Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 22 aprile 2010, n. 19
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.


Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le Amministrazioni autonome
A tutti gli Uffici centrali del bilancio
presso i Ministeri
All'Ufficio di Ragioneria presso i
Monopoli di Stato
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
e p.c.
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica
1. L'economia mondiale dopo aver raggiunto nel 2009 l'apice della crisi economica e finanziaria, nel 2010 evidenzia segnali di ripresa, anche se il percorso di recupero e' appena avviato e necessita di un periodo di consolidamento per consentire un ritorno ai livelli precedenti.
L'Italia, sebbene meno esposta ai rischi specifici della crisi per effetto del minore coinvolgimento del proprio sistema finanziario e creditizio, ha comunque risentito della crisi globale. Ad essa si e' fatto fronte con diversi provvedimenti normativi, con i quali, tenuto conto della difficile situazione del Paese dovuta in gran parte all'elevato debito pubblico, non e' risultato agevole contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con la necessita' di adottare misure volte al sostegno dell'economia.
Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 2010 si inserisce in tale scenario, esplicando una funzione di aggiustamento nel corso della gestione quale provvedimento di natura formale, volto essenzialmente a porre in essere modulazioni di risorse, che restano comunque contenute negli importi stabiliti con la legge di bilancio.
2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilita' e finanza pubblica».
Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2010 - come approvato dal Parlamento con la legge 23 dicembre 2009, n. 192 - risulta impostato sulla nota struttura basata su Missioni, Programmi, Macroaggregati e centro di responsabilita', quest'ultimo costituendo la struttura amministrativa che gestisce le risorse per la realizzazione del programma di competenza.
Per la spesa, le unita' di voto parlamentare sono ancora i «Macroaggregati»; mentre a partire dal bilancio di previsione 2011 - in relazione all'art. 21 della richiamata legge di contabilita' n.196 del 2009 - le unita' di voto parlamentare saranno costituite dai «Programmi» quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Le proposte di assestamento per l'anno 2010 dovranno quindi essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle attuali aggregazioni, tenuto conto della struttura del bilancio per il corrente esercizio.
Cio' premesso, la concreta attivita' propositiva deve realizzarsi a cura del titolare del centro di responsabilita' amministrativa attraverso la scheda «proposte assestamento 2010» dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da piu' schede costituenti un unico insieme. Cio' anche al fine di addivenire all'opportuna aggregazione volta a consentire l'approvazione del Parlamento e la predisposizione dei prescritti allegati tecnici.
Le schede «proposte assestamento 2010» da utilizzare sono specifiche per le proposte di assestamento relative alla corrente gestione 2010. Quindi, come per il decorso esercizio, le proposte medesime si collocano in un momento diverso e precedente a quelle che in seguito le Amministrazioni saranno chiamate a formulare per la predisposizione delle previsioni 2011.
Per quest'ultimo adempimento verranno rese disponibili, a tempo debito, apposite schede e, a tal fine, si rinvia alla specifica circolare che in prosieguo verra' diramata.
Per quanto concerne i dati contabili le schede in questione riportano, come di consueto, le previsioni del bilancio approvato dal Parlamento; le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della stampa delle schede stesse; quelle relative al provvedimento di assestamento ed il bilancio assestato risultante.
Le Amministrazioni potranno utilizzare il pacchetto schede «proposte assestamento 2010» (cfr. fac-simile allegato) per definire, a livello aggregato, per ciascun programma e macroaggregato (attuale U.P.B.), le variazioni relative al provvedimento stesso.
Le schede per capitolo/pg, che sottostanno a quella relativa ad ogni macroaggregato, sono destinate, invece, a contenere le variazioni disaggregate che dovranno essere inserite nel sistema informativo. L'attivita' propositiva dovra' riguardare distintamente:
a) la previsione di competenza (Cp);
b) la previsione di cassa (Cs).
2.1 Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste tenendo conto della piu' recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.
2.2 Per la formazione delle previsioni assestate di spesa giova richiamare la disposizione in materia di flessibilita' di bilancio di cui al comma 3 dell'innanzi richiamato art. 33 della legge n. 196, il quale prevede che con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalita' indicate dall'art. 23, comma 3 della medesima legge n. 196. Quest'ultima norma offre la possibilita' di rimodulare in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Per quanto riguarda i concetti di risorse rimodulabili, risorse non rimodulabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, si rinvia a quanto viene esplicitato in proposito nell'art. 21 della piu' volte richiamata legge n. 196.
Infine, si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.
2.2.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovra':
(a) verificare la congruita' delle previsioni per le spese di personale aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;
(b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi/unita' previsionali di base (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilita' delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio.
In particolare, poi, si ritiene necessario precisare i limiti che dovranno essere considerati ai fini della rimodulazione delle risorse da proporre con l'assestamento.
Non sara' possibile assentire a compensazioni di maggiori spese rimodulabili a carico di spese non rimodulabili.
Non risulteranno accoglibili proposte di rimodulazione di risorse tra i programmi di missioni diverse e a tal fine verranno messi a disposizione delle Amministrazioni prospetti - per il tramite degli Uffici centrali del bilancio - che evidenzieranno i dati della legislazione vigente per le missioni di spesa/programmi di pertinenza con l'indicazione del plafond complessivo delle risorse.
Si ribadisce, altresi', che e' precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
2.2.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta l'assoluta necessita' che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinche' l'attivita' propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni di cassa alle concrete capacita' di spesa.
Particolare attenzione deve essere posta per gli stanziamenti relativi a spese per «trasferimenti», i cui beneficiari detengono disponibilita' liquide su conti di tesoreria o su contabilita' speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovra' effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per smaltire le disponibilita' sui conti di tesoreria.
Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.
3. Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede «proposte assestamento 2010» che verranno rese disponibili dal 3 maggio 2010 attraverso il flusso assicurato dal Sistema di Contabilita' Gestionale (SI.CO.GE.).
Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio entro il 31 maggio 2010 le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:
le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla data del 3 maggio 2010 o non esposte nelle schede stesse;
le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2009.
Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare entro il 7 giugno 2010 le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SI.CO.GE., dandone comunicazione all'Ufficio di coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale dovranno essere inviate, entro la data stessa, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede «proposte assestamento 2010» verranno messe a disposizione per mezzo di posta elettronica.
Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».
Roma, 22 aprile 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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