Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2010 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 16 aprile 2010 |
Modifica della delibera n. 129/02/CONS, recante disposizioni relative all'informativa economica di sistema. (Deliberazione n. 116/10/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154; Visto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera dell'Autorita' n. 129/02/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, istituito con delibera n. 236/01/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, successivamente abrogata dalla delibera n. 666/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2009; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 129/02/CONS, i soggetti obbligati comunicano all'Autorita' le informazioni relative all'Informativa Economica di Sistema riferite all'esercizio finanziario dell'anno precedente; Considerato che i mutamenti intervenuti nel quadro normativo vigente e l'evolversi dei mercati/settori rilevati hanno determinato un disallineamento tra le informazioni richieste ai sensi della delibera n. 129/02/CONS e i dati necessari all'Autorita' ai fini dell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali; Ritenuto pertanto necessario procedere, al fine di attuare una opportuna razionalizzazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, ad una sostituzione ed integrazione razionale di alcuni modelli e quadri di cui alla delibera n. 129/02/CONS, che dia conto sia dell'evoluzione dei mercati/settori rilevati, e del relativo quadro normativo, sia della semplificazione delle esigenze informative dei soggetti che concretamente utilizzeranno dette informazioni; Ritenuto altresi' necessario prevedere la possibilita' di procedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi delle imprese qualora intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato; Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1 Obbligo della Informativa Economica di Sistema
1. Gli operatori di rete, i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicita', le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l'editoria elettronica, cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, adottato con delibera n. 666/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2009, sono obbligati all'invio della Informativa Economica di Sistema. |
| Art. 2 Modelli
1. I soggetti obbligati all'invio della Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilare, a partire dall'anno 2010, i nuovi modelli disponibili sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it nella sezione «Informativa Economica di Sistema», in sostituzione dei modelli O (dati patrimoniali), P (ricavi imprese editoriali), Q (ricavi imprese radiotelevisive), R (ricavi concessionarie di pubblicita'), S (ricavi agenzie di stampa e imprese di produzione), A (dati anagrafici) o U (dati anagrafici e contabili) e quadri P1, R1, R2, T (tiratura dei giornali quotidiani), di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni. 2. Sono fatte salve le previsioni relative ai modelli D e V e ai quadri Q1 e Q2. 3. I modelli di cui al comma precedente potranno essere soggetti ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare. 4. I nuovi modelli di cui al presente articolo sono articolati in due serie: ridotta e base. 5. I soggetti i cui ricavi risultano minori di 1 milione di euro presentano la comunicazione di sistema in conformita' ai modelli della serie ridotta. 6. I soggetti i cui ricavi risultano superiori a 1 milione di euro presentano la comunicazione di sistema in conformita' ai modelli della serie base. 7. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi alle vendite e alle prestazioni, cosi' come indicati nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente. |
| Art. 3 Modalita' di trasmissione
1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformita' ai modelli telematici di cui all'art. 2, resi disponibili sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it nella sezione «Informativa Economica di Sistema». 2. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attivita' di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi. 3. I modelli telematici delle serie ridotta e base devono essere compilati ed inviati all'indirizzo di posta elettronica ies@agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata. 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo unico dell'Autorita', ma sono soggette a registrazione particolare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, con modalita' di trattamento tali da assicurare le esigenze minime di identificabilita' e tracciabilita'. 5. L'Autorita' si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili. |
| Art. 4 Termine
1. Le comunicazioni di cui all'art. 3, al fine di consentire la completa implementazione del nuovo sistema, potranno essere inviate soltanto a partire dal 15 luglio 2010. Il termine entro cui effettuare tali dichiarazioni e' prorogato al 30 settembre 2010. 2. Per gli anni successivi, l'invio delle comunicazioni potra' avvenire a partire dal 1° luglio, e dovra' concludersi entro e non oltre il termine del 30 settembre. |
| Art. 5 Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it Roma, 16 aprile 2010
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Mannoni - Sortino |
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