Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2010
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento che istituisce un regime di aiuto alle superfici coltivate per frutta a guscio.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRIGOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;
Visto il regolamento (CE) n.1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita' nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il settore di competenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2009, concernente disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalita' di applicazione;
Considerato che l'art. 86 del regolamento (CE) n. 73/2009 demanda agli Stati membri la facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;
Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore e' opportuno avvalersi della facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuita' con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria di cui al richiamato decreto ministeriale 10 aprile 2006, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti sino al 2011;
Considerato che il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 21 gennaio 2010, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ;
Considerato che nessuna seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' stata tenuta dal 21 gennaio 2010;
Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, atteso che il termine per la presentazione della domanda di aiuto e' fissato al 15 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, allo scopo di dare attuazione sino al 2011 alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario;
b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;
c) domande di aiuto;
d) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;
e) modalita' di gestione e controllo del regime;
f) versamento degli aiuti;
g) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.
 
Art. 2
Definizioni e condizioni di ammissibilita'
all'aiuto comunitario

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «Regolamento»: il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;
d) «AGEA»: Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;
e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;
f) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n.73/2009, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunita' ai sensi dell'art. 299 del trattato e che esercita una attivita' agricola;
g) «Superficie ammissibile al pagamento di cui all'art. 82 del regolamento (CE) n.73/2009» l'appezzamento piantato con alberi da frutto a guscio conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 15 del regolamento alla data fissata a norma dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
 
Art. 3
Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario

1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia e' determinato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una superficie previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.
 
Art. 4
Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalita' e criteri definiti dall'Organismo pagatore, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA e' presentata, ai sensi dell'art. 11, del regolamento (CE) n.1122/2009, entro la data del 15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.
2. L'Organismo pagatore definira', sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 .
 
Art. 5
Gestione del massimale comunitario
e fissazione dell'aiuto definitivo

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, l'AGEA trasmette le prescritte comunicazioni alla Commissione CE e al Ministero:
entro il 1° settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali e' stata presentata domanda di aiuto nell'anno in questione del pagamento per superficie, ripartito per categoria di alberi da frutta a guscio;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione del pagamento per superficie, ripartito per categoria di alberi da frutta a guscio.
2. L'AGEA, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica il rispetto del massimale comunitario stabilito all'art. 83, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e determina il livello dell'aiuto definitivo.
3. L'AGEA rende disponibili alle Regioni, entro gli stessi termini di cui al comma 1, le informazioni trasmesse alla Commissione e di dettaglio, ripartite per Regione e per aziende.
 
Art. 6
Controlli

1. L'attivita' di controllo delle superfici dichiarate, nonche' il rispetto dei requisiti e dei termini, di cui all'art. 15, del regolamento, viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 885/2006 e n. 1122/2009.
2. L'AGEA rende disponibili alle Regioni i risultati dei controlli amministrativi ed oggettivi effettuati nell'ambito del SIGC.
 
Art. 7
Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n.73/2009 e del regolamento (CE) n. 1122/2009.
 
Art. 8
Risultanze dei controlli

1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita', di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 21 e 30 del regolamento (CE) n. 73/2009 e regolamento (CE) n. 1122/2009.
 
Art. 9
Uniformita' delle norme ed Ente erogatore
degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 82 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, imputabili al FEAGA, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.
2. L'Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.73/2009, nei tempi previsti dalla normativa comunitaria.
 
Art. 10
Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'

1. In applicazione dell'art. 86 del regolamento (CE) 73/2009 e dell'art. 16 del regolamento e' concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilita', un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ha, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.
 
Art. 11
Abrogazione

1. Il decreto ministeriale 10 aprile 2006 e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2010

Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 219
 
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