Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 marzo 2010 |
Modalita' di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000); Vista la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n.7/2007) che stabilisce che sono definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico le quote dell'importazione di gas da offrire al mercato regolamentato delle capacita' - PSV, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati autorizzati e che sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorita') le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori; Visti l'art. 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la conseguente segnalazione dell'Autorita' PAS 18/09 ed in particolare il punto 1.15; Visto l'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009) recante misure per l'efficienza del settore energetico, che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME); entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 19 marzo 2008), con il quale sono stabilite le quote da offrire al mercato regolamentato delle capacita' di cui alla delibera n. 22/04 - PSV, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007; Ritenuto opportuno, in applicazione del citato art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009, adeguare le norme del decreto ministeriale sopra richiamato con l'emanazione del presente decreto; Considerato che in attesa della definizione della disciplina del mercato del gas naturale di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 99/2009, il mercato regolamentato delle capacita' - PSV, permane l'ambito di riferimento per l'allocazione della capacita' di trasporto correlata alle partite di gas scambiate nel sistema nazionale; Ritenuto che ai fini di un approccio graduale alla realizzazione di un mercato organizzato del gas sia opportuno sviluppare uno strumento che agevoli l'adempimento dell'obbligo di offerta delle quote di gas importato, facilitando l'incontro tra domanda e offerta, minimizzando i costi di transazione e incrementando la trasparenza dei prezzi, anche mediante la predisposizione di contratti standard che lascino alle parti la definizione finale del prezzo semplificando le operazioni di acquisto e di vendita;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce: a) le modalita' con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 a seguito delle disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009; b) le modalita' con le quali il GME assume, in prima applicazione delle disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto relativamente alle quote di gas importato di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007. 2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalita' per l'assunzione da parte del GME della gestione delle offerte di vendita delle aliquote delle produzioni di gas dovute allo Stato ai sensi dell'art. 11 sopra citato. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto: a) per «Ministero» si intende il Ministero dello sviluppo economico; b) per «acquirente» si intende un soggetto abilitato ad operare al mercato regolamentato delle capacita' - PSV; c) per «Autorita'» si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; d) per «GME» si intende il Gestore dei mercati energetici, la societa' per azioni cui e' affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 99/2009; e) per «importatore» si intende il soggetto cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000 e che e' tenuto ad offrire quote di importazione ai sensi del decreto-legge n. 7/2007; f) per «operatore» si intende sia l'importatore di cui alla lettera e), sia il soggetto acquirente di cui alla lettera b) che offrono e acquistano gas tramite la piattaforma del GME; g) per «PSV» si intende il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV, di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 22/04, organizzato e gestito dall'impresa maggiore di trasporto. 2. Si applicano le ulteriori definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 164/2000 e dei suoi decreti applicativi, nonche' le definizioni di cui alla delibera dell'Autorita' n. 22/04,come successivamente modificata ed integrata. |
| Art. 3 Modalita' di assolvimento dell'obbligo di offerta
1. Le quote del gas naturale importato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 marzo 2008 citato nelle premesse, a decorrere dal 10 maggio 2010, sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione di cui all'art. 5, comma 1. 2. Alla Piattaforma sono altresi' ammesse senza limitazioni ulteriori offerte di volumi di gas anche effettuate da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto-legge n.7/2007. 3. Non sono consentite offerte di acquisto da parte degli importatori relative ad offerte di vendita inserite dagli stessi nella Piattaforma. 4. Le modalita' di offerta e di consegna delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dall'Autorita'. |
| Art. 4 Obblighi dei soggetti operatori
1. Il GME ammette alla Piattaforma di negoziazione di cui all'art. 5, comma 1, i soggetti abilitati ad operare al PSV, dotati di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi. 2. Gli operatori che utilizzano la Piattaforma sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede. 3. Gli operatori sono tenuti al versamento al GME di un corrispettivo definito dal GME nel regolamento di cui all'art. 5 al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario in funzione dei costi del servizio. 4. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 e del presente decreto, i soggetti che effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 7/2007 trasmettono al Ministero e all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo, i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente nonche', entro un termine indicato dall'Autorita', una relazione con i volumi effettivamente offerti presso la Piattaforma. Alla relazione e' allegata una dichiarazione rilasciata dall'impresa maggiore di trasporto, a conferma dei volumi complessivi effettivamente importati, una dichiarazione rilasciata dal GME sui volumi effettivamente offerti. 5. Nei casi di mancata offerta di volumi di gas determinati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, il Ministero obbliga i soggetti inadempienti, entro i sessanta giorni dalla data di accertamento dell'inadempienza a offrire presso la Piattaforma un volume di gas pari al doppio di quello non offerto. Casi di ripetuta inosservanza costituiscono sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate o di diniego, per un periodo fino ad un massimo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione al soggetto inadempiente e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante. |
| Art. 5 Indirizzi al GME
1. Il GME organizza e gestisce una Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato secondo modalita' trasparenti, non discriminatorie e proconcorrenziali stabilite in un regolamento da pubblicare, previa approvazione del Ministero, sentita l'Autorita', ai fini di verificarne la rispondenza ai principi posti dal presente decreto. 2. Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del regolamento e delle disposizioni tecniche di funzionamento. 3. Il GME verifica il rispetto del regolamento e delle disposizioni tecniche di funzionamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della Piattaforma secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra gli operatori. |
| Art. 6 Pubblicita' dei dati 1. I dati e i risultati relativi all'utilizzo della Piattaforma sono resi pubblici dal GME in forma aggregata. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati che lo riguardano direttamente. 2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle transazioni effettuate utilizzando la Piattaforma. 3. Il GME stabilisce procedure di accesso alla Piattaforma finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni. |
| Art. 7 Contenuto del regolamento
1. Nel regolamento di cui all'art. 5 il GME stabilisce: a) le modalita' di accesso alla Piattaforma e di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4; b) le modalita' di pubblicazione dell'elenco degli operatori ammessi a operare sulla piattaforma; c) le modalita' per accedere e presentare offerte in vendita e in acquisto, i prodotti disponibili, le durate delle sessioni di negoziazione; d) gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori; e) le modalita' di negoziazione ed esecuzione, ivi inclusi i sistemi di garanzia e i corrispettivi riconosciuti al GME, garantendo durante il periodo di negoziazione l'anonimato dei soggetti che acquistano il gas e i relativi controlli; f) le modalita' di pubblicazione almeno dei seguenti dati e informazioni: prezzo minimo e massimo di conclusione dei contratti; prezzo di riferimento di ogni sessione giornaliera; volumi scambiati nelle sessioni giornaliere; g) le modalita' di risoluzione delle controversie; h) le sanzioni per la violazione del regolamento; i) i casi di sospensione per inadempimento da parte degli operatori e per mancato pagamento del corrispettivo dovuto al GME. |
| Art. 8 Disposizioni finali
1. L'Autorita' provvede all'adeguamento delle disposizioni di cui alla delibera ARG/gas 108/09 in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi entro la data di cui all'art. 3, comma 1. 2. Il GME entro il 1° ottobre 2010 assume le funzioni di controparte nella Piattaforma di cui all'art. 5. A tal fine predispone le necessarie modifiche al regolamento di cui all'art. 5. Il presente decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2010
Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2010 Ufficio controllo Ministeri attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 241 |
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