaria.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo
6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma 4° dell'articolo
1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato
nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai
sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a
tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei
confronti del citato personale non si applica il disposto
di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 7 giugno
1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del
collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed
abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto
per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al
termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto
personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato
lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza
del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il
quale e' sottoposto a selezione attitudinale per
l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti,
sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari
siano immessi in ruolo.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, e' il
seguente:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite
massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i
cittadini che abbiano prestato servizio militare
volontario, di leva e di leva prolungata;
c) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova;
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti
di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di sesso
femminile;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputato o condannato per delitto non colposo ovvero
sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria;
l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai
Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una
particolare esposizione al rischio.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, e' il seguente:
«Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1. L'assunzione
degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene
mediante pubblico concorso per esame al quale possono
partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a
quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista
dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;
c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
d) qualita' morali e di condotta come previsto
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
1-bis. L'esame puo' essere preceduto da una prova
preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui
superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o
destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di
coscienza.
3. Il programma, la determinazione della prova di esame
e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della
prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono
fissati nel bando di concorso.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del Corpo forestale dello Stato.
4-bis. Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato
servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze
armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332.
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed
ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile
il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli,
qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze
polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni
criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia,
di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori
agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta,
purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma
1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.
5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del
Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della
durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione
professionale necessaria all'impiego con particolare
riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di
protezione civile, di controllo del territorio anche sotto
il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di
mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di
svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali
sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere
impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli
previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a
selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a
servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli
allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono
specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la
nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui
modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con
regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni.
6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di
fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello
Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano
giuramento.».
- Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile
2000, n. 79, e' il seguente:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 4. Con uno o piu'
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le
modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni
del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali
delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le
condizioni per le sponsorizzazioni individuali e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel
Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai
fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».



Art. 2204
Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti

1. Fino al 2020, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall'articolo 2215.
Art. 2205
Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente

1. Ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente. 2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma, e' consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali. 3. I volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali previste dall'articolo 2199 possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 3 mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa. 5. Al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare i volontari in ferma breve che, alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due anni. 6. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma breve devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635. 7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.
Art. 2206
Accademia dell'Arma dei carabinieri

1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri: a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito; b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita' concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma; c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.
Art. 2207
Adeguamento degli organici

1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell'articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Art. 2208
Carenze organiche transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
Art. 2209
Regime transitorio delle eccedenze organiche

1. Sino al 2015, sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. 2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.
Art. 2210
Ruoli a esaurimento degli ufficiali

1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali: a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano; b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano; c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare; d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare; e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto; f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare; g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare; h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri. 2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento. 3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) e', fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082. 4. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue: a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni; b) ufficiali inferiori: 61 anni.
Art. 2211 Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a
esaurimento

1. Le consistenze complessive dei rispettivi ruoli speciali e a esaurimento delle Forze armate non possono eccedere le dotazioni organiche dei corrispondenti ruoli speciali.
Art. 2212
Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli. 2. Nell'anno 2010, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei carabinieri puo' procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 672, comma 2, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione del comma 1, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.



Note all'art. 2212:
- Il testo dell'art. 1, commi 519 e 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, e' il
seguente:
«519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del
fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione
a domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, e prioritariamente del personale di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in
servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al
personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
(Omissis)
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per l'anno 2008, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente,
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in
rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Il testo dell'art. 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, e' il
seguente:
«102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.».



Art. 2213 Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, fino al 2011, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da capitano a tenente colonnello compreso, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento. 2. Gli ufficiali transitati conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito in base all'articolo 797, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianita' di grado. 3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi per il transito nel ruolo si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058, commi 4, 5 e 6. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.
Art. 2214 Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2011, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati. 2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza. 3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'articolo 801, comma 3. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 2213, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 2221, commi 2 e 3. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dagli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.



Nota all'art. 2214:
- Per il testo degli articoli 43, commi 22 e 23, e
43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, si vedano le
note all'art. 2160.



Art. 2215 Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.
Art. 2216 Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un
anno

1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita' dall' articolo 799 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2215, e' computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente. 2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' articolo 2215, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011; b) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Art. 2217 Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle Capitanerie di
porto

1. Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585. 2. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 585 per l'anno di riferimento.
Art. 2218
Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto

1. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto di cui all'articolo 2217, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nella misura di 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Art. 2219 Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare

1. Finche' non siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonche' del ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori. 2. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del transito. 3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.
Art. 2220 Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri

1. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente codice per il grado di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado di quattro anni. 2. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione d'anzianita' di quattro anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 3. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Art. 2221 Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli
speciali

1. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di maggiore, ai maggiori, di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai tenenti colonnelli di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio. 2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, a parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio. 3. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.
Art. 2222 Rientro in ruolo del personale militare gia' professore ordinario
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

1. Il militare, compreso l'appartenente al Corpo della Guardia di finanza, gia' professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.



Nota all'art. 2222:
- Il testo dell'art. 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2008, n.
180, e' il seguente:
«4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all' articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale
28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera,
anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento.».



Art. 2223 Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei
ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri

1. L'articolo 907 si applica dal 2012. Fino al 2011 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 906.
Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa

1. L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste: a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583; b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall' articolo 799. 2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 2225
Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, reclutati in data precedente a quella dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 2000, sono vincolati agli obblighi di servizio previsti dalle precedenti disposizioni di legge.



Nota all'art. 2225:
- Per la legge 28 febbraio 2000, n. 42, si vedano le
note all'art. 2161.



Art. 2226 Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato
maggiore

1. Ai fini del possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui all'articolo 679 del regolamento, al corso superiore di stato maggiore interforze e' equivalente il Corso superiore di Stato maggiore della Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192.



Nota all'art. 2226:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 aprile
1976, n. 192 (Norme sui corsi della scuola di guerra
dell'Esercito), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
maggio 1976, n. 123, e' il seguente:
«Art. 1. - Presso la scuola di guerra dell'Esercito
vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno
accademico:
a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di
completare e uniformare la formazione tecnico-professionale
degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del
loro successivo impiego in comando di reparto e graduale
inserimento nelle complesse attivita' di lavoro dei
comandi;
b) corso di istituto per i capitani in servizio
permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte presso la
scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali
carabinieri e le unita' di impiego;
c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare
ulteriormente la preparazione di una aliquota degli
ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato
maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli
dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla
precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere
incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi
centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di
perfezionarne la formazione quali comandanti.».



Art. 2227 Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi
tecnico-logistici

1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 2226 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.
Art. 2228 Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di
completamento

1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all'articolo 988 del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 799, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 6. Fino al 31 dicembre 2011, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.
Art. 2230
Unita' di personale da collocare in ausiliaria

1. Le unita' di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento: a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630; g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603; h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840; i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.
Art. 2231
Risoluzione del rapporto d'impiego

1. Al personale militare si applica la norma sancita dall'articolo 72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.



Note all'art. 2231:
- Il testo dell'art. 72, commi da 1 a 6 e 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito
dall'art. 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n. 179, e' il
seguente:
«Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1. Per
gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianita' massima
contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal
servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito
minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e'
revocabile. La disposizione non si applica al personale
della Scuola.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta
dando priorita' al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale
per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al
dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al
cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo
attivita' di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
esonero gli importi del trattamento economico posti a
carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalita'.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante
il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri
redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal
dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e
consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi
dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito
l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare
un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle
economie effettivamente derivanti dal collocamento in
posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
(Omissis)
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa.».



Art. 2232
Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1. I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore al 1978, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 1024.
Art. 2233 Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015: a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito; b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998; c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b). 2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale.
Art. 2234 Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale
del Corpo degli ingegneri

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1108, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.
Art. 2235 Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli
speciali dell'Esercito italiano

1. Sino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, e' di 4 anni.
Art. 2236 Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito
italiano

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui all'articolo 2233, comma 1, lettera b).
Art. 2237 Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina
militare

1. Sino al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue, stabilito dal presente codice, da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
Art. 2238
Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di capitano di corvetta di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i corpi della Marina militare e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
Art. 2239 Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica
militare

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice: a) sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a 6 anni; b) sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza; c) sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1189, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'. 3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
Art. 2240 Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del ruolo speciale
delle armi dell'Aeronautica militare

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare, sino al 2015, e' incluso in aliquota di avanzamento allorquando e' parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purche' abbia maturato una pari o superiore anzianita' nel grado.
Art. 2241
Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano del ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, avviene in base alle norme del presente articolo. 2. L'avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo ad anzianita'. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado da tenente e sette anni di anzianita' di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresi' inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente. 3. Le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianita' di grado di cui al comma 2.
Art. 2242 Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in
servizio permanente

1. Nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio. 2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio.
Art. 2243 Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2 e' sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1229, comma 1, lettera b) e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 2248, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere: a) nella prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, oltre agli ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nell'articolo 1229. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi; b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nell' articolo 1229; c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella nell' articolo 1229.
Art. 2244 Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo
normale dell'Arma dei carabinieri

1. Sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nell'articolo 1232, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell'articolo 2243, e alla esigenza di mantenere adeguati e analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25 per cento rispetto a quello previsto, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui al predetto articolo 1232.
Art. 2245 Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'articolo 1079 si applica dal 2012.
Art. 2246 Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento
dell'Arma dei carabinieri

1. Per gli ufficiali gia' appartenenti al ruolo a esaurimento in servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente codice, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
Art. 2247 Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti
dalla Polizia di Stato

1. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.



Note all'art. 2247:
- Il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile
2000, n. 79, e' il seguente:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia
di Stato). - 3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le
amministrazioni interessate, il trasferimento dei
dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti
dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il
dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima.».



Art. 2248 Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri

1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi. 2. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'abrogato articolo 9, della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozione annuali di cui all'articolo 1236 e' aumentato in misura da raggiungere il 95 per cento del numero degli ufficiali incluso nelle aliquote stesse.



Nota all'art. 2248:
- Il testo dell'art. 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85
(Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e
di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali
delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di
polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile
1997, n. 76, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a
bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei
gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo
ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonche' due o piu'
concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero
dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50
per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto
all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31
agosto 1996.
2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione
della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e
delle materie d'esame, dei titoli utili, nonche' dei
relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il
decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono
inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente
secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo
1993, n. 117 , e successive modificazioni, e sono ammessi
alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a nove mesi.».



Art. 2249
Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri

1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo ha luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.
Art. 2250
Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento

1. Ferma restando l'anzianita' richiesta, la promozione degli ufficiali del ruolo a esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianita' di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialita', purche' non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
Art. 2251
Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo

1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall'articolo 1282, commi 3 e 4: a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami. 2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.
Art. 2252
Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1282, comma 2, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814. 2. Fino al riassorbimento delle eccedenze organiche, previste dall'articolo 2209, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalita' previste dall'articolo 1282, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 2253 Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente

1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 1323, per il conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesto, in base all'indicato anno di promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di primo maresciallo di seguito riportato: a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni. 2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di <<luogotenente>> per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. 3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di <<luogotenente>> da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell'articolo 1323. 4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di <<carica speciale>> o di <<aiutante>> del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1324, comma 1, conseguono la qualifica di <<luogotenente>>, con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste. 5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dall'articolo 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001. 6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonche' accertati quelli di cui all'articolo dall'articolo 1324, comma 1, la qualifica di <<luogotenente>> e' conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo dall'articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato: a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.
Art. 2254
Cause impeditive

1. Per il personale di cui all'articolo 2253, sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Art. 2255
Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

1. Il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, e' conseguito, ai sensi dell'articolo 1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 2256
Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare

1. I periodi di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 2. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco ovvero in reparti operativi, di cui agli 1280, 1287, 1308 e 1275 si considerano ridotti alla meta'.



Nota all'art. 2256:
- Il testo degli articoli 8 e 34 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6
marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 1995, n. 122, e' il seguente:
«Art. 8 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze
numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il
proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano
completato senza demerito la ferma triennale alle carriere
iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi
armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una
durata non inferiore al doppio della durata del servizio
militare di leva e' valido agli effetti dell'assolvimento
degli obblighi di leva.».
«Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1.
I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre
1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo
l'anzianita' di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del
ruolo dei marescialli:
a) nel grado di primo maresciallo, i marescialli
maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con
qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonche' i
marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31
agosto 1995;
b) nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli
ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei
quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto
1995.
2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote
straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i
sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
tabella «C» allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212,
nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai
quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli
anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati,
rispettivamente, nei gradi di primo maresciallo e di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo
promosso dei quadri ordinari e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai
precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado
precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli
fini giuridici.
5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo
senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
provenienza.
6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel
grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6
vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della
successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e
gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
3.
8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
alla predetta data immessi nel servizio permanente con il
grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente
contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10
maggio 1983, n. 212.
9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle
commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge
stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio
permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi
delle presenti disposizioni.
10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad
anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di
Sergente e gradi corrispondenti al compimento del
dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi
al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo
giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
12. (abrogato)
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con
rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni
del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli
allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art.
11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a
maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo
sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote
determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla
valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al
venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i
medesimi criteri fissati dalle predette leggi e,
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella
graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli
stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla
citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
ai sensi del presente articolo.».



Art. 2257
Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza

1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.
Art. 2258
Ordine militare di Savoia

1. L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia. 2. I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianita' di classe e i diritti che ne derivano.
Art. 2259
Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento. 2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita' dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente. 3. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 e' di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.
Art. 2260
Trattamento economico dei volontari in ferma breve

1. Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.
Art. 2261 Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 724, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti. 2. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.
Art. 2262 Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del
traffico aereo

1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti. 3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804.
Art. 2263
Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve

1. Fino ad esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, l'Amministrazione della difesa provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.
Art. 2264 Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

1. Al personale militare si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.



Note all'art. 2264:
- Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009, n.
95, e' il seguente:
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli
1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano
nel senso che le disposizioni ivi contenute non si
applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi
ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.».



Art. 2265
Cancellazione della nota di renitenza

1. I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all'articolo 1930, comma 3, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 2266
Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria

1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati: a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato; b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Art. 2267
Abrogazione per nuova regolamentazione della materia

1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. 2. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.



Nota all'art. 2267:
- Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge
in generale e' il seguente:
«Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 13-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). - 4. La
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi
normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino,
mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano
attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione
delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e
testi unici.».



Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: 1) regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: articoli 1 e 3; 2) legge 14 luglio 1907, n. 470; 3) legge 22 giugno 1913, n. 693; 4) regio decreto legge 26 luglio 1917, n. 1513, e legge di conversione 7 giugno 1923, n. 1310; 5) decreto legislativo luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896; 6) decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495; 7) regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597; 8) regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e legge di conversione 21 agosto 1921, n. 1144; 9) regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626; 10) regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215; 11) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 12) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; 13) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, esclusi articoli 6 e 23; 14) regio decreto legge 29 ottobre 1922, n. 1386; 15) regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637; 16) regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62; 17) regio decreto 18 marzo 1923, n. 590; 18) regio decreto 28 marzo 1923, n. 645; 19) legge 7 giugno 1923, n. 1310; 20) regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 21) regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, articoli: 6; 16; 17, comma 2, limitatamente alle parole <<per decreto del Ministro della guerra se trattisi di strade da iscriversi alla 5- classe>>; 17, comma 3, limitatamente alle parole <<e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5- classe>>; 22) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: articolo 5-bis; 23) regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3225; 24) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: articolo 4, comma 2; 25) regio decreto 21 dicembre 1924, <<Approvazione del testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri>>. 26) regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 382 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597; 27) regio decreto legge 4 maggio 1925, n. 775 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597; 28) regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1032; 29) regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943; 30) regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1576 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562; 31) regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1909 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562; 32) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 143 e legge di conversione legge 25 novembre 1926, n. 2150; 33) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 196 e legge di conversione 25 giugno 1926, n. 1262; 34) regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452; 35) regio decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202 e legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149; 36) legge 11 marzo 1926, n. 416; 37) legge 11 marzo 1926, n. 417; 38) regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 855 e legge di conversione 21 novembre 1926, n. 2147; 39) legge 8 luglio 1926, n. 1178; 40) regio decreto legge 15 luglio 1926, n. 1345 e legge di conversione 5 agosto 1927, n. 1835; 41) regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge di conversione 12 febbraio 1928, n. 261; 42) regio decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27; 43) regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 285 e legge di conversione 18 dicembre 1927, n. 2431; 44) regio decreto legge 27 marzo 1927, n. 755 e legge di conversione 29 dicembre 1927, n. 2763; 45) regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1429; 46) regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613; 47) regio decreto legge 19 dicembre 1927, n. 2317 e legge di conversione 15 novembre 1928, n. 2792; 48) legge 12 gennaio 1928, n. 93; 49) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; 50) regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1446 e legge di conversione 9 dicembre 1928, n. 3327; 51) regio decreto legge 6 settembre 1928, n. 2167 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3204; 52) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2327 e legge di conversione 6 dicembre 1928, n. 3240; 53) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2380 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3091; 54) regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2482 e legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3328; 55) legge 24 dicembre 1928, n. 3241; 56) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, esclusi articoli 11 e 115; 57) legge 10 gennaio 1929, n. 59; 58) regio decreto legge 26 luglio 1929, n. 1413 e legge di conversione 23 dicembre 1929, n. 2294; 59) legge 27 marzo 1930, n. 460; 60) legge 17 aprile 1930, n. 479; 61) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983; 62) legge 3 luglio 1930, n. 1079; 63) legge 10 luglio 1930, n. 1140; 64) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563; 65) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1571; 66) regio decreto legge 30 ottobre 1930, n. 1510 e legge di conversione 6 gennaio 1931, n. 32; 67) regio decreto legge 30 novembre 1930, n. 2508; 68) legge 29 dicembre 1930, n. 1712; 69) legge 1° giugno 1931, n. 886; 70) legge 12 giugno 1931, n. 877; 71) regio decreto 18 giugno 1931, n. 876; 72) regio decreto 18 giugno 1931, n. 914; 73) legge 24 marzo 1932, n. 453; 74) regio decreto 31 marzo 1932, n. 867; 75) regio decreto 16 maggio 1932, n. 819; 76) legge 23 maggio 1932, n. 739; 77) regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365; 78) regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514; 79) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423; 80) legge 20 dicembre 1932, n. 1613; 81) legge 20 dicembre 1932, n. 1694; 82) legge 22 dicembre 1932, n. 1958; 83) regio decreto legge 11 maggio 1933, n. 431 e legge di conversione 8 giugno 1933, n. 788; 84) regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1890; 85) regio decreto legge 29 luglio 1933, n. 997 e legge di conversione 11 gennaio 1934, n. 34; 86) regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423: articolo 2; 87) regio decreto legge 7 settembre 1933, n. 1295 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1941; 88) legge 28 dicembre 1933, n. 1954; 89) regio decreto legge 8 gennaio 1934, n. 46 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 938; 90) legge 22 gennaio 1934, n. 115; 91) legge 22 gennaio 1934, n. 121; 92) regio decreto legge 5 febbraio 1934, n. 264 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 940; 93) regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 781 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 946; 94) regio decreto legge 19 aprile 1934, n. 730 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 1043; 95) regio decreto legge 30 aprile 1934, n. 795; 96) legge 4 giugno 1934, n. 950; 97) legge 7 giugno 1934, n. 899; 98) legge 14 giugno 1934, n. 1015; 99) legge 21 giugno 1934, n. 1093; 100) regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1635; 101) regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1858 e legge di conversione 27 dicembre 1934, n. 2223; 102) legge 27 dicembre 1934, n. 2250; 103) regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e legge di conversione 13 giugno 1935, n. 1297; 104) regio decreto legge 23 febbraio 1935, n. 115 e legge di conversione 11 aprile 1935, n. 845; 105) regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376; 106) legge 6 maggio 1935, n. 747; 107) regio decreto legge 31 maggio 1935, n. 752 e legge di conversione 9 gennaio 1936, n. 132; 108) legge 3 giugno 1935, n. 1018; 109) legge 3 giugno 1935, n. 1095; 110) legge 6 giugno 1935, n. 1097; 111) legge 6 giugno 1935, n. 1098; 112) regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1300; 113) regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1902 e legge di conversione 20 gennaio 1936, n. 215; 114) regio decreto legge 28 novembre 1935, n. 2397 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 1826; 115) regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2342; 116) regio decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2353 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 731; 117) regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143; 118) regio decreto legge 13 gennaio 1936, n. 229 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1145: articolo 4; 119) regio decreto legge 27 gennaio 1936, n. 303 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 744; 120) regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484; 121) regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 1030 e legge di conversione 1° febbraio 1937, n. 455; 122) regio decreto legge 20 aprile 1936, n. 913 e legge di conversione 10 febbraio 1937, n. 326; 123) regio decreto legge 27 aprile 1936, n. 1119 e legge di conversione 31 dicembre 1936, n. 2416; 124) legge 2 giugno 1936, n. 1225; 125) legge 2 giugno 1936, n. 1226; 126) regio decreto 16 luglio 1936, n. 1444; 127) regio decreto legge 22 ottobre 1936, n. 2134 e legge di conversione 28 aprile 1937, n. 753; 128) regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2509 e legge di conversione 3 giugno 1937, n. 1318; 129) legge 31 dicembre 1936, n. 2416; 130) legge 4 gennaio 1937, n. 35; 131) regio decreto legge 15 febbraio 1937, n. 245; 132) regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220 e legge di conversione 25 giugno 1937, n. 1501; 133) regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 707 e legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2334; 134) regio decreto 29 aprile 1937, n. 894; 135) legge 3 giugno 1937, n. 1166; 136) regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2179; 137) regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2117 e legge di conversione 4 aprile 1938, n. 468; 138) legge 23 dicembre 1937, n. 2334; 139) legge 4 gennaio 1938, n. 23; 140) regio decreto legge 3 febbraio 1938, n. 744 e legge di conversione 16 febbraio 1939, n. 468; 141) regio decreto legge 17 febbraio 1938, n. 89 e legge di conversione 28 aprile 1938, n. 638; 142) regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; 143) regio decreto legge 14 marzo 1938, n. 882 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2229; 144) regio decreto 14 marzo 1938, n. 596; 145) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964; 146) regio decreto legge 17 marzo 1938, n. 891 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 492; 147) regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 782 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 248; 148) regio decreto legge 1 luglio 1938, n. 1368 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 216; 149) regio decreto 1 luglio 1938, n. 1496; 150) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415: articolo 133; 151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19; 152) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1519 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2168; 153) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1525 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 490; 154) regio decreto legge 4 ottobre 1938, n. 1741; 155) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1902 e legge di conversione legge 2 giugno 1939, n. 739; 156) legge 22 dicembre 1938, n. 2235; 157) legge 19 gennaio 1939, n. 340; 158) regio decreto legge 25 gennaio 1939, n. 204; 159) legge 19 maggio 1939, n. 894; 160) legge 25 maggio 1939, n. 781; 161) legge 6 giugno 1939, n. 985; 162) legge 13 luglio 1939, n. 1154; 163) legge 22 luglio 1939, n. 1180; 164) legge 22 luglio 1939, n. 1225; 165) legge 18 dicembre 1939, n. 2109; 166) legge 22 dicembre 1939, n. 2183; 167) legge 22 dicembre 1939, n. 2185; 168) legge 22 dicembre 1939, n. 2207; 169) legge 6 gennaio 1940, n. 730; 170) legge 4 aprile 1940, n. 336; 171) legge 9 maggio 1940, n. 368; 172) legge 9 maggio 1940, n. 371; 173) legge 13 maggio 1940, n. 690: articolo 13; 174) legge 23 maggio 1940, n. 649; 175) legge 6 giugno 1940, n. 595; 176) legge 6 giugno 1940, n. 733; 177) legge 14 giugno 1940, n. 863; 178) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227; 179) legge 1 luglio 1940, n. 935; 180) legge 6 luglio 1940, n. 1040; 181) legge 6 luglio 1940, n. 1082: articolo 5; 182) legge 12 luglio 1940, n. 1139; 183) regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741; 184) legge 25 agosto 1940, n. 1302; 185) legge 25 agosto 1940, n. 1382; 186) legge 4 settembre 1940, n. 1422; 187) regio decreto 13 settembre 1940, n. 1669; 188) legge 14 ottobre 1940, n. 1549; 189) legge 21 novembre 1940, n. 1735; 190) legge 28 novembre 1940, n. 1773; 191) legge 2 dicembre 1940, n. 1848; 192) legge 27 gennaio 1941, n. 285; 193) regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 e legge di conversione 10 maggio 1943, n. 507; 194) legge 19 maggio 1941, n. 626; 195) regio decreto 21 giugno 1941, n. 688; 196) regio decreto 11 luglio 1941 n. 1161; 197) legge 25 luglio 1941, n. 1136; 198) legge 25 luglio 1941, n. 883; 199) legge 29 agosto 1941, n. 1052; 200) regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: articolo 1 e testo allegato, parte prima e parte terza; 201) regio decreto legge 2 dicembre 1941, n. 1670 e legge di conversione 3 dicembre 1942, n. 1819; 202) regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601; 203) legge 27 dicembre 1941, n. 1570: articolo 22, comma 3; 204) legge 22 gennaio 1942, n. 104; 205) legge 24 marzo 1942, n. 370; 206) legge 24 marzo 1942, n. 479; 207) legge 26 marzo 1942, n. 371; 208) legge 12 maggio 1942, n. 797; 209) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918: articolo 68; 210) legge 27 giugno 1942, n. 897; 211) legge 27 giugno 1942, n. 924; 212) legge 27 giugno 1942, n. 976; 213) legge 9 ottobre 1942, n. 1229; 214) legge 9 ottobre 1942, n. 1356; 215) legge 9 ottobre 1942, n. 1357; 216) legge 3 dicembre 1942, n. 1547; 217) legge 14 dicembre 1942, n. 1690; 218) legge 14 dicembre 1942, n. 1717; 219) legge 24 dicembre 1942, n. 1755; 220) legge 11 gennaio 1943, n. 36; 221) regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127; 222) regio decreto legge 8 febbraio 1943, n. 38; 223) legge 15 marzo 1943, n. 187; 224) regio decreto 29 marzo 1943, n. 437; 225) legge 31 maggio 1943, n. 614; 226) regio decreto legge 13 marzo 1944, n. 85 e legge di conversione 5 maggio 1949, n. 178; 227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286; 228) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165; 229) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193; 230) decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 571; 231) decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 385; 232) decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409; 233) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401; 234) decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30; 235) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 53; 236) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 81; 237) decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43; 238) decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244; 239) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346; 240) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 567; 241) decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 497; 242) decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568; 243) decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429; 244) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663; 245) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618; 246) decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535; 247) decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603; 248) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 41; 249) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580; 250) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615; 251) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772; 252) decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 1372; 253) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890; 254) decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 73; 255) decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379; 256) decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 348; 257) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319; 258) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320; 259) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585; 260) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588; 261) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605; 262) regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530; 263) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616; 264) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 86; 265) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 238; 266) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303; 267) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 358; 268) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263: articolo 7; 269) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736; 270) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 533; 271) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4; 272) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 66; 273) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 129; 274) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 150; 275) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 165; 276) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168; 277) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 264; 278) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306; 279) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 697; 280) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30; 281) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; 282) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115; 283) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1136; 284) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1205; 285) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 agosto 1947, n. 1060; 286) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, ratificato con legge 31 gennaio 1953, n. 72; 287) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428; 288) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; 289) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354; 290) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1605; 291) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768; 292) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305; 293) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627; 294) decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45; 295) decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196; 296) decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30; 297) decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43; 298) decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; 299) decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409; 300) decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, ratificato con legge 18 dicembre 1951, n. 1574; 301) decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011; 302) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 611; 303) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1181; 304) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955; 305) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054; 306) decreto legislativo 27 aprile 1948, n. 614; 307) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543; 308) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1037; 309) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814; 310) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770; 311) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1147; 312) legge 2 ottobre 1948, n. 1247; 313) decreto legislativo 5 ottobre 1948, n. 668; 314) legge 26 gennaio 1949, n. 20; 315) legge 29 marzo 1949, n. 164; 316) legge 21 aprile 1949, n. 185; 317) legge 21 aprile 1949, n. 257; 318) legge29 aprile 1949, n. 221; 319) legge 16 giugno 1949, n. 332; 320) legge 29 luglio 1949, n. 839; 321) legge 26 ottobre 1949, n. 915; 322) legge 23 dicembre 1949, n. 949; 323) legge 5 gennaio 1950, n. 44; 324) legge19 maggio 1950, n. 433; 325) legge 9 giugno 1950, n. 449; 326) legge 9 giugno 1950, n. 519; 327) legge 8 luglio 1950, n. 688; 328) legge 8 luglio 1950, n. 728; 329) legge 28 luglio 1950, n. 540; 330) legge 28 luglio 1950, n. 624; 331) legge 10 agosto 1950, n. 667; 332) decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807; 333) legge 10 ottobre 1950, n. 877: articolo 4; 334) legge 21 ottobre 1950,n. 990; 335) legge 4 novembre 1950, n. 976; 336) legge 9 novembre 1950, n. 977; 337) legge 14 dicembre 1950, n. 1097; 338) legge 9 gennaio 1951, n. 167; 339) legge 9 gennaio 1951, n. 204; 340) legge 2 aprile 1951, n. 299; 341) legge 10 aprile 1951 n. 287: articolo 12, lettera b), limitatamente alle parole <<alle forze armate dello Stato ed>>; 342) legge 4 maggio 1951, n. 306; 343) legge 4 maggio 1951, n. 570; 344) legge 4 maggio 1951, n. 571; 345) legge 21 maggio 1951, n. 513; 346) legge 26 maggio 1951, n. 404; 347) legge 5 luglio 1951, n. 626; 348) legge 24 luglio 1951, n. 625: articoli 1 e 2; 349) legge 10 agosto 1951, n. 475; 350) legge 22 agosto 1951, n. 1064; 351) legge 27 ottobre 1951, n. 1616; 352) legge 7 dicembre 1951, n. 1565; 353) legge 18 dicembre 1951, n. 1666; 354) legge 24 dicembre 1951, n. 1638; 355) legge 8 gennaio 1952, n. 15; 356) legge 8 gennaio 1952, n. 27; 357) legge 18 gennaio 1952, n. 43; 358) legge 1 marzo 1952, n. 157; 359) legge 29 marzo 1952, n. 337; 360) legge 29 marzo 1952, n. 338; 361) legge 29 marzo 1952, n. 667; 362) legge 5 maggio 1952, n. 521; 363) legge 27 maggio 1952, n. 648; 364) legge 13 giugno 1952, n. 698; 365) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021; 366) legge 1 luglio 1952, n. 878; 367) legge 5 luglio 1952, n. 989; 368) legge 25 luglio 1952, n. 1113; 369) legge 30 luglio 1952, n. 1116; 370) legge 26 ottobre 1952, n. 1785; 371) legge 3 novembre 1952, n. 1789; 372) legge 18 dicembre 1952, n. 2386; 373) legge 18 dicembre 1952, n. 3084; 374) legge 18 dicembre 1952, n. 3085; 375) legge 18 dicembre 1952, n. 3089; 376) legge 18 dicembre 1952, n. 3099; 377) legge 22 dicembre 1952, n. 4414; 378) legge 30 gennaio 1953, n. 141; 379) legge 31 gennaio 1953, n. 72; 380) legge 31 gennaio 1953, n. 78; 381) legge 24 febbraio 1953, n. 108; 382) legge 24 febbraio 1953, n. 109; 383) legge 6 marzo 1953, n. 178; 384) legge 27 marzo 1953, n. 259; 385) legge 17 dicembre 1953, n. 953; 386) legge 27 dicembre 1953, n. 946; 387) legge27 dicembre 1953, n. 993; 388) legge 20 marzo 1954, n. 72; 389) legge 8 aprile 1954, n. 124; 390) legge 10 aprile 1954, n. 113; 391) legge 10 aprile 1954, n. 114; 392) legge 7 maggio 1954, n. 203; 393) legge 15 maggio 1954, n. 266; 394) legge 15 maggio 1954, n. 267; 395) legge 15 maggio 1954, n. 277; 396) legge 19 maggio 1954, n. 275; 397) legge 25 maggio 1954, n. 329; 398) legge 22 giugno 1954, n. 391; 399) legge 17 luglio 1954, n. 522: articolo 19; 400) legge 31 luglio 1954, n. 599; 401) legge 9 agosto 1954, n. 659; 402) legge 16 ottobre 1954, n. 1015; 403) legge 5 gennaio 1955, n. 14; 404) legge 9 marzo 1955, n. 286; 405) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520: articolo 16; 406) legge 3 maggio 1955, n. 370; 407) decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106; 408) legge 30 ottobre 1955, n. 1061; 409) legge 9 novembre 1955, n. 1176; 410) legge 12 novembre 1955, n. 1137; 411) legge 5 dicembre 1955, n. 1305; 412) legge 9 gennaio 1956, n. 25; 413) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; 414) legge 23 febbraio 1956, n. 118; 415) legge 23 febbraio 1956, n. 121; 416) legge 23 marzo 1956, n. 185; 417) legge 3 maggio 1956, n. 487; 418) legge 16 maggio 1956, n. 496; 419) legge 14 giugno 1956, n. 610; 420) legge 20 giugno 1956, n. 612; 421) legge 31 luglio 1956, n. 917; 422) legge 8 novembre 1956, n. 1327; 423) legge 27 novembre 1956, n. 1368; 424) legge 23 dicembre 1956, n. 1448; 425) legge 3 gennaio 1957, n. 1; 426) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: articolo 352; 427) legge 3 febbraio 1957, n. 34; 428) legge 14 marzo 1957, n. 108; 429) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli: 7, comma 1, lettera h); 38, lettera c); 430) legge 4 aprile 1957, n. 229; 431) legge 4 aprile 1957, n. 238; 432) legge 11 aprile 1957, n. 246; 433) legge 25 aprile 1957, n. 308; 434) legge 25 aprile 1957, n. 313; 435) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: articoli da 42 a 47; 436) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918: articoli 6 e 8; 437) legge 7 ottobre 1957, n. 968; 438) legge 7 ottobre 1957, n. 969; 439) legge 3 dicembre 1957, n. 1197; 440) legge 10 dicembre 1957, n. 1248; 441) legge18 febbraio 1958, n. 112; 442) legge 18 febbraio 1958, n. 160; 443) legge 27 febbraio 1958, n. 166; 444) legge 27 febbraio 1958, n. 205; 445) legge 27 febbraio 1958, n. 295; 446) legge 4 marzo 1958, n. 168; 447) legge 6 marzo 1958, n. 192; 448) legge 6 marzo 1958, n. 247; 449) legge 8 marzo 1958, n. 233, escluso articolo 6; 450) legge 13 marzo 1958, n. 203; 451) legge 18 marzo 1958, n. 311: articolo 8, comma 2; 452) legge3 aprile 1958, n. 472; 453) legge 3 aprile 1958, n. 473; 454) legge 2 febbraio 1959, n. 49; 455) legge 3 aprile 1959, n. 154; 456) legge 15 maggio 1959, n. 367; 457) legge 15 maggio 1959, n. 368: articolo 1; 458) legge 22 maggio 1959, n. 397; 459) legge 3 giugno 1959, n. 403; 460) legge 11 giugno 1959, n. 353; 461) legge 30 giugno 1959, n. 488; 462) legge 7 luglio 1959, n. 479; 463) legge 14 luglio 1959, n. 494; 464) legge 24 luglio 1959, n. 698; 465) legge 24 luglio 1959, n. 701; 466) legge 30 luglio 1959, n. 694; 467) legge 19 ottobre 1959, n. 946; 468) legge 7 dicembre 1959, n. 1037; 469) legge 15 dicembre 1959, n. 1095; 470) legge 26 febbraio 1960, n. 165; 471) legge 16 settembre 1960, n. 1015; 472) legge 22 settembre 1960, n. 1031; 473) legge 14 ottobre 1960, n. 1191; 474) legge 20 ottobre 1960, n. 1189: articoli da 1 a 20; 475) legge 6 dicembre 1960, n. 1479; 476) legge 12 dicembre 1960, n. 1597; 477) legge 15 dicembre 1960, n. 1577; 478) legge 2 febbraio 1961, n. 30; 479) legge 5 marzo 1961, n. 212; 480) legge 9 marzo 1961, n. 202; 481) legge 14 marzo 1961, n. 131; 482) legge 14 marzo 1961, n. 132; 483) legge 28 maggio 1961, n. 458; 484) legge 1 giugno 1961, n. 512; 485) legge 8 giugno 1961, n. 509; 486) legge 27 giugno 1961, n. 550; 487) legge 29 giugno 1961, n. 575; 488) legge 29 giugno 1961, n. 577; 489) legge 8 luglio 1961, n. 642; 490) legge 8 luglio 1961, n. 643; 491) legge 8 luglio 1961, n. 645; 492) legge 13 ottobre 1961, n. 1163; 493) legge 18 ottobre 1961, n. 1168; 494) legge 22 ottobre 1961, n. 1143: articolo 8; 495) legge 22 novembre 1961, n. 1291; 496) legge 24 novembre 1961, n. 1298; 497) legge 29 novembre 1961, n. 1300, esclusi articoli 4, 5 e 6; 498) legge 25 gennaio 1962, n. 24; 499) legge 25 gennaio 1962, n. 26; 500) legge 12 aprile 1962, n. 183; 501) legge 24 aprile 1962, n. 192; 502) legge 24 aprile 1962, n. 193; 503) legge 25 maggio 1962, n. 417; 504) legge 23 giugno 1962, n. 882; 505) legge 23 giugno 1962, n. 883; 506) legge 18 luglio 1962, n. 1112; 507) legge 2 agosto 1962, n. 1331; 508) legge 16 agosto 1962, n. 1303; 509) legge 27 settembre 1962, n. 1419; 510) legge 29 settembre 1962, n. 1483; 511) legge 18 ottobre 1962, n. 1499; 512) legge 5 novembre 1962, n. 1695; 513) legge 14 novembre 1962, n. 1591; 514) legge 16 novembre 1962, n. 1622; 515) legge 3 dicembre 1962, n. 1699; 516) legge 12 dicembre 1962, n. 1862; 517) legge 31 dicembre 1962, n. 1841; 518) legge 26 gennaio 1963, n. 41; 519) legge 26 gennaio 1963, n. 52; 520) legge 30 gennaio 1963, n. 43; 521) legge 3 febbraio 1963, n. 101; 522) legge 4 febbraio 1963, n. 95; 523) legge 9 febbraio 1963, n. 248; 524) legge 18 febbraio 1963, n. 165; 525) legge 21 febbraio 1963, n. 249; 526) legge 21 febbraio 1963, n. 326; 527) legge 21 febbraio 1963, n. 356; 528) legge 21 febbraio 1963, n. 358; 529) legge 2 marzo 1963, n. 208; 530) legge 5 marzo 1963, n. 284; 531) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679; 532) legge 27 ottobre 1963, n. 1431; 533) legge 3 novembre 1963, n. 1543, escluso l'articolo 6; 534) legge 14 febbraio 1964, n. 47; 535) decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; 536) legge 23 marzo 1964, n. 151; 537) legge 19 maggio 1964, n. 345; 538) legge 10 giugno 1964, n. 447; 539) legge 5 luglio 1964, n. 626; 540) legge 29 settembre 1964, n. 860; 541) legge 18 novembre 1964, 1249; 542) legge 9 ottobre 1964, n. 1058; 543) legge 16 ottobre 1964, n. 1148; 544) legge 18 novembre 1964, n. 1250; 545) legge 18 novembre 1964, n. 1251; 546) legge 18 dicembre 1964, n. 1414; 547) legge 5 febbraio 1965, n. 26; 548) legge 1 marzo 1965, n. 122; 549) legge 30 marzo 1965, n. 331; 550) legge 6 aprile 1965, n. 235; 551) legge 14 maggio 1965, n. 497; 552) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758; 553) legge 26 giugno 1965, n. 807; 554) legge 26 giugno 1965, n. 808; 555) legge 26 giugno 1965, n. 809; 556) legge 26 giugno 1965, n. 810; 557) legge 26 giugno 1965, n. 813; 558) legge 5 luglio 1965, n. 811; 559) legge 5 luglio 1965, n. 814; 560) legge 14 luglio 1965, n. 900; 561) legge 21 luglio 1965, n. 934; 562) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; 563) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479; 564) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480; 565) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481; 566) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482; 567) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483; 568) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484; 569) legge 31 gennaio 1966, n. 30; 570) legge 31 marzo 1966, n. 172; 571) legge 31 marzo 1966, n. 259; 572) legge 8 giugno 1966, n. 433; 573) legge 11 maggio 1966, n. 334; 574) legge 11 maggio 1966, n. 367; 575) legge 1 luglio 1966, n. 532; 576) legge 1 luglio 1966, n. 537; 577) legge 6 agosto 1966, n. 647; 578) legge 4 dicembre 1966, n. 1066; 579) legge 13 dicembre 1966, n. 1111; 580) legge 11 aprile 1967, n. 233; 581) legge 19 maggio 1967, n. 378, articoli: 7; 8, comma 3; 582) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 850; 583) legge 21 giugno 1967, n. 470; 584) legge 27 giugno 1967, n. 534; 585) legge 9 luglio 1967, n. 564; 586) legge 9 ottobre 1967, n. 913; 587) legge 31 ottobre 1967, n. 1080; 588) legge 15 dicembre 1967, n. 1250; 589) legge 15 dicembre 1967, n. 1261; 590) legge 15 dicembre 1967, n. 1262; 591) legge 27 gennaio 1968, n. 37, esclusi gli articoli 9 e 10; 592) legge 2 febbraio 1968, n. 63; 593) legge 12 marzo 1968, n. 290; 594) legge 14 marzo 1968, n. 272; 595) legge 14 marzo 1968, n. 273; 596) legge 18 marzo 1968, n. 263; 597) legge 18 marzo 1968, n. 275; 598) legge 18 marzo 1968, n. 276; 599) legge 18 marzo 1968, n. 353; 600) legge 18 marzo 1968, n. 356; 601) legge 28 marzo 1968, n. 371; 602) legge 2 aprile 1968, n. 485; 603) legge 2 aprile 1968, n. 486; 604) legge 2 aprile 1968, n. 487; 605) legge 24 gennaio 1969, n. 1; 606) legge 10 marzo 1969, n. 79; 607) legge 21 marzo 1969, n. 97; 608) legge 21 marzo 1969, n. 98; 609) legge 2 maggio 1969, n. 304; 610) legge 22 maggio 1969, n. 240: articolo 2; 611) legge 26 maggio 1969, n. 260; 612) legge 26 maggio 1969, n. 310; 613) legge 10 giugno 1969, n. 309; 614) legge 20 giugno 1969, n. 333; 615) legge 25 giugno 1969, n. 334; 616) legge 10 luglio 1969, n. 375; 617) legge 1 ottobre 1969, n. 697; 618) legge 1 ottobre 1969, n. 698; 619) legge 13 ottobre 1969, n. 744; 620) legge 30 ottobre 1969, n. 831: articoli 3 e 6; 621) legge 30 ottobre 1969, n. 943; 622) legge 7 novembre 1969, n. 832; 623) legge 26 novembre 1969, n. 934; 624) legge 26 novembre 1969, n. 937; 625) legge 26 novembre 1969, n. 938; 626) legge 12 dicembre 1969, n. 1017; 627) legge 15 dicembre 1969, n. 1021; 628) legge 15 dicembre 1969, n. 1022; 629) legge 15 dicembre 1969, n. 1023; 630) legge 22 dicembre 1969, n. 967; 631) legge 24 dicembre 1969, n. 1014; 632) legge 24 dicembre 1969, n. 1015; 633) legge 11 febbraio 1970, n. 56; 634) legge 10 maggio 1970, n. 288; 635) legge 10 maggio 1970, n. 316; 636) legge 11 maggio 1970, n. 289; 637) legge 25 maggio 1970, n. 363; 638) legge 3 ottobre 1970, n. 741; 639) legge 28 ottobre 1970, n. 822; 640) legge 30 novembre 1970, n. 953; 641) legge 3 dicembre 1970, n. 995; 642) legge 23 dicembre 1970, n. 1094; 643) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: articolo 30; 644) legge 25 febbraio 1971, n. 111, articoli: 2, comma 2; 5; 645) legge 3 marzo 1971, n. 96; 646) legge 25 marzo 1971, n. 185; 647) legge 31 marzo 1971, n. 214; 648) legge 3 maggio 1971, n. 301; 649) legge 11 maggio 1971, n. 421; 650) legge 18 giugno 1971, n. 449; 651) legge 22 luglio 1971, n. 536; 652) legge 9 ottobre 1971, n. 908; 653) legge 20 ottobre 1971, n. 915; 654) legge 26 ottobre 1971, n. 916; 655) legge 29 ottobre 1971, n. 881; 656) legge 6 dicembre 1971, n. 1082; 657) legge 6 dicembre 1971, n. 1098; 658) legge 11 dicembre 1971, n. 1090; 659) legge 20 dicembre 1971, n. 1155; 660) legge 6 dicembre 1972, n. 786; 661) legge 15 dicembre 1972, n. 772; 662) legge 5 marzo 1973, n. 29; 663) legge 5 marzo 1973, n. 60; 664) legge 19 marzo 1973, n. 70; 665) legge 16 aprile 1973, n. 174; 666) legge 16 aprile 1973, n. 175; 667) legge 5 giugno 1973, n. 299; 668) legge 5 giugno 1973, n. 319; 669) legge 5 giugno 1973, n. 320; 670) legge 5 giugno 1973, n. 339; 671) legge 6 giugno 1973, n. 313; 672) legge 6 giugno 1973, n. 324; 673) legge 6 giugno 1973, n. 325; 674) legge 14 giugno 1973, n. 404; 675) legge 30 luglio 1973, n. 489; 676) legge 4 agosto 1973, n. 520; 677) legge 22 ottobre 1973, n. 678; 678) legge 27 ottobre 1973, n. 629; 679) legge 22 novembre 1973, n. 816; 680) legge 22 novembre 1973, n. 872, articoli: 1, 2, 3; 681) legge 22 novembre 1973 n. 873; 682) legge 10 dicembre 1973, n. 804, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17; 683) legge 18 dicembre 1973, n. 855; 684) legge 18 dicembre 1973, n. 857; 685) legge 18 dicembre 1973, n. 858; 686) legge 20 dicembre 1973, n. 824; 687) legge 22 dicembre 1973, n. 825; 688) legge 27 dicembre 1973, n. 838; 689) legge 27 dicembre 1973, n. 875; 690) legge 27 dicembre 1973, n. 934; 691) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli: 8, commi 2, secondo periodo, 3, lettera a), limitatamente alle parole <<nonche' dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda in qualita' di richiamati senza assegni>>, e 4; 22; 31; 55; 56; 57; 59; 60; 93, commi da 6 a 8; 128; 141; 165; 172; 692) legge 30 gennaio 1974, n. 12; 693) legge 27 febbraio 1974, n. 68: articoli 2 e 4; 694) legge 27 febbraio 1974, n. 69; 695) legge 6 aprile 1974, n. 113; 696) legge 16 aprile 1974, n. 173; 697) legge 21 maggio 1974, n. 249; 698) legge 18 giugno 1974, n. 257; 699) legge 26 luglio 1974, n. 330; 700) legge 21 dicembre 1974, n. 699; 701) legge 21 dicembre 1974, n. 703; 702) legge 2 agosto 1974, n. 389; 703) legge 24 dicembre 1974, n. 695; 704) legge 29 gennaio 1975, n. 14; 705) legge 22 marzo 1975, n. 57; 706) legge 2 aprile 1975, n. 108; 707) legge 27 maggio 1975, n. 178; 708) legge 31 maggio 1975, n. 191; 709) legge 15 luglio 1975, n. 390; 710) legge 26 luglio 1975, n. 385; 711) legge 29 luglio 1975, n. 392; 712) decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492: articolo 7, comma 3; 713) legge 20 ottobre 1975, n. 528; 714) legge 15 novembre 1975, n. 609: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole <<dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e>>; 715) legge 18 novembre 1975, n. 590; 716) legge 26 novembre 1975, n. 622; 717) legge 28 novembre 1975, n. 624; 718) legge 2 dicembre 1975, n. 626; 719) legge 5 dicembre 1975, n. 704; 720) legge 5 dicembre 1975, n. 719; 721) legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli: 88; 89; 89-bis; 89-ter; 89-quater; 89-quinquies; 99, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>; 722) legge 29 aprile 1976, n. 177, articolo 18; 723) legge 5 maggio 1976, n. 187, escluso articolo 18; 724) legge 10 maggio 1976, n. 347; 725) decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266 e legge di conversione 22 maggio 1976, n. 392; 726) decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 e legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730: articolo 3; 727) legge 24 dicembre 1976, n. 898; 728) legge 16 febbraio 1977, n. 38; 729) legge 21 aprile 1977, n. 163; 730) legge 2 maggio 1977, n. 186; 731) legge 2 maggio 1977, n. 189; 732) legge 16 maggio 1977, n. 228; 733) legge 1 giugno 1977, n. 337; 734) legge 9 giugno 1977, n. 338; 735) legge 16 giugno 1977, n. 372; 736) lege 24 settembre 1977, n. 717; 737) legge 28 settembre 1977, n. 736; 738) legge 22 novembre 1977, n. 890; 739) legge 1 dicembre 1977, n. 907; 740) legge 20 dicembre 1977, n. 965; 741) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006; 742) legge 27 aprile 1978, n. 181; 743) legge 27 aprile 1978, n. 183; 744) legge 11 luglio 1978, n. 382; 745) legge 18 agosto 1978, n. 497; 746) legge 5 dicembre 1978, n. 786; 747) decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814 e legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 52; 748) legge 23 dicembre 1978, n. 833: articoli: 6, lettera v) e lettera z), limitatamente alle parole <<le Forze armate ed>>; 32, comma 4; 47, comma 11; 749) legge 21 dicembre 1978, n. 861: articoli 1 e 2; 750) legge 8 gennaio 1979, n. 4; 751) legge 8 gennaio 1979, n. 5; 752) legge 26 ottobre 1979, n. 560; 753) legge 24 dicembre 1979, n. 671; 754) legge 24 dicembre 1979, n. 674; 755) legge 10 gennaio 1980, n. 1; 756) legge 22 gennaio 1980, n. 12; 757) legge 11 febbraio 1980, n. 22; 758) legge 19 marzo 1980, n. 79; 759) legge 22 maggio 1980, n. 210; 760) legge 23 maggio 1980, n. 242, articoli: 3, lettera b); 5; 761) legge 4 luglio 1980, n. 318; 762) legge 11 luglio 1980, n. 312: articoli da 136 a 151; 763) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: articolo 105; 764) legge 8 agosto 1980, n. 435; 765) legge 20 settembre 1980, n. 574; 766) decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 e legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874: articolo 14-decies; 767) legge 22 dicembre 1980, n. 912; 768) legge 22 dicembre 1980, n. 913; 769) legge 20 febbraio 1981, n. 30; 770) legge 20 febbraio 1981, n. 31; 771) legge 25 febbraio 1981, n. 63; 772) legge 28 febbraio 1981, n. 47; 773) legge 30 marzo 1981, n. 122; 774) legge 23 aprile 1981, n. 154: articolo 2, n. 3; 775) legge 27 aprile 1981, n. 191; 776) legge 7 maggio 1981, n. 180; 777) legge 11 maggio 1981, n. 192; 778) legge 14 maggio 1981, n. 219: articolo 68; 779) decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233 e legge di conversione 13 luglio 1981, n. 380; 780) legge 25 maggio 1981, n. 280; 781) legge 28 maggio 1981, n. 286; 782) legge 3 giugno 1981, n. 308; 783) decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432: articoli 1; da 16 a 20; 21, comma 2; 22; 784) decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 458; 785) legge 4 luglio 1981, n. 418; 786) legge 20 luglio 1981, n. 382; 787) legge 5 agosto 1981, n. 440; 788) legge 4 dicembre 1981, n. 720: articolo 4; 789) legge 6 ottobre 1981, n. 560; 790) legge 22 dicembre 1981, n. 773: articolo 2; 791) legge 22 gennaio 1982, n. 6; 792) legge 26 gennaio 1982, n. 21; 793) legge 9 febbraio 1982, n. 106: articolo 93; 794) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187: articolo 23-ter; 795) legge 18 maggio 1982, n. 301; 796) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686; 797) decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 e legge di conversione 29 novembre 1982, n. 883: articolo 3-octies; 798) legge 23 marzo 1983, n. 78, articoli: 18; 19; 20; 21; 799) legge 28 aprile 1983, n. 173; 800) legge 10 maggio 1983, n. 186; 801) legge 10 maggio 1983, n. 187; 802) legge 10 maggio 1983, n. 188; 803) legge 10 maggio 1983, n. 212, articoli: da 2 a 22; da 24 a 30; 34; da 36 a 43; 45; 46; 47; 50; 51; da 53 a 79; tabelle allegate; 804) legge 20 febbraio 1984, n. 11; 805) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 e legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80: articolo 1, comma 8; 806) legge 3 aprile 1984, n. 63; 807) legge 12 aprile 1984, n. 66; 808) legge 12 aprile 1984, n. 67; 809) legge 11 maggio 1984, n. 134; 810) legge 4 luglio 1984, n. 324; 811) legge 18 luglio 1984, n. 349; 812) legge 4 agosto 1984, n. 429; 813) legge 6 agosto 1984, n. 456; 814) legge 1 ottobre 1984, n. 637; 815) legge 8 ottobre 1984, n. 693; 816) legge 6 novembre 1984, n. 850; 817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18; 818) legge 22 dicembre 1984, n. 873; 819) legge 6 febbraio 1985, n. 16; 820) legge 2 marzo 1985, n. 60; 821) legge 4 aprile 1985, n. 123; 822) legge 25 giugno 1985, n. 342; 823) legge 4 luglio 1985, n. 353; 824) legge 24 luglio 1985, n. 410; 825) legge 23 dicembre 1985, n. 783; 826) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94; 827) legge 24 gennaio 1986, n. 17; 828) legge 28 febbraio 1986, n. 41: articolo 13, comma 6; 829) legge 24 marzo 1986, n. 90: articolo 3; 830) legge 25 marzo 1986, n. 83; 831) legge 19 maggio 1986, n. 224; 832) legge 6 giugno 1986, n. 254; 833) legge 21 giugno 1986, n. 304; 834) legge 2 luglio 1986, n. 332; 835) legge 5 luglio 1986, n. 342, articoli: 1, comma 2; 2; 3; 836) legge 4 ottobre 1986, n. 724; 837) legge 7 ottobre 1986, n. 654; 838) legge 10 ottobre 1986, n. 668: articolo 56; 839) decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 e legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 897; 840) legge 24 dicembre 1986, n. 958; 841) legge 26 febbraio 1987, n. 49: articolo 35; 842) legge 10 marzo 1987, n. 100; 843) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 e legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 402; 844) decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 e legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468: articolo 1, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7; 845) decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole <<, dell'Arma dei carabinieri>>, <<, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno>>, <<, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 2, limitatamente alle parole <<, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 3, limitatamente alle parole <<, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>; 846) decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13 e legge di conversione 11 marzo 1988, n. 74; 847) decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238 e legge di conversione 5 agosto 1988, n. 332; 848) legge 30 settembre 1988, n. 425; 849) legge 4 ottobre 1988, n. 436; 850) legge 16 dicembre 1988, n. 538; 851) legge 27 dicembre 1988, n. 557; 852) legge 27 dicembre 1988, n. 558; 853) legge 30 dicembre 1988 n. 561; 854) legge 1 febbraio 1989, n. 36: articolo 5, comma 1; 855) legge 1 febbraio 1989, n. 53: articoli 3; 4; 5; 6;12; 14; 15; 27; tabella A; 856) legge 3 febbraio 1989, n. 38; 857) legge 27 febbraio 1989, n. 79; 858) legge 27 febbraio 1989, n. 82; 859) legge 3 maggio 1989, n. 167; 860) decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325 e legge di conversione 15 novembre 1989, n. 374; 861) legge 22 dicembre 1989, n. 419; 862) legge 13 febbraio 1990, n. 23; 863) legge 13 febbraio 1990, n. 25; 864) legge 19 marzo 1990, n. 50; 865) legge 9 aprile 1990, n. 88; 866) legge 9 aprile 1990, n. 89; 867) legge 2 maggio 1990, n. 104; 868) legge 25 maggio 1990, n. 131; 869) legge 7 giugno 1990, n. 144; 870) legge 23 giugno 1990, n. 169; 871) legge 9 luglio 1990, n. 185, articoli: 3; 4; 17; 31, commi 2 e 3; 872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10; 873) decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 e legge di conversione 19 ottobre 1990, n. 298, esclusi gli articoli 1 e 2; 874) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 124, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>; 875) legge 6 novembre 1990, n. 325; 876) legge 27 dicembre 1990, n. 404; 877) decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 e legge di conversione 20 marzo 1991, n. 88; 878) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78; 879) legge 10 aprile 1991, n. 124; 880) legge 12 aprile 1991, n. 131; 881) legge 27 maggio 1991, n. 168; 882) legge 27 giugno 1991, n. 199; 883) legge 6 agosto 1991, n. 255; 884) legge 11 agosto 1991, n. 269; 885) legge 11 agosto 1991, n. 270; 886) legge 14 agosto 1991, n. 280: articoli 1, 2, 4; 887) legge 30 dicembre 1991, n. 412: articolo 7; 888) legge 31 dicembre 1991, n. 437; 889) legge 31 gennaio 1992, n. 64; 890) legge 31 gennaio 1992, n. 159; 891) legge 14 febbraio 1992, n. 189; 892) legge 17 febbraio 1992, n. 190; 893) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli: 2, comma 5, ultimo periodo; 5, comma 3, ultimo periodo; 6, commi 3 e 5, lettera e); 13, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole <<ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare>>; 26, comma 4, limitatamente alle parole <<e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.>>; 35, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole <<, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali e' competente il comando militare territoriale>>; 38, comma 11; 894) decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 e legge di conversione 23 settembre 1992, n. 386; 895) decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 e legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23, articoli: 1, 2 e 3; 896) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: articolo 8-quinquies, commi 2-bis e 2-ter; 897) decreto legge 27 agosto 1993, n. 325 e legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424; 898) legge 23 dicembre 1993, n. 559: articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole <<militare e civile delle Forze armate,>>; 899) legge 23 dicembre 1993, n. 577; 900) legge 24 dicembre 1993, n. 537, articoli: 3, comma 65; 9, comma 7; 901) decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 125; 902) decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 151; 903) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 e legge di conversione 15 luglio 1994, n. 443 ; 904) decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354 e legge di conversione 16 luglio 1994, n. 455: articolo 1, commi 3 e 4; 905) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397 e legge di conversione 3 agosto 1994, n. 482; 906) decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521 e legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 599; 907) decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 e legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22: articolo 12; 908) decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: articolo 9; 909) legge 23 dicembre 1994, n. 724: articolo 43, commi 1 e 2; 910) decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107 e legge di conversione 7 giugno 1995, n. 222: articoli 5, 6, 7; 911) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 912) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; 913) decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180 e legge di conversione 13 luglio 1995, n. 285; 914) legge 8 agosto 1995, n. 350; 915) legge 28 novembre 1995, n. 549: articolo 1, commi 1, 2 e 3; 916) legge 28 dicembre 1995, n. 551: articolo 13, comma 13. 917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416; 918) decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 427, articoli: 1; 1-bis; 1-ter; 2, comma 1; 4-bis; 919) decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 e legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569: articolo 4; 920) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608: articolo 9-bis, comma 14; 921) legge 10 ottobre 1996, n. 525: articolo 2; 922) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554 e legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653; 923) decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 e legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677: articolo 3-bis; 924) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articoli: 1, commi 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118; 2, commi 93 e 94; 3, comma 112; 3, comma 114, limitatamente alle dismissioni della difesa; 925) decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 e legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30: articolo 10, comma 3; 926) decreto legge 31 gennaio 1997, n. 12 e legge di conversione 25 marzo 1997, n. 72; 927) legge 18 febbraio 1997, n. 25; 928) legge 28 marzo 1997, n. 85, escluso l'articolo 6; 929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174; 930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5; 931) decreto-legge. 5 giugno 1997, n. 144 e legge di conversione 25 luglio 1997, n. 239; 932) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214 e legge di conversione 31 luglio 1997, n. 260; 933) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215 e legge di conversione 28 agosto 1997, n. 282; 934) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264; 935) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265; 936) decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 e legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434: articolo 1-ter; 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9; 938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; 939) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; 940) legge 18 dicembre 1997, n. 439; 941) legge 27 dicembre 1997, n. 449, articoli: 14, comma 15; 17, comma 36; 39, comma 24; 45; 54, commi 10 e 11; 942) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 943) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498; 944) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 945) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505; 946) decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 e legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42; 947) legge 13 marzo 1998, n. 50; 948) legge 4 giugno 1998, n. 206; 949) legge 11 giugno 1998, n. 205; 950) legge 26 giugno 1998, n. 199; 951) legge 8 luglio 1998, n. 230, a esclusione degli articoli 8, 10, 19 e 20; 952) legge 22 luglio 1998, n. 254; 953) legge 3 agosto 1998, n. 270; 954) legge 23 dicembre 1998 n. 448, articoli: 44; 50, comma 1, lettera h); 955) decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496; 956) decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 e legge di conversione 29 marzo 1999, n. 77; 957) legge 12 marzo 1999 n. 68: articolo 3, comma 4, limitatamente alle parole <<e della difesa nazionale>>; 958) decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110 e legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, a esclusione degli articoli 6, 6- bis e 6- ter; 959) decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 e legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226: articolo 2-bis; 960) legge 17 maggio 1999, n. 144: articolo 62; 961) decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 e legge di conversione 2 agosto 1999, n. 269; 962) legge 28 luglio 1999, n. 266: articoli 14, commi 1, 2, 3, 4, 6, escluso l'ultimo periodo, 7, 8, 9, 10; 14, comma 5, limitatamente alle parole <<delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e>>, <<del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza,>> e <<dei Ministri interessati,>>; 15; 16, commi da 1 a 9 compresi; 17, comma 1, limitatamente alle parole <<di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224,>>; 963) legge 2 agosto 1999, n. 276; 964) legge 2 agosto 1999, n. 277; 965) legge 17 agosto 1999, n. 301; 966) decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, articoli: 35, comma 3, limitatamente alle parole <<d'intesa con il Ministro della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanita' militare e,>> e alle parole <<sentito, per gli aspetti relativi alla sanita' militare, il Ministro della difesa>>; 42; 967) legge 14 ottobre 1999, n. 365; 968) legge 20 ottobre 1999, n. 380; 969) decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 e legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487; 970) legge 21 dicembre 1999, n. 513: articolo 3, comma 1, secondo periodo; 971) legge 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 4, comma 12; 972) decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 e legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44; 973) legge 11 gennaio 2000, n. 4; 974) decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24; 975) legge 28 febbraio 2000, n. 42: articoli 1, 2 e 4; 976) legge 31 marzo 2000, n. 78, articoli: 1; 2; 6, comma 4, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 6, comma 5, lettere a), c), d) ed e); 7; 9; 977) decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 e legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228; 978) decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214; 979) decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216; 980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole <<Nell'assegnazione>> sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo; 981) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ad eccezione degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16; 982) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298; 983) decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365: articolo 5, commi 1, 2, 3, 4; 984) legge 14 novembre 2000, n. 331; 985) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli: 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16; 49, comma 2, limitatamente alla parole <<decreto del Ministro della difesa o>> e alle parole <<delle Forze armate,>>; 63, comma 2, limitatamente alle parole <<del Ministro della difesa o>>; 63, comma 3, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 145, comma 4; 986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27; 987) legge 29 dicembre 2000, n. 400: articolo 5; 988) legge 29 dicembre 2000, n. 422: articolo 17; 989) legge 8 gennaio 2001, n. 2; 990) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82; 991) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; 992) legge 7 marzo 2001, n. 61; 993) legge 7 marzo 2001, n. 78; 994) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: articoli 10 e 58; 995) legge 29 marzo 2001, n. 86: articoli 5 e 6; 996) legge 2 aprile 2001, n. 136: articoli 1, comma 3; 3; 997) decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186; 998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli 21, 23, commi 4-6, 24, 25, 26, 28 e dell'allegato 1; 999) decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 e legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339; 1000) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 e legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406; 1001) decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 e legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410: articolo 3, comma 15-ter; 1002) decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 e legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6; 1003) legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 21; 1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 14; 1005) legge 28 dicembre 2001, n. 484; 1006) legge 15 marzo 2002, n. 37; 1007) decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 e legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116; 1008) legge 31 luglio 2002, n. 179: articolo 2; 1009) legge 6 novembre 2002, n. 267; 1010) legge 27 dicembre 2002, n. 289: articolo 34, comma 8; 1011) legge 30 dicembre 2002, n. 295; 1012) legge 16 gennaio 2003, n. 3, articoli: 30; 32; 33; 37, comma 2; 1013) decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 e legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42; 1014) decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193: articolo 14; 1015) decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 e legge di conversione 1 agosto 2003, n. 219, a esclusione degli articoli 2, 3 e 4; 1016) decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 1017) legge 11 agosto 2003, n. 231; 1018) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, articoli: 26, commi 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies; 27, commi 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.3, 13-quater; 1019) legge 24 ottobre 2003, n. 321: articoli 3 e 4; 1020) legge 22 dicembre 2003, n. 365; 1021) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articoli: 3, comma 70; 4, comma 179; 1022) decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 e legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68; 1023) legge 2 marzo 2004, n. 62; 1024) decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154: articolo 14, comma 7; 1025) decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186: articolo 8; 1026) decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 e legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207; 1027) legge 14 luglio 2004, n. 178; 1028) legge 30 luglio 2004, n. 208, a esclusione dell'articolo 10; 1029) legge 23 agosto 2004, n. 226; 1030) decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 e legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263: articolo 5-quater; 1031) decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 e legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1: articolo 2; 1032) legge 2 dicembre 2004, n. 299; 1033) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, commi 90, 443, 541, quest'ultimo limitatamente alle parole <<e del carabiniere>> e <<e di 1.400 carabinieri>>; 1034) decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 e legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37, a esclusione dell'articolo 4-bis, comma 2; 1035) decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43: articolo 7-vicies; 1036) legge 21 marzo 2005, n. 39; 1037) decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 e legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, articoli: 2; 2-bis; 8-ter; 8-quater; 1038) legge 31 marzo 2005, n. 48; 1039) decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106 e legge di conversione 31 luglio 2005 n. 156: articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b); 1040) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 157; 1041) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 158, a esclusione degli articoli da 1 a 4; 1042) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168: articolo 12; 1043) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155: articolo 18-bis; 1044) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197; 1045) decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200; 1046) decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 e legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244: articolo 3; 1047) decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216; 1048) legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 24; 1049) decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253; 1050) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi: 29; 40 dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 482; 568; 569; 570; 571; 1051) decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, articoli: 4; 4-bis; 4-quater, commi 1, 2 e 3, dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 39-vicies bis; 39-vicies semel, commi 38, 40 e 42; 1052) legge 6 febbraio 2006, n. 34; 1053) legge 20 febbraio 2006, n. 79; 1054) legge 20 febbraio 2006, n. 92: articoli 1 e 3; 1055) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: articoli 32, 33 e 34; 1056) legge 4 agosto 2006, n. 247, a esclusione dell'articolo 1; 1057) decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 e legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270, a esclusione degli articoli 1 e 3; 1058) decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275; 1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi: 216, ultimo periodo; 262, nella parte relativa all'inserimento del comma 15-ter nell'articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001; 263, lettere a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 1238; 1239; 1241; 1270; 1330; 1060) decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4 e legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38, a esclusione degli articoli 1 e 2; 1061) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52: articolo 1, comma 2, lettera c); 1062) decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127: articoli 6, comma 4; 9; 1063) legge 2 agosto 2007, n. 130; 1064) legge 3 agosto 2007, n. 124: articoli 8, comma 2; 12, comma 1; 1065) decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 e legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, articoli: 2-ter; 2-quater; 2-quinques; 2-sexies; 1066) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli: 1, commi 181, 320; 2, commi 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 230, 387, 458, 459, 460, da 603 a 611, 627, 628, 629, 630, 631; 3, comma 93; 1067) decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, articoli: 1, comma 2; 2, comma 4; 34-bis; 1068) decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 e legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45, a esclusione degli articoli 1 e 2; 1069) decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118: articolo 6; 1070) decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 e legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129: articolo 4-septies, comma 4, 3°, 4°, 5° e 6° periodo; 1071) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, articoli: 14-bis; 60, commi 8-bis e 12; 65; 1072) decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 e legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183, a esclusione dell'articolo 2; 1073) decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 e legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186: articolo 2; 1074) decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 e legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210: articolo 5, comma 1; 1075) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 e legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, articoli: 13; 14; 26, comma 1, secondo periodo; 1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, a esclusione degli articoli 01; 1; 2; 1077) decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, articolo 6-bis; 1078) decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, articoli: 16, comma 2-bis; 23, commi 17, 18 e 19; 1079) legge 10 luglio 2009, n. 93; 1080) legge 23 luglio 2009, n. 99, articoli: 27, comma 5; 39, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7; 1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1; 1083) legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi: 27, 31, primo periodo, 32, 33, 34, 35, 36, 189, 190, 191, 192, 193 e 194; 1084) decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 4 commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7; 1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 5; 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.
Art. 2269
Abrogazione espressa di norme secondarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni: 1) regie patenti 13 luglio 1814, <<Istituzione del Corpo dei carabinieri reali>>; 2) regio decreto 1° aprile 1861 <<Istituzione della Regia marina>>; 3) regio decreto 9 dicembre 1866, n. 3486; 4) regio decreto 14 luglio 1887, n. 4758; 5) regio decreto 13 dicembre 1871, n. 571; 6) regio decreto 27 ottobre 1872, n. 1084; 7) regio decreto 26 dicembre 1872, n. 1205; 8) regio decreto 25 febbraio 1894, <<Bandiera dell'Arma dei carabinieri>>; 9) regio decreto 15 settembre 1897, n. 421; 10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310; 11) regio decreto 8 novembre 1900, n. 358; 12) regio decreto 29 luglio 1906, n. 470; 13) regio decreto 10 gennaio 1907, n. 71; 14) regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48; 15) regio decreto 9 maggio 1907, n. 331; 16) regio decreto 14 maggio 1908, n. 232; 17) regio decreto 27 novembre 1910, n. 871; 18) regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326; 19) regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517; 20) regio decreto 15 giugno 1912, n. 822; 21) regio decreto 5 marzo 1914, n. 247; 22) regio decreto 18 aprile 1915, n. 662; 23) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022; 24) regio decreto 21 maggio 1916, n. 640; 25) decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191; 26) decreto ministeriale 16 novembre 1916, <<Norme per l'applicazione dello speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra>>; 27) regio decreto 24 luglio 1917, n. 1221; 28) regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205; 29) regio decreto 10 marzo 1918, n. 356; 30) regio decreto 30 maggio 1918, n. 813; 31) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201; 32) regio decreto 24 maggio 1919, n. 800; 33) regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285; 34) regio decreto 24 marzo 1921, n. 447; 35) regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195; 36) regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316; 37) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903; 38) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982; 39) regio decreto 4 settembre 1925, n. 1576; 40) regio decreto 29 aprile 1926, n. 866; 41) regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493; 42) regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410; 43) regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354; 44) regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374; 45) regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; 46) regio decreto 24 aprile 1927, n. 1065; 47) regio decreto 27 novembre 1927, n. 1224; 48) regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297; 49) regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598; 50) regio decreto 19 gennaio 1928, n. 150; 51) regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024: articoli 19 e 21; 52) regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823; 53) regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2245; 54) regio decreto 13 gennaio 1930, n. 35; 55) regio decreto 1 maggio 1930, n. 726; 56) regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209; 57) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983; 58) regio decreto 10 luglio 1930, n. 974: articolo 4; 59) regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401; 60) regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; 61) regio decreto 14 agosto 1931, n. 1249; 62) regio decreto 19 novembre 1931, <<Norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennita' supplementare degli ufficiale del regio Esercito>>; 63) regio decreto 26 dicembre 1931, <<Computo del servizio aeronavigante ai fini della concessione della medaglia mauriziana>>; 64) regio decreto 24 marzo 1932, n. 433; 65) regio decreto 16 maggio 1932, n. 595; 66) regio decreto 16 giugno 1932, n. 840; 67) regio decreto 7 luglio 1932, n. 375; 68) regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960; 69) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423; 70) regio decreto 17 novembre 1932, <<Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale>>; 71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051; 72) regio decreto 26 dicembre 1932, <<Computo del servizio aeronavigante agli effetti della concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri>>; 73) regio decreto 23 gennaio 1933, n. 8; 74) regio decreto 30 marzo 1933, n. 422; 75) regio decreto 6 aprile 1933, n.729; 76) decreto ministeriale 6 aprile 1933; 77) regio decreto 8 maggio 1933, n. 695; 78) regio decreto 29 giugno 1933, n. 944; 79) regio decreto 27 novembre 1933, <<Norme per l'applicazione del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo all'istituzione del fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito>>; 80) regio decreto 28 dicembre 1933, n. 1918; 81) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, ad eccezione degli articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82; 82) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181; 83) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587; 84) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820; 85) regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111; 86) regio decreto 3 dicembre 1934, n. 20; 87) regio decreto 14 febbraio 1935, <<Regolamento della cassa ufficiali della Marina militare>>; 88) regio decreto 13 maggio 1935, n. 908; 89) regio decreto 26 luglio 1935, n. 1658; 90) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919; 91) regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2075; 92) regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364; 93) regio decreto 8 gennaio 1936, n. 46; 94) regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040; 95) regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712; 96) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546; 97) regio decreto 7 agosto 1936, <<Approvazione del regolamento della cassa sottufficiali della Marina militare>> ; 98) regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2145; 99) regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135; 100) regio decreto 1 febbraio 1937, n. 264; 101) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118; 102) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1825; 103) regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826; 104) regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585; 105) regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616; 106) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964; 107) regio decreto 21 marzo 1938, n. 538; 108) regio decreto 12 maggio 1938, n. 747; 109) regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562; 110) regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324; 111) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156; 112) decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 <<Determinazione delle zone di province di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>; 113) regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759; 114) regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2005; 115) regio decreto 12 maggio 1939, n. 708; 116) regio decreto 25 maggio 1939, n. 1126; 117) regio decreto 27 giugno 1939, n. 1108; 118) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260; 119) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674; 120) regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848; 121) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1995; 122) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2002; 123) regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194; 124) regio decreto 7 marzo 1940, n. 339; 125) regio decreto 2 maggio 1940, n. 902; 126) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220; 127) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; 128) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1118; 129) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227; 130) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1478; 131) regio decreto 5 settembre 1940, n. 1478; 132) regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809; 133) regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024; 134) regio decreto 25 marzo 1941, n. 472; 135) regio decreto 27 marzo 1941, n. 428; 136) regio decreto 15 maggio 1941, n. 611; 137) regio decreto 15 maggio 1941, n. 616; 138) regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236; 139) regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480; 140) regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1495; 141) regio decreto 14 novembre 1941, n. 1674; 142) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1523; 143) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1550; 144) regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1633; 145) regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233; 146) regio decreto 6 febbraio 1942, n. 238; 147) regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133; 148) regio decreto 12 maggio 1942, n. 650; 149) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918; 150) regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273; 151) regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515; 152) regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; 153) regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306; 154) regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316; 155) regio decreto 10 maggio 1943, n. 629; 156) regio decreto 31 maggio 1943, n. 656; 157) regio decreto 7 giugno 1943, n. 652; 158) regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15; 159) decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127; 160) decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 230; 161) decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900; 162) decreto luogotenenziale 16 novembre 1945; 163) decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162; 164) decreto ministeriale 25 ottobre 1946 <<Elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>; 165) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 100; 166) decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17; 167) decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 931; 168) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799; 169) decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580; 170) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1948, n. 1646; 171) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773; 172) decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081; 173) decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838; 174) decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337; 175) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277; 176) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331; 177) decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586; 178) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470; 179) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679; 180) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950; 181) decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1672; 182) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110; 183) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1957 recante <<Cessazione della facolta' del Ministro per la difesa di requisire naviglio mercantile per il dragaggio delle mine e di militarizzare il personale da imbarcarsi su detto naviglio>>; 184) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211; 185) decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, n. 859; 186) decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960; 187) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1099; 188) decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 962; 189) decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 790; 190) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, n. 931; 191) decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537; 192) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 199; 193) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628; 194) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496; 195) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 670; 196) decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1040; 197) decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922; 198) decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678; 199) decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512; 200) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397; 201) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 582; 202) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98; 203) decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302; 204) decreto ministeriale 20 dicembre 1971 <<Conferimento di incarichi e docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica>>; 205) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 403; 206) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 553; 207) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 971; 208) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: articoli 43 e 44; 209) decreto ministeriale 12 agosto 1972, <<Criteri e modalita' per la scelta e la retribuzione del personale civile insegnante presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito>>; 210) decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; 211) decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183; 212) decreto ministeriale 19 maggio 1973, <<Atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio>>; 213) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1973, n. 613; 214) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076; 215) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199; 216) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210; 217) decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, n. 471; 218) decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658; 219) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 636; 220) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015; 221) decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64; 222) decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1977, n. 240; 223) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490; 224) decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1132; 225) decreto ministeriale 20 agosto 1977 <<Estensione a taluni comuni delle province di Udine, Gorizia e Trieste del regime sui trapassi immobiliari previsti dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095>>; 226) decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895; 227) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139; 228) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345; 229) decreto ministeriale 18 agosto 1978 <<Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973 n. 1199, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare di Stato>>; 230) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601; 231) decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691; 232) decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780; 233) decreto interministeriale 16 aprile 1980, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST; 234) decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, articoli: 2, numero 2), lettere a) e b); 10; 235) decreto ministeriale 25 settembre 1980, recante norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 1015 del 1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1978; 236) decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1981, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>; 237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735; 238) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484: articoli 4, 5, 6, 7, 8; 239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459; 240) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 1171; 241) decreto ministeriale 5 agosto 1982, <<Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 242) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 290; 243) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, <<Organici della magistratura militare>>; 244) decreto ministeriale 1 ottobre 1983, <<Inserimento dell'associazione nazionale dei decorati della medaglia mauriziana nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 245) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1983, n. 811; 246) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, n. 23; 247) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, n. 49; 248) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912; 249) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984 n. 913; 250) decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 850; 251) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 804; 252) decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 229; 253) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008; 254) decreto ministeriale 9 ottobre 1985, <<Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare>>; 255) decreto ministeriale 25 novembre 1985, <<Cancellazione di tre associazioni e inserimento di una nuova associazione nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 256) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94; 257) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136; 258) decreto ministeriale 12 maggio 1986, <<Inserimento dell'associazione nazionale veterani e reduci garibaldini nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 259) decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; 260) decreto ministeriale 30 ottobre 1986, <<Iscrizione della Federazione italiana dei combattenti alleati e dell'associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 261) decreto ministeriale 15 gennaio 1987, n. 136; 262) decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1987, n. 98; 263) decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>; 264) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411: articolo 2; 265) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1987, n. 579; 266) decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 37; 267) decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62; 268) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: articolo 27, comma 1, limitatamente alle parole <<o presso uno degli istituti medico - legali dell'Aeronautica militare>>; 269) decreto ministeriale 20 febbraio 1989, <<Integrazione dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 270) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; 271) decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI) dell'Arma dei carabinieri; 272) decreto ministeriale 3 luglio 1989, <<Iscrizione dell'associazioni lagunari truppe anfibie e dell'associazione nazionale volontari di guerra all'albo previsto dall'articolo 1 decreto ministeriale 5 agosto 1982>>; 273) decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1989, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>; 274) decreto ministeriale 15 gennaio 1990, <<Modificazioni all'articolo 14 del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare; 275) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 68; 276) decreto ministeriale 15 maggio 1990 <<Dichiarazione d'importanza militare per alcune zone del territorio nazionale>>; 277) decreto interministeriale 12 luglio 1990, n. 616; 278) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1990, n. 433; 279) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251; 280) decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 95; 281) decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96; 282) decreto ministeriale 28 marzo 1991, <<Integrazione all'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 283) decreto ministeriale 4 settembre 1991, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>; 284) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1991, n. 355; 285) decreto ministeriale 19 febbraio 1992, n. 308; 286) decreto ministeriale 24 febbraio 1992, n. 337; 287) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389; 288) decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520; 289) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1993, n. 351; 290) decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603; 291) decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571; 292) decreto ministeriale 24 novembre 1993, <<Modalita' di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate>>; 293) decreto interministeriale 7 marzo 1994 che modifica l'allegato A) al decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri 294) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 568; 295) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167; 296) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 168; 297) decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519; 298) decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570; 299) decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 419; 300) decreto interministeriale 12 ottobre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST; 301) decreto ministeriale 24 novembre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST; 302) decreto ministeriale 24 novembre 1995 che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi, determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI; 303) decreto ministeriale 29 novembre 1995, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare>>; 304) decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586; 305) decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 690; 306) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616; 307) decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138; 308) decreto ministeriale 24 giugno 1997, n. 269; 309) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289: articolo 5; 310) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361; 311) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; 312) decreto ministeriale 27 febbraio 1998, n. 86,; 313) decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367: articolo 7, comma 6; 314) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521; 315) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522; 316) decreto ministeriale 1 febbraio 1999, n. 71; 317) decreto ministeriale 12 marzo 1999, n. 125; 318) decreto ministeriale 26 marzo 1999, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare>>; 319) decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188; 320) decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 244; 321) decreto ministeriale 9 giugno 1999, n. 245; 322) decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459; 323) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556; 324) decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 486; 325) decreto ministeriale 8 marzo 2000, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2000>>; 326) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2000, n. 112; 327) decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; 328) decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284; 329) decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 292; 330) decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 302; 331) decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330; 332) decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424; 333) decreto ministeriale 7 marzo 2001 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2001>>; 334) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169; 335) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172; 336) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2001, n. 300; 337) decreto ministeriale 8 giugno 2001, n. 323; 338) decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 412; 339) decreto ministeriale 30 novembre 2001, <<Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>; 340) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2001, n. 479; 341) decreto ministeriale 19 marzo 2002 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2002>>; 342) decreto ministeriale 28 giugno 2002 <<Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa>>; 343) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213; 344) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2002, n. 252; 345) decreto ministeriale 22 ottobre 2002, n. 274; 346) decreto ministeriale 22 novembre 2002, n. 299; 347) decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64; 348) decreto ministeriale 25 febbraio 2003, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2003>>; 349) decreto ministeriale 31 marzo 2003, n. 117; 350) decreto ministeriale 3 maggio 2003, n. 161; 351) decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187; 352) decreto ministeriale 30 dicembre 2003, <<Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504>>; 353) decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88; 354) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 83; 355) decreto ministeriale 10 marzo 2004, <<Sostituzione dell'allegato A, al d.m. 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>; 356) decreto ministeriale 11 marzo 2004, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2004>>; 357) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2004 <<Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104>>; 358) decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326; 359) decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83; 360) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113; 361) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170: articolo 2, comma 10; 362) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97: articoli 9, comma 2; 2; 14; 33. 363) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183; 364) decreto ministeriale 8 luglio 2005, n. 165; 365) decreto ministeriale 26 luglio 2005, n. 172; 366) decreto ministeriale 27 luglio 2005, <<Modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 1982 del Ministro della difesa, recante norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>; 367) decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 180; 368) decreto ministeriale 21 settembre 2005, n. 235; 369) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300; 370) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167: tranne gli articoli 14 e 15; 371) decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162; 372) decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203; 373) decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232; 374) decreto ministeriale 15 maggio 2006, n. 212; 375) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255; 376) decreto ministeriale 27 settembre 2006, <<Modalita' attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali>>; 377) decreto interministeriale 14 novembre 2006, <<Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonche' al personale equiparato>>; 378) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, n. 317; 379) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, <<Disciplina delle condizioni e delle modalita' per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>; 380) decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53; 381) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88; 382) decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 52; 383) decreto ministeriale 29 aprile 2008, <<Aggiornamento dell'elenco delle associazioni militari>>; 384) decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164; 385) decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37; 386) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 105; 387) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 136; 388) decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 125; 389) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145; 390) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203; 391) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205; 392) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209; 393) decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211; 394) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n. 215.
Art. 2270
Norme che rimangono in vigore

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni: 1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23; 2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; 3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115; 4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10; 5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22; 6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 1176; 7) legge 2 maggio 1938, n. 735; 8) legge 3 giugno 1938, n. 1176, di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207; 9) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, a esclusione dell'articolo 133; 10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5; 11) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1628, convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196; 12) legge 21 maggio 1940, n. 415; 13) legge 25 agosto 1940, n. 1304; 14) legge 1 novembre 1940, n. 1610; 15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902; 16) legge 27 gennaio 1941, n. 73; 17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, convertito dalla legge 4 luglio 1941, n. 872; 18) regio decreto legge 18 aprile 1941, n. 878; 19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1975; 20) legge 4 luglio 1941, n. 872, di conversione in legge del regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, 21) legge 25 luglio 1941, n. 902; 22) legge 24 agosto 1941 n. 1975, di conversione in legge del regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445; 23) legge 29 novembre 1941, n. 1571; 24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383; 25) regio decreto legge 19 gennaio 1942, n. 87, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 562; 26) legge 23 aprile 1942, n. 456; 27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87; 28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611; 29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123; 30) legge 2 aprile 1943, n. 260; 31) decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767: articolo 7; 32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6; 33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6; 34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6; 35) legge 6 marzo 1992, n. 216, a esclusione dell'articolo 2, comma 5; 36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni: 1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823; 2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725; 3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248; 4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656; 5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765; 6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056; 7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886; 8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401; 9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878; 10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612; 11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731; 12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666.



Note all'art. 2270:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 14, della legge
28 novembre 2005, n. 246, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 6 e 23 del regio decreto 27
ottobre 1922, n. 1462 , che stabilisce i nuovi stipendi e
le indennita' per gli ufficiali e i sottufficiali della R.
marina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
1922 n 276, e' il seguente:
«Art. 6. - Agli ufficiali della R. marina (compresi
quelli delle categorie in congedo), i quali durante la
guerra 1915-918 abbiano prestato servizio nelle
destinazioni qui di seguito indicate, il tempo trascorso in
quelle destinazioni sara' computato in aumento agli effetti
della determinazione dello stipendio, con le norme pure qui
di seguito indicate.
(Omissis).».
«Art. 23. - I benefici di cui agli articoli 6 e 7 del
presente decreto relativi agli ufficiali, sono estesi ai
sottufficiali della R. marina ed a quelli delle Capitanerie
di porto, agli effetti dell'attribuzione delle paghe o
degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi
rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.
Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della
paga o dello stipendio stabiliti pel proprio grado dalle
tabelle C-D annesse al presente decreto per effetto degli
anni di servizio oppure mediante la valutazione di una
parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli
suddetti, oppure non usufruiscano di tali vantaggi nel
grado in cui si trovano, i' benefici stessi o la rimanente
parte di essi verranno computati in occasione delle
successive promozioni.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 giugno 1926, n. 134.
- Il testo degli articoli 11 e 115 del regio decreto 31
dicembre 1928, n. 3458 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per
il regio esercito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
marzo 1928, n. 55, e' il seguente:
«Art. 11 (art. 5 del regio decreto 18 dicembre 1922, n.
1637, e art. 11 regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284). -
Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie
italiane e' computato, per una volta tanto, in aumento
all'anzianita' utile (di grado o di servizio) agli effetti
dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto
il periodo trascorso, anche ad intervalli, nelle diverse
colonie; per un terzo per gli anni successivi.».
«Art. 115 (art. 7 del regio decreto 27 ottobre 1922, n.
1427, e art. 1 del regio decreto 18 dicembre 1922, n.
1637). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli
delle categorie in congedo, i quali durante la guerra
1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti,
il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24
maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, e'
computato in aumento agli effetti della determinazione
dello stipendio.
(omissis).».
- Il testo degli articoli 3, 7, 9 e 10 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 (Indennita' da
corrispondere al personale militare e civile
dell'Amministrazione aeronautica), convertito, con
modificazione, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 10 giugno 1935, n. 135,
e' il seguente:
«Art. 3. - Deve intendersi in attivita' di volo il
personale che compie, entro il periodo di tempo stabilito
dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.
(omissis).».
«Art. 7. - L'indennita' di aeronavigazione o di
pilotaggio compete per un anno al militare che non puo'
esercitare attivita' di volo per infermita' temporanee
dipendenti da cause di servizio debitamente riconosciute a
norma e con le modalita' previste dalle disposizioni
vigenti.
Per il tempo successivo, la continuazione
dell'indennita' verra' di volta in volta determinata dal
Ministero dell'aeronautica.».
«Art. 9. - Agli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico del ruolo ingegneri, ed agli ufficiali medici
del Regio esercito, della Regia marina, della Croce rossa,
in servizio nella Regia aeronautica, spetta l'indennita' di
volo nella misura di L. 500 mensili.
Tale indennita' e' cumulabile con qualsiasi altra
indennita' eccetto che con quelle previste dall'art. 4 per
il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi
della Regia accademia aeronautica e dall'art. 12 per il
personale civile e militare che compie voli nell'interesse
del servizio.
(Omissis).».
«Art. 10. - Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo
servizi, qualora provengano dal servizio permanente
effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un
periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o
dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in
seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante,
nonche' agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo
specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo
assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di
volo compete l'indennita' mensile di lire 7800 se
colonnelli o generali e di lire 7400 se di gradi inferiori
a colonnello.
Per avere diritto a tale indennita' i suddetti ufficiali
debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal
Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.
Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti,
e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti
tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete
l'indennita' mensile di lire 10.600.
Tale indennita' e' cumulabile con qualsiasi altra
eccetto con quelle previste dall'art. 4 per il personale
ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi della Regia
accademia aeronautica e con quella di volo prevista
dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie
voli nell'interesse del servizio.
La suddetta indennita' e' conservata nei casi di
inidoneita' al volo per infermita' e nei limiti previsti
dagli artt. 7 e 8; e' sospesa nei casi di sospensione o
riduzione degli assegni di cui all'art. 5 ed e' ritenuta e
versata all'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i
figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di punizioni
disciplinari contemplati nello stesso art. 5.».
- Per il testo dell'art. 22 del regio decreto-legge 21
agosto 1937, n. 1542, si veda la nota all'art. 1814.
- Il regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707
(Militarizzazione del personale civile al seguito
dell'Esercito operante), convertito dalla legge 3 giugno
1938, n. 1176, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8
aprile 1938, n. 81.
- La legge 2 maggio 1938, n. 735 (Delega al governo del
re della facolta' di emanare norme sulla condotta della
guerra e sullo stato di neutralita'), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1938, n. 135.
- La legge 3 giugno 1938, n. 1176 (Conversione in legge
del R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707, riguardante la
militarizzazione del personale civile al seguito
dell'esercito operante), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 8 agosto 1938, n. 179.
- Il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 (Approvazione
dei testi della legge di guerra e della legge di
neutralita'), e' pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
ufficiale 15 settembre 1938, n. 211.
- Il testo dell'art. 5 del regio decreto 15 luglio 1938,
n. 1156 (Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale
della Regia marina), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1938, n. 176, e' il
seguente:
«Art. 5 (Aumenti per le navi in colonia e all'estero). -
1. Quando la nave si trovi nelle colonie od all'estero gli
assegni previsti dal presente regolamento, qualora non sia
disposto diversamente, debbonsi corrispondere con i
seguenti aumenti:
a) quando la nave si trovi nelle colonie del
Mediterraneo o nelle Isole Egee 25% in piu';
b) quando la nave si trovi nelle colonie fuori del
Mediterraneo, o all'estero nel Mediterraneo od in paesi
fuori del Mediterraneo ma appartenenti geograficamente
all'Europa 50% in piu';
c) quando la nave si trovi all'estero fuori del
Mediterraneo in paesi non appartenenti geograficamente
all'Europa 100% in piu'.
2. Gli aumenti decorrono dal giorno dell'arrivo nella
localita' coloniale od estera e sono dovuti fino al giorno
di arrivo in una localita' per la quale e' prevista una
misura diversa di aumento e cessano dal giorno di arrivo
nella prima localita' del Regno.
3. Agli effetti di quanto sopra il mare Mediterraneo
(comprendente anche il mar Nero) si considera limitato
verso i mari comunicanti:
a) dal meridiano di Tariffa nello Stretto di
Gibilterra;
b) dal parallelo 30°, 30' nord nel canale di Suez.
4. Qualora la mensa equipaggi di una nave all'estero,
che abbia il servizio viveri in contanti, debba sopportare
una spesa, in relazione al costo dei generi occorrenti per
la distribuzione del vitto normale all'equipaggio,
superiore all'importo delle razioni viveri e miglioramento
vitto, compresa la percentuale di aumento, il Ministero
puo' autorizzare che la differenza sia posta a carico
dell'erario.
5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
alle mercedi o retribuzioni giornaliere spettanti al
personale borghese addetto al servizio delle mense, dovendo
per esso applicarsi le disposizioni relative all'aggio
sugli stipendi.».
- Il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1628
(Militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale
o parziale), convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n.
2196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre
1938, n. 245.
- La legge 21 maggio 1940, n. 415 (Organizzazione della
nazione per la guerra), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 maggio 1940, n. 120.
- La legge 25 agosto 1940, n. 1304 (Facolta' ai Ministri
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di
militarizzare, durante la guerra, il personale civile e
salariato dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 settembre 1940, n. 224.
- La legge 1° novembre 1940, n. 1610, (Facolta' ai
Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
di militarizzare cittadini che svolgono attivita' connesse
con le operazioni militari o con la difesa della nazione),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1940,
n. 282.
- La legge 16 dicembre 1940, n. 1902 (Variazioni ed
aggiunte al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che
approva le leggi di guerra e di neutralita' ed al testo
delle leggi medesime), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 gennaio 1941, n. 24.
- La legge 27 gennaio 1941, n. 73 (Modificazione al
R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707, riguardante la
militarizzazione del personale civile al seguito
dell'esercito operante), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 4 marzo 1941, n. 54.
- Il regio decreto-legge 6 marzo 1941, n. 219
(Modificazioni dell'art. 218 della Legge 16 dicembre 1940,
n. 1902, concernente il tribunale delle prede), convertito
dalla legge 4 luglio 1941, n. 872, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1941, n. 93.
- Il regio decreto-legge 18 aprile 1941, n. 530 (Aumento
delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le
stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di
radiocomunicazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 giugno 1941, n. 146.
- Il regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445 (Effetti
della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della
legge penale militare e dei regolamenti di disciplina
militare), convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1075,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1941,
n. 132.
- La legge 4 luglio 1941, n. 872 (Conversione in legge
del regio decreto-legge 6 marzo 1941, n. 219, che apporta
modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra,
approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gia'
modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940,
n. 1902, concernente il Tribunale delle prede) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1941,
n. 206.
- La legge 25 luglio 1941, n. 902 (Modificazione al
R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707, riguardante la
militarizzazione del personale civile al seguito
dell'Esercito operante), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 9 settembre 1941, n. 213.
- La legge 24 agosto 1941, n. 1075 (Conversione in legge
del R.D.L. 22 aprile 1941, n. 445, concernente gli effetti
della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della
legge penale militare e dei regolamenti di disciplina
militare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7
ottobre 1941, n. 237.
- La legge 29 novembre 1941, n. 1571 (Aggiunte alle
norme del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8
luglio 1938, n. 1415, relative alla compilazione degli atti
di morte e di irreperibilita'), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1942, n. 28.
- La legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione
del personale civile e salariato in servizio presso la
Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i
militari del suddetto Corpo), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1941, n. 306.
- Il regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87
(Disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri
cittadini italiani che si trovano in territorio nemico), e'
stato convertito, con modificazione, dalla legge 7 maggio
1942, n. 562, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 8 giugno
1942, n. 134.
- La legge 23 aprile 1942, n. 456 (Forma degli atti di
procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di
guerra), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16
maggio 1942, n. 116.
- La legge 7 maggio 1942, n. 562 (Conversione in legge,
con modificazione, del R.D.L 19 gennaio 1942, n. 87,
concernente disposizioni per i militari prigionieri di
guerra o altri cittadini italiani che si trovano in
territorio nemico), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
8 giugno 1942, n. 134.
- Il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611 (Testo unico
delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di
guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1943, n. 13.
- Il regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123
(Disciplina della militarizzazione), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1943, n. 73.
- La legge 2 aprile 1943, n. 260 (Disposizioni relative
alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1943,
n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto
1955, n. 767 (Conglobamento parziale del trattamento
economico del personale statale in attivita' di servizio),
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 27 agosto 1955, n. 197.
- Il testo dell'art. 6 della legge 8 marzo 1958, n. 233
(Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica
militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile
1958, n. 80, e' il seguente:
«Art. 6. - Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo
servizi, addetti al controllo della circolazione aerea
nonche' agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti
al controllo delle operazioni aeree della difesa del
territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per
navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente
addetti a tali compiti, e' estesa, con le stesse condizioni
e modalita', l'indennita' prevista per gli ufficiali del
Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'art. 9
delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio
1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n.
808, e successive modificazioni.
L'indennita' di cui al precedente comma non e'
cumulabile con l'indennita' prevista dall'art. 10 delle
suddette norme.
Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di cui
al primo comma del presente articolo sono estese, in
materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni
dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico,
ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n.
1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e
successive modificazioni.».
- Il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29
novembre 1961, n. 1300 (Nuove misure delle indennita' di
aeronavigazione, di pilotaggio e di volo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1961, n. 314, e' il
seguente:
«Art. 4. - L'indennita' mensile di volo di cui all'art.
9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente
modificato, e' stabilita nelle seguenti misure:
ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo
ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici: da generale a
capitano ... (omissis);
(omissis).
L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 6, primo
comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta
nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del
genio aeronautico, dall'articolo 5 della legge 17 dicembre
1953, n. 953.».
«Art. 5. - L'indennita' mensile di volo di cui al primo
comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale
risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle
seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica,
ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente
effettivo dei ruoli naviganti:
da generale a capitano ... (omissis);
(omissis).
L'indennita' mensile di volo spettante agli ufficiali
dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del
genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte
di equipaggi fissi di volo, e' stabilita nelle seguenti
misure:
(omissis)».
«Art. 6. - Ai sottufficiali e graduati del Corpo del
genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e' attribuita
l'indennita' fissa mensile di volo nella misura seguente:
(omissis).».
- Il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n.
112 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti
economici ai dipendenti dello Stato), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1977, n. 102, e' il
seguente:
«Art. 6. - La tredicesima mensilita' spettante ai
dipendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre
1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e'
corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di
dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto
mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo
370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740
, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le
altre norme incompatibili con quelle del presente
articolo.».
- La legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277
del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'
perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze
di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti
del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle
relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n.
56.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
27 maggio 1995, n. 122.
- Il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823 (Norme di
procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1938,
n. 280.
- Il regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725
(Approvazione dei modelli dei registri di stato civile,
previsti dalla legge di guerra, e delle norme per la tenuta
di essi), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30
novembre 1939, n. 278.
- Il regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248
(Organizzazione del servizio di censura e di controllo sui
mezzi di comunicazione in tempo di guerra), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1940, n. 140.
- Il regio decreto 16 giugno 1940, n. 656
(Autorizzazione, a condizione di reciprocita', dell'uscita
dal territorio dello Stato di aeromobili civili aventi la
nazionalita' di uno Stato nemico, appartenenti a privati,
trovantisi nel territorio predetto all'inizio della
guerra), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
giugno 1940, n. 151.
- Il regio decreto 16 giugno 1940, n. 765 (Norme sulla
disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso
degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti), e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 luglio 1940, n. 160.
- Il regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056
(Determinazione delle merci dichiarate contrabbando di
guerra), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
agosto 1940, n. 186.
- Il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886
(Sottoposizione a sequestro, per la durata della guerra, di
navi mercantili nemiche appartenenti a privati), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1941, n.
22.
- Il regio decreto 29 maggio 1941, n. 401 (Regolamento
per l'esecuzione del R.D. L. 14 ottobre 1937, n. 2707,
sulla militarizzazione del personale civile al seguito
dell'Esercito operante), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 1941, n. 125.
- Il regio decreto 14 giugno 1941, n. 878 (Norme di
procedura per il funzionamento del Tribunale delle prede),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
1941, n. 207.
- Il regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612 (Regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla
disciplina dei cittadini in tempo di guerra), e' pubblicato
nel supplemento ordina rio alla Gazzetta Ufficiale del 18
gennaio 1943, n. 13.
- Il decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731
(Soppressione del Tribunale delle prede), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1945, n. 145.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo
all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli
Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo
«status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19
giugno 1951), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
marzo 1957, n. 70.



Art. 2271
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2272
Entrata in vigore

1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano