Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 aprile 2010
Attuazione della decisione della Commissione europea del 17 marzo 2009, n. 251, inerente disposizioni relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I recante attuazione della direttiva 2001/95/CE;
Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea puo' adottare, a determinate condizioni, una decisione che imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare misure volte in particolare a limitare o subordinare a condizioni specifiche l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti;
Considerato che il biocida dimetilfumarato (DMF), spesso contenuto in sacchetti ed usato contro le muffe, a seguito di contaminazione di calzature e mobili in pelle, ha determinato danni alla salute dei consumatori in diversi Paesi dell'Unione europea;
Considerato che e' stato accertato da test clinici che il DMF puo' determinare dermatiti cutanee da contatto una volta penetrato nella cute del consumatore e, in alcuni casi, disturbi respiratori acuti;
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi la quale all'art. 3, paragrafo 1, prevede che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel territorio nazionale se non ha ottenuto l'autorizzazione da parte dello Stato membro a norma della detta direttiva, mentre all'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), stabilisce che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se, tra l'altro, non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo;
Tenuto conto che i biocidi contenenti DMF non sono autorizzati nella Comunita' dalla direttiva 98/8/CE sui biocidi e che quindi i biocidi contenenti DMF non sono legittimamente disponibili nella Comunita' quale trattamento contro le muffe e che nessun prodotto fabbricato nell'UE puo' legittimamente contenere DMF;
Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, secondo il quale i responsabili dell'immissione sul mercato devono tenere a disposizione delle autorita' competenti i dati sulla composizione del preparato e che tale adempimento deve essere applicato anche dagli importatori e commercianti;
Vista la decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2009 serie L74, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF);
Considerato che a norma dell'art. 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 spetta ai produttori, importatori e distributori l'obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri che non arrechino danno alla salute umana;
Considerato che la presenza di DMF nei prodotti va determinata fissando come limite massimo quello di 0,1 mg di DMF per kg di prodotto o parte del medesimo e che detto limite massimo affronta in modo adeguato il grave rischio derivante dalla presenza di DMF nei prodotti;
Considerato pertanto che il metodo analitico utilizzato deve essere tale da poter quantificare in modo affidabile il valore di 0,1 mg di DMF per kg di prodotto o parte del medesimo, conseguentemente il limite di quantificazione del metodo deve essere adeguatamente inferiore a 0,1 mg/kg al fine di garantire l'affidabilita' del risultato;
Ritenuta necessaria l'adozione di misure nazionali temporanee volte a salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e alla salute dei consumatori;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «DMF»: la sostanza chimica dimetilfumarato, nome IUPAC dimetil (E) butenedioato, numero CAS 624-49-7 e numero EINECS 210-849-0;
b) «prodotto»: qualsiasi prodotto rispondente alla definizione di cui all'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/95/CE;
c) «prodotto contenente DMF»: qualsiasi prodotto o parte di un prodotto in cui:
i) la presenza di DMF e' dichiarata tale in uno o piu' sacchetti, oppure
ii) la concentrazione di DMF e' superiore a 0,1 mg/kg del peso del prodotto o di parte del prodotto;
d) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
e) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
 
Art. 2
Attuazione

1. A decorrere dal 1º maggio 2009 e' vietata l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF.
2. A decorrere dal 1º maggio 2009 i produttori e gli importatori hanno l'obbligo, con l'eventuale collaborazione degli operatori della catena distributiva, di ritirare dalla rete commerciale, effettuando anche il richiamo dai consumatori, i prodotti contenenti DMF e di informare i consumatori stessi in merito al rischio derivante da questi prodotti. I costi relativi alle operazioni citate sono posti a carico di produttori, importatori e distributori secondo quanto disposto dall'art. 107, comma 2, lettera f) numeri 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Risulta a carico dei soggetti di cui al comma 2 l'effettuazione, quando possibile, dell'operazione di bonifica del prodotto dal DMF, sotto la vigilanza e secondo le disposizioni delle competenti autorita'. La bonifica deve garantire che il DMF sia inferiore a 0,1 mg/kg del peso del prodotto o di parte del prodotto.
4. Qualora non si proceda all'operazione di bonifica, i prodotti e le bustine contenenti DMF andranno smaltiti come rifiuto, secondo la normativa vigente, con oneri a carico dei soggetti di cui al comma 2.
 
Art. 3
Controlli

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della salute, che si avvale anche dei propri Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, provvedono, ciascuno per la parte di specifica competenza, al controllo del rispetto degli obblighi posti dal presente decreto a partire dall'entrata in vigore dello stesso.
2. L'Agenzia delle dogane, nell'ambito dell'esecuzione dei controlli di competenza relativi alla conformita' delle merci dichiarate per l'importazione, in assenza dello specifico nulla osta sanitario, qualora rinvenga prodotti sospetti di contenere DMF, informa le autorita' sanitarie e di vigilanza del mercato per lo svolgimento delle azioni di competenza.
 
Art. 4
Sanzioni

1. Si rinvia alle sanzioni previste nella Parte IV, Titolo I, art. 112 del Codice del consumo.
 
Art. 5
Neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'espletamento delle attivita' di vigilanza e di controllo di cui agli art. 2, comma 3, e 3 le autorita' competenti provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 7
Durata

1. Il presente decreto resta in vigore per tutto il tempo di efficacia della decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009 e delle sue successive proroghe.
Roma, 13 aprile 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della salute
Fazio
 
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